§ 6.1.140 - L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e per il [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:29/08/2000
Numero:13


Sommario
Art. 1.      (Omissis).
Art. 2.  Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale” - abrogazione della tassa annuale sugli [...]
Art. 3.  Modifiche alla legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”.
Art. 4.  Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e [...]
Art. 5.      (Omissis).
Art. 6.  Modifica alle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000–2002.
Art. 7.  Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale.
Art. 8.  Modifica alla legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, recante “Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1983”.
Art. 9.  Partecipazione della Provincia a società.
Art. 10.  Copertura disavanzi 1999 delle aziende speciali Unità sanitarie locali.
Art. 11.  Rimborso spese di gestione del “Nuovo Teatro Comunale di Bolzano”.
Art. 12.  Spese per la contrattazione del personale.
Art. 13.  Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3, recante “Modifiche al vigente ordinamento del personale addetto alla Formazione professionale provinciale”.
Art. 14.  Modifiche alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”.
Art. 15.  Finanziamento di interventi nell'ambito dei trasporti.
Art. 16.  Aumento del contributo straordinario alla Società Terme di Merano SpA.
Art. 17.  Aumento della dotazione organica complessiva del personale della Provincia.
Art. 18.  Rifinanziamenti in materia di assistenza pubblica.
Art. 19.  Copertura finanziaria.
Art. 20.  Assunzione di competenze regionali e del relativo personale.
Art. 21.  Riapertura di termini previsti da leggi provinciali.
Art. 22.  Modifica alla legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996–1998 (Legge finanziaria [...]
Art. 23.  Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante “Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Art. 24.      (Omissis).
Art. 25.  Modifica alla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, recante “Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico”.
Art. 26.  Modifica alla legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, recante “Riordino del sistema statistico provinciale”.
Art. 27.  Modifica alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante “Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”.
Art. 28.  Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, recante “Istituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi [...]
Art. 29.  Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”.
Art. 30.  Modifica alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, recante “Istituzione di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana”.
Art. 31.  Modifica alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia”.
Art. 32.  Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”.
Art. 33.  Modifiche alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante “Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap”.
Art. 34.  Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”.
Art. 35.  Modifica alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante “Legge di riforma dell'edilizia abitativa”.
Art. 36.  Modifica alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”.
Art. 37.  Modifica alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”.
Art. 38.  Modifica alla legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, recante “Ordinamento dell'apprendistato”.
Art. 39.  Modifica alla legge provinciale 1 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”.
Art. 40.  Modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante “Ordinamento della formazione professionale”.
Art. 41.  Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”.
Art. 42.  Modifica alla legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante “Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari”.
Art. 43.  Modifiche alla legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”.
Art. 44.  Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, recante “Disposizioni per l'attuazione del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto [...]
Art. 45.      (Omissis).
Art. 46.  Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali”.
Art. 47.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.140 - L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000–2002 e norme legislative collegate

(B.U. 5 settembre 2000, n. 37 – S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE PROVINCIALI

E DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI

 

     Art. 1.

     (Omissis).

 

          Art. 2. Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale” - abrogazione della tassa annuale sugli apparecchi radiologici.

     1. L'articolo 29 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

          Art. 3. Modifiche alla legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito:

     “1. A partire dal 1° gennaio 2001 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica sono così determinati:

     a) per uso potabile, domestico ed antincendio: lire 20.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di lire 50.000;

     b) per uso irriguo: lire 3.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di lire 30.000;

     c) per uso idroelettrico: lire 10.500 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, con un canone annuo minimo di lire 100.000;

     d) per uso forza motrice (molino, segheria): lire 10.500 per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, con un canone annuo minimo di lire 50.000;

     e) per uso industriale, riscaldamento, raffreddamento, impianti di autolavaggio e lavaggio inerti: lire 220.000 per ogni litro al secondo; il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico nello stesso corpo idrico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate; comunque il canone annuo minimo è pari a lire 500.000;

     f) per produzione di neve artificiale: lire 220.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di lire 500.000;

     g) per pescicoltura, per l'uso nelle strutture di lavorazione delle cooperative agricole e per gli usi non previsti dalle lettere da a) a f): lire 5.000 per ogni litro al secondo, con un canone annuo minimo di lire 100.000”.

     2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito:

     “2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il canone annuo per l'uso idroelettrico oltre 3.000 chilowatt è stabilito nella misura di lire 30.000 per ogni chilowatt di potenza normale concessa o riconosciuta”.

