§ 4.3.23 - L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.
Nuovo ordinamento del commercio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:17/02/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni.
Art. 2.  Requisiti di accesso all'attività.
Art. 3.  Programmazione della rete distributiva.
Art. 3 bis.  Valorizzazione dei centri storici
Art. 4.  Piccole strutture di vendita.
Art. 5.  Medie strutture di vendita.
Art. 6.  Grandi strutture di vendita.
Art. 7.  Centri commerciali.
Art. 8.  Autorizzazione - Concentrazione di esercizi e servizi.
Art. 8 bis.  Vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 9.  Pubblicità dei prezzi.
Art. 10.  Vendite straordinarie.
Art. 11.  Spacci interni.
Art. 12.  Apparecchi automatici.
Art. 13.  Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.
Art. 14.  Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.
Art. 15.  Commercio elettronico.
Art. 16.  Distributori di carburante.
Art. 17.  Definizioni.
Art. 18.  Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 19.  Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 19 bis.  (Obiettivi della formazione).
Art. 19 ter.  (Ammissione agli esami).
Art. 19 quater.  (Esami).
Art. 19 quinquies.  (Commissione d’esame).
Art. 19 sexies.  (Esonero da esami).
Art. 20.  Orari dei negozi, delle attività di commercio su aree pubbliche e dei distributori di carburante.
Art. 21.  Subingresso.
Art. 22.  Sanzioni.
Art. 23.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 24.  Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della provincia di Bolzano - Società cooperativa a responsabilità limitata.
Art. 24 bis.  (Finanziamento attività della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Art. 25.  Regolamento di esecuzione.
Art. 26.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 27.  Disposizione finanziaria.
Art. 27 bis.  (Ente Fiera Bolzano - trasformazione).
Art. 28.  Clausola d'urgenza.


§ 4.3.23 - L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

Nuovo ordinamento del commercio.

(B.U. 29 febbraio 2000, n. 9 - S.O. n. 1).

 

CAPO I

Finalità, definizioni, requisiti

 

     Art. 1. Finalità e definizioni.

     1. La presente legge tiene conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Essa disciplina il settore del commercio, tenendo conto della specifica conformazione geomorfologica del territorio provinciale, della ricchezza delle sue risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, della peculiarità dei numerosi, piccoli insediamenti abitativi rurali e montani. In tale contesto vi è l'esigenza di uno sviluppo equilibrato della rete commerciale nelle sue diversificate offerte di servizio, riconoscendo l'importante ruolo socio-economico svolto dalle piccole e medie aziende, che garantiscono una distribuzione capillare e qualificata ai residenti e ai turisti.

     2. L'ordinamento del commercio persegue le seguenti finalità:

     a) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese nonché alla creazione e al decentramento dei posti di lavoro;

     b) la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato, lo sviluppo della imprenditorialità, in particolare quella dei giovani imprenditori e delle giovani imprenditrici, e la libera circolazione delle merci;

     c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al buon servizio del cliente, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, nonché all'equità dei prezzi;

     d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

     3. Ai fini della presente legge si intendono:

     a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

     b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

     4. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

     a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

     b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche;

     c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche;

     d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modifiche, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche;

     e) agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 nonché agli industriali per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, nonché accessori e ricambi inerenti alla propria attività;

     f) ai pescatori ed alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari;

     g) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

     h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche;

     i) all'attività di vendita effettuata all'interno degli spazi espositivi durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni;

     j) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

     k) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose promosse dagli organizzatori all'interno dei locali o dell'area adibita alla manifestazione o nell'immediata zona di accesso, purché riguardi solo articoli inerenti alle manifestazioni;

     l) alle aziende di cura e soggiorno, nonché alle associazioni e consorzi turistici iscritti nei relativi elenchi provinciali, se vendono esclusivamente cartine geografiche, cartoline e pubblicazioni a carattere turistico e promozionale;

     m) ai centri sociali ed istituzionali che gestiscono laboratori protetti per soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, per la vendita dei beni prodotti nel loro ambito;

     n) ai coltivatori diretti singoli od associati, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche, nonché agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, che intendono vendere i loro prodotti, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;

     o) all'attività di vendita che si effettua nei mercatini delle pulci, dell'usato e simili, da chiunque organizzati, purché la vendita non riguardi articoli appositamente acquistati e non sia effettuata da imprese esercenti il commercio o di altri tipi. L'iniziativa deve essere comunicata al sindaco competente, e può essere vietata se si oppongono ragioni di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.

