§ 3.6.7 - L.P. 15 maggio 2000, n. 9.
Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.6 flora e fauna
Data:15/05/2000
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Disposizioni relative al trattamento degli animali.
Art. 3.  Asili per la custodia di animali randagi o abbandonati.
Art. 4.  Sistemazione di animali negli asili per animali e nei canili.
Art. 5.  Contributi alle associazioni per la protezione degli animali.
Art. 6.  Istituzione dell'anagrafe canina.
Art. 7.  Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole d'addestramento.
Art. 8.  Informazione, educazione e formazione.
Art. 9.  Trasporto di animali.
Art. 10.  Soccorso ad animali feriti.
Art. 11.  Custodia degli animali.
Art. 12.  Fiere, mercati ed esposizioni.
Art. 13.  Spettacoli e gare.
Art. 14.  Esperimenti sugli animali.
Art. 15.  Vigilanza.
Art. 16.  Sanzioni amministrative.
Art. 17.  Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria.
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, concernente l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore [...]
Art. 19.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, concernente “Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura”.
Art. 20.  Disposizioni finanziarie.
Art. 21.  Disposizioni finali.


§ 3.6.7 - L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo.

(B.U. 30 maggio 2000, n. 23 – S.O.).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la protezione degli animali e condanna la tortura, le sevizie e l'abbandono degli stessi, al fine di favorire un corretto comportamento degli uomini nei confronti degli animali nonché di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

     2. La disciplina contenuta nella presente legge non riguarda gli animali selvatici, la cui tutela è disciplinata dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e dalla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche.

 

          Art. 2. Disposizioni relative al trattamento degli animali.

     1. Agli animali deve essere riservato un trattamento che risponda nel miglior modo possibile alle loro necessità. Chi detiene animali deve far sì che venga assicurato il loro benessere. Nessuno può far soffrire un animale o arrecargli danno senza motivi giustificabili. Chi detiene animali è comunque obbligato a riservare loro un trattamento adeguato alla specie e a provvedere alla loro pulizia, al loro mantenimento e alla loro regolare nutrizione. Per quanto riguarda la loro sistemazione, deve essere garantito uno spazio vitale e di movimento adeguato alla specie.

     2. E' vietato abbandonare animali domestici, animali di affezione o animali selvatici tenuti in cattività, essendo questi incapaci di vivere in libertà.

     3. Fatte salve le disposizioni speciali nonché le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali durante la macellazione, la soppressione degli animali può avvenire di norma solo mediante eutanasia ad opera di un medico veterinario, il quale deve redigere a tale scopo la relativa attestazione.

 

          Art. 3. Asili per la custodia di animali randagi o abbandonati.

     1. Gli asili per animali e i canili sono strutture che possono prendere in custodia, in via permanente o temporanea, animali randagi, vaganti senza proprietario, o di proprietà. I canili gestiti da associazioni o privati possono accogliere animali randagi o vaganti senza proprietario soltanto dopo che questi hanno trascorso un periodo di quarantena presso un canile gestito dall'amministrazione pubblica.

     2. Le strutture di cui al comma 1 possono accogliere animali solo fino al numero massimo consentito nel provvedimento di autorizzazione all'apertura dell'asilo.

     3. Le strutture per l'accoglimento di cani, gatti ed altri animali, gestite dall'amministrazione provinciale o da altri enti pubblici territoriali, sono istituite per il ricovero di animali provenienti da tutto il territorio provinciale.

     4. Oltre alle strutture previste al comma 3, negli ambiti territoriali nord, est ed ovest del Servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud possono essere allestiti, acquistati o presi in affitto canili o box per il ricovero temporaneo dei cani.

     5. Qualora gli asili per animali vengano gestiti da un'azienda sanitaria, la gestione rientra nei compiti istituzionali dell'azienda stessa. [1]

     6. [La costituzione di nuovi asili per animali, pensioni per animali o canili, comprese le strutture di cui al comma 4, non ancora in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'assenso della Giunta provinciale] [2].

     7. Le modalità di funzionamento delle strutture di cui al comma 3 vengono stabilite con regolamento di esecuzione.

     8. Le strutture di cui al comma 1 devono nominare un veterinario, iscritto nell'albo professionale, responsabile per le attività sanitarie svolte nella struttura. La nomina deve essere trasmessa al Servizio veterinario provinciale.

