§ 4.5.30 - L.P. 26 febbraio 1981, n. 6.
Ordinamento delle piste da sci.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:26/02/1981
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Requisiti e caratteristiche delle aree sciabili.
Art. 3.  Individuazione del vincolo urbanistico.
Art. 4.  Aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso.
Art. 5.  Domande per gli adempimenti urbanistici.
Art. 6.  Domande per l'apprestamento delle aree sciabili.
Art. 7.  Benestare.
Art. 8.  Agibilità delle aree.
Art. 9.      1. Il procedimento per l'imposizione della servitù è regolato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.
Art. 9 bis.  (Trattative con i proprietari).
Art. 10.  Esercizio della servitù.
Art. 11.  Modifica dell'esercizio della servitù.
Art. 12.  Durata della servitù.
Art. 13.  Commissione tecnica per le piste da sci.
Art. 14.  Pareri ai fini dell'ubicazione delle aree.
Art. 15.  Provvedimenti in caso di inadempienza.
Art. 16.  Ufficio piste.
Art. 17.  Servizio piste e soccorso.
Art. 18.  Manutenzione.
Art. 19.  Tutela dell'ambiente.
Art. 20.  Comportamento dello sciatore.
Art. 21.  Sanzioni amministrative.
Art. 22.  Norme transitorie e finali.
Art. 23.  Norme finanziarie.
Art. 24.  Clausola di urgenza.


§ 4.5.30 - L.P. 26 febbraio 1981, n. 6. [1]

Ordinamento delle piste da sci.

(B.U. 31 marzo 1981, n. 17).

 

     Art. 1. Finalità della legge.

     1. L'uso pubblico di aree innevate comprendenti piste abitualmente riservate alla pratica non agonistica dello sci viene disciplinato dalla presente legge.

     2. La pratica dello sci da esercitarsi su manto erboso viene esclusivamente acconsentita nelle aree individuate ai sensi del successivo art. 4.

 

          Art. 2. Requisiti e caratteristiche delle aree sciabili.

     1. Al fine di assicurare le migliori condizioni di circolazione e di sicurezza le piste comprese nelle aree di cui al precedente articolo vengono individuate, classificate e dotate della necessaria segnaletica secondo caratteristiche tecniche e requisiti da definirsi nel regolamento di esecuzione.

     2. Il regolamento di esecuzione può anche disciplinare settori da destinarsi ai principianti e bambini.

     3. Le piste innevate devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque protette da tale pericolo e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.

 

          Art. 3. Individuazione del vincolo urbanistico.

     1. L'individuazione delle aree sciabili, quando queste risultino complementari ad impianti di risalita, assegnati o da assegnarsi in concessione, viene in ogni caso disposta ai sensi dell'ordinamento urbanistico provinciale, nel rispetto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'avvenuta individuazione del vincolo corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità delle aree.

     2. In ogni altro diverso caso la procedura di cui al precedente comma viene seguita solamente quando l'utilizzo delle aree comporti alterazione del terreno, del manto vegetale, nonché la realizzazione di infrastrutture fisse, secondo criteri da determinarsi nel regolamento di esecuzione.

     3. Quando trattasi di aree per le quali non è disposto l'obbligo dell'individuazione del vincolo urbanistico, colui che ne proponga l'utilizzo, in caso di disaccordo con i proprietari, può richiedere, tramite l'Assessorato competente in materia di turismo, di seguito denominato Assessorato provinciale competente, la dichiarazione di pubblica utilità delle aree stesse, che può venire disposta con deliberazione della Giunta provinciale. [2]

     4. Qualora la commissione urbanistica provinciale esamini, nella trattazione del piano urbanistico comunale o di sue varianti, la deliberazione del Comune concernente eventuali aree sciabili, alle relative sedute partecipa con voto consultivo un rappresentante dell'ufficio competente per le piste da sci, il quale può far inserire nella relazione finale proprie osservazioni o proposte. [3]

     5. [4]

 

          Art. 4. Aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso.

