§ 6.1.146 - L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:28/12/2001
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 2002 Tabella A.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per il triennio 2002-2004 per interventi od opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.
Art. 3.  Fondi per la finanza locale.
Art. 4.  Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole".
Art. 5.  Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante "Ordinamento della formazione professionale".
Art. 6.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante "Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie [...]
Art. 7.  Spese per la contrattazione collettiva del personale.
Art. 8.  Modifica della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997 (legge finanziaria [...]
Art. 9.  Contributo straordinario alla Cooperativa di garanzia per il commercio, turismo e servizi della Provincia di Bolzano S.r.l.
Art. 10.  Partecipazioni a società (cap. 12250).
Art. 11.  Copertura disavanzi dell'esercizio 2001 delle aziende speciali unità sanitarie locali.
Art. 12.  Rimodulazione della copertura finanziaria per la spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7 (legge finanziaria di assestamento 1999).
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, recante "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale".
Art. 14.  Copertura finanziaria.
Art. 15.  Modifiche della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante "Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia".
Art. 16.  Modifica della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, recante "Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana".
Art. 17.  Modifiche della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, recante "Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori privati di analisi a scopo diagnostico".
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante "Piano sanitario provinciale 1988-1991".
Art. 19.  Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 20.  Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante "Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone".
Art. 21.  Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante "Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità [...]
Art. 22.  Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante "Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo".
Art. 23.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".
Art. 24.  Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, recante "Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale".
Art. 25.  Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici".
Art. 26.  Modifica della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante "Difesa dalle avversità atmosferiche".
Art. 27.  Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 28.  Modifiche della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recante "Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative".
Art. 29.  Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante "Tutela del paesaggio".
Art. 30.  Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, recante "Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche".
Art. 31.  Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...]
Art. 32.  Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, "Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi".
Art. 33.  Modifiche della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, recante "Valutazione dell'impatto ambientale".
Art. 34.  Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante "Nuovo ordinamento del commercio".
Art. 35.  Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Art. 36.  Modifica della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 37.  Modifica della legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità".
Art. 38.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura".
Art. 39.  Modifiche della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante "Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari".
Art. 40.  Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante "Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo".
Art. 41.  Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, recante "Amministrazione dei beni di uso civico".
Art. 42.  Modifica della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, recante "Ordinamento piste da sci".
Art. 43.  Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante "Ordinamento delle comunità comprensoriali".
Art. 44.  Modifica della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante "Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica".
Art. 45.  Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".
Art. 46.  Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante "Norme per la tutela della qualità dell'aria".
Art. 47.  Abrogazioni.
Art. 48.  Entrata in vigore.


§ 6.1.146 - L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002).

(B.U. 8 gennaio 2002, n. 2 – S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 1. Autorizzazioni di spesa per l'anno 2002 Tabella A.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 2002, per l'applicazione di norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, nonché per il rifinanziamento di disposizioni legislative i cui termini di applicazione sono scaduti, sono autorizzate, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi medesime, nella misura indicata nell'allegata tabella A.

 

          Art. 2. Autorizzazioni di spesa per il triennio 2002-2004 per interventi od opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 2002 e per il biennio 2003-2004 per l'attuazione di interventi od opere la cui esecuzione si protrae per più esercizi sono determinate ed autorizzate nella misura indicata nell'allegata tabella B.

     2. L'amministrazione provinciale è autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2002 nei limiti dell'intera somma prevista per il triennio 2002-2004, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi 2003 e 2004 non dovrà superare quella autorizzata per l'esercizio 2002.

     3. Le quote di spesa di cui al comma 1, destinate a gravare sugli esercizi finanziari successivi al 2002, saranno stabilite dalla rispettiva legge finanziaria.

 

          Art. 3. Fondi per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l'anno finanziario 2002 come segue:

     a) fondo ordinario:

     206.004.000 euro (capitolo 91010);

     b) fondo per investimenti:

     51.033.000 euro (capitolo 91040);

     c) fondo ammortamento mutui:

     61.499.530 euro (capitolo 91055);

     d) fondo perequativo:

     1.653.000 euro (capitolo 91060).

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 5.295.740 euro è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2021 incluso.

 

          Art. 4. Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole".

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

     "5. Per promuovere le attività di sviluppo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi o rimborsi una tantum nella misura fino al 40% delle spese effettuate dal personale dirigente o docente delle scuole a carattere statale per l'acquisto di attrezzature informatiche e relativo software; la misura massima per tale agevolazione economica non può superare comunque 520 euro. I criteri e le modalità per la concessione di tali contributi e rimborsi vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le domande per i contributi sono da presentare entro tre anni dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale."

     2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (cap. 31220) la spesa di 1.380.000 euro. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

 

          Art. 5. Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, recante "Ordinamento della formazione professionale".

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è aggiunto il seguente comma:

     "5. Per promuovere le attività di sviluppo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi o rimborsi una tantum nella misura fino al 40 per cento delle spese effettuate dal personale dirigente e docente delle scuole professionali provinciali per l'acquisto di attrezzature informatiche e relativo software; la misura massima per tale agevolazione economica non può superare comunque 520 euro. I criteri e le modalità per la concessione di tali contributi e rimborsi vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le domande per i contributi sono da presentare entro tre anni dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale."

     2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (cap. 32112) la spesa di 170.000 euro. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

 

          Art. 6. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante "Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante".

     1. [1].

     2. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli 18, 19 e 20:

     "Art. 18. (Proroga del servizio dopo il compimento del 65° anno di età).

     1. Il servizio del personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole a carattere statale può essere prorogato dopo il compimento del 65° anno di età per un massimo di ulteriori due anni scolastici, se sussistono specifiche esigenze di servizio della amministrazione scolastica.

     2. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il raggiungimento dell'anzianità di servizio minima rispettivamente massima per il conseguimento della pensione.

