§ 5.2.52 - L.P. 7 novembre 1988, n. 42.
Urgenti modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, concernente: Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/11/1988
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'art. 42 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Nell'art. 5, primo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Il quinto comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dai seguenti:
Art. 6.      1. nel quarto comma dell'art. 10 della provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "i centri sociali" sono inserite le parole "e le istituzioni ai sensi del terzo comma dell'art. 8".
Art. 7.      1. Nella lettera g) dell'art. 28 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "scuola d'arte" sono inserite le parole "dell'Istituto tecnico femminile".
Art. 8.      1. La lettera a) del secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 22, è sostituita dalla seguente:
Art. 9.      1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è modificato come segue:
Art. 10.      1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è modificato come segue:
Art. 11.      1. Il terz'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, è modificato come segue:
Art. 12.      1. Il terzo comma dell'art. 19 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. All'art. 40-bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, così come modificata dalla legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17, art. 9, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 14.      1. Il quinto comma dell'art. 25 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dell'art. 14, valutati in lire 60 milioni all'anno a partire dal 1989, si provvede per il biennio 1989-1990 con corrispondenti quote dello [...]
Art. 16.      1. L'attestato finale di un corso per assistenti di famiglia rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano entro il 30 giugno 1983 ha la stessa validità dell'attestato di qualifica di [...]
Art. 17.      1. Nell'art. 8 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Art. 18.  Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2.
Art. 19.  Clausola di urgenza.


§ 5.2.52 - L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

Urgenti modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, concernente: Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps" e ad altre leggi provinciali nel settore socio-sanitario.

(B.U. 22 novembre 1988, n. 53).

 

     Art. 1.

     1. Il primo comma dell'art. 42 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     1. La Giunta provinciale provvede ad istituire i seguenti centri sociali, con annessi convitti e laboratori protetti, competenti sugli ambiti territoriali di seguito indicati:

     1) Bolzano-città;

     2) Bolzano-circondario, valli laterali e Val Gardena;

     3) Oltradige e Bassa Atesina;

     4) Bressanone, Valle Isarco e valli laterali;

     5) Brunico, Val Pusteria, Val Badia ed altre valli laterali;

     6) Merano, Burgraviato, Val Passiria, Val d'Ultimo e valli laterali;

     7) Silandro, Val Venosta e valli laterali".

 

          Art. 2.

     1. Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     1. La Provincia assolve ai seguenti compiti in favore delle categorie di persone di cui al primo comma dell'art. 1, in relazione alla natura dell'handicap:

     a) gli interventi di assistenza scolastica di cui al successivo titolo II;

     b) istituzione e gestione di centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, dotati di strutture idonee ad assicurare interventi educativi, occupazionali e di tempo libero;

     c) promozione di soggiorni climatici, attività ricreative, sportive e di terapia occupazionale;

     d) formazione professionale ed inserimento nel mondo del lavoro;

     e) interventi di sostegno per l'assegnazione e/o l'adattamento di un'abitazione;

     f) interventi di servizio sociale tramite gli assistenti sociali".

     2. Nell'art. 3 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

     “I compiti di cui al precedente comma sono svolti dalla Provincia direttamente, ovvero in collaborazione con altri enti o istituzioni pubblici o privati. Detta collaborazione è formalizzata tramite apposite convenzioni per quanto riguarda i servizi di base da evidenziarsi nei programmi di cui al successivo art. 5, primo comma, lettera a), ovvero promossa per gli altri servizi tramite la concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi di vigenti disposizioni."

     3. Nel secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "nelle classi normali, integrate o speciali" vengono inserite le parole "ed ai centri sociali".

 

          Art. 3.

     1. Nell'art. 5, primo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) elabora il programma triennale di massima e quello annuale esecutivo delle attività - da approvarsi dalla Giunta provinciale - nei quali sono indicati; gli interventi e servizi in favore dei soggetti portatori di handicaps sia minorenni che maggiorenni previsti dalla presente legge; il loro coordinamento con quelli sanitari, assistenziali, ricreativi ed educativo-culturali gestiti della Provincia o da altri enti pubblici e privati, siano essi o meno convenzionati o sovvenzionati; l'articolazione dei servizi distribuiti nel territorio con particolare riferimento a quelli di nuova istituzione."