     1. Su proposta dell'Assessore all'urbanistica, sentiti l'Assessore al turismo, quello per la tutela dell'ambiente e ai trasporti e quello per l'agricoltura e le foreste, la Giunta provinciale provvede all'individuazione delle aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso e degli eventuali impianti di risalita, applicando la procedura prevista dall'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale. Non possono essere individuate aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso al di sopra della vegetazione boschiva; per l'individuazione e la realizzazione di una pista per la pratica dello sci su manto erboso è necessario il consenso del o dei proprietari dell'area.

     2. L'utilizzo delle aree di cui al precedente comma viene disposto sulla base delle prescrizioni della presente legge in quanto applicabili.

 

          Art. 5. Domande per gli adempimenti urbanistici.

     1. Per l'ottenimento della necessaria concessione edilizia l'avente titolo ad utilizzare le aree di cui al primo comma del precedente art. 1 e ad apprestare le relative piste, deve rivolgere domanda al sindaco del comune interessato territorialmente per gli adempimenti da osservarsi ai sensi dell'ordinamento urbanistico provinciale e di ogni altra norma vigente.

     2. La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata del benestare dell'Assessore provinciale competente, ai sensi del successivo art. 7.

 

          Art. 6. Domande per l'apprestamento delle aree sciabili.

     1. Per l'ottenimento del benestare di cui al successivo art. 7, il titolare della concessione dell'impianto di risalita del quale l'area innevata risulti complementare ha preferenza assoluta su qualsiasi altro richiedente.

     2. La relativa domanda deve essere inoltrata all'Assessore provinciale competente, corredata da un progetto e da una relazione illustrativa con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

     3. Devono in ogni caso essere indicati gli attraversamenti con strade, vie, sentieri, ecc. , aperti al pubblico, con corsi d'acqua e con impianti di risalita, le eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto, nonché gli eventuali mezzi di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

     4. Qualora per l'apprestamento di una pista sia necessario il taglio di boschi, il richiedente deve, su prescrizione dell'autorità forestale territorialmente competente, procedere, ove possibile, al rimboschimento di una eguale superficie nell'ambito dello stesso bacino.

     5. Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda deve inoltre chiedere che venga costituita la servitù di cui all'art. 9 e deve indicare i terreni a carico dei quali la servitù viene richiesta.

     6. L'Assessorato provinciale competente può esprimere anche pareri sulla potenziale idoneità di aree, senza che i pareri stessi comportino titolo per l'utilizzo delle aree stesse ai sensi della presente legge.

 

          Art. 7. Benestare.

     1. L'Assessore provinciale competente, previo parere favorevole degli uffici di cui al secondo comma dell'art. 14, rilascia il benestare all'apprestamento delle aree dopo avere eventualmente costituita la servitù di pista ai sensi dell'art. 9. [5]

 

          Art. 8. Agibilità delle aree.

     1. Eseguito l'apprestamento della pista, l'interessato ha l'obbligo di comunicare al comune competente e per conoscenza all'Assessorato provinciale competente il completamento dell'opera.

     2. La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale che certifichi la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato, nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri vincolanti di cui al secondo comma dell'art. 14 e la presenza degli ulteriori requisiti della pista come prescritto nel benestare di cui all'art. 7.

     3. L'Assessorato provinciale competente provvede contemporaneamente ad informare gli uffici di cui al secondo comma dell'art. 14.

 

          Art. 9.

     1. Il procedimento per l'imposizione della servitù è regolato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

     2. Salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate prima della costituzione della servitù, al proprietario del fondo servente è dovuta un'indennità, unica per tutto il periodo di imposizione della servitù, la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù stessa subiscono il suolo ed eventuali fabbricati.

     3. Il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca.

     4. I danni derivanti dal normale e regolare utilizzo delle aree di cui all'art. 1 della presente legge vanno invece risarciti annualmente mediante apposita indennità.

     5. Al proprietario devono essere, inoltre, risarciti i danni prodotti durante l'apprestamento delle aree e quelli derivanti dalle necessarie occupazioni temporanee.

     6. Per la determinazione dell'indennità dei danni elencati nel presente articolo valgono le disposizioni della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, in quanto non contrastanti con la presente legge.

     7. Nell'atto col quale si fissa l'indennità prevista nel presente articolo devono essere determinati l'area delle zone soggette a servitù di passaggio coattive e il numero e le misure delle eventuali opere artificiali.

