§ 3.1.71 - L.P. 31 marzo 2003, n. 5.
Urbanistica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:31/03/2003
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 2.      1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel [...]
Art. 3.      1. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 4.      1. L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 5.      1. L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 6.      1. Dopo l’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo
Art. 7.      1. L’articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 8.      1. Dopo l’articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo
Art. 9.      1. L’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 10.      1. Dopo l’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo
Art. 11.      1. L’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 12.      1. Dopo l’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo
Art. 13.      1. Dopo l’articolo 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo
Art. 14.      1. L’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 15.      1. Dopo l’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo
Art. 16.      1. Dopo l’articolo 48-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo
Art. 17.      1. Dopo l’articolo 48-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo
Art. 18.      1. Dopo l’articolo 48-quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo
Art. 19.      1. Il comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 20.      1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Il decreto del Presidente della [...]
Art. 21.      1. L’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 22.      1. Il comma 2 dell’articolo 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 23.      1. Il comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 (legge finanziaria 1996), e successive modifiche, è così sostituito
Art. 24.      1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: “oltre agli interventi di manutenzione straordinaria,” sono [...]
Art. 25.      1. Il comma 3 dell’articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 26.      1. L’articolo 69 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 27.      1. Il comma 2 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 28.      1. Al comma 3 dell’articolo 75 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli effetti della presente legge la locazione [...]
Art. 29.      1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita
Art. 30.      1. L’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 31.      1. Dopo l’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo
Art. 32.      1. Dopo il comma 4 dell’articolo 80 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma
Art. 33.      1. Il comma 1 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, è così sostituito
Art. 34.      1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “La costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la [...]
Art. 35.      1. Il comma 7 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 36.      1. Il comma 9 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 37.      1. Il comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 38.      1. Il comma 11 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 39.      1. Il secondo periodo del comma 12 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Gli edifici espropriati per motivi di pubblica [...]
Art. 40.      1. Il comma 13 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 41.      1. Il comma 16 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 42.      1. Il comma 17 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 43.      1. Il comma 18 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 44.      1. Il comma 25 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 45.      1. Il primo periodo del comma 27 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Ai sensi del comma 1 questi edifici possono essere [...]
Art. 46.      1. Dopo il comma 3 dell’articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma
Art. 47.      1. Il comma 1 dell’articolo 110 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 48.      1. Il comma 2 dell’articolo 112 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 49.      1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 116 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 50.      1. Dopo il comma 3 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 51.      1. Il comma 1 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 52.      1. Il comma 1 dell’articolo 131 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito
Art. 53.      1. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito


§ 3.1.71 - L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

Urbanistica.

(B.U. 15 aprile 2003, n. 15 – suppl. n. 3).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. In caso d’individuazione di nuove zone per insediamenti residenziali o produttivi e di nuove aree per opere e impianti d’interesse pubblico il sindaco, qualora venga interessato verde agricolo, deve sentire al riguardo anche il parere della commissione locale per i masi chiusi, integrata da un funzionario dell’amministrazione provinciale addetto a un ufficio distrettuale dell’agricoltura o delle foreste, per un parere sull’osservanza delle direttive concernenti il razionale sfruttamento del suolo e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive di cui al comma 3 dell’articolo 15, in armonia con l’osservanza delle altre direttive indicate nella presente legge e nella legge provinciale di riforma dell’edilizia abitativa.”

 

     Art. 2.

     1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale gli edifici sedi di esercizi ricettivi esistenti, anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione, non possono essere destinati ad uso diverso.”

     2. Il comma 4 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. La concessione edilizia per l’ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi ai sensi del comma 3 è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto d’obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo. Decorso il vincolo ventennale il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.”

 

     Art. 3.

     1. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

      “3. All’approvazione dei piani di attuazione di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dall’articolo 55. Fino all’approvazione del piano di attuazione trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 53, comma 1.”

 

     Art. 4.

     1. L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

      “Art. 32 (Esecutività dei piani di attuazione) - 1. I piani di attuazione delle zone di espansione di cui all’articolo 37, i piani di recupero nonché tutti gli altri piani di attuazione diventano esecutivi trascorsi 90 giorni dalla loro presentazione all’amministrazione provinciale senza che la Giunta provinciale entro tale termine abbia deliberato al riguardo. Decorso tale termine il Presidente della Provincia provvede agli adempimenti di cui all’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.”

