§ 5.2.47 - L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:30/06/1983
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Norme generali.
Art. 2.  Assistenza sanitaria.
Art. 3.  Interventi socio-assistenziali.
Art. 4.  Principi di erogazione delle prestazioni.
Art. 5.  Consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps.
Art. 6.  Composizione della consulta provinciale.
Art. 6 bis.  Sottocommissioni della consulta.
Art. 7.  Funzioni di coordinamento.
Art. 8.  Centri sociali.
Art. 9.  Gestione dei centri sociali.
Art. 10.  Laboratori protetti.
Art. 11.  (Interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del lavoro).
Art. 11 bis.  Assunzione di invalidi presso enti pubblici.
Art. 12.  Assistenza nei convitti dei centri sociali e domiciliari.
Art. 13.  Corso occupazionale e di socializzazione.
Art. 14.  Trasporti dei soggetti portatori di handicaps.
Art. 15.  Adattamento di mezzi di locomozione.
Art. 15 bis.  Interventi a favore dei sordomuti.
Art. 15 ter.  Aiuto personale.
Art. 16.  Diritto allo studio e alla formazione.
Art. 17.  Compiti dei consigli di circondario delle scuole materne, dei consigli scolastici distrettuali e degli ispettorati alla formazione professionale.
Art. 18.  Assistenza scolastica: piano annuale di finanziamento.
Art. 19.  Corsi di specializzazione.
Art. 20.  Compiti degli educatori e degli assistenti.
Art. 21.  Personale educatore o assistente incaricato.
Art. 21 bis.  Obiettivi dell'integrazione scolastica.
Art. 21 ter.  Attuazione dell'integrazione scolastica.
Art. 21 quater.  Valutazione del rendimento e prove d'esame.
Art. 21 quinquies.  Forme di coordinamento e di consulenza istituzionale.
Art. 21 sexies.  Coordinamento interistituzionale.
Art. 22.  Coordinamento dei servizi sanitari.
Art. 23.  Strutture organizzative provinciali.
Art. 24.  Collegio tecnico.
Art. 25.  Personale addetto ai servizi socio-assistenziali.
Art. 25 bis.  Educatori ed assistenti nei centri sociali.
Art. 25 ter.  Istitutori.
Art. 25 quater. 
Art. 26.  Personale addetto ai servizi sanitari.
Art. 27.  Ruoli speciali provinciali del personale educatore, istitutore e assistente.
Art. 28.  Dotazioni organiche del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e sanitari.
Art. 29.  Trattamento economico dei sanitari al centro provinciale multizonale.
Art. 30.  Personale educatore, istitutore e assistente incaricato.
Art. 31.  Personale supplente nei centri sociali.
Art. 32.  Provvidenze speciali per il personale.
Art. 33.  (Assicurazione degli assistiti).
Art. 34.  Formazione del personale e frequenza di allievi.
Art. 35.  Servizio civile e volontario.
Art. 36.  Ammissione di tirocinanti.
Art. 37.  Norme generali sul personale.
Art. 38.  Avvio a corsi professionali.
Art. 39.  Corsi propedeutici e speciali.
Art. 40.  Interventi personalizzati.
Art. 41.  Riqualificazione professionale.
Art. 42.  Istituzione dei centri sociali.
Art. 43.  Trasferimento di personale dipendente o incaricato da enti locali o con essi convenzionato.
Art. 44.      1. All'art. 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è aggiunto il seguente comma:
Art. 45. 
Art. 46.  Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali n. 59/1973, n. 46/1978 e n. 29/1980.
Art. 47.  Abrogazione di norme.
Art. 48.  Personale amministrativo.
Art. 49.  Trasferimento di ruoli speciali.
Art. 50.  Personale sanitario.
Art. 51.  Inquadramento del personale e preferenze negli incarichi e supplenze.
Art. 52.  Domande e documentazione.
Art. 53.      1. Fino a quando non è costituito il collegio tecnico di cui all'art. 24, i titoli, le certificazioni, gli attestati e i diplomi relativi alla specializzazione richiesti nella legge provinciale [...]
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56.  Disposizioni finanziarie.
Art. 57.  Variazioni al bilancio di previsione 1983 e pluriennale 1983-85.
Art. 58.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.2.47 - L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps.

(B.U. 12 luglio 1983, n. 35).

 

Titolo I

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

 

     Art. 1. Norme generali.

     1. La Provincia si propone la prevenzione specifica degli handicaps per le persone residenti nel territorio provinciale o ivi stabilmente domiciliate, in quanto siano esposte alla minaccia di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o ne siano portatrici.

     2. La Provincia:

     a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona in situazione di handicap e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

     b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona in situazione di handicap alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

     c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona in situazione di handicap;

     d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona in situazione di handicap [1].

     3. Le attività e i servizi contemplati nella presente legge si estendono a tutto il territorio della provincia di Bolzano e sono attuati in collaborazione con le strutture sociali, sanitarie, scolastiche e di formazione professionale esistenti, e non sostituiscono quelli volontariamente svolti da enti, associazioni o privati.

     4. Per le finalità di cui alla presente legge, per persone in situazione di handicap si intendono le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [2].

     4-bis. La persona in situazione di handicap ha diritto a tutte le prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alle capacità individuali e all'efficacia delle misure terapeutiche riabilitative [3].

     4-ter. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici [4].

     5. L'accesso alle prestazioni e strutture nell'ambito dell'assistenza scolastica di cui agli articoli 4 e 16 della presente legge è gratuito per gli alunni frequentanti scuole dell'obbligo [5].

     6. Per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi le cui funzioni amministrative sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nonché per il concorso nelle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 [6].

     7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, nei confronti degli utenti dei convitti dei centri sociali, ovvero di forme di assistenza similari o sostitutive dei medesimi, i quali siano titolari di prestazioni economiche ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sarà esercitata rivalsa. Detta rivalsa, da disciplinarsi con apposito regolamento di esecuzione, dovrà seguire il criterio di assicurare all'assistito per le sue esigenze personali la disponibilità di una somma comunque non inferiore ad 1/3 dell'ammontare della pensione minima dei lavoratori non autonomi erogata dall'I.N.P.S. Non è suscettibile di rivalsa la tredicesima mensilità della pensione [7].

 

          Art. 2. Assistenza sanitaria. [8]

 

          Art. 3. Interventi socio-assistenziali.

     1. La Provincia assolve ai seguenti compiti in favore delle categorie di persone di cui al primo comma dell'art. 1, in relazione alla natura dell'handicap:

     a) gli interventi di assistenza scolastica di cui al successivo titolo II;

     b) istituzione e gestione di centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, dotati di strutture idonee ad assicurare interventi educativi, occupazionali e di tempo libero;

     c) promozione di soggiorni climatici, attività ricreative, sportive e di terapia occupazionale;

     d) formazione professionale ed inserimento nel mondo del lavoro;

     e) interventi di sostegno per l'assegnazione e/o l'adattamento di un'abitazione;

     f) interventi di servizio sociale tramite gli assistenti sociali[9].

     1-bis. I compiti di cui al precedente comma sono svolti dalla Provincia direttamente, ovvero in collaborazione con altri enti o istituzioni pubblici o privati. Detta collaborazione è formalizzata tramite apposite convenzioni per quanto riguarda i servizi di base da evidenziarsi nei programmi di cui al successivo art. 5, primo comma, lettera a), ovvero promossa per gli altri servizi tramite la concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi di vigenti disposizioni[10].

     2. Con regolamento di esecuzione sono determinati le modalità ed i limiti dell'assistenza per i singoli settori di intervento di cui al comma 1 ed è disciplinato l'avvio delle persone in situazione di handicap ai servizi handicap gestiti dai servizi sociali. È comunque garantito il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale. Per quanto riguarda gli interventi la cui attuazione è stata delegata ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nel regolamento di esecuzione si tiene conto dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti gestori, nonché delle forme organizzative dei servizi sociali istituite nell'ambito del riordino di detti servizi[11].

     3. Sono fatti salvi gli interventi di assistenza a carattere sociale ed economico erogati dagli appositi servizi dell'Amministrazione provinciale e degli altri enti pubblici competenti; il necessario coordinamento è attuato dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 4. Principi di erogazione delle prestazioni.

     1. Sono ammessi alle attività e servizi gestiti dalla Provincia tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel territorio della provincia di Bolzano in quanto siano esposti alla minaccia di hanidcaps o in quanto ne siano portatori per cause congenite o acquisite. I cittadini non residenti nè stabilmente domiciliati in provincia e gli stranieri possono essere ammessi, dietro rimborso delle spese relative o con diritto di rivalsa nei confronti degli enti tenuti a provvedervi in base alla normativa vigente.

     2. Gli interventi di assistenza scolastica concernenti il ricovero in convitto, i sussidi sostitutivi di retta, la mensa, il trasporto, i libri di testo ed i sussidi didattici sono gratuiti o rispettivamente a parziale carico dell'utente secondo i criteri di cui al precedente art. 1, quinto comma.

     3. Le richieste di riabilitazione professionale e di particolari forme di assistenza scolastica, da individuarsi nel regolamento di esecuzione, che:

     a) comportino un onere finanziario superiore a Lire 5 milioni;

     b) e/o comportino interventi da effettuarsi in istituti specializzati situati fuori dal territorio provinciale o all'estero;

     c) e/o comportino interventi di non certa idoneità o necessità ai fini riabilitativi;

     devono essere preventivamente esaminate dall'Assessore provinciale competente in materia, tenuto conto delle specifiche motivazioni e della documentazione prodotta dai richiedenti, e sentito il parere del collegio tecnico di cui all'art. 24.

     4. L'Assessore provinciale competente, in caso di accoglimento della richiesta, pone l'onere relativo a parziale carico dell'assistito, salvo quanto disposto all'art. 1, quinto comma, tenuto conto della sua capacità contributiva e, se minorenne, di quella dei genitori. In caso di diniego o di accoglimento parziale della richiesta, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da prodursi entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

     5. Il limite di intervento di cui all lett. a) del precedente terzo comma può essere annualmente aggiornato dalla Giunta provinciale in misura corrispondente all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo gli indici ISTAT.

 

          Art. 5. Consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps.

     1. E' istituita la consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps, quale organo promotore e consultivo per i medesimi interventi, cui sono affidati i seguenti compiti:

     a) elabora il programma triennale di massima e quello annuale esecutivo delle attività - da approvarsi dalla Giunta provinciale - nei quali sono indicati; gli interventi e servizi in favore dei soggetti portatori di handicaps sia minorenni che maggiorenni previsti dalla presente legge; il loro coordinamento con quelli sanitari, assistenziali, ricreativi ed educativo-culturali gestiti della Provincia o da altri enti pubblici e privati, siano essi o meno convenzionati o sovvenzionati; l'articolazione dei servizi distribuiti nel territorio con particolare riferimento a quelli di nuova istituzione[12];

     b) propone alla giunta provinciale i requisiti e le modalità per l'ammissione degli utenti ai servizi, nonchè le relative rette ed i criteri per la determinazione dei contributi a carico degli utenti;

     c) propone alla Giunta provinciale l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con quelli resi dalle unità sanitarie locali, dalle strutture scolastiche, di formazione professionale, educative e assistenziali di base;

     d) propone alla Giunta provinciale interventi idonei per il reperimento, la formazione e l'aggiornamento del personale occorrente per le attività gestite direttamente dalla Provincia, ai sensi della presente legge;

     e) propone la predisposizione di speciale materiale informativo e formativo in favore dei soggetti portatori di handicaps;

     f) esprime parere in ordine ai criteri di concessione di provvidenze e autorizzazioni previste dalle vigenti norme ad altri enti e istituzioni pubblici e privati di assistenza ai soggetti portatori di handicaps;

     g) elabora i criteri generali per la gestione delle strutture e delle attività previste dalla presente legge;

     h) esprime parere sulle proposte di modifica della presente legge sui regolamenti di esecuzione;

     i) espleta ogni altro compito demandatole da altre leggi o regolamenti provinciali dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 6. Composizione della consulta provinciale.

