§ 4.1.78 - L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
Modifiche di leggi provinciali nei settori dell’agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell’ambiente e altre disposizioni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:20/06/2005
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”.
Art. 2.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”.
Art. 3.  Modifica della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, “Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi”.
Art. 4.  Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, recante “Legge sui masi chiusi”.
Art. 5.  Modifiche della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, recante “Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai”.
Art. 6.  Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, recante “Provvedimenti per l’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico”.
Art. 7.  Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, recante “Amministrazione dei beni di uso civico”.
Art. 8.  Modifiche della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, recante: “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e [...]
Art. 9.  Modifiche della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante “Difesa dalle avversità atmosferiche”.
Art. 10.  Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante “La disciplina e lo sviluppo dell’agriturismo”.
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, recante “Disposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e disposizioni sulla [...]
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Ripartizione provinciale ai beni culturali e modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n.16 e [...]
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, recante “Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici”.
Art. 14.  Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante ”Disposizioni sulle acque”.
Art. 15.  Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...]
Art. 16.  Modifiche della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, recante “Valutazione dell’impatto ambientale”.
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19, recante “Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio”.
Art. 18.  Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”.
Art. 19.  Strutture piste ciclabili.
Art. 20.  Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”.
Art. 21.  Abrogazioni.


§ 4.1.78 - L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Modifiche di leggi provinciali nei settori dell’agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell’ambiente e altre disposizioni.

(B.U. 19 luglio 2005, n. 29 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”.

     1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è abrogato.

     2. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è così sostituito:

“2. Per garantire l’osservanza e la vigilanza delle leggi in materia di protezione degli animali, il Presidente della Provincia, su proposta del Servizio veterinario provinciale, può altresì nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali, denominate guardie zoofile, persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, che abbiano concluso, con esito positivo, il corso abilitante istituito dalla Provincia. La nomina avviene per cinque anni, salvo possibile revoca prima dello scadere del quinquennio su proposta motivata del Servizio veterinario provinciale. Le guardie giurate svolgono la loro funzione in via onoraria.”

     3. Alla fine del punto 4 dell’allegato alla legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, sono aggiunti i seguenti periodi: “Cavalle gravide devono essere tenute in box adatti al parto da almeno tre settimane prima ad almeno tre settimane dopo il parto e per lo stesso periodo non possono essere tenute legate. I box da parto devono essere di dimensioni sufficienti per consentire il parto, devono essere dotati di una lettiera adatta ed essere puliti.”

 

     Art. 2. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”.

     1. Dopo l’articolo 5-septies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5-octies. (Compendio unico).

1. La Giunta provinciale disciplina l’istituzione e la conservazione delle aziende agricole montane quale compendio unico, come disciplinato dalla legislazione nazionale, determinando in particolare l’estensione della superficie minima indivisibile.”

 

     Art. 3. Modifica della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, “Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi”.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

“2. Le domande di concessione di contributi di cui alla presente legge devono essere presentate entro il 31 dicembre 2005.”

 

     Art. 4. Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, recante “Legge sui masi chiusi”.

     1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“3. In mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici può essere costituito un maso chiuso, qualora vengano incorporate tutte le superfici agricole utilizzabili di proprietà della persona richiedente idonee alla costituzione del maso chiuso e se:

a) la superficie aziendale ha un’estensione di almeno tre ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato e la persona richiedente è coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e si dedica all’attività agricola da almeno cinque anni oppure comprovi di avere un’esperienza professionale in agricoltura almeno quinquennale; se la persona richiedente è un giovane agricoltore o una giovane agricoltrice ai sensi delle norme vigenti, è in possesso di uno dei titoli di studio o di un diploma fissati con regolamento di esecuzione di cui all’articolo 49 e si dedica all’attività agricola, oppure si dedica all’attività agricola da almeno dieci anni, la superficie aziendale non deve essere inferiore a quella di un compendio unico come determinato dalla Giunta provinciale;

b) la persona richiedente o il suo coniuge non sono o non sono stati negli ultimi cinque anni proprietari di un alloggio idoneo per una famiglia coltivatrice, sia come proprietari o comproprietari, sia come soci di una società, e sussistono per l’azienda agricola oggettive esigenze che giustificano la costruzione di una nuova sede aziendale.”