Art. 19. (Norme transitorie).

     1. Il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano, in servizio nell'anno scolastico 1998-1999 e 1999-2000, privo del prescritto titolo di studio, ma in possesso del diploma di maturità, che, per carenza di personale in possesso del prescritto titolo di studio, abbia svolto presso le predette scuole servizi di supplenza per almeno 18 anni scolastici, anche non continuativi, validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa allora vigente, viene assunto a tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito esame di idoneità e di abilitazione riservato, da svolgersi secondo le modalità ed i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura di posti vacanti da individuarsi con la deliberazione medesima. Per il personale femminile con prole l'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione all'esame di idoneità di cui sopra è ridotta di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti anni scolastici. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione al solo fine di consentire al predetto personale di continuare l'attività di docente in provincia di Bolzano.

     2. Per ogni anno di servizio successivo all'ottavo anno e valido per intero ai sensi del comma 1, il personale assunto in servizio ai sensi del comma 1 ha diritto ad un'integrazione dell'indennità provinciale, introdotta con il contratto collettivo provinciale 16 aprile 1998, corrispondente al 50 per cento dell'aumento di stipendio connesso con lo scatto biennale nel livello retributivo superiore dell'ottava qualifica funzionale del personale del comparto dell'amministrazione provinciale. Il relativo importo spetta dalla data di assunzione ai sensi del comma 1 e viene adeguato agli aumenti di stipendio nel predetto comparto.

     3. L'integrazione dell'indennità provinciale prevista al comma 2 spetta senza la riduzione ivi indicata anche al personale docente in servizio nelle scuole elementari con contratto a tempo indeterminato, escluso dai benefici di cui all'articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, per ogni anno di servizio di supplenza svolto e non riconosciuto presso le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano. L'applicazione del presente comma è limitata al personale in servizio nell'anno scolastico 1998-1999 o 1999-2000 e che abbia svolto complessivamente almeno 18 anni di servizio validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa allora in vigore.

     4. Il personale di cui al comma 1, compreso quello con almeno otto anni di servizio effettivo, può essere assunto, in alternativa all'assunzione di cui al comma 1, a tempo indeterminato o determinato presso l'amministrazione provinciale, previo superamento di apposito esame di idoneità da svolgersi secondo le modalità ed i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, per la copertura di posti da individuarsi con la deliberazione medesima.

     5. La maggiore spesa a carico del bilancio provinciale derivante dai commi 1, 2 e 3 è valutata in 414.000 euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 (cap. 31230).

Art. 20. (Iscrizione nelle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze).

     1. Coloro che si sono laureati alla Facoltà di Scienze della formazione sono inclusi, a richiesta, nelle graduatorie permanenti del personale docente previste dalle vigenti disposizioni al solo fine del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2002/03 e 2003/04. Per la laurea della Facoltà di Scienze della formazione viene attribuito il punteggio relativo al superamento di concorsi previsto dalla tabella di valutazione per l'inclusione nelle graduatorie permanenti. La durata degli studi universitari legalmente prevista viene valutata come servizio di insegnamento prestato nel relativo ruolo provinciale."

     (Omissis) [2].

 

          Art. 7. Spese per la contrattazione collettiva del personale.

     1. Per la contrattazione collettiva nell'anno 2002 per i comparti del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata a carico del bilancio provinciale (cap. 102130) la spesa di 44.400.000 euro per l'anno 2002 e di 69.700.000 euro all'anno per gli anni 2003 e 2004. Detti importi sono comprensivi delle somme autorizzate per la contrattazione collettiva nell'esercizio 2001 e non utilizzate.

 

          Art. 8. Modifica della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997 (legge finanziaria 1995)".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, è inserito il seguente comma:

     "1 bis. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad anticipare, per conto dei competenti organi statali e per il triennio 2000-2002, i contributi concessi ad imprese a partecipazione provinciale diretta od indiretta operanti nel settore del trasporto aereo di interesse provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1995, n. 351."

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 61545) la spesa di 500.000 euro. La spesa a carico dei successivi esercizi è stabilita con legge finanziaria annuale.

 

          Art. 9. Contributo straordinario alla Cooperativa di garanzia per il commercio, turismo e servizi della Provincia di Bolzano S.r.l.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla Cooperativa di garanzia per il commercio, turismo e servizi della Provincia di Bolzano Srl un contributo straordinario fino a 50.000 euro a carico del bilancio provinciale 2002 (cap. 72120) per l'aumento del fondo rischi.

 

          Art. 10. Partecipazioni a società (cap. 12250).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "Terme di Merano Spa" con una spesa annua di 7.798.500 euro a carico di ciascuno degli esercizi dal 2002 al 2005 incluso, al fine del finanziamento dei lavori di ristrutturazione del complesso termale di Merano.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "Sadobre Spa", con sede a Vipiteno, per una spesa massima di 867.700 euro a carico dell'esercizio 2002.

     3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale della società "SEL Spa", con sede a Bolzano, nonché all'acquisto di quote di capitale della medesima, per una spesa massima di 645.572.000 euro a carico dell'esercizio 2002.

 

          Art. 11. Copertura disavanzi dell'esercizio 2001 delle aziende speciali unità sanitarie locali.

     1. È autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2002 la spesa di 7.747.000 euro (cap. 52117) per la copertura dei disavanzi relativi all'esercizio 2001 delle aziende speciali unità sanitarie locali, secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

 

          Art. 12. Rimodulazione della copertura finanziaria per la spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7 (legge finanziaria di assestamento 1999).

