§ 5.6.14 - L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 sport e tempo libero
Data:23/11/2010
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Ambito d'applicazione.
Art. 2.  Aree sciabili attrezzate.
Art. 3.  Gestori delle aree sciabili attrezzate.
Art. 4.  Utenti delle aree sciabili attrezzate.
Art. 5.  Benestare all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate.
Art. 6.  Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate.
Art. 7.  Requisiti tecnici generali delle piste da sci.
Art. 8.  Classificazione.
Art. 9.  Delimitazione.
Art. 10.  Segnaletica.
Art. 11.  Obblighi del gestore.
Art. 12.  Preparazione e manutenzione delle piste.
Art. 13.  Protezione delle piste.
Art. 14.  Servizio piste e controllo.
Art. 15.  Servizio di soccorso.
Art. 16.  Apertura e chiusura delle piste.
Art. 17.  Norme generali.
Art. 18.  Regole comportamentali degli utenti.
Art. 19.  Casco protettivo.
Art. 20.  Transito e risalita delle piste da sci.
Art. 21.  Transito di mezzi meccanici.
Art. 22.  Sci fuori pista.
Art. 23.  Campagne di informazione e sensibilizzazione.
Art. 24.  Servitù di area sciabile attrezzata.
Art. 25.  Indennità per la servitù di area sciabile.
Art. 26.  Esercizio della servitù di area sciabile.
Art. 27.  Modifica della servitù di area sciabile.
Art. 28.  Durata della servitù di area sciabile.
Art. 29.  Sanzioni amministrative.
Art. 30.  Sanzioni amministrative: procedura.
Art. 31.  Regolamento di esecuzione.
Art. 32.  Abrogazione di norme.
Art. 33.  Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”.
Art. 34.  Disposizione finanziaria.


§ 5.6.14 - L.P. 23 novembre 2010, n. 14.

Ordinamento delle aree sciabili attrezzate.

(B.U. 30 novembre 2010, n. 48)

 

 

TITOLO I

Ambito d'applicazione e disposizioni preliminari

 

Art. 1. Ambito d'applicazione.

1. La presente legge disciplina:

a) la sicurezza ed il comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate;

b) la gestione delle aree sciabili attrezzate per garantire la sicurezza;

c) la procedura che regola la disponibilità e la servitù delle aree sciabili attrezzate.

 

     Art. 2. Aree sciabili attrezzate.

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci, ai sensi del comma 2.

2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:

a) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci, snowboard o attrezzi similari, escluse le piste da fondo e da slittino;

b) gli impianti a fune con servizio sciistico;

c) gli impianti d'innevamento ad eccezione delle infrastrutture tecniche e delle condutture di alimentazione;

d) le infrastrutture ricreative riservate ai bambini, servite o meno da impianti di risalita;

e) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;

f) le aree riservate agli allenamenti ed alle gare;

g) le aree non preparate riservate alla pratica dello sci.

3. Le aree situate al di fuori delle aree sciabili attrezzate non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 3. Gestori delle aree sciabili attrezzate.

1. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica.

 

     Art. 4. Utenti delle aree sciabili attrezzate.

1. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate coloro che vi accedono equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari.

 

TITOLO II

Benestare all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate

 

     Art. 5. Benestare all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate.

1. Il Comune, prima del rilascio della concessione edilizia, richiede al direttore o alla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo il benestare all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), e), f) e g).

2. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo rilascia il benestare di cui al comma 1 previo parere dei seguenti uffici e dopo avere eventualmente costituito la servitù ai sensi dell'articolo 24:

a) dell'ispettorato forestale competente per territorio, con riferimento alla situazione forestale, all'idoneità sotto l'aspetto idrogeologico, nonché al pericolo di frane;

b) dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, con riferimento alle eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;

c) del servizio provinciale prevenzione valanghe, con riferimento alla potenziale eventualità di caduta valanghe.

3. Eseguito l'apprestamento delle aree sciabili attrezzate, l'interessato ha l'obbligo di comunicare al comune competente e per conoscenza alla Ripartizione provinciale Turismo il completamento dell'opera. La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, che certifica la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nel benestare di cui al comma 1.

 

     Art. 6. Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate.

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare, nelle giornate in cui non si svolgano manifestazioni agonistiche, i tratti o le porzioni da riservare agli allenamenti con sci, snowboard e attrezzi similari.

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

3. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, lo snowboard e con attrezzi similari.