     1. La consulta provinciale, di cui all'articolo precedente, è composta da:

     a) gli Assessori provinciali competenti nelle materie dell'igiene e sanità, istruzione pubblica, formazione professionale e assistenza pubblica, o loro delegati;

     b) un esperto bel settore del lavoro, designato dalla Giunta provinciale;

     c) il sovraintendente e gli intendenti scolastici, o loro sostituti;

     d) tre rappresentanti delle istituzioni private che operano in modo rilevante nell'ambito della provincia in favore dei soggetti portatori di handicaps, designati di concerto dalle medesime; almeno uno di questi deve essere utente dei servizi per soggetti portatori di handicaps. Qualora le istituzioni non trovassero un accordo, la Giunta provinciale sceglie i rappresentanti fra i nominativi proposti dalle istituzioni stesse;

     e) un rappresentante per ciascuna unità sanitaria locale, designato dal rispettivo comitato di gestione;

     f) il primario del centro provinciale multizonale, di cui al terzo comma dell'art. 2;

     g) un medico di base convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dall'Assessore provinciale alla sanità;

     h) un responsabile di centro sociale scelto dal competente Assessore [13];

     i) il direttore dell'ufficio educativo-formativo-lavorativo di cui all'art. 23 [14];

     j) due rappresentanti del personale designati di concerto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei quali uno scelto fra il personale di ruolo operante nell'ambito dell'assistenza scolastica e l'altro nell'ambito dei centri sociali. Qualora le organizzazioni sindacali non dovessero trovare un accordo, la Giunta provinciale sceglierà i rappresentanti fra i nominativi proposti dalle organizzazioni stesse [15].

     2. La consulta è presieduta dall'Assessore provinciale alla sanità; la vice-presidenza è affidata ad altro Assessore appartenente a gruppo linguistico diverso da quello del presidente.

     3. Il presidente può invitare di volta in volta degli esperti a partecipare alle sedute della consulta. Funge da segretario della consulta il direttore dell'ufficio affari amministrativi di cui all'art. 23.

     4. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa; la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale. Per ciascuno dei membri è nominato; oltre a quello effettivo, anche uno supplente.

     5. Ai membri della consulta ed agli esperti invitati, in quanto spettino, sono corrisposti gli emolumenti e il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.

 

          Art. 6 bis. Sottocommissioni della consulta. [16]

     1. La consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps può costituire nel proprio seno delle sottocommissioni per la trattazione di particolari problemi, definendo per ogni sottocommissione i compiti specifici. Le sottocommissioni riferiscono di norma al plenum i risultati del proprio lavoro, salvo quanto diversamente stabilito dalla consulta stessa all'atto dell'istituzione.

     2. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono svolte da impiegati dell'Amministrazione provinciale.

 

          Art. 7. Funzioni di coordinamento.

     1. Il coordinamento delle attività e servizi di cui alla presente legge, gestiti direttamente dalla Provincia o tramite enti e associazioni convenzionati con quelli gestiti dalle unità sanitarie locali, dalle strutture di assistenza scolastica, di formazione professionale, di assistenza sociale e di assistenza di base, è attuato dalla Giunta provinciale, che può emanare direttive ai competenti organi ed uffici erogatori.

     2. Spetta alla Giunta provinciale:

     a) approvare i programmi triennali e annuali di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 5 e alla lett. a) del terzo comma del presente articolo;

     b) approvare le rette e i contributi a carico degli utenti;

     c) approvare le modalità per l'ammissione degli utenti ai servizi;

     d) approvare i programmi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente;

     e) elaborare i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi e supplenze, previsti dalla presente legge.

     3. Spetta agli Assessori provinciali, nelle rispettive materie di competenza:

     a) l'autorizzazione all'esecuzione di lavori, acquisti, forniture e prestazioni attinenti alla gestione delle attività e servizi provinciali, previsti dalla presente legge, nei limiti dei programmi di massima e dei relativi stanziamenti approvati dalla Giunta provinciale;

     b) la vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività;

     c) l'approvazione dei regolamenti interni dei centri sociali;

     d) la formulazione dei criteri per la compartecipazione ai costi da parte degli utenti dei vari servizi.

     4. I contratti relativi agli interventi, di cui alla lett. a) del precedente comma, sono stipulati dal direttore della ripartizione VIII e rispettivamente dal direttore dell'ufficio affari amministrativi, di cui al successivo art. 23, a seconda che comportino una spesa o un'entrata superiore o rispettivamente fino a Lire 500 milioni. I contratti sono approvati dall'Assessore competente in materia, che provvede all'impegno della relativa spesa o all'accertamento dell'entrata.

 

          Art. 8. Centri sociali.

     1. La Giunta provinciale istituisce, secondo le indicazioni del programma, centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, costituiti da laboratori protetti, convitti, comunità alloggio, altre forme di alloggio protetto ed eventuali altri servizi e strutture, anche aperte, idonee ad assicurare interventi educativi, formativi, lavorativi, socio-assistenziali e di tempo libero[17].

     2. Le strutture dei centri sociali devono consentire la massima integrazione possibile nel tessuto sociale ed essere aperte alla collettività; pertanto esse vanno preferibilmente distribuite dal punto di vista logistico, in modo che le strutture abitative siano previste nelle zone abitative, oppure in quelle destinate a strutture pubbliche, le strutture lavorative ed occupazionali nelle zone artigianali ed industriali, oppure parimenti nelle zone destinate a strutture pubbliche. Nell'attuazione dei singoli servizi di tiene conto della fascia di età degli utenti. Le Unità Sanitarie Locali devono assicurare ai centri sociali l'assistenza sanitaria necessaria ivi compresa l'assistenza odontoiatrica. Le modalità per l'erogazione delle relative prestazioni saranno disciplinate, ove necessario, tramite apposite convenzioni[18].

     3. [19]

     4. Per consentire ai centri sociali di curare la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze con altri organismi simili, allo scopo di favorire un continuo sviluppo dei servizi e metodologie assistenziali, la Giunta provinciale può deliberare la partecipazione dei centri stessi o singole strutture ad associazioni interregionali o estere, ferme restando le competenze statali in materia. Le relative quote associative sono assunte a carico del bilancio provinciale[20].

 

          Art. 9. Gestione dei centri sociali.

     1. Il centro sociale è gestito da un apposito comitato nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

     a) dal responsabile del centro;

     b) da due operatori del centro eletti dal personale[21];

     c) da tre rappresentanti degli utenti del centro tra i quali dovrà esserci possibilmente un utente; questi saranno proposti dalle associazioni interessate; qualora queste non dovessero trovare un accordo, la Giunta provinciale sceglierà i rappresentanti fra i nominativi proposti dalle associazioni stesse;

     d) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;

     e) da un assistente del servizio sociale provinciale.

     2. Il comitato di gestione del centro elegge nel suo seno il presidente, dura in carica tre anni e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nell'ambito territoriale del centro sociale costituito da un comprensorio di comuni determinato con regolamenti di esecuzione della presente legge.

     2-bis. La carica di presidente è incompatibile con la funzione di responsabile del centro. Al presidente del comitato di gestione spetta un compenso, di ammontare non superiore all'indennità spettante ai presidenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda categoria ai sensi della normativa regionale, da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale[22].

     3. L'attività assistenziale educativa e lavorativa nei centri sociali viene assicurata prioritariamente da personale assistente, educatore e istitutore della stessa madrelingua dell'utente; nei confronti di detto personale, appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, si applica l'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge. In caso di carenza di personale di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, le predette attività possono essere espletate dal corrispondente personale di cui all'allegata tabella B.

     4. Il comitato di gestione:

     a) elabora il regolamento interno del centro sociale;

     b) svolge la sua attività sulla base del programma annuale e triennale approvato dalla Giunta provinciale;

     c) propone alla Giunta provinciale l'istituzione di eventuali servizi integrativi o decentrati;

     d) promuove e organizza la partecipazione dei minorati ad attività ricreative, sportive e culturali, sia direttamente che stipulando apposite convenzioni con istituzioni pubbliche o private;

     e) delibera, nei limiti degli stanziamenti disposti dalla Giunta provinciale:

     1) le spese in connessione con la gestione dei convitti annessi al centro sociale;

     2) le spese in connessione con l'erogazione di forme sostitutive di convitto, quali l'affidamento familiare, l'ospitalità in altre strutture assistenziali, pensionati o esercizi pubblici, mense ed altri interventi similari;

     3) l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, degli arredamenti;

     4) gli interventi di cui alla precedente lettera d);

     5) gli acquisti, le vendite e commissioni relativi alle attività produttive dei laboratori protetti;

     6) l'assegnazione di un premio-sussidio in favore dei frequentanti i laboratori protetti, nei limiti fissati annualmente dalla Giunta provinciale;

     f) provvede nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operatori e dei frequentanti i centri sociali;

     g) ammette gli utenti alle strutture e servizi del centro; eventuali esclusioni vanno motivate e contro di esse è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, che decide con provvedimento definitivo, sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24.

     5. La Giunta provinciale delibera l'acquisto o costruzione di immobili da destinarsi a sede delle strutture dei centri sociali; autorizza la stipulazione di contratti di locazione di immobili per i medesimi scopi. Il patrimonio immobiliare è amministrato dai competenti uffici dell'Amministrazione provinciale.

     6. Ad ogni centro sociale è garantito il servizio di segreteria. Ogni centro sociale attua in economia le competenze di cui al quarto comma, lett. e), del presente articolo tramite un funzionario delegato. L'addetto di segreteria funge da segretario del centro sociale.

 

          Art. 10. Laboratori protetti.

     1. Il centro sociale gestisce laboratori protetti al fine di assicurare alle persone affette da handicaps l'esercizio di attività compatibili con l'handicap stesso.

     2. Il laboratorio protetto allestisce posti di lavoro particolarmente attrezzati per la valorizzazione delle possibilità lavorative del soggetto portatore di handicap; esso mira a migliorare l'educazione e la formazione professionale del soggetto portatore di handicap allo scopo di avviarlo possibilmente al normale mercato del lavoro. Il laboratorio protetto offre a quei soggetti portatori di handicaps che non possono trovare altrove più confacenti forme di educazione o di occupazione, occasioni di una convivenza attiva, pur nel rispetto delle loro capacità. Ai soggetti potatori di hanidcaps frequentanti i laboratori protetti spetta un premio-sussidio, fissato con le modalità di cui al precedente art. 9, avuto riguardo anche alle entrate derivanti al centro sociale dall'alienazione dei beni prodotti dai laboratori protetti tessi, nonchè alle attitudini dei frequentanti, e comunque di importo non inferiore a Lire 30.000 mensili. I frequentanti sono assicurati, a cura dell'ufficio affari amministrativi di cui all'art. 23, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base all vigenti norme in materia[23].

     3. I centri sociali sono autorizzati a gestire in economia, tramite funzionario delegato, l'acquisto di materie prime, l'alienazione dei beni prodotti, l'assunzione di commissioni per conto terzi.

     4. Per l'alienazione al minuto o all'ingrosso dei beni prodotti, i centri sociali e le istituzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio. I succitati enti organizzatori sono inoltre autorizzati a vendere con le stesse modalità i beni prodotti nelle strutture per malati psichici presso le aziende speciali unità sanitarie locali. Inoltre i pazienti possono acquistare i beni prodotti da loro stessi presso i succitati enti organizzatori al prezzo del materiale.[24].

     5. L'ufficio affari amministrativi di cui all'art. 23, previa autorizzazione della Giunta provinciale, provvede all'assegnazione di incarichi ad esperti e a lavoratori, con contratto di lavoro privato, la cui attività sia necessaria al funzionamento del laboratorio protetto. Durante le assenze del suddetto personale per i motivi previsti in contratto, compreso il congedo ordinario, il direttore dell'ufficio precitato è autorizzato ad incaricare direttamente le corrispondenti unità di personale a titolo di supplente dietro motivata richiesta del competente responsabile del centro sociale[25].

     6. Ai laboratori protetti possono accedere i soggetti portatori di handicaps residenti in provincia di Bolzano o ivi stabilmente domiciliati:

     a) che durante o dopo la frequenza di un corso propedeutico o speciale non sono dichiarati idonei a conseguire una qualifica professionale;

     b) o che abbiano superato il 18 anno di età e non trovino occupazione sul mercato di lavoro;

     c) o che in conseguenza di infortunio, della gravità o aggravamento dell'handicap, non sono più in grado di esercitare un'attività lavorativa.