     1. A modifica di quanto stabilito con l'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, ferma restando la spesa di lire 10 miliardi autorizzata con il citato articolo 3 nonché la quota di onere finanziario a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 61240) pari a lire 3 miliardi, la restante quota di onere finanziario viene ripartita nel modo seguente: 1.549.380 euro a carico dell'esercizio 2002 e 2.065.820 euro a carico dell'esercizio 2003.

 

          Art. 13. Modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, recante "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale".

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Ai membri della Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio provinciale è attribuita l'indennità di carica di cui al comma 1, lettera c), maggiorata dell'intera quota degli emolumenti in base alla quale sono calcolate le percentuali di cui al comma 1."

     2. La maggiore spesa a carico del bilancio provinciale (cap. 11005), derivante dal comma 1, è stimata in 100.000 euro all'anno.

 

          Art. 14. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.053.070.482 euro a carico dell'esercizio finanziario 2002, derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2002.

     2. Alla copertura degli oneri per complessivi 574.074.520 euro a carico degli esercizi finanziari 2003 e 2004, derivanti dagli articoli 1 e 3, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 2, 6, 7, 10, 12 e 13, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2003-2004 nel bilancio triennale 2002-2004.

 

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 15. Modifiche della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante "Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia".

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è così sostituito:

     "1. I rapporti di lavoro del personale della Provincia di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla presente legge o derivanti dalle fonti normative previste dalla stessa. Eventuali disposizioni di legge o regolamento che introducano discipline dei rapporti di lavoro del personale sopra indicato possono essere derogate da successivi contratti collettivi limitatamente alle materie riservate alla contrattazione collettiva ai sensi della presente legge e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che una legge provinciale disponga espressamente in senso contrario."

     2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

     "5. Le determinazioni per l'organizzazione interna degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione del personale con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, tenuto conto della normativa provinciale sulla dirigenza e sulla struttura dirigenziale."

     3. L'articolo 9 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 9. (Disposizioni finanziarie).

     1. Il limite di spesa per la contrattazione collettiva è determinato per ciascun anno del bilancio pluriennale con apposita norma della legge finanziaria annuale. In sede di contrattazione collettiva non possono essere assunti impegni comportanti spese che eccedano, per ogni singolo anno, i limiti così stabiliti.

     2. La spesa autorizzata a carico del primo esercizio è iscritta, nell'ambito del limite stabilito ai sensi del comma 1, su apposito fondo del bilancio annuale di previsione; quella a carico degli esercizi successivi è indicata, distintamente per ciascun anno, tra gli stanziamenti a legislazione vigente del bilancio pluriennale.

     3. Con la deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi la Giunta provinciale preleva dal fondo di cui al comma 2 le somme necessarie a favore dei capitoli di spesa cui fanno carico le maggiori spese connesse con i rispettivi contratti collettivi.

     4. L'importo non utilizzato sul fondo indicato al comma 2 è portato in aumento del corrispondente fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, fino ad avvenuta sottoscrizione dei relativi accordi sindacali, al solo scopo di finanziare, nei limiti consentiti dalla normativa sul periodo di vigenza dei contratti collettivi, oneri contrattuali riferiti agli anni del mancato utilizzo."

     4. L'articolo 27 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è così sostituito:

     "Art. 27. (Norme transitorie).

     1. Nelle materie di cui all'articolo 1 le disposizioni di legge o di regolamento previgenti cessano di avere efficacia dal momento in cui entrano in vigore le diverse disposizioni derivanti da una fonte normativa anche di rango inferiore, a meno che una legge successiva non disponga espressamente in senso contrario.

     2. Nelle materie non soggette alla riserva di cui all'articolo 1 la normativa provinciale in vigore cessa di avere efficacia dal momento in cui entra in vigore la disciplina risultante dai contratti collettivi provinciali, a meno che una legge provinciale successiva non disponga espressamente in senso contrario.

     3. Al fine di coordinare la disciplina statale sul congedo parentale con l'aspettativa per il personale con prole, prevista dal vigente contratto collettivo provinciale per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, tale aspettativa è ridotta a 19 mesi. L'aspettativa può essere fruita entro l'ottavo anno di vita del bambino. Le disposizioni di cui al presente comma rimangono in vigore fino a nuova regolamentazione con contratto collettivo provinciale."

 

          Art. 16. Modifica della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, recante "Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana".

     1. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, dopo le parole: "un'esperienza professionale qualificata di quattro anni" sono inserite le parole: "oppure persone che vantino una quadriennale attività professionale nell'amministrazione di un'impresa artigianale".

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, è inserito il seguente comma:

     "5 bis. Le persone che sono ammesse esclusivamente alla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano non ottengono un certificato d'esame di maestro artigiano, bensì un'attestazione relativa alla prova sostenuta."

 

          Art. 17. Modifiche della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, recante "Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori privati di analisi a scopo diagnostico".

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "5. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, nelle case di cura private in attività al 31 dicembre 2000 può essere attivato un punto di prelievo e di consegna dei referti per pazienti ambulatoriali, afferente ad un laboratorio ubicato nel territorio provinciale."

     2. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 25. (Passaggio alle dipendenze del Servizio sanitario provinciale o di altri enti pubblici).

     1. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di un laboratorio privato di analisi a scopo diagnostico convenzionato con il Servizio sanitario provinciale da almeno dieci anni e che si trovano nella condizione di dover chiudere l'attività nonché coloro che alla medesima data sono dipendenti o collaboratori degli stessi, possono, qualora in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle amministrazioni pubbliche, occupare in via provvisoria un posto libero nella pianta organica del corrispondente profilo professionale del Servizio sanitario, dell'amministrazione provinciale o di servizi od aziende da essa dipendenti, prestando apposita domanda entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. L'assunzione definitiva nel Servizio sanitario provinciale o presso gli enti di cui al comma 1 può avvenire soltanto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia."

 

          Art. 18. Modifica della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante "Piano sanitario provinciale 1988-1991".

