§ 2.10.43a - D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308.
Attuazione delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:03/11/2003
Numero:308


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento dei riferimenti normativi)
Art. 2.  (Classificazione dei prodotti sementieri)
Art. 3.  (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973)
Art. 4.  (Clausola di cedevolezza)


§ 2.10.43a - D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308. [1]

Attuazione delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri e il catalogo delle varietà delle specie di piante agricole.

(G.U. 15 novembre 2003, n. 266, S.O.)

 

     Art. 1. (Aggiornamento dei riferimenti normativi)

     1. Le disposizioni di attuazione delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CEsono contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.

     2. I riferimenti alle direttive 66/400/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE, e a quelle che modificano le stesse, contenuti nella legge n. 1096 del 1971, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e successive modificazioni, e nella legge n. 195 del 1976, e successive modificazioni, si intendono fatti alle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

 

          Art. 2. (Classificazione dei prodotti sementieri)

     1. All'articolo 7 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, al secondo comma, lettera a), dopo le parole: "materiali di moltiplicazione" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dei tuberi-seme di patate,".

 

          Art. 3. (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973)

     1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, è prevista l'inclusione al primo comma, lettere A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.".

     2. All'articolo 11, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo le parole: "verde per i miscugli." è inserito il seguente periodo:

     "Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta è di colore blu con una striscia diagonale verde.".

     3. Aldecreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo l'articolo 26-bis è inserito il seguente:

     "Art. 26-ter

     (Definizioni)

     1. E' consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

     2. Ai fini del comma 1 si intende per:

     a) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al registro nazionale delle varietà di piante agricole, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritto, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti; ai fini della certificazione delle sementi, la combinazione dell'associazione varietale deve essere notificata all'autorità di certificazione;

     b) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale (componente femminile);

     c) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale (componente maschile).

     3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.".

 

          Art. 4. (Clausola di cedevolezza)

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma , della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE, e delle successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.


[1] Abrogato dall'art. 87 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.