     8. Mentre l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo corrisponde ad un decimo del valore del terreno accertato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, quella di cui al quarto comma viene determinata, in caso di prato o pascolo, sulla base dell'effettiva diminuzione del raccolto o, in caso di terreno boschivo, sulla base della quota annua di accrescimento medio della zona franco luogo di carico.

     9. In caso di prato o di pascolo non coltivati non spetta l'indennità di cui al quarto comma.

     10. In caso di terreni boschivi il risarcimento danni di cui al quinto comma avviene sulla base della quantità del legname tagliato calcolato franco luogo di carico e decurtato del 10% per spese di trasporto.

     11. Salvi i rapporti contrattuali in vigore, per le aree sciabili già in esercizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, il pagamento dell'indennità per la limitazione della disponibilità dei terreni in seguito all'imposizione della servitù di pista può avvenire mediante corresponsione di 10 rate annue, pagabili di volta in volta in anticipo.

 

          Art. 9 bis. (Trattative con i proprietari). [6]

     1. Il procedimento per l'imposizione della servitù di pista viene avviato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dopo esito negativo delle trattative con i rispettivi proprietari, dirette alla costituzione contrattuale volontaria della servitù di pista.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a fissare con deliberazione i criteri delle indennità per la costituzione della servitù di pista.

     3. La legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 (Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico) è soggetta, in quanto compatibile, alla disciplina del presente articolo.

 

          Art. 10. Esercizio della servitù.

     1. La servitù di pista conferisce i seguenti diritti:

     a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento e bonifica stabilite nel progetto approvato e prescritte dall'Ufficio provinciale competente per le piste da sci, nonché autorizzate preventivamente dagli uffici provinciali competenti in materia; [7]

     b) eseguire le opere di taglio di alberi e asportazione di ostacoli necessari per l'esercizio della pista prescritte dall'Ufficio provinciale competente per le piste da sci e approvate preventivamente dagli uffici provinciali competenti in materia; [8]

     c) apporre l'opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;

     d) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;

     e) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l'accesso all'area sciabile e impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste stesse.

     2. Indipendentemente dai diritti di cui alle precedenti lettere deve essere sempre garantito agli edifici abitati o adibiti all'attività agricola l'accesso a piedi e in quanto necessario anche con veicoli. In caso di assoluta necessità ai proprietari dei fondi confinanti o adiacenti è data facoltà di accedere all'area sciabile per il trasporto e l'avvallamento del legname, previo intesa con il titolare della servitù di pista sui modi e tempi dei trasporti.

     3. Il proprietario del terreno non può in alcun modo impedire od ostacolare l'uso della servitù, mentre il titolare della servitù non può aggravare la servitù medesima. Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù è, inoltre, obbligato a riattivare le recinzioni ed a provvedere alla pulizia del terreno.

 

          Art. 11. Modifica dell'esercizio della servitù.

     1. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l'esercizio della servitù, dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, la disponibilità di altro settore di terreno adatto all'esercizio della servitù, riconosciuto idoneo dall'Ufficio provinciale competente per le piste da sci e la cui destinazione corrisponda a quanto previsto dal piano urbanistico comunale. [9]

     2. Il cambiamento di terreno per l'esercizio della servitù può essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile e di nessun danno al fondo.

 

          Art. 12. Durata della servitù.

     1. La servitù di pista, nel caso in cui la stessa non sia servita da un impianto di risalita, può essere rilasciata per un periodo non superiore ad anni 30.

     2. Qualora l'area sia servita da un impianto di risalita la servitù ha durata corrispondente alla concessione dell'impianto stesso.

     3. In caso di rinnovo della concessione dell'impianto il titolare della servitù ha diritto al rinnovo della servitù senza corresponsione dell'indennità di cui all'art. 9, secondo comma, e senza presentazione di apposita domanda.

     4. Nel caso in cui l'area sciabile cessi di essere tale il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità del proprietario alla cui richiesta il titolare della servitù deve, su parere motivato dell'autorità forestale territorialmente competente, ripristinare, ove possibile, lo stato di consistenza originario, qualora il mancato ripristino possa essere di grave pregiudizio al proprietario.

