§ 2.4.4 - L.P. 12 giugno 1980, n. 16.
Amministrazione dei beni di uso civico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.4 usi civici
Data:12/06/1980
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. I cinque membri del comitato vengono eletti a scrutinio segreto. La elezione viene organizzata a cura del rispettivo comune a spese della frazione. L'elettorato attivo e passivo spetta a [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Dei diritti di pascolo possono fare uso tutti gli allevatori di bestiame residenti nella frazione o rispettivamente nel comune con il numero di UBG che essi riescono a svernare con i propri [...]
Art. 5. 
Art. 6.      L'amministrazione e l'utilizzo dei beni di uso civico vengono regolamentati da un apposito statuto predisposto dal comitato amministrativo.
Art. 7.      Nei casi di omissione o irregolarità nel disimpegno dei compiti di ufficio, la Giunta provinciale promuove un'inchiesta e può sciogliere il comitato chiamando a reggere l'amministrazione un [...]
Art. 8.  (Vigilanza).
Art. 9.      I beni di uso civico di cui all'art. 11 lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono essere concessi in affitto in base alle disposizioni vigenti a coltivatori per l'utilizzazione [...]
Art. 9 bis. 
Art. 10.      La legge provinciale 23 novembre 1960, n. 15, e successive modifiche, è abrogata.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12. Disposizione finanziaria      La spesa per il funzionamento della commissione di cui all'art. 5 viene stimata in 500.000 lire annuali e viene coperta mediante utilizzo dello stanziamento annuale di bilancio sul capitolo [...]


§ 2.4.4 - L.P. 12 giugno 1980, n. 16.

Amministrazione dei beni di uso civico.

(B.U. 1 luglio 1980, n. 35).

 

     Art. 1. [1]

     1. L'amministrazione dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, è affidata ad un comitato di cinque membri.

     1 bis. Il comitato di cui al comma 1 viene assistito da un segretario. Il compito di detto segretario può essere svolto anche da un membro del comitato stesso [2].

     2. Le amministrazioni dei beni di uso civico di cui alla presente legge sono dotate di autonomia amministrativa, compresa quella contabile e finanziaria.

     2-bis. Qualora l’amministrazione dei beni di uso civico appartenenti al comune sia affidata alla giunta comunale, questa può essere svolta attraverso il bilancio del comune. La deliberazione concernente l’approvazione del piano di gestione e del rendiconto annuale del comune viene trasmessa, insieme a un estratto dei capitoli riguardanti gli usi civici, alla Giunta provinciale per il relativo controllo [3].

     3. Su richiesta della maggioranza degli elettori indicati nell'art. 2, l'amministrazione dei beni di uso civico può essere affidata alla giunta comunale, la quale deve attenersi alle norme della presente legge.

     4. Nel caso in cui finora all'amministrazione dei beni gravati da uso civico abbia provveduto il comune, essa potrà ulteriormente essere affidata alla giunta comunale a meno che la maggioranza degli elettori indicati nell'art. 2 faccia richiesta di un'amministrazione in proprio.

     5. Le amministrazioni di beni di uso civico possono, su parere positivo da parte dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste, acquistare immobili rustici. Detti immobili sono soggetti al regime dei beni di uso civico.

 

          Art. 2.

     1. I cinque membri del comitato vengono eletti a scrutinio segreto. La elezione viene organizzata a cura del rispettivo comune a spese della frazione. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i cittadini residenti nella frazione, iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio comunale. La proclamazione delle 5 persone elette per il comitato avviene entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato delle elezioni tramite il Presidente della Giunta provinciale. Il comitato rimane in carica 5 anni. Ogni elettore può esprimere fino a 2 preferenze.

