§ 2.10.42 - Legge 25 novembre 1971, n. 1096.
Disciplina dell'attività sementiera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:25/11/1971
Numero:1096


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [9]
Art. 4. 
Art. 5.  [10]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  [13]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 19 bis.  [32]
Art. 20. 
Art. 20 bis.  [40]
Art. 20 ter.  [41]
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26.  [43]
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.  [51].
Art. 32.  [52].
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35.  [54]
Art. 36. 
Art. 37.  [56]
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 44 bis.  [60]


§ 2.10.42 - Legge 25 novembre 1971, n. 1096. [1]

Disciplina dell'attività sementiera.

(G.U. 22 dicembre 1971, n. 322)

 

Capo I

ATTIVITA' SEMENTIERA RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

 

     Art. 1.

     La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

     Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

     Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3.

     La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alle specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali. [2]

 

          Art. 2. [3]

     [La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio. [4]

     La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è formata:

     a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;

     b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;

     c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;

     d) da due rappresentanti dei produttori di sementi [5] .

     La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province [6] .

     I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati [7] .

     La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

     Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 [8] .]

     La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

     Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varietà di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

 

          Art. 3. [9]

     Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso all'assessorato regionale dell'agricoltura o all'ufficio che ne abbia assunto le funzioni.

 

Capo II

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA

 

          Art. 4.

     I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, di cui al successivo art. 26, le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base.

 

          Art. 5. [10]

     I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente art. 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate.

     I produttori di sementi, sotto la loro responsabilità possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati e questo sia presso lo stabilimento, che presso magazzini e centri di deposito, purché anche questi siano muniti di regolare licenza di cui all'art. 2 della presente legge.

     Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo art. 21.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico, nonché le modalità di tenuta del registro stesso.

 

Capo III

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

     1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);

     2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;

     3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;

     4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili;

     5) miscugli.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge indicherà le specie che appartengono a ciascuno dei primi quattro gruppi.

 

          Art. 7.

     Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

     1a categoria: di base (élite);

     2a categoria: certificata;

     3a categoria: commerciale.

     I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

     a) categoria di base. - Le sementi ed i materiali di moltiplicazione, con esclusione dei tuberi-seme di patate, debbono essere prodotti dal costitutore od aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati [11];

     b) categoria certificata. - Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati;

     c) categoria commerciale. - Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale.

     Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.

 

          Art. 8.

     Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie:

     1a categoria: originaria;

     2a categoria: commerciale.

     I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

     a) categoria originaria. - Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita;

     b) categoria commerciale. - Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.

 

          Art. 9.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, la qualifica di costitutore di una varietà di specie agraria, varietà vegetale o di materiale di moltiplicazione che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti, spetta al titolare del brevetto relativo a detta varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica medesima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, qualora non si conosca il costitutore di una varietà od i suoi aventi causa, può affidare il compito della conservazione in purezza della varietà ad un ente pubblico o ad imprenditori operanti nel campo sementiero, che diano affidamento di bene assolvere detto compito sotto il profilo tecnico e organizzativo.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì qualora il costitutore o il suo avente causa o l'ente non adempiano le prescrizioni concernenti il mantenimento della purezza della varietà. In tal caso l'incaricato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste assume gli obblighi del costitutore.

 

          Art. 10.

     E' considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

     Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi; è inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli è ammessa alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3. [12]

     Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente art. 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.

 

Capo IV

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

 

          Art. 11. [13]

     1. Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

     3. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10:

     a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge;

     b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta.

     5. E' fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonché all'impiego del prodotto.

     6. ln sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

     7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

     8. Nel caso di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti è costituito da una varietà geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varietà geneticamente modificate può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varietà geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varietà geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali è, comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varietà geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento”.

     9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

     10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge.

     11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non è necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonché le indicazioni da riportare nel cartellino stesso.

 

          Art. 12.

     I prodotti sementieri delle categorie di base e certificata, previste dal precedente art. 7, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà di cui al successivo art. 19 od iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di operatività in esso indicati, e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo art. 41 [14]

     L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

     I prodotti sementieri di cui al primo comma del presente articolo devono essere contenuti in involucri chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le modalità della chiusura ufficiale e le disposizioni in materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente legge [15]

     Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le quali non è obbligatoria la chiusura ufficiale e l'apposizione del cartellino di certificazione [16] .