 

          Art. 2. Requisiti di accesso all'attività.

     1. Ai sensi della presente legge, l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, come determinati dalla Giunta provinciale, fatte salve le tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburante, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi, che sono determinate dalla Giunta provinciale. Sono altresì esclusi gli esercizi di commercio al dettaglio nel verde agricolo, alpino e bosco, i quali possono continuare ad esercitare l’attività unicamente con riferimento alle voci merceologiche per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione [1].

     2. Per esercitare l'attività commerciale è necessario il possesso di specifici requisiti morali e professionali, questi ultimi solo se l'attività riguarda il settore merceologico alimentare, come individuati nel regolamento di esecuzione della presente legge. E' comunque subordinata al possesso di specifici requisiti professionali l'assunzione di apprendisti, nonché la possibilità di ottenere maggiori agevolazioni a sostegno dell'impresa.

 

CAPO II

Programmazione ed esercizio dell'attività

 

          Art. 3. Programmazione della rete distributiva.

     1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, definisce gli indirizzi e criteri programmatori per un razionale sviluppo dell'apparato distributivo, secondo le finalità di cui all'articolo 1, da osservare nella predisposizione entro ulteriori sei mesi degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale a carattere vincolante, rispettivamente per le medie e grandi strutture di vendita. Possono essere anche previsti particolari vincoli di natura urbanistica, oltre quelli già posti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, quali la disponibilità di parcheggi e di spazi ad uso pubblico e considerati fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento, onde stabilire la compatibilità urbanistica ed ambientale delle diverse strutture di vendita ed individuare le aree nelle quali consentirne l'insediamento.

     2. La programmazione della rete distributiva ai sensi del presente articolo nonché l'esame delle istanze di autorizzazione e delle comunicazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 sono comunque soggette alla disciplina urbanistica provinciale.

     3. Per l'emanazione degli indirizzi e criteri, nonché degli strumenti di pianificazione provinciale di cui al presente articolo, la Provincia acquisisce il parere del Consorzio dei comuni, delle organizzazioni delle imprese di commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori più rappresentative a livello provinciale. Il comune per l'emanazione dei propri strumenti di pianificazione acquisisce il parere delle organizzazioni delle imprese di commercio nonché dei lavoratori dipendenti e dei consumatori più rappresentative a livello locale.

 

     Art. 3 bis. Valorizzazione dei centri storici [2]

     1. Al fine di salvaguardare e valorizzare la presenza delle attività commerciali nei centri storici, secondo le finalità di cui all’articolo 1, i comuni possono approvare un progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico, tenuto conto delle linee guida approvate dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 4. Piccole strutture di vendita.

     1. Per piccole strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 100 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti e a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000.

     2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di cui al comma 1 di una piccola struttura di vendita sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, a meno che la richiesta contenga errori o lacune o violi la normativa vigente in materia.

 

          Art. 5. Medie strutture di vendita.

     1. Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, e fino a 500 metri quadrati.

     2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo di cui al comma 1 di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio, nel rispetto degli indirizzi e criteri programmatori provinciali, degli strumenti di pianificazione comunale adottati sulla base degli indirizzi e dei criteri provinciali, nonché degli strumenti urbanistici comunali.

     3. Le domande si intendono accolte se entro 60 giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. Tale termine è sospeso per la durata di 20 giorni, nel caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del comune, il quale ha comunque dieci giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per adottare il provvedimento finale.

