§ 5.2.29 - L.P. 16 gennaio 1976, n. 4.
Provvedimenti relativi ai servizi locali di assistenza economica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/01/1976
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è modificato alle lett. e) e g) come segue:
Art. 8.      All'art. 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 9.      Alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è aggiunto il seguente art. 8-bis:
Art. 10.      All'art. 11 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è aggiunto il seguente comma:
Art. 11.      La prima frase del secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, concernente l'assistenza agli anziani è così modificata:
Art. 12.      Nell'art. 17, lett. 1) della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, le parole "federazione provinciale degli ECA" sono sostituite dalle parole "federazione provinciale degli enti per [...]
Art. 13.      Al primo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, viene aggiunta la seguente frase:
Art. 14.      L'art. 1 della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, viene così sostituito:
Art. 15.      Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1975 le seguenti spese:
Art. 16.      Alla copertura dell'onere complessivo di lire 185 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede come segue:
Art. 17.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 5.2.29 - L.P. 16 gennaio 1976, n. 4.

Provvedimenti relativi ai servizi locali di assistenza economica.

(B.U. 3 febbraio 1976, n. 5).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     (Omissis) [2].

     Il trattamento del restante personale dovrà essere stabilito in equa proporzione, sulla base dell'accordo suddetto.

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è modificato alle lett. e) e g) come segue:

     "e) due presidenti di consorzi fra gli ECA oppure di ECA non consorziati, designati dalla federazione provinciale degli enti per l'assistenza di base;

     g) un impiegato di un consorzio fra gli ECA o di un ECA non consorziato, designato dalla Giunta provinciale".

     La lett. h) del suddetto primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è soppressa.

 

          Art. 8.

     All'art. 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, viene aggiunto il seguente comma:

     “Sono altresì prestazioni economiche di base quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita".

 

          Art. 9.

     Alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è aggiunto il seguente art. 8-bis:

     “Nei casi di bisogno economico determinato da evenienze di carattere eccezionale, che comportino una spesa incompatibile con l'equilibrio del programma annuale degli enti di assistenza di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 12 febbraio 1974, n. 12, la domanda di prestazione sarà rimessa dagli enti di cui all'art. 2 alla Giunta provinciale, che esprimerà un parere.

     L'eventuale erogazione di sovvenzioni, nei limiti di importo riconosciuti dalla Giunta provinciale, avverrà da parte del comitato tecnico di cui all'art. 3, lett. d), e l'onere relativo sarà rimborsato agli enti di assistenza prelevando le somme necessarie dalle disponibilità accantonate a tale scopo ai sensi del terzo comma del successivo art. 11.

     Per effettuare gli interventi di cui al comma precedente l'ente di assistenza è autorizzato a disporre pagamenti, anche ricorrendo ad anticipazioni di cassa presso il proprio tesoriere".

 

          Art. 10.

     All'art. 11 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è aggiunto il seguente comma:

     “Il 5% degli stanziamenti di cui al primo comma viene annualmente riservato per le esigenze di cui all'art. 8-bis".

 

          Art. 11.

     La prima frase del secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, concernente l'assistenza agli anziani è così modificata:

     “L'assistenza economica segue, nell'ambito degli enti di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, le norme che disciplinano l'assistenza di base ai cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere".

 

          Art. 12.

     Nell'art. 17, lett. 1) della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, le parole "federazione provinciale degli ECA" sono sostituite dalle parole "federazione provinciale degli enti per l'assistenza di base".

 

          Art. 13.

     Al primo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, viene aggiunta la seguente frase:

     “In conformità al principio di cui al secondo comma dell'art. 5, i contributi e sussidi sono concessi agli enti, istituzioni ed associazioni predette anche nel caso in cui gestiscano congiuntamente, per norma statutaria, servizi aperti per anziani ed altri servizi di aiuto domiciliare destinati ad assistibili in analoghe situazioni di bisogno".

 

          Art. 14.

     L'art. 1 della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, viene così sostituito:

     “L'Amministrazione provinciale è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi da destinarsi alla concessione di contributi per l'effettuazione di attività o spese determinate o di concorsi nelle spese inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti pubblici o privati e delle associazioni che operino entro il territorio della provincia e svolgano per statuto esclusivamente o prevalentemente attività di assistenza e beneficenza".

 

          Art. 15.

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1975 le seguenti spese:

     lire 80 milioni, per gli scopi di cui all'art. 1;

     lire 80 milioni, per gli scopi di cui all'art. 4;

     lire 25 milioni, per gli scopi di cui all'art. 9.

     Per gli esercizi finanziari successivi gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti con legge di bilancio.

     I fondi iscritti nel bilancio per il corrente esercizio in forza dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma del presente articolo, eventualmente non impegnati entro l'esercizio finanziario 1975, possono essere utilizzati entro l'esercizio finanziario successivo.

 

          Art. 16.

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 185 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede come segue:

     per lire 80 milioni mediante utilizzo della disponibilità di pari importo iscritta al cap. 520 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente;

     per lire 105 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punti 3 e 4 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

 

          Art. 17.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento:

 

 

Cap. 635 - Spese per sovvenzioni agli ECA ed ai consorzi tra gli ECA costituiti allo scopo di esercitare in comune i servizi di assistenza di base nella provincia di Bolzano (legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69)

L.

25.000.000

Cap. 637 - Contributi e sovvenzioni per le spese di gestione degli enti locali di assistenza economica non consorziali

L.

80.000.000

Totale variazioni in aumento

L.

105.000.000

in diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

105.000.000

     Il cap. 642, iscritto in bilancio "per memoria", è soppresso.


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

[2] Comma abrogato dall'art. 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

[6] Articolo abrogato dall'art. 9, della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.