 

     Art. 5.

     1. L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi) 1. Le zone per insediamenti produttivi sono dimensionate nei piani urbanistici comunali in conformità alle prescrizioni del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, nonché alle prescrizioni per la tutela dell’ambiente. La definizione delle zone produttive di interesse provinciale è effettuata con delibera della Giunta provinciale.

     2. Nelle zone produttive sono ammesse le imprese artigianali, industriali e di commercio all’ingrosso, nonché i consorzi tra imprese che svolgono attività ammesse in queste zone e insediamenti di interesse pubblico. Sono altresì ammesse le imprese di spedizione e le attività connesse con l’attività produttiva. In assenza di piano d’attuazione, l’insediamento in zone produttive da parte di imprese del settore servizi è ammesso nella misura massima del 30 per cento del volume sussistente o previsto sul lotto. In zone produttive dotate di piano d’attuazione al settore terziario può essere destinato al massimo il 30 per cento del volume edilizio progettato; in questo ambito le aree site in siffatte zone e utilizzate ai sensi dell’articolo 47, comma 3, possono essere destinate anche totalmente al settore terziario, mentre nelle aree utilizzate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, l’insediamento di imprese del settore terziario è ammesso solo a partire dal secondo piano in su, eccezion fatta per quei casi particolari che possono essere definiti con appositi regolamenti d’esecuzione della presente legge. I piani d’attuazione esistenti per le zone produttive rimangono in vigore e in caso di utilizzo per attività di prestazione di servizio non può essere superato il 30 per cento del volume sussistente o previsto sul lotto.

     Nell’ambito di questo 30 per cento è ammissibile l’insediamento sia di esercizi di somministrazione di pasti e bevande necessari per la zona, sia di esercizi privati e pubblici che svolgono attività di servizi nel pubblico interesse. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono determinate le attività di prestazione di servizio che non possono essere esercitate nelle zone produttive. Il commercio al dettaglio è ammesso solo ai sensi dell’articolo 48-quinquies. Nelle città con più di 30.000 abitanti la percentuale per il settore terziario può essere elevata a 50.”

 

     Art. 6.

     1. Dopo l’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 44 bis. (Zone produttive con destinazione particolare).

     1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche ricettive e per la ristorazione, nonché le zone individuate ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 107 per la costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la promozione, la protezione e il miglioramento della produzione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole e per aziende zootecniche industrializzate.

     2. Sono considerate zone per strutture turistiche ricettive e per la ristorazione le zone economicamente depresse e le zone nei Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico individuate ai sensi dell’articolo 128 nonché quelle già individuate negli altri comuni non suscettibili di essere comprese in zone destinate a insediamenti residenziali. In queste zone sono ammessi soltanto gli esercizi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

     Sono inoltre ammesse le imprese di prestazione di servizi necessarie al fabbisogno della zona.

     3. Sull’area assegnata a Bolzano alla Fiera Bolzano Spa sono altresì ammesse le strutture per l’attività di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio necessarie per la Fiera e opere di interesse provinciale. La superficie di vendita per i singoli negozi non può superare 50 metri quadri. Dette strutture possono essere allestite anche dalla Provincia direttamente o tramite la Fiera Bolzano Spa Inoltre dette strutture possono essere realizzate anche da altri enti o imprese, in base ad un contratto di concessione la cui durata non può essere superiore a 30 anni.

     4. Impianti idroelettrici con una potenza nominale media maggiore di 50 Kw sono considerati impianti produttivi e vengono espressamente indicati nel piano urbanistico comunale quale zona produttiva. Il concessionario della derivazione d’acqua ha il titolo per richiedere la concessione edilizia. Per garantire la parità di trattamento tutti i piani urbanistici comunali vengono adeguati d’ufficio a questa norma.”

 

     Art. 7.