 

          Art. 6. Grandi strutture di vendita.

     1. Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati.

     2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della Giunta provinciale, dall'assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti di pianificazione provinciale per le grandi strutture di vendita e degli strumenti urbanistici comunali, sentito il parere del comune competente.

     3. Le domande si intendono accolte se entro 150 giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.

 

          Art. 7. Centri commerciali.

     1. Per centro commerciale si intende un insieme di esercizi commerciali, tra cui di norma è presente almeno una grande struttura di vendita, inserito in un edificio a destinazione specifica, con uso di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Se la somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi raggiunge i limiti previsti per le grandi strutture di vendita, ogni esercizio è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'assessore provinciale al commercio, nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di tutte le disposizioni riguardanti le grandi strutture di vendita.

 

          Art. 8. Autorizzazione - Concentrazione di esercizi e servizi.

     1. E' vietato esercitare il commercio al dettaglio in base ad autorizzazioni diverse nello stesso locale. E' altresì vietato esercitare il commercio al dettaglio con una unica autorizzazione in locali diversi, se non direttamente comunicanti tra loro.

     2. I locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche:

     a) avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in questo ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica;

     b) essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto, anche se dotati di porte di comunicazione interna, non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e internet point. [3]

     3. Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è possibile svolgere congiuntamente oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, come individuati dalla Giunta provinciale.

     4. Due o più autorizzazioni possono venire fuse definitivamente in un'unica autorizzazione mediante la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali. Se la concentrazione comporta la creazione di un esercizio commerciale di ordine superiore, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto di tutte le disposizioni riguardanti la nuova tipologia di esercizio che si intende attivare.

 

     Art. 8 bis. Vendita della stampa quotidiana e periodica [4]

     1. Il settore della vendita della stampa quotidiana e periodica sarà disciplinato con regolamento di esecuzione della presente legge, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dell’attività.

 

CAPO III

Offerte di vendita

 

          Art. 9. Pubblicità dei prezzi.

     1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

     2. Quando sono esposti insieme prodotti identici o dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Nei negozi o reparti funzionanti a self-service tutti i prodotti esposti devono essere muniti di cartello indicante il prezzo.

 

          Art. 10. Vendite straordinarie.

     1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni realmente favorevoli di acquisto dei propri prodotti.

     2. Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, poste in essere unicamente da chi è titolare dell'autorizzazione di commercio al dettaglio e per le piccole strutture di vendita dal titolare dell'esercizio, per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino. Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione deve darne comunicazione al comune.

     3. Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale o di moda comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve periodo di tempo. Le vendite di fine stagione possono effettuarsi solamente in due periodi dell'anno, che sono determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio. Contro i provvedimenti della Camera di commercio è ammesso ricorso da parte delle organizzazioni di categoria alla Giunta provinciale, la quale decide con provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

     4. Per vendite promozionali si intendono quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche con le quali l'azienda commerciale si propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca o di incrementare il proprio giro d'affari suscitando l'interesse della clientela attraverso la proposta di suggerimenti particolari d'acquisto, quali i prodotti a prezzo scontato, per stimolare l'acquisto di altri prodotti consimili, le confezioni con omaggi e similari. L'azienda commerciale che intende fare la vendita promozionale deve darne preventiva comunicazione almeno dieci giorni prima al comune.

     5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto.

     6. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purché documentati. La vendita sottocosto è consentita unicamente in caso di vendite straordinarie.

     7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al regolamento di esecuzione.

 

CAPO IV

Forme speciali di vendita al dettaglio

 

          Art. 11. Spacci interni.

     1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso diretto dalla pubblica via.

     2. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

 

          Art. 12. Apparecchi automatici.

     1. La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

     2. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il settore merceologico e l'ubicazione nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

     3. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

 

          Art. 13. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.

     1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e il settore merceologico.

     2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

     3. Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio da parte del titolare dell'attività. Inoltre nel corso della trasmissione devono essere irradiate anche l'esatta denominazione dell'impresa e la località dove essa ha la propria sede.

