§ 4.1.67 - L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/04/1995
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'anagrafe.
Art. 2.  Iscrizione delle aziende.
Art. 3.  Iscrizione del bestiame e aggiornamento dell'anagrafe.
Art. 4.  Identificazione.
Art. 5.  Validità ufficiale.
Art. 6.  Collegamenti.
Art. 7.  Compiti dell'assessore competente per l'agricoltura.
Art. 7 bis.  Disposizioni finali.
Art. 8.  Raccolta e smaltimento di carogne di animali.
Art. 9.  Controlli e certificazioni.
Art. 10.  Disposizioni nel settore fitosanitario.
Art. 11.  Misure a favore di acquedotti per uso potabile.
Art. 12.  Disposizioni in merito al servizio veterinario provinciale.
Art. 13.  Riduzione animale.
Art. 14.  Anticipi ed acconti.
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni".
Art. 16.  Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Disposizioni per le opere di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione [...]
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, concernente "Amministrazione dei beni di uso civico".
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Difesa dalle avversità atmosferiche".
Art. 19.  Modificazione della legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12, concernente "Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti vitivinicoli".
Art. 20.  Modificazione della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13, concernente "Assunzione ed esercizio di compiti, istituzione di agevolazioni, nonché modifiche di vigenti leggi provinciali in materia di [...]
Art. 21.  Modifica della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6 concernente "Norme in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria".
Art. 22.  Abrogazione di norme vigenti.
Art. 23.  Disposizioni finanziarie.
Art. 24.  Variazioni al bilancio 1995.


§ 4.1.67 - L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.

(B.U. 16 maggio 1995, n. 24).

 

Capo I

ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE PROVINCIALE DEL BESTIAME

E DELLE AZIENDE DI ALLEVAMENTO

 

     Art. 1. Istituzione dell'anagrafe.

     1. Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio provinciale degli interventi in materia veterinaria, zootecnica e lattiero-casearia, presso il Servizio veterinario provinciale è istituita l'anagrafe provinciale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina e suina e delle relative aziende di allevamento [1].

     1 bis. Per gli equini l’anagrafe viene istituita presso il Servizio veterinario provinciale in analogia all’anagrafe canina, come previsto dall’articolo 4 dell’accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e “pet-therapy”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale del 3 marzo 2003, n. 51 [2].

     2. Ai fini della tenuta dell'anagrafe di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano delega all'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine, in seguito chiamata semplicemente Associazione, l'identificazione, la registrazione e l'emissione di documenti identificativi ufficiali del bestiame previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia. Nell'esercizio di tali attività l'Associazione si attiene alle disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale. [3]

     3. Ai fini di dare puntuale esecuzione all'articolo 1, comma 37, della legge 28 marzo 1997, n. 81, il servizio veterinario delle aziende speciali unità sanitarie locali collabora nella gestione dell'anagrafe di cui al comma 1 secondo le disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale. [4]

 

          Art. 2. Iscrizione delle aziende.

     1. Le aziende di allevamento del bestiame situate nel territorio provinciale sono iscritte nell'anagrafe provinciale del bestiame di cui all'art. 1 con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali dell'azienda, l'ubicazione, la tipologia di allevamento e i dati anagrafici e fiscali dei titolari.

 

          Art. 3. Iscrizione del bestiame e aggiornamento dell'anagrafe.

     1. L'iscrizione del bestiame nell'anagrafe ed i successivi aggiornamenti avvengono mediante la registrazione delle nascita, dei decessi, dei movimenti in entrata e in uscita dalle aziende e dello stato sanitario del bestiame su segnalazione dell'Associazione per quanto riguarda le nascite, dell'allevatore per gli acquisiti, i decessi e gli abbattimenti, e del servizio veterinario provinciale per gli esiti delle prove diagnostiche.

     2. Gli animali sono registrati entro trenta giorni dalle denunce di cui al comma primo mediante iscrizione su supporto meccanografico, con l'indicazione della sigla, del numero progressivo, della specie, della razza, del mantello, del sesso, della data di nascita, dell'azienda di appartenenza e dello stato sanitario.