 

          Art. 4. Sistemazione di animali negli asili per animali e nei canili.

     1. I cani randagi catturati vengono ospitati nelle strutture di cui all'articolo 3 e vi vengono accuditi, salvo che sussistano le condizioni di cui al comma 2. In dette strutture essi vengono sottoposti a controlli sanitari, esami e, se necessario, a trattamenti terapeutici nonché alla vaccinazione contro la rabbia e a trattamenti profilattici contro la echinococcosi e altre malattie infettive. Inoltre si provvede alla identificazione del cane e, qualora non sia già stato provveduto, alla sua registrazione.

     2. I cani catturati non possono essere ceduti per fini sperimentali. Non possono essere abbattuti, a meno che non siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità ovvero rappresentino un pericolo per la salute pubblica e la sicurezza. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 86, 87, 91 e 104 del regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.

     3. I gatti che vivono in libertà vengono catturati dal Servizio veterinario territorialmente competente dell'azienda speciale e sottoposti alla sterilizzazione mediante intervento chirurgico o altro sistema ritenuto idoneo, tenuto conto del progresso scientifico, per poi essere nuovamente ammessi nelle colonie di provenienza.

     4. Il Servizio veterinario multizonale presso l'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud, qualora non sia in grado di svolgere l'attività di cui al comma 3, può affidare la sua esecuzione a veterinari liberi professionisti o alle associazioni per la protezione degli animali. In tal caso l'intervento chirurgico di sterilizzazione viene effettuato comunque da un medico veterinario.

     5. Gli asili per animali e i canili fanno sterilizzare a proprie spese da un medico veterinario i cani e gatti ospitati, sempre che la sterilizzazione non sia controindicata da motivi sanitari, qualora:

     a) siano trascorsi almeno 60 giorni dal loro ritrovamento ovvero

     b) il proprietario dell'animale abbia rilasciato nei confronti dell'asilo una dichiarazione scritta di rinuncia allo stesso.

     6. La persona alla quale è stato temporaneamente affidato un cane o un gatto deve, trascorsi 60 giorni, ma comunque entro sei mesi dalla data di affidamento, provvedere alla sterilizzazione chirurgica dell'animale a proprie spese presso un veterinario privato oppure gratuitamente presso la struttura che gli ha consegnato l'animale.

     7. Se ritenuto necessario, il direttore del Servizio veterinario provinciale può fissare l'età minima che devono avere gli animali prima della loro sterilizzazione.

     8. L'affidamento temporaneo di cani randagi catturati nonché di gatti e di altri animali a persone private o ad associazioni per la protezione degli animali prima che sia decorso il termine di 60 giorni dal ritrovamento può avvenire solo se gli affidatari si impegnano per iscritto a restituire gli animali ai proprietari che ne facciano richiesta entro il termine suddetto.

     9. Al fine di evitare l'abbandono di cani, gatti ed altri animali da parte di persone che si trovino in particolari difficoltà, detti animali possono essere ricoverati provvisoriamente nelle strutture di cui all'articolo 3.

     10. Per evitare inutili sofferenze possono essere ricoverati nelle strutture di cui all'articolo 3, per il tempo necessario alla loro guarigione, anche animali selvatici. Detti animali, dopo la loro guarigione, devono però essere rimessi immediatamente in libertà.

 

          Art. 5. Contributi alle associazioni per la protezione degli animali.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere alle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o alla loro federazione contributi fino all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

     a) il miglioramento e la gestione del servizio di guardia zoofila di cui all'articolo 15;

     b) la gestione degli asili per gli animali, dei ricoveri per animali e dei canili;

     c) la sterilizzazione dei gatti viventi in libertà, qualora la sua esecuzione sia stata disposta dall'azienda speciale.

     2. Per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile la misura del contributo può raggiungere anche il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     3. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere alle associazioni di cui al comma 1 e alla loro federazione contributi fino al 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di uffici, di asili e di ricoveri per animali nonché di canili.

     4. La destinazione delle opere di cui al comma 3 deve essere mantenuta per almeno 20 anni. Nel caso di violazione di questi obblighi, il beneficiario dei contributi è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi dell'ammontare pari al tasso ufficiale di sconto.