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “1. La Giunta provinciale istituisce, secondo le indicazioni del programma, centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, costituiti da laboratori protetti, convitti, comunità alloggio, altre forme di alloggio protetto ed eventuali altri servizi e strutture, anche aperte, idonee ad assicurare interventi educativi, formativi, lavorativi, socio-assistenziali e di tempo libero."

     2. Nell'art. 8, terzo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, le parole "fino alla misura dell'80%" vengono sostituite dalle parole "fino alla misura del 90%".

     3. Al terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "Un rappresentante del comune o privato così convenzionato partecipa a titolo consultivo alle sedute del comitato di gestione di cui al successivo art. 9 nelle quali vengono trattati argomenti inerenti la struttura gestita".

     4. All'art. 8 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

     “4. Per consentire ai centri sociali di curare la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze con altri organismi simili, allo scopo di favorire un continuo sviluppo dei servizi e metodologie assistenziali, la Giunta provinciale può deliberare la partecipazione dei centri stessi o singole strutture ad associazioni interregionali o estere, ferme restando le competenze statali in materia. Le relative quote associative sono assunte a carico del bilancio provinciale."

 

          Art. 5.

     1. Il quinto comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dai seguenti:

     “5. L'accesso alle prestazioni e strutture nell'ambito dell'assistenza scolastica di cui agli articoli 4 e 16 della presente legge è gratuito per gli alunni frequentanti scuole dell'obbligo.

     6. L'accesso alle prestazioni e strutture gestite direttamente dalla Provincia è gratuito, salvo il concorso nelle spese per i detentori di reddito superiore agli importi raddoppiati stabiliti con i criteri per l'assistenza scolastica. Fatte salve le disposizioni di cui al comma precedente la Giunta provinciale determina la misura del contributo e della retta, tenuto conto della capacità contributiva dell'utente e se minorenne di quella dei genitori."

 

          Art. 6.

     1. nel quarto comma dell'art. 10 della provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "i centri sociali" sono inserite le parole "e le istituzioni ai sensi del terzo comma dell'art. 8".

 

          Art. 7.

     1. Nella lettera g) dell'art. 28 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, dopo le parole "scuola d'arte" sono inserite le parole "dell'Istituto tecnico femminile".

 

          Art. 8.

     1. La lettera a) del secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 22, è sostituita dalla seguente:

     "a) invalidi civili: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e certificazione medica la cui tipologia sarà determinata dalla Giunta provinciale con propria delibera".

 

          Art. 9.

     1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è modificato come segue:

     “3. Il presidente, unico per le tre sezioni, viene nominato dalla Giunta provinciale, che lo sceglie preferibilmente tra i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale."

 

          Art. 10.

     1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è modificato come segue:

     “2. Nel caso di intrasportabilità non temporanea, documentata con certificazione medica, la commissione può autorizzare la visita a domicilio. La commissione, esaminato il certificato medico, può delegare volta per volta uno dei suoi componenti ad effettuare la visita a domicilio. In tal caso spetta alla commissione medesima deliberare l'accertamento della minorazione, sulla base delle risultanze della visita e della relazione del medico delegato."

 

          Art. 11.

     1. Il terz'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, è modificato come segue:

     “A tal fine le associazioni ed istituzioni pubbliche e private possono presentare domanda entro il mese di gennaio di ogni anno alla Giunta provinciale con le modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione alla presente legge. La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, può concedere contributi, concorsi nelle spese, sovvenzioni per l'istituzione e la gestione dei servizi di cui alla presente legge."

 

          Art. 12.

