§ 3.3.18 - L.P. 15 aprile 1991, n. 10.
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:15/04/1991
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 1 bis.  (Attribuzione di competenze).
Art. 2.  Accesso alla proprietà privata.
Art. 3.  Osservazioni e richieste dei proprietari.
Art. 4.  Decisione delle osservazioni.
Art. 5.  Decreto dirigenziale.
Art. 6.  Deposito a pagamento delle indennità.
Art. 6 bis.  (Pagamenti in acconto sulle indennità).
Art. 7.  Decreto di espropriazione.
Art. 8.  Criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione.
Art. 9.  Detrazioni.
Art. 10.  Indennità per le servitù.
Art. 11.  Commissione provinciale estimatrice.
Art. 12.  Centri edificati.
Art. 13.  Maggiorazioni dell'indennità di espropriazione.
Art. 14.  Indennità spettante agli affittuari.
Art. 15.  Opposizioni.
Art. 16.  Procedura di espropriazione abbreviata.
Art. 17.  Autorizzazioni ed approvazioni.
Art. 18.  Accettazioni e pagamenti.
Art. 19.  Restituzione dei fondi non utilizzati.
Art. 20.  Avviso e domanda.
Art. 21.  Esclusioni.
Art. 22.  Restituzione a seguito di mancata esecuzione dell'opera o di inefficacia dell'espropriazione.
Art. 23.  Restituzione delle aree nelle zone produttive e di espansione.
Art. 24.  Interventi consentiti.
Art. 25.  Domanda e notificazione.
Art. 26.  Decreto di occupazione.
Art. 27.  Perizia e deposito dell'indennità.
Art. 28.  Divieti.
Art. 29.  Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza.
Art. 30.  Occupazione per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili.
Art. 31.  Abrogazione di norme ed applicabilità della nuova normativa.
Art. 32.  (Regolazione tavolare di vecchie pendenze).
Art. 32 bis.  (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico).


§ 3.3.18 - L.P. 15 aprile 1991, n. 10.

Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale.

(B.U. 30 aprile 1991, n. 19).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Sezione I

ATTI CHE PRECEDONO LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'espropriazione dei beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali, e loro aziende, nelle materie di competenza provinciale.

     2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche all'espropriazione e alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere od interventi da realizzarsi da altri enti pubblici e privati, o da singoli individui, purché dichiarati di pubblica utilità, o siano considerati da leggi speciali di pubblico interesse.

     3. Sono opere e interventi di pubblica utilità, agli effetti della presente legge, quelli di cui all’articolo 32-bis e quelli che vengono espressamente dichiarati tali per norma di legge speciale o con provvedimento dell’autorità competente ai sensi della normativa vigente in materia [1].

     4. Per le opere e gli interventi da eseguirsi dalla Provincia e dai comuni, l’approvazione dei relativi progetti tecnici secondo la vigente normativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti e lavori in essi previsti [2].

     5. Fatte salve altre disposizioni, il vincolo preordinato all'esproprio apposto su aree su cui sono localizzati infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale ha una durata di 15 anni [3].

 

          Art. 1 bis. (Attribuzione di competenze). [4]

     1. Ferme restando le attribuzioni della commissione di cui all'articolo 11, le funzioni ed incombenze di cui all'articolo 1 sono esercitate dai comuni con l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi.

     2. Nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione stabiliti annualmente dall'Ufficio Estimo della Provincia.

     3. Le procedure d'esproprio, di costituzione di servitù e la redazione delle stime nell'interesse delle comunità comprensoriali vengono espletate dai comuni territorialmente competenti [5] .

 

          Art. 2. Accesso alla proprietà privata.