     4. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

 

          Art. 14. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

     1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, in caso di impresa, da almeno un anno. L’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e il settore merceologico. [5]

     2. L'impresa che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 2 e l'impresa rilascia loro un tesserino di riconoscimento, che deve essere mostrato al consumatore e che deve essere ritirato non appena essi perdono tali requisiti. Anche il titolare dell'impresa deve portare appresso tale tesserino, qualora eserciti personalmente l'attività in loco.

     3. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

 

          Art. 15. Commercio elettronico.

     1. Il commercio elettronico deve avere un equilibrato processo di crescita al fine di porlo in rapporto armonico rispetto allo sviluppo delle altre forme di commercio. In ogni caso deve essere garantita la tutela dei consumatori e la riservatezza dei dati.

 

CAPO V

Distributori di carburante

 

          Art. 16. Distributori di carburante.

     1. L'attività inerente l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade nonché quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi di cui l'impresa dispone, è soggetta ad autorizzazione. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno non possono cedere, a qualsiasi titolo, carburante a terzi [6].

     2. L'autorizzazione all'installazione e al trasferimento in altra località, alla modifica e alla concentrazione di impianti di distribuzione di carburanti nel territorio provinciale è rilasciata dall'assessore provinciale al commercio, sentito il parere del comune, ed è subordinata esclusivamente alla conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale, alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la prevenzione incendi, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.

     3. Le domande si intendono accolte se entro 90 giorni dalla data del ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. L'assessore provinciale al commercio può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato.

     4. Con regolamento di esecuzione della presente legge sarà disciplinato dettagliatamente questo settore ed in particolare le modalità relative alla presentazione delle istanze, al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione.

 

CAPO VI

Commercio su aree pubbliche

 

          Art. 17. Definizioni.

     1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali ultime il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte. In casi particolari, individuati con il regolamento di esecuzione della presente legge, la disponibilità dell'area può essere dell'operatore commerciale ed il venir meno di tale disponibilità comporta la revoca dell'autorizzazione.

     2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

     a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate in uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;

     b) su qualsiasi area, anche con esclusione del territorio provinciale, purché in forma itinerante. [7]

     3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

 

          Art. 18. Rilascio dell'autorizzazione.

     1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17 è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

     2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio provinciale.

     3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago ed è rilasciata dall'assessore provinciale competente, nel rispetto dei criteri programmatori anche numerici, fissati dalla Giunta provinciale.

     4. L'autorizzazione è rilasciata, con riferimento ai settori merceologici di cui all'articolo 2, a persone fisiche, a cooperative o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

     5. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di certi prodotti alimentari, individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione che determina i settori merceologici, può abilitare oltre che alla vendita anche alla somministrazione degli stessi, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

     6. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al presente articolo anche provenienti da fuori provincia, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 19. Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

     1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di spazio stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

     2. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico. Vanno in ogni caso rispettati i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

     3. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori singoli od associati che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal comune, in conformità agli indirizzi della Provincia e tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici. I posteggi, secondo gli usi e le tradizioni locali, possono avere una specifica destinazione merceologica per i settori alimentare, ortofrutta, abbigliamento e non alimentare, che vincolano l'operatore a trattare unicamente tali merceologie. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, compreso il settore dei pubblici esercizi.

     4. La concessione del posteggio ha una durata di sei anni ed è rinnovabile. La concessione del posteggio decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare o assistenza a persona convivente invalida o portatrice di grave handicap o a causa di morte del titolare, per un periodo massimo di 18 mesi ogni cinque anni. Non è considerata mancato utilizzo l'assenza nei giorni in cui sia eventualmente prevista la facoltatività della presenza e comunque nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nonché nelle quattro settimane di ferie, suddivise al massimo in due periodi.