4. Le aree di cui al comma 3 devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.

5. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.

 

TITOLO III

Requisiti, classificazione, delimitazione e segnaletica delle piste da sci

 

     Art. 7. Requisiti tecnici generali delle piste da sci.

1. Le piste devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque in zone protette o vigilate per scongiurare tali pericoli, e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.

2. Le piste devono essere possibilmente prive di ostacoli atipici tali da costituire un pericolo durante l'apertura al transito degli utenti. Qualora gli ostacoli atipici non possano essere rimossi, essi devono essere opportunamente segnalati e protetti.

3. L'area comune a più piste deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenza tali da consentire l'agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle piste confluenti.

 

     Art. 8. Classificazione.

1. Le piste da sci sono classificate a seconda del grado di difficoltà. Le relative caratteristiche sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

     Art. 9. Delimitazione.

1. Le piste da sci sono delimitate lateralmente a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato ed il confine tra area sciabile attrezzata ed area non attrezzata, anche in condizioni di scarsa visibilità.

2. Ove la delimitazione delle piste non è resa visibile dalla presenza di elementi naturali, essa è realizzata mediante elementi artificiali quali segnali, nastri colorati o simili. La delimitazione della pista può essere anche segnalata da un bordo pista rialzato ove sia chiaramente visibile il passaggio dalla pista preparata alla neve non battuta.

3. L'area adiacente ai bordi delle piste è adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata.

4. La delimitazione della pista mediante elementi artificiali può essere omessa:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali;

b) nei tratti in cui reti ovvero altri strumenti di sicurezza, purché ben visibili, siano collocati in aderenza al bordo della pista;

c) nei tratti di confluenza o di raccordo delle piste.

5. Le protezioni previste dal presente articolo devono sempre prevedere l'utilizzo di materiali atti ad assorbire la decelerazione.

 

     Art. 10. Segnaletica.

1. Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI.

2. Presso le principali stazioni d'accesso all'area sciabile attrezzata è collocato, in posizione ben visibile, un pannello con l'indicazione degli impianti e delle piste, della loro denominazione e del grado di difficoltà nonché della loro agibilità. Sul pannello sono indicati inoltre l'orario d'apertura e di chiusura degli impianti, l'ora di effettuazione dell'ultimo controllo da parte del servizio piste e gli orari abitualmente previsti per la battitura e la manutenzione della pista con mezzi meccanici o altri dispositivi tecnici.

3. La segnaletica soddisfa in particolare le seguenti esigenze:

a) indicare, all'inizio della pista ed in prossimità delle principali varianti, diramazioni o biforcazioni della stessa, la denominazione o numerazione e il grado di difficoltà;

b) fornire, in prossimità delle principali stazioni d'accesso agli impianti di risalita, indicazioni sull'ubicazione degli impianti e delle piste e sugli orari di apertura e chiusura;

c) fornire tutte le indicazioni necessarie per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, con particolare riguardo alla condotta da adottare su determinati tratti di pista.

4. Ulteriori disposizioni riguardanti la segnaletica ed i pannelli informativi sono stabilite con regolamento di esecuzione.

 

TITOLO IV

Gestione delle aree sciabili attrezzate

 

     Art. 11. Obblighi del gestore.

1. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, prima della loro apertura al pubblico, stipula apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a propria responsabilità in relazione all'uso di dette aree, esonerando, se persona diversa, il proprietario tavolare del fondo da qualsiasi responsabilità in merito. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall'assessore provinciale competente, sentita l'associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci maggiormente rappresentativa in provincia.

2. Il gestore dell'area sciabile attrezzata ha inoltre l'obbligo:

a) di provvedere alla preparazione ed alla manutenzione delle piste;

b) di provvedere alla classificazione ed alla protezione delle piste e di predisporre e collocare la segnaletica prescritta sulle aree sciabili attrezzate;

c) di istituire un servizio di informazione sulle condizioni meteorologiche e sul pericolo valanghe, nonché sulle norme di comportamento dell'utente previste dalla presente legge;

d) di garantire un adeguato servizio piste e di soccorso;

e) di mettere gratuitamente a disposizione della Ripartizione provinciale Turismo e dell'Ufficio provinciale Trasporti funiviari spazi e tabelloni idonei per la diffusione al pubblico delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 23.

 

     Art. 12. Preparazione e manutenzione delle piste.

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto d'adeguata preparazione, affinché siano in condizioni di sicura agibilità e praticabilità.