 

          Art. 13.

     Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione.

     Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: "Prodotto non destinato alla riproduzione".

 

          Art. 14.

     Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonché le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni.

     I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con l'osservanza di razionali norme tecniche.

     Nella determinazione dei requisiti minimi si terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti all'utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

     Ricorrendo le cause di cui sopra, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può altresì autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei registri di varietà di cui al successivo art. 19 né nei cataloghi di varietà delle Comunità europee [17] .

     Il regolamento di esecuzione stabilirà, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata dell'efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità.

     Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

 

          Art. 15.

     Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente art. 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

 

Capo V

IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

 

          Art. 16.

     L'importazione di materiali sementieri è subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilirà le modalità e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovrà avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta [18] .

     Copia del certificato di cui al precedente comma sarà inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalità che saranno fissate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, comunicherà al medesimo i quantitativi effettivamente importati [19] .

     Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.

     E' consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonché le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura. [20]

 

          Art. 17.

     I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente art. 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali.

     E' fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri al momento della loro manipolazione un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo art. 18, nonché le indicazioni prescritte dal precedente art. 11. E' fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. L'importatore è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni del cartellino [21] .

     Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, semprechè detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Resta fermo comunque l'obbligo dell'indicazione, nel cartellino della ditta importatrice, del riferimento al proprio registro di carico e scarico.

     Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con l'osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente art. 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.

     Ove trattisi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.

     In quest'ultimo caso, sul cartellino di cui al quarto comma, devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonché gli organi che le hanno effettuate [22] .

 

          Art. 18.

     Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute.

     I produttori di sementi muniti di licenza di cui all'art. 2 potranno usare, anche per i prodotti importati, il registro di carico e scarico previsto dal precedente art. 5.

 

Capo VI

REGISTRI DI VARIETA'

 

          Art. 19.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire; per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse. [23].

     Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome. [24]

     Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali. [25]

     L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

     L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni, da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura [26] .

     La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41 [27] .

     Per le varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tale caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza delle varietà e la produzione di sementi di base.

     L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

     Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

     Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

     A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

     Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa una tantum di lire 10.000.

     Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute [28] .

     Una varietà geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonché dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. [29]

     Nel caso di prodotti ottenuti da una varietà geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresì le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:

     a) non presentino rischi per il consumatore;

     b) non inducano in errore il consumatore;

     c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale. [30]

     La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate. [31]

 

          Art. 19 bis. [32]

     1. [Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le «varietà da conservazione», come definite al comma 2] [33].

     2. [Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:

     a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purchè integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

     b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;

     c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione] [34].

     3. [Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinchè le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124] [35].

     4. [L'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro di cui al comma 1 è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'art. 19] [36].

     5. [Per quanto non previsto dal presente art. l'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195] [37].

     6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonchè il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria [38].

     7. [Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari] [39].

     8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

     9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

          Art. 20.

     La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.

     Qualora trattisi di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modificazioni delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro.

     Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione e la commissione di cui al terzo comma del precedente art. 19.

 

          Art. 20 bis. [40]

     1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della sanità o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà se è accertato che la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà:

     a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità;

     b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.

     2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

 

          Art. 20 ter. [41]

     1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera c), anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:

     a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o possa nuocere all'integrità di altre varietà o specie;

     b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, applicando le disposizioni dell'articolo 16-bis, sesto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio nazionale o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;

     c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche.

     2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la richiesta alla Commissione europea di cui al medesimo comma è presentata dal Ministero delle politiche agricole e forestali anche su proposta dei Ministeri della sanità o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza.

 

Capo VII

CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

 

          Art. 21.

     Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali.

     Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione dei prodotti da immettere in commercio, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

     Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti.

     Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale [42] .

 

          Art. 22.

     Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi.

     Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente art. 12, la cartellinatura delle partite controllate.

     Per le operazioni di controllo di cui al precedente art. 21 e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41.

 

          Art. 23.

     L'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato 12 novembre 1955, n. 1461, viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno apportate all'attuale statuto dell'ente le variazioni conseguenti alla sua mutata natura giuridica.