     1. Il terzo comma dell'art. 19 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “3. I corsi per il personale istitutore ed educatore hanno durata biennale e prevedono un monte ore complessive, suddiviso nei due anni, di 900 ore per la parte informativa e formativa, e di 400 ore per il tirocinio pratico. I corsi per il personale assistente hanno durata biennale e prevedono per ciascun anno un monte complessivo di 300 ore per la parte informativa e formativa, e di 450 ore per il tirocinio pratico."

     2. Il quinto comma dell'art. 19 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “5. La durata, il monte ore complessivo, nonché i programmi dei corsi di specializzazione per personale direttivo e docente della scuola a carattere statale si adeguano alla normativa statale vigente in materia."

 

          Art. 13.

     1. All'art. 40-bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, così come modificata dalla legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17, art. 9, sono aggiunti i seguenti commi:

     “2. A far tempo dal 1° gennaio 1989 è delegato agli ECA di Bolzano e Merano e ai consorzi tra gli ECA istituti a seguito della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, il pagamento delle prestazioni di assistenza di cui al comma precedente. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.

     3. Al comitato tecnico di erogazione di cui all'art. 3, lettera d), della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, spetta la decisione sulle relative domande. Contro le decisioni del comitato tecnico di erogazione è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

     4. Al finanziamento della spesa gli enti per l'assistenza di base provvedono con i fondi annualmente erogati dalla Provincia ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69."

 

          Art. 14.

     1. Il quinto comma dell'art. 25 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     “5. Due pedagogisti della VII qualifica funzionale del ruolo di cui alla tabella B, allegata alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono assegnati a ciascuna delle ripartizione III e X con compiti di coordinamento dell'attività del personale educatore ed assistente addetto al settore scolastico; sono corrispondentemente aumentate le dotazioni organiche di detto ruolo."

 

          Art. 15.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dell'art. 14, valutati in lire 60 milioni all'anno a partire dal 1989, si provvede per il biennio 1989-1990 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1988-1990, e per gli anni successivi mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci di previsione della Provincia.

 

          Art. 16.

     1. L'attestato finale di un corso per assistenti di famiglia rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano entro il 30 giugno 1983 ha la stessa validità dell'attestato di qualifica di assistenti geriatrici e familiari di cui all'art. 6, comma terzo, della legge provinciale 15 luglio 1981, n. 19.

 

          Art. 17.

     1. Nell'art. 8 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “2. Le strutture dei centri sociali devono consentire la massima integrazione possibile nel tessuto sociale ed essere aperte alla collettività; pertanto esse vanno preferibilmente distribuite dal punto di vista logistico, in modo che le strutture abitative siano previste nelle zone abitative, oppure in quelle destinate a strutture pubbliche, le strutture lavorative ed occupazionali nelle zone artigianali ed industriali, oppure parimenti nelle zone destinate a strutture pubbliche. Nell'attuazione dei singoli servizi di tiene conto della fascia di età degli utenti. Le Unità Sanitarie Locali devono assicurare ai centri sociali l'assistenza sanitaria necessaria ivi compresa l'assistenza odontoiatrica."

 

          Art. 18. Integrazione dell'art. 2 della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2.

     1. All'art. 2 della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, sono aggiunti i seguenti alinea:

     “- a concedere sussidi a singole persone per fare fronte a spese sostenute in connessione con il trapianto d'organo, escluse quelle a carico del servizio sanitario;

     - a concedere sussidi per spese di viaggio e soggiorno sostenute da accompagnatori di pazienti paraplegici e tetraplegici in occasione di terapie riabilitative presso strutture nazionali rispettivamente presso strutture convenzionate ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, nonché per altre spese connesse con il reinserimento sociale di detti pazienti."

     2. Il punto 2) del comma primo dell'art. 3 della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, è sostituito dal seguente:

     ”2) i sussidi possono essere concessi ad associazioni, enti, privati e comitati, nonché alle singole persone di cui al terzo e quarto alinea dell'art. 2, dietro motivata richiesta per interventi in particolari casi di bisogno o aventi carattere di urgenza. Nel provvedimento di concessione del sussidio vengono stabilite specifiche modalità di liquidazione."

 

          Art. 19. Clausola di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.