     1. L’articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 45. (Piani di attuazione delle zone produttive).

     1. Per le zone produttive utilizzate in data 1° ottobre 1997 per meno del 75 per cento da aziende, si devono predisporre dei piani di attuazione. I piani di attuazione sono predisposti dal comune o dai comuni consorziati ai sensi dell’ordinamento dei comuni o dalla Provincia per le zone definite di interesse provinciale.

     2. La predisposizione del piano di attuazione spetta ai proprietari se rappresentano almeno il 75 per cento della superficie della zona; l’ente competente può affidare la predisposizione del piano di attuazione anche alle imprese provvisoriamente assegnatarie, se queste rappresentano almeno il 75 per cento della superficie della zona. In tutti questi casi dovrà essere stipulata una convenzione tra l’ente competente e i committenti aventi titolo alla redazione del piano di attuazione, nella quale sono stabiliti gli oneri urbanistici, gli oneri relativi all’assegnazione delle aree ai singoli settori economici, così come gli eventuali altri oneri che dovranno essere rispettati nel piano di attuazione.

     3. Se il procedimento per la predisposizione del piano di attuazione ai sensi del comma 2 non viene avviato entro sei mesi dalla individuazione della zona produttiva nel piano urbanistico comunale, l’ente competente entro altri sei mesi provvede d’ufficio all’incarico per la predisposizione del piano di attuazione.

     4. Il contenuto del piano di attuazione è quello indicato dall’articolo 38; è prescritta la suddivisione in aree liberamente disponibili e in aree soggette ad esproprio. Il modello non è prescritto. Per le aziende esistenti devono essere indicate e delimitate, nel piano di attuazione, le aree di pertinenza, comprese quelle necessarie all’ampliamento funzionale delle aziende, sentite queste ultime. Devono essere allegati uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni, nonché la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.

     5. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati ai sensi dell’ordinamento dei comuni devono predisporre il piano di attuazione, con riserva dell’intervento sostitutivo ai sensi dell’ordinamento dei comuni.

     6. Il piano di attuazione, deliberato dal Consiglio comunale o dal competente organo consorziale, è trasmesso alla Giunta provinciale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32. La commissione urbanistica provinciale chiamata ad esprimere il parere sul piano di attuazione è integrata dal direttore della Ripartizione provinciale Artigianato o, per sua delega, da un direttore d’ufficio della medesima ripartizione. La Giunta provinciale può apportare al piano le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente pianificazione degli insediamenti della zona, nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento. Per le zone con un’estensione fino a 5000 metri quadri, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34. Il piano di attuazione per le zone produttive di interesse provinciale è approvato dalla Giunta provinciale, previo deposito per 30 giorni nella segreteria del comune o dei comuni territorialmente competenti.

     7. Sul piano di attuazione predisposto e presentato dai soggetti di cui al comma 2 i comuni devono esprimersi entro 60 giorni e, se il piano ha per oggetto zone con una estensione superiore a 5000 metri quadri, i comuni devono trasmetterlo alla Giunta provinciale, che provvede all’approvazione. Nelle zone di interesse provinciale il piano di attuazione deve essere presentato alla Giunta provinciale.

     8. Il comune, i comuni consorziati ai sensi dell’ordinamento dei comuni e la Provincia possono affidare, mediante convenzione, per le zone produttive di rispettiva competenza, la progettazione e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ivi compresi i lavori di movimento di terra e tutte le opere necessarie all’apprestamento della zona interessata, alle imprese assegnatarie o ad enti direttamente interessati all’esecuzione di tali opere.

     9. Nella convenzione di cui al comma 8, i comuni o consorzi di comuni possono prevedere il trasferimento, in tutto o in parte, della proprietà delle strade di penetrazione e delle opere di urbanizzazione primaria delle zone produttive di rispettivo interesse, in favore degli assegnatari delle aree servite o degli enti direttamente interessati all’esecuzione delle opere, anche in comunione, a titolo gratuito o per un corrispettivo comunque non superiore all’ammontare dei costi sostenuti dall’amministrazione per il loro apprestamento. Nella stessa convenzione gli enti territoriali possono imporre agli assegnatari l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di penetrazione e relative opere di urbanizzazione primaria, anche in forma associata o consorziata.”

 

     Art. 8.

     1. Dopo l’articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 45 bis. (Costituzione della comunione e esecuzione della divisione materiale delle aree).