 

          Art. 4. Identificazione.

     1. Tutti i capi delle specie di cui all'art. 1 sono identificati a cura dell'Associazione mediante l'apposizione di una marca auricolare e/o tatuaggio o altro sistema ausiliario entro 20 giorni dalla nascita dell'animale, e comunque prima che questi lasci l'azienda di nascita. [5]

     2. per gli animali provenienti da territorio extraprovinciale è acquisito il contrassegno già apposto. Ove questo non esista, si provvede all'identificazione di al comma primo.

     3. L'Associazione trasmette mensilmente al Servizio veterinario provinciale; l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione. [6]

 

          Art. 5. Validità ufficiale.

     1. L'anagrafe provinciale del bestiame, istituita con la presente legge, è fonte ufficiale utilizzabile come riferimento ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa provinciale, statale e comunitaria in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria.

     2. I dati registrati all'anagrafe provinciale possono essere sostitutivi delle certificazioni e dei registri previsti dalla normativa di cui al comma primo.

 

          Art. 6. Collegamenti.

     1. I dati dell'anagrafe provinciale costituiscono la base per lo sviluppo dei programmi rientranti nell'attività istituzionale di enti ed associazioni che operano nel settore zootecnico, lattiero-caseario e sanitario.

     2. Gli enti e le associazioni interessati vengono collegati all'anagrafe provinciale con le modalità e condizioni stabilite con apposita convenzione, da stipularsi tra l'amministrazione provinciale e gli enti e/o le associazioni stessi.

 

          Art. 7. Compiti dell'assessore competente per l'agricoltura.

     1. L'assessore competente per l'agricoltura, d'intesa con l'Associazione:

     a) definisce i moduli ed i flussi delle informazioni da inserire nell'anagrafe;

     b) individua i livelli di priorità per la consultazione e per l'accesso agli archivi dell'anagrafe;

     c) coordina i programmi degli enti ed organizzazioni sostenitori dell'anagrafe;

     d) predispone la pubblicazione annuale dei dati contenenti il settore zootecnico e lattiero-caseario nella provincia di Bolzano.

 

          Art. 7 bis. Disposizioni finali. [7]

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo trova applicazione la normativa comunitaria vigente in materia.

 

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

 

          Art. 8. Raccolta e smaltimento di carogne di animali.

     1. Al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la salute pubblica e l'inquinamento dell'ambiente causato dal mancato asporto e/o seppellimento incontrollato dei cadaveri di animali, la Provincia può istituire un servizio per l'asporto e l'eliminazione delle carcasse di animali morti in territorio provinciale, avvalendosi anche della collaborazione di imprese specializzate nel settore, ovvero erogare contributi all'Associazione, per l'espletamento di tale servizio.

     2. Per la raccolta e il deposito temporaneo di carogne di animali possono essere effettuati diversi investimenti a tale fine necessari nonché acquistati mezzi tecnici.

 

          Art. 9. Controlli e certificazioni.

     1. Nell'ambito del territorio provinciale il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri di cui al capo VII della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitati ai sensi dell'art. 9, comma secondo, delle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, dal personale del competente ufficio della Ripartizione provinciale agricoltura dell'amministrazione provinciale, che durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

 

          Art. 10. Disposizioni nel settore fitosanitario.

     1. L'Ufficio della Ripartizione provinciale agricoltura competente per lo svolgimento del servizio fitosanitario provinciale di cui l'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, emanato in attuazione della direttiva 91/683/CEE recante "modifica della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali", svolge le attività di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 536/1992.

     2. I funzionari incaricati dell'espletamento delle attività di cui al comma primo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

 

          Art. 11. Misure a favore di acquedotti per uso potabile.

     1. Per la costruzione, il risanamento ed il potenziamento di acquedotti potabili con le relative opere accessorie in attuazione dei piani di intervento della Comunità Europea a titolo dell'obiettivo n. 5 b) di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, come sostituito dal regolamento (CEE) n. 2081/93, l'amministrazione provinciale può concedere contributi integrativi rimanendo comunque a carico del beneficiario almeno il dieci per cento della spesa approvata.