 

          Art. 13. Commissione tecnica per le piste da sci. [10]

 

          Art. 14. Pareri ai fini dell'ubicazione delle aree. [11]

     1. [12]

     2. Per i fini di cui al terzo comma del precedente art. 2, il parere vincolante sull'ubicazione delle aree viene espresso sulla base di una relazione scritta:

     1) dell'ispettorato forestale competente per territorio, con riferimento alla situazione forestale, all'idoneità sotto l'aspetto idrogeologico, nonché al pericolo di frane;

     2) dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo con riferimento alle eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;

     3) del servizio provinciale prevenzione valanghe con riferimento alla potenziale eventualità di caduta di valanghe.

     3. [13]

 

          Art. 15. Provvedimenti in caso di inadempienza.

     1. Nei casi di inadempienza alle prescrizioni o agli obblighi stabiliti nella presente legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 21, l'Assessore provinciale competente, su proposta dell'ufficio piste o di propria iniziativa, ordina l'adozione dei provvedimenti atti a ristabilire l'osservanza delle norme prescritte fissandone il termine, scaduto il quale promuove la sospensione anche parziale della relativa attività.

     2. L'interruzione dell'attività è altresì promossa dall'Assessore provinciale competente, su proposta dell'ufficio o di propria iniziativa, allorché venisse accertata l'esistenza e/o l'incombenza di pericoli pregiudicanti l'integrità fisica degli utenti.

 

          Art. 16. Ufficio piste. [14]

 

          Art. 17. Servizio piste e soccorso.

     1. Per la manutenzione e il controllo di piste da sci, nonché per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste stesse, gli esercenti le piste devono istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura.

     2. Dall'istituzione del servizio piste e soccorso si può prescindere in caso di condizioni particolari da determinarsi mediante regolamento di esecuzione.

     3. Al fine di garantire l'efficienza dei servizi di cui al precedente comma, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere direttamente corsi di formazione e di perfezionamento o di affidarne la esecuzione ad associazioni o enti con caratteristiche da stabilirsi con decreto dell'Assessore competente.

     4. Per la dotazione della necessaria attrezzatura del servizio soccorso la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, può concedere a:

     1) enti ed amministrazioni pubblici, nonché associazioni e organizzazioni aventi per scopo il soccorso degli infortunati e ritenute comunque idonee, contributi nella misura massima fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile;

     2) esercenti le piste o le aree sciabili contributi nella misura massima fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     5. La spesa ammissibile di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma è determinata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione prevista dall'art. 3 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49.

     6. Le domande di contributo, da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovranno essere corredate:

     a) di una relazione sul fabbisogno delle attrezzature e dell'equipaggiamento di salvataggio;

     b) dell'elenco delle attrezzature e degli equipaggiamenti da acquistarsi;

     c) del preventivo di spesa;

     d) del relativo piano di finanziamento.

     6-bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni che svolgono servizio di sicurezza su piste da sci nella provincia di Bolzano una sovvenzione annuale per l'espletamento della loro attività e per l'acquisto di attrezzature. L'erogazione e la liquidazione avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla legge provinciale n. 19/1990 e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili [15] .

     7. La liquidazione dei contributi avviene su domanda dei beneficiari corredata dai giustificativi di spesa e del relativo elenco.

     8. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti o associazioni qualificati. [16]

 

          Art. 18. Manutenzione.

     1. Il titolare delle aree sciabili ha l'obbligo di curare che le stesse mantengano le caratteristiche ed i requisiti tecnici prescritti nella presente legge e nel regolamento di esecuzione.

     2. Le norme per la manutenzione, in relazione anche alle possibili condizioni di esercizio, vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.

     3. Per la messa in sicurezza delle aree sciabili, la Giunta provinciale può concedere contributi in favore dei soggetti di cui al comma 1 [17].

 

          Art. 19. Tutela dell'ambiente.

     1. Allo scopo di garantire una maggiore tutela dell'ambiente nella fase dell'apprestamento di aree sciabili, il preventivo parere sul rispettivo progetto emesso dalla seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui al primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1960, n. 16, e successiva modifica, è accompagnato, a richiesta della commissione stessa, da una relazione disposta dal laboratorio biologico provinciale diretta ad accertare gli effetti provocati dall'intervento e i rimedi da apportare per il rinverdimento ambientale.

