§ 4.2.28 - L.P. 14 dicembre 1974, n. 36.
Provvedimenti a favore dei Consorzi fra gli E.C.A.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:14/12/1974
Numero:36


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3. 
Art. 4.      La lett. d), dell'art. 3 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è così modificato: "un comitato tecnico di erogazione e di assistenza, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, [...]
Art. 5.      Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974.
Art. 6.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.2.28 - L.P. 14 dicembre 1974, n. 36.

Provvedimenti a favore dei Consorzi fra gli E.C.A.

(B.U. 21 gennaio 1975, n. 4).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     Il trattamento economico dei segretari non potrà superare, a seconda del titolo di studio, il quinto o sesto livello previsto dall'accordo intercorso fra il consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano ed i sindacati del personale degli enti locali in data 5 aprile 1974 e successive modifiche.

     Per quanto riguarda le indennità di trasferta, verranno applicate le disposizioni in vigore per il segretario del Comune maggiore fra quelli compresi nel territorio consorziale.

     Per quanto riguarda le missioni dei presidenti dei consorzi e dei componenti l'amministrazione, saranno erogate sovvenzioni per ciascun consorzio nella misura da determinare annualmente con deliberazione della Giunta provinciale [4].

     Per le spese che i consorzi incontrano per la locazione della propria sede, per le spese condominiali o di arredamento e per le spese di ufficio, la Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire con sovvenzioni stabilite sulla base delle spese reali, ammesse, da erogarsi all'inizio di ciascun esercizio finanziario [5].

 

          Art. 3. [6]

 

          Art. 4.

     La lett. d), dell'art. 3 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è così modificato: "un comitato tecnico di erogazione e di assistenza, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati fra gli amministratori ed i funzionari dipendenti".

 

          Art. 5.

     Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974.

     Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa fino ad un massimo di lire 100 milioni all'anno, nell'importo da stabilire annualmente con legge di bilancio.

     Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

 

          Art. 6.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni

In aumento:

 

 

Cap. 636 - Spese per contribuire all'assetto organizzativo ed alla gestione dei servizi di base esercitati dagli ECA e dai consorzi fra gli ECA ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69

L.

100.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 2480 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

100.000.000

 

          Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

[3] Comma abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1976, n. 52.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 10 dicembre 1976, n. 52.

[6] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.