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è inserito il seguente comma:

     “2–bis. I canoni e i sovracanoni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, e successive modifiche, salvo quanto diversamente disciplinato dai commi 1 e 2, restano fissati nella misura prevista dalla normativa statale. La Giunta provinciale determina le modalità di riscossione e di destinazione dei relativi proventi a far data dal 1° gennaio 2000. I relativi importi possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT”.

     4. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “12. I canoni riferiti a tutte le utenze di acque divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, decorrono dalla data del 1° gennaio 2001”.

 

          Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998–2000 e norme legislative collegate”.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

     “2. Coloro che hanno conseguito un diploma o un titolo di studio presso scuole superiori o università aventi sede in provincia di Bolzano, all'atto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale non devono corrispondere la tassa di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592”.

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

     “4. In attesa della regolare entrata in funzione del sistema interregionale di gestione delle tasse automobilistiche previsto dal protocollo di intesa di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, il termine indicato al comma 3 è prorogato di un anno”.

     3. L'articolo 13 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 13 (Oggetto dell'imposta) - 1. L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità individuate con il decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”.

     4. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. L'imposta è corrisposta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta delle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione presso il PRA. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.”

     5. L'articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 17. (Esenzioni e riduzioni dell'imposta).

     1. Si applicano le esenzioni e riduzioni espressamente previste a livello nazionale per l'imposta provinciale di trascrizione dalla vigente normativa statale, nonché quelle estensibili analogicamente all'imposta stessa in quanto compatibili e determinate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.”

     6. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

     “1. La liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale e i relativi controlli, le modalità di accertamento, recupero e rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento ed i relativi ricorsi amministrativi sono disciplinati con regolamento di esecuzione.”

     7. L'articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

     “Art. 19. (Sanzioni).

     1. Per l'omissione o ritardo nella richiesta di formalità e del connesso pagamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”

     8. Dopo l'articolo 21-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 21 quater, 21 quinquies, 21 sexies, 21 septies, 21 octies, 21 novies, 21 decies, 21 undecies, 21 duodecies e 21 ter decies:

     “Art. 21 quater. (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni tributarie).

     1. Le violazioni di norme in materia di tributi provinciali che prevedono l'irrogazione di sanzioni sono accertate dagli organi individuati dalle norme provinciali.

     2. Le sanzioni tributarie e le sanzioni accessorie sono irrogate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale finanze e bilancio.

     3. La Provincia può affidare l'irrogazione delle sanzioni tributarie e delle sanzioni accessorie ad altri organi o enti competenti per l'accertamento dei tributi cui si riferiscono le violazioni.

     4. Le sanzioni sono irrogate mediante notifica di atto di contestazione o atto di irrogazione immediata.”

     “Art. 21 quinquies. (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).

     1. L'ufficio competente notifica l'atto di contestazione con indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, della misura edittale minima prevista dalla legge per singole violazione, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

     2. Nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

     3. Se entro il termine di 30 giorni non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 21-undecies.

     4. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

     5. L'atto di contestazione deve contenere l'invio al pagamento delle somme dovute nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 2 e inoltre l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione immediata.

     6. Qualora le deduzioni difensive non siano accolte, l'Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, emette atto motivato a pena di nullità, di irrogazione delle sanzioni, anche in ordine alle deduzioni presentate.”

     “Art. 21 sexies. (Irrogazione immediata).

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21-quinquies, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

     2. E' ammessa definizione agevolata, con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

     3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi propri della Provincia.”

     “Art. 21 septies. (Ravvedimento operoso).

     1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

     a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

     b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

     c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

     2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

     3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

     4. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore”.

     “Art. 21 octies. (Sanzioni per omesso o ritardato versamento).

     1. Salva espressa disposizione contraria, il ritardato od omesso versamento di un tributo provinciale è soggetto ad una sanzione tributaria pari al 30 per cento dell'importo non versato”.

     “Art. 21 novies. (Iscrizione a ruolo).

     1. Qualora la sanzione irrogata secondo le modalità di cui agli articoli 21-quinquies e 21-sexies non venga versata in tutto o in parte, l'ufficio competente procede alla riscossione coattiva della sanzione ai sensi della legge 28 settembre 1998, n. 337.

     2. L'ufficio competente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 30. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

     3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.”

     “Art. 21 decies. (Decadenza e prescrizione).