     5. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri a carico dell'ente revocante. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

     6. Nessun operatore può utilizzare contemporaneamente nell'ambito della stessa fiera o mercato più di due posteggi al giorno. Nel regolamento di esecuzione potranno essere individuati ulteriori criteri restrittivi, atti a scongiurare qualsiasi forma di monopolio da parte delle società nell'attività di commercio su aree pubbliche.

     7. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o delle fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono stabiliti dal comune in conformità agli indirizzi della Provincia.

     8. L'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali o i regolamenti di polizia urbana individuano le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o può essere consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali, che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

     9. Senza permesso del proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

 

CAPO VI bis

Esame di tecnico del commercio [8]

 

     Art. 19 bis. (Obiettivi della formazione). [9]

     1. La formazione di tecnico del commercio è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-professionali, teorico-professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un’azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

     2. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all’esame di tecnico del commercio o incaricare le associazioni di mestiere dell’organizzazione di questi corsi per parti d’esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del 90 per cento delle stesse.

     3. Per promuovere la formazione di tecnico del commercio, l’amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini.

 

     Art. 19 ter. (Ammissione agli esami). [10]

     1. All’esame di tecnico del commercio è ammesso chi:

     a) ha svolto l’apprendistato nel settore commerciale e successivamente ha lavorato presso un’azienda commerciale per almeno tre anni;

     b) dopo aver concluso un corso di qualifica professionale almeno biennale ha lavorato presso un’azienda commerciale per almeno tre anni;

     c) ha conseguito il diploma di un istituto tecnico commerciale quinquennale e successivamente ha lavorato presso un’azienda commerciale per almeno un anno, oppure

     d) vanta un’esperienza professionale di almeno sei anni nel settore commerciale.

     2. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d’esame.

     3. La richiesta di ammissione agli esami va inoltrata al direttore/alla direttrice della Ripartizione Artigianato.

     4. L’ammissione all’esame o il diniego dell’ammissione sono comunicate al/alla richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera approvata.

 

     Art. 19 quater. (Esami). [11]

     1. I programmi d’esame vengono approvati dall’assessore/assessora competente, sentite le organizzazioni più rappresentative a livello provinciale nonché la competente commissione d’esame.

     2. I candidati/Le candidate possono sostenere l’esame in lingua tedesca o italiana.

     3. Le parti dell’esame di tecnico del commercio già sostenute decadono, se l’intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

     4. L’esame di tecnico del commercio s’intende superato se il candidato/la candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell’esame o se ne è stato esonerato/stata esonerata. Il diploma finale viene rilasciato dall’assessore/assessora competente.

 

     Art. 19 quinquies. (Commissione d’esame). [12]

     1. La commissione d’esame è così composta:

     a) dal direttore/dalla direttrice o da un/un’insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da un riconosciuto esperto/una riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, quale presidente;

     b) da una persona specializzata, riconosciuta come esperto/esperta in materia con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

     c) da un esperto/un’esperta.

     2. Le commissioni d’esame vengono nominate dall’assessore/assessora competente. La nomina di direttori/direttrici e di insegnanti di una scuola professionale avviene su proposta del direttore/della direttrice della relativa ripartizione per la formazione professionale, quella dei componenti di cui al comma 1, lettera b), su proposta delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale. Tale proposta deve essere trasmessa alla ripartizione competente in materia di apprendistato entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di inosservanza di questo termine la nomina avviene senza considerare il suddetto diritto di proposta. Per ciascun/ciascuna componente della commissione deve essere nominato/nominata un/una supplente. Tutti/e i/le componenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati/riconfermate.

     3. Per i lavori di preparazione e di correzione nell’ambito degli esami, l’ufficio provinciale Apprendistato e maestro artigiano può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

 

     Art. 19 sexies. (Esonero da esami). [13]

     1. I candidati/Le candidate possono essere esonerati/esonerate dall’obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d’esame, se dimostrano di aver acquisito una qualificazione rispondente ai contenuti previsti dal programma d’esame.