     7. L'accesso e la frequenza dei laboratori protetti da parte dei soggetti portatori di handicaps assistiti dal centro sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

     8. La frequenza del laboratorio protetto da parte del soggetto portatore di handicap ha termine di norma, al compimento del 55 anno di età.

     9. Per l'erogazione delle forme di assistenza di cui al presente articolo, i posti di laboratorio possono essere collocati anche in aziende pubbliche e private. In tal caso l'Amministrazione stipula convenzioni di affidamento con aziende ritenute idonee [26].

     10. Con il regolamento di esecuzione vengono stabiliti i requisiti richiesti alle aziende affidatarie, le forme di appoggio e di consulenza tecnica e pedagogica e le modalità di vigilanza a cura del centro sociale competente per territorio [27].

     11. L'amministrazione provinciale, sulla base di specifiche convenzioni, può istituire in aziende ed enti pubblici e privati posti per progetti mirati alla riabilitazione ed alla integrazione lavorativa di soggetti deboli sul mercato del lavoro, che non abbiano usufruito in precedenza di un posto in un laboratorio protetto. [28]

     12. I laboratori protetti sono autorizzati a svolgere, su incarico di terzi, lavori e servizi anche al di fuori delle proprie strutture [29].

 

          Art. 11. (Interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del lavoro). [30]

     1. L'ufficio mercato del lavoro svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo dei soggetti disabili.

     2. Per favorire l'inserimento dei soggetti disabili nel mondo del lavoro la Giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti per materia, delibera le seguenti provvidenze:

     a) un contributo per l'allestimento della postazione di lavoro particolarmente attrezzata per un'effettiva valorizzazione delle possibilità lavorative della persona disabile che dia affidamento di continuità lavorativa, nonché per il superamento delle barriere architettoniche;

     b) premi al datore di lavoro privato per favorire l'inserimento della persona disabile presso l'azienda. Tali premi vengono fissati con delibera della Giunta provinciale e sono liquidati dal competente direttore d'ufficio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro vengono liquidati tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi effettivamente trascorsi nell'azienda;

     c) un contributo per l'acquisto o l'adattamento delle attrezzature necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore. Il contributo viene concesso solo per il maggior costo documentabile dell'attrezzatura speciale o dell'adattamento dell'attrezzatura.

     3. L'ufficio del lavoro provvede ad assumere iniziative per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili.

 

          Art. 11 bis. Assunzione di invalidi presso enti pubblici. [31]

     1. Le assunzioni dirette di personale da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, presso l'amministrazione provinciale e presso gli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Provincia, avvengono in base ad una graduatoria tra gli aventi diritto formata nel rispetto della graduatoria provinciale approvata dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui agli articoli 16 e 17 della stessa legge. Per l'iscrizione nella graduatoria per l'assunzione diretta a livello provinciale, le persone in situazione di handicap con un grado di invalidità superiore al 45% non devono dimostrare di essere disoccupate. I disoccupati hanno tuttavia la precedenza nell'assunzione. [32]

     2. Salva la riserva dei posti di organico in favore delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, la relativa percentuale di riserva è rapportata, di regola, al numero del personale in servizio.

     3. La Giunta provinciale provvede al rimborso degli oneri derivanti dalla trasformazione dei centralini telefonici di cui all'art. 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente il collocamento ed il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.

 

          Art. 12. Assistenza nei convitti dei centri sociali e domiciliari.

     1. L'assistenza nei convitti annessi ai centri sociali rispetta il principio della massima integrazione possibile del soggetto portatore di handicap nel suo ambiente socio-familiare ed è disimpegnata da personale educatore e assistente.

     2. Possono accedere al convitto i soggetti portatori di handicaps:

     a) che per la lontananza della famiglia dalla scuola, dalle iniziative di formazione professionale o dal laboratorio protetto frequentato non possono usufruire del trasporto giornaliero;

     b) che necessitano di ospitalità temporanea per sopraggiunte difficoltà momentanee della famiglia o per specifiche necessità terapeutiche;

     c) che necessitano di ospitalità continua qualora la famiglia non sia in grado di provvedere e quando risultino insufficienti le altre forme alternative di intervento, quali il semiconvitto, l'affidamento familiare, l'assistenza domiciliare e gli altri interventi socio-sanitari previsti dal piano sanitario e dal piano assistenziale. Fino all'attuazione del piano socio-assistenziale i centri sociali possono comunque erogare le proprie prestazioni istituzionali mediante il proprio personale anche fuori dalle proprie sede[33].

     3. L'Amministrazione provinciale e gli altri enti o organi competenti per legge, oltre agli interventi attuati ai sensi della presente legge, provvedono ad erogare interventi di assistenza domiciliare e interventi economico-assistenziali di base, ai sensi delle leggi provinciali 26 ottobre 1973, n. 69, e 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

     4. Sono fatte salve le eventuali migliori condizioni stabilite a favore dei minorati ai sensi della presente legge.

 

          Art. 13. Corso occupazionale e di socializzazione. [34]

     1. Nel caso in cui non sia possibile avviare il soggetto portatore di handicap ad un corso di formazione professionale comune, speciale o propedeutico, lo stesso viene iscritto ad un corso occupazionale e di socializzazione gestito dai centri sociali. Nell'ambito territoriale di ogni unità sanitaria locale è istituito almeno uno di tali corsi[35].

     2. Il predetto corso mira all'ulteriore sviluppo delle capacità psico-fisiche e delle abilità gestuali e manuali del soggetto portatore di handicap ai fini del conseguimento del massimo possibile di autonomia e socializzazione dello stesso, secondo i programmi ed orari approvati dalla Giunta provinciale, su proposta del collegio tecnico, di cui all'art. 24, e sentita la consulta provinciale per i soggetti portatori di handicaps.

     3. Per lo scopo di cui al comma precedente, i centri sociali si avvalgono dei propri operatori delle proprie attrezzature, nonchè della collaborazione degli operatori della formazione professionale, d'intesa con i competenti direttori, e utilizzano prioritariamente i locali, le apparecchiature ed i materiali delle scuole di formazione professionale, ed in ogni caso i servizi comuni di mensa, convitto, ricreazione e tempo libero.

     4. La durata del corso è, di norma, triennale. Nel caso in cui la condizione del soggetto portatore di handicap lo consente, egli può essere avviato ad un corso di formazione professionale; diversamente, al termine del triennio, il soggetto portatore di handicap viene ammesso, a richiesta, in uno dei centri sociali.

 

          Art. 14. Trasporti dei soggetti portatori di handicaps.

     1. Il trasporto dei soggetti portatori di handicaps è attuato mediante i normali servizi organizzati dall'ufficio provinciale affari generali trasporti e semprechè non possa provvedersi la famiglia dell'utente. Ai fini di venire incontro alle esigenze peculiari degli assistiti dei centri sociali il predetto ufficio, fermo quanto previsto dal titolo III della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è autorizzato, con le modalità da stabilirsi in apposito regolamento di esecuzione, ad organizzare appositi servizi di trasporto gestendoli in economia[36].

     2. Fatti salvi i trasporto di cui al primo comma, lettera b), del successivo art. 16, i centri sociali possono provvedere direttamente, in casi di urgenza o necessità, al trasporto dei propri assistiti e loro eventuali accompagnatori, nonchè, nell'ambito dei posti disponibili, anche di altri soggetti portatori di handicaps. Per i suddetti scopi i centri sono dotati di automezzi di servizio; essi possono altresì avvalersi di servizi di trasporti infermi, ovvero usufruire di automezzi pubblici o privati, assumendo la relativa spesa[37].

     3. La Giunta provinciale può affidare i servizi di trasporto e/o accompagnamento di cui al presente e al successivo art. 16, ad enti e associazioni idonee allo scopo, autorizzando la stipulazione delle relative convenzioni.

     3 bis L'esercizio del servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap di cui al comma 3 non è soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente[38].

     4. Secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale possono essere concessi rimborsi alle famiglie dei soggetti portatori di handicaps e a coloro che per mezzo motorizzato pubblico o privato provvedono a proprie spese all'accompagnamento e trasporto del soggetto portatore di handicap dall'abitazione alle sedi scolastiche, a quelle dei centri sociali, nonchè di altri enti ed istituzioni per scopi di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè viceversa. Il rimborso è disposto dal competente direttore d'ufficio[39].

     5. Le provvidenze di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonchè di partecipazione a quelle manifestazioni culturali, sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunità locale[40].

     6. I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione[41].

 

          Art. 15. Adattamento di mezzi di locomozione. [42]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente o a rimborsare a soggetti portatori di handicaps fino al 100% delle spese necessarie per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli di loro proprietà od in loro possesso tramite regolare contratto di "leasing" durata almeno triennale, ove necessario in funzione del particolare tipo di permanente menomazione degli arti inferiori e/o superiori. La presente disposizione può essere estesa dalla Giunta provinciale nell'ambito dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo, all'adattamento per i medesimi scopi di macchine agricole e macchine operatrici. [43]

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al precedente comma un contributo nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di soli motoveicoli e autoveicoli, ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del comma precedente. Ai fini del presente comma non verranno presi in considerazione automezzi eccedenti i limiti massimi di cilindrata e di potenza previsti dalle vigenti disposizioni per la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali.

     3. Le presenti disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso ai sensi del primo comma.

     3-bis. La Provincia è autorizzata a concedere contributi alle famiglie per l'adattamento di automezzi per il trasporto dei figli in situazione di handicap, anche maggiorenni, nonché del coniuge disabile e di qualsiasi altra persona facente parte del nucleo familiare. Tali contributi possono essere estesi anche a quant'altro si renda necessario per il trasporto del disabile o di mezzi (p.es.carrelli appendici) necessari all'ambulazione del disabile stesso[44].

     4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi. Ai fini della valutazione di detto limite massimo si tiene conto del reddito complessivo del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se presentata entro il 30 aprile, e dell'anno precedente la presentazione, se avvenuta dopo tale data. I criteri per la concessione delle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo potranno prevedere una differenziazione a seconda che i beneficiari siano portatori di handicaps permanente degli arti inferiori oppure superiori.

 

          Art. 15 bis. Interventi a favore dei sordomuti. [45]

     1. Per assicurare ai sordomuti l'accesso al servizio telefonico pubblico attraverso la rete telefonica, la Giunta provinciale concorre nelle spese per l'acquisto del dispositivo telefonico per sordomuti (D.T.S.) a favore dei cittadini sordomuti residenti in provincia di Bolzano.

     2. Il contributo finanziario può essere erogato ai sordomuti abbonati stessi o al nucleo familiare con il quale il sordomuto, almeno dodicenne, convive.

     3. E' compatibile la concessione del contributo al sordomuto per l'acquisto del dispositivo per uso privato e la concessione del contributo ai sensi dell'art. 11 della stessa legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, per l'allestimento del posto di lavoro a favore dello stesso lavoratore sordomuto.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale viene stabilito e periodicamente aggiornato l'importo massimo ammissibile al contributo.

 

          Art. 15 ter. Aiuto personale. [46]

     1. I servizi dei distretti sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 prestano aiuto personale ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici ed informatici, di protesi o di altre forme di sostegno volte a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione, compresi il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti, il servizio di informazione ai cittadini ed il servizio di assistenza domiciliare.

     2. I servizi dei distretti sociali possono essere integrati con i servizi sanitari e altri servizi socioassistenziali esistenti sul territorio e possono avvalersi della collaborazione di:

     a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

     b) cittadini di età superiore ai 18 anni, che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

     c) organizzazioni di volontariato.

     3. Il personale di cui al comma 2 deve comprovare una formazione specifica in materia.

     4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i servizi dei distretti sociali possono convenzionarsi con organizzazioni di volontariato.

 

Titolo II

ASSISTENZA SCOLASTICA

 

          Art. 16. Diritto allo studio e alla formazione.