     1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica gravano direttamente sul fondo sanitario provinciale tramite le competenti aziende sanitarie locali e sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta di degenza. Sono parimenti a carico del fondo sanitario provinciale i costi per la direzione e il coordinamento del settore di assistenza e di cura; ciò riguarda tanto le citate funzioni esercitate da esperti con una formazione medica, infermieristica oppure riabilitativa, quanto le funzioni svolte da esperti con una formazione socio-pedagogica oppure socio-assistenziale nel settore sociale."

 

          Art. 19. Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. I beni stessi possono essere concessi in uso a titolo gratuito o in comodato con le modalità indicate nel comma 1 a persone giuridiche e associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi. I relativi provvedimenti devono prevedere l'assunzione da parte del concessionario degli oneri della manutenzione ordinaria nonché degli oneri e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile, comprese tutte le spese accessorie."

     2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita:

     "a) quando il valore di stima non superi l'importo di 260.000 euro."

     3. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, della presente legge, l'amministrazione provinciale può cedere, anche a titolo gratuito, beni immobili a persone giuridiche e associazioni."

 

          Art. 20. Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante "Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone".

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "6. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare contratti di servizio per il trasporto ferroviario locale di interesse provinciale."

     2. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 4 bis. (Fermate del trasporto pubblico di persone).

     1. Le fermate vengono autorizzate, su richiesta dei comuni, dall'ufficio competente in materia di trasporto pubblico locale previo approntamento, da parte dei comuni, della segnaletica verticale ed orizzontale e degli interventi prescritti dallo stesso ufficio ai fini della sicurezza e regolarità del servizio.

     2. L'amministrazione provinciale è autorizzata a dotare di pensiline le fermate del servizio di trasporto pubblico, previa predisposizione, da parte delle amministrazioni comunali, delle aree necessarie ed esecuzione dei lavori preparatori per la posa delle stesse.

     3. La fornitura e posa in opera delle pensiline secondo quanto previsto dal comma 2, nonché la fornitura delle altre dotazioni alle fermate, è disposta con un programma annuale da approvarsi da parte del Direttore della Ripartizione provinciale Traffico e trasporti.

     4. Le pensiline e le relative dotazioni possono essere date in consegna, per la loro manutenzione, ai comuni territorialmente interessati a mezzo di apposita convenzione."

     3. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:“Per le aziende ad esclusivo capitale pubblico sono ammesse alla contribuzione nella misura massima del 100 per cento anche le spese relative agli acquisti di beni immobili e le spese relative alle acquisizioni, attuate anche mediante sottoscrizioni di aumenti del capitale sociale, di partecipazioni in società strategiche o strumentali per il settore dei trasporti e per le linee di comunicazione di interesse provinciale."

 

          Art. 21. Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante "Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali".

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Per eseguire opere atte a prevenire calamità pubbliche, per interventi finalizzati al pronto soccorso della popolazione in caso di calamità nonché per provvedere, in occasione di dette calamità, alle opere di pronto intervento, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, nonché al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali e delle infrastrutture primarie, l'amministrazione provinciale può:

     a) disporre direttamente l'esecuzione delle opere;

     b) concedere sussidi ai comuni ed alle comunità comprensoriali;

     c) disporre direttamente tutti i servizi e tutte le forniture necessarie."

 

          Art. 22. Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante "Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo".

     1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5. Nella fascia di rispetto di cui al terzo comma è consentita, previa autorizzazione dell'assessore competente, la riduzione della distanza minima prescritta, nel caso di ricostruzione e/o ampliamento di costruzioni esistenti."

     2. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

     "6. In caso di argini utilizzabili per strade pubbliche e private, su domanda delle amministrazioni o delle persone interessate, l'assessore competente può autorizzare la costruzione e l'uso delle stesse."

 

          Art. 23. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".

     1. Il comma 1 bis dell'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1 bis. Allo scopo di permettere un migliore utilizzo delle zone produttive, l'ente assegnante può provvedere, con il consenso degli interessati, all'assegnazione anche mediante permuta, se del caso con conguaglio e con imposizione o trasferimento di vincoli esistenti."

     2. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: In caso di permuta restano fermi i vincoli disposti con l'originaria delibera di assegnazione, che possono essere trasferiti sulla nuova unità immobiliare."

     3. Il comma 14 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     "14. Previa evidenziazione nel piano urbanistico comunale, nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di zoo, di impianti da golf, maneggi, piste per slittino naturali, nonché impianti per attività ricreative, che abbiano una destinazione limitata nel tempo e non modifichino le superfici dei terreni."

     4. Dopo il comma 9 dell'articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "10. È in ogni caso consentito, anche nelle zone assoggettate a vincoli ambientali o paesaggistici, il ripristino della destinazione d'uso di esercizio pubblico e la ripresa delle correlative attività per immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, già finalizzati a tale attività per un periodo almeno ventennale, purché il proprietario non si sia impegnato formalmente al convenzionamento ai sensi dell'articolo 79."

 

          Art. 24. Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, recante "Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale".

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è così sostituito:

     "1. Sui progetti preliminari ed esecutivi di opere da eseguire da enti pubblici di importo complessivo superiore a 2.500.000 euro deve essere sentito il parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici."

     2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, è così sostituito:

     "2. Sui progetti di opere da eseguire da parte di privati per un importo complessivo superiore a 500.000 euro, quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi o altri benefici economici, deve essere acquisito il parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici nei casi previsti dalle corrispondenti norme di finanziamento."

 

          Art. 25. Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici".

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della presente legge. Le categorie di lavoro previste in base al sistema di qualificazione SOA, nelle quali è suddivisa un'opera, non sono considerate lotti."