     2. L’esonero è disposto dal competente direttore/dalla competente direttrice di ripartizione previo parere obbligatorio della competente commissione d’esame. I pareri delle commissioni d’esame devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione d’esame abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del direttore/della direttrice di ripartizione competente procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

     3. Nei casi in cui vi siano dei precedenti o delle norme che impongono il riconoscimento di titoli conseguiti all’estero, il direttore/la direttrice di ripartizione competente può assumere una decisione, indipendentemente dall’acquisizione del parere della commissione d’esame di cui al comma 2.

 

CAPO VII

Norme generali e transitorie

 

          Art. 20. Orari dei negozi, delle attività di commercio su aree pubbliche e dei distributori di carburante.

     1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del contratto collettivo di settore e dei criteri emanati dal comune sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta provinciale. Gli indirizzi devono prevedere il riposo domenicale come regola nonché la possibilità di deroghe temporali e per ambiti territoriali. Per gli indirizzi provinciali vanno sentiti i sindacati datoriali e dei lavoratori dipendenti più rappresentativi.

     2. Gli orari di apertura e di chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Camera di commercio e delle associazioni di categoria più rappresentative della provincia, tenuto conto del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio.

     3. I comuni determinano, nel rispetto degli indirizzi provinciali, l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche.

 

          Art. 21. Subingresso.

     1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono soggette alla sola comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o al comune al quale è stata inviata la comunicazione nel caso di piccole strutture di vendita. Chi assume la gestione o la proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio deve soddisfare i requisiti previsti dalla presente legge e deve documentarne il possesso nella comunicazione all'autorità competente o al comune sull'assunzione dell'esercizio.

     2. La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale o al ramo aziendale, inteso come il complesso di beni connessi con una fra le autorizzazioni di cui il soggetto è titolare [14] .

     3. Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è soggetto alla sola comunicazione alla Provincia e all'Ufficio tecnico di finanza, entro 15 giorni. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni.

 

          Art. 22. Sanzioni.

     1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 e 16, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.939 a Euro 17.631. [15]

     2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 20 e 21, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526. [16]

     2 bis. Chiunque esercita la vendita della stampa quotidiana e periodica senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.939 a euro 17.631 e il sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività di vendita. La violazione delle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all'articolo 8 bis è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 588 a euro 3.526 [17].

     3. In caso di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni ed irroga le sanzioni amministrative aumentando fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per le singole sanzioni. Dispone in ogni caso la sospensione immediata delle vendite straordinarie non conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione.

     3 bis. In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburante senza autorizzazione, il sindaco dispone la chiusura dell'impianto con la rimozione di tutte le attrezzature e tutti i serbatoi a spese dell'esercente dell'impianto abusivo [18].

     3 ter. La violazione della disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa di euro 2.500. La sanzione è quintuplicata in caso di recidiva. Coloro che si riforniscono abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione di carburante ad uso privato interno sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500 [19].

     4. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso del soggetto proprietario o gestore nel caso di aeroporti, stazioni e autostrade è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.939 a Euro 17.631 e con la confisca delle attrezzature e della merce. [20]

     5. Chiunque viola le prescrizioni di tempo, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526. [21]

     6. Chiunque esercita il commercio con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nei settori merceologici autorizzati o con la somministrazione di prodotti non ammessi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 a 3.098 euro. [22]

     7. L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nei casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni, può disporre la sospensione dell'autorizzazione per un massimo di 30 giorni o la revoca della stessa e irroga le sanzioni amministrative aumentando fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per le singole sanzioni.

     8. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

     9. E' delegata alla Camera di commercio di Bolzano, alla quale pervengono i relativi proventi, la competenza per le sanzioni previste in materia di tenuta del Registro delle imprese e in materia di commercio da norme statali e comunitarie, per le quali risulta competente la Provincia.

 

          Art. 23. Revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione all'apertura è revocata se il titolare:

     a) non inizia l'attività di una media o grande struttura di vendita entro un anno dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

     b) sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

     c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2;

     d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva.