     1. L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione immediata di cui agli articoli 21-quinquies e 21-sexies devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 21-sexies, comma 3.

     2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati, il termine è prorogato di un anno.

     3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

     4. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento.”

     “Art. 21 undecies. (Tutela giurisdizionale ed amministrativa).

     1. Salvo quanto disposto dal comma 2, in materia di ricorsi trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

     2. Il ricorso amministrativo è proposto in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, nel termine e con le modalità di cui all'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.”

     “Art. 21 duodecies. (Criteri di determinazione delle sanzioni).

     1. Le sanzioni, la cui misura edittale è stabilita in misura variabile dalle leggi istitutive dei singoli tributi, sono irrogate sulla base dei criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”

     “Art. 21 ter decies. (Disposizione finale).

     1. Le disposizioni di cui agli articoli da 21 quater a 21 duodecies non trovano applicazione in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionali IRPEF, alle quali continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalle disposizioni normative provinciali e statali.”

 

          Art. 5.

     (Omissis).

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

          Art. 6. Modifica alle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000–2002.

     1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2000, per l'applicazione della legislazione vigente, sono modificate per gli importi indicati nella annessa tabella A.

     2. Le autorizzazioni per spese per l'attuazione di interventi ed opere, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono modificate per gli importi indicati nell'allegata tabella B.

 

          Art. 7. Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2000 con l'articolo 4 della legge provinciale 25 gennaio 2000, n. 2, è aumentata nel modo seguente:

     b) fondo per investimenti:

     lire 55.800.000.000 (cap. 91040);

     c) fondo ammortamento mutui:

     lire 4.200.000.000 (cap. 91055).

     L'importo è autorizzato come limite d'impegno ed è destinato al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2019 incluso.

 

          Art. 8. Modifica alla legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, recante “Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1983”.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

     “2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere concessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, contributi al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano Soc.coop.r.l. oppure al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige destinati all'acquisto o alla costruzione di immobili o attrezzature per fini istituzionali.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati in una o più soluzioni su richiesta del beneficiario, che è tenuto a dare dimostrazione nel proprio bilancio delle spese sostenute con i medesimi.”

     2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 (cap. 91035) la spesa di lire 12.150 milioni. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, è ridotta di lire 3 miliardi (cap. 91030). La spesa a carico degli esercizi successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.

 

          Art. 9. Partecipazione della Provincia a società.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla Società “BrennerCom SpA” fino ad una spesa massima di lire 6 miliardi a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 12250).

 

          Art. 10. Copertura disavanzi 1999 delle aziende speciali Unità sanitarie locali.

     1. E' autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 19,5 miliardi (cap. 52117) per la copertura dei disavanzi relativi all'esercizio 1999 delle aziende speciali Unità sanitarie locali, secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

 

          Art. 11. Rimborso spese di gestione del “Nuovo Teatro Comunale di Bolzano”.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare al Comune di Bolzano il 50 per cento delle spese dallo stesso sostenute nell'anno 1999 e nell'anno 2000 per la gestione del “Nuovo Teatro Comunale di Bolzano”, in attesa della costituzione degli organi e dell'avvio dell'operatività dell'ente di cui all'articolo 9-bis della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7. Alla copertura del relativo onere, per l'importo massimo di lire 696 milioni, si provvede con una quota dello stanziamento previsto sul capitolo 33117 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.

 

          Art. 12. Spese per la contrattazione del personale.

     1. La spesa autorizzata per l'anno 2000 con l'articolo 6 della legge provinciale 25 gennaio 2000, n. 2, per i contratti collettivi del personale è aumentata di lire 36 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 102130).

 

          Art. 13. Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3, recante “Modifiche al vigente ordinamento del personale addetto alla Formazione professionale provinciale”.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “3. L'integrazione di cui al comma 1 spetta altresì per il servizio che, prestato alle dipendenze dello Stato e per il quale sia stata percepita l'indennità di licenziamento di cui al decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, non sia iscrivibile all'ENPAS-Previdenza e per disposizioni legislative non sia riscattabile all'ENPAS o all'INADEL. Il presente comma si applica anche al personale cessato dal servizio nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del comma medesimo.”

     2. La spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è stimata in lire 40 milioni a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2000. Alla copertura del relativo onere si provvede con quota dello stanziamento previsto sul capitolo 12135 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.