     2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 20, della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, sono così sostituiti:

“2. Ai fini della stima del valore di assunzione del maso si tiene conto del reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali. Con riguardo all’attività agricola tale valore è capitalizzato al tasso annuo del cinque per cento e con riferimento alle attività connesse di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del codice civile il valore è capitalizzato al tasso annuo del nove per cento. Il valore così determinato viene aumentato o diminuito secondo i criteri determinati dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 49.

3. In caso di cessione di un maso chiuso i diritti connessi con la conduzione del maso così come le pertinenze di cui all’articolo 12, passano a titolo gratuito all’assuntore o all’assuntrice del maso.

4. Beni utilizzati a scopi non agricoli vengono stimati separatamente; fanno eccezione quei beni che sono di minore rilevanza economica e che sono connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso, oppure beni la cui permanenza al maso sia necessaria per altri motivi.”

     3. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: “Questa aggregazione costituisce un’iscrizione ai sensi dell’articolo 97 della legge tavolare emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.”

     4. L’articolo 49 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“Art. 49. (Regolamento di esecuzione).

1. Con regolamento di esecuzione sono determinati i titoli di studio e diplomi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), la formazione che viene riconosciuta ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), e i criteri per la stima del valore di assunzione ai sensi dell’articolo 20.”

 

     Art. 5. Modifiche della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, recante “Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai”.

     1. Dopo l’articolo 2-bis della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2-ter. (Autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti).

1. Le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, vengono stabilite dalla Giunta provinciale.”

     2. L’articolo 3 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, è così sostituito:

“Art. 3. (Tutela delle api).

1. Durante il periodo di fioritura dei fruttiferi è vietato il trattamento con prodotti fitosanitari dannosi alle api.

2. La Ripartizione provinciale Agricoltura, sulla base della comunicazione del Centro di consulenza per la frutti- e viticoltura dell’Alto Adige, dispone su quale periodo e su quali prodotti fitosanitari il divieto si estende.

3. Chiunque violi il divieto soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.”

     3. L’articolo 4 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, è così sostituito:

“Art. 4. (Tutela della produzione di patate da semina).

1. Per tutelare e favorire la produzione di patate da semina la Giunta provinciale, qualora oltre il 60 per cento dei coltivatori di patate disponenti di almeno il 70 per cento dei terreni interessati per la pataticoltura ne facciano richiesta, è autorizzata a emanare per determinate zone della provincia prescrizioni vincolanti. Tali prescrizioni nelle zone interessate possono prevedere tra l’altro:

a) l’obbligatorietà dell’uso di sementi certificate;

b) il controllo di tutte le superfici destinate alla pataticoltura della zona comprese quelle non destinate alla produzione di seme;

c) l’adozione di particolari misure colturali e fitosanitarie.

2. Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. Il direttore dell’ufficio competente per il servizio fitosanitario presso la Ripartizione provinciale Agricoltura può ordinare la rimozione o la distruzione, a spese dell’interessato, delle colture attuate in violazione delle prescrizioni di cui sopra oppure l’adozione di altre misure idonee.”

     4. L’articolo 5 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, è così sostituito:

“Art. 5. (Autorizzazione).

1. Le attività di produzione e di commercio dei vegetali e prodotti vegetali sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore dell’ufficio competente per il servizio fitosanitario presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

2. Debbono essere in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1:

a) i produttori di piante, parti di piante destinate alla moltiplicazione, comprese le sementi, destinate alla vendita o comunque ad essere cedute a terzi a qualunque titolo con l’esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di imprese autorizzate all’attività sementiera;

b) i commercianti all’ingrosso di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da altri;

c) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano all’ingrosso patate da consumo;

d) i commercianti all’ingrosso di tuberi-seme di patate;

e) i produttori e i commercianti all’ingrosso di legnami di cui all’allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’Unione europea dell’8 maggio 2000, di seguito denominata direttiva 2000/29/CE, con sedi operative nel territorio della Provincia di Bolzano.

3. Sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione i rivenditori al dettaglio di piante in vaso e di sementi già confezionate da altri produttori autorizzati e destinate a utilizzazioni non professionali.

4. L’autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali viene:

a) sospesa in via cautelare, in caso di presenza accertata di organismi di quarantena o altri organismi nocivi che interessano la qualità, oggetto della direttiva 2000/29/CE;

b) sospesa fino a tre mesi in caso di reiterazione nell’inosservanza delle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario provinciale;

c) revocata in caso di particolare gravità di inadempienza alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario provinciale.

5. Chiunque eserciti un’attività senza l’autorizzazione di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. La produzione e il commercio di materiale di propagazione forestale sono disciplinati con apposite disposizioni.”

     5. L’articolo 6 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, è così sostituito:

“Art. 6. (Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali).

1. La Giunta provinciale emana apposite direttive per disciplinare la certificazione volontaria genetico-sanitaria per singole specie interessanti il settore vivaistico.

2. Il materiale di propagazione certificato viene contrassegnato con apposite etichette.

3. Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta altrimenti in commercio materiale non corrispondente alle indicazioni dell’etichetta, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

4. I produttori di piante e parti di piante da frutto devono comunicare annualmente all’ufficio provinciale competente per il servizio fitosanitario provinciale presso la Ripartizione provinciale Agricoltura su apposito modulo la consistenza di piante, divisa per genere, specie e varietà, esistente nei propri vivai, nonché l’ubicazione e la superficie degli stessi.

5. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 4 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00.”

     6. L’articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, è così sostituito:

“Art. 7. (Servizio fitosanitario provinciale).

1. L’attività del servizio fitosanitario provinciale nell’ambito delle competenze della Ripartizione provinciale Agricoltura e l’istituzione di un registro provinciale dei produttori sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

2. L’attività di controllo e vigilanza nonché le funzioni di certificazione espletati dal servizio fitosanitario provinciale sono soggette ad apposito tariffario approvato dalla Giunta provinciale.

3. Chiunque effettui l’attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali contemplati dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1 senza l’autorizzazione provinciale o l’iscrizione nel registro provinciale dei produttori soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00.

4. Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da imprese non autorizzate ai sensi delle normative fitosanitarie vigenti soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

5. I soggetti iscritti nel registro provinciale dei produttori che non ottemperano agli obblighi previsti nei loro confronti dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1 soggiaciono alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

6. Chiunque non rispetti le disposizioni provinciali emanate in materia di lotta obbligatoria di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, o la normativa comunitaria e le loro eventuali disposizioni attuative provinciali soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

7. Chiunque elimini o manometta contrassegni e sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.”

     7. L’articolo 8 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, è così sostituito:

“Art. 8. (Vigilanza).

1. La sorveglianza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione e dei provvedimenti emanati in esecuzione di questi spetta agli ispettori fitosanitari in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, i cui compiti e competenze sono disciplinati nel regolamento di esecuzione.

2. A colui che neghi ai funzionari di cui al comma 1 l’accesso ai propri fondi o violi le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 dell’articolo 7, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Inoltre l’autorizzazione di cui all’articolo 5 è sospesa per la durata fino a tre anni e, in caso di particolare gravità e di reiterazione della violazione, revocata.”

 

     Art. 6. Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, recante “Provvedimenti per l’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico”.

     1. L’articolo 1 della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1. (Presupposto).

1. L’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico nonché la costituzione, la modificazione e l’estinzione di diritti reali su detti beni da parte del comitato dei beni di uso civico sono subordinate al parere positivo dell’assessore provinciale competente per l’agricoltura.