     2. Il sindaco ordina la chiusura di una piccola struttura di vendita se ricorrono le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 e qualora non siano rispettate le norme urbanistiche.

     3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina l'immediata chiusura totale o parziale, nel caso di ampliamento non autorizzato, dell'esercizio di vendita e può disporre la totale o parziale confisca della merce. Il sindaco ordina altresì l'immediata chiusura totale o parziale dell'esercizio di vendita, relativamente alla superficie di vendita attivata su area con destinazione d'uso urbanistica diversa da quella di commercio al dettaglio.

     4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dall'avvenuto rilascio e nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, nonché nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 19.

 

          Art. 24. Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della provincia di Bolzano - Società cooperativa a responsabilità limitata. [23]

     1. Allo scopo di favorire un razionale sviluppo del settore distributivo e dei pubblici esercizi, la Provincia è autorizzata a erogare un contributo finanziario alla “Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della provincia di Bolzano - società cooperativa a responsabilità limitata”. Il contributo della Provincia viene concesso posticipatamente nella misura pari all’ammontare delle quote iscritte e versate dai soci della cooperativa e non può comunque superare la somma di 10.000,00 euro annui. Può altresì essere concesso un contributo ad integrazione del fondo rischi. La domanda di contributo per l’integrazione del fondo rischi deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

 

     Art. 24 bis. (Finanziamento attività della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura). [24]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria annuale, un finanziamento integrativo rispetto a quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire con la relativa delibera di assegnazione.

 

          Art. 25. Regolamento di esecuzione.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.

     2. Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526. [25]

 

          Art. 26. Disposizioni transitorie e finali.

     1. A partire dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta provinciale che determina i settori merceologici di cui all’articolo 2, i soggetti titolari di autorizzazioni per esercizi di commercio al dettaglio che trattano i prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui alla delibera della Giunta provinciale 25 giugno 1990, n. 3758, e successive modifiche, con esclusione delle tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburanti, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e ad eccezione dei titolari di autorizzazioni per esercizi di commercio siti nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco e nelle zone per insediamenti produttivi, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Essi hanno diritto ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo [26].

     2. Le domande di autorizzazione all'apertura, trasferimento e ampliamento di un esercizio, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge, sono esaminate ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 e successive modifiche. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, è sospesa la presentazione delle domande di autorizzazione inerenti esercizi che trattano beni di largo e generale consumo, di cui alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68.

     3. Non è richiesta né la comunicazione, né l'autorizzazione per la vendita di alcuni prodotti, che saranno individuati dalla Giunta provinciale, nei distributori di carburante, nelle rivendite di generi di monopolio, nelle farmacie, nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi, nelle sale cinematografiche, nei teatri, nelle piscine, nelle giardinerie ed in eventuali altri esercizi particolari individuati nel regolamento di esecuzione.

     4. Fino alla emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, all'attività inerente l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti si applica la legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, con esclusione delle disposizioni relative ai turni festivi. Fino all'approvazione del relativo regolamento di esecuzione, con il quale verranno determinati le località turistiche e i periodi stagionali, rimane salvo il divieto generale di panificazione domenicale per i panettieri.

     5. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui alla presente legge, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del Capo VI. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. È consentito vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche, purché in recipienti chiusi, nonché somministrare bevande alcoliche nei banchi wurstel, come previsto nella relativa tabella speciale. È vietato vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. [27]

     6. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

     7. In provincia di Bolzano le funzioni di vigilanza della commissione di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono svolte dalla Camera di commercio, mentre i compiti della commissione di mercato di cui all'articolo 7 della stessa legge sono svolti dal Consiglio di amministrazione del mercato.