 

          Art. 20. Comportamento dello sciatore.

     1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose.

     2. Lo sciatore deve, pertanto, adeguare la sua andatura alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.

 

          Art. 21. Sanzioni amministrative.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) chiunque gestisca una pista da sci o eserciti la pratica dello sci su aree costituite da manto erboso in settori di territorio sui quali non sia stato individuato il vincolo di cui all'art. 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 92 a Euro 9.102;

     b) chiunque trascuri l'osservanza di una disposizione stabilita nel benestare di cui all'art. 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.824 a Euro 9.102;

     c) chiunque appresti senza concessione ai sensi dell'art. 5 una pista da sci, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 9.102 a Euro 90.989;

     d) chiunque gestisca un'area sciabile senza avere provveduto alla comunicazione di cui all'art. 8, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 915 a Euro 3.642;

     e) chiunque gestisca un'area sciabile senza avere provveduto all'istituzione del servizio piste e soccorso di cui all'art. 17, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.824 a Euro 5.460;

     f) chiunque nella gestione di una pista da sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.824 a Euro 3.642;

     g) chiunque nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 28 a Euro 184;

     h) chiunque non ottemperi alle disposizioni concernenti l'apprestamento, nonché la manutenzione estiva di aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.824 a Euro 9.102;

     i) chiunque non ottemperi alle disposizioni concernenti la manutenzione invernale delle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 915 a Euro 3.642. [18]

     2. Agli effetti dell'accertamento delle infrazioni sull'applicazione della presente legge sono incaricati:

     a) per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere b), c) e d), i funzionari dell'ufficio piste;

     b) per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere a), e), f), h) ed i), gli incaricati comunali, i funzionari dell'ufficio piste e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di sicurezza pubblica.

     3. Per l'accertamento delle trasgressioni e la applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

     4. Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal capo ripartizione competente.

 

          Art. 22. Norme transitorie e finali.

     1. Dalla richiesta di benestare da rilasciarsi ai sensi dell'art. 7 della presente legge vengono dispensati coloro che dispongono di analoga attestazione che sia stata rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 13.

     2. Gli esercenti di aree sciabili che non dispongono del benestare di cui al precedente comma, entro tre anni ed in ogni caso su richiesta dell'ufficio piste dall'entrata in vigore della presente legge sono obbligati a presentare domanda per l'apprestamento delle relative aree di cui al precedente art. 6.

     3. Viene fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Assessore provinciale competente, su proposta dell'ufficio piste, di disporre gli interventi previsti nel precedente art. 15.

     4. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, nonché tutte le altre disposizioni in quanto contrastanti con la presente legge.

     5. Fino all'emanazione del nuovo ordinamento degli uffici provinciali le funzioni di dirigente dell'ufficio piste sono espletate dal funzionario preposto al servizio attività sportive presso l'assessorato al turismo.

 

          Art. 23. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 27 milioni, così ripartita:

     a) lire 2 milioni, per i compensi ai componenti la commissione di cui all'art. 13;

     b) lire 10 milioni, per l'assicurazione e l'attrezzatura previste rispettivamente ai commi undicesimo e dodicesimo dell'art. 13;

     c) lire 15 milioni, per la concessione dei contributi di cui al quarto comma dell'art. 17.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede come segue:

     quanto all'onere di cui alla lettera a), mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981, che presenta la necessaria disponibilità;

     quanto agli oneri di cui alle lettere b) e c), mediante utilizzo degli stanziamenti previsti per importi corrispondenti rispettivamente al cap. 76116 e al cap. 76115 del medesimo stato di previsione.

     3. Gli stanziamenti da iscrivere nei bilanci provinciali per gli anni successivi saranno stabiliti dalla relativa legge finanziaria annuale, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

 

          Art. 24. Clausola di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.P. 23 novembre 2010, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[5] Comma così modificato dall'art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 42 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[7] Lettera così modificata dall'art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[8] Lettera così modificata dall'art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[9] Comma così modificato dall'art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[11] Rubrica così sostituita dall'art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[12] Comma abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[13] Comma abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[14] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[15] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.P. 13 dicembre 1991, n. 33.

[16] Comma aggiunto dall'art. 51 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[17] Comma aggiunto dall’art. 18 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[18] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.