2. Il parere di cui al comma 1 non è prescritto per l’alienazione dei beni di cui agli articoli 2, 3 e 4.”

 

     Art. 7. Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, recante “Amministrazione dei beni di uso civico”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Le deliberazioni del comitato devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla data della loro emanazione sul proprio albo o sull’albo pretorio comunale per la durata di dieci giorni consecutivi.”

     2. L’articolo 8 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è così sostituito:

“Art. 8. (Vigilanza).

1. Sono soggette al controllo di legittimità della Giunta provinciale le deliberazioni del comitato aventi per oggetto:

a) lo statuto e le relative variazioni;

b) il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo;

c) l’acquisto e l’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico nonché la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali su detti beni;

d) le liti attive e passive.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 diventano esecutive, se la Giunta provinciale non le annulla dandone comunicazione al comitato nel termine di 30 giorni dalla scadenza di quello per la proposizione del ricorso di cui al comma 5.

3. Le deliberazioni del comitato soggette a controllo devono essere fatte pervenire, in duplice copia, all’ufficio competente per la vigilanza della Ripartizione provinciale Enti locali, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della loro adozione.

4. La Giunta provinciale può indicare al comitato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni. Nel caso di mancato rispetto di tale invito o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte della Giunta provinciale, questa provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto stesso.

5. Ogni avente diritto di uso civico può presentare ricorso alla Giunta provinciale avverso le deliberazioni del comitato soggette a controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale entro il termine di dieci giorni dalla data dell’ultimo giorno della loro pubblicazione.”

 

     Art. 8. Modifiche della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, recante: “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)”.

     1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 9 dell’accordo allegato alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, è così sostituita:

“g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore generale;”.

     2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 dell’accordo allegato alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, è così sostituita:

“b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, sottoponendoli all’approvazione del Consiglio di amministrazione;”.

     3. I commi 3, 4 e 6 dell’articolo 13 dell’accordo allegato alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, sono così sostituiti:

“3. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore sanitario veterinario e da un Direttore amministrativo. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario sono nominati con provvedimento motivato del Direttore generale. Essi cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere riconfermati. Il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario veterinario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

6. In caso di assenza e di impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario veterinario.”

     4. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 14 dell’accordo allegato alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, è così sostituita:

“a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;”.

     5. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 18 dell’accordo allegato alla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, è così sostituita:

“d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 5.”

 

     Art. 9. Modifiche della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante “Difesa dalle avversità atmosferiche”.

     1. L’articolo 1 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1. (Condizioni di intervento).

1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, l’amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuando gli interventi di cui alla presente legge.

2. La Giunta provinciale propone al Ministero delle politiche agricole e forestali la declaratoria dell’eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, individua le provvidenze fra quelle previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e richiede il trasferimento delle somme a tal fine necessarie.”

     2. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le provvidenze di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere concesse dalla Giunta provinciale anche prima dell’emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali del provvedimento di sua competenza e dell’assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale.”

 

     Art. 10. Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante “La disciplina e lo sviluppo dell’agriturismo”.

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricreazione ed ospitalità svolte da imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, e da loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali agricole; il tempo impiegato nell’esercizio dell’attività agricola, quali la coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento bestiame, deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell’attività agrituristica.”

     2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Rientrano fra le attività di cui al comma 1:

a) dare ospitalità a fini turistici negli edifici siti nel fondo dell’imprenditore agricolo e somministrare pasti alle persone alloggiate ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12;

b) vendere i beni agricoli e artigianali prodotti nell’azienda;

c) gestire ristori di campagna ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39;

d) somministrare per la consumazione sul posto e su malghe in esercizio pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da spuntini e da piatti tipici locali ivi comprese le bevande alcoliche e superalcoliche; la capacità massima di posti a sedere a disposizione nei locali chiusi non può superare 30 unità;

e) al fine di una migliore fruizione e conoscenza del territorio, organizzare, ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda o delle aziende associate, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo e attività affini, compresa quella di assistenza a persone.”