     2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Fermo restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative delle amministrazioni committenti, le stesse nominano un coordinatore unico che:

     a) garantisce l'elaborazione del programma annuale di cui all'articolo 4 e promuove la realizzazione dello stesso;

     b) rappresenta l'interlocutore per gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del programma delle opere pubbliche;

     c) coordina e impartisce direttive per l'attività dei responsabili di progetto dei singoli interventi;

     d) assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma e delle singole opere;

     e) verifica la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici previsti nel programma annuale;

     f) propone il nominativo del direttore dei lavori;

     g) approva il verbale concordante nuovi prezzi che non comportano maggiori spese;

     h) emette i certificati di pagamento."

     3. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

     "6. L'amministrazione committente ha facoltà di rinunciare alla nomina del coordinatore unico e del responsabile di progetto qualora l'importo dei lavori previsto in progetto non sia superiore a 2.500.000 euro. In caso di rinuncia l'amministrazione committente garantisce comunque lo svolgimento dei compiti relativi.

     7. Le amministrazioni committenti di cui all'articolo 2, comma 3, non sono tenute alla nomina del coordinatore unico e del responsabile di progetto."

     4. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. L'appalto concorso è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'impresa invitata alla gara presenta il progetto esecutivo dei lavori e indica le condizioni alle quali è disposta ad eseguirlo sulla base di un progetto preliminare o definitivo predisposto dall'amministrazione committente. A carico dell'impresa aggiudicataria può essere posto l'onere per l'ottenimento di tutti i prescritti pareri e nulla osta, compresa la concessione edilizia e la licenza d'uso."

     5. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituita:

     “d) categorie e classifica di qualificazione SOA rispettivamente categorie previste dall'albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 nonché eventuali condizioni minime di carattere economico e tecnico, che l'imprenditore deve soddisfare;"

     6. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "3. Nel caso di appalti di importo superiore a 1.000.000 di euro l'amministrazione committente può, nell'ipotesi di cui al comma 2, prevedere a carico dell'impresa aggiudicataria la predisposizione di parte degli elaborati di cui all'articolo 14, comma 2. Nell'elaborazione di tali elaborati l'impresa aggiudicataria deve rispettare i requisiti tecnici minimi contenuti nel progetto fornito dall'amministrazione committente. Gli elaborati devono essere consegnati al direttore dei lavori in relazione all'avanzamento dei lavori e su sua tempestiva richiesta. Il direttore dei lavori deve esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento."

     7. L'articolo 39 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 39. (Metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

     1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata sulla base di una pluralità di elementi di valutazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, il valore tecnico ed estetico dell'opera nonché ulteriori elementi da individuarsi in base al tipo di lavoro da realizzare.

     2. Nel bando di gara sono indicati gli elementi di valutazione che vengono applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

     3. Il coefficiente numerico assegnato all'elemento prezzo deve essere superiore ai singoli coefficienti numerici assegnati agli altri elementi di valutazione.

     4. L'amministrazione committente può, nel caso di appalti di importo superiore a 1.000.000 di euro, prevedere a carico delle imprese concorrenti la predisposizione di parte degli elaborati di cui all'articolo 14, comma 2. Nell'elaborazione di tali elaborati le imprese devono rispettare i requisiti tecnici minimi contenuti nel progetto fornito dall'amministrazione committente."

     8. Il comma 1 dell'articolo 45 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale sotto soglia la Provincia promuove un sistema di qualificazione fondato su un Albo di preselezione di carattere provinciale."

     9. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Per gli appalti di lavori sopra soglia l'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è in possesso di attestazione SOA per la categoria e la classifica prescritte."

     10. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituita:

     "a) l'attestazione SOA e i documenti attestanti il possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 46;"

     11. Il comma 3 dell'articolo 56 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese in possesso di attestazione SOA, sono consentiti ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per la qualificazione SOA."

     12. Dopo l'articolo 75 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 75 bis. (Forum provinciale per i lavori pubblici).

     1. È istituito il Forum provinciale per i lavori pubblici con il compito di:

     a) adottare atti di indirizzo in relazione all'interpretazione della normativa sui lavori pubblici vigente nella provincia di Bolzano, emanare direttive inerenti l'applicazione di tale normativa ed esprimere pareri in materia;

     b) formulare proposte di modifica a leggi e regolamenti provinciali attinenti l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi.

     2. La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento, garantendo comunque la partecipazione della Provincia, degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle associazioni degli imprenditori, dei sindacati e degli ordini professionali del settore."

     13. Il comma 1 dell'articolo 83 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Fino all'istituzione dell'Albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 è ammesso alla gara sotto la soglia comunitaria il concorrente in possesso dell'attestazione SOA, oppure in possesso dei seguenti requisiti:

     a) nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, aver eseguito a regola d'arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto ed ascrivibile alla categoria prevalente, d'importo non inferiore al 40 per cento dell'importo a base d'asta;

     b) aver sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d'affari, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. Ai fini di tale valutazione, in caso di imprese individuali o di società di persone, l'attività lavorativa nell'azienda prestata dai titolari o soci verrà valutata secondo criteri da determinarsi con regolamento di esecuzione;

     c) essere in grado di presentare idonee referenze bancarie che dovranno essere rilasciate in busta chiusa, da presentarsi dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto."

 

          Art. 26. Modifica della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante "Difesa dalle avversità atmosferiche".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5-bis della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     “1 bis. L'importo del sussidio da concedere non deve superare il livello medio della produzione del triennio, moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratte eventuali somme percepite a titolo assicurativo nonché eventuali pagamenti diretti."

 

          Art. 27. Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Il numero 22 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     "22 Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica:

     - sviluppo scolastico, programmazione, coordinamento e vigilanza sulle misure di formazione professionale nelle scuole professionali

     - attuazione delle misure di formazione professionale nelle scuole professionali e nei centri di formazione

     - formazione per adulti

     - gestione dei convitti

     - consulenza aziendale

     - formazione degli/delle insegnanti"

 

          Art. 28. Modifiche della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recante "Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative".