     1. I periti incaricati della formazione del progetto dell'opera o dell'intervento, possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dall'incarico ricevuto, purché ne sia data loro facoltà con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o del sindaco territorialmente competente, e ne sia dato avviso ai proprietari cinque giorni prima. L'avviso è dato a cura del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o del sindaco, ed a spese di chi richiede gli studi, e deve indicare le generalità delle persone cui è data facoltà di introdursi nelle proprietà private. Se si tratta di luoghi abitati, su istanza delle parti interessate, l'autorità competente fissa il tempo ed il modo con cui la facoltà può essere esercitata. Il sindaco ed i proprietari interessati possono assistere alle operazioni peritali o farsi rappresentare da persone di fiducia. [6]

     2. Coloro che intraprendono le operazioni peritali sono obbligati a risarcire qualunque danno arrecato ai proprietari; per assicurare il pagamento dei relativi indennizzi, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o il sindaco possono prescrivere il preventivo deposito di una cauzione infruttifera. [7]

     3. Nel decreto è fissata la durata delle operazioni peritali.

     4. Chi si oppone alle operazioni dei periti, o chi togliesse i picchetti o altri segnali che fossero stati infissi per eseguire le operazioni stesse, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 81 a Euro 794, che viene irrogata dall'autorità che ha autorizzato le operazioni peritali; sono fatte salve le sanzioni penali e civili. [8]

 

Sezione II

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

 

          Art. 3. Osservazioni e richieste dei proprietari.

     1. La domanda per promuovere il procedimento di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù, deve essere depositata nella segreteria del comune, nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, corredata da una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, dalle mappe catastali, sulle quali sono individuate le aree da espropriare o da asservire, dall'elenco dei proprietari iscritti nei libri fondiari relativamente alle singole particelle edificabili o fondiarie interessate, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

     2. Il sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, ne dà notizia ai proprietari per iscritto, e al pubblico, mediante avviso da affiggersi all'albo comunale.

     3. Decorso il termine di 15 giorni dalla data della notificazione, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco, entro i successivi 15 giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del richiedente e con le eventuali osservazioni del comune, all'Ufficio espropri della Provincia.

     4. A richiesta scritta dei proprietari, da presentarsi entro il termine di 15 giorni dalla data della notificazione di cui al comma terzo, devono essere compresi tra i beni da espropriarsi le frazioni residue degli edifici e terreni, in parte soltanto segnate sul piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere per il proprietario un'utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.

 

          Art. 4. Decisione delle osservazioni.

     1. Se le osservazioni di cui all'art. 3 hanno per oggetto la regolarità degli atti, il Direttore della ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio pronuncia definitivamente su di esse con il decreto di cui all'art. 5. [9]

     2. Se le osservazioni sono di carattere tecnico, il Direttore della ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con il decreto di cui all'art. 5, se le riconosce ingiustificate, le respinge definitivamente, se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, rinvia al richiedente il progetto per le modifiche del caso, o decreta le modifiche necessarie al progetto, se questo sia stato approvato da organi provinciali, sentiti i medesimi. [10]

 

          Art. 5. Decreto dirigenziale. [11]

     1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con proprio decreto che costituisce provvedimento definitivo, dichiara la pubblica utilità, nonché, ove occorre, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e degli interventi previsti nella relazione, e determina l'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù, da corrispondersi agli aventi diritto. [12]

     2. Se la domanda è presentata ai sensi dell'art. 1, comma secondo, il decreto dirigenziale è emesso previa deliberazione della Giunta provinciale. [13]

     3. Nel decreto sono indicati, a pena di nullità, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni o costituite le servitù coattive, rispettivamente iniziati e ultimati i relativi lavori, salvo che si tratti di interventi di pubblica utilità senza esecuzione di lavori [14].

     4. Se la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere e degli interventi discende da norma di legge speciale o da provvedimento di altra autorità competente, ne è fatta espressa menzione nel decreto di cui al comma primo.

     5. I termini di cui al comma terzo possono essere prorogati dal Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, ma sempre con determinata previsione di tempo. [15]

     6. Trascorsi i termini di cui ai commi terzo e quinto, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni o alla costituzione coattiva di servitù se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte.