     3. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, è aggiunto il seguente comma:

“7. Le attività di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e disgiuntamente. Le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), sono incompatibili tra di loro.”

     4. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. I locali e gli alloggi di cui al comma 2 possono essere utilizzati anche per alloggiare i lavoratori stagionali impiegati nell’azienda agricola.”

     5. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, è così sostituito:

“2. A tal fine l’interessato deve proporre apposita domanda contenente:

a) la documentazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2;

b) l’impegno formale a esercitare l’attività agrituristica, attenendosi alle limitazioni di cui all’articolo 2 e alle prescrizioni richiamate all’articolo 5;

c) la descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono svolgere;

d) l’indicazione degli edifici e delle aree che si intende adibire ad uso agrituristico;

e) la specificazione della capacità ricettiva;

f) l’indicazione dei periodi di esercizio;

g) un’idonea documentazione, dalla quale emerga l’ubicazione e le dimensioni dell’azienda e la tipologia produttiva;

h) la documentazione comprovante un’adeguata formazione professionale posseduta da parte della persona richiedente o da un familiare che collabora nell’azienda, secondo la tipologia determinata dalla Giunta provinciale.”

     6. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, è così sostituito:

“1. Lo svolgimento delle singole attività agrituristiche di cui all’articolo 2, comma 3, è subordinato all’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 4, nonché al rispetto delle disposizioni vigenti in riferimento alle diverse attività. In particolare:

a) le attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) sono soggette alle prescrizioni contenute nella legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche;

b) l’attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) è soggetta alle prescrizioni contenute nell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, e nel relativo regolamento di esecuzione;

c) l’attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) è soggetta alle prescrizioni contenute nella legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche;

d) le attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere d) ed e) sono soggette alle autorizzazioni previste rispettivamente dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e dalla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche.”

     7. L’articolo 8 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, è così sostituito:

“Art. 8. (Vigilanza).

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dalle disposizioni contenute nella normativa di cui all’articolo 5 della presente legge sono incaricati del controllo sull’osservanza della presente legge i dipendenti provinciali in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. Ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni essi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento e possono ispezionare le attività agrituristiche.”

     8. L’articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, è così sostituito:

“Art. 9. (Sanzioni amministrative).

1. Per la violazione delle norme contenute negli articoli 4 e 7 viene comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e di quelle ulteriori amministrative previste dalla normativa vigente in materia.”

     9. L’articolo 10 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, è così sostituito:

“Art. 10. (Misure a favore dell’agriturismo).

1. Per favorire le attività agrituristiche di cui all’articolo 2, comma 3, la Giunta provinciale può concedere a favore di imprenditori agricoli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4 o che abbiano ottenuto il certificato provvisorio di idoneità aiuti fino al 50 per cento delle spese ammissibili.”

     10. Nella legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, le parole “ispettorato provinciale per l’agricoltura” sono sostituite dalle parole: “Ripartizione provinciale Agricoltura”.

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, recante “Disposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e disposizioni sulla ricomposizione fondiaria”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4 e 5:

“3. La sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modifiche, è esercitata dal personale in servizio presso l’ufficio competente per la vigilanza sui lavori di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura nonché dal personale tecnico e dai capi operai in servizio presso i consorzi di bonifica territorialmente competenti. Al personale a ciò incaricato vengono conferite le medesime qualifiche previste per il personale provinciale svolgente analoghe funzioni nel settore delle opere idrauliche.

4. L’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione o del decreto di archiviazione compete al Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura.

5. Le funzioni attribuite nel regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modifiche, e nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche, all’ufficio del genio civile sono esercitate sul territorio provinciale dal personale in servizio presso l’ufficio competente per la vigilanza sui lavori di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.”

 

     Art. 12. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Ripartizione provinciale ai beni culturali e modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n.16 e 19 settembre 1973, n. 37”.

     1. L’articolo 5-quinquies della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5-quinquies. (Esclusione dal diritto di prelazione e dall’obbligo di denuncia).

1. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà, in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in edifici soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l’obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà.”

 

     Art. 13. Modifica della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, recante “Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici”.

     1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, è inserito il seguente comma:

“7-bis. Con regolamento di esecuzione possono essere definite altre categorie professionali abilitate allo svolgimento delle mansioni di controllo e verifica degli impianti di combustione di cui al comma 7.”

 

     Art. 14. Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante ”Disposizioni sulle acque”.

     1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19. (Scavi e prelievi di acqua sotterranea).

1. Ogni scavo e prelievo di acqua sotterranea, anche tramite prove di pompaggio oppure allo scopo di abbassamento dell’acqua sotterranea, devono essere autorizzati o concessi dall’assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, a eccezione della costruzione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sotterranea che deve essere denunciata preventivamente all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche. Le sonde geotermiche devono essere costruite secondo le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.”

     2. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“2. La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia, il quale provvede alla sua pubblicazione per 15 giorni presso l’ufficio stesso, nonché all’albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni eventualmente interessati. Non sono ammesse domande concorrenti.”

     3. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

“6. Con un’utenza d’acqua sotterranea concessa a scopo irriguo e antibrina possono essere irrigate ulteriori aree a condizione che l’aumentato prelievo d’acqua non pregiudichi la falda acquifera o pozzi circostanti e che venga presentato all’ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia una denuncia, nella quale sono indicate le particelle fondiarie aggiunte, la loro superficie e i rispettivi proprietari. In questo caso spetta al rispettivo proprietario del terreno la responsabilità per la parte degli impianti sul suo terreno.”

     4. La rubrica dell’articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituita: “Sanzioni amministrative in materia di tutela dell’acqua”.

     5. Dopo l’articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è inserito il seguente articolo:

“Art. 57-bis. (Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione delle risorse idriche).

1. La realizzazione di opere di derivazione abusive, la derivazione d’acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d’acqua residua prescritta, l’attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni già concesse ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e l’utilizzo d’acqua per altri usi da derivazioni già concesse:

a) per uso irriguo, potabile e domestico, per l’utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;

b) per uso industriale e per l’innevamento artificiale è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro;

c) per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:

1) fino a kW 50 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro;

2) fino a kW 220 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro;

3) fino a kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;

4) oltre kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro.

2. La violazione di altre norme di legge o regolamentari in materia di utilizzazione delle risorse idriche, l’effettuazione di varianti alle opere di derivazione ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, l’inosservanza di prescrizioni generali e speciali della concessione, dell’autorizzazione o dell’ordinanza, la manutenzione delle opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare:

a) per uso irriguo, potabile e domestico, per l’utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 125,00 euro a 1.250,00 euro;

b) per uso industriale e per l’innevamento artificiale è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;

c) per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:

1) fino a kW 50 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;

2) fino a kW 220 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro;

3) fino a kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro;

4) oltre kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

3. L’inosservanza delle disposizioni e dei vincoli di tutela generali e specifici delle aree di tutela dell’acqua potabile è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.”

 

     Art. 15. Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi".

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, è così sostituito:

“2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali vengono precisate le caratteristiche dei rifiuti di riferimento alle categorie di appartenenza.”

     2. L’articolo 8-ter della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, è così sostituito:

“Art. 8-ter. (Registro dei rifiuti).

1. Ha l’obbligo di registrare i rifiuti secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale:

a) chiunque svolge a titolo professionale operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

b) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i produttori e detentori di rifiuti pericolosi, esclusi i rifiuti urbani.

2. Non devono tenere il registro dei rifiuti i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

3. I registri dei rifiuti integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, a eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato e al termine dell’attività devono essere consegnati all’ufficio gestione rifiuti.

4. Il registro dei rifiuti può essere tenuto anche presso terzi, secondo le modalità determinate dalla Giunta provinciale.”

     3. Dopo l’articolo 8-ter della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, sono inseriti i seguenti articoli 8-quater e 8-quinquies:

“Art. 8-quater. (Catasto e denuncia annuale dei rifiuti).