     1. Il comma 5-bis dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5 bis. Con regolamento sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili, per le quali va previsto che l'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme violate. L'organo competente procede con separato provvedimento all'irrogazione delle sanzioni previste, qualora il trasgressore non abbia provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo entro il termine prefissato con prudenziale valutazione in relazione alle specifiche condizioni tecniche."

     2. L'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 14. (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie).

     1. Le sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi o regolamenti provinciali o da quelle regionali, applicabili ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aumentate ogni cinque anni, con arrotondamento all'unità di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel quinquennio stesso.

     2. Il Presidente della Provincia determina con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa provinciale o regionale, in applicazione di quanto disposto nel comma 1. I nuovi limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie trovano applicazione per le violazioni commesse a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del relativo decreto del Presidente della Provincia.

     3. Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse non è fissato direttamente nella legge ma è diversamente stabilito."

     3. L'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 6. (Pagamento in misura ridotta).

     1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, presso il tesoriere della Provincia o a mani dell'agente accertatore, qualora sia abilitato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

     2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta in caso di sanzione pecuniaria determinata in misura fissa. Qualora il pagamento abbia avuto comunque luogo, si procede ai sensi dell'articolo 7 al recupero della differenza della somma dovuta."

 

          Art. 29. Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante "Tutela del paesaggio".

     1. L'articolo 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 4. (Vincolo paesaggistico).

     1. Il vincolo paesaggistico è dichiarato con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. La deliberazione, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e notificata, limitatamente ai beni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 1, al proprietario, il quale deve informare il possessore o detentore del bene vincolato, è efficace a tempo indeterminato nei confronti di chiunque.

     3. Quando la notificazione individuale risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari o qualora sia difficile identificarli tutti, si deve procedere per mezzo di pubblica affissione per la durata di 30 giorni all'albo del Comune nel cui territorio è ubicato il bene da tutelare."

     2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. La deliberazione di cui all'articolo 4 deve contenere prescrizioni per adeguare il vincolo alle esigenze specifiche di tutela inerenti a ciascuna categoria di beni di cui all'articolo 1. Le prescrizioni hanno per oggetto i criteri e le modalità dell' uso, della destinazione e del godimento dei beni sottoposti a tutela. In particolare, per assicurare il sereno godimento e la capacità rigeneratrice fisica, morale e spirituale del paesaggio, le prescrizioni possono avere per oggetto la prevenzione o l'eliminazione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e del disturbo mediante rumori, anche in prossimità o in vista del bene o del complesso di beni tutelato, nonché la circolazione con veicoli."

     3. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     "6. Qualora i vincoli paesaggistici imposti rendano necessaria una modifica del piano urbanistico comunale, nei vincoli di cui all'articolo 4 stesso devono essere indicate le modifiche da apportare ai singoli allegati del piano urbanistico comunale. L'ufficio centrale di urbanistica cura le relative modifiche."

     4. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. Raggiunto l'accordo, la Giunta provinciale, sentita la prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, autorizza, modificando, se occorre, il precedente vincolo."

     5. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: "La decisione della Giunta provinciale è definitiva."

 

          Art. 30. Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, recante "Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche".

     1. Nella legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: "istituto o azienda di credito" e dopo le parole: "istituti o aziende di credito", ovunque esse ricorrano e nella forma grammaticale corretta, sono inserite le parole: "o società di leasing".

     2. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, sono così sostituiti:

     "3. I fondi di rotazione di cui al comma 1, che comunque non possono superare la durata di 30 anni, sono utilizzati per la concessione di mutui a tasso agevolato o per operazioni di leasing mobiliare o immobiliare agevolate a favore dei soggetti e delle iniziative previste dalle normative provinciali di settore, in alternativa alle agevolazioni richiamate dalle medesime normative e comunque nei limiti massimi delle stesse.

     4. La concessione dei mutui o il finanziamento tramite leasing mobiliare o immobiliare di cui al presente articolo preclude l'accesso alle altre agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore. Nel settore dell'agricoltura, la concessione dei mutui agevolati ai sensi della presente legge può essere autorizzata in aggiunta ad altre agevolazioni e comunque in maniera tale che la somma delle agevolazioni non risulti, in valore attuale, superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente."

     3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, è così sostituita:

     "a) le modalità per l'accesso al fondo di rotazione, per l'effettuazione da parte degli istituti o aziende di credito dell'istruttoria in ordine ai requisiti richiesti dalle normative provinciali di settore, anche per quanto attiene, ove previsto, alla verifica dei programmi e progetti di investimento e all'effettuazione degli accertamenti finali, nonché le modalità per l'erogazione dei mutui agevolati e per l'effettuazione di finanziamenti agevolati in leasing;"

     4. L'articolo 4 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, è così sostituito:

     "Art. 4.

     1. Le domande di agevolazione sono presentate alla Giunta provinciale, la quale, previo esame preliminare di merito, le trasmette all'istituto o azienda di credito per gli adempimenti di competenza e per la concessione dei mutui o dei finanziamenti in leasing.

     2. Gli istituti o le aziende di credito provvedono all'istruttoria tecnico-finanziaria delle domande, nel rispetto dei criteri e dei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e deliberano la concessione provvisoria dei mutui o l'effettuazione provvisoria dei finanziamenti in leasing con l'applicazione dei tassi agevolati determinati ai sensi del comma 1, lettera b), dell' articolo 3.