 

Capo VIII

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI PRODOTTI SEMENTIERI DI TALUNI GENERI E SPECIE

 

          Art. 24.

     L'istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente art. 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, nonché per le specie foraggere, i cereali e le piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati nn. 1 e 2 della presente legge.

     Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto art. 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

     La classificazione in categorie dei prodotti sementieri prevista nel primo comma sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme contenute nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969.

 

          Art. 25.

     Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente art. 7 le sementi di varietà locali iscritte come tali nel registro delle varietà prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.

 

Capo IX

ISTITUTO CONSERVATORE DEI REGISTRI DI VARIETA' DEI PRODOTTI SEMENTIERI

 

          Art. 26. [43]

     E' istituito, con sede in Roma, l'istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri con il compito di effettuare le prove ai fini dell'iscrizione delle varietà nei registri, controllare la conservazione in purezza delle varietà iscritte e curare la tenuta dei registri medesimi;

     L'istituto, sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura delle foreste, svolge anche tutti gli altri compiti che possono essergli affidati dal Ministero medesimo.

 

          Art. 27.

     Con decreto del Presidente della Repubblica sarà approvato lo statuto dell'istituto di cui al precedente articolo. Tale statuto disporrà, tra l'altro, in merito alla nomina del direttore, le cui funzioni potranno essere disimpegnate anche da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente appartenente ai ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da collocarsi in posizione di fuori ruolo [44] .

     Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, presso l'istituto può essere destinato a prestare servizio, in posizione di distacco, personale appartenente ai ruoli di cui alle tabelle V e X della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed alle tabelle I, II, III e IV allegate alla legge 13 maggio 1966, n. 303, escluso il contingente di posti riservato per le esigenze dell'AIMA [45] .

     Per le stesse esigenze il predetto Istituto, con delibera soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato ad assumere, con contratto d'impiego privato ed alle condizioni che saranno preventivamente concordate fra il menzionato Ministero e quello del tesoro, personale tecnico specializzato.

     Alle spese di funzionamento l'Istituto farà fronte con i proventi di cui al successivo art. 41, e con il contributo dello Stato da determinarsi di anno in anno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per il tesoro, nonché con i contributi eventualmente concessi da enti e privati.

     L'Istituto dovrà essere operante entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

     Fino a quando l'Istituto non sarà in grado di funzionare i compiti ad esso demandati saranno assolti, a mezzo di un'apposita sezione, dall'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma. Nei confronti di detta sezione si applica la norma di cui al secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 28.

     Presso l'istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri è costituito un comitato tecnico-scientifico che esercita funzioni di consulenza per l'attività dell'istituto medesimo [46] .

     Esso è composto:

     dal direttore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che lo presiede e da:

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere;

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la orticoltura;

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale per le colture industriali;

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la floricoltura;

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la viticoltura;

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la olivicoltura;

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura:

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale di patologia vegetale;

     un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura;

     tre tecnici agricoli delle regioni [47] .

     I rappresentanti degli istituti sperimentali sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i direttori degli istituti medesimi, e durano in carica tre anni [48] .

     Le funzioni di segretario del comitato tecnico-scientifico saranno svolte da un funzionario dell'istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri [49] .

     Il rimborso delle spese di viaggio dei componenti il comitato tecnico-scientifico e la diaria corrispondente alla loro qualifica sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste [50] .

 

Capo X

ISTITUTI E LABORATORI PER LE ANALISI DI PRODOTTI SEMENTIERI

 

          Art. 29.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato ai laboratori di analisi che verranno indicati nel regolamento di esecuzione.

     L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri è altresì affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

 

Capo XI

VIGILANZA E SANZIONI

 

          Art. 30.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

     Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.

     La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 31. [51].

     1. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

     2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, previste all'articolo 13.

 

          Art. 32. [52].

     1. A chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dagli articoli 5 e 18 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

     2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui agli articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma, e 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto dall'articolo 33.

 

          Art. 33. [53]

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione prevista al comma 1 si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

 

          Art. 34.

     Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

     Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

     1) contestare immediatamente l'infrazione accertata;

     2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;

     3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

     Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

     L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

     Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

     L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

     E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

     Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

     L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

 

          Art. 35. [54]

     1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione delle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

     2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

 

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 36.

     I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, già autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente art. 2.

     L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente art. 2, e perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente [55] .

 

          Art. 37. [56]

     1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalità per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

     2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19.

     3. Nel caso di prodotti cementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agroecologiche e pedoclimatiche.

     4. Sono esclusi dai prodotti cementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-bis della legge n. 195 del 1976.

 

          Art. 38.

     A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente art. 14 non possono essere commercializzati prodotti cementieri di patate, barbabietole della specie Beta vulgaris da zucchero e da foraggio, nonché di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

     Con la stessa decorrenza la specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni.

     E' consentita, inoltre, la commercializzazione:

     a) di prodotti cementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti cementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima;

     b) di prodotti cementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purché sia garantita l'individualità di tali sementi. [57]

 

          Art. 39.

     I miscugli di sementi foraggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati.

     I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.

 

          Art. 40.

     Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati delle stesse Comunità, possono essere certificate in Italia semprechè siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e semprechè, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti cementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

     La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese delle Comunità europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate in Italia.

     I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Comunità economica europea, possono essere commercializzati in Italia allorché sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative, alla loro identità, ai contrassegni nonché alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi.

     Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma, quando consentiti allo Stato membro, sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste [58] .

     Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonché per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 41.

     Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti cementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente art. 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente art. 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonché di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente art. 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

     A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali [59].

 

          Art. 42.

     La legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardante la colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero, è abrogata.

 

          Art. 43.

     L'Ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1937, n. 553, e sottoposto a gestione commissariale con decreto ministeriale del 14 novembre 1944, è soppresso.

     La somma residuata dalla liquidazione del predetto ente è devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

 

          Art. 44.

     Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa straordinaria di lire 400.000.000 da destinarsi alla costituzione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti cementieri.

     A tale onere si provvede, per l'esercizio 1970, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 45, lettera a), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge è altresì autorizzata la spesa annua di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio finanziario 1970, in ragione di lire 50.000.000 per l'erogazione di spese e lire 50.000.000 per la corresponsione di contributi all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti cementieri ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti cementieri.

     Al predetto onere annuo di lire 100.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e l'anno 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 44 bis. [60]

     1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti cementieri appartenenti a varietà da conservazione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, tali prodotti cementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.

 

 

Allegato I [61]

Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie “di base (élite)” o “certificate” e come tali ufficialmente controllate e certificate:

1) Cereali

 

Avena nuda L.

Avena nuda

Avena sativa L. (compresa Avena bizantina K. Kock)

Avena comune e avena bizantina

Avena strigosa Schreb.

Avena forestiera

Hordeum vulgare L.

Orzo

Oryza sativa L.

Riso

Phalaris canariensis L.

Scagliola

Secale cereale L.

Segale

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf (*)

Ibridi risultanti dall'incrocio tra Sorghum bicolor e Sorghum sudanense

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Erba sudanese

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall'incrocio tra una specie del genere Triticum e una specie del genere Segale

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoli

Frumento tenero

Triticum durum Desf

Frumento duro

Triticum spelta L.

Spelta

Zea mays L. (partim)

Granoturco escluso il granoturco da scoppio (pop corn) e il mais zuccherino

 

(*) Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.

 

2) Foraggere

 

Agrostis canina L.

Agrostide canina

Agrostis gigantea Roth

Agrostide bianca

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

Alopecurus pratensis L.

Coda di volpe

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Avena altissima

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rehb.

Navone

Brassica oleracea L. con var. acephala (DC) Alef. var.medullosa Thell.+var. viridis L

Cavolo da foraggio

Bromus catharticus Vahl

Bromo catartico

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell'Alaska

Dactylis glomerata L.

Erba mazzolina (Dattile)

Festuca arundinacea Schreber

Festuca arundinacea

Festuca filiformis Pourr

Festuca a foglie capillari

Festuca ovina L.

Festuca ovina

Festuca pratensis Huds.

Festuca dei prati

Festuca rubra L.

Festuca rossa

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca indurita

xFestulolium Asch. & Graebn

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium

Lolium multiflorum Lam

Loglio d'Italia compreso il loglio westervoldico

Lolium perenne L.

Loglio perenne o loietto inglese

Lolium x boucheanum Kunth

Loglio ibrido

Lotus corniculatus L.

Ginestrino

Lupinus albus L.

Lupino bianco

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

Medicago sativa L.

Erba medica

Medicago x varia T. Martyn

Erba medica ibrida

Medicago lupolina L.

Lupolina

Phacelia tanacetifolia Benth

Facelia

Phleum nodosum L.

Codolina comune

Phleum pratense L.

Fleolo (coda di topo)

Pisum sativum (partim)

Pisello da foraggio

Poa nemoralis L.

Poa dei boschi

Poa palustris L.

Fienarola delle paludi

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

Poa trivialis L.

Poa comune

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rafano oleifero

Trifolium alexandrinum L.

Trifoglio alessandrino

Trifolium hybridum L.

Trifoglio ibrido

Trifolium incarnatum L.

Trifoglio incarnato

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco, olandese o ladino

Trifolium pratense L.

Trifoglio pratense

Trifolium resupinatum L.

Trifoglio persico

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Avena bionda

Vicia faba L. (partim)

Favino, favetta

Vicia sativa L.

Veccia comune

Vicia villosa Roth

Veccia vellutata e di Narbonne

 

 

 

3) Oleaginose e da fibra

 

Brassica juncea (L.) Czernj

Senape bruna

Brassica napus L. (partim)

Colza

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ravizzone

Cannabis sativa L.

Canapa

Carthamus tinctorius L.

Cartamo

Carum carvi L.

Cumino (Anice dei Vosgi)

Glicine max (L.) Merr.

Soia

Gossipium spp.

Cotone

Helianthus annuus L

Girasole

Linum usitatissimum L. (partim)

Lino oleaginoso, lino tessile

Papaver somniferum L.

Papavero domestico

Sinapis alba L.

Senape bianca

 

 

Allegato II [62]

Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria “commerciale” e come tali ufficialmente controllate e certificate.

 

1)

Foraggere

 

 

a. Poaceae (Gramineae)

 

 

Cynodon dactylon (L.) Pers

Ebra capriola

 

Phalaris aquatica L.

Erba di Harding

 

Poa annua L.

Poa annua

 

b. Fabaceae (Leguminosae)

 

 

Hedisarum coronarium L.

Sulla

 

Onobrychis viciifolia Scop.

Lupinella

 

Trigonella foenum-graecum L.

Fieno greco

 

Vicia pannonica Crantz.

Veccia pannonica

2)

Oleaginose e da fibra

 

 

Arachis hipogea L.

Arachide

 

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Senape nera

 

     Allegato n. 3 - Significato dei termini tecnici usati nella legge [63]

 

     Caratteristiche secondarie (Art. 20)

     Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varietà ed a distinguerla dalle altre varietà simili, le cui eventuali modificazioni, tuttavia, non incidono sulle qualità principali del vegetale.

 

     Cartellino del produttore (Art. 11 e 17)

     E' l'attestato unito alla confezione della semente in cui il produttore rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza.

 

     Cartellino ufficiale (Art. 12, 22 e 41)

     E' l'attestato unito alla confezione della semente in cui l'ente pubblico di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

 

     Categoria “di base” (Art. 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40)

     La definizione di categoria “di base” è contenuta nell'articolo 7, lettera a).

 

     Categoria “certificata” (Art. 7, 12 e 40)

     La definizione di categoria “certificata” è contenuta nell'art. 7, lettera b).

 

     Categoria “commerciale” (Art. 7, 8 e 38)

     Per i prodotti cementieri di piante erbacee la definizione è contenuta nell'art. 7, lettera c).

     Per le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa definizione è contenuta nell'art. 8.

 

     Categoria “originaria” (Art. 8)

     La definizione di categoria “originaria” è contenuta nell'art. 8, lettera a).

 

     Costitutore (Art. 7, 9 e 19)

     E' la persona o l'ente che ha ottenuto una particolare varietà vegetale stabile ed omogenea che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti.