 

          Art. 14. Modifiche alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 3-bis della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Al fine di potenziare il trasporto pubblico ferroviario locale, fino all'attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare alla società Ferrovie dello Stato SpA un contributo annuo a titolo di concorso nelle maggiori spese sostenute per l'esecuzione del servizio. Il contributo è liquidato a consuntivo dietro presentazione da parte della società di una relazione inerente l'attuazione del servizio in conformità alle modalità stabilite dalla Giunta provinciale.”

     2. L'articolo 9 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 9. (Autostazioni ed altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto pubblico locale).

     1. La Giunta provinciale può, sentito il comune interessato, rendere obbligatorio l'uso di un'area o di un impianto di stazione quando ricorrano esigenze di integrazione dei servizi o della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

     2. La Giunta provinciale individua le aree di cui al comma 1 procedendo all'eventuale modifica del piano urbanistico comunale ai sensi del vigente ordinamento urbanistico provinciale.

     3. Infrastrutture diverse da quelle previste al comma 1 possono essere realizzate nelle zone produttive previste nel piano urbanistico comunale. D'intesa con i comuni interessati, la Giunta provinciale può individuare apposite zone produttive, osservando la procedura prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale.

     4. La Giunta provinciale, sulla base di apposite convenzioni, può affidare la gestione di autostazioni ed altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto locale, di rilevante interesse provinciale, ad imprese che esercitano servizi di trasporto locale di persone o ad imprese che erogano servizi destinati al trasporto locale di persone. Il corrispettivo per la gestione è commisurato alla copertura dei costi di esercizio dedotte le eventuali entrate.”

     3. Per l'attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 (cap. 61103) la spesa di lire 50 milioni. La spesa a carico degli esercizi successivi è autorizzata con la legge finanziaria annuale.

 

          Art. 15. Finanziamento di interventi nell'ambito dei trasporti.

     1. L'autorizzazione di spesa per lire 2 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, a favore della Società Ortisei 2000 Transport Srl è trasferita a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 61240).

     2. Alla copertura di tale spesa si fa fronte mediante corrispondente riduzione della quota di spesa autorizzata a carico del bilancio 2000 (cap. 61240) all'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7.

 

          Art. 16. Aumento del contributo straordinario alla Società Terme di Merano SpA.

     1. Il contributo straordinario a favore della Società Terme di Merano SpA di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, per gli oneri relativi alla progettazione e ai lavori di ristrutturazione del complesso termale, è aumentato di lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 2000 (cap. 102253).

 

          Art. 17. Aumento della dotazione organica complessiva del personale della Provincia.

     1. La dotazione organica complessiva del personale della Provincia, fissata in 9126 unità a tempo pieno dall'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, è aumentata a complessivamente 9265 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale nell'ambito delle scuole materne, degli istituti per l'educazione musicale nonché dei servizi per l'integrazione scolastica di scolari in situazione di handicap [1].

     2. Alla copertura della maggiore spesa derivante dal comma 1, stimata in lire 2 miliardi per l'anno 2000 e in lire 6 miliardi all'anno a partire dall'anno 2001, si provvede per l'esercizio finanziario 2000 con quota dello stanziamento previsto sul capitolo 12100 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2000, e per il biennio 2001-2002 mediante utilizzo di corrispondente quota per complessivi 12 miliardi dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2, lettera a.1 del bilancio per il triennio 2000-2002.

 

          Art. 18. Rifinanziamenti in materia di assistenza pubblica.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1 è autorizzata a carico del bilancio 2000 (cap. 51130) la spesa di lire 200 milioni.

 

          Art. 19. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per complessive lire 324 miliardi e 400 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2000, derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 comma 3, 16 e 18, non compensate da minori spese, si provvede nel modo seguente:

     a) per lire 15 miliardi e 145 milioni mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, senza vincolo di destinazione, applicato al bilancio corrente (capitolo 100 dell'entrata);

     b) per lire 58 miliardi e 80 milioni mediante ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione a spese specifiche (capitolo 101 della entrata);

     c) per lire 20 miliardi mediante utilizzo della quota di stanziamento resasi disponibile sul capitolo di spesa 41015 a seguito del minor onere accertato per impegni pluriennali pregressi;

     d) per lire 2 miliardi e 800 milioni mediante riduzione per equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, e del corrispondente accantonamento al fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (cap. 102115) indicato al punto 2 dell'allegato 3 del bilancio 2000;