     3. Con apposita deliberazione, la Giunta provinciale, sulla base degli atti trasmessi dagli istituti o aziende di credito, autorizza in via definitiva l'utilizzo dei fondi provinciali messi a disposizione ai sensi della presente legge e l'erogazione dei singoli mutui o delle singole operazioni in leasing."

     5. L'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, è così sostituito:

     "Art. 5.

     1. Qualora in base alle leggi provinciali di settore sia disposta la revoca delle agevolazioni, le residue quote di capitale dei mutui o dei finanziamenti di leasing concessi dovranno affluire, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, al fondo di rotazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della pronuncia della revoca e con decorrenza dalla data di effetto della revoca stessa.

     2. Nel caso di riduzione o revoca parziali delle agevolazioni, dovrà essere operata la riduzione proporzionale delle quote di mutuo agevolato o di finanziamento in leasing agevolato e la restituzione al fondo di rotazione delle corrispondenti quote di capitale residuo, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 1. La somma dovuta a titolo di interesse verrà calcolata, a partire dall'ultima erogazione del finanziamento, sull'importo revocato."

     6. Il testo tedesco della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, è così sostituito:

     "d) die Kriterien, die bei der finanztechnischen Bearbeitung der Kreditansuchen bzw. Leasingansuchen anzuwenden sind, sowie die Bearbeitungs-frist,"

 

          Art. 31. Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi".

     1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. I comuni sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative nel settore dei rifiuti urbani e prevedono per lo smaltimento illegale di rifiuti urbani e per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di rifiuti sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 52 euro ad un massimo di 516 euro rispettivamente dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti."

 

          Art. 32. Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, "Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi".

     1. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g), della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e successive modifiche, sono rispettivamente così sostituiti: "euro 250 - euro 2.500."

 

          Art. 33. Modifiche della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, recante "Valutazione dell'impatto ambientale".

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, è così sostituito:

     "1. Negli allegati 1 e 2 sono individuati i progetti che, in quanto appartenenti a determinate classi, hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente e devono in ogni caso formare oggetto di VIA. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati con regolamento di esecuzione anche al fine di assicurare la conformità alle disposizioni statali ed europee."

     2. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, sono così sostituiti:

     "3. Nel caso di estensioni di progetti la procedura di VIA di cui al comma 1 si applica quando tale estensione o la somma delle estensioni degli ultimi cinque anni - compresa l'attuale richiesta - supera il 50 per cento della soglia limite oppure il 30 per cento della soglia limite per progetti ricadenti nelle aree protette; per estensioni inferiori a queste percentuali oppure per modifiche si applica la verifica di cui al comma 2.

     4. Qualora la procedura di VIA sia stata applicata su un progetto preliminare, il relativo progetto definitivo o esecutivo è sottoposto al comitato VIA che entro il termine di 60 giorni esprime un parere sulla conformità al progetto preliminare. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del parere del comitato VIA, la Giunta provinciale decide se approvare il progetto definitivo o esecutivo o sottoporlo alla procedura di VIA."

     3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, è così sostituito:

     "3. Per ogni membro del comitato VIA di cui ai commi 1 e 2 è nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento. Il comitato VIA è legalmente costituito con la presenza dei 2/3 dei suoi componenti."

     4. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 14 bis. (Durata dell'approvazione).

     1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 13 hanno una validità di cinque anni. Tale validità, su richiesta e sentito il parere del Presidente del Comitato VIA, può essere prorogata di ulteriori due anni."

 

          Art. 34. Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante "Nuovo ordinamento del commercio".

     1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

     "6. Chiunque esercita il commercio con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nei settori merceologici autorizzati o con la somministrazione di prodotti non ammessi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 a 3.098 euro."

     2. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

     "5. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui alla presente legge, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del Capo VI. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. È consentito vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche, purché in recipienti chiusi, nonché somministrare bevande alcoliche nei banchi wurstel, come previsto nella relativa tabella speciale. È vietato vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi."

 

          Art. 35. Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

     1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 2 bis. (Indebita percezione di vantaggi economici).

     1. Qualora l'amministrazione accerti che mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, sono stati conseguiti o trattenuti indebitamente ed intenzionalmente sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari o altri vantaggi economici di qualunque genere, essa dispone la revoca per intero dell'agevolazione concessa o erogata. Qualora accerti che mediante le medesime azioni ed omissioni si è tentato di conseguire indebitamente delle agevolazioni, dispone l'archiviazione della relativa domanda.

     2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione viene altresì disposto che la persona che ha posto in essere l'azione o l'omissione o vi abbia concorso, l'ente da essa rappresentata o chi ne ha comunque tratto profitto non possono fruire di vantaggi economici per i periodi di seguito indicati, decorrenti dalla data in cui è stata commessa l'ultima azione od omissione costituente presupposto per la concessione del beneficio:

     a) fino a tre anni per le agevolazioni sino ad un importo pari o inferiore a 5.000 euro;

     b) fino a dieci anni per le agevolazioni di importo superiore a 5.000 euro.

     3. Nel caso in cui la persona interessata versi in condizioni economiche tali da avere diritto all'assegno di minimo vitale o nel caso in cui abbisogna di cure mediche indispensabili, così come qualora si tratti di persone giuridiche senza scopo di lucro la cui attività istituzionale sia di interesse pubblico, l'organo competente ad erogare le relative agevolazioni può, con provvedimento debitamente motivato, derogare al divieto di cui al comma 2 o applicarlo per un periodo più limitato.

     4. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 316-ter, comma 2, del codice penale si osservano le disposizioni di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche."

     2. Dopo l'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 2 ter. (Divieto di cumulo).

     1. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la Giunta provinciale individua le tipologie di investimento per le quali è vietato il cumulo di aiuti previsti da leggi provinciali con altre forme di aiuto pubblico previste da leggi statali, anche sotto forma di agevolazioni fiscali.

