§ 5.4.28 - L.P. 30 aprile 1979, n. 3.
Modifiche al vigente ordinamento del personale addetto alla Formazione professionale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:30/04/1979
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Titolo di studio e di qualificazione professionale.
Art. 2.  Nomina dei direttori.
Art. 3.  Obblighi di servizio del personale direttivo.
Art. 4.  Sostituzioni.
Art. 5.  Doveri connessi con l'esercizio della funzione.
Art. 6.  Ore in soprannumero.
Art. 7.  Degli istitutori.
Art. 8.  Nomina e periodo di prova.
Art. 9.  Approvazione dei posti da conferire.
Art. 10.  Graduatorie.
Art. 11.  Istituzione di nuovi posti.
Art. 12.  Conferimento degli incarichi.
Art. 13.  Incarichi straordinari.
Art. 14.  Supplenze.
Art. 15.  Aspettativa per infermità.
Art. 16.  Aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 17.  Cumulo di aspettative.
Art. 18.  Aspettativa del personale incaricato.
Art. 19.  Congedo ordinario.
Art. 20.  Note di qualifica.
Art. 21.  Trattamento di missione.
Art. 22.  Collocamento a riposo.
Art. 23.  Segretari supplenti.
Art. 24.      E' istituito un posto di insegnante diplomato, da aggiungere ai 76 posti di insegnante diplomato che compaiono nella tabella B (organico del personale addetto alla formazione professionale in [...]
Art. 25.      Le disposizioni transitorie di cui al primo comma dell'art. 71 e del primo comma dell'art. 72 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, si applicano anche al personale insegnante ed [...]
Art. 26.      Al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed educativo della formazione professionale provinciale assunto in base alle disposizioni di leggi provinciali vigenti in materia di personale [...]
Art. 27.      Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 15 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, si provvede con una [...]
Art. 28.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.28 - L.P. 30 aprile 1979, n. 3.

Modifiche al vigente ordinamento del personale addetto alla Formazione professionale provinciale.

(B.U. 8 maggio 1979, n. 23).

 

Capo I

 

     Art. 1. Titolo di studio e di qualificazione professionale.

     La lett. c) del primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 6 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è sostituita dalla seguente:

     "c) insegnanti diplomati e tecnici: diploma di scuola media superiore. Per l'insegnamento delle materie tecniche e pratiche è sufficiente la licenza di scuola media inferiore unita al titolo di maestro artigiano oppure unita ad attestato di idoneità con seguente attività professionale almeno quinquennale oppure, ove l'attestato di idoneità non esista in base alle norme vigenti, unita a certificato di qualificazione con seguente attività professionale almeno quinquennale".

     La lett. d) dello stesso comma dello stesso articolo, da ultimo modificato dall'art. 3 della legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, è sostituita dalla seguente:

     "d) assistenti: i requisiti richiesti per l'insegnamento delle materie tecniche e pratiche oppure licenza di scuola media inferiore unita ad attestato di idoneità con seguente attività professionale almeno triennale oppure, ove l'attestato di idoneità non esista in base alle norme vigenti, unita a certificato di qualificazione con seguente attività professionale almeno triennale".

     Il secondo comma dello stesso articolo, da ultimo modificato dall'art. 6 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è soppresso.

 

          Art. 2. Nomina dei direttori.

     All'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 10 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, le parole "e coloro che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto" sono sostituite dalle parole "e coloro che nell'ultima valutazione del servizio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto".

 

          Art. 3. Obblighi di servizio del personale direttivo.

     Al primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è aggiunto: "con il carico orario di servizio di cui all'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni".

     Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma: "Per i direttori e gli insegnanti incaricati della direzione, un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,66 ore e un'ora di insegnamento pratico a 1,33 ore di servizio direttivo".

 

          Art. 4. Sostituzioni.

     Il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, da ultimo modificato dall'art. 11 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è sostituito dal seguente:

     “Qualora la sostituzione dovesse prolungarsi oltre un mese, al sostituto spetterà, con inizio dal secondo mese e per la durata della sostituzione, un compenso mensile massimo equivalente a 30 ore straordinarie. Il compenso è fissato dal comitato degli Assessori di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, da ultimo modificato dall'art. 38 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3".

