§ 2.4.3 – L.P. 24 dicembre 1970, n. 29.
Provvedimenti per l'alienazione di beni gravati da diritti di uso civico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.4 usi civici
Data:24/12/1970
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Presupposto).
Art. 2.      I beni di cui alla lettera b) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e quelli di cui alla lettera a) che da un piano di bonifica approvato dalla autorità competente siano previsti per [...]
Art. 3.      Per la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, a norma dell'ordinamento urbanistico, è consentita a prezzo congruo l'alienazione di beni di cui alle [...]
Art. 4.      Qualora i beni di cui all'art. 11, lettere a) e b) della legge 16 giugno 1927, n. 1766, siano destinati nel piano regolatore o nel programma di fabbricazione ad uso diverso, essi possono essere [...]


§ 2.4.3 – L.P. 24 dicembre 1970, n. 29.

Provvedimenti per l'alienazione di beni gravati da diritti di uso civico.

(B.U. 12 gennaio 1971, n. 2).

 

     Art. 1. (Presupposto). [1]

     1. L’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico nonché la costituzione, la modificazione e l’estinzione di diritti reali su detti beni da parte del comitato dei beni di uso civico sono subordinate al parere positivo dell’assessore provinciale competente per l’agricoltura.

     2. Il parere di cui al comma 1 non è prescritto per l’alienazione dei beni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

 

          Art. 2.

     I beni di cui alla lettera b) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e quelli di cui alla lettera a) che da un piano di bonifica approvato dalla autorità competente siano previsti per l'utilizzazione a coltura agraria possono essere alienati ai coltivatori diretti, aventi diritto di uso civico nella frazione o in subordine nel Comune, per la formazione o per l'arrotondamento della proprietà contadina. Per gli aventi diritto di prelazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il prezzo deve essere congruo.

 

          Art. 3.

     Per la realizzazione di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali, a norma dell'ordinamento urbanistico, è consentita a prezzo congruo l'alienazione di beni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11 della legge sopraccitata nell'estensione strettamente necessaria.

 

          Art. 4.

     Qualora i beni di cui all'art. 11, lettere a) e b) della legge 16 giugno 1927, n. 1766, siano destinati nel piano regolatore o nel programma di fabbricazione ad uso diverso, essi possono essere alienati a partire dall'entrata in vigore degli strumenti urbanistici agli scopi previsti nei medesimi.

     Le terre di uso civico riservate all'edilizia privata possono essere venduto, per la realizzazione della prima abitazione, mediante asta pubblica, alla quale concorrono soltanto gli aventi diritto di uso civico ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, ed in via subordinata i cittadini residenti nel relativo comune [2].


[1] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall’art. 6 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.