     1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità delle persone in situazione di handicap, l'amministrazione provinciale attua i seguenti interventi:

     a) messa a disposizione di assistenti alle scuole, agli istituti ed ai centri di formazione professionale nonché agli asili nido, con compiti di sostegno della normale attività degli insegnanti, nonché degli educatori nei convitti;

     b) accompagnamento e trasporto – anche individualizzato – delle persone in situazione di handicap dalle loro abitazioni ai centri e strutture, anche convenzionati, di cui alla presente legge, nonché al plesso scolastico e formativo di frequenza, anche per le attività extrascolastiche, e viceversa;

     c) messa a disposizione di attrezzature e materiale didattico richiesti dallo specifico handicap;

     d) promozione di refezioni scolastiche;

     e) fornitura di libri di testo;

     f) concessione di sussidi sostitutivi di retta;

     g) promozione degli accordi di programma tra le Aziende speciali unità sanitarie locali e gli organi scolastici ai fini della messa a disposizione di materiale sanitario e personale infermieristico nei casi di necessità, per garantire la presenza dell'alunno in situazione di handicap alle attività scolastiche ed extrascolastiche;

     h) ogni altro servizio idoneo a garantire il diritto allo studio e alla piena formazione della personalità della persona in situazione di handicap. [47]

     2. I limiti e le modalità degli interventi, anche a favore del singolo, di cui al precedente comma, sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 17. Compiti dei consigli di circondario delle scuole materne, dei consigli scolastici distrettuali e degli ispettorati alla formazione professionale. [48]

 

          Art. 18. Assistenza scolastica: piano annuale di finanziamento.

     1. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta provinciale, tenuto conto delle proposte dei comitati di scuola materna, delle ripartizioni provinciali Formazione professionale tedesca e ladina e Formazione professionale italiana e dei consigli d'istituto, formulate sulla base delle certificazioni mediche psicodiagnostiche rilasciate dai competenti servizi delle Aziende speciali unità sanitarie locali, e sentiti i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, approva appositi piani, distinti per gruppo linguistico e riferiti all'anno scolastico successivo, per la concreta realizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a). [49]

     2. Fatto salvo quanto disposto nei successivi commi, le ulteriori provvidenze previste nel precedente art. 16 vengono attuate in base al piano annuale di cui alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, alla luce dei limiti e delle modalità che vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. Le provvidenze in materia di assistenza scolastica concernenti i ricoveri in convitto e gli ulteriori interventi previsti dal terzo comma del precedente art. 4 e dall'art. 16 sono erogati a cura dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Le relative spese sono autorizzate ed impegnate con ordinanza dell'assessore provinciale competente in materia[50].

     3. Nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, la Giunta provinciale nell'assegnazione ai circoli didattici e agli istituti scolastici degli importi per le spese di funzionamento didattico-amministrativo tiene conto delle iniziative assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicaps assunte dai circoli o dagli istituti stessi.

     4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 14-bis della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, inserito con l'art. 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, i competenti uffici della ripartizioni III e X, previa deliberazione della Giunta provinciale, possono acquistare direttamente le attrezzature da destinare alle singole scuole a livello di distretto scolastico.

     5. La Giunta provinciale può, inoltre, concedere agli enti gestori di scuole materne provinciali, nonchè alle scuole materne private, oltre i contributi o sussidi previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, anche contributi o sussidi per l'acquisto di materiale didattico per sezioni speciali o integrate di scuole materne, come pure può provvedere direttamente a detti acquisti.

 

          Art. 19. Corsi di specializzazione. [51]

     1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità dei soggetti portatori di handicaps, l'amministrazione provinciale istituisce corsi teorico-pratici per la formazione del personale insegnante nelle scuole materne, elementari, secondarie e nei centri di formazione professionale della Provincia, nonchè per la formazione degli istitutori, educatori ed assistenti.

     2. I corsi di specializzazione per il personale direttivo e docente addetti all'istruzione elementare e secondaria sono organizzati dalla Giunta provinciale d'intesa con gli organi scolastici statali competenti. A tali corsi sono ammesse anche le insegnanti di scuola materna. Quali docenti nell'ambito di detti corsi di specializzazione possono venire incaricati anche esperti esteri provenienti dall'area linguistica tedesca. Detti esperti possono essere chiamati a far parte delle relative commissioni esaminatrici.

     3. I corsi di formazione per il personale assistente, educatore, istitutore, nonchè insegnante di formazione professionale sono organizzati secondo le vigenti leggi della formazione professionale.

     4. La Giunta provinciale fissa le modalità di organizzazione dei corsi di cui al comma terzo ed i criteri di svolgimento degli esami finali, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'art. 6-bis.

     5. Coloro che hanno regolarmente frequentato, anche al di fuori della provincia o all'estero, corsi completi di formazione o specializzazione nel settore dell'assistenza, dell'educazione o dell'istruzione dei soggetti portatori di handicaps, della durata non inferiore al monte ore previsto per i corsi di cui ai commi secondo e terzo, possono essere ammessi all'esame finale per il conseguimento del corrispondente diploma. I percorsi formativi dei corsi frequentati ritenuti idonei all'ammissione all'esame finale, nonchè il programma d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'art. 6-bis.

     6. La Giunta provinciale fissa le modalità di ammissione a corsi di formazione nel settore assistenziale e socio-educativo per un monte ore inferiore a quello previsto per ciascun corso limitatamente a quanti hanno conseguito, in ambito provinciale, altro titolo di formazione nel suddetto settore.

 

          Art. 20. Compiti degli educatori e degli assistenti.

     1. [52]

     2. [53]

     3. [54]

     4. I competenti uffici delle ripartizioni III, VIII e X, e degli ispettorati per la formazione professionale, predispongono piani semestrali per l'utilizzo degli educatori e degli assistenti addetti al settore scolastico e formativo, durante i periodi di vacanza nelle scuole e nelle strutture di formazione professionale, anche nelle strutture dei centri sociali, in servizi di assistenza domiciliare o di assistenza dei soggetti portatori di handicaps frequentanti strutture scolastiche o formative, presso colonie e luoghi di soggiorno[55].

     5. Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinate le modalità relative all'espletamento del servizio del personale educatore e assistente, assicurandosi la sua mobilità all'interno delle diverse strutture e servizi, oltrechè i criteri per l'eventuale presentazione di servizi in orario straordinario e per la valutazione del medesimo. Nel medesimo regolamento sono stabilite le modalità con le quali il personale educatore, istitutore ed assistente dei centri sociali può essere messo a disposizione di enti ed associazioni pubbliche e private all'uopo convenzionate durante soggiorni fuori sede dalle medesime istituzioni organizzati in collaborazione con i servizi provinciali[56].

     6. Secondo criteri e modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione e dietro motivata richiesta, il personale educatore e assistente può essere messo a disposizione anche di altre scuole esistenti in provincia, purchè autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e di istituzioni educative pubbliche o private che accolgano gratuitamente alunni portatori di handicaps.

     7. Gli educatori e gli assistenti, come pure gli istitutori per soggetti portatori di handicaps, devono rispettare un orario settimanale con il medesimo carico orario dei dipendenti provinciali del ruolo amministrativo; all'interno di detto orario lavorativo almeno un ottavo è previsto per consulenza, preparazione, programmazione, formazione ed aggiornamento. Con regolamento di esecuzione sono da stabilire criteri e modalità per il superamento del suddetto limite settimanale da parte di determinate categorie di personale, ovvero di singoli operatori, fermo restando il medesimo carico orario globale [57].

 

          Art. 21. Personale educatore o assistente incaricato.

     1. Gli educatori e gli assistenti operanti nell'ambito dell'assistenza scolastica sono assunti oltrechè in base al successivo art. 27, anche mediante incarico per anno scolastico sulla base delle esigenze accertate nel piano annuale approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del precedente art. 18 con decreto del Presidente della Giunta provinciale, immediatamente esecutivo, e sono posti alle dipendenze funzionali dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Il competente Assessore della pubblica istruzione e della formazione professionale assegna il personale assistente ed educatore, sentiti i predetti direttori, alle sedi di servizio nelle diverse istituzioni scolastiche e/o educative.

     2. Per poter accedere all'incarico di educatore o di assistente, gli aspiranti devono essere in possesso del diploma e dei titoli di cui al successivo art. 28, ovvero degli altri analoghi titoli di specializzazione stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24.

     3. [58]

     4. La Giunta provinciale determina i criteri di massima per la formazione e l'utilizzazione delle graduatorie. Dette graduatorie hanno validità per un intero anno scolastico.

     5. Per supplenze, ovvero per particolari necessità possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma, anche per periodi di tempo inferiori ad un anno scolastico. Per particolari necessità da indicare nel piano di attività di cui all'art. 18 possono essere conferiti incarichi secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma anche per orari di servizio ridotto. Tali incarichi si intendono conferiti per l'intero anno scolastico qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio con orario completo per almeno 7 mesi nell'anno scolastico stesso [59].

     6. Qualora non vi sia personale educatore o assistente disponibile in base alle graduatorie, al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio, l'incarico può essere conferito per il periodo strettamente indispensabile, anche ad orario ridotto, su proposta dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X, per chiamata diretta di persone ritenute idonee, prescindendosi, se dal caso, dai limiti di età e dal titolo di studio e di specializzazione richiesti.

     7. In caso di servizio ad orario ridotto, il trattamento economico è dovuto in proporzione alle ore di servizio effettuato.

     8. La documentazione necessaria per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente articolo, deve essere presentata dagli interessati, a pena di decadenza, all'atto della nomina da parte del Presidente della Giunta provinciale e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio; detta documentazione conserva piena efficacia per tutta la durata dell'anno scolastico. Si applicano per il personale incaricato e supplente le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

     9. Nei conferimenti degli incarichi al personale educatore e assistente si prescinde dall'applicazione della proporzionale linguistica ai sensi delle vigenti disposizioni.

     10. Gli educatori e gli assistenti operano nelle strutture scolastiche ed educative nelle quali la lingua di insegnamento è la stessa del gruppo linguistico di loro appartenenza.

     11. Per quanto riguarda il requisito del bilinguismo si applicano le norme vigenti per il personale insegnante delle scuole a carattere statale, nonchè per il personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e di formazione professionale.

 

          Art. 21 bis. Obiettivi dell'integrazione scolastica. [60]

     1. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell'apprendimento.

     2. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altra difficoltà derivante dalle disabilità connesse all'handicap.

     3. L'integrazione scolastica persegue i seguenti obiettivi:

     a) garantire il diritto all'educazione e all'istruzione della persona in situazione di handicap nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

     b) garantire la priorità negli interventi e nei programmi, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale e assuma pertanto connotazioni di gravità;

     c) garantire ai minori in situazione di handicap o colpiti da malattia cronica, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, lo svolgimento della programmazione scolastica individualizzata anche a domicilio, sentito il parere medico-psicologico e dei genitori;

     d) garantire l'aggiornamento mirato di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed un aggiornamento specifico per insegnanti di sostegno e personale assistente ed educativo;

     e) coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati.

     4. Con delibera della Giunta provinciale sono determinate le procedure, i criteri e le modalità per l'individuazione degli handicap, per l'effettuazione della diagnosi funzionale e per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale, ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato.

 

          Art. 21 ter. Attuazione dell'integrazione scolastica. [61]

     All'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si provvede anche attraverso:

     a) la sperimentazione ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, da realizzare nelle classi frequentate da alunni in situazione di handicap;

     b) l'attivazione di sistematiche forme di orientamento, particolarmente qualificate per l'alunno in situazione di handicap, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

     c) l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

     d) la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e quello superiore;

     e) la possibilità di completare la scuola dell'obbligo, frequentandola sino al compimento del diciottesimo anno di età, consentendo anche su proposta del consiglio di classe una terza ripetenza in singole classi;

     f) l'assegnazione di personale docente specializzato per la realizzazione di attività didattiche di sostegno in tutti i gradi e gli ordini di scuola, compresa la scuola materna e la formazione professionale;

     g) l'assunzione della contitolarità, nelle sezioni e nelle classi in cui operano, da parte degli insegnanti di sostegno, i quali partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Gli insegnanti di sostegno partecipano, sempreché sia nell'interesse degli alunni in situazione di handicap, anche alle sedute di assistenza funzionale e di riabilitazione;

     h) assegnazione di personale assistente specializzato per promuovere, in collaborazione con il personale docente, l'autonomia personale e sociale, compresa la capacità di comunicazione e relazionale dell'alunno in situazione di handicap.