 

          Art. 5. Doveri connessi con l'esercizio della funzione.

     Nel penultimo periodo del primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, sono soppresse le parole "di cui all'art. 19 della presente legge".

 

          Art. 6. Ore in soprannumero.

     L'ultimo comma dell'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 16 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è sostituito dai seguenti:

     “Le ore di insegnamento in soprannumero non possono comunque superare il limite massimo di 10 ore settimanali; tale limite è elevato a 15 ore per gli insegnanti tecnici del settore alberghiero. Entro i limiti suddetti il personale insegnante può essere autorizzato anche ad insegnare presso corsi rientranti nelle finalità delle leggi provinciali riguardanti la formazione professionale organizzati da enti pubblici o privati, da associazioni o da privati o che sono affidati in gestione dall'Amministrazione provinciale. L'autorizzazione è data dall'Assessore competente.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'addestramento professionale agricolo.

     Le ore in soprannumero prestate dal personale educativo entro il limite massimo di 10 ore settimanali vengono retribuite nella misura stabilita per il lavoro straordinario del personale amministrativo della Provincia.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli istituti di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25".

 

          Art. 7. Degli istitutori.

     Alla lett. b) del quinto comma dell'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, sono aggiunte le seguenti parole: "e partecipare a corsi di perfezionamento e di aggiornamento".

 

          Art. 8. Nomina e periodo di prova.

     Al primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 28 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, le parole "dal 1° ottobre" sono sostituite dalle parole "di regola dall'inizio dell'anno scolastico" e allo stesso comma è aggiunto: "A tal fine il servizio effettivamente prestato non deve essere inferiore a 7 mesi per il personale insegnante e gli istitutori per handicappati e almeno 9 mesi per il personale direttivo, per gli istitutori in convitti e per il direttore tecnico di albergo".

 

Capo II

INCARICHI

 

          Art. 9. Approvazione dei posti da conferire.

     Nel secondo comma dell'art. 39 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, dopo le parole "art. 47" sono inserite le parole "nonché i posti da coprire con incarichi di insegnamento di breve durata di cui all'art. 5 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, e successive modifiche e integrazioni".

     Al terzo comma dell'art. 39 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, sono aggiunte le parole "per un periodo di 15 giorni".

 

          Art. 10. Graduatorie.

     Al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, da ultimo modificato dall'art. 40 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, dopo la parola "Assessori" sono inserite le parole "e per i posti da istituire dopo l'inizio dell'anno scolastico".

 

          Art. 11. Istituzione di nuovi posti.

     Nell'ultimo comma dell'art. 41 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, sono soppresse le parole "seguendo le graduatorie, ovvero, ove ciò non fosse possibile" e nel secondo comma dell'art. 50 della stessa legge sono soppresse le parole "dando possibilmente preferenza a persone già utilmente collocate in graduatoria".

 

          Art. 12. Conferimento degli incarichi.

     Il termine di due giorni previsto dal terzo comma dell'art. 46 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è elevato a sette giorni.

 

          Art. 13. Incarichi straordinari.

     Nel primo comma dell'art. 47 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, dopo la parola "ambito" sono inserite le parole "delle scuole professionali e".

 

          Art. 14. Supplenze.

     Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 50 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è inserito il seguente comma:

     “Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui si rendesse vacante per qualsiasi motivo un posto durante l'anno scolastico".

 

          Art. 15. Aspettativa per infermità.

     Il personale incaricato a tempo indeterminato ha diritto ad una aspettativa per infermità della durata massima di 9 mesi, di cui i primi sei mesi sono retribuiti per intero ed i rimanenti tre mesi sono retribuiti per metà.

     Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda del dipendente con decreto del Presidente della Giunta provinciale; può anche essere disposto d'ufficio.

     Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è comunque valutato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

          Art. 16. Aspettativa per motivi di famiglia.

