§ 3.2.23 - L.P. 14 dicembre 1974, n. 40.
Nuovo finanziamento e modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, concernente: "Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:14/12/1974
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dalla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle apportate dalla presente legge, è autorizzato, nell'esercizio [...]
Art. 2.      Nel secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, dopo le parole "cooperative e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita o di acquisto all'ingrosso" sono [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo [...]
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni


§ 3.2.23 - L.P. 14 dicembre 1974, n. 40.

Nuovo finanziamento e modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, concernente: "Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali".

(B.U. 21 gennaio 1975, n. 4).

 

     Art. 1.

     Per le finalità previste dalla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle apportate dalla presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di lire 30 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale nell'importo di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1985.

     Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonché quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca, di rinuncia, di riduzione dei contributi saranno utilizzate negli esercizi successivi.

 

          Art. 2.

     Nel secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, dopo le parole "cooperative e loro consorzi esercitanti l'attività di vendita o di acquisto all'ingrosso" sono aggiunte le parole "le imprese di spedizione".

     Il concorso di cui all'art. 1 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, fissato nella misura del 3% dall'art. 4 della medesima legge, può essere elevato fino alla misura massima del 6% per tutte le nuove domande e per domande già ammesse a contribuito ai sensi della citata legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, e della legge provinciale 22 agosto 1973, n. 21, e non perfezionate per le mutate condizioni del mercato del credito.

     Il limite massimo del prestito di cui al secondo comma dell'art. 4 della stessa legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1, è elevato a lire 100 milioni.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

 

          Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni

In aumento:

 

 

Cap. 3816 - Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali

L.

30.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

30.000.000