     1. In base alla proposta di costituzione della comunione o divisione materiale delle aree contenuta nel piano di attuazione approvato, il Presidente della Provincia dispone per le aree delle zone produttive, che sono utilizzate dalle aziende per meno del 75 per cento, la costituzione della comunione o la divisione materiale.

     2. Le quote di comproprietà sono disposte in proporzione all’estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti sui singoli fondi sono trasferiti sulle quote di comproprietà o sui fondi assegnati. Le servitù prediali sono costituite, conservate o estinte ai sensi dell’articolo 1032 del codice civile in relazione alle esigenze dell’utilizzazione edilizia.

     3. I decreti del Presidente della Provincia di costituzione della comunione o di divisione materiale vengono intavolati su richiesta della Ripartizione provinciale Artigianato.

     4. I terreni costituenti oggetto dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e neppure a quelle sugli usi civici; pertanto gli stessi possono essere scorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi e il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale.”

 

     Art. 9.

     1. L’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 46. (Lavori in attesa del piano di attuazione).

     1. In attesa del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per aree che risultano utilizzate per scopi aziendali.

     2. In attesa del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie anche per aree che non risultano utilizzate per scopi aziendali, destinate all’ampliamento o alla ristrutturazione di aziende esistenti o alla costruzione di aziende. Presupposti per il rilascio della concessione edilizia sono l’assegnazione dell’area da parte dell’ente competente e l’istanza tavolare di annotazione del vincolo di destinazione d’uso per insediamenti produttivi ai sensi dell’articolo 47 bis.

     3. L’applicazione dei commi 1 e 2 presuppone che le aree siano dotate delle necessarie opere di urbanizzazione o che il proprietario si impegni a realizzarle contemporaneamente all’edificazione.”

 

     Art. 10.

     1. Dopo l’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 46 bis. (Acquisto di aree nel verde agricolo da parte della Provincia o del comune).

     1. La Provincia o il comune competente possono acquistare aree nel verde agricolo, idonee a essere destinate a terreno produttivo. Prima dell’acquisto del terreno deve essere acquisito il parere vincolante della commissione urbanistica provinciale integrata ai sensi dell’articolo 45, comma 6. Il parere della commissione urbanistica provinciale sull’idoneità dell’area quale terreno produttivo deve essere reso entro 90 giorni. Decorso tale termine senza che la commissione urbanistica provinciale si sia espressa, il parere si intende positivo e il comune o la Provincia avviano immediatamente il procedimento per la modifica della destinazione urbanistica delle aree come zona produttiva.

     2. La Provincia o il comune competente possono assegnare le aree acquisite a imprese aventi diritto ai sensi della presente legge, oppure possono in proprio o, dopo la cessione - anche gratuita - dell’area al Business Innovation Center (BIC) Alto Adige, attraverso quest’ultimo realizzare strutture aziendali e locare queste strutture a imprese individuate in base a criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.”

 

     Art. 11.

     1. L’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 47. (Esproprio, permuta e libera alienazione di aree nelle zone produttive).

     1. I comuni, i loro consorzi o la Provincia espropriano non meno del 75 per cento delle aree destinate a insediamenti produttivi e le utilizzano per la realizzazione di aziende mediante assegnazione in proprietà, con diritto di superficie o in concessione; l’area può essere assegnata anche in affitto. In questo caso l’ente assegnante stipula con gli assegnatari appositi contratti d’affitto della durata di un anno, rinnovabili per lo stesso periodo di anno in anno su esplicita richiesta dell’affittuario e a discrezione dell’ente assegnante per un periodo massimo di sei anni. Le parti contrattuali possono dare disdetta in qualsiasi momento anche prima della scadenza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il richiedente fosse già proprietario dell’area che è oggetto dell’assegnazione, si può prescindere dall’espropriazione dell’area medesima.

     2. Allo scopo di permettere un migliore utilizzo delle zone produttive, l’ente assegnante può provvedere, con il consenso degli interessati, all’assegnazione anche mediante permuta, se del caso con conguaglio. Qualora il proprietario del terreno da permutare abbia messo lo stesso regolarmente a disposizione di un terzo per l’esercizio di un’attività produttiva, al proprietario può essere trasferita tramite permuta un’area libera da vincoli, con contemporanea assegnazione dell’area acquistata all’esercente l’attività produttiva.