     e) per la restante quota di lire 228 miliardi e 375 milioni mediante le maggiori entrate previste per l'esercizio 2000 ed iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive lire 108 miliardi e 800 milioni a carico del biennio 2001-2002, derivanti dagli articoli 6, comma 1, e 7 (annualità dei limiti di impegno) e dell'articolo 6, comma 2 (Tabella B), si provvede nel modo seguente:

     a) per lire 40 miliardi mediante utilizzo delle maggiori disponibilità del bilancio pluriennale 2000-2002 per effetto della proiezione del minor onere di cui al comma 1, lettera c);

     b) per lire 68 miliardi e 800 milioni con corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2000-2002 con la connessa legge di assestamento.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 20. Assunzione di competenze regionali e del relativo personale.

     1. Per l'assunzione di competenze regionali trasferite o delegate nonché per il trasferimento del relativo personale si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5.

 

          Art. 21. Riapertura di termini previsti da leggi provinciali.

     1. Le domande di contributo ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, a valere sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 2000 in attuazione della presente legge, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 22. Modifica alla legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996–1998 (Legge finanziaria 1996)”.

     1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, l'anno “2010” è sostituito dall'anno “2020”.

 

          Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante “Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

     1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili per la costruzione ed il potenziamento di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di derivazioni d'acqua per la produzione di energia utilizzata da:

     a) edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

     b) malghe sprovviste del servizio elettrico;

     c) rifugi alpini sprovvisti del servizio elettrico.”

     2. I commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche, sono abrogati.

 

          Art. 24.

     (Omissis).

 

          Art. 25. Modifica alla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, recante “Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico”.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     “1. La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'Ufficio trasporti funiviari, che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta ogni due anni ispezioni e verifiche funzionali e può imporre, per giustificati motivi, prescrizioni e far eseguire i relativi lavori.

     2. Per gli impianti bifune e per le funicolari terrestri la sorveglianza sull'impianto è effettuata dall'Ufficio trasporti funiviari che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta all'anno ispezioni e verifiche funzionali e può imporre, per giustificati motivi, prescrizioni e far eseguire i relativi lavori.”

 

          Art. 26. Modifica alla legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, recante “Riordino del sistema statistico provinciale”.

     1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è così sostituita:

     “a) provvede, in autonomia gestionale ed operativa, anche tramite funzionario delegato, ad adottare tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'istituto stesso e al pagamento delle relative spese;”.

 

          Art. 27. Modifica alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante “Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. Il finanziamento ai sensi del comma 1 avviene in base ad una quota per abitante del bacino di utenza del comitato per l'educazione permanente. La quota viene determinata annualmente dalla Giunta provinciale e può essere differenziata per località. In ogni caso il finanziamento della Provincia non può superare quello del Comune.”

 

          Art. 28. Modifica alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, recante “Istituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti dal mondo culturale di lingua tedesca e ladina”.

     1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     “o) ulteriori compiti nel settore delle comunicazioni nell'ambito delle competenze della Provincia.”

 

          Art. 29. Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”.

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

     “6. La Giunta provinciale è autorizzata a intraprendere iniziative e adottare misure di interesse intermuseale per i musei provinciali.

     7. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad acquistare oggetti di pregio museale per i musei provinciali e metterli a loro disposizione.”

 

          Art. 30. Modifica alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, recante “Istituzione di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana”.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “4. I comuni sono tenuti a mettere a disposizione gratuita le aule per le attività degli istituti per l'educazione musicale.”

 

          Art. 31. Modifica alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. I contributi per spese d'investimento e di gestione, ivi comprese quelle inerenti agli oneri previdenziali e alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile delle operatrici e degli operatori, sono assegnati in misura non eccedente il 70 per cento delle spese ammesse. La Provincia sostiene le spese per le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale.”

 

          Art. 32. Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”.

     1. Il comma 7 dell'articolo 12-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “7. Il comune o la comunità comprensoriale approva i programmi di attività dell'Azienda, unitamente ad un piano finanziario o bilancio preventivo a dimostrazione dell'equilibrio finanziario dell'esercizio di riferimento, il bilancio economico patrimoniale di fine esercizio o conto consuntivo, la pianta organica del personale dipendente, i regolamenti dei servizi, l'istituzione di nuovi servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi dei servizi ed esercita la vigilanza sull'Azienda.”

 

          Art. 33. Modifiche alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante “Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap”.

     1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è abrogato.