2. In particolare il gestore deve provvedere a:

a) preparare il manto nevoso mediante l'opera meccanica di battitura e a curarlo in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;

b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che l'utente non può scorgere facilmente;

c) segnalare e proteggere gli ostacoli atipici che non possono essere rimossi;

d) segnalare l'attività d'innevamento tecnico svolta durante l'orario di apertura della pista.

3. L'attività di manutenzione è altresì finalizzata a garantire che le piste mantengano le caratteristiche ed i requisiti tecnici prescritti dalla presente legge anche nel corso della singola giornata.

4. Non sono da considerarsi ostacoli, e spetta quindi all'utente l'onere di evitarli, cumuli di neve prodotta con innevamento programmato, modesti cumuli di neve creati dal passaggio degli utenti, eventuali discontinuità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche o dalla battitura, circoscritte zone di neve ghiacciata ed irregolarità simili riconducibili al normale utilizzo delle piste.

 

     Art. 13. Protezione delle piste.

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono protette, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli oggettivi ed atipici, in particolare dal pericolo di valanghe e frane.

2. In particolare il gestore deve provvedere a:

a) posizionare reti di contenimento ai bordi delle piste in corrispondenza di curve e tratti che presentino forte pendenza longitudinale e trasversale, o caratteristiche tali da causare, in caso di caduta, possibili e pericolose fuoriuscite di pista;

b) segnalare e proteggere le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito in modo che gli utenti siano indotti a limitare la velocità o, nei casi di maggior pericolo, a fermarsi. Ulteriori disposizioni possono essere stabilite dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 14. Servizio piste e controllo.

1. Sulle aree sciabili attrezzate è istituito un adeguato servizio piste composto da una o più persone dotate della necessaria competenza ed attrezzatura per lo svolgimento delle attività di preparazione, manutenzione, protezione, segnaletica e controllo delle piste.

2. Il servizio piste può essere affidato dal gestore ad organizzazioni, istituzioni o enti specializzati.

3. Le disposizioni relative al servizio piste di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con regolamento di esecuzione.

 

     Art. 15. Servizio di soccorso.

1. È garantito un adeguato servizio di soccorso, al fine di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulle aree sciabili attrezzate.

2. Il servizio di soccorso è composto da persone addestrate al trasporto degli infortunati, dotate delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari ed idonei allo svolgimento del soccorso.

3. Il servizio di soccorso può essere affidato dal gestore ad organizzazioni, istituzioni o enti specializzati.

4. Al termine di ogni stagione il gestore trasmette alla Ripartizione provinciale Turismo l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle aree sciabili attrezzate, seguendo le formalità e i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione.

 

     Art. 16. Apertura e chiusura delle piste.

1. Il gestore dell'area sciabile attrezzata determina l'orario di apertura e chiusura delle piste.

2. L'apertura giornaliera delle piste avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di agibilità delle stesse, del corretto funzionamento degli elementi di sicurezza e di quelli destinati alla segnaletica, nonché dell'assenza di pericoli atipici, con particolare riguardo al pericolo di caduta valanghe o frane.

3. Il gestore dell'area sciabile attrezzata dispone la chiusura delle piste o di alcune parti delle stesse nei seguenti casi:

a) a conclusione dell'esercizio giornaliero;

b) al verificarsi di situazioni nelle quali non è possibile garantire lo svolgimento dei compiti inerenti al servizio di soccorso, alla segnaletica, alla protezione, preparazione e manutenzione delle piste, con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti;

c) ogniqualvolta particolari situazioni legate a circostanze oggettive compromettano la sicurezza o la normale agibilità delle piste e, fatto salvo quanto disposto dalla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, in presenza di pericolo di distacco di valanghe o frane;

d) in occasione di manifestazioni agonistiche, gare e allenamenti.

4. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti il gestore individua le piste da sci che possono essere chiuse, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

5. La chiusura delle piste è totale o parziale, a seconda delle caratteristiche e dell'intensità della situazione di pericolo.

6. La chiusura delle piste o di alcune parti delle stesse ai sensi del comma 3, lettere b), c), e d) e del comma 4 è effettuata per mezzo di segnaletica da esporre secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

TITOLO V

Comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate

 

     Art. 17. Norme generali.

1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con la necessaria diligenza e prudenza, in modo tale da evitare incidenti, da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e da non cagionare danno a persone o a cose.