1. Sono tenuti a comunicare annualmente alla Camera di commercio con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle seguenti attività:

a) chiunque svolge a titolo professionale operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

b) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti, con o senza la detenzione dei rifiuti stessi;

d) le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;

e) le imprese e gli enti che hanno più di tre dipendenti che producono i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

1) rifiuti da lavorazioni industriali;

2) rifiuti da lavorazioni artigianali;

3) fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

2. Non sono obbligati alla denuncia annuale i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

3. I comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali ovvero aziende speciali con finalità di gestione dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 7-bis;

d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

Art. 8-quinquies. (Formulario di identificazione dei rifiuti).

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione redatto e tenuto secondo le disposizioni fissate dalla Giunta provinciale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) ai rifiuti urbani che vengono trasportati dal produttore ai pubblici centri di trattamento,

b) al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e

c) ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la quantità di 30 chili o di 30 litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi. In questo caso l’impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale.”

     4. Dopo l’articolo 21, comma 1, lettera i), della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere j), k), l), m) e n):

“j) chiunque omette di tenere il registro dei rifiuti di cui all’articolo 8-ter o non lo tiene secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per i produttori e detentori;

2) da 2.500,00 euro a 7.500,00 euro per gli altri soggetti di cui all’articolo 8-ter;

k) chiunque non effettua la denuncia annuale dei rifiuti di cui all’articolo 8-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per i produttori e detentori;

2) da 2.500,00 euro a 7.500,00 euro per gli altri soggetti di cui all’articolo 8-quater;

l) se la denuncia è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 150,00 euro;

m) chiunque omette di tenere il formulario di identificazione di cui all’articolo 8-quinquies o non lo tiene secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per i produttori e detentori;

2) da 2.500,00 euro a 7.500,00 euro per i trasportatori e destinatari;

n) chiunque effettua un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, che comprende anche le fattispecie di omessa tenuta del registro dei rifiuti, del formulario di identificazione e della mancata denuncia annuale dei rifiuti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.”

     5. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

“1-bis. Se le indicazioni di cui alle lettere j), k) e m) sono incomplete o inesatte ma i dati riportati nel registro dei rifiuti, nella denuncia annuale dei rifiuti e nel formulario di identificazione consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro. Ai produttori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 750,00 euro.

1-ter. In caso di errori formali reiterati nella compilazione del formulario di identificazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettera m), e al comma 1-bis limitato al formulario di identificazione aumentate al triplo.”

     6. Il comma 1 dell’articolo 23-quinquies della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalla presente legge l’ufficio competente in materia di gestione rifiuti presso l’Agenzia provinciale per l’ambiente può autorizzare sistemi di smaltimento rifiuti al fine di attuare con enti, imprese o associazioni di categoria specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti. A tal fine si possono prevedere agevolazioni relative alla tenuta dei registri dei rifiuti di cui all’articolo 8-ter, alla denuncia annuale dei rifiuti di cui all’articolo 8-quater e alla tenuta dei formulari di identificazione di cui all’articolo 8-quinquies.”

 

     Art. 16. Modifiche della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, recante “Valutazione dell’impatto ambientale”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il presidente del Comitato VIA verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura VIA in base agli allegati 1 e 2.”

     2. Il comma 1, lettera a), dell’articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“a) da un rappresentante del Dipartimento competente per l’ambiente, designato dall’assessore provinciale competente per l’ambiente;”.

     3. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, è così sostituito:

“4. La conferenza dei direttori d’ufficio, presieduta dal Presidente del Comitato VIA, esprime un parere vincolante sul progetto. Tale parere deve essere comunicato al comune e a colui che ha presentato il progetto dalla ripartizione competente per la VIA entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi.”

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19, recante “Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio”.

     1. Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19, sono aggiunti i seguenti articoli 19 e 20:

“Art. 19. (Nuova riperimetrazione del “Parco Nazionale dello Stelvio” nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano).