     2. Qualora il beneficiario non rispetti il divieto di cumulo, l'agevolazione provinciale è revocata."

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

     "3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, nonché ai commi 8 e 9 dell'articolo 5 della presente legge."

 

          Art. 36. Modifica della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. Qualora si proceda alla revoca di contributi o altre agevolazioni già erogate, le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal giorno in cui l'agevolazione è stata versata fino alla data dell'effettivo recupero."

 

          Art. 37. Modifica della legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità".

     1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 5 bis. (Partecipazione a manifestazioni promozionali).

     1. Al fine di valorizzare la produzione e favorire il collocamento dei prodotti dell'economia locale nonché per incrementare il settore del turismo, la Provincia autonoma di Bolzano può partecipare direttamente a fiere, mostre, esposizioni, convegni e ad altre manifestazioni promozionali all'interno ed all'estero.

     2. Le attività di cui al comma 1 possono essere affidate ad istituti, enti o associazioni operanti nel settore, ai quali la Provincia autonoma può rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

     3. Ai privati espositori possono essere concessi contributi nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in vigore, qualora la loro partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1 sia ritenuta di rilevante importanza per la specifica valorizzazione della produzione. I contributi sono cumulabili con gli aiuti concessi in applicazione della disposizione de minimis". Sono esclusi dai benefici di cui al presente comma gli operatori del settore commercio."

 

          Art. 38. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante "Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura".

     1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 2 bis. (Produzione e vendita di pane).

     1. Gli imprenditori agricoli singoli che nella loro azienda producono pane e lo pongono in vendita non necessitano per tale attività di autorizzazione o di altro atto di consenso comunque denominato e non devono essere iscritti in registri o elenchi di qualsiasi genere, a condizione che vengano utilizzati cereali prodotti nei propri fondi, che vengano garantiti gli standard igienico-sanitari minimi a tutela della salute pubblica e che l'attività costituisca attività ausiliaria a quella propria dell'agricoltura. L'inizio dell'attività va denunciata al sindaco competente per territorio.

     2. Il pane può essere venduto presso l'azienda agricola nonché sul mercato contadino."

 

          Art. 39. Modifiche della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante "Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari".

     1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, è così sostituito:

     "2. Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al presente articolo, il servizio veterinario provinciale può avvalersi altresì della collaborazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie."

     2. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

     "a) provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria connessi alle profilassi di Stato o altri programmi di profilassi adottati sul territorio provinciale ovvero riguardanti il territorio di più comuni, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale o comunque decentrati dallo Stato, determinando - nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti - eventuali premi a favore di coloro che collaborano all'attuazione delle singole misure;"

 

          Art. 40. Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante "Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo".

     1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è così sostituito:

     "5. Qualora gli asili per animali vengano gestiti da un'azienda sanitaria, la gestione rientra nei compiti istituzionali dell'azienda stessa."

 

          Art. 41. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, recante "Amministrazione dei beni di uso civico".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     "1 bis. Il comitato di cui al comma 1 viene assistito da un segretario. Il compito di detto segretario può essere svolto anche da un membro del comitato stesso."

 

          Art. 42. Modifica della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, recante "Ordinamento piste da sci".

     1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 9 bis. (Trattative con i proprietari).

     1. Il procedimento per l'imposizione della servitù di pista viene avviato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dopo esito negativo delle trattative con i rispettivi proprietari, dirette alla costituzione contrattuale volontaria della servitù di pista.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a fissare con deliberazione i criteri delle indennità per la costituzione della servitù di pista.

     3. La legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 (Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico) è soggetta, in quanto compatibile, alla disciplina del presente articolo."

 

          Art. 43. Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante "Ordinamento delle comunità comprensoriali".

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "4 bis. Le funzioni amministrative attribuite o delegate alle comunità comprensoriali secondo la vigente normativa sono esercitate dal Comune di Bolzano, cui sono erogati i corrispondenti finanziamenti. Il Comune di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni patrimoniali della soppressa comunità comprensoriale di Bolzano."

 

          Art. 44. Modifica della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, recante "Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica". [3]

     1. Il penultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: "Detti canoni e sovracanoni sono versati alla Provincia contestualmente al pagamento dei canoni demaniali secondo le modalità di cui all'articolo 2."

 

          Art. 45. Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".

     1. Dopo l'articolo 32 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 32 bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico).

     1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.

     2. L'atto di acquisizione:

     a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

     b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

     c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di 60 giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

     d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

     e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

     f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio tavolare.

     3. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo e disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nel libro tavolare a cura e spese della medesima autorità.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.

     5. Nei casi previsti dal presente articolo il risarcimento del danno è determinato:

     a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, l'edificabilità è determinata in base ai criteri indicati dall'articolo 8, comma 1;

     b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo."

 

          Art. 46. Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante "Norme per la tutela della qualità dell'aria".

     1. La lettera b) del punto 18 dell'allegato C, parte II, della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituita:

     "b) il flusso di massa dei solventi in uscita non supera i 2.500 kg all'anno nelle carrozzerie e 15.000 kg all'anno negli altri impianti di verniciatura. Se si dovessero avvertire odori in zone abitative, può essere prescritto un idoneo impianto di abbattimento per il contenimento degli stessi."

 

          Art. 47. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40;

     b) l'articolo 14 bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche; restano fermi gli effetti dei provvedimenti assunti sulla base di tale articolo;

     c) l'articolo 13 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12;

     d) l'articolo 5 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11;

     e) l'articolo 2 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8;

     f) i commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

     g) i commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

 

          Art. 48. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Comma abrogato dall'art. 38 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[2] La Corte Costituzionale con sentenza del 20 dicembre 2002 n. 533 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12 come introdotto dal presente comma.

[3] La Corte Costituzionale con sentenza del 20 dicembre 2002 n. 533 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.