2. In particolare, gli utenti sono tenuti a:

a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal gestore nell'esercizio delle sue funzioni e dagli organi di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 30;

b) attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica;

c) prestare assistenza agli altri utenti infortunati o in difficoltà, e a segnalare immediatamente il fatto agli addetti del servizio di soccorso.

 

     Art. 18. Regole comportamentali degli utenti.

1. Gli utenti dell'area sciabile attrezzata sono tenuti a:

a) scegliere la pista e la velocità adeguate alle proprie capacità tecniche ed alla propria condizione fisica, alla condizione della pista e del tempo e alla densità del traffico sulle piste;

b) moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o di ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;

c) mantenere, sulla traiettoria prescelta, le distanze di sicurezza in funzione delle particolarità del tracciato, della visibilità nonché delle caratteristiche proprie dell'attrezzo utilizzato;

d) assicurarsi, prima del sorpasso di altri utenti, di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sia a destra che a sinistra, ma sempre ad una distanza tale da non costituire intralcio per l'utente sorpassato;

e) dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio piste ed al servizio soccorso ed ai mezzi meccanici di cui all'articolo 21, consentendone l'agevole e rapida circolazione;

f) assicurarsi di potersi immettere sulla pista o di poter attraversare la pista senza pericolo per sé e per gli altri;

g) dare la precedenza negli incroci a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica;

h) non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità, ed evitare di costituire pericolo per gli altri utenti in caso di sosta;

i) in caso di caduta, lasciare la pista il più presto possibile portandosi eventualmente ai margini di essa;

j) fornire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al controllo delle piste, le proprie generalità qualora siano coinvolti in un incidente o ne siano testimoni o abbiano prestato assistenza ad utenti in difficoltà;

k) utilizzare sci, snowboard o attrezzi similari, muniti di appositi dispositivi di trattenuta o frenaggio, idonei ad evitare che il distacco improvviso di essi possa costituire pericolo per l'incolumità altrui;

l) durante la sosta presso i rifugi o altre zone, sistemare l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) fuori dal piano sciabile, in modo tale da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.

 

2. La Giunta provinciale può prevedere, nell'interesse della sicurezza sulle aree sciabili attrezzate, l'obbligo di una copertura assicurativa sia per gli utenti che per i gestori delle aree sciabili medesime. La Giunta provinciale determina le caratteristiche e la misura minima della copertura assicurativa.

 

     Art. 19. Casco protettivo.

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard nelle aree sciabili attrezzate è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai 14 anni di indossare un casco protettivo omologato.

2. L'assessore provinciale competente può con provvedimento motivato estendere l'obbligo del casco di cui al comma 1 ad altre categorie di utenti.

 

     Art. 20. Transito e risalita delle piste da sci.

1. L'accesso alle piste senza sci è consentito nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale, nelle quali vengono anche determinati i requisiti per la risalita delle piste con gli sci ai piedi.

2. Durante gli orari di battitura e manutenzione della pista l'accesso alle piste è vietato. La Giunta provinciale può determinare le modalità necessarie.

 

     Art. 21. Transito di mezzi meccanici.

1. I mezzi meccanici possono accedere alle aree sciabili solo fuori dell'orario di apertura delle piste o previa chiusura, salvo i casi di necessità ed urgenza. L'eventuale produzione di neve tecnica durante l'orario di apertura della pista deve essere opportunamente segnalata.

2. I mezzi meccanici devono essere in ogni caso muniti di dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e ad una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui.

 

     Art. 22. Sci fuori pista.

1. Il gestore delle aree sciabili attrezzate non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi situati al di fuori delle aree medesime, anche se serviti dagli impianti di risalita.

 

     Art. 23. Campagne di informazione e sensibilizzazione.

1. La Ripartizione provinciale Turismo e l'Ufficio provinciale Trasporti funiviari, in collaborazione eventualmente anche con le organizzazioni e le imprese turistiche e con il collegio provinciale dei maestri di sci ed il collegio provinciale delle guide alpine, promuovono campagne di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini e iniziative didattiche rivolte ai giovani, finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza in montagna e la conoscenza delle regole di comportamento per la pratica degli sport sulla neve.

 

TITOLO VI

Servitù

 

     Art. 24. Servitù di area sciabile attrezzata.

1. Il procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile attrezzata, di seguito denominata servitù di area sciabile, riguardante le aree di cui all'articolo 2, è disciplinato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. Per le superfici di pubblica proprietà o per il patrimonio indisponibile valgono le relative norme di settore. Il procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile può essere richiesto dagli interessati anche relativamente a piste da sci già in tutto o in parte realizzate ed utilizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari tavolari dei terreni.