     2. Dopo il comma 11 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “12. I laboratori protetti sono autorizzati a svolgere, su incarico di terzi, lavori e servizi anche al di fuori delle proprie strutture.”

 

          Art. 34. Modifica alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 40-ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. La Giunta provinciale fissa i criteri per la determinazione della quota parte a carico dell'azienda speciale Unità sanitaria locale in relazione al maggiore fabbisogno di personale socio assistenziale, nonché alle spese specifiche derivanti dall'assistenza agli ospiti non autosufficienti, la quale non può essere superiore al 60 per cento dei costi così fissati con esclusione degli oneri per l'assistenza sanitaria medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica, che sono ad esclusivo carico dell'azienda speciale Unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche.”

 

          Art. 35. Modifica alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante “Legge di riforma dell'edilizia abitativa”.

     1. Il comma 5 dell'articolo 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

     “5. Nei comuni della provincia di Bolzano che, conformemente alla decisione della Commissione Europea del 16.12.1994, n. C/94/2919, erano classificati nel periodo 1994-1999 come territori rurali secondo l'obiettivo 5b rispettivamente in quelli al di fuori di centri urbani che manifestano problemi di sviluppo economico, determinati dalla Giunta provinciale, le percentuali indicate alle lettere a) e b) del comma 3 possono essere incrementate di dieci punti percentuali anche dopo il 31.12.1999. La maggiorazione viene concessa nell'ambito della regola “de minimis”.”

     2. Gli effetti della disposizione di cui all'articolo 35-quinquies, comma 5, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

 

          Art. 36. Modifica alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”.

     1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 28 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     “1. Per l'appalto dei lavori per la nuova costruzione o il recupero di abitazioni l'IPES applica le disposizioni vigenti per l'appalto dei lavori pubblici della Provincia. Per la copertura delle spese tecniche all'IPES spetta un'indennità nella misura del 20 per cento del costo di costruzione convenzionale.

     2. In caso di acquisto di abitazioni, il prezzo di acquisto non può superare il valore convenzionale delle abitazioni, determinato ai sensi dell'articolo 7 e del relativo regolamento di esecuzione. In caso di acquisto di abitazioni che necessitano di interventi di recupero, il prezzo di acquisto è determinato applicando al costo di costruzione i coefficienti per la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione.

     3. In caso di acquisto di abitazioni con destinazione diversa da quella di abitazione, che sono suscettibili di essere trasformati mediante interventi di recupero in abitazioni, il prezzo di acquisto ammissibile è determinato dall'Ufficio estimo della Provincia.”

     2. L'articolo 99 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 99 (Presentazione delle domande) - 1. Le domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione devono essere presentate o rinnovate nei mesi di settembre ed ottobre di ogni anno all'IPES o al comune territorialmente competente.

     2. Le domande presentate al comune devono essere inoltrate all'IPES entro il 20 novembre.

     3. Per motivate ragioni la Giunta provinciale può stabilire altri termini rispetto a quelli di cui al comma 1.”

 

          Art. 37. Modifica alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

     “2. La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale o al ramo aziendale, inteso come il complesso di beni connessi con una fra le autorizzazioni di cui il soggetto è titolare.”

 

          Art. 38. Modifica alla legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, recante “Ordinamento dell'apprendistato”.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese industriali e relativi consorzi, purché esercenti attività di autoriparazioni.”

 

          Art. 39. Modifica alla legge provinciale 1 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     “1. La Giunta provinciale bandisce ogni anno i concorsi per l'assegnazione di borse di studio agli aventi diritto di cui all'articolo 5.

     2. L'importo massimo delle borse di studio di cui all'articolo 5, comma 1, cifre 1) e 2), è fissato in lire 5.000.000 (2.582,28 euro). Detto importo può essere aggiornato annualmente dalla Giunta provinciale entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT. L'importo della borsa di studio può essere proporzionato in considerazione delle condizioni economiche.”

 

          Art. 40. Modifica alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante “Ordinamento della formazione professionale”.

     1. Dopo il punto 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto:

     “6) formazione al fine dell'adempimento dell'ultima fase dell'obbligo scolastico in alternativa alla frequenza di una scuola secondaria superiore.”