1. La zona del fondovalle venostano e dell’abitato di S. Geltrude in Val d’Ultimo è esclusa dal territorio del Parco nazionale dello Stelvio con il conseguente spostamento del confine del parco dalla sponda orografica destra del fiume Adige all’inizio del pendio come limite tra terreno coltivato e bosco montano.

2. I nuovi confini del Parco nazionale dello Stelvio nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano a seguito della riperimetrazione di cui al comma 1 sono quelli riportati nella cartografia allegata in misura 1:5.000, che viene pubblicata all’albo dei comuni interessati.

3. Agli obblighi di tutela derivanti dalla legge statale sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, si adempie mediante l’applicazione delle leggi provinciali già in vigore in materia di tutela della natura, caccia e pesca. Ulteriori misure di tutela possono essere definite nei piani paesaggistici che verranno estesi alle aree escluse dal parco nazionale.

Art. 20. (Entrata in vigore).

1. La disposizione di cui all’articolo 19 entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio al fine della conclusione del procedimento di riperimetrazione.”

 

     Art. 18. Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”.

     1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis. (Procedimento abbreviato).

1. La delibera della Prima commissione per la tutela del paesaggio equivale ad approvazione, quando il vincolo paesaggistico proposto dal Consiglio comunale, fornito dell’intesa esplicita dei proprietari fondiari interessati, è approvato all’unanimità dalla Prima Commissione per la tutela del paesaggio.”

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è così sostituito:

“2. La delibera di vincolo paesaggistico, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, limitatamente ai beni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 1, al proprietario, il quale deve informare il possessore o detentore del bene vincolato, è vincolante a tempo indeterminato nei confronti di chiunque.”

 

     Art. 19. Strutture piste ciclabili.

     1. Sul ponte dell’ex strada provinciale sopra la ferrovia e l’Adige nei comuni di Postal e Lana possono essere realizzati uno sportello per informazioni turistiche e costruzioni con servizi per i ciclisti e, nel rispetto dei limiti previsti per le medie strutture di vendita di cui all’articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per il commercio con articoli per ciclisti nonché strutture per esercizi di somministrazione di pasti e bevande. Le attrezzature sono realizzate da privati sulla base di una convenzione da stipulare con l’Amministrazione provinciale.

 

     Art. 20. Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”.

     1. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7-bis. (Controllo degli impianti termici).

1. I controllori fumi autorizzati eseguono periodicamente l’analisi dei fumi sugli impianti termici. Con regolamento di esecuzione sono fissati i requisiti per il riconoscimento della figura professionale di “controllore fumi o controllora fumi”, nonché i valori limite di emissione degli impianti, la periodicità e le modalità dei controlli. I controllori fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e di corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell’attività di controllo e verifica da parte dei controllori fumi, a carico degli stessi si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell’impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca al controllore fumi l’autorizzazione a eseguire le verifiche di cui al presente comma.

2. Le tariffe massime da applicarsi per l’attività di controllo e verifica dei controllori fumi sono approvate dalla Giunta provinciale. Le spese per i controlli sono a carico dei gestori degli impianti.”

     2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è aggiunta la seguente lettera:

“e) combustione di materiale di origine vegetale in occasione di lavori di sgombero dei prati e pascoli alberati con larici nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione all’autorità forestale competente.”

     3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è aggiunta la seguente lettera:

“h) chi non ottempera alle disposizioni in materia di controllo dei fumi di cui all’articolo 7-bis soggiace a una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro.”

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

“4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7-bis, comma 1, si applicano il decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2, e il decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 febbraio 1995, n. 7.”

 

     Art. 21. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) il comma 1 dell’articolo 4 e il comma 11 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;

     b) l’articolo 9 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8;

     c) i commi 1 e 2 dell’articolo 3 e l’articolo 5 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche;

     d) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13;

     e) l’allegato IV della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7;

     f) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8;

     g) il comma 3 dell’articolo 8-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61.