2. In caso di mancato accordo in ordine alla disponibilità delle aree e della corrispondente indennità, colui che intende avviare il procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione innanzi ad una commissione insediata presso la Ripartizione provinciale Turismo, dandone preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario tavolare della superficie interessata e al direttore o alla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo, allegando relazione tecnica sulle opere da realizzare ed indicando analiticamente le indennità offerte.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da una persona rappresentante la Ripartizione provinciale Turismo, che la presiede, da una persona rappresentante la Ripartizione Amministrazione del patrimonio, da una persona rappresentante l'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori degli impianti di risalita, nonché da una persona rappresentante l'associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

4. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, convoca le parti e la commissione di cui al comma 2 per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

5. In caso di raggiungimento della conciliazione, viene redatto un processo verbale sottoscritto da entrambe le parti e dai componenti della commissione.

6. In caso di fallimento della conciliazione, viene comunque redatto un processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è libera di avviare il procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile, in conformità a quanto previsto dalla presente legge nonché dalla normativa provinciale sugli espropri per pubblica utilità.

 

     Art. 25. Indennità per la servitù di area sciabile.

1. Al proprietario tavolare dell'area gravata dalla servitù di area sciabile spettano le seguenti indennità:

a) un'indennità una tantum a fronte del gravame imposto al suolo e ad eventuali fabbricati in conseguenza dell'imposizione della servitù di area sciabile;

b) in aggiunta all'indennità di cui alla lettera a), un'indennità da corrispondersi annualmente quale corrispettivo per il ridotto raccolto nonché altri danni eventualmente prodotti a seguito dell'utilizzo delle superfici interessate.

2. Nella determinazione delle indennità si tiene anche conto della valenza turistica della zona interessata nonché della situazione geografica.

3. Il valore della superficie gravato dalla servitù di area sciabile è computato in base allo stato in cui esso si trova all'atto dell'occupazione; non si applicano detrazioni per eventuali aggravi iscritti a carico dell'immobile.

4. Al proprietario tavolare sono in ogni caso risarciti tutti i danni eventualmente cagionati durante l'apprestamento dell'area sciabile derivanti dalle necessarie occupazioni di terreni confinanti.

5. I criteri da applicare per la determinazione delle indennità sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

 

     Art. 26. Esercizio della servitù di area sciabile.

1. La servitù di area sciabile conferisce le seguenti facoltà:

a) esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, disboscamento, taglio di alberi e rami in conformità al progetto approvato sottostante, se ed in quanto necessario, all'autorizzazione per l'apprestamento dell'area sciabile;

b) apposizione della segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;

c) uso del terreno per il passaggio degli utenti e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento, nonché per la realizzazione di impianti di innevamento;

d) fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, inibizione dell'accesso all'area sciabile e agli impianti alle persone non autorizzate nel periodo di innevamento, durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste;

e) impedimento di qualsiasi attività pregiudizievole al regolare esercizio delle piste o degli impianti;

f) fatte salve le vigenti disposizioni di legge, autorizzazione di accesso al terreno durante il periodo estivo, salvo il risarcimento al proprietario tavolare di eventuali danni, per eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria su piste, impianti ed opere accessorie, anche con mezzi meccanici.

 

     Art. 27. Modifica della servitù di area sciabile.

1. Il titolare della servitù di area sciabile può richiedere il trasferimento della servitù, se dimostra che il medesimo risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile e di nessun danno al fondo. In caso di mancato accordo trovano applicazione gli articoli 24 e 25.

 

     Art. 28. Durata della servitù di area sciabile.

1. La servitù di area sciabile è costituita a tempo indeterminato.

2. La servitù di area sciabile cessa:

a) quando l'indennità annuale di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), non è corrisposta per due anni consecutivi;

b) quando la superficie gravata dalla servitù di area sciabile non è utilizzata come tale per due anni consecutivi.

3. Nel caso in cui l'area sciabile cessi di essere tale, il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui si trova nella piena disponibilità del proprietario tavolare; il titolare della servitù di area sciabile deve ripristinare, su richiesta del proprietario tavolare, lo stato di consistenza originario.