 

          Art. 21 quater. Valutazione del rendimento e prove d'esame. [62]

     1. Nella valutazione degli alunni in situazione di handicap da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

     2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

     3. Nella scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni in situazione di handicap di natura fisica o sensoriale sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche; nonché la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

     4. Per gli alunni in situazione di handicap che seguono un piano educativo individualizzato, i cui obiettivi non corrispondono ai programmi vigenti, è consentita una valutazione differenziata che ha valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del predetto piano educativo.

 

          Art. 21 quinquies. Forme di coordinamento e di consulenza istituzionale. [63]

     1. Presso ogni circolo di scuola materna, direzione didattica ed istituto di scuola secondaria di primo e di secondo grado dove sono iscritti alunni in situazione di handicap, sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, rappresentanti dei familiari e, nelle scuole secondarie di secondo grado, da studenti, con il compito di proporre e coordinare iniziative rivolte all'integrazione scolastica, predisposte da singoli piani educativi individualizzati.

     2. Presso ognuna delle tre intendenze scolastiche è istituito un gruppo di lavoro avente il compito di affrontare i vari problemi relativi all'integrazione scolastica, con funzioni consultive in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni in situazione di handicap, di aggiornamento del personale scolastico e di coordinamento tra la scuola e l'amministrazione provinciale. Per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie e straordinarie, il gruppo di lavoro esamina i documenti diagnostici ed i materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap.

     3. Di norma i gruppi di lavoro di cui al comma 2 sono composti da personale ispettivo, direttivo e docente di ogni ordine e grado di scuola, con esperienza o competenze specifiche nel campo dell'integrazione e da personale assistente ed amministrativo. Alle riunioni possono essere invitati, ove il tema lo richieda, esperti e specialisti, nonché rappresentanti delle associazioni dei genitori.

     4. Presso ogni intendenza scolastica è istituito un Servizio integrazione scolastica, con compiti consultivi per le scuole in merito alle problematiche dell'integrazione scolastica. In esso opera personale direttivo o docente comandato con specifica formazione in materia, nonché personale amministrativo per l'espletamento dei compiti di segreteria.

     5. Presso il Servizio integrazione scolastica è istituito un centro di documentazione ed archivio di materiale didattico ed audiovisivo nonché di ausili ed attrezzature speciali a disposizione, secondo necessità, degli operatori scolastici.

 

          Art. 21 sexies. Coordinamento interistituzionale. [64]

     1. È istituito un gruppo di lavoro unico per le tre intendenze scolastiche composto da:

     a) tre ispettori tecnici, di cui uno per ciascun gruppo linguistico;

     b) tre esperti per l'integrazione, uno per ogni intendenza scolastica;

     c) tre esperti degli enti locali, di cui uno designato dal servizio sociale, uno dal centro di formazione professionale ed uno proposto dai comuni;

     d) tre esperti delle unità sanitarie locali, di cui un rappresentante del Servizio psicologico, un rappresentante del Servizio riabilitativo ed un esperto in materia amministrativa;

     e) tre rappresentanti delle associazioni dei genitori di bambini in situazione di handicap, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

     2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 ha funzioni consultive e propositive per gli intendenti scolastici e collabora con gli enti locali e le Aziende speciali unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui al comma 3, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento, comprese la ricerca e lo studio. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 collabora con i gruppi di lavoro di cui all'articolo 21-quinquies, comma 2.

     3. Per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati, sono stipulati accordi di programma nell'ambito delle rispettive competenze. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche ed attività integrative extrascolastiche.

     4. Gli accordi possono prevedere anche lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle Aziende speciali unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

     5. [65]

 

Titolo III

STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI

 

          Art. 22. Coordinamento dei servizi sanitari. [66]

 

          Art. 23. Strutture organizzative provinciali. [67]

 

          Art. 24. Collegio tecnico. [68]

 

Titolo IV

PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E SERVIZI

 

          Art. 25. Personale addetto ai servizi socio-assistenziali.

     1. Gli interventi delle strutture organizzative di cui al precedente art. 23 sono disimpegnati dal personale dei ruoli speciali, di cui alle tabelle B, C/I, C/II e C/III, allegate alla presente legge e del personale del ruolo amministrativo[69].

     2. Gli istitutori per i soggetti portatori di handicaps della VIII, VII, VI e V qualifica funzionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i laboratori protetti operanti nell'ambito della formazione professionale, sono trasferiti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui al comma precedente, conservando lo stato giuridico ed economico in atto, e vengono addetti ai laboratori protetti dei centri sociali. Il personale della qualifica di istitutore per handicappati, che viene soppressa, è inquadrato nella nuova qualifica di istitutore diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps; il servizio prestato nella qualifica ricoperta è riconosciuto per intero nella nuova qualifica. La Giunta provinciale, su proposta dei competenti ispettori per la formazione professionale, individua il contingente di personale da trasferirsi; i relativi posti in organico sono portati in diminuzione nei ruoli di provenienza del personale educativo della formazione professionale. La Giunta provinciale, sempre su proposta dei competenti ispettori della formazione professionale, individua altresì il contingente di personale educativo per soggetti portatori di handicaps, incaricato a tempo indeterminato o determinato, da trasferirsi ai laboratori protetti dei centri sociali.

     3. Il personale di cui al comma precedente, per motivate esigenze di servizio, può operare, su richiesta dei competenti ispettori per la formazione professionale e d'intesa con il direttore della ripartizione VIII, anche presso le strutture della formazione professionale stessa.

     4. L'assegnazione del contingente numerico e qualitativo del personale fissato dalla Giunta provinciale da adibirsi ai singoli settori e servizi delle strutture organizzative di cui all'art. 23 è disposta dal direttore della ripartizione VIII, in base alle vigenti norme, sentiti i direttori e i responsabili dei competenti uffici e centri sociali.

     5. Due pedagogisti della VII qualifica funzionale del ruolo di cui alla tabella B, allegata alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono assegnati a ciascuna delle ripartizione III e X con compiti di coordinamento dell'attività del personale educatore ed assistente addetto al settore scolastico; sono corrispondentemente aumentate le dotazioni organiche di detto ruolo[70].

 

          Art. 25 bis. Educatori ed assistenti nei centri sociali. [71]

     1. I compiti degli educatori e degli assistenti operanti nelle strutture organizzative di cui al precedente art. 23 sono individuate nel precedente art. 20.

 

          Art. 25 ter. Istitutori. [72]

     1. Gli istitutori per soggetti portatori di handicaps operano prevalentemente nei laboratori protetti dei centri sociali. Gli istitutori attendono alle attività formative, occupazionali ed educative dei soggetti portatori di handicaps nei laboratori protetti, attuano interventi per il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonchè interventi in attività integrative. Essi possono inoltre operare in servizi ospitativi e di tempo libero nei casi e nei modi da prevedersi con regolamento di esecuzione.

     2. Per gli istitutori valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla presente legge per gli educatori e gli assistenti per soggetti portatori di handicaps.

 

          Art. 25 quater. [73]

     1. Gli istitutori laureati per soggetti portatori di handicaps coadiuvano in primo luogo il responsabile del centro sociale nella direzione didattico-pedagogica e nella consulenza psico-pedagogica del personale, nonchè nell'organizzazione e nel coordinamento degli interventi socio-sanitari di servizi esterni. I compiti degli istitutori laureati verranno dettagliatamente stabiliti con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 26. Personale addetto ai servizi sanitari.

     1. Il personale addetto al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, nonchè ai servizi sanitario-riabilitativi gestiti dalle competenti unità sanitarie locali, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario di cui alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11, e successive modifiche, secondo le modalità vigenti.

     2. Per il personale addetto ai servizi sanitario-riabilitativi del servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, a quelli gestiti dagli enti di cui agli articoli 36, 37 e 38 della medesima legge, e agli articoli 43 e 51 della presente legge, l'iscrizione di cui al comma precedente avviene con deliberazione della Giunta provinciale, contestualmente all'inquadramento di detto personale negli organici di cui alla tabella A allegata alla presente legge, attuazione delle disposizioni transitorie e finali della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e di quelle contenute nella presente legge.

     3. Nelle assunzioni di personale, di cui alla tabelle A allegata alla presente legge, si deve osservare il criterio di adeguare la consistenza numerica in relazione ai gruppi linguistici di appartenenza, a quella vigente per il personale dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.

     4. La Giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, all'assegnazione del personale di cui all'allegata tabella A, alle singole unità sanitarie locali.

 

          Art. 27. Ruoli speciali provinciali del personale educatore, istitutore e assistente.

     1. Sono istituiti i ruoli speciali del personale provinciale educatore, istitutore e assistente, operante in favore degli alunni handicappati delle scuole e delle istituzioni educative in lingua italiana, tedesca e delle località ladine, nonchè in favore degli utenti dei centri sociali.

     2. Le relative dotazioni organiche e le qualifiche sono previste nelle tabelle C/I, C/II e C/III allegate alla presente legge.

     3. Per la nomina ai posti di ruolo di istitutore, educatore e assistente sono richiesti, oltre ai requisiti di carattere generale, anche quelli speciali di cui al successivo art. 28. L'attestato di idoneità di cui all'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è equipollente al titolo di specializzazione di cui all'art. 19 della presente legge.

     4. L'ammissione ai posti di ruolo avviene mediante concorso per titoli ad esami indetto con deliberazione della Giunta provinciale Il relativo bando, contenente i programmi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. I concorsi sono banditi separatamente per gruppi linguistici.

     5. Il giudizio sulle prove dei partecipanti ai concorsi per il personale educatore, istitutore o assistente è formulato da un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta secondo le modalità e le rappresentanze previste dal terzo comma del precedente art. 21.

     6. Ciascuna commissione è integrata da un rappresentante del personale di ruolo, educatore, istitutore, assistente o da un insegnante, rispettivamente assistente di ruolo delle scuole materne, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; sentenza prevista, la scelta del personale educatore, istitutore o assistente, ovvero insegnante o assistente di scuola materna, è operata, tra i nominativi designati, dalla Giunta provinciale. Ciascun membro della commissione è sostituito in caso di assenza da un membro supplente.

     7. In caso di inquadramento in ruolo il periodo trascorso come incaricato viene riconosciuto a tutti gli effetti della progressione economica e di carriera nei limiti delle vigenti disposizioni previste per il restante personale provinciale.

 

          Art. 28. Dotazioni organiche del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e sanitari.

     1. Alle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, di cui all'art. 23, e dei centri sociali è addetto il personale di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, nonchè il seguente, di cui all'allegata tabella B:

     a) nove pedagogisti o istitutori laureati per soggetti portatori di handicaps in possesso del diploma di laurea in pedagogia o psicologia [74];

     b) un operatore in possesso di diploma di laurea e titolo di specializzazione in psicanalisi o titolo equivalente;

     c) due sociologi, in possesso di diploma di laurea in sociologia;

     d) 1 coordinatore tecnico, in possesso del diploma di scuola superiore [75];

     e) 8 educatori, in possesso del diploma di scuola superiore o di scuola magistrale e del titolo di specializzazione di cui all'art. 19 della presente legge o dell'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, o di analoga specializzazione da valutarsi da parte del collegio tecnico di cui all'art. 24 [76];

     f) 4 istitutori diplomati per soggetti portatori di handicaps: diploma di scuola media superiore e titolo di specializzazione di cui alla lettera precedente [77];

     g) 2 istitutori per soggetti portatori di handicaps. licenza di scuola media inferiore e titolo di specializzazione di cui alla precedente lettera e) ed inoltre titolo di maestro artigiano o attestato di idoneità professionale con successiva attività professionale almeno quinquennale nel settore dell'artigianato o dell'industria o, qualora le norme vigenti non prevedano per specifiche attività il rilascio di detto attestato, esercizio almeno quinquennale dell'attività medesima; l'idoneità professionale può essere comprovata dal possesso del diploma o attestato conseguito al termine della frequenza di 3 o 5 anni di scuola d'arte, dell'istituto tecnico femminile, o dopo la frequenza dell'istituto professionale per l'industria e artigianato o di corsi di formazione professionale a tempo pieno di 3 o 2 anni del settore artigiano, industria, agricoltura ed economia domestica [78];

     h) 6 assistenti, in possesso del diploma di scuola media inferiore e del titolo di specializzazione di cui all'art. 19;

     i) 12 agenti tecnici o inservienti: ai soli fini dell'inquadramento nella IV qualifica funzionale è necessario il possesso della licenza di scuola media inferiore e del titolo di specializzazione.