     5. Per cause di forza maggiore la Giunta provinciale può tuttavia autorizzare un cambio di destinazione dell'opera oggetto di contributo ai sensi del comma 3, purché preventivamente richiesto.

 

          Art. 6. Istituzione dell'anagrafe canina.

     1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina presso il Servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unità sanitaria locale centro sud, che si può avvalere della collaborazione da parte dei singoli comuni.

     1-bis. Le seguenti razze canine e gli incroci tra di loro devono essere iscritti in un'apposita sezione dell'anagrafe canina: American bulldog, American Staffordshire terrier, Anatolian karabash, Bandog, Bullmastiff, Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino, Fila brasileiro, Mastiff, mastino napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler, Staffordshire terrier, Tosa-Inu. Su richiesta tale sezione deve essere messa a disposizione delle forze di sicurezza [3] .

     2. Le modalità per la tenuta dell'anagrafe canina sono stabilite con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 7. Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole d'addestramento.

     1. Gli allevatori o detentori di cani per scopi commerciali devono annotare le entrate e le uscite in un apposito registro.

     2. Le modalità di tenuta del registro e quelle dell'esercizio delle scuole di addestramento per cani vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.

 

          Art. 8. Informazione, educazione e formazione.

     1. L'azienda speciale promuove nell'ambito dell'attività di educazione socio-sanitaria programmi di informazione ed educazione volti alla conoscenza ed al rispetto degli animali nonché a fornire informazioni circa il mantenimento adeguato alla specie di animali domestici e da reddito, nonché la tutela della loro salute e del loro ambiente. L'azienda speciale divulga inoltre informazioni inerenti la prevenzione del randagismo degli animali, il comportamento da tenere nei confronti degli stessi, le vaccinazioni necessarie e la profilassi delle zoonosi; a questa attività collaborano anche la Provincia, i comuni, le associazioni per la protezione degli animali, la sovrintendenza e le intendenze scolastiche ed i veterinari nominati dall'ordine dei veterinari.

 

          Art. 9. Trasporto di animali.

     1. Chi trasporta animali deve riservare loro un trattamento adeguato alla specie e comunque tale che questi durante il viaggio non soffrano e non subiscano danni. In tale ambito sono garantiti agli animali una regolare nutrizione ed un sufficiente approvvigionamento di acqua nonché la disponibilità di sufficiente spazio. Il trasporto di animali avviene solo se questi sono in grado di sopportare i disagi dovuti al trasporto senza subire danni. Gli animali ammalati, feriti o debilitati vengono trasportati con l'adozione delle necessarie precauzioni. Gli animali, per quanto possibile, sono trasportati separatamente a seconda della specie, dell'età e del sesso. Il carico e scarico degli animali viene effettuato con cura. La superficie delle rampe mobili e fisse utilizzate per il carico e per lo scarico non deve essere sdrucciolevole. Durante il trasporto gli automezzi a tal fine adibiti sono cosparsi con uno strato di strame o con altro sostrato adatto e vengono garantiti un sufficiente approvvigionamento di aria fresca e un riparo da condizioni atmosferiche dannose. La guida degli automezzi deve essere comunque tale da non arrecare danno agli animali. L'uso di attrezzi elettrici, bastoni o corde nel corso di carico, scarico o trasbordo degli animali è consentito a condizione che ciò non arrechi danni a questi ultimi.

     2. E' vietato trasportare o lasciare un animale in auto o altro mezzo di trasporto, qualora ciò arrechi allo stesso sofferenze o danni. In particolare è vietato chiudere o trasportare animali nel bagagliaio dell'auto.

 

          Art. 10. Soccorso ad animali feriti.

     1. Chi trova un animale ferito o lo ferisce involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

 

          Art. 11. Custodia degli animali.

     1. Nella custodia degli animali è obbligatorio attenersi ai criteri contenuti nell'allegato alla presente legge.

     2. Il sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza od igiene ovvero in caso di maltrattamento. Le spese che ne derivano sono a carico del proprietario.

     3. Il veterinario ufficiale competente per territorio è l'autorità competente a stabilire l'eutanasia degli animali per i motivi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché per determinare lo stato di “animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica sicurezza od igiene” e di “animale maltrattato”. In caso di necessità il Servizio veterinario provinciale può emanare direttive, alle quali il veterinario ufficiale competente deve attenersi.

 

          Art. 12. Fiere, mercati ed esposizioni.