 

TITOLO VII

Sanzioni amministrative

 

     Art. 29. Sanzioni amministrative.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque appresti senza concessione edilizia un'area sciabile attrezzata, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.500,00 euro ad un massimo di 45.000,00 euro;

b) chiunque non ottemperi alle disposizioni previste dalla presente legge in materia di manutenzione e sicurezza delle aree sciabili attrezzate, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro;

c) chiunque gestisca un'area sciabile attrezzata senza avere provveduto all'istituzione del servizio piste e del servizio soccorso di cui agli articoli 14 e 15, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro;

d) chiunque gestisca un'area sciabile attrezzata con un servizio piste e un servizio di soccorso inadeguati, anche in relazione alla dotazione medica, rispetto all'ampiezza territoriale dell'area sciabile, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro;

e) chiunque, nella gestione di un'area sciabile attrezzata, non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica di cui all'articolo 10, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro;

f) chiunque gestisca un'area sciabile attrezzata senza aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione di cui all'articolo 11, comma 1, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 200.000,00 euro;

g) chiunque, nell'esercizio della pratica degli sport sulla neve, non ottemperi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica sulle aree sciabili, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 90,00 euro;

h) salvo quanto previsto dalle lettere g), i) ed l), chiunque nell'esercizio della pratica degli sport sulla neve non ottemperi ad una delle norme di comportamento di cui agli articoli 17 e 18, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 90,00 euro;

i) chiunque, nell'esercizio della pratica degli sport sulla neve nelle aree sciabili attrezzate, non presti soccorso in caso di incidente e non fornisca le proprie generalità in qualità di persona coinvolta nell'incidente o in qualità di testimone dello stesso, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro;

j) il responsabile della violazione dell'obbligo del casco protettivo di cui all'articolo 19 ed all'articolo 6, commi 2, 4 e 5, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;

k) chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 20, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;

l) chiunque non ottemperi all'obbligo sancito dall'articolo 21, commi 1 e 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

 

     Art. 30. Sanzioni amministrative: procedura.

1. Dell'accertamento delle infrazioni sull'applicazione della presente legge sono incaricati i funzionari e le funzionarie della Ripartizione provinciale Turismo, coadiuvati, in caso di necessità, da personale esterno incaricato e, in ogni caso, dagli organi di pubblica sicurezza e di polizia di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

2. Il Presidente della Provincia attribuisce singolarmente al personale esterno incaricato di cui al comma 1 la qualifica di “addetto alla sorveglianza”: con tale qualifica viene attribuita al personale esterno medesimo, nell'esercizio delle sue funzioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 svolgono anche le funzioni di vigilanza e controllo e l'accertamento delle infrazioni delle norme di cui alla legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5.

4. Per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

5. In caso di violazione dell'articolo 29, comma 1, lettere g) e h), a seguito della quale sia stato cagionato un incidente con danno di terzi, oltre alle previste sanzioni amministrative pecuniarie, può essere disposto il ritiro della tessera giornaliera o la sospensione della tessera plurigiornaliera.

6. Nei casi di inadempienza del gestore alle prescrizioni o agli obblighi stabiliti nella presente legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 29, l'assessore provinciale competente ordina l'adozione dei provvedimenti atti a ristabilire l'osservanza delle norme prescritte, fissandone il termine, scaduto il quale promuove la sospensione anche parziale della relativa attività.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali ed abrogazioni

 

     Art. 31. Regolamento di esecuzione.

1. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati gli aspetti di natura tecnica e procedurale riguardanti la presente legge, con particolare riguardo a:

a) il procedimento da seguire e la documentazione da allegare alla domanda per il benestare, di cui all'articolo 5;

b) la definizione, le caratteristiche tecniche, i requisiti e la classificazione delle piste da sci, degli itinerari sciistici e delle piste di trasferimento;

c) gli obblighi del servizio piste e del servizio di soccorso e la dotazione e qualificazione del personale;

d) i criteri per stabilire l'indennità per la servitù di area sciabile, con particolare riguardo alla valenza turistica del territorio interessato ed alla situazione geografica dello stesso;

e) i pericoli atipici;

f) la produzione di neve tecnica durante l'orario di apertura della pista, di cui all'articolo 21, comma 1.

 

     Art. 32. Abrogazione di norme.

1. La legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è abrogata.

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è abrogato.

 

     Art. 33. Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Al titolare della concessione dell'impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di un'area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione.”.

 

     Art. 34. Disposizione finanziaria.

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2010 derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 18110 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall'articolo 32, comma 1.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.