     2. Qualora i titolari dei posti in organico di cui alle lettera a) e b) del primo comma del presente articolo siano operanti fuori delle strutture organizzative di cui all'art. 23 della presente legge, ai sensi dell'art. 25, ovvero svolgono funzioni di responsabile di un centro sociale, i relativi posti possono essere coperti, limitatamente al periodo di svolgimento delle suddette funzioni, da personale supplente in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica [79].

     3. Nel decreto del Presidente della Giunta provinciale con il quale, previa deliberazione della Giunta stessa, viene istituito un centro sociale, sono fissate la qualifica funzionale e la dotazione organica del personale di cui alle tabelle B, CI, CII, e CIII, allegate alla presente legge, da assegnarsi al centro stesso, sentita la consulta provinciale di cui all'art. 5 [80].

     4. Nei centri sociali operano equipes formate da personale educativo-assistenziale operante nei centri, affiancato dagli operatori di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo [81].

     5. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge può essere disposta l'assegnazione ai centri sociali di non più di 28 impiegati della VI o IV qualifica funzionale, con corrispondente ampliamento dei posti in organico del ruolo amministrativo del personale provinciale, per le rispettive qualifiche [82].

     5-bis. Per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e pulizia e per servizi di cucine, guardaroba, custodia ed altri necessari nelle strutture dei centri sociali per soggetti portatori di handicaps gestiti dalla Provincia, qualora la dotazione organica del personale di ruolo non sia sufficiente, l'ufficio affari amministrativi può venire autorizzato a provvedervi ai sensi del quinto comma del precedente art. 10 [83].

     6. Ad ogni centro sociale è preposto un responsabile scelto dall'assessore provinciale competente, sentita la consulta provinciale di cui all'art. 5 tra il personale di ruolo addetto alle relative strutture organizzative di cui all'art. 23, in possesso di laurea in pedagogia, psicologia o sociologie. In mancanza di persona idonea in possesso del suddetto titolo, potrà essere preso in considerazione personale di ruolo in possesso di diploma di maturità di una scuola media di secondo grado di durata quinquennale con specializzazione in un corso almeno biennale in una disciplina nel settore educativo-sociale ed attività almeno quinquennale in servizi sociali, educativi o della formazione professionale [84].

     6-bis. I responsabili dei centri sociali esercitano le attività previste dalla presente legge. In particolare essi svolgono i compiti riportati nell'apposito allegato a quelli che verranno loro attribuiti con regolamento di esecuzione. Ai responsabili è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1988 e per la durata dell'espletamento delle relative funzioni, un'indennità di funzione corrispondente al 90% dell'indennità di dirigenza di un direttore d'ufficio incaricato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano alle suddette indennità di funzione le norme di cui agli articoli 47 e 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni. Ad essi spetta inoltre una maggiorazione del compenso incentivante nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i direttori di scuole materne [85].

     6-ter. Per ogni struttura dei centri sociali è nominato fra il personale di ruolo ovvero, in mancanza del medesimo, anche fra quello incaricato, un conduttore con funzioni amministrative ed organizzative nell'ambito della struttura stessa da stabilirsi con regolamento di esecuzione alla presente legge in aggiunta ai normali compiti di istituto. Per i fini di cui al presente articolo si intende come struttura del centro sociale un edificio o parte di esso ospitante una o più attività gestite dal centro sociale - coma laboratori protetti, convitti ed altri - con una o più sezioni delle medesime attività. Il conduttore viene nominato dal competente responsabile del centro e dura in carica di regola per un anno di attività, salvo tacita proroga. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento. Il servizio del conduttore presso una struttura dei centri sociali viene remunerato in forma di indennità il cui ammontare viene determinato con delibera della Giunta provinciale. Esso è stabilito caso per caso e non può comunque superare la misura massima di 20 ore mensili di straordinario [86].

     6-quater. Su proposta del direttore dell'ufficio educativo-formativo-lavorativo il direttore della ripartizione VIII può disporre che personale di ruolo o incaricato in servizio presso le strutture e servizi dei centri sociali venga distaccato dalle strutture cui era stato assegnato al fine di essere adibito a compiti attribuiti a tale ufficio. Il distacco ha luogo a tempo determinato con limite massimo alla scadenza dell'anno di attività durante il quale esso viene disposto, salvo rinnovo con le medesime modalità [87].

     7. [88]

     8. Le qualifiche di cui alle precedenti lettere e), limitatamente agli infermieri generici, ed f), sono ad esaurimento e sono riservate al personale inquadrato o da inquadrarsi in ruolo ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche e integrazioni, e degli articoli 43, 44, 49, 51 e 52 della presente.

 

          Art. 29. Trattamento economico dei sanitari al centro provinciale multizonale. [89]

 

          Art. 30. Personale educatore, istitutore e assistente incaricato.

     1. Sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24, la Giunta provinciale approva annualmente il piano degli incarichi da conferirsi al personale educatore, istitutore e assistente, operante nei centri sociali. Nel suddetto piano può essere previsto per ogni centro sociale, un fabbisogno standard di personale da utilizzare esclusivamente, anche solo per brevi periodi, per attività sostitutive ed integrative, come; assistenza a domicilio ed in ospedale, inserimento lavorativo, soggiorni fuori sede ed altre da prevedersi nel piano annuale di attività dei centri medesimi. L'incarico è conferito con decreto dell'Assessore provinciale del personale, secondo l'ordine di apposite graduatorie da formarsi con le modalità previste dal precedente art. 21 [90].

     2. Gli aspiranti ad incarichi di educatore, istitutore e assistente devono essere in possesso rispettivamente dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 27.

     3. Gli aspiranti ad incarichi di educatore e assistente possono presentare unica domanda sia per l'inclusione nelle graduatorie previste dall'art. 21, che dal presente articolo.

     4. Per quanto non diversamente previsto si applicano, relativamente agli incarichi contemplati nei precedenti commi, le disposizioni contenute nell'art. 21.

 

          Art. 31. Personale supplente nei centri sociali.

     1. L'Assessore provinciale del personale, in caso di assenza per qualsiasi motivo del personale assistente, educatore e istitutore operante nei centri sociali, può conferire la supplenza nei casi e per il periodo strettamente necessari, anche ad orario ridotto, per chiamata diretta, a persone in possesso dei requisiti richiesti, secondo apposite graduatorie.

     2. Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna qualifica, l'Assessore provinciale del personale provvede mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico.

     3. Il conferimento di supplenza ai sensi dei comuni precedenti può essere disposto, in quanto indispensabile per garantire la necessaria continuità dei servizi, anche in caso di assenza per congedo ordinario del personale addetto alle strutture[91].

 

          Art. 32. Provvidenze speciali per il personale.

     1. Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti in servizio di turno spetta un'indennità per servizio di turno notturno e festivo in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali. I corrispondenti riposi e recuperi avvengono in ragione di un'ora per ogni ora di lavoro effettuata [92].

     1-bis. Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti può essere chiesta, dal competente responsabile del centro, di prestare servizio di pronta disponibilità, dietro corresponsione di un'apposita indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali. I relativi importi saranno rapportati al numero di ore effettivamente rese in disponibilità [93].

     2. Il personale addetto ai centri sociali è ammesso, per esigenze di servizio, ad usufruire di vitto e alloggio, alle condizioni stabilite dalla Giunta provinciale.

     3. Qualora i dipendenti siano tenuti, per turno di servizio, a consumare i pasti e ad alloggiare con gli assistiti, il relativo vitto e alloggio sono gratuiti.

     4. Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente il necessario corredo [94].

     5. I precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti degli educatori e degli assistenti addetti al settore scolastico e formativo effettivamente impiegati nei casi previsti dal quarto comma del precedente art. 20 [95].

 

          Art. 33. (Assicurazione degli assistiti). [96]

     1. Fermo restando quanto previsto dalla lettera f) del comma 4 dell'articolo 9 e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10, i delegatari dei servizi sociali provvedono all'assicurazione contro gli infortuni di tutti gli assistiti.

 

          Art. 34. Formazione del personale e frequenza di allievi.

     1. L'Amministrazione provinciale può organizzare a livello provinciale o comprensoriale dei corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento e tirocinio di allievi e del personale addetto ai vari servizi provinciali in favore dei soggetti portatori di handicaps, anche non direttamente dipendente dalla Provincia, ma in collaborazione attuale o potenziale con essa.

     2. I frequentanti devono seguire le istruzioni loro impartite dai competenti responsabili dei servizi, possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio nelle strutture dei centri sociali.

     3. La Giunta provinciale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi. In tal caso l'Amministrazione, su domanda dell'interessato, sostiene le spese, compreso il pagamento diretto o l'eventuale rimborso delle quote di iscrizione, risultanti dalla partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento e perfezionamento, convegni e congressi, anche all'estero, promossi dalla Provincia, da enti o associazioni italiani o stranieri, riguardanti specifici settori di assistenza ai soggetti portatori di handicaps. Al personale dipendente che vi partecipa spetta, inoltre, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio ai sensi del vigente regolamento sul trattamento di missione del personale della Provincia. Le ore destinate ad attività di formazione e aggiornamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti; la frequenza di corsi fuori dall'orario di lavoro è retribuita con compenso per lavoro straordinario.

     4. I dipendenti addetti alle strutture provinciali di cui all'art. 23 possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, partecipare a corsi di aggiornamento, convegni, congressi, seminari e simili. Se la partecipazione risulta di interesse per l'Amministrazione, il dipendente può chiedere congedo straordinario retribuito senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione stessa. Qualora manchi il dichiarato interesse dell'Amministrazione, l'interessato può chiedere congedo straordinario non retribuito.

 

          Art. 35. Servizio civile e volontario.

     1. Su proposta della consulta provinciale di cui all'art. 5, la Giunta provinciale può autorizzare il direttore dell'ufficio affari amministrativi di cui all'art. 23 a stipulare con il Ministero della Difesa apposite convenzioni per ottenere l'assegnazione in servizio civile presso le strutture organizzative provinciali di cui alla presente legge, di obiettori di coscienza, ai quali affidare compiti adeguati all'interno delle stesse.

     2. Il competente assessore provinciale può autorizzare la presenza attiva nelle strutture e nei servizi dei centri sociali di personale volontario. I volontari devono seguire le istruzioni loro impartite dai responsabili, possono fruire di vitto e se del caso di alloggio gratuito, ove necessario per esigenze di servizio, nonchè percepire le eventuali provvidenze e rimborsi previsti dalle vigenti norme in materia di volontariato sociale. Il personale volontario deve essere assicurato ai sensi del precedente art. 33[97].

 

          Art. 36. Ammissione di tirocinanti.

     1. Nelle strutture organizzative di cui all'art. 23 può essere ammessa, da parte del competente Assessore provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24, la frequenza di corsisti in formazione professionale quali tirocinanti nelle discipline dei servizi tecnici.

     2. I tirocinanti devono seguire le istruzioni loro impartite dai responsabili dei servizi e possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio nelle strutture dei centri sociali. I tirocinanti devono essere assicurati ai sensi del precedente art. 33[98].

     3. I tirocinanti hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio per le trasferte autorizzate nell'ambito dell'attività di tirocinio.

     4. Ai tirocinanti viene concesso, a richiesta, oltre al trattamento di cui ai commi precedenti, un assegno da liquidarsi mensilmente. L'ammontare della quota mensile e la procedura per il pagamento dell'assegno verranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa. Nel caso di periodi di impiego inferiori ad un mese il suddetto assegno è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta. Dalla corresponsione dell'assegno sono esclusi i tirocinanti già dipendenti di enti pubblici[99].

 

          Art. 37. Norme generali sul personale.

     1. Nei confronti del personale addetto ai servizi sanitari-riabilitativi, per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il trattamento economico, giuridico, assistenziale e previdenziale vigente per il personale del servizio sanitario provinciale.

     2. Nei confronti del personale addetto alle strutture organizzative di cui all'art. 23, sempre per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, si applica il trattamento economico, giuridico, assistenziale e previdenziale vigente per il personale della Provincia.

 

Titolo V

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

          Art. 38. Avvio a corsi professionali. [100]

     1. La Provincia realizza l'inserimento delle persone in situazione di handicap negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantisce ad allievi ed apprendisti in situazione di handicap, che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, l'acquisizione di una qualifica, anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale, tenendo conto, di regola, dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati, realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine i centri di formazione professionale mettono a disposizione i sussidi e le attrezzature necessarie.

     2. Qualora il direttore della scuola o del corso di formazione professionale, su segnalazione degli insegnanti, accerti particolari difficoltà nella frequenza dell'alunno in situazione di handicap, l'opportunità della permanenza del soggetto medesimo nella struttura della formazione professionale viene decisa da un'équipe composta dal direttore e dal consiglio di classe della scuola o del corso, da un collaboratore della formazione professionale e dallo psicologo competente.

     3. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze dell'alunno in situazione di handicap, mediante inserimento in classi comuni o in corsi specifici, o in corsi prelavorativi o di apprendistato. Oltre alla piena qualificazione, la Formazione professionale può attestare anche qualificazioni parziali.

 

          Art. 39. Corsi propedeutici e speciali.

     1. Il corso propedeutico, della durata di 1 anno, ha lo scopo di individuare e migliorare le capacità psicofisiche del soggetto portatore di handicap onde agevolare la sua successiva frequenza di corsi speciali di qualificazione, in settori lavorativi adeguati.

     2. Dopo la frequenza del corso propedeutico o durante la frequenza di un corso a tempo pieno o successivamente alla procedura di avvio di cui all'art. 38, il soggetto portatore di handicap può essere avviato ad un corso di formazione professionale speciale della durata massima di 2 anni. La frequenza del corso dell'allievo non può superare di norma i quattro anni.

     2-bis. Per i frequentanti i corsi propedeutici e speciali si applicano le provvidenze previste per la formazione professionale provinciale [101].

     3. I corsi propedeutici e speciali sono previsti annualmente nel piano dei corsi per la formazione professionale nei vari settori, ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche. Il comitato di cui all'art. 15 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e successive modifiche, è integrato da 1 rappresentante designato dal presidente della consulta provinciale, di cui all'art. 5 della presente legge.

     4. I corsi di cui ai precedenti commi sono affidati a personale insegnante per soggetti portatori di handicaps, addetto alla formazione professionale, e possono essere affidati ad aziende pubbliche o private, previo riconoscimento della loro idoneità da parte del competente ispettorato per la formazione professionale. I metodi di insegnamento e l'adeguamento dei programmi alla situazione personale degli allievi portatori di handicaps sono elaborati dagli insegnanti, dai tecnici delle aziende e da maestri artigiani appartenenti alle categorie affini ai corsi, designati dalla categorie corrispondenti.

     5. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 11 si applicano anche ai corsi propedeutici e speciali.

     6. L'assessore competente per la formazione professionale, in relazione a specifici handicap per i quali non è possibile un intervento formativo nell'ambito del territorio provinciale, su proposta del collegio tecnico di cui all'articolo 24, integrato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, può autorizzare l'iscrizione della persona in situazione di handicap a corsi qualificati, organizzati da enti pubblici o privati. Qualora nell'ambito del territorio provinciale non possa essere garantito un intervento formativo adeguato, può essere autorizzata anche l'iscrizione a corsi organizzati nel territorio nazionale ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Il relativo onere di frequenza, ivi comprese le spese per il vitto e l'alloggio dovute ai convitti o alle famiglie affidatarie, è a carico dell'amministrazione provinciale ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49. L'autorizzazione all'iscrizione e l'impegno delle relative spese sono disposte con decreto dell'assessore alla formazione professionale competente. Per il pagamento di dette spese possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio, dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi. [102]

     7. I corsi di cui al presente articolo sono tenuti dal personale educativo della formazione professionale con le qualifiche di istitutore laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps, addetto ai medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, e che assume rispettivamente la nuova qualifica di insegnante laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps ed opera nell'ambito della formazione professionale, seguendo lo stato giuridico ed economico del restante personale insegnate. I relativi posti in organico sono indicati nella tabella D allegata alla presente legge; per l'accesso ai posti che si rendono vacanti, successivamente al predetto inquadramento, è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per il personale insegnante della formazione professionale, nonchè del titolo di specializzazione di cui all'art. 19 della presente legge, o dell'attestato di cui all'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33. Il medesimo personale educativo della formazione professionale con incarico a tempo indeterminato o determinato permane nell'incarico secondo la normativa vigente, assumendo le precitate corrispondenti nuove qualifiche.

     8. Per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente e al secondo comma dell'art. 25, sono soppressi i corrispondenti posti e qualifiche del personale educativo di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e relative tabelle A e B ad essa allegate. Sono parimenti soppressi i posti e le qualifiche di direttore-istitutore di I classe per handicappati e di istitutore per handicappati.

     10. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al presente articolo è rilasciato un attestato ufficiale conforme alle relative disposizioni della Formazione professionale. [103]

     11. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al presente articolo è rilasciato un attestato ufficiale conforme alle relative disposizioni della Formazione professionale. [104]

 

          Art. 40. Interventi personalizzati.

     1. Gli insegnanti della classe o del corso frequentati dal soggetto portatore di handicap, al fine di assicurare allo stesso la più adeguata preparazione professionale, individualizzano l'insegnamento secondo le sue attitudini e possono essere coadiuvati da personale insegnate per soggetti portatori di handicaps e assistente.

     2. Nel caso di un soggetto portatore di handicap apprendista, un istitutore o un insegnante di cui al comma precedente mantiene rapporti di collaborazione con il maestro artigiano per definire il programma di formazione dell'allievo e concordarne l'esecuzione, nonchè per prestare la necessaria assistenza tecnico-formativa.

 

          Art. 41. Riqualificazione professionale.

     1. Tra gli interventi di formazione professionale permanente rientrano quelli destinati ai lavoratori portatori di handicaps, già in possesso di una qualifica professionale.

     2. Possono essere istituiti appositi corsi di riqualificazione, ai sensi delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, in favore di persone affette da handicaps e di quelle che, per sopravvenuta invalidità o infermità o aggravamento delle condizioni, devono essere avviate ad una nuova attività lavorativa.

     3. La riqualificazione può avvenire anche presso appositi centri o aziende secondo le modalità di al precedente art. 39.

     4. La riqualificazione può avvenire, purchè i singoli casi lo consentano, anche durante il periodo di riabilitazione fisica.

 

Titolo VI

NORME FINALI

 

          Art. 42. Istituzione dei centri sociali.

     1. La Giunta provinciale provvede ad istituire i seguenti centri sociali, con annessi convitti e laboratori protetti, competenti sugli ambiti territoriali di seguito indicati:

     1) Bolzano-città;

     2) Bolzano-circondario, valli laterali e Val Gardena;

     3) Oltradige e Bassa Atesina;

     4) Bressanone, Valle Isarco e valli laterali;

     5) Brunico, Val Pusteria, Val Badia ed altre valli laterali;

     6) Merano, Burgraviato, Val Passiria, Val d'Ultimo e valli laterali;

     7) Silandro, Val Venosta e valli laterali[105].

     2. Al fine di migliorare la strutturazione e la distribuzione dei servizi, la Giunta provinciale promuove, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva sull'entità del problema dei soggetti portatori di handicaps residenti nel territorio provinciale.

 

Titolo VII

MODIFICA E INTEGRAZIONE DI ALTRE LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS E NORME SUL PERSONALE

 

          Art. 43. Trasferimento di personale dipendente o incaricato da enti locali o con essi convenzionato. [106]

     1. Ai fini dell'espletamento degli interventi specialisti di cui al precedente art. 2, secondo comma, può essere trasferito al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, rispettivamente alle strutture organizzative di cui agli articoli 23 e 26 della presente legge, il personale non di ruolo dei comuni o consorzi di comuni o dagli stessi incaricato o comunque operante presso altri enti pubblici o privati con essi convenzionati, e addetto esclusivamente o prevalentemente ai relativi servizi nell'ambito della medicina scolastica.

     2. Il trasferimento di cui al comma precedente avviene nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 51.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti del medesimo personale incaricato o convenzionato che dai comuni o loro consorzi sia già stato eventualmente messo a disposizione delle unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 44.

     1. All'art. 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è aggiunto il seguente comma:

     “Al personale medico immesso o nominato in ruolo ai sensi degli articoli 35, 36, 37 e 40, sono riconosciuti per intero, agli effetti della progressione economica e giuridica nella qualifica rivestita, il servizio di cui ai commi precedenti, nonchè quelli sanitari, anche convenzionati con gli enti mutualistici prestati nella corrispondente qualifica, anche senza titolo di specializzazione, sia in Italia che all'estero, semprechè questi ultimi siano riconoscibili ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 23 giugno 1976, n. 25. I servizi prestati in posizioni funzionali inferiori a quella di appartenenza sono riconosciuti per metà. In ogni caso i servizi ad orario ridotto sono riconosciuti in proporzione alle 40 ore settimanali di servizio previste per gli impiegati provinciali".

 

          Art. 45. [107]

 

          Art. 46. Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali n. 59/1973, n. 46/1978 e n. 29/1980.

     1. Alla legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) nel secondo comma dell'art. 1 sono soppresse le parole "o parte di esse";

     b) dopo il primo comma dell'art. 3 è inserito il seguente comma:

     “La concessione delle provvidenze di cui alla lett. a) del comma precedente e la determinazione del relativo ammontare avviene con riguardo all'onere economico e all'entità del disagio che dall'Handicap o dal disadattamento deriva alla famiglia dell'assistito. La situazione di disagio deve essere accertata dal servizio sociale provinciale";

     c) il primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

     “Funge da segretario un impiegato addetto all'ufficio competente".

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1986, ai membri delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, nonchè ai componenti della commissione sanitaria per la revisione dei requisiti di assistibilità agli invalidi civili, è corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche[108].

     2-bis. A ciascun componente delle suddette commissioni è corrisposto, oltre a detto gettone di presenza, un compenso di lire 10.000 per ogni accertamento diagnostico. A ciascun componente delle medesime commissioni, dipendente da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, il predetto compenso è ridotto a lire 3.000, nel caso che le riunioni della commissione inizino o si svolgano per intero o terminino in orario di lavoro. Ai dipendenti compresi nei ruoli dell'Amministrazione provinciale si applicano le disposizioni della legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14[109].

     3. L'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “Avverso il giudizio della commissione sanitaria di cui all'art. 10 l'interessato può proporre ricorso in carta libera, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad apposita commissione di appello, allegando un certificato di un medico specializzato nella disciplina attinente al proprio handicap. Tale commissione decide definitivamente. Tale commissione è presieduta da un medico del servizio sanitario provinciale ed è composta da due medici specialisti in materia a seconda della natura dell'handicap, designati dal presidente della commissione e scelti in una rosa di 5 medici specialisti nelle materie di medicina interna, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie affini, di cui 3 designati dalle associazioni di categoria rispettivamente interessate, nominati dalla Giunta provinciale. Non è ammessa la contemporanea appartenenza alla commissione di appello e alla commissione di accertamento di cui al precedente art. 10. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri della commissione di prima istanza."[110].

     4. All'assistenza sanitaria protesica e specifica di cui all'art. 34 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, provvedono le unità sanitarie locali, ciascuna per il proprio territorio, ai sensi dell'art. 4, lett. m), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 assicurando il massimo decentramento delle strutture amministrative e tecniche addette a tali compiti.

     5. Le prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli enti gestori dei servizi sociali secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13[111].

     6. All'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 1° agosto 1980, n. 29, viene aggiunto il seguente comma:

     “Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dall'Assessore provinciale per la sanità."

     7. L'art. 2, primo comma, della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, è modificato come segue: dopo le parole "da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione" vengono inserite le parole "da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps scelto da una terna proposta dalle associazioni interessate."

     8. Nell'art. 34 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 tra il terzo e il quarto comma è inserito il seguente comma:

     “In caso di urgenza d'intervento per motivi di recupero funzionale, l'assistenza protesica può essere erogata anche ai richiedenti in attesa del riconoscimento delle condizioni sanitarie, qualora secondo dichiarazione del medico prescrivente ne hanno il diritto.".

 

          Art. 47. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati gli articoli dall'1 al 33 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e la tabella A allegata alla stessa; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 11 della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33, e le tabelle B/II, B/II e B/III ad essa allegate.

     2. E' soppresso l'ufficio n. 39 dell'allegato A alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

     3. L'azienda speciale istituita con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è soppressa; la Provinciale le unità sanitarie locali, per i settori di rispettiva competenza, subentrano nei rapporti attivi e passivi posti in essere dall'azienda stessa, comunque attinenti a servizi da essi gestiti.

     4. Gli organi dell'azienda predetta rimangono in carica ai soli fini della predisposizione, revisione e deliberazione del conto consuntivo, che dovrà essere presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro i successivi tre mesi.

     5. La giacenza di cassa e i residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo indicato al comma precedente saranno acquisiti al bilancio provinciale. I competenti organi e uffici della provincia sono tuttavia autorizzati a provvedere alla liquidazione e al pagamento a carico del bilancio provinciale delle passività della cessata azienda, in base ai relativi atti di assunzione dell'impegno di spesa, prima ancora della presentazione del conto consuntivo.

 

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 48. Personale amministrativo.

     1. I servizi amministrativi delle strutture organizzative di cui all'art. 23 sono espletati dal personale amministrativo del ruolo unico amministrativo del personale della Provincia addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, nonchè da quello che sarà inquadrato nel medesimo ruolo ai sensi del successivo art. 51 o che, appartenente sempre al medesimo ruolo, sarà assegnato dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente e sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24. A tali fini le dotazioni organiche del predetto ruolo unico amministrativo sono aumentate di 1 unità nella VII qualifica funzionale, di 3 unità nella VI qualifica funzionale e di 4 unità nella IV qualifica funzionale[112].

     2. Per l'espletamento dei servizi di assistenza scolastica di cui al precedente art. 16, sono assegnate a ciascuna delle ripartizioni III e X tre unità di personale del ruolo amministrativo del personale provinciale, appartenente rispettivamente alla VII, VI e IV qualifica; sono corrispondentemente aumentate le dotazioni organiche di detto ruolo.

 

          Art. 49. Trasferimento di ruoli speciali.

     1. Il personale dei ruoli speciali del servizio provinciale istituito con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, è trasferito nei ruoli di ci alle tabelle A, A, B e C/I, C/II, C/III, allegate alla presente legge, nonchè nel ruolo unico amministrativo della Provincia, avuto riguardo alle qualifiche rivestite, conservando la posizione giuridica ed economica in atto. Il personale educatore e assistente, inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle B/I, B/III della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33, in possesso dell'attestato di bilinguismo, può essere inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

     2. L'attuale direttore del servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, è trasferito al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva ed è nominato primario responsabile del medesimo.

 

          Art. 50. Personale sanitario. [113]

 

          Art. 51. Inquadramento del personale e preferenze negli incarichi e supplenze. [114]

 

          Art. 52. Domande e documentazione. [115]

 

          Art. 53.

     1. Fino a quando non è costituito il collegio tecnico di cui all'art. 24, i titoli, le certificazioni, gli attestati e i diplomi relativi alla specializzazione richiesti nella legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, e nella presente legge, per il personale che è da assumersi o viene trasferito nelle strutture di cui alla presente legge, sono valutati dalla Giunta provinciale.

     2. Per lo stesso periodo di cui al comma precedente ogni altra funzione che la presente legge demanda al collegio tecnico o ad altro organo non ancora costituito è assolta dalla Giunta provinciale.

     3. Avuto riguardo al potenziamento dei servizi sanitario-riabilitativi in favore dei soggetti portatori di handicaps, estesi dalla presente legge anche in favore dei maggiori di età, rispetto a quanto previsto nella precedente legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, i posti dei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge, che risultassero vacanti una volta espletati i concorsi riservati rispettivamente effettuati gli inquadramenti previsti dalla presente legge, possono essere messi a concorso anche in deroga alle eventuali restrizioni vigenti.

     4. I posti in organico vacanti di cui alle tabelle A, B, C/I, C/II, C/III e D, allegate alla presente legge, nonchè i posti in aumento nel ruolo unico amministrativo e nel ruolo speciale dei servizi sociali della Provincia, previsti dalla presente legge, vengono messi a concorso solo una volta espletati i trasferimenti e gli inquadramenti previsti dai titoli VII e VIII della presente legge[116].

 

          Art. 54. [117]

 

          Art. 55. [118]

 

          Art. 56. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'esercizio finanziario 1983 gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa, nonchè gli stanziamenti recati dalle variazioni al bilancio di cui al successivo art. 57. A tal fine i riferimenti alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, contenuti nella legge finanziaria e nel bilancio di previsione per l'anno 1983, si intendono sostituiti con i riferimenti alla presente legge.

     2. Alle spese afferenti i servizi sanitari provvedono le unità sanitarie locali tramite i finanziamenti disposti dalla Provincia ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e alle spese per gli interventi socio-assistenziali provvede direttamente l'Amministrazione provinciale con le modalità previste dalla presente legge o dalle altre leggi di settore vigenti.

     3. La maggiore spesa annua derivante dall'aumento delle dotazioni organiche del personale è valutata in Lire 1.000 milioni, di cui Lire 600 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983 e Lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1984.

     4. Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente si provvede come segue:

     a) quanto all'onere a carico dell'esercizio finanziario 1983, mediante riduzione per Lire 600 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (Punto n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     b) quanto all'onere di Lire 1.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985, mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale della Provincia alla voce b.1 (stanziamenti per nuovi interventi legislativi) della sezione 1 - settore 2 e della sezione 5 - settore 1, rispettivamente in misura di Lire 600 milioni e di Lire 400 milioni per ciascun esercizio;

     c) agli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi si farà fronte con le disponibilità dei bilanci pluriennali futuri.

     5. In relazione alla cessazione dell'azienda speciale istituita con legge provinciale 9 dicembre 178, n. 65, e al trasferimento alle unità sanitarie locali dei servizi di carattere sanitario, nonchè al trasferimento alle stesse, da parte della Provincia, del personale addetto ai servizi sanitari, è autorizzato lo storno nel bilancio per l'anno 1983 dell'importo complessivo di Lire 700 milioni a favore del capitolo afferente l'assegnazione di fondi alle unità sanitarie locali, prelevando l'importo di Lire 100 milioni dal capitolo relativo al finanziamento dell'azienda speciale cessante e l'importo di Lire 600 milioni dal capitolo relativo agli emolumenti al personale dipendente dalla Provincia. La previsione di spesa di quest'ultimo capitolo, per il combinato disposto del terzo comma e del presente comma, rimane invariata.

     6. Al fine di consentire la gestione diretta delle spese per i servizi socio-assistenziali previsti dalla presente legge, precedentemente a carico dell'azienda speciale istituita con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è altresì autorizzato lo storno nel bilancio per l'anno 1983 dell'importo di lire 500 milioni dal capitolo afferente il finanziamento della predetta azienda a favore di appositi capitoli di nuova istituzione riguardanti le spese dirette della Provincia.

     7. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 57. Variazioni al bilancio di previsione 1983 e pluriennale 1983-85.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:

di nuova istituzione

competenza

cassa

Cap. 51430 - Spese per l'istituzione, la gestione e le attività dei centri sociali per soggetti portatori di handicaps (articoli 8, 9, 10, 13 e 14 della legge) (codici 5.1- 1.4)

340.000.000

340.000.000

Cap. 51432 - Spese dirette o rimborsi per il trasporto e l'accompagnamento di soggetti portatori di handicaps (art. 14 della legge) (codici 5.1- 1.5)

15.000.000

15.000.000

Cap. 51434 - Spese dirette o rimborsi per l'adattamento di mezzi di locomozione per soggetti portatori di handicaps e contributi per l'acquisto dei mezzi predetti (art. 15 della legge) (codici 5.1- 1.5)

40.000.000

20.000.000

Cap. 51436 - Spese per soggiorni climatici per soggetti portatori di handicaps (art. 3, primo comma, della legge) (codici 5.1- 1.4)

55.000.000

55.000.000

Cap. 51438 - Provvidenze per favorire l'inserimento dei soggetti portatori di handicaps nel mondo del lavoro (art. 11 della legge) (codici 5.1- 1.5)

50.000.000

20.000.000

in aumento:

 

 

Cap. 52110 - Assegnazioni alle USL di quote parte corrente del fondo sanitario provinciale a destinazione indistinta (legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, art. 36)

700.000.000

550.000.000

 

1.200.000.000

1.000.000.000

in diminuzione:

 

 

Cap. 52320 - Sovvenzione a pareggio del bilancio del servizio provinciale sociosanitario e riabilitativo a favore dei minorati (art. 18, terzo comma, legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65)

600.000.000

600.000.000

Cap. 102110 - Fondo di riserva di cassa

--

400.000.000

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)

600.000.000

--

 

1.200.000.000

1.000.000.000

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-85, relativamente alle previsioni per il biennio 1984-85, sono introdotte le seguenti variazioni:

Sezione 1 - settore 2 - voce a.1)

+

L.

2.000

milioni

sezione 1 - settore 2 - voce b.1)

-

L.

1.200

milioni

sezione 5 - settore 1 - voce b.1)

-

L.

800

milioni

 

          Art. 58.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42 e così sostituito dall'art. 29 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[8] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[11] Comma modificato dall'art. 2 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42 e così sostituito dall'art. 6 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[18] Comma sostituito dall'art. 17 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42 e così modificato dall'art. 5 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[19] Comma abrogato dall'art. 33 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[20] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[22] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[23] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[24] Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42 e così sostituito dall'art. 12 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.

[25] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[26] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[27] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[28] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[29] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[31] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56 e così sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[32] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[33] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[34] Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[35] Comma così modificato dall'art. 10 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[36] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[37] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[38] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[39] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[40] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 17 giugno 1991, n. 16.

[41] Comma aggiunto dall'art. unico della L.P. 17 giugno 1991, n. 16.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[43] Comma così modificato dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[44] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13 e così sostituito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[46] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[47] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[48] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[49] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[50] Comma così modificato dall'art. 14 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[51] Articolo modificato dall'art. 15 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56 e così sostituito dall'art. 17 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[52] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[53] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[54] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[55] Comma così modificato dall'art. 16 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[56] Comma così modificato dall'art. 16 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[57] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[58] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[59] Comma così modificato dall'art. 17 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[60] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[61] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[62] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[63] Articolo aggiunto dall'art. 15 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[64] Articolo aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[65] Comma abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. j), L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[66] Articolo abrogato dall'art. 82, comma 1, lett. r), L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[67] Articolo modificato dall'art. 18, L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente abrogato dall'art. 82, comma 1, lett. r), L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[68] Articolo abrogato dall'art. 31, L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[69] Comma modificato dall'art. 19, L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[70] Comma sostituito dall'art. 14, L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[71] Articolo aggiunto dall'art. 20 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[72] Articolo aggiunto dall'art. 21 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[73] Articolo aggiunto dall'art. 22 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[74] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[75] Lettera così sostituita dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[76] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[77] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[78] Lettera modificata dall'art. 7 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42 e così sostituita dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[79] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[80] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[81] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[82] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[83] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[84] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[85] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[86] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[87] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[88] Comma abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[89] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[90] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[91] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[92] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[93] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[94] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[95] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[96] Articolo già sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[97] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[98] Comma così modificato dall'art. 29 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[99] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[100] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[101] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12

[102] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[103] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[104] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

[105] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

[106] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 giugno 1983, n. 21.

[107] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[108] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22.

[109] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22.

[110] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22.

[111] Comma così sostituito dall'art. 30 della L. P. 11 novembre 1997, n. 16.

[112] Comma così modificato dall'art. 30 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

[113] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[114] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[115] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[116] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 30 giugno 1983, n. 21.

[117] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[118] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.