     7 bis. Coloro che hanno installato e conducono senza la prescritta autorizzazione un impianto di distribuzione di carburante ad uso privato interno possono chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria. Essi si devono impegnare a comprovare, nel termine di giorni 90 dalla presentazione della domanda, la conformità dell'impianto alla vigente normativa in materia. Fino a tale data l'impianto non può essere esercitato. In ogni caso è dovuta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita all'articolo 22, comma 1. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui sia già stato avviato il procedimento per l'applicazione di una sanzione amministrativa [28].

     [8. Fino all'emanazione, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, della disciplina provinciale in materia di manifestazioni fieristiche di cui al regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, le manifestazioni a carattere internazionale e nazionale possono essere organizzate esclusivamente da enti fieristici legalmente riconosciuti, quelle a carattere regionale anche da enti pubblici, quelle a carattere locale anche da comitati o associazioni rappresentativi dei settori economici interessati, nonché da privati. L'autorizzazione per lo svolgimento delle predette manifestazioni è rilasciata dalla Giunta provinciale, la quale approva il calendario annuale delle manifestazioni a carattere regionale e locale.] [29]

     9. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale le deliberazioni dell'Ente Fiera Bolzano che impegnano il bilancio dell'ente per più di un esercizio finanziario, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

     10. Il comma 25 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

     “25. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni, né l'invio di comunicazioni di cui alla presente legge per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco. Esercizi di commercio al dettaglio esistenti in tali zone possono continuare ad esercitare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione o comunque di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in magazzini di frutta o cantine vinicole, i relativi vani riacquistano destinazione d'uso agricola con esclusione dell'applicabilità del comma 23 del presente articolo."

     [11. È vietata la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16 e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza. Chiunque violi la presente disposizione è punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 54, comma 3, e all’articolo 55, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.] [30]

     12. Sono abrogate la legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche, la legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, nonché gli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1. Sono altresì abrogate la legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 14, la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 6 e la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 11.

     13. [31]

 

          Art. 27. Disposizione finanziaria.

     1. La spesa per l'attuazione dell'articolo 24 della presente legge trova copertura nella cessazione degli oneri per l'attuazione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 6, abrogata dall'articolo 26, comma 12, della presente legge. Per i relativi interventi di spesa a carico dell'esercizio in corso sono utilizzati gli stanziamenti ancora disponibili sul capitolo di spesa 72120 del bilancio 2000.

 

          Art. 27 bis. (Ente Fiera Bolzano - trasformazione). [32]

     1. L'Ente autonomo Fiera di Bolzano è autorizzato a trasformarsi in società per azioni. Il progetto di trasformazione redatto dall'ente deve in particolare identificare il patrimonio dell'ente medesimo, gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni e la ripartizione del capitale sociale, operando la rivalutazione dei conferimenti fatti dai soci fondatori in base al momento in cui sono stati operati. Il progetto di trasformazione, comprendente anche la bozza del nuovo statuto, deve essere approvato dalla Giunta provinciale. Agli atti di trasformazione di cui al presente articolo si applicano i benefici di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 11 gennaio 2001, n. 7.

     2. Il personale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano, già iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), può optare nei termini di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione a tale Cassa.

 

          Art. 28. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[2] Articolo inserito dall’art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[4] Articolo inserito dall’art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[5] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art.8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[8] Capo aggiunto dall’art. 18 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 18 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 19 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[11] Articolo aggiunto dall’art. 20 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[12] Articolo aggiunto dall’art. 21 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[13] Articolo aggiunto dall’art. 22 della L.P. 19 maggio 2003, n. 9.

[14] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[17] Comma inserito dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[18] Comma inserito dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[19] Comma inserito dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[22] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[23] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 10 della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

[24] Articolo inserito dall’art. 11 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[26] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[27] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[28] Comma inserito dall'art. 8 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

[29] Comma abrogato dall’art. 4 della L.P. 18 ottobre 2005, n. 9..

[30] Comma sostituito dall’art. 3 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8 e abrogato dall'art. 10 della L.P. 18 maggio 2006, n. 3.

[31] Comma abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[32] Articolo aggiunto dall'art. 37 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.