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “4. Nell'ipotesi dell'adempimento dell'obbligo scolastico di cui al comma 1, lettera a), punto 6) le scuole professionali garantiscono l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori ed assicurano comunque il rispetto degli obiettivi formativi definiti dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Al termine della scuola di base di cui all'articolo 3 della legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli studenti ovvero i loro rappresentanti legali decidono se continuare gli studi, fino all'esaurimento dell'obbligo scolastico, nella scuola secondaria superiore oppure presso una delle scuole professionali della Provincia.”

 

          Art. 41. Modifica alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”.

     1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     “e) per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse mediante nuova costruzione o trasformazione di edifici esistenti.”

     2. Dopo l'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 107 bis. (Interpretazione autentica).

     1. L'articolo 76, comma 1, lettera a) viene interpretato nel senso che nel concetto di fabbricati rurali sono compresi anche le cantine e i magazzini di frutta realizzati da cooperative agricole in qualsiasi zona.”

     3. Dopo l'articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 128 bis. (Zona per impianti pubblici sovracomunali).

     1. Nella zona per impianti pubblici sovracomunali, individuata nell'area delle Terme di Merano sono ammesse le costruzioni necessarie per l'esercizio delle stesse. Inoltre sono ammessi esercizi ricettivi, gli esercizi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, e altre strutture del settore terziario nonché parcheggi pubblici e privati, giardini e parchi pubblici. La legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, non trova applicazione.

     2. Detti impianti possono essere anche realizzati e gestiti dalle Terme di Merano Spa e da altri enti e soggetti a norma dell'articolo 67.

     3. L'articolo 16 non trova applicazione.”

 

          Art. 42. Modifica alla legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante “Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari”.

     1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 4, della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     “e) provvedimenti autorizzativi relativi alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. L'accertamento dei requisiti ivi previsti viene svolto dal servizio veterinario provinciale.”

 

          Art. 43. Modifiche alla legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”.

     1. Dopo l'articolo 6 comma 1 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

     “1 bis. Le seguenti razze canine e gli incroci tra di loro devono essere iscritti in un'apposita sezione dell'anagrafe canina: American bulldog, American Staffordshire terrier, Anatolian karabash, Bandog, Bullmastiff, Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino, Fila brasileiro, Mastiff, mastino napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler, Staffordshire terrier, Tosa-Inu. Su richiesta tale sezione deve essere messa a disposizione delle forze di sicurezza.”

     2. L'allegato (articolo 11) recante “Criteri per la custodia degli animali” della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è modificato come segue:

     a) al comma 4 del punto 7 (Volatili) è aggiunto il seguente periodo: “Si può derogare a tali disposizioni solo nel caso di azienda da produzione di uova a terra o da allevamento di volatili a terra.”;

     b) il comma 5 del punto 7 (Volatili) è così sostituito: “All'interno degli stalli destinati al ricovero delle galline da ovedeposizione deve essere disponibile una zona per il razzolamento, cosparsa di strame come paglia, trucioli di legno, sabbia o torba. L'estensione della zona di razzolamento all'interno degli stalli deve corrispondere ad almeno un terzo della superficie degli stalli stessi. La lunghezza del posatoio a disposizione dei polli domestici deve essere di almeno 20 centimetri per animale e la distanza orizzontale tra i posatoi deve essere di almeno 30 centimetri.”

     3. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è inserito il seguente comma: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1, primo periodo, non trova applicazione nei confronti delle istituzioni che posseggono i requisiti di cui agli articoli 5 bis e 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, nonché nei confronti delle attività didattiche organizzate da istituzioni pubbliche.”

 

          Art. 44. Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, recante “Disposizioni per l'attuazione del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unità Sanitarie Locali”.

     1. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, sono abrogate le parole: “Ruoli nominativi provinciali e”.

     2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, è abrogato.

     3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, è così sostituito:

     “2. Ai fini della copertura dei posti stabiliti nelle piante organiche delle Unità sanitarie locali, la consistenza numerica delle singole posizioni funzionali comprese nei rispettivi profili professionali degli organici del personale deve adeguarsi al rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ultimo censimento generale, in ordine di tempo, della popolazione della Provincia.”

 

          Art. 45.

     (Omissis).

 

          Art. 46. Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali”.

     1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è così sostituito:

     “3. In prima applicazione e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti incaricati quali capo ripartizione sono inquadrati nella posizione funzionale corrispondente ai dirigenti capo ripartizione che prestano servizio presso l'azienda speciale Unità sanitaria locale di appartenenza.”

 

          Art. 47. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TABELLE

     (Omissis).


[1] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 7 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.