     Al personale incaricato a tempo indeterminato può essere concessa un'aspettativa per motivi di famiglia della durata massima di sei mesi senza diritto a retribuzione.

     Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al membro di Giunta competente. Il Presidente della Giunta provinciale deve provvedere sulla domanda entro un mese e ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

     Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

 

          Art. 17. Cumulo di aspettative.

     Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo precedente quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per infermità si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 15 quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

     La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso 15 mesi in un quinquennio.

     Per motivi di particolare gravità la Giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione, può consentire al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a tre mesi.

 

          Art. 18. Aspettativa del personale incaricato.

     Al personale incaricato per tutto l'anno scolastico può essere concessa dall'Assessore competente un'aspettativa per motivi di famiglia fino a 10 giorni per anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

 

          Art. 19. Congedo ordinario.

     All'art. 14 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, da ultimo modificato dall'art. 54 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

     “Al personale di cui al precedente comma per i giorni di congedo ordinario maturati e non potuti fruire nel corso del servizio viene corrisposta la normale retribuzione".

 

Capo III

 

          Art. 20. Note di qualifica.

     Nel secondo comma dell'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, da ultimo modificato dall'art. 60 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, dopo la parola "corrispondenti" sono inserite le parole "nonché per il personale direttivo e insegnante, per gli istitutori laureati e diplomati per handicappati, per gli istitutori per handicappati, per gli istitutori in convitti e per il direttore tecnico di albergo, che hanno raggiunto il parametro più elevato previsto per la qualifica".

 

          Art. 21. Trattamento di missione.

     L'ultimo comma dell'art. 63 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, è soppresso.

 

          Art. 22. Collocamento a riposo.

     Il personale addetto alla formazione professionale di regola è collocato a riposo dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ovvero di servizio.

 

          Art. 23. Segretari supplenti.

     Per i segretari di tutte le commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati previsti dalle leggi sulla formazione professionale provinciale è nominato un supplente.

 

          Art. 24.

     E' istituito un posto di insegnante diplomato, da aggiungere ai 76 posti di insegnante diplomato che compaiono nella tabella B (organico del personale addetto alla formazione professionale in lingua italiana) allegata alla legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 25.

     Le disposizioni transitorie di cui al primo comma dell'art. 71 e del primo comma dell'art. 72 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, si applicano anche al personale insegnante ed educativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia avuto un incarico ad orario pieno presso la formazione professionale provinciale compreso il settore agricolo durante l'anno scolastico 1976-77, prescindendo dal requisito dell'incarico 1975-76 e 1977-78 e dall'elevazione del limite massimo di età. Agli effetti del riconoscimento del servizio preruolo si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 75 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3.

     Il servizio prestato nella formazione professionale viene riconosciuto agli effetti del computo dei periodi di attività professionale.

     Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento del personale di cui al primo comma decorrono dal 1° ottobre 1979 anche con effetto retroattivo ove i concorsi interni debbano svolgersi dopo tale data.

     Le disposizioni transitorie di cui al presente articolo devono essere attuate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.

 

          Art. 26.

     Al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed educativo della formazione professionale provinciale assunto in base alle disposizioni di leggi provinciali vigenti in materia di personale addetto alla formazione professionale, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Provincia integrerà fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato con relativa iscrizione previdenziale o riscattati presso detto ente ovvero riscattati presso l'INADEL ai fini dell'indennità premio di servizio.

     In ogni caso verrà dedotto quanto già eventualmente percepito a titolo di indennità di fine servizio comunque denominata.

     3. L'integrazione di cui al comma 1 spetta altresì per il servizio che, prestato alle dipendenze dello Stato e per il quale sia stata percepita l'indennità di licenziamento di cui al decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, non sia iscrivibile all'ENPAS-Previdenza e per disposizioni legislative non sia riscattabile all'ENPAS o all'INADEL. Il presente comma si applica anche al personale cessato dal servizio nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del comma medesimo [1].

 

          Art. 27.

     Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 15 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, si provvede con una corrispondente quota delle maggiorazioni di entrata previste dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 28.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.