     2. Il comitato elegge nel suo seno ed a maggioranza assoluta dei membri in carica il presidente; se dopo due votazioni nessuno dei membri ha ottenuto la maggioranza assoluta, nella stessa seduta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si considera eletto il più anziano di età. Il presidente è il legale rappresentante dell'amministrazione dei beni di uso civico, stipula i contratti e sta in giudizio in nome e per conto dell'amministrazione medesima [4] .

     3. Non possono contemporaneamente far parte dello stesso comitato marito e moglie, gli ascedenti ed i discendenti, fratelli, affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato [5] .

     3. Le deliberazioni del comitato devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione sul proprio albo o sull’albo pretorio comunale per la durata di dieci giorni consecutivi [6].

 

          Art. 3. [7]

     Hanno diritto di uso civico i cittadini residenti da almeno quattro anni nella relativa frazione e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune.

     I redditi dei beni di uso civico comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza [8] :

     a) spese per l'amministrazione e investimenti per il mantenimento e il miglioramento dei beni di uso civico e concessione di contributi ad associazioni operanti nella frazione rispettivamente nel comune. L'ammontare dei contributi non può superare il 10% dell'intero reddito;

     b) soddisfazione dei diritti iscritti nel libro fondiario e accertabili con altri mezzi di prova;

     c) il 30% del reddito rimanente per la manutenzione di strade interpoderali o per iniziative collettive nell'interesse dell'agricoltura. Per l'impiego dei mezzi previsti con questa lett. c), dal comitato di amministrazione vengono raccolte proposte dall'organizzazione locale dei contadini maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

     d) soddisfazione del fabbisogno di legname delle aziende agricole, sempreché nei boschi in proprietà la ripresa decennale definita dall'autorità forestale competente in base alle schede boschive non superi i 10 m all'anno;

     e) aiuti in caso di particolare bisogno;

     f) soddisfazione del fabbisogno di legname delle persone non comprese sotto la lett. d) con preferenza dei meno abbienti;

     g) finanziamento di iniziative di interesse generale.

     Ai sensi della presente legge si considerano aziende agricole con una superficie minima di mezzo ettaro di terreno coltivato e corredate degli edifici abitativi e aziendali.

 

          Art. 4.

     Dei diritti di pascolo possono fare uso tutti gli allevatori di bestiame residenti nella frazione o rispettivamente nel comune con il numero di UBG che essi riescono a svernare con i propri foraggi prodotti nella frazione o nel comune, sempreché i diritti di pascolo non siano diversamente regolati da consuetudini locali.

     Se il pascolo non è sufficiente alla copertura del succitato fabbisogno, i diritti di pascolo vengono proporzionalmente ridotti.

     (Omissis) [9].

     Se parti di un'azienda agricola sono situate in diverse frazioni o comuni, il diritto di uso civico viene esercitato in quella frazione o comune, in cui si trova la maggior parte delle superfici coltivate a foraggio, sempreché non esistano altre consuetudini locali di pascolo [10] .

 

          Art. 5. [11]

     1. Tenendo conto del fabbisogno domestico e dell'azienda, il comitato ovvero la giunta comunale assegna la relativa quantità di legname e determina il carico di bestiame ammesso al pascolo.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione rispettivamente sull'albo pretorio comunale e su quello della frazione per dieci giorni consecutivi.

     Dei provvedimenti adottati dalla giunta comunale deve essere inoltre data notizia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli interessati che ne hanno fatta esplicita richiesta scritta.

     3. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento ai sensi del comma 2, chi ne abbia un interesse legittimo può presentare ricorso in unica istanza per motivi di legittimità e di merito contro la decisione del comitato ovvero della giunta comunale; esso va presentato all'assessore provinciale competente per l'agricoltura, che nei successivi 90 giorni decide in proposito e ne dà comunicazione a tutte le parti in causa.

 

          Art. 6.

     L'amministrazione e l'utilizzo dei beni di uso civico vengono regolamentati da un apposito statuto predisposto dal comitato amministrativo.