     3. Il proprietario della zona produttiva o i comproprietari possono usare in proprio o alienare liberamente al massimo il 25 per cento delle aree e non più di 20.000 metri quadri; questa facoltà non è applicabile per le zone produttive con destinazione particolare; l’ente assegnante entro 30 giorni deve comunicare per iscritto al proprietario o ai comproprietari l’avvenuta destinazione urbanistica dell’area come zona produttiva. La volontà di libera alienazione deve essere comunicata per iscritto all’ente assegnante entro il termine perentorio di ulteriori 60 giorni.”

 

     Art. 12.

     1. Dopo l’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 47 bis. (Assegnazione di aree nelle zone produttive).

     1. Le domande per l’assegnazione delle aree ai sensi dell’articolo 47, comma 1, devono indicare l’attività economica, il livello occupazionale, il fabbisogno di superficie, la superficie aziendale lorda dell’edificio prevista sulla base di una bozza di progetto, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l’investimento globale previsto.

     2. Nelle zone produttive già prima dell’elaborazione del piano di attuazione possono essere determinate con delibera di assegnazione provvisoria le aziende singole, nonché i consorzi tra aziende da insediare, fatte salve le disposizioni della successiva delibera formale dell’amministrazione competente, concernente l’assegnazione definitiva. Nelle zone produttive di interesse provinciale l’assegnazione provvisoria avviene su proposta del competente comitato degli assessori. Per quanto riguarda l’assegnazione occorre favorire la realizzazione di sinergie ecotecnologiche tra i futuri assegnatari, da definirsi nei criteri di applicazione della presente legge.

     3. L’impresa che ha ottenuto un’assegnazione provvisoria deve presentare nel termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla relativa comunicazione da parte dell’ente assegnante fideiussione bancaria per un importo ammontante a 10 euro per metro quadro del terreno in corso di assegnazione. La mancata presentazione della fideiussione equivale a rinuncia all’assegnazione provvisoria. Tale fideiussione garantisce:

     a) la presentazione del progetto di costruzione di massima entro 90 giorni - salvo espressa proroga - dall’invito da parte dell’ente competente. Qualora nell’ipotesi di assegnazione condominiale un’impresa rinunci per iscritto, comunicandolo all’ufficio assegnante nel termine di cui sopra, quest’ultimo riinizierà a decorrere, limitatamente agli assegnatari di massima non rinunzianti, a partire dalla data di comunicazione dell’impresa che vi subentri;

     b) la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 6 entro un mese dall’invito alla firma da parte dell’ente competente.

     4. Gli enti di cui all’articolo 47, comma 1, accertata la conformità delle domande agli strumenti urbanistici, assegnano mediante delibera le aree in proprietà, con diritto di superficie, in concessione d’uso, oppure procedono alla stipula di appositi contratti d’affitto.

     5. La delibera di assegnazione deve indicare: 5. Im Zuweisungsbeschluss sind anzugeben:

     a) l’attività o le attività produttive per il cui svolgimento viene assegnata l’area;

     b) i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l’inizio dell’attività produttiva;

     c) il livello occupazionale che l’assegnatario è tenuto a mantenere; in caso di assegnazione a consorzi di imprese, il livello occupazionale che i singoli membri del consorzio sono tenuti a mantenere;

     d) il corrispettivo per l’assegnazione e le modalità di pagamento, qualora l’area venga assegnata dall’ente espropriante in proprietà o con diritto di superficie;

     e) le modalità di pagamento delle spese per l’urbanizzazione o le modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora queste siano state affidate mediante convenzione all’assegnatario;

     f) il divieto ventennale di alienazione nonché di costituire diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione, ad esclusione dei diritti di garanzia su finanziamenti e delle servitù da costituirsi nel pubblico interesse sull’area assegnata.

     6. L’assegnazione è subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l’ente assegnante e l’impresa assegnataria, in conformità a una convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, i vincoli e gli oneri, anche reali, connessi con l’assegnazione di aree in zone produttive e le sanzioni in caso di inadempimento. