§ 5.4.26 - L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.
Modifiche al vigente ordinamento del personale addetto alla formazione professionale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:05/01/1978
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Categorie.
Art. 2.  Qualifiche.
Art. 3.  Equiparazione carriera.
Art. 4.  Libertà di insegnamento.
Art. 5.  Requisiti generali.
Art. 6.  Titoli di studio e qualificazione professionale.
Art. 7.  Concorsi.
Art. 8.  Commissione esaminatrice dei concorsi.
Art. 9.  Nomina ed attribuzioni dell'ispettore.
Art. 10.  Nomina dei direttori.
Art. 11.  Sostituzioni.
Art. 12.  Classifica.
Art. 13.  Competenze e obblighi di insegnamento del personale direttivo.
Art. 14.  Obblighi di servizio del personale insegnante.
Art. 15.  Adunanze e conferenze.
Art. 16.  Ore di insegnamento in soprannumero.
Art. 17.  Dei direttori-istitutori.
Art. 18.  Attribuzioni dei direttori.
Art. 19.  Degli istitutori.
Art. 20.  Orario di servizio.
Art. 21.  Nomina e svolgimento della carriera del personale educativo.
Art. 22.  Appartenenza gruppo linguistico.
Art. 23.  Del personale tecnico d'albergo.
Art. 24.  Svolgimento della carriera.
Art. 25.  Orario di servizio.
Art. 26.  Congedo.
Art. 27.  Rinvio.
Art. 28.  Periodo di prova.
Art. 29.  Trasferimenti.
Art. 30.  Vitto e alloggio.
Art. 31.  Distacco di personale insegnante.
Art. 32.  Consulenza tecnica.
Art. 33.  Designazione rappresentanti del personale.
Art. 34.  Personale distaccato.
Art. 35.  Anticipazioni di cassa.
Art. 36.  Incarichi.
Art. 37.  Cessazione degli effetti dell'incarico.
Art. 38.  Comitato Assessori.
Art. 39.  Approvazione dei posti da conferire.
Art. 40.  Graduatorie.
Art. 41.  Istituzione di nuovi posti.
Art. 42.  Incarichi a tempo indeterminato.
Art. 43.  Chiamata diretta.
Art. 44.  Incarico.
Art. 45.  Retribuzione.
Art. 46.  Conferimento degli incarichi.
Art. 47.  Incarichi straordinari.
Art. 48.  Corsi presso aziende.
Art. 49.  Incarichi di inservienti.
Art. 50.      L'art. 13 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:
Art. 51.  Limite di età.
Art. 52.  Trattamento economico.
Art. 53.  Sanzioni disciplinari.
Art. 54.  Congedi.
Art. 55.  Scatti.
Art. 56.  Riconoscimento del servizio preruolo prestato alle dipendenze della Provincia.
Art. 57.  Trattamento previdenziale e assistenziale.
Art. 58.  Indennità di buona uscita.
Art. 59.  Rinvio.
Art. 60.  Note di qualifica.
Art. 61.  Commissione di disciplina.
Art. 62.  Congedo ordinario.
Art. 63.  Trattamento di missione.
Art. 64.  Incompatibilità e cumulo.
Art. 65.  Composizione dei consigli di amministrazione.
Art. 66.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 67.  Segretario del comitato provinciale per la formazione professionale.
Art. 68.  Assicurazione.
Art. 69.  Variazione dell'organico.
Art. 70.      Alla copertura dei posti di direttore di prima classe vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante promozione del personale di ruolo rivestente la qualifica [...]
Art. 71.      Gli insegnanti e gli assistenti in possesso dei titoli e requisiti richiesti per l'assunzione in ruolo, che durante l'anno scolastico 1975/76 abbiano avuto un incarico ad orario pieno presso la [...]
Art. 72.      Gli insegnanti che durante l'anno scolastico 1975/76 abbiano avuto un incarico ad orario pieno presso corsi provinciali per minorati fisici e psichici, siano in servizio ad orario pieno alla [...]
Art. 73.      Gli insegnanti incaricati in possesso della licenza di scuola media inferiore, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ad orario pieno nel settore della [...]
Art. 74.      L'attuale vicedirettore dell'albergo-scuola "Savoy" di Merano è inquadrato nel parametro iniziale previsto per la qualifica di direttore tecnico d'albergo del ruolo di cui alla tabella A) [...]
Art. 75.      Al personale inquadrato ai sensi degli articoli 71, 72, 73 e 74 della presente legge il servizio precedentemente prestato presso la formazione professionale provinciale con mansioni uguali o [...]
Art. 76.      Gli assistenti di ruolo che di fatto abbiano svolto funzioni proprie di insegnanti tecnici e che siano in possesso dei requisiti richiesti sono inquadrati nella carriera degli insegnanti [...]
Art. 77.      Il personale insegnante laureato, di ruolo presso le scuole statali e comandato presso le scuole professionali della Provincia autonoma di Bolzano, che abbia prestato servizio presso le suddette [...]
Art. 78.      Il personale addetto alle pulizie presso i corsi per minorati fisici e psichici, che abbia altresì svolto mansioni di autista, viene inquadrato, con effetto dal giorno di entrata in vigore della [...]
Art. 79.      Tutti gli incarichi a tempo indeterminato con orario ridotto decadono con l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 80.      Il personale insegnante di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge effettivo servizio presso i corsi per handicappati verrà trasferito d'ufficio con la stessa [...]
Art. 81.      Le norme transitorie devono essere attuate entro due anni dell'entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.
Art. 82.  Rinvio.
Art. 83.  Tabelle.
Art. 84. 
Art. 85.      Sono abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.
Art. 86.      La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.
Art. 87.      Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiori spese, saranno utilizzate le disponibilità finanziarie iscritte agli appositi capitoli del bilancio provinciale in forza delle [...]
Art. 88.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.26 - L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.

Modifiche al vigente ordinamento del personale addetto alla formazione professionale provinciale.

(B.U. 13 gennaio 1978, n. 3).

 

Titolo I

Capo I

 

     Art. 1. Categorie.

     All'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:

     c) personale educativo;

     d) personale tecnico d'albergo".

 

          Art. 2. Qualifiche.

     Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

     “La categoria del personale educativo comprende le seguenti qualifiche:

     a) direttori-istitutori di prima classe per handicappati;

     b) istitutori laureati per handicappati;

     c) istitutori diplomati per handicappati;

     d) istitutori per handicappati;

     e) istitutori in convitti.

     La categoria del personale tecnico d'albergo comprende la qualifica di direttore tecnico d'albergo".

 

          Art. 3. Equiparazione carriera.

     Il quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     “Salvo quanto previsto dalla presente legge le carriere del personale direttivo, degli insegnanti laureati e degli istitutori laureati sono equiparate alle carriere direttive dei ruoli di cui alla tabella A) allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni.

     A tal fine;

     a) la qualifica di ispettore provinciale per la formazione professionale è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di ispettore generale e corrispondenti;

     b) la qualifica di direttore di prima classe e di direttore-istitutore di prima classe è equiparata, ad ogni altro effetto, a quella di direttore di divisione e corrispondenti;

     c) la qualifica di direttore è equiparata a quella di direttore di divisione, prima classe di stipendio;

     d) la qualifica di insegnante laureato e di istitutore laureato in relazione all'anzianità maturata è equiparata a quella di consigliere e di direttore di sezione e corrispondenti".

 

          Art. 4. Libertà di insegnamento.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

     “Nel rispetto delle norme costituzionali gli insegnanti hanno la libertà di insegnamento e di scelta del metodo didattico nell'ambito dei programmi. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere la piena formazione della personalità con particolare riguardo alla formazione professionale dell'alunno.

     Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della personalità e della coscienza morale e religiosa dell'alunno".

 

          Art. 5. Requisiti generali.

     L'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti requisiti generali:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti;

     3) buona condotta;

     4) idoneità fisica all'impiego;

     5) posizione regolare per quanto riguarda gli obblighi di leva e del servizio militare;

     6) attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, limitatamente al personale non docente.

     Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite di età è elevato di 5 anni. Si applicano, inoltre, gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti.

     L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima dell'assunzione.

     Nessun limite di età è prescritto per i candidati titolari di posti di ruolo in un ente pubblico. Per il personale non di ruolo in servizio presso la formazione professionale provinciale il limite massimo di età è elevato di tanti anni quanti sono quelli prestati a orario pieno e proporzionalmente per quelli a orario incompleto, ma comunque non inferiore alla metà e fino a un massimo di dieci anni, esclusi gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti per motivi demografici".

 

          Art. 6. Titoli di studio e qualificazione professionale.

     La lettera c) del primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

     "c) insegnanti diplomati e tecnici: diploma di scuola media superiore.

     Per l'insegnamento delle materie tecniche e pratiche è sufficiente la licenza di scuola media inferiore unita a titolo di maestro artigiano oppure a certificato di qualificazione congiunto ad attività almeno decennale".

     Il secondo e terzo comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

     “Per gli insegnanti tecnici e gli assistenti nel settore alberghiero-turistico il periodo di attività professionale viene ridotto a sette anni, rispettivamente a tre anni.

     Per la nomina ai posti di ruolo del personale educativo oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o qualificazioni professionali:

     a) direttori-istitutori di prima classe per handicappati, istitutori laureati per handicappati: laurea in pedagogia o psicologia;

     b) istitutori diplomati per handicappati: diploma di scuola media superiore e attestato di idoneità di istitutore per handicappati oppure diploma di scuola media superiore unito a specializzazione in materia di riabilitazione;

     c) istitutori per handicappati: licenza di scuola media inferiore unita a qualificazione professionale o attività professionale quinquennale e attestato di idoneità di istitutore per handicappati;

     d) istitutori in convitti: diploma di scuola media superiore e attestato di idoneità per istitutore in convitti.

     Per la nomina ai posti di ruolo del personale tecnico d'albergo, oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo, sono richiesti i seguenti titoli di studio e di qualificazione professionale; direttore tecnico d'albergo; maturità nel settore turistico-alberghiero unita ad attività professionale alberghiera almeno quinquennale oppure licenza di scuola media inferiore unita ad attività professionale alberghiera almeno decennale".

 

          Art. 7. Concorsi.

     L'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “L'ammissione ai posti di ruolo ha luogo mediante concorso da indirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

     Nel bando di concorso sono stabiliti i titoli specifici di studio e quelli specifici professionali richiesti per ciascun tipo di posto, nonché i programmi di esame previsti per le singole prove.

     I concorsi sono banditi separatamente per le scuole interessanti i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, fermo restando il principio di cui all'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificato con l'art. 12 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, per il personale direttivo ed insegnante.

     L'Amministrazione provinciale ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino necessari da coprire entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria con i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria".

 

          Art. 8. Commissione esaminatrice dei concorsi.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituita dal seguente:

     “Il giudizio sui concorsi per il personale addetto alla formazione professionale provinciale è dato da apposita commissione nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente e composta come segue:

     a) da un presidente con qualifica superiore al posto messo a concorso scelto tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali;

     b) da due membri con qualifica superiore o almeno pari a quella del posto messo a concorso, di cui uno designato dai rappresentanti del personale membri del consiglio di amministrazione, scelti tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali".

 

          Art. 9. Nomina ed attribuzioni dell'ispettore.

     L'art. 9 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Ai posti vacanti di ispettore provinciale per la formazione professionale si accede per nomina in base a concorso per titoli, a cui sono ammessi i direttori di prima classe aventi un'anzianità di servizio effettivo nella qualifica di almeno cinque anni; la Giunta provinciale può provvedere alla copertura dei posti anche mediante chiamata diretta di persone ritenute particolarmente idonee e provviste dei titoli di studio richiesti.

     L'ispettore sorveglia il funzionamento delle scuole e dei corsi e vigila mediante ispezioni sul regolare andamento didattico. Sorveglia l'osservanza delle leggi o disposizioni afferenti le materie della formazione professionale, accerta le irregolarità e adotta i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. L'ispettore promuove anche gli studi necessari per il perfezionamento e l'aggiornamento scientifico, tecnico e didattico del personale addetto alla formazione professionale.

     L'ispettore dipende dal Presidente della Giunta provinciale.

     Su proposta dell'ispettore per esigenze particolari possono essere conferiti incarichi ispettivi specifici a persone scelte tra il personale direttivo della formazione professionale o a persone di particolare competenza estranee alla formazione professionale provinciale.

     Egli tiene il fascicolo personale e lo stato matricolare del personale addetto alla formazione professionale e svolge nei confronti del medesimo le funzioni di capo del personale".

 

          Art. 10. Nomina dei direttori.

     L'art. 12 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Ai posti vacanti di direttori si accede per concorso per titoli ed esami a cui sono ammessi insegnanti laureati e diplomati di ruolo aventi un'anzianità minima di servizio effettivo o riconosciuto di sei anni, qualora laureati, o di otto anni, qualora si tratti di insegnanti diplomati.

     Ai posti vacanti di direttore di prima classe si accede per concorso per titoli ed esami a cui sono ammessi insegnanti laureati, direttori laureati ed istitutori laureati di ruolo aventi un'anzianità minima di servizio effettivo o riconosciuto di sei anni.

     Qualora un concorso di direttore o di direttore di prima classe andasse deserto, la Giunta provinciale è autorizzata ad indire altro concorso cui può partecipare personale insegnante o direttivo delle scuole statali, in possesso dei requisiti richiesti, e con un'anzianità di servizio pari almeno a quella prevista nei due commi precedenti.

     L'esame di cui al primo e secondo comma di questo articolo consiste in un colloquio su argomenti e materie attinenti alla formazione professionale ed alle funzioni direttive.

     Non sono ammessi ai concorsi i candidati che abbiano subito una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati e coloro che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto".

 

          Art. 11. Sostituzioni.

     L'art. 11 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, è sostituito dal seguente:

     “In caso di assenza dal servizio dell'ispettore provinciale per la formazione professionale, escluso il congedo ordinario annuale, questi può essere sostituito per il periodo di assenza da un direttore di prima classe, designato con ordinanza dell'Assessore competente.

     In caso di assenza dal servizio del direttore di prima classe o direttore di una scuola professionale, escluso il congedo ordinario annuale, questi può essere sostituito per il periodo di assenza con preferenza da un insegnante in servizio nella formazione professionale ritenuto particolarmente idoneo, designato dall'Assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale.

     Qualora la sostituzione dovesse prolungarsi oltre un mese, al sostituto spetterà, con inizio dal secondo mese e per la durata della sostituzione, un'indennità non pensionabile pari all'importo di 20 ore di lavoro straordinario al mese.

     Se trattasi di personale non appartenente al corpo insegnante della formazione professionale oltre al compenso di cui al comma precedente compete il trattamento economico previsto per il personale insegnante incaricato presso la formazione professionale e si applicano tutte le disposizioni in vigore per il personale incaricato presso la formazione professionale".

 

          Art. 12. Classifica.

     L'art. 11 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Alle scuole professionali per handicappati con più di 450 alunni sono preposti di regola direttori di prima classe.

     Qualora ad una scuola professionale o ad un centro di addestramento professionale sia annesso un convitto gestito dalla Provincia con almeno 50 alunni, agli stessi è preposto un direttore di prima classe.

     Alle scuole professionali per apprendisti con 200 fino a 450 alunni sono preposti direttori.

     Alle scuole professionali per apprendisti con meno di 200 alunni sono preposti insegnanti incaricati della direzione in possesso delle necessarie capacità organizzative e competenze didattiche, scelti con preferenza fra il personale insegnante di ruolo.

     Ai direttori di prima classe di cui al secondo comma del presente articolo spetta, qualora il numero complessivo dei convittori superi le 100 unità, e soltanto per il periodo delle lezioni, un compenso mensile fino a 30 ore straordinarie, da fissarsi dall'Assessore competente".

 

          Art. 13. Competenze e obblighi di insegnamento del personale direttivo.

     Il personale direttivo ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di addestramento professionale con il carico orario di servizio di cui all'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni [1] .

     I direttori di prima classe sono dispensati dall'obbligo di insegnamento. I direttori hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 6 ad un massimo di 12 ore settimanali. Il numero delle ore settimanali entro tale limite è stabilito dall'Assessore competente di anno in anno.

     Agli insegnanti incaricati della direzione l'obbligo di insegnamento può essere ridotto, in relazione all'entità del lavoro di direzione, fino ad un minimo di sei ore settimanali. L'eventuale riduzione dell'obbligo di insegnamento verrà fissata nel provvedimento di incarico da parte dell'Assessore competente.

     Per i direttori e gli insegnanti incaricati della direzione, un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,66 ore e un'ora di insegnamento pratico a 1,33 ore di servizio direttivo [2] .

 

          Art. 14. Obblighi di servizio del personale insegnante.

     L'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Il personale insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di addestramento professionale.

     Gli insegnanti per le materie teoriche hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 18 ore ad un massimo di 24 ore settimanali. Gli insegnanti delle materie tecnico-pratiche hanno l'obbligo di insegnamento da 24 a 30 ore settimanali. Quando si tratta di insegnamento misto (teorico e pratico) viene applicato il rapporto 3:4. Gli assistenti sono tenuti ad un orario complessivo di lavoro di 40 ore settimanali con un orario d'obbligo da 24 a 30 ore settimanali di assistenza nell'insegnamento.

     Oltre all'obbligo di insegnamento di cui al precedente comma, gli insegnanti laureati, diplomati e tecnici sono tenuti a prestare servizio in attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola, dei corsi e convitti in ragione di 20 ore mensili.

     Gli insegnanti provvedono, in relazione alle proprie competenze, al buon funzionamento delle officine, dei macchinari, laboratori, biblioteche, materiale didattico, secondo le indicazioni del direttore; inoltre collaborano con il centro provinciale per la medicina del lavoro non appena questo sarà costituito.

     Gli insegnanti sono altresì tenuti a supplire in caso di necessità i colleghi assenti per un numero di ore di insegnamento tale da raggiungere il limite massimo dell'obbligo riferito all'anno scolastico senza diritto a retribuzione per ore di insegnamento in soprannumero".

 

          Art. 15. Adunanze e conferenze.

     All'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

     “Le adunanze e le conferenze degli insegnanti si devono svolgere fuori dell'orario di insegnamento e vengono computate nelle 20 ore mensili di cui all'articolo precedente".

 

          Art. 16. Ore di insegnamento in soprannumero.

     L'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Al personale insegnante che presti ore di insegnamento oltre i limiti massimi stabiliti dalla legge, le ore di insegnamento in soprannumero sono retribuite come ore normali, calcolate sulla base del carico orario minimo previsto dall'art. 13 della presente legge.

     Le ore di insegnamento tra il minimo ed il massimo dell'obbligo previsto dalla legge, prestate in corsi serali, sono retribuite nella misura prevista dall'ordinamento generale del personale dipendente dalla Provincia per lo svolgimento di lavoro straordinario.

     Per corsi serali si considerano quelli che iniziano dopo le ore diciannove.

     Le ore di insegnamento in soprannumero non possono comunque superare il limite massimo di otto ore settimanali; tale limite è elevato a 10 ore per gli insegnanti tecnici di un albergo-scuola annesso ad un centro di formazione professionale".

 

Capo II

DEL PERSONALE EDUCATIVO

 

          Art. 17. Dei direttori-istitutori.

     Ad uno o più corsi o centri per handicappati con un numero complessivo di almeno 100 frequentanti può essere preposto un direttore-istitutore di prima classe.

     Inoltre, è preposto un direttore-istitutore di prima classe a centri per handicappati con annesso un convitto per almeno 40 convittori.

     A corsi e centri per handicappati minori possono essere preposti, quale incaricati della direzione, istitutori laureati o istitutori.

     Ai direttori-istitutori di prima classe, di cui al secondo comma del presente articolo, spetta, qualora il numero complessivo dei convittori superi le 80 unità e soltanto per il periodo di funzionamento del convitto, un compenso mensile fino a 30 ore straordinarie, da fissarsi dall'Assessore competente.

 

          Art. 18. Attribuzioni dei direttori.

     I direttori hanno il compito di:

     a) organizzare l'attività nei corsi, centri e convitti secondo criteri pedagogico-sociali e tecnici;

     b) assegnare il lavoro ai singoli handicappati in collaborazione con gli istitutori;

     c) assumere o dimettere gli handicappati nei e dai corsi, centri e convitti;

     d) aiutare ed assistere gli handicappati nella ricerca di un posto di lavoro adatto;

     e) fornire consulenza ai genitori degli handicappati;

     f) curare e coordinare la collaborazione con il centro provinciale per la medicina del lavoro non appena questo sarà costituito.

     Le attività di cui sopra vengono svolte in stretta collaborazione con i servizi sociali, i servizi di orientamento professionale e gli istitutori.

     Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in vigore per il personale direttivo della formazione professionale provinciale.

 

          Art. 19. Degli istitutori.

     Gli istitutori laureati per handicappati curano l'assistenza pedagogica e psicologica nei corsi e centri per handicappati.

     Gli istitutori in corsi e centri per handicappati indirizzano gli handicappati ad un'attività lavorativa e all'inserimento sociale. Essi hanno pure l'obbligo, in caso di necessità, di assistere e sorvegliare gli handicappati anche fuori dell'orario di tale attività, ma comunque entro i limiti dell'orario complessivo previsto per gli istitutori.

     Qualora handicappati vengano inseriti in corsi professionali normali integrati o in corsi di formazione professionale guidata sul lavoro, al coordinamento di tutto il personale provinciale in essi operante può essere preposto un istitutore a tempo pieno o parziale.

     Gli istitutori in convitti hanno l'obbligo di educare, assistere e sorvegliare i convittori. In caso di necessità essi sono tenuti anche ad assumere ore di insegnamento. In tal caso un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,66 e un'ora di insegnamento pratico a 1,33 ore di servizio di istitutore.

     Tutti gli istitutori, inoltre, hanno l'obbligo di:

     a) osservare puntualmente l'orario di servizio e tutti gli altri doveri connessi con l'esercizio del proprio servizio;

     b) intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli di cui fanno parte e partecipare a corsi di perfezionamento e di aggiornamento [3] ;

     c) cooperare al buon andamento didattico e disciplinare del centro;

     d) collaborare con gli istitutori degli altri centri, con i genitori degli alunni, con uffici assistenziali, psicologici e medici.

     Tutte le attività di cui sopra si svolgono secondo le disposizioni del direttore.

 

          Art. 20. Orario di servizio.

     L'orario di servizio del personale educativo addetto agli handicappati è di 35 ore settimanali di attività lavorativa ed educativa con gli handicappati e 5 ore settimanali di consulenza dei genitori o sorveglianza degli handicappati.

     L'orario di servizio degli istitutori in convitto è quello previsto per il personale amministrativo della Giunta provinciale; i turni di servizio vengono stabiliti con disposizione del direttore.

 

          Art. 21. Nomina e svolgimento della carriera del personale educativo.

     Ai posti vacanti di direttore-istitutore di prima classe si accede mediante concorso per titoli ed esami a cui è ammesso il personale di ruolo in possesso della laurea in psicologia o pedagogia e che abbia prestato servizio effettivo o riconosciuto per almeno sei anni nella qualifica di istitutore laureato, di direttore laureato o di insegnante laureato. La carriera si svolge nel modo di cui al primo comma, lettera A), dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, come modificato dall'art. 2 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9.

     La carriera degli istitutori laureati si svolge nel modo di cui al secondo comma, lettera A), dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, come modificato dall'art. 2 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9.

     La carriera degli istitutori in convitti e degli istitutori diplomati per handicappati si svolge nel modo di cui alla lettera B) dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

     La carriera degli istitutori per handicappati si svolge nel modo di cui alla lettera C) dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

 

          Art. 22. Appartenenza gruppo linguistico.

     Il personale educativo deve appartenere allo stesso gruppo linguistico degli handicappati e convittori.

 

Capo III

DEL PERSONALE TECNICO D'ALBERGO

 

          Art. 23. Del personale tecnico d'albergo.

     Il direttore tecnico d'albergo svolge il suo servizio alle dirette dipendenze del direttore di prima classe rispettivamente del direttore preposto al centro di formazione professionale alberghiero-turistico.

     In particolare provvede allo svolgimento di tutte le mansioni inerenti alla gestione, all'amministrazione e ai lavori di segreteria dell'albergo annesso al centro di formazione professionale alberghiero-turistico. Le mansioni specifiche ed eventuali deleghe saranno stabilite con disposizioni del direttore di prima classe rispettivamente del direttore preposto al centro.

     Nei periodi di chiusura dell'albergo il direttore tecnico è tenuto a prestare la sua opera nell'ambito scolastico e di convitto.

     Il direttore tecnico d'albergo deve appartenere al gruppo linguistico degli alunni frequentanti il centro.

 

          Art. 24. Svolgimento della carriera.

     La carriera del direttore tecnico d'albergo si svolge come segue: dopo quattro anni di permanenza nel parametro iniziale 302 si consegue il parametro 370.

 

          Art. 25. Orario di servizio.

     Per quanto riguarda l'orario di servizio del direttore tecnico d'albergo si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche. I turni di servizio del direttore tecnico d'albergo vengono stabiliti con disposizione del direttore di I classe rispettivamente del direttore.

 

          Art. 26. Congedo.

     Il congedo ordinario spettante al direttore tecnico d'albergo va fruito nei periodi di chiusura dell'albergo.

 

          Art. 27. Rinvio.

     Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si applicano le disposizioni in vigore per il restante personale addetto alla formazione professionale.

 

Capo IV

 

          Art. 28. Periodo di prova.

     Al primo e ultimo comma dell'art. 17 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "personale direttivo e insegnante" viene aggiunto e del personale educativo".

 

          Art. 29. Trasferimenti.

     Al primo e ultimo comma dell'art. 18 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, dopo le parole personale direttivo e insegnante" viene aggiunto ed il personale educativo".

 

          Art. 30. Vitto e alloggio.

     Per il personale di centri di formazione professionale e di convitti, che per esigenze direttamente collegate alla formazione ed all'assistenza degli allievi è costretto a trattenersi presso il centro in coincidenza degli orari del servizio di mensa e del pernottamento nel centro, la Giunta provinciale fissa, compatibilmente con le possibilità ed i criteri organizzativi del centro stesso, l'importo dovuto per il servizio di mensa e di alloggio.

 

          Art. 31. Distacco di personale insegnante.

     Il personale insegnante, su domanda, può essere distaccato con ordinanza dell'Assessore competente a prestare servizio di istitutore in convitti e centri per handicappati.

     Il personale di cui sopra ha i diritti e doveri previsti per il personale educativo.

 

          Art. 32. Consulenza tecnica.

     Il personale addetto alla formazione professionale, su decisione dell'Assessore competente, può essere addetto anche alla consulenza tecnica. In tale caso un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,66 ore e un'ora di insegnamento pratico a 1,33 ore di consulenza tecnica.

 

          Art. 33. Designazione rappresentanti del personale.

     La designazione dei rappresentanti del personale di cui agli articoli 38, 61 e 65 della presente legge è fatta dall'assemblea del personale addetto alla formazione professionale, convocata appositamente dall'ispettore per la formazione professionale.

     Alla prima convocazione l'assemblea è validamente costituita ove sia presente la maggioranza del personale in servizio presso la formazione professionale.

     Alla seconda convocazione, che avrà luogo a distanza di almeno 2 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.

 

          Art. 34. Personale distaccato.

     Il secondo comma dell'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

     Per l'espletamento dei compiti di cui sopra può essere distaccato dall'Assessore competente, su proposta dell'ispettore, personale insegnante ed educativo, purché in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6".

     Dopo il terzo comma dell'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, vengono inseriti i seguenti commi:

     “Il personale distaccato di cui al secondo comma del presente articolo segue l'orario di servizio dei dipendenti della Provincia, di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

     Il personale distaccato ai sensi del presente articolo non può comunque superare il numero massimo di 5 unità per l'ispettorato per la formazione professionale in lingua tedesca e di 4 unità per l'ispettorato per la formazione professionale in lingua italiana.

     E' vietata ogni altra forma di distacco di personale insegnante o educativo".

 

          Art. 35. Anticipazioni di cassa.

     Il primo comma dell'art. 21 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

     “Al fine di garantire un tempestivo ed agile funzionamento di ciascun ispettorato competente per gruppo linguistico e dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, la Giunta provinciale può deliberare a favore degli ispettori, del dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, dei direttori e dei segretari addetti a specifiche mansioni di economo una anticipazione di cassa. Nella stessa deliberazione sarà nominato anche un funzionario delegato supplente per il caso di assenza o impedimento degli ispettori, del dirigente, dei direttori o dei segretari suddetti".

     Il terzo comma dell'art. 21 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

     La misura dell'anticipazione viene fissata dalla Giunta provinciale all'atto della deliberazione in proporzione al numero degli allievi e al tipo di stabilimento. Con la deliberazione la Giunta provinciale fissa anche l'importo massimo usufruibile di volta in volta dall'ispettore, dal dirigente, dal direttore o dai segretari addetti di cui al primo comma del presente articolo".

 

Titolo II

INCARICHI E SUPPLENZE

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 36. Incarichi.

     L'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

     “L'Amministrazione provinciale può avvalersi nel settore della formazione professionale, comprese le istituzioni per handicappati e i convitti, di personale incaricato o supplente per quanto riguarda la direzione, l'insegnamento, l'assistenza e l'educazione; l'Amministrazione si avvale pure di personale incaricato per la direzione tecnica d'albergo, conferenze, consulenze tecniche, prove e dimostrazioni pratiche e teoriche.

     Per la copertura di ore di insegnamento residue presso la formazione professionale provinciale possono essere incaricati anche insegnanti statali.

     Gli incarichi sono conferiti per l'intero anno scolastico, escluso il periodo antecedente l'inizio dell'effettivo servizio, qualora comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno sette mesi per il personale insegnante e gli istitutori per handicappati ed almeno nove mesi per il personale direttivo, gli istitutori in convitti e il direttore tecnico d'albergo. Al fine del computo dei periodi suddetti ciascuna sessione di esame, estiva e autunnale, è valutata per sette giorni".

 

          Art. 37. Cessazione degli effetti dell'incarico.

     Gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o destituzione dal servizio. L'incarico è, inoltre, revocato anche durante l'anno scolastico quando venga a mancare il numero minimo degli allievi previsti, il posto venga assegnato per concorso o debba essere conferito a personale di ruolo per necessità di integrazione dell'orario di servizio o si proceda alla fusione di più incarichi incompleti per l'istituzione di incarichi a tempo pieno.

 

Capo II

INCARICHI ANNUALI

 

Sezione I

INCARICHI DA CONFERIRSI IN BASE A GRADUATORIE

 

          Art. 38. Comitato Assessori.

     L'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “E' nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura un comitato composto da almeno tre assessori fra i quali quelli competenti in materia e di cui uno con funzioni di presidente. Ne fanno parte altresì, in qualità di consulenti senza voto, gli ispettori per la formazione professionale, il dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo e, pure senza voto, due dipendenti, uno per gruppo linguistico, designati dal personale della formazione professionale.

     Funge da segretario senza voto un funzionario della carriera direttiva o di concetto di uno degli ispettorati per la formazione professionale.

     Il comitato è validamente costituito alla presenza della maggioranza dei membri aventi diritto al voto".

 

          Art. 39. Approvazione dei posti da conferire.

     Entro il 15 maggio di ogni anno, il comitato degli Assessori di cui all'articolo precedente approva i posti di insegnamento, di istitutori e di direttore tecnico d'albergo, da conferire mediante incarico per l'anno scolastico successivo, con i relativi titoli e requisiti e la durata degli incarichi e fissa le modalità da seguire per la presentazione delle domande di incarico ed i criteri per la relativa valutazione. Detti criteri di valutazione dovranno tenere conto dei titoli, dell'attività professionale e dell'anzianità di servizio dell'aspirante all'incarico.

     I posti con un carico orario inferiore alla metà del minimo previsto per ciascuna qualifica ed i posti da coprire con incarichi straordinari di cui al successivo art. 47, nonché i posti da coprire con incarichi di insegnamento di breve durata di cui all'art. 5 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni non sono sottoposti all'approvazione del comitato degli Assessori in quanto si provvede per chiamata diretta [4] .

     I posti, le modalità ed i criteri deliberati dal comitato vengono resi pubblici mediante affissione agli albi degli ispettorati della formazione professionale e delle scuole professionali della Provincia per un periodo di 15 giorni [5] .

 

          Art. 40. Graduatorie.

     L'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Il consiglio di amministrazione del personale addetto alla formazione professionale provvede, in base ai criteri fissati dal comitato degli Assessori, alla formazione delle graduatorie e ne dispone l'affissione all'albo delle scuole e dei corsi per un periodo di 10 giorni.

     Per i posti che non sono soggetti all'approvazione del comitato degli Assessori non vengono compilate graduatorie.

     Avverso le graduatorie è ammesso ricorso al comitato degli Assessori da presentarsi tramite l'ispettorato competente rispettivamente l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo entro 8 giorni dalla data di scadenza del periodo di affissione di cui al primo comma.

     Le graduatorie sono approvate dal comitato degli Assessori e costituiscono atto definitivo".

 

          Art. 41. Istituzione di nuovi posti.

     L'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Qualora dopo l'inizio dell'anno scolastico si rendesse necessaria l'istituzione di nuovi posti di insegnamento e di istitutori vi provvede il comitato degli Assessori.

     I relativi incarichi vengono conferiti dall'Assessore competente per chiamata" [6] .

 

          Art. 42. Incarichi a tempo indeterminato.

     A coloro che abbiano prestato servizio ad orario pieno nel settore della formazione professionale provinciale per i due anni scolastici immediatamente precedenti, abbiano riportato una qualifica non inferiore a distinto" e siano in possesso dei requisiti e titoli di studio e professionali di cui agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, viene conferita, con ordinanza dell'Assessore competente, la nomina a tempo indeterminato per posti di insegnamento o di istitutori ad orario pieno.

 

Sezione II

INCARICHI DA CONFERIRSI PER CHIAMATA DIRETTA

 

          Art. 43. Chiamata diretta.

     In difetto di concorrenti utilmente collocati in graduatoria o in caso di decadenza dall'incarico per mancata accettazione da parte di concorrenti utilmente collocati in graduatoria, l'Assessore competente può conferire l'incarico a persona in possesso dei requisiti richiesti.

     Al conferimento degli incarichi per i quali non sono previste graduatorie provvede l'Assessore competente mediante chiamata diretta.

     Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna qualifica, l'Assessore competente provvede mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico.

 

Sezione III

INCARICHI DI DIREZIONE

 

          Art. 44. Incarico.

     Gli incarichi di direzione in scuole professionali, centri e corsi di formazione professionale con preferenza sono conferiti ad un insegnante in servizio nella formazione professionale ritenuto particolarmente idoneo. Gli incarichi di direzione in corsi e centri per handicappati ed in convitti sono conferiti ad istitutori laureati o istitutori ritenuti idonei all'incarico.

 

          Art. 45. Retribuzione.

     Agli incaricati della direzione di cui al precedente articolo è corrisposto in aggiunta un compenso mensile massimo equivalente a 15 ore di insegnamento in soprannumero. Il compenso sarà fissato di anno in anno dal comitato degli Assessori di cui all'art. 38 della presente legge.

     Se trattasi di personale non appartenente alla formazione professionale, oltre al compenso di cui al comma precedente compete il trattamento economico previsto per il personale incaricato presso la formazione professionale e si applicano tutte le disposizioni in vigore per il personale incaricato presso la formazione professionale.

 

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI DEL PRESENTE CAPO

 

          Art. 46. Conferimento degli incarichi.

     Gli incarichi di direzione sono conferiti dall'Assessore competente per chiamata diretta.

     Gli incarichi di insegnamento e gli incarichi per il personale educativo e tecnico d'albergo sono conferiti dall'assessore competente con ordinanza seguendo l'ordine delle graduatorie.

     Le operazioni di assegnazione dei posti sono disposte con provvedimento di esecuzione del comitato di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, modificato con l'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e l'art. 38 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3 [7] .

     In caso di mancata accettazione, l'Assessore competente con ordinanza conferisce l'incarico all'aspirante successivo in graduatoria.

     Copie delle ordinanze di incarico saranno inviate all'ufficio ragioneria per l'emissione dei mandati di pagamento, nonché ai direttori interessati. L'ufficio ragioneria provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti le ordinanze di incarico ed i mandati corrispondenti alle somme da erogare.

     L'Assessore competente con ordinanza dispone anche le variazioni delle ore di incarico .

 

Capo III

 

          Art. 47. Incarichi straordinari.

     Nell'ambito delle scuole professionali e dei corsi di addestramento professionale e di aggiornamento del personale insegnante ed educativo l'Assessore competente può conferire con proprio decreto incarichi ad esperti a tenere nel corso dell'anno scolastico uno e più cicli di conferenze, ciascuno della durata non superiore al limite di trenta ore, anche prescindendo dai titoli e requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni [8] .

     Nello stesso decreto è determinato il compenso forfettario onnicomprensivo che può essere pagato tramite gli ispettori per la formazione professionale rispettivamente il dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo mediante ordinativi emessi sulle aperture di credito deliberate dalla Giunta provinciale. Nella stessa deliberazione sarà nominato anche un funzionario delegato supplente, che provvederà al pagamento del compenso in caso di assenza o impedimento dell'ispettore rispettivamente del dirigente.

     Il rendiconto trimestrale relativo ai fondi deliberati a favore degli ispettori e del dirigente è approvato dalla Giunta provinciale.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'addestramento professionale agricolo.

 

          Art. 48. Corsi presso aziende.

     L'art. 6 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Per lo svolgimento di corsi per la formazione professionale, la Giunta provinciale può servirsi di stabilimenti industriali o altre aziende.

     In tal caso l'Assessore competente può autorizzare nei confronti delle aziende ospitanti i corsi di cui sopra il rimborso delle spese per il materiale di consumo, per l'utilizzo del macchinario e delle attrezzature e di altre spese di gestione. Il rendiconto presentato dalla direzione dell'azienda è vistato dall'ispettore per la formazione professionale o da un direttore della formazione professionale da questi delegato in veste di responsabile del corso.

     Il pagamento dei rimborsi previsti nel comma precedente avviene nei modi di cui al secondo comma dell'articolo precedente".

 

          Art. 49. Incarichi di inservienti.

     Per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e pulizia e per servizi di cucina nei corsi e centri di formazione professionale, nelle istituzioni per handicappati e nei convitti gestiti dalla Provincia può essere incaricato personale a contratto anche con orario ridotto; con deliberazione della Giunta provinciale il direttore competente sarà autorizzato alla stipulazione dei relativi contratti di lavoro.

     Al personale di cui sopra compete il trattamento derivante dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

     Il pagamento dei compensi relativi ai contratti di cui sopra sarà effettuato dai rispettivi direttori nel modo di cui al secondo comma dell'art. 47 o direttamente dalla ragioneria provinciale.

 

Capo IV

SUPPLENZE

 

          Art. 50.

     L'art. 13 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “In caso di assenza del titolare o dell'incaricato, l'Assessore competente provvede alla sostituzione mediante chiamata diretta di personale supplente [9] .

     Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui si rendesse vacante per qualsiasi motivo un posto durante l'anno scolastico [10] .

     Il personale supplente è equiparato al personale incaricato a tutti gli effetti".

 

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI DEL PRESENTE TITOLO

 

          Art. 51. Limite di età.

     Per il personale incaricato si prescinde dal limite massimo di età previsto per il personale di ruolo.

 

          Art. 52. Trattamento economico.

     L'art. 32 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Al personale insegnante incaricato, agli istitutori incaricati e al direttore tecnico d'albergo incaricato con orario pieno spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente qualifica del personale di ruolo, salvo che abbia conseguito un trattamento economico superiore per effetto di incarico a tempo indeterminato immediatamente precedente, nel qual caso lo mantiene. Qualora l'incarico comporti un minor numero di ore settimanali di servizio, il trattamento di cui sopra è dovuto in proporzione alle ore di servizio basate sul minimo di ore richiesto per la relativa qualifica.

     L'insegnamento delle materie teoriche è remunerato, a secondo del titolo di studio posseduto, sulla base del trattamento economico dei gradi V/A e VII/B delle tabelle A) e B), l'insegnamento pratico in base al trattamento del grado VII/B, l'assistenza nell'insegnamento pratico in base al grado VIII/C dei ruoli provinciali.

     Al personale incaricato addetto alla formazione professionale che non percepisce già gli assegni familiari in base ad altra attività svolta spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni in atto per il personale provinciale e in proporzione alle ore di servizio in conformità a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

     Gli incaricati per chiamata diretta hanno diritto al trattamento economico previsto per gli incaricati tratti dalle graduatorie.

     Il trattamento economico dovuto agli insegnanti statali incaricati per la copertura di ore di insegnamento residue è fissato dalla Giunta provinciale anche in deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

     Gli incaricati a tempo indeterminato seguono la progressione economica del corrispondente personale di ruolo".

 

          Art. 53. Sanzioni disciplinari.

     L'art. 27 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Le disposizioni riguardanti le sanzioni disciplinari del personale di ruolo si applicano anche al personale incaricato per quanto concerne la sanzione della censura e quella della riduzione dello stipendio.

     Le infrazioni che per i dipendenti di ruolo comportano la sospensione dalla qualifica o la destituzione dell'impiego, comportano per il personale incaricato la revoca dell'incarico e la cessazione degli emolumenti con effetto immediato".

 

          Art. 54. Congedi.

     L'art. 14 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “Il personale incaricato per l'intero anno scolastico ha diritto, in ciascun anno scolastico, ad un mese di congedo ordinario retribuito. Tale congedo deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole, dei centri e convitti.

     Il personale incaricato ha, inoltre, diritto in ciascun anno scolastico ai seguenti congedi straordinari:

     a) per infermità: novanta giorni di cui 30 retribuiti per intero e 60 retribuiti per metà;

     b) per matrimonio: quindici giorni retribuiti per intero;

     c) per maternità: la dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio beneficia delle norme di legge per la tutela delle madri lavoratrici.

     Il personale non incaricato per tutto l'anno, nonché per il personale supplente ha diritto per ciascun anno scolastico al congedo ordinario in ragione di due giorni per ciascun mese di effettivo servizio prestato, a quattro giorni di congedo straordinario per infermità per ciascun mese di effettivo servizio prestato e ai congedi straordinari di matrimonio e per maternità previsti per gli incaricati per l'intero anno scolastico".

 

          Art. 55. Scatti.

     L'art. 33 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Il personale incaricato ad orario pieno è equiparato al personale di ruolo addetto alla formazione professionale per quanto riguarda gli scatti biennali sulla retribuzione".

 

          Art. 56. Riconoscimento del servizio preruolo prestato alle dipendenze della Provincia.

     All'art. 8 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, sono aggiunti i seguenti commi:

     “Inoltre il servizio prestato quale incaricato a tempo indeterminato ad orario pieno viene riconosciuto a tutti gli effetti.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'addestramento professionale agricolo".

 

          Art. 57. Trattamento previdenziale e assistenziale.

     L'art. 36 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Il personale incaricato addetto alla formazione professionale è iscritto alla cassa di previdenza enti locali (C.P.D.E.L.) e all'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) ai soli effetti previdenziali, nonché alla cassa mutua provinciale di malattia agli effetti assistenziali, semprechè non sia escluso dall'obbligo assicurativo".

 

          Art. 58. Indennità di buona uscita.

     L'art. 37 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “L'indennità di buona uscita al personale incaricato ad orario pieno è concessa secondo le disposizioni in vigore per il personale di ruolo. Detta indennità è concessa in proporzione agli anni prestati ad orario ridotto, ma comunque non inferiore alla metà dell'orario d'obbligo".

 

          Art. 59. Rinvio.

     Per quanto non espresso nel presente titolo si applicano le disposizioni riguardanti il personale di ruolo.

 

Titolo III

 

          Art. 60. Note di qualifica.

     L'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “I rapporti informativi e il giudizio complessivo per il personale addetto alla formazione professionale vengono compilati per i primi due anni di servizio annualmente ed in seguito ogni biennio entro il mese di luglio.

     Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per gli ispettori della formazione professionale e qualifiche corrispondenti per i quali vanno peraltro segnalati dai superiori competenti i fatti di particolare menzione sotto il profilo del demerito.

     Il rapporto informativo e il giudizio complessivo viene formulato:

     a) dall'ispettore per la formazione professionale rispettivamente dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo per il personale direttivo, per il personale distaccato di cui all'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e per il personale educativo al quale non è preposto un direttore;

     b) dal direttore per il personale insegnante, educativo e tecnico di albergo ad esso assegnato.

     La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento ad eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni e con i datori di lavoro, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente ed educativa. Essa si conclude con un giudizio complessivo, espresso nei termini di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".

     Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso entro 30 giorni al consiglio di amministrazione del personale addetto alla formazione professionale del rispettivo gruppo linguistico, il quale decide in via definitiva sulla valutazione da attribuire.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'addestramento professionale agricolo".

 

          Art. 61. Commissione di disciplina.

     Il terzo comma dell'art. 26 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Le commissioni di disciplina per il personale addetto alla formazione professionale, una per gruppo linguistico, sono nominate per la durata della legislatura dalla Giunta provinciale e composte da un direttore di prima classe nominato dall'Amministrazione, che funge da presidente, da un insegnante o istitutore di ruolo nominato dall'Amministrazione, nonché da un insegnante o istitutore di ruolo designato dal personale della formazione professionale".

 

          Art. 62. Congedo ordinario.

     L'art. 28 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

     “Il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole, dei centri e dei convitti".

 

          Art. 63. Trattamento di missione.

     Al personale di ruolo addetto alla formazione professionale provinciale che per esigenze di servizio è obbligato a spostarsi da una sede ad un'altra viene applicato il trattamento di missione previsto per il personale amministrativo della Provincia.

     Al personale di cui sopra che presti servizio in una sede scolastica disagiata ed abbia la propria dimora in altro comune o altra frazione ad una distanza superiore a tre chilometri, sono rimborsate le spese di viaggio effettuato con mezzo pubblico o proprio dalla dimora alla sede di lavoro, nella misura prevista dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, ma limitatamente ad un solo viaggio di andata e ritorno al giorno e ad un chilometraggio totale massimo di 40 chilometri al giorno.

     Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche al personale dell'Amministrazione provinciale, che è tenuto a prestare servizio ad orario pieno in una delle scuole o centri di formazione professionale provinciale, nonché del centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg.

     (Omissis) [11].

 

          Art. 64. Incompatibilità e cumulo.

     Per quanto riguarda l'incompatibilità e il cumulo di impieghi, al personale addetto alla formazione professionale si applicano le disposizioni vigenti per il restante personale dipendente dalla Provincia.

 

          Art. 65. Composizione dei consigli di amministrazione.

     Il primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “I consigli di amministrazione per il personale addetto alla formazione professionale, uno per gruppo linguistico, sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura e sono composti:

     1) dal Presidente della Giunta provinciale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;

     2) dall'ispettore provinciale per la formazione professionale competente per gruppo linguistico;

     3) da un direttore di ruolo scelto dall'Amministrazione provinciale;

     4) da un insegnante o istitutore di ruolo scelto dall'Amministrazione provinciale;

     5) da tre dipendenti designati dal personale della formazione professionale".

 

          Art. 66. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     Il quarto comma dell'art. 29 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

     “Il parere del consiglio di amministrazione è, inoltre, obbligatorio in materia di comandi, di collocamenti in disponibilità, di dichiarazione di decadenza per incompatibilità, di concessione di ulteriori periodi di aspettativa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, di proroga eccezionale in servizio ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, di congedo straordinario non spettante di diritto e in tutti gli altri casi previsti dalle norme provinciali in vigore".

     Il quinto comma dell'art. 29 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

     “Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

     a) provvedere alla formazione delle graduatorie e agli altri compiti di cui all'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni;

     b) formulare le proposte relative ai titoli di cui all'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni;

     c) emettere il giudizio sul periodo di prova;

     d) provvedere agli scrutini per le promozioni e decidere sui ricorsi contro il giudizio complessivo del personale di qualifica non superiore a direttore di prima classe e di direttore-istitutore di prima classe;

     e) provvedere agli altri compiti previsti dalle leggi vigenti in materia".

 

          Art. 67. Segretario del comitato provinciale per la formazione professionale.

     L'ultimo comma dell'art. 14 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è sostituito dal seguente:

     “Funge da segretario un impiegato di uno degli ispettorati della formazione professionale o un insegnante della formazione professionale, nominato dalla Giunta provinciale".

 

          Art. 68. Assicurazione.

     La Giunta provinciale è autorizzata a provvedere all'assicurazione dei frequentanti corsi di addestramento, scuole professionali e istituzioni per minorati, nonché dei convittori.

     L'assicurazione copre i rischi dei frequentanti e convittori di cui al precedente comma derivanti da infortuni che si verifichino sia in dipendenza dello svolgimento delle attività formative, addestrative e lavorative, sia durante gli spostamenti effettuati in dipendenza da tali attività.

     L'assicurazione, inoltre, copre i rischi derivanti da responsabilità civile del personale addetto alla formazione professionale preposto alla vigilanza e sorveglianza dei frequentanti e convittori di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 69. Variazione dell'organico. [12]

 

Titolo IV

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 70.

     Alla copertura dei posti di direttore di prima classe vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante promozione del personale di ruolo rivestente la qualifica di direttore, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto; ove il posto vacante sia stato coperto per incarico da personale insegnante laureato per un periodo ininterrotto di almeno due anni si provvede mediante inquadramento di detto personale nella qualifica di direttore di prima classe.

     Il servizio prestato quale direttore di ruolo o direttore incaricato viene riconosciuto ai fini della progressione nel nuovo grado e nella nuova carriera fino ad un massimo di due anni.

 

          Art. 71.

     Gli insegnanti e gli assistenti in possesso dei titoli e requisiti richiesti per l'assunzione in ruolo, che durante l'anno scolastico 1975/76 abbiano avuto un incarico ad orario pieno presso la formazione professionale provinciale, possono essere inquadrati in ruolo, anche in deroga al limite massimo di età, purché alla data del primo incarico presso l'Amministrazione provinciale non abbiano superato il 50° anno di età, previo espletamento di un concorso interno per titoli ed esami da svolgersi secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale.

     Per gli insegnanti tecnici e per gli assistenti nel settore alberghiero il periodo di attività professionale richiesto dall'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è ridotto a cinque anni rispettivamente a due anni.

 

          Art. 72.

     Gli insegnanti che durante l'anno scolastico 1975/76 abbiano avuto un incarico ad orario pieno presso corsi provinciali per minorati fisici e psichici, siano in servizio ad orario pieno alla data di entrata in vigore della presente legge e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore possono essere inquadrati in ruolo nella qualifica degli istitutori diplomati per handicappati previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale.

     Inoltre, possono essere inquadrati in ruolo nella qualifica degli istitutori laureati per handicappati gli insegnanti in possesso della laurea in psicologia, pedagogia o sociologia, che durante l'anno scolastico 1975/76 abbiano avuto un incarico ad orario pieno presso corsi provinciali per minorati fisici e psichici e siano in servizio ad orario pieno alla data di entrata in vigore dalla presente legge, previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia un incarico ad orario pieno presso corsi o centri per minorati fisici e psichici mantiene anche negli incarichi futuri gli emolumenti corrispondenti al parametro iniziale degli istitutori diplomati per handicappati.

 

          Art. 73.

     Gli insegnanti incaricati in possesso della licenza di scuola media inferiore, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ad orario pieno nel settore della formazione professionale provinciale per almeno due anni scolastici consecutivi, svolgendo effettivo servizio di istitutore in convitti ospitanti frequentanti scuole e corsi professionali provinciali e siano in servizio ad orario pieno alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati in ruolo nella qualifica degli istitutori in convitti, anche in deroga al limite massimo di età, purché alla data del primo incarico non abbiano superato il 35° anno di età, previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale.

     Lo svolgimento del servizio di istitutore dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dall'Assessore competente.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti effettivo servizio ad orario pieno in qualità di istitutore in convitti presso convitti gestiti direttamente dall'Amministrazione provinciale e sia in possesso della licenza di scuola media inferiore, può essere ammesso ai concorsi per la copertura di posti di istitutore in convitti, che saranno banditi dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui alle disposizioni transitorie della presente legge, qualora abbia conseguito l'attestato di idoneità per istitutore in convitti di cui all'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33.

 

          Art. 74.

     L'attuale vicedirettore dell'albergo-scuola "Savoy" di Merano è inquadrato nel parametro iniziale previsto per la qualifica di direttore tecnico d'albergo del ruolo di cui alla tabella A) allegata alla presente legge.

 

          Art. 75.

     Al personale inquadrato ai sensi degli articoli 71, 72, 73 e 74 della presente legge il servizio precedentemente prestato presso la formazione professionale provinciale con mansioni uguali o analoghe sarà riconosciuto agli effetti della progressione economica e giuridica in carriera per intero per gli anni ad orario di servizio completo e in proporzione per gli anni a orario di servizio ridotto, ma comunque non inferiore alla metà.

     E' inoltre riconosciuto agli effetti della progressione economica e giuridica in carriera e fino ad un massimo di tre anni anche il servizio prestato ad orario pieno presso scuole statali.

     Qualora il trattamento economico spettante in seguito all'inquadramento in ruolo eseguito in base alle norme transitorie della presente legge sia di importo inferiore a quello goduto finora per il servizio prestato alle dipendenze della Giunta provinciale, saranno concessi tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore di quello percepito finora.

     Gli effetti dell'inquadramento del personale di cui al primo comma decorrono dal 1° ottobre 1977 anche con effetto retroattivo ove i concorsi interni debbano svolgersi dopo tale data.

 

          Art. 76.

     Gli assistenti di ruolo che di fatto abbiano svolto funzioni proprie di insegnanti tecnici e che siano in possesso dei requisiti richiesti sono inquadrati nella carriera degli insegnanti diplomati e tecnici.

     Lo svolgimento delle suddette funzioni sarà attestato dal competente direttore.

     Il servizio prestato nella qualifica di assistente viene riconosciuto per metà ai fini della progressione economica e giuridica nella nuova qualifica.

 

          Art. 77.

     Il personale insegnante laureato, di ruolo presso le scuole statali e comandato presso le scuole professionali della Provincia autonoma di Bolzano, che abbia prestato servizio presso le suddette scuole nei corsi per minorati e invalidi anche ad orario incompleto, svolgendo altresì mansioni direttive, viene inquadrato, con deliberazione della Giunta provinciale e con decorrenza dal giorno di entrata in vigore della presente legge, nella carriera degli istitutori laureati, anche in deroga ai limiti massimi di età.

     Al personale di cui al precedente comma sarà riconosciuto, ai fini della progressione economica e giuridica in carriera, un numero di anni di servizio svolti presso lo Stato tale da garantire un trattamento economico immediatamente superiore a quello percepito presso l'ente di provenienza.

 

          Art. 78.

     Il personale addetto alle pulizie presso i corsi per minorati fisici e psichici, che abbia altresì svolto mansioni di autista, viene inquadrato, con effetto dal giorno di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del ruolo dei servizi tecnici.

     L'inquadramento del suddetto personale sarà effettuato anche in soprannumero e in deroga al limite massimo di età.

     Il servizio ad orario completo comunque prestato presso i corsi per minorati fisici e psichici è riconosciuto per intero ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera.

 

          Art. 79.

     Tutti gli incarichi a tempo indeterminato con orario ridotto decadono con l'entrata in vigore della presente legge.

     Al personale che per tutta la durata degli anni scolastici 1975/76 e 1976/77 abbia avuto un incarico a tempo pieno, anche se non in possesso del titolo di studio e professionale richiesto, con l'entrata in vigore della presente legge viene conferito un incarico a tempo indeterminato.

     Ove per detti posti sia stato incaricato, in base a graduatoria, altro personale, tali incarichi decadono all'atto della trasformazione di cui al precedente comma.

 

          Art. 80.

     Il personale insegnante di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge effettivo servizio presso i corsi per handicappati verrà trasferito d'ufficio con la stessa decorrenza nelle qualifiche del personale educativo per handicappati.

     Gli incarichi a tempo indeterminato di personale che svolge effettivo servizio presso i corsi per handicappati con l'entrata in vigore della presente legge sono trasformati d'ufficio in incarichi a tempo indeterminato del personale educativo per handicappati.

 

          Art. 81.

     Le norme transitorie devono essere attuate entro due anni dell'entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.

 

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 82. Rinvio.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dalle altre disposizioni in vigore per la formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale provinciale, di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 83. Tabelle.

     Le tabelle A) e B) allegate alla legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e successive modifiche, sono sostituite dalle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

 

          Art. 84. [13]

 

          Art. 85.

     Sono abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 86.

     La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.

 

          Art. 87.

     Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiori spese, saranno utilizzate le disponibilità finanziarie iscritte agli appositi capitoli del bilancio provinciale in forza delle preesistenti disposizioni di legge.

 

          Art. 88.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[3] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 11 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[7] Comma modificato dall'art. 12 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3 e così sostituito dall'art. 5 della L.P. 23 novembre 1992, n. 42.

[8] Comma così modificato dall'art. 13 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[9] Comma così modificato dall'art. 11 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[10] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[11] Comma soppresso dall'art. 21 della L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[13] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.