     Qualora, malgrado richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione provinciale, si ometta di provvedere in merito, la Giunta provinciale nomina un commissario col compito di predisporre lo statuto.

 

          Art. 7.

     Nei casi di omissione o irregolarità nel disimpegno dei compiti di ufficio, la Giunta provinciale promuove un'inchiesta e può sciogliere il comitato chiamando a reggere l'amministrazione un commissario; eventuali spese sono a carico della relativa amministrazione.

     Nel caso di scioglimento il nuovo comitato deve essere nominato entro sei mesi.

 

          Art. 8. (Vigilanza). [12]

     1. Sono soggette al controllo di legittimità della Giunta provinciale le deliberazioni del comitato aventi per oggetto:

     a) lo statuto e le relative variazioni;

     b) il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo;

     c) l’acquisto e l’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico nonché la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali su detti beni;

     d) le liti attive e passive.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 diventano esecutive, se la Giunta provinciale non le annulla dandone comunicazione al comitato nel termine di 30 giorni dalla scadenza di quello per la proposizione del ricorso di cui al comma 5.

     3. Le deliberazioni del comitato soggette a controllo devono essere fatte pervenire, in duplice copia, all’ufficio competente per la vigilanza della Ripartizione provinciale Enti locali, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della loro adozione.

     4. La Giunta provinciale può indicare al comitato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni. Nel caso di mancato rispetto di tale invito o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte della Giunta provinciale, questa provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto stesso.

     5. Ogni avente diritto di uso civico può presentare ricorso alla Giunta provinciale avverso le deliberazioni del comitato soggette a controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale entro il termine di dieci giorni dalla data dell’ultimo giorno della loro pubblicazione.

 

          Art. 9.

     I beni di uso civico di cui all'art. 11 lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono essere concessi in affitto in base alle disposizioni vigenti a coltivatori per l'utilizzazione agricola o essere venduti ai sensi della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29.

     I beni di uso civico di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, la cui ripresa decennale di legname, definita dall'autorità competente in base ai piani silvo-pastorali o alle schede boschive, non superi i 50 m3 all'anno, possono essere iscritti nell'elenco ufficiale delle comunioni di cui all'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed amministrati secondo la disciplina in questa contenuta [13] .

     3. Nel caso di scioglimento dell'amministrazione dei beni di uso civico gli aventi diritto continuano nel godimento dei beni e continuano a partecipare alla loro amministrazione [14] .

 

          Art. 9 bis. [15]

     1. Per la violazione delle norme che disciplinano l'esercizio del pascolo su beni di uso civico è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1,55 per ogni capo bovino o equino e di euro 0,775 per ogni capo caprino, ovino o suino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di euro 51,645. [16]

     2. La sorveglianza sull'applicazione della disciplina di cui al comma 1 viene eseguita dal personale provinciale forestale.

     3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale foreste.

 

          Art. 10.

     La legge provinciale 23 novembre 1960, n. 15, e successive modifiche, è abrogata.

 

          Art. 11. Norma transitoria.

     Lo svolgimento dell'elezione del comitato ai sensi della presente legge avviene in prima applicazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quel momento rimangono in carica gli attuali comitati di amministrazione.

 

          Art. 12. Disposizione finanziaria

     La spesa per il funzionamento della commissione di cui all'art. 5 viene stimata in 500.000 lire annuali e viene coperta mediante utilizzo dello stanziamento annuale di bilancio sul capitolo denominato "Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale."


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.

[2] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[3] Comma inserito dall’art. 11 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.

[5] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.

[6] Comma aggiunto, come comma 3, dall’art. 7 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.P. 26 marzo 1982, n. 10.

[8] Alinea così modificato dall'art. 17 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[9] Comma abrogato dall'art. 20 della L.P. 26 marzo 1982, n. 10.

[10] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.

[11] Articolo modificato dall'art. 11 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34 e così sostituito dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[13] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34 e così modificato dall'art. 17 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[14] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.