     7. Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera o di un intervento pubblico, questo può essere prorogato con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per un tempo non eccedente un terzo di quello previsto o concesso, salvo che nella legge stessa il termine non sia stato dichiarato perentorio o si sia disposto altrimenti. [16]

     8. Con il decreto di cui al comma primo, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio avvisa dell'avvenuto deposito della relazione di determinazione delle indennità da parte dell'Ufficio estimo della Provincia nella segreteria del comune interessato, ed ordina al richiedente o altro ente tenuto per legge, in favore degli aventi diritto, il deposito presso il tesoriere provinciale dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù, maggiorata del 10%, da eseguirsi entro 60 giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, a pena di inefficacia dell'intera procedura. Il deposito delle indennità si considera fatto per conto dei proprietari colpiti. [17]

     9. Il decreto viene notificato ai proprietari colpiti, agli eventuali altri interessati ed al richiedente diverso dalla provincia, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo notificatore provinciale o del messo comunale.

 

Sezione III

INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITU'

 

          Art. 6. Deposito a pagamento delle indennità.

     1. I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di cui all'art. 5, possono convenire con il richiedente l'indennità per la cessione o l'asservimento volontario dei beni immobili. Qualora il richiedente sia un ente pubblico territoriale, l'indennità concordata non può superare del 10% quella determinata dall'Ufficio estimo della provincia.

     2. L'indennità stimata dall'Ufficio estimo della Provincia, ai sensi dell'art. 8, commi primo, secondo, terzo, e quarto, e dagli articoli 10 e 14, è aumentata del 10% qualora i proprietari, rispettivamente gli altri interessati, non propongano opposizione alla determinazione della stessa ai sensi dell'art. 15.

     3. In caso di non opposizione, gli aventi diritto, se vogliono ottenere il pagamento dell'indennità senza indugio, devono produrre all'Ufficio espropriazioni della Provincia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento, nonché contenente l'obbligo di non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. Il direttore dell'Ufficio espropriazioni della Provincia, in base a detta dichiarazione, rilascia il nullaosta al tesoriere provinciale, perché provveda al pagamento delle indennità depositate.

     4. Le indennità non accettate rimangono depositate presso il tesoriere provinciale fino alla definizione del procedimento di opposizione alla determinazione delle indennità, di cui all'art. 15. Il direttore dell'Ufficio espropriazioni della provincia ordina al tesoriere provinciale la restituzione, in favore del richiedente, degli importi depositati, corrispondenti al 10% delle indennità non accettate.

     5. Alla liquidazione delle indennità, semprechè non opposte, provvede il direttore dell'Ufficio espropriazioni, previo accertamento della proprietà e libertà degli immobili espropriati o asserviti.

     6. Esistendo vincoli reali sui beni, od opposizione al pagamento delle indennità, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuirle, deve provvedersi, ad istanza della parte più diligente, dall'autorità giudiziaria competente in base alla vigente normativa statale.

 

          Art. 6 bis. (Pagamenti in acconto sulle indennità). [18]

     1. Può essere pagato un acconto fino all'80 per cento sulle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa vigente, anche se determinate a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto che dichiarino, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento, nonché di obbligarsi a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. Il destinatario del pagamento provvede a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo.

     2. Il pagamento, a titolo provvisorio, delle indennità previste in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, avviene con le modalità indicate nell'articolo 14.

     3. Il pagamento in acconto delle indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiori a 100 metri quadrati ovvero qualora l'indennità superi l'importo di lire 1.000.000, salvo giustificato motivo.

     4. Tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, previste dalla presente legge, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici a ciò delegati, che dispongono il pagamento delle somme di cui alla presente legge.

 

          Art. 7. Decreto di espropriazione.

     1. Accertato l'intervenuto deposito o il pagamento in base agli accordi di cui all'art. 6, comma primo, delle indennità, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio pronuncia entro i successivi 15 giorni con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, l'espropriazione o la costituzione di servitù. [19]

     2. Il decreto dirigenziale è notificato ai proprietari, agli altri interessati, ed al richiedente diverso dalla Provincia, nelle forme indicate nell'art. 5, comma nono. [20]

     3. Il decreto viene annotato presso il competente ufficio del libro fondiario ad istanza del richiedente, da presentarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto stesso.

     4. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di dominio diretto, di indennizzo per i miglioramenti, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione o a costituzione coattiva di servitù, non possono interrompere il corso di esse, nè di impedirne gli effetti.

     5. Pronunciata l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù, tutti i diritti relativi ai beni immobili colpiti, si possono far valere non più sui medesimi, ma sulle indennità che li rappresentano.

 

          Art. 8. Criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione.

     1. Per aree comprese in centri edificati o che, indipendentemente dagli strumenti urbanistici, hanno potenzialità edificatoria, in base ad un complesso di elementi certi ed obiettivi, in relazione all'ubicazione del bene, alla sua accessibilità ed alla presenza di infrastrutture o di altre circostanze che attestano una concreta attitudine del suolo all'utilizzazione edificatoria, l'indennità di esproprio corrisponde alla metà della somma tra il prezzo di mercato che a giudizio dell'Ufficio estimo della Provincia avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, ed il prezzo agricolo secondo il comma 3 del presente articolo senza i coefficienti di maggiorazione previsti dall'articolo 13 [21] .

     2. Per le aree destinate nei piani di attuazione ad interventi di edilizia abitativa agevolata, nonché alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari, l'indennità di espropriazione consiste nel giusto prezzo che a giudizio dell'Ufficio estimo della Provincia avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, ridotto del 50%, o se più favorevole, nella misura di cui al comma terzo.

     3. L'indennità dovuta all'espropriato per le aree site al di fuori dei centri edificati o prive di potenzialità edificatoria, consiste nel giusto prezzo che a giudizio dell'Ufficio estimo della provincia deve essere attribuito, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all'art. 11, all'area, quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5.

     4. Per le aree boschive, l'indennità di cui al comma terzo è riferita al valore del terreno; il legnatico può essere utilizzato dal proprietario, che deve provvedere all'asporto del medesimo, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'indennità, rispettivamente dalla data di notificazione del decreto di esproprio, salvo diversi accordi con il richiedente.

     5. Per l'espropriazione delle aree su cui esistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione, l'indennità consiste nel giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'emissione del decreto di cui all'art. 5. Se la costruzione è stata eseguita senza concessione edilizia, o in contrasto con essa, o in base ad una concessione edilizia annullata, e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale o da quello di tutela del paesaggio, l'indennità spetta per la sola area determinata ai sensi del comma primo. La regolarità totale o parziale delle eventuali costruzioni esistenti deve essere documentata dal comune, nel cui territorio si trovano gli edifici.

     6. L'indennità di espropriazione è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriandi fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, nonché delle somme pagate dagli stessi per imposte relative all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione. Il relativo diritto deve essere fatto valere con idonea documentazione entro il termine di cui all'art. 6, comma primo.

     7. Non possono essere calcolate nel computo delle indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultino eseguite allo scopo di conseguire una indennità maggiore, salvo il diritto del proprietario ad esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi. Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito degli atti nella segreteria del comune, sono state intraprese sui fondi interessati, di cui all'art. 3.

 

          Art. 9. Detrazioni.

     1. Qualora dall'esecuzione dell'opera o dell'intervento pubblico derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio viene stimato e detratto dall'indennità, quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'art. 8. in ogni caso l'indennità dovuta al proprietario non può essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai sensi dell'art. 8.

     2. L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione o asservita, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.

 

          Art. 10. Indennità per le servitù.

     1. Per il danno permanente derivante dalla costituzione coattiva di una servitù, spetta al proprietario una indennità determinata dall'Ufficio estimo della Provincia in proporzione alla diminuzione della redditività, rispettivamente del valore dell'immobile colpito, valutato ai sensi degli articoli 8, 9, 13 e 14.

     2. Per la costituzione coattiva della servitù di pista per sci e per gli impianti di risalita, in aggiunta all'indennità di cui al comma primo, devono essere risarciti annualmente al proprietario, rispettivamente alle categorie di persone indicate nel comma quinto, i danni derivanti dall'utilizzo delle aree mediante apposita indennità, nonché quelli prodotti durante l'apprestamento della pista.

     3. Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva a chi promuove la procedura, la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese devono essere indicate nella perizia.

     4. Se il terreno asservito è coltivato direttamente dal proprietario o appartiene ad un'azienda agricola condotta dal proprietario, oltre all'indennità di cui al comma primo è corrisposto un indennizzo per l'eventuale danno connesso alla perdita dei frutti, al taglio di piante e loro rimpianto, ed alla minor redditività temporanea del fondo.

     5. Se il terreno è coltivato da un affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, l'indennizzo di cui al comma quarto è corrisposto direttamente a costoro.

 

          Art. 11. Commissione provinciale estimatrice.

     1. La Giunta provinciale nomina, per la durata della propria carica, una commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli dei terreni, composta da:

     a) il direttore dell'Ufficio estimo, quale presidente, o altro funzionario dell'Ufficio dal medesimo delegato;

     b) due rappresentanti designati dalle associazioni o confederazioni maggiormente rappresentative degli agricoltori e coltivatori diretti;

     c) un rappresentante di una delle confederazioni maggiormente rappresentative di associazioni sindacali provinciali;

     d) un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;

     e) un dottore agronomo scelto tra una terna di nominativi, proposta dal consiglio dell'ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali;

     f) un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     g) un funzionario dell'Ispettorato provinciale delle foreste.

     2. Qualora le designazioni e le proposte di cui al comma primo non pervengano alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla richiesta, la Giunta provvede direttamente alla nomina della commissione, tenuto conto degli interessi esponenziali e delle categorie rappresentante. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere da b) a g) del comma primo, è nominato un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Ufficio estimo. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

     3. Ai membri della commissione è corrisposto, in quanto spetto, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

     4. La commissione provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede per l'anno successivo alla ripartizione del territorio provinciale in zone agricole omogenee, ed alla determinazione dei valori agricoli minimi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie, seguendo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con proprio regolamento.

 

          Art. 12. Centri edificati.

     1. I centri edificati e le zone abitate sono delimitati dal perimetro contenuto, che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le case singole, anche se interessati dal processo di urbanizzazione.

     2. Il comune provvede alla delimitazione dei centri edificati, su conforme parere della commissione urbanistica provinciale. La delimitazione deve essere aggiornata in relazione allo sviluppo urbanistico del comune, e comunque con periodicità quinquennale [22] .

 

          Art. 13. Maggiorazioni dell'indennità di espropriazione.

     1. Se l'area da espropriare è coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal proprietario, l'indennità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, è moltiplicata per il coefficiente 3 [23] .

     2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione, nonché della determinazione dell'indennità spettante ad affittuari, mezzadri, coloni parziari, Partecipanti o concessionari di beni di uso civico eventualmente aventi diritto, di cui all'art. 14, i proprietari devono presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il tipo di conduzione dei fondi, nonché, ove sia il caso, la durata del rapporto di affitto di concessione.

 

          Art. 14. Indennità spettante agli affittuari.

     1. Se il terreno è coltivato da un affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario ai sensi dell'art. 8, commi terzo e quarto, e maggiorata con i coefficienti di cui all'art. 13, comma primo. Dall'indennità così determinata viene detratta in favore dell'affittuario, mezzadro, colo parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, un decimo dell'indennità stimata ai sensi dell'art. 8, commi terzo e quarto, per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima del deposito della relazione di cui all'art. 3, comma primo, fino ad un massimo di 10 anni.

     2. L'indennità spettante agli affittuari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti o concessionari di bene di uso civico, è corrisposta direttamente in loro favore, in detrazione da quella spettante al proprietario.

 

          Art. 15. Opposizioni.

     1. Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di cui all'art. 5, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima dell'Ufficio estimo provinciale o comunale all'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale [24] .

     2. L'opposizione può essere proposta anche dal richiedente.

     3. L'atto di opposizione deve essere notificato "per conoscenza" alla provincia o al Comune [25] .

 

          Art. 16. Procedura di espropriazione abbreviata.

     1. Se un'area, in base alle indicazioni di piano urbanistico, di piano di attuazione o di piano di recupero, è soggetta all'espropriazione, la Provincia e gli altri enti pubblici competenti all'esecuzione delle opere, impianti o servizi, o loro concessionari, possono chiedere all'Ufficio estimo della Provincia la determinazione dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 e seguenti.

     2. Su richiesta conforme dell'ente procedente, dei proprietari ed altri aventi diritto, che dichiarano l'intervenuta accettazione dell'indennità determinata in loro favore, nonché il relativo pagamento, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio emette il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù. La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione del proprietario, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà, la piena disponibilità e libertà da oneri dell'immobile oggetto di esproprio o di asservimento, nonché contenente l'obbligo di non effettuare sullo stesso alcun atto di disposizione, nè di costituzione di diritti a favore di terzi. [26]

     3. Con le modalità di cui ai commi primo e secondo, può essere pronunciata l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù di beni immobili, di proprietà di enti pubblici o enti pubblici economici e non più utilizzati ai fini istituzionali degli stessi, idonei al perseguimento di fini istituzionali della Provincia, degli enti locali e di altri enti di diritto pubblico, previo accertamento della compatibilità dell'utilizzo dei beni con la loro destinazione urbanistica e riconoscimento della pubblica utilità del relativo intervento, da pronunciarsi nel decreto d'esproprio. [27]

 

Capo II

DISPOSIZIONI CIRCA I BENI SOGGETTI AD ESPROPRIAZIONE DI SPETTANZA DI MINORI, INTERDETTI, ASSENTI, PERSONE GIURIDICHE E ALTRE PERSONE

 

          Art. 17. Autorizzazioni ed approvazioni.

     1. Se tra i fondi da espropriarsi o asservirsi, si trovano beni appartenenti a minori, inabilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche ed altre persone alle quali non sia consentita la facoltà libera di alienare gli immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni o per la costituzione coattiva di servitù non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 18.

     2. Trattandosi di beni spettanti ad enti soggetti al controllo dell'autorità amministrativa, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi sono soggetti all'approvazione amministrativa nel modo stabilito per le transizioni. Non è necessaria alcuna approvazione per l'accettazione delle indennità, qualora queste siano state determinate a mezzo di perizia dell'Ufficio estimo provinciale.

 

          Art. 18. Accettazioni e pagamenti.

     1. Gli esercenti la potestà sul minore, i tutori, i curatori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'art. 17 possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dai richiedenti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 3, comma quarto, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati secondo le norme del Codice Civile dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

     2. Le somme depositate per indennità di espropriazione o di costituzione di servitù spettanti alle persone indicate nell'art. 17, non possono essere esatte se non con l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi civili.

 

Capo III

RESTITUZIONI DEI FONDI NON OCCUPATI PER L'ESECUZIONE

DELLE OPERE DI PUBBLICA UTILITA'

 

          Art. 19. Restituzione dei fondi non utilizzati.

     1. Dopo l'esecuzione di un'opera o intervento di pubblica utilità; se un fondo a tale fine espropriato non avesse avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che abbiano la proprietà dei beni da cui fu distaccato quello espropriato, hanno diritto di ottenere la restituzione.

     2. Il prezzo di tali fondi viene determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della restituzione.

 

          Art. 20. Avviso e domanda.

     1. I terreni di cui al precedente art. 19 vengono indicati con avviso pubblicato all'albo del Comune territorialmente competente per la durata di 90 giorni.

     2. I proprietari espropriati o gli aventi causa da essi, se intendono riacquistare la proprietà dei terreni di cui al comma primo, devono fare espressa dichiarazione da notificarsi all'espropriante ed al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio. Nei 30 giorni successivi alla determinazione del prezzo devono provvedere al pagamento sotto pena di decadenza. [28]

     3. Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi causa da essi possono rivolgersi al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, perché dichiari con proprio decreto che i beni non servono più all'opera o all'intervento di pubblica utilità. [29]

 

          Art. 21. Esclusioni.

     1. Le disposizioni degli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate su richiesta del proprietario in forza dell'art. 3, comma quarto, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

     2. Quando l'intero fondo non è stato occupato per l'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità, è sempre applicabile il disposto dell'art. 19.

 

          Art. 22. Restituzione a seguito di mancata esecuzione dell'opera o di inefficacia dell'espropriazione.

     1. Fatta l'espropriazione, se l'opera o l'intervento di pubblica utilità non sono stati eseguiti o sono trascorsi i termini all'uopo concessi o prorogati, gli espropriati possono domandare all'autorità giudiziaria competente la pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati verso pagamento del prezzo che viene determinato ai sensi dell'art. 19, comma secondo.

 

          Art. 23. Restituzione delle aree nelle zone produttive e di espansione. [30]

 

Capo IV

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI FONDI PER L'ESTRAZIONE DI PIETRE, GHIAIA E PER ALTRI USI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

 

          Art. 24. Interventi consentiti.

     1. Gli imprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono, fatte salve le norme sulla tutela del paesaggio, occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra, per farvi deposito di materiale, per stabilire cantieri, magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra non possono essere occupati i terreni chiusi da muri.

 

          Art. 25. Domanda e notificazione.

     1. La domanda deve essere diretta dall'imprenditore od esecutore dei lavori al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle masse di terra eventualmente soggette a spostamento e dell'ammontare dell'indennità offerta. [31]

     2. La domanda deve essere notificata ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di giorni 20 decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano l'indennità offerta, la quale, in caso di silenzio, si considera rifiutata.

     3. La notificazione deve essere eseguita da chi chiede l'occupazione temporanea; questi deve dare al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio la prova dell'avvenuta notificazione. [32]

 

          Art. 26. Decreto di occupazione.

     1. Trascorso il termine indicato nell'art. 25, senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di accettazione, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, se ritiene fondata la domanda, determina con proprio decreto la durata e le modalità dell'occupazione, le eventuali limitazioni nonché la relativa indennità, secondo la valutazione dell'Ufficio estimo della Provincia. [33]

 

          Art. 27. Perizia e deposito dell'indennità.

     1. I proprietari dei terreni da occuparsi, sono avvertiti dal direttore dell'Ufficio estimo della Provincia del giorno in cui si procede alla perizia.

     2. Nella perizia si espone lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L'indennità è determinata ai sensi dell'art. 30, comma terzo.

     3. Il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, vista la perizia, con il decreto di cui all'art. 26, ordina il deposito della somma determinata ed autorizza l'occupazione temporanea. [34]

     4. Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla perizia dell'Ufficio a estimo della Provincia davanti all'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale.

 

          Art. 28. Divieti.

     1. All'incaricato dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità è consentito, durante l'occupazione temporanea, di avvalersi del terreno per usi non indicati nel decreto di autorizzazione.

 

Capo V

OCCUPAZIONI D'URGENZA

 

          Art. 29. Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza.

     1. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti o negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, può ordinare, con decreto da notificarsi ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto, l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie, con indicazione di un congruo termine. [35]

     2. Con il decreto di cui al comma primo, o con successivo decreto, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio stabilisce l'indennità da corrispondersi ai proprietari e agli altri eventuali aventi diritto. [36]

     3. Se l'urgenza fosse tale da non consentire l'indugio richiesto per far avvertire il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio ed attenderne i provvedimenti, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati con l'obbligo di comunicare immediatamente al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio la concessa autorizzazione. [37]

     4. Entro 30 giorni dalla notificazione del decreto che contiene la determinazione dell'indennità, o trascorsi 60 giorni dall'occupazione, senza che sia stata determinata l'indennità, i proprietari dei beni occupati e gli altri eventuali aventi diritto, possono proporre opposizione contro l'indennità nei modi indicati nell'art. 27, comma quarto, rispettivamente chiederla giudizialmente.

     5. Qualora occorra rendere definitiva l'occupazione temporanea, si procede secondo le norme dell'art. 7 e seguenti restando sempre dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea.

 

          Art. 30. Occupazione per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili.

     1. Per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alle strade pubbliche, alla sistemazione dei bacini montani, alle opere idrauliche, alle opere di protezione antivalanghe, alle opere concernenti le fognature, gli acquedotti ed i gasdotti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi e previo deposito dell'indennità di esproprio, può autorizzare con proprio decreto, da notificare ai proprietari e ad eventuali altri aventi diritto, l'occupazione d'urgenza di fondi necessari all'esecuzione dei lavori. [38]

     2. In tutti gli altri casi di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, il decreto di cui al comma primo è emesso su conforme deliberazione della Giunta provinciale.

     3. L'indennità di occupazione è dovuta per ciascun anno nella misura dell'interesse legale dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi degli articoli 8, 9, 13 e 14, e, per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo risultante, a decorrere dalla data di emissione del decreto. All'indennità si applica la maggiorazione del 10% di cui all'art. 6, comma secondo.

     4. Qualora a giudizio dell'Ufficio estimo della Provincia, l'indennità di occupazione di cui al comma terzo, risulti inadeguata, essa va determinata avuto riguardo alla durata dell'occupazione, alla diminuzione di valore del fondo in considerazione della natura, della coltura e di altre peculiarità, nonché all'eventuale perdita dei frutti.

     5. Entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto che determina l'indennità per la durata dell'occupazione temporanea, i proprietari e gli altri interessati possono proporre opposizione contro l'indennità nei modi indicati nell'art. 15.

     6. Il decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio perde efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro dodici mesi dalla data della sua emissione [39] .

     7. L'occupazione non può essere in alcun caso protratta oltre sette anni dalla data di emissione del decreto che l'autorizza [40] .

     8. L’occupazione disposta per la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale non può essere protratta oltre il termine di cui all’articolo 1, comma 5 [41].

 

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 31. Abrogazione di norme ed applicabilità della nuova normativa.

     1. Sono abrogati gli articoli dal 7 al 15-ter, l'art. 27, comma settimo, e l'art. 35-bis, commi quinto, sesto e settimo, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nel testo vigente [42] .

     2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis decorre a far data dal 15 ottobre 2001. Le procedure ablative non ultimate alla data predetta sono completate dalla Provincia. [43].

     3. Ogni riferimento alle disposizioni in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, di costituzione coattiva di servitù, o di occupazione temporanea o di urgenza, relativo alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, o alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, nei testi vigenti, è da intendersi fatto alle corrispondenti disposizioni contenute nella presente legge.

 

          Art. 32. (Regolazione tavolare di vecchie pendenze). [44]

     1. E' autorizzata l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità, qualora dette opere esistano da più di vent'anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria.

     2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto.

 

          Art. 32 bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico). [45]

     1. L'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, occupato senza valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre l’acquisizione dello stesso al suo patrimonio indisponibile, previa ponderazione degli interessi contrapposti. Al proprietario vanno risarciti i danni [46].

     2. L'atto di acquisizione:

     a) può altresì essere emanato quando sia stato annullato, anche con sentenza passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio [47];

     b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

     c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di 60 giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

     d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;

     e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

     f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio tavolare.

     3. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo e disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nel libro tavolare a cura e spese della medesima autorità.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.

     5. Nei casi previsti dal presente articolo il risarcimento del danno è determinato:

     a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, l'edificabilità è determinata in base ai criteri indicati dall'articolo 8, comma 1;

     b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.


[1] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[3] Comma aggiunto dall’art. 20 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 39 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e sostituito dall'art. 40 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[7] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[8] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[9] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[10] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[11] Rubrica così modificata dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[12] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[13] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[14] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[15] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[16] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[17] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[19] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[20] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[21] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

[22] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[23] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[24] Comma così modificato dall'art. 39 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[25] Comma così modificato dall'art. 39 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[26] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[27] Comma così modificato dall'art. 32 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[28] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[29] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[30] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

[31] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[32] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[33] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[34] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[35] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[36] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[37] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[38] Comma così modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[39] Comma già modificato dall'art. 39 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[40] Comma così modificato dall'art. 39 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[41] Comma aggiunto dall’art. 20 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[42] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 23 giugno 1992, n. 21.

[43] Comma già sostituito dall'art. 39 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 40 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[44] Articolo aggiunto dall'art. 36 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 45 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[46] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[47] Lettera così sostituita dall’art. 20 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.