     1. Nel territorio della provincia autonoma di Bolzano è vietata l'effettuazione di fiere, mercati ed esposizioni di cani, gatti, rettili e aracnidi, con l'unica eccezione dei concorsi di bellezza. Questi ultimi devono essere autorizzati dal sindaco, previo parere positivo espresso dal Servizio veterinario territorialmente competente in seguito alla verifica delle strutture a disposizione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, ed in particolare dell'articolo 22.

     1-bis. Il divieto di cui al comma 1, primo periodo, non trova applicazione nei confronti delle istituzioni che posseggono i requisiti di cui agli articoli 5-bis e 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, nonché nei confronti delle attività didattiche organizzate da istituzioni pubbliche [4] .

     2. Prima di esprimere il parere di cui al comma 1 il Servizio veterinario territorialmente competente può sentire l'ente al quale è affidato ai sensi dell'articolo 15, comma 5, il coordinamento delle guardie zoofile.

     3. Per la sorveglianza delle manifestazioni di cui al comma 1 il Servizio veterinario territorialmente competente può avvalersi anche della collaborazione delle guardie zoofile.

 

          Art. 13. Spettacoli e gare.

     1. Sono vietati tutti i tipi di giochi, spettacoli, gare, rappresentazioni ed addestramenti durante i quali vengono seviziati gli animali. In questo divieto rientrano anche le corse con uso di pungolo accuminato, l'uso di collari muniti di aculei affilati, spettacoli, gare, rappresentazioni pubbliche con l'uso di corrente elettrica sugli animali, i combattimenti tra animali, il lancio di anelli su uccelli acquatici e l'uso di animali vivi come bersaglio o scopi simili.

 

          Art. 14. Esperimenti sugli animali.

     1. L'allevamento, l'acquisto o l'affidamento di animali a fini sperimentali, nonché l'effettuazione di ogni tipo di esperimento sugli animali, che comporti per gli stessi dolori, sofferenze o effetti dannosi, sono proibiti.

     2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si riferiscono, oltre che ai vertebrati, anche ai decapodi ed ai cefalopodi.

 

          Art. 15. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione è affidata ai funzionari del Servizio veterinario provinciale, delle aziende speciali e dei comuni a tal fine incaricati.

     2. Per garantire l’osservanza e la vigilanza delle leggi in materia di protezione degli animali, il Presidente della Provincia, su proposta del Servizio veterinario provinciale, può altresì nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, che abbiano concluso, con esito positivo, il corso abilitante istituito dalla Provincia. La nomina avviene per cinque anni, salvo possibile revoca prima dello scadere del quinquennio su proposta motivata del Servizio veterinario provinciale. Le guardie giurate svolgono la loro funzione in via onoraria [5].

     3. Le guardie zoofile sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, ai quali è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio portano l'uniforme o il distintivo proposti dall'associazione o dall'ente incaricato del coordinamento del servizio di guardie zoofile ai sensi del comma 4. L'uniforme ed il distintivo devono essere approvati dal Presidente della Giunta provinciale. Si qualificano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia, rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale.

     4. La Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti il coordinamento delle guardie zoofile alle associazioni per la protezione degli animali operanti in Alto Adige o alla loro federazione nonché al Servizio veterinario dell'azienda speciale. Tali compiti delegati sono comunque soggetti al controllo del Servizio veterinario provinciale.

     5. Le modalità inerenti il coordinamento dell'attività delle guardie zoofile nonché l'istituzione di corsi abilitanti vengono determinate con regolamento di esecuzione.

 

          Art. 16. Sanzioni amministrative.

     1. Fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato e l'eventuale diritto al risarcimento del danno subito, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

     a) da euro 292 a euro 874 chi abbandona o tortura animali, li costringe a lavorare nonostante l'età avanzata, la malattia o le ferite nonché chi maltratta gli animali durante il trasporto o arreca loro sofferenze e danno in altro modo o chi li uccide senza un motivo valido;

     b) da euro 874 a euro 3.438 chi tortura animali a morte o chi li maltratta in modo che si renda necessaria una macellazione d'urgenza;

     c) da euro 2.911 a euro 5.821 chi fa commercio di animali al fine di sperimentazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia;

     d) da euro 292 a euro 1.048 chi infrange gli articoli 2, comma 3, e gli articoli 4, 10, 11, 12, 13 e 14 ovvero le prescrizioni sulla custodia degli animali contenute nell'allegato alla presente legge;

     e) da euro 292 a euro 1.456 chiunque provoca o favorisce la diffusione di malattie degli animali, anche in violazione delle disposizioni in materia di polizia veterinaria;

     f) da euro 292 a euro 1.048 chi viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge. [6]

     2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 vengono applicate con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, dal direttore del Servizio veterinario provinciale.

 

          Art. 17. Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano con apposito regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, l'istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria.

 

          Art. 18. Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, concernente l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.

     1. La legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, è così modificata:

     a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: “Ripartizione provinciale agricoltura” sono sostituite con le parole: “Servizio veterinario provinciale”;

     b) il comma 2 dell'articolo 1 è così sostituito:

     “2. Ai fini della tenuta dell'anagrafe di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano delega all'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine, in seguito chiamata semplicemente Associazione, l'identificazione, la registrazione e l'emissione di documenti identificativi ufficiali del bestiame previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia. Nell'esercizio di tali attività l'Associazione si attiene alle disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale.”;

     c) il comma 3 dell'articolo 1 è così sostituito:

     “3. Ai fini di dare puntuale esecuzione all'articolo 1, comma 37, della legge 28 marzo 1997, n. 81, il servizio veterinario delle aziende speciali unità sanitarie locali collabora nella gestione dell'anagrafe di cui al comma 1 secondo le disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale.”;

     d) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: “entro 30 giorni” sono sostituite dalle parole: “entro 20 giorni”;

     e) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: “alla Ripartizione provinciale agricoltura” sono sostituite dalle parole: “al Servizio veterinario provinciale”;

     f) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

     “Art. 7-bis (Disposizioni finali) - 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo trova applicazione la normativa comunitaria vigente in materia.”.

 

          Art. 19. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, concernente “Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura”.

     1. La legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, è così modificata:

     a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 delle legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, è aggiunto il seguente:

     “2. Le violazioni delle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma soggiacciono alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (euro 258,23) a lire 5.000.000 (euro 2.582,29). Per le violazioni riguardanti l'igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura trovano tuttavia applicazione le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.”;

     b) al comma 8 dell'articolo 5 le parole: “pagate dai soci” sono soppresse;

     c) all'inizio della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 sono inserite le parole: “salvo l'articolo 12-bis”.

 

          Art. 20. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno finanziario in corso gli stanziamenti (capitoli di spesa 71155 e 71158) già iscritti nel bilancio di previsione per l'applicazione della legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, abrogata con l'articolo 21.

     2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 21. Disposizioni finali.

     1. La legge provinciale 8 luglio 1986, n. 16, e successive modifiche, è abrogata.

     2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia, contenute nella normativa comunitaria e nazionale.

 

 

Allegato (articolo 11)

CRITERI PER LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI

 

     1. Bovini

     I bovini devono essere ricoverati in un ambiente che presenti un clima adeguato, con una ventilazione naturale o artificiale sufficiente, temperatura, umidità ed illuminazione adeguati ed un livello di gas tossici non elevato. Deve essere disponibile un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi, e che deve essere cosparso con uno strame adatto o con altro materiale morbido flessibile.

     Ai bovini che vengono tenuti costantemente legati deve essere data la possibilità, di quando in quando e per quanto lo consentano la collocazione geografica dell'azienda agricola e le condizioni atmosferiche, di muoversi al di fuori della stalla. Gli unghioni devono venir tagliati e curati con regolarità ed in modo corretto. Per le bovine ciò deve essere fatto comunque almeno una volta all'anno.

     I trainer elettrici possono essere utilizzati solo per le vacche e per bovini di età superiore a 18 mesi. A tale scopo si possono utilizzare solo attrezzi adatti che devono essere regolati secondo l'altezza dei singoli animali. Non è consentito l'uso di filo elettrico per steccati da pascolo. Nei giorni che precedono il parto e fino ad una settimana dopo lo stesso il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore. E' proibito l'uso di cortine elettriche, di fili elettrici posti in prossimità della testa, di catene elettriche sospese nonché di cavi sistemati tra un animale e l'altro e di trainer elettrici che limitano gli animali nei loro movimenti laterali.

     Nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi e disposti in maniera tale da consentire agli animali di passare liberamente e a due animali di procedere fianco a fianco. Inoltre nelle stalle a stabulazione libera deve essere presente un settore sufficientemente ampio in cui ricoverare gli animali ammalati e in attesa di partorire. Ad ogni animale deve essere riservato uno spazio sufficiente per l'assunzione del cibo e deve essere disponibile un numero sufficiente di mangiatoie e lettiere.

     I bovini non possono essere legati solo mediante corde attorno alle corna o l'anello infilato nel naso né durante il trasporto né quando si trovano nella stalla.

     L'allattamento dei vitelli con il latte o surrogati di latte deve avvenire con un adatto succhiotto espressamente previsto per tale scopo o con altra attrezzatura adatta all'uopo. I vitelli devono essere ricoverati su uno strame o su una superficie adatta.

     2. Caprini - Ovini

     Qualora gli ovini ed i caprini vengano tenuti costantemente legati, si deve provvedere a far sì che gli stessi durante i mesi estivi abbiano la possibilità di muoversi all'aperto. Deve essere disponibile un posto sufficientemente ampio, in base alle dimensioni degli animali, cosparso con strame o con altro materiale morbido flessibile, dove essi possano stare sdraiati. Le pecore da lana devono venir tosate almeno una volta all'anno.

     3. Suini

     I suini devono essere ricoverati in una stalla adatta alle loro dimensioni e non possono essere tenuti costantemente al buio. Deve essere disponibile, almeno per otto ore al giorno, una illuminazione naturale o artificiale sufficiente, nonché un ricambio di aria regolare.

     Il pavimento dei box o dei posti singoli, sul quale sono ricoverati le scrofe da riproduzione e i verri, può avere delle fessure e dei fori per una misura non superiore alla metà e, qualora vi siano tenuti suinetti, non superiore ai due terzi. Per il riposo degli animali deve essere disponibile un settore sufficientemente pulito e spazioso correlato alla loro dimensione, che non presenti un pavimento con fessure o buchi. I suini devono potersi distrarre fornendo loro materiale adatto, paglia, foraggio o altro.

     Gli animali devono essere controllati almeno una volta al giorno e nutriti in maniera sufficiente. Inoltre deve essere disponibile una quantità sufficiente di acqua o di altro liquido adatto.

     Le mangiatoie devono essere disposte in modo tale da consentire a tutti gli animali di mangiare contemporaneamente. Gli animali particolarmente aggressivi o gli animali il cui sviluppo risulta ritardato devono essere allontanati dal loro gruppo e accuditi separatamente.

     Alcuni giorni prima del parto e almeno nelle due settimane successive deve essere messo a disposizione degli animali uno strame adatto.

     4. Equini

     Oltre che ai cavalli, le disposizioni facenti parte del presente paragrafo si applicano anche agli asini, ai muli e ai bardotti.

     I cavalli devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie o ad altri animali socialmente compatibili. I cavalli a cui non è permesso muoversi al di fuori della stalla almeno per un'ora al giorno non possono essere tenuti legati, a meno che non si tratti di ricovero di breve durata.

     Gli stalloni da monta devono essere ricoverati in un box sufficientemente spazioso, devono avere la possibilità di muoversi a sufficienza e non possono essere tenuti legati.

     Le lettiere dei box devono essere cosparse con uno strame adatto e in quantità sufficiente.

     Qualora i cavalli vengano tenuti costantemente all'aperto, deve essere presente una protezione adatta che li ripari dagli agenti atmosferici. Gli zoccoli devono essere pareggiati con regolarità e in modo corretto ed eventualmente ferrati.

     Cavalle gravide devono essere tenute in box adatti al parto da almeno tre settimane prima ad almeno tre settimane dopo il parto e per lo stesso periodo non possono essere tenute legate [7].

    I box da parto devono essere di dimensioni sufficienti per consentire il parto, devono essere dotati di una lettiera adatta ed essere puliti [8].

     5. Cani

     I cani che vengono tenuti in ambienti chiusi devono avere la possibilità di uscire all'aperto o di poter giornalmente muoversi ed espletare i loro bisogni corporali. I cani che vengono tenuti legati devono potersi muovere su una superficie di almeno 20 m². Essi non possono essere tenuti legati con un collare a strozzo o munito di aculei affilati. I cani che vengono tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero asciutto ed isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle intemperie. In presenza di temperature esterne elevate deve essere disponibile un posto all'ombra ed una quantità di acqua sempre sufficiente.

     Nell'addestramento dei cani si devono evitare rigore e punizioni eccessive. Durante l'addestramento non si possono utilizzare attrezzi da addestramento elettrici o attrezzi che emettono segnali acustici, ad esclusione dei fischietti.

     Sono vietati gli interventi atti a celare il manifestarsi di uno stato di sofferenza, quali la menomazione degli organi vocali ed uditivi.

     6. Conigli

     Gli animali giovani che non abbiano compiuto i due mesi di età non possono di regola essere tenuti da soli. Devono essere riforniti giornalmente di foraggio tagliato grossolanamente come fieno o paglia o di materiale non appuntito adatto da rosicchiare.

     7. Volatili

     E' proibito detenere volatili in batterie. Qualora i volatili siano tenuti in gabbie ed il loro numero non sia superiore a tre animali adulti, la dimensione della gabbia deve essere per lunghezza, larghezza ed altezza almeno sei volte superiore alla misura dell'uccello più grande; per ogni animale in più l'ampiezza della gabbia deve essere maggiorata del 30 per cento.

     Alle disposizioni di cui al comma 1 si può derogare solo in occasione del trasporto dei volatili, dei mercati e delle mostre ornitologiche, nonché nell'allevamento degli stessi. Nei mercati, durante le mostre ornitologiche e nella pratica di allevamento il volatile deve comunque disporre di uno spazio sufficiente a consentirgli un minimo di movimento in modo che tutti gli animali possano accovacciarsi a loro piacimento secondo le specifiche esigenze.

     Il becco deve essere accorciato solo in maniera tale che gli animali possano nutrirsi normalmente. E' vietato l'utilizzo di mezzi tecnici che alterano o limitano la capacità visiva degli animali. Gli animali devono potersi abbeverare e nutrire a sufficienza.

     Gli animali da allevamento o da cova come polli, tacchini e faraone devono disporre di posatoi adeguati e in numero sufficiente. Si può derogare a tali disposizioni solo nel caso di azienda da produzione di uova a terra o da allevamento di volatili a terra [9] .

     All'interno degli stalli destinati al ricovero delle galline da ove deposizione deve essere disponibile una zona per il razzolamento, cosparsa di strame come paglia, trucioli di legno, sabbia o torba. L'estensione della zona di razzolamento all'interno degli stalli deve corrispondere ad almeno un terzo della superficie degli stalli stessi. La lunghezza del posatoio a disposizione dei polli domestici deve essere di almeno 20 centimetri per animale e la distanza orizzontale tra i posatoi deve essere di almeno 30 centimetri [10] .

     Le anatre devono disporre di una struttura per il bagno facilmente raggiungibile. E' vietato privare gli animali dell'acqua per provocare la muta.

     E' proibito detenere permanentemente pavoni in gabbia senza che abbiano la possibilità di potersi muovere al di fuori delle gabbie stesse.

     Per tutte le specie volatili è comunque vietato il blocco mediante incrocio delle ali.

     8. Pesci e crostacei

     E' vietato tenere i pesci e crostacei in acqua torbida o povera di ossigeno in occasione di mercati, feste, parchi di divertimento ed ogni altra manifestazione.

     E' vietata l'introduzione di sassi o oggetti simili nei pesci per aumentarne il peso.

     9. Disposizioni valide per tutte le specie animali

     Se gli animali vengono esposti in occasione di mercati o mostre a qualsiasi scopo, il ricovero degli stessi deve essere adeguato alla specie. Gli animali devono comunque essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze ed in un ambiente con condizioni climatiche appropriate. La castrazione degli animali può avvenire solo ad opera di medici veterinari e previa anestesia.

     L'asportazione delle unghie è consentita per tutte le specie animali solo qualora sia necessaria per motivi sanitari.

     Per le specie animali non espressamente menzionate si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi, in quanto applicabili.


[1] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[2] Comma abrogato dall’art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[3] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[7] Periodo aggiunto dall’art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[8] Periodo aggiunto dall’art. 1 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[9] Capoverso così modificato dall'art. 43 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[10] Capoverso così sostituito dall'art. 43 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.