 

     Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base (Art. 36)

     Sono materiali normalmente non posti in commercio ma prodotti del costitutore e da lui stesso usati per la produzione delle sementi “di base”.

 

     Germinabilità (Art. 11, 14 e 17)

     E' la percentuale di una certa quantità di semi puri che, posta nelle adatte condizioni ambientali, germina.

     Poiché questa caratteristica varia con il passare del tempo, ciascuna specie è ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il quale la germinabilità deve essere con sicurezza garantita.

 

     Ibridi (Art. 19)

     Sono sementi derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale.

 

     Istituti di ricerca e sperimentazione (Art. 2 e 28)

     Sono gli istituti pubblici e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1967, n. 1318.

 

     Miscugli (Art. 6, 10, 11 e 39)

     La definizione di miscuglio è quella contenuta nel primo comma dell'art. 10.

 

     Prodotti cementieri (Art. 1, 2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 33, 38 e 44)

     Ai fini della presente legge per prodotti cementieri si intendono quelli previsti all'art. 1.

 

     Produttori di sementi (Art. 4 e 5)

     Sono le imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio.

 

     Purezza (Art. 11, 14 e 17)

     E' la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre specie o varietà.

 

     Sementi di varietà locali (Art. 25)

     Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata. Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geofisico in cui crescono. Il termine scientifico è “ecotipi”.

 

     Varietà sintetiche (Art.19)

     Sono varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi.


[1] Abrogata dall'art. 87 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20, ad eccezione degli articoli 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, 20-bis e 37, commi 1 e 3.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150, ad eccezione dei commi settimo ed ottavo.

[4] Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[5] Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[6] Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[7] Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[8] Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[11] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[13] Articolo già sostituito dall'art. 23 della L. 20 aprile 1976, n. 195 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[14] Comma così sostituito dall'art. 24 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[15] Comma già sostituito dall'art. 24 della L. 20 aprile 1976, n. 195 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 giugno 1978, n. 373.

[16] Comma già sostituito dall'art. 24 della L. 20 aprile 1976, n. 195 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 giugno 1978, n. 373.

[17] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[18] Comma premesso dall'art. 26 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[19] Comma premesso dall'art. 26 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[20] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[21] Comma così sostituito dall'art. 27 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[22] Comma aggiunto dall'art. 27 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[23] Comma così sostituito dall'art. 28 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[24] Comma inserito dall'art. 6 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[25] Comma inserito dall'art. 6 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

[26] Comma così modificato dall'art. 28 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[27] Comma così sostituito dall'art. 28 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[28] Comma così sostituito dall'art. 28 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[29] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[30] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[31] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[32] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 e sostituito dall'art. 2 bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito dalla L. 6 aprile 2007, n. 46.

[33] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149.

[34] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149.

[35] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149.

[36] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149.

[37] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149.

[38] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 1 dicembre 2015, n. 194.

[39] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149.

[40] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[41] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[42] Comma aggiunto dall'art. 29 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[44] Comma così sostituito dall'art. 31 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[45] Comma così sostituito dall'art. 31 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[46] Comma così sostituito dall'art. 32 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[47] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[48] Comma così sostituito dall'art. 32 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[49] Comma così sostituito dall'art. 32 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[50] Comma così sostituito dall'art. 32 della L. 20 aprile 1976, n. 195.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[53] Articolo modificato dall'art. 34 della L. 20 aprile 1976, n. 195 e così sostituito dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[54] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 3 febbraio 2011, n. 4.

[55] Comma così sostituito dall'art. 35 della L. 24 aprile 1976, n. 195.

[56] Articolo già sostituito dall'art. 36 della L. 24 aprile 1976, n. 195 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[57] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[58] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 8 giugno 1978, n. 373.

[59] Comma aggiunto dall'art. 59 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[60] Articolo aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

[61] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517, dall'art. 2 del D.M. 14 dicembre 1987, n. 600, dall'art. 1 del D.M. 27 aprile 1989, modificato dall'art. 3 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 15 aprile 2010.

[62] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 517, dall'art. 2 del D.M. 14 dicembre 1987, n. 600, dall'art. 1 del D.M. 27 aprile 1989 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.M. 15 aprile 2010.

[63] Allegato così rettificato dal D.P.R. 31 gennaio 1972, n. 12.