     2. L'amministrazione provinciale può anche anticipare l'erogazione dei finanziamenti previsti a carico del fondo comunitario ed eventualmente del bilancio nazionale.

 

          Art. 12. Disposizioni in merito al servizio veterinario provinciale.

     1. Il direttore del servizio veterinario provinciale continua ad esercitare, oltre alle funzioni di cui all'art. 6, comma primo, punto 2, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed all'art. 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, quelle proprie di direttore di ripartizione ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

 

          Art. 13. Riduzione animale.

     1. Per l'inseminazione artificiale di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante la disciplina per la riproduzione del bestiame, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, l'amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni degli allevatori.

     2. Per l'iscrizione nell'elenco presso il servizio veterinario provinciale previsto dall'art. 18, comma primo, del succitato regolamento i veterinari devono presentare l'attestazione dell'avvenuta pratica dell'inseminazione artificiale presso un veterinario con esperienza nel campo dell'inseminazione artificiale per un periodo non inferiore a trenta giorni, mentre gli operatori pratici che intendono esercitare l'inseminazione artificiale devono essere in possesso dei requisiti di cui alla secondo parte dello stesso articolo. Costituisce comunque titolo per l'ammissione alla prova teorico-pratica di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, anche l'attestato di formazione professionale di operatore pratico di fecondazione artificiale conseguito all'estero da cittadini italiani.

 

          Art. 14. Anticipi ed acconti.

     1. per gli enti ed associazioni beneficiari di contributi o sussidi da parte dell'amministrazione provinciale per l'esecuzione della loro attività istituzionale ai sensi della normativa vigente in materia di agricoltura, possono essere erogati anticipi ed acconti fino all'ammontare massimo del cinquanta per cento delle agevolazioni concesse dall'amministrazione provinciale. L'importo rimanente viene erogato anche parzialmente su presentazione della documentazione comprovante l'esecuzione delle spese da parte del beneficiario che dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce.

     2. Nel caso della mancata esecuzione dell'attività soggetta ad agevolazione o presentazione della documentazione di spesa entro il termine fissato con il provvedimento di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto.

     3. La restituzione deve essere effettuata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

     4. nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     5. Inoltre, fino a quando non siano state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l'ente o associazione l'erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dall'amministrazione provinciale.

 

Capo III

MODIFICAZIONE DI LEGGI PROVINCIALI VIGENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

 

          Art. 15. Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni".

     1. Al comma primo dell'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono cancellate le parole: "Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge".

 

          Art. 16. Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Disposizioni per le opere di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria".

     1. La legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è modificata come segue:

     a) la lettera c) del comma primo dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

     "c) contributi per l'ordinaria amministrazione e per il personale in misura non superiore a quelli previsti dall'art. 3, comma primo, della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni";

     b) all'art. 4 dopo il comma primo è inserito il seguente:

     "1-bis. Qualora dalla particolare difficoltà dell'elaborato risulti opportuno, l'elaborazione dei progetti di bonifica e di ricomposizione fondiaria può anche essere affidata in concessione ai consorzi di bonifica interessati."

 

          Art. 17. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, concernente "Amministrazione dei beni di uso civico".

     1. La legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è modificata come segue:

     a) al comma secondo dell'art. 3, dopo le parole: "di uso civico" sono inserite le parole: "comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi";

     b) al comma secondo dell'art. 9, le parole: "possono essere amministrati ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche" sono sostituite con le parole: "possono essere iscritti nell'elenco ufficiale delle comunioni di cui all'art. 3 delle legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed amministrati secondo la disciplina in questa contenuta".

 

          Art. 18. Modifica della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Difesa dalle avversità atmosferiche".

     1. Gli articoli 1, 2 e 3, comma primo, della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8 sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 1 (Condizioni di intervento) - 1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attuando gli interventi di cui alla presente legge.

     2. La Giunta provinciale propone al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, individua le provvidenze fra quelle previste dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e richiede il trasferimento delle somme a tal fine necessarie.

Art. 2 (Agevolazioni creditizie e contributive) - 1. Le provvidenze di cui all'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concesse dalla Giunta provinciale anche prima dell'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del decreto di sua competenza e dell'assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale.

     2. In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui all'art. 1, comma secondo, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza fra l'assegnazione ed i benefici concessi rimane a carico della Provincia stessa.

     3. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande viene fissato con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 1, comma secondo.

Art. 3 (Interventi per la difesa attiva e passiva) - 1. Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione delle difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori agricoli, di cui all'art. 10, comma primo, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, un contributo integrativo sulle spese di assicurazione ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lettera c), della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni".

 

          Art. 19. Modificazione della legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12, concernente "Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti vitivinicoli".

     1. Il comma secondo dell'art. 3 della legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12 è sostituito dal seguente:

     "2. Esso è composto:

     a) dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, che lo presiede;

     b) da un rappresentante designato dal Consorzio delle cantine sociali altoatesine Soc. coop. a r.l.;

     c) da un rappresentante designato dall'Unione vino altoatesina Soc. coop. a r.l.;

     d) da due rappresentanti designati dalle associazioni professionali di agricoltori maggiormente rappresentative;

     e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei maestri cantinieri sudtirolesi;

     f) da un funzionario della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, designato dall'assessore competente in materia;

     g) da un funzionario della Ripartizione provinciale laboratori provinciali, designato dall'assessore competente per la sanità;

     h) da un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura".

     2. Il comma quarto dell'art. 3 della legge provinciale n. 12/1988, è così sostituito:

     "La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino".

 

          Art. 20. Modificazione della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13, concernente "Assunzione ed esercizio di compiti, istituzione di agevolazioni, nonché modifiche di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13 è così modificato:

     a) al comma secondo è aggiunta la seguente frase: "Per la costruzione di concimai e vasche per liquami, per il risanamento di ricoveri per bestiame ed in genere per tutte le opere finalizzate alla tutela dell'ambiente, l'ammontare di questi contributi può esser maggiorato fino al 50% della spesa ammessa.";

     b) la prima frase del comma terzo è sostituita dalla seguente: "Salvo che per l'apicoltura, i contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi solo a titolari di aziende agricole e, preferibilmente, a coltivatori diretti, singoli od associati".

 

          Art. 21. Modifica della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6 concernente "Norme in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria".

     1. La legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6, è modificata come segue:

     a) all'art. 3, il comma secondo è abrogato;

     b) all'art. 3, il comma quinto è sostituito dai seguenti:

     "5. I proprietari degli immobili interessati all'esecuzione delle opere di cui al comma primo possono aderire alla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario. La relativa domanda di adesione sottoscritta da tutti i proprietari interessati deve essere corredata dall'elenco delle singole particelle con indicazione delle superfici. Con l'atto di accoglimento della domanda gli immobili vengono inclusi nel comprensorio della Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario.

     5-bis.I proprietari di cui al comma quinto costituiscono un'organizzazione locali il cui funzionamento viene regolato da un apposito statuto soggetto all'approvazione da parte della stessa Federazione.";

     c) all'art. 4, dopo il comma quarto è aggiunto il seguente comma quinto:

     "5.Chiunque non associato a consorzi di bonifica, di irrigazione, di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, utilizza opere ed impianti consorziali, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto".

 

          Art. 22. Abrogazione di norme vigenti.

     1. La legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37, concernente "Disciplina della fecondazione artificiale degli animali" è abrogata.

 

          Art. 23. Disposizioni finanziarie.

     1. Per interventi ai sensi dell'art. 8 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo si provvede mediante riduzione, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 71315 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995.

     3. Alle spese derivanti dagli articoli 11 e 13, comma primo, si provvede per l'anno 1995 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 71600 e 71415 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995.

     4. le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 24. Variazioni al bilancio 1995.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Comma modificato dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9 e così sostituito dall’art. 32 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall’art. 32 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[3] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.