§ 3.5.27 - L.P. 8 novembre 1976, n. 43.
Provvedimenti contro i danni da siccità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:08/11/1976
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Per l'attenuazione dei danni arrecati all'agricoltura a causa della siccità del 1976 ed allo scopo di evitare una riduzione del patrimonio zootecnico, la Giunta provinciale è autorizzata ad [...]
Art. 2.      Per gli scopi di cui all'art. 1, l'Amministrazione provinciale può concedere agli agricoltori proprietari ed affittuari sussidi fino al 50% del danno rilevato. L'ammontare dei sussidio può [...]
Art. 3.      Alle cooperative agricole ed alle federazioni delle cooperative, nonché alle associazioni fra gli agricoltori possono venire concessi per l'acquisto di foraggi e mangimi dei concorsi sugli [...]
Art. 4.      Per i danni provocati dalla siccità del 1976 alle colture agricole in territorio di montagna e che non erano destinate alla produzione foraggera, possono essere concessi sussidi nella stessa [...]
Art. 5.      Per acquisti urgenti di tubazioni per condotte d'acqua, di macchine ed attrezzature per l'irrigazione di colture agricole, nonché per l'esecuzione dei lavori allo scopo necessari, attuati nel [...]
Art. 6.      I fondi non impegnati nell'anno corrente possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.
Art. 7.      All'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, si introduce come penultimo comma il seguente testo:
Art. 8.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, di cui 2.600 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 e 1.000 milioni a carico [...]
Art. 9.      Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1976 è introdotta la seguente variazione in aumento:
Art. 10.      Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1976 è introdotta la seguenti variazioni:
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.5.27 - L.P. 8 novembre 1976, n. 43.

Provvedimenti contro i danni da siccità.

(B.U. 23 novembre 1976, n. 50).

 

     Art. 1.

     Per l'attenuazione dei danni arrecati all'agricoltura a causa della siccità del 1976 ed allo scopo di evitare una riduzione del patrimonio zootecnico, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare gli interventi di soccorso previsti dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     Per gli scopi di cui all'art. 1, l'Amministrazione provinciale può concedere agli agricoltori proprietari ed affittuari sussidi fino al 50% del danno rilevato. L'ammontare dei sussidio può essere elevato fino ad un massimo del 75%, qualora venga accertato che è in pericolo l'esistenza di coltivatore del richiedente o che l'azienda ha subito perdite di foraggi in misura superiore al 65%. Il sussidio non può tuttavia superare l'importo di lire 1.500.000 e rispettivamente lire 2.000.000 per ogni azienda od ogni agricoltore. L'ammontare del sussidio viene determinato in base al bisogno oggettivo ed al danno realmente riscontrato.

     Per la determinazione del bisogno oggettivo e del danno sofferto saranno utilizzati i rilievi esperiti dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste. La concessione dei sussidi avverrà mediante deliberazione della Giunta provinciale sulla base di un elenco dei nominativi e dell'ammontare dei danni, predisposto dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

     La liquidazione dei sussidi avverrà secondo le seguenti modalità:

     1) la prima metà immediatamente dopo l'approvazione della deliberazione del sussidio;

     2) la seconda metà dopo l'accertamento, da parte dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, che il beneficiario del sussidio abbia provveduto, nel periodo compreso fra il 1° luglio 1976 ed il 30 aprile 1977, all'acquisto di foraggi e mangimi per un importo superiore all'ammontare del sussidio.

     Qualora l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste accerti che il beneficiario abbia già attuato il prescritto acquisto di foraggi e mangimi, la liquidazione dell'intero sussidio spettante potrà avvenire in un'unica soluzione.

 

          Art. 3.

     Alle cooperative agricole ed alle federazioni delle cooperative, nonché alle associazioni fra gli agricoltori possono venire concessi per l'acquisto di foraggi e mangimi dei concorsi sugli interessi per prestiti di conduzione ai sensi delle leggi provinciali 23 agosto 1975, n. 30, 2 novembre 1974, n. 17, 10 giugno 1975, n. 25, e 7 luglio 1976, n. 24. A questo scopo il capitolo di spesa 3250 dello stato di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1976 viene dotato di un ulteriore importo di lire 300 milioni.

     Per i casi in cui questi prestiti di conduzione sono destinati all'acquisto di mangimi e foraggi facenti parte del patrimonio di soccorso, l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste può emanare delle direttive che disciplinino la distribuzione di queste scorte.

 

          Art. 4.

     Per i danni provocati dalla siccità del 1976 alle colture agricole in territorio di montagna e che non erano destinate alla produzione foraggera, possono essere concessi sussidi nella stessa misura e secondo le modalità ed i criteri contemplati all'art. 2 della presente legge. Ciò potrà tuttavia avvenire solo quando i danni subiti rappresentano una consistente perdita dell'intera produzione aziendale.

     Rimane in vigore la concessione del sussidio massimo per ogni azienda già previsto all'art. 2.

     La liquidazione del sussidio, concesso ai danneggiati, ai sensi del presente articolo, avviene integralmente immediatamente dopo l'approvazione del relativo provvedimento.

 

          Art. 5.

     Per acquisti urgenti di tubazioni per condotte d'acqua, di macchine ed attrezzature per l'irrigazione di colture agricole, nonché per l'esecuzione dei lavori allo scopo necessari, attuati nel periodo compreso fra il 1° luglio 1976 e la data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale può concedere, a posteriori, dei contributi a fondo perduto ai sensi della legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19.

 

          Art. 6.

     I fondi non impegnati nell'anno corrente possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

 

          Art. 7.

     All'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, si introduce come penultimo comma il seguente testo:

     “La ripartizione degli importi di cui al primo comma avviene prendendo come base i territori classificati montani in data 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'esercizio finanziario".

 

          Art. 8.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, di cui 2.600 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 e 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977.

     La Giunta provinciale può deliberare nel corrente esercizio la concessione delle provvidenze in attuazione della presente legge nei limiti dell'intero importo di 3.600 milioni, fermo restando che l'erogazione non può superare l'ammontare degli stanziamenti iscritti nel bilancio.

     Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 saranno istituiti gli appositi capitoli di entrata e di spesa.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota della maggiore devoluzione statale in quota variabile ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevista a fronte degli stanziamenti disposti dallo Stato per l'attuazione delle leggi 2 maggio 1976, n. 183, e 10 maggio 1976, n. 356.

 

          Art. 9.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1976 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. 600 - Compartecipazione al gettito delle tasse ed imposte sugli affari, nonché attribuzione alla Provincia di somme in luogo della compartecipazione al gettito della cessata imposta generale sull'entrata e di cessate altre tasse ed imposte sugli affari (art. 78, Statuto)

L.

2.600.000.000

 

          Art. 10.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1976 è introdotta la seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

 

 

Cap. 3210 - (con integrazione nel testo) Misure di emergenza in agricoltura (leggi provinciali 29 novembre 1973, n. 83, e 10 giugno 1975, n. 25, art. 1, secondo comma), nonché provvedimenti contro i danni da siccità ai sensi della presente legge provinciale

L

2.300.000.000

Cap. 3250 - Concorso negli interessi su prestiti di conduzione a breve scadenza accordati a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e cooperative agricole (leggi provinciali 23 agosto 1973, n. 30, 2 novembre 1974, n. 17, e 10 giugno 1975, n. 25, art. 1, secondo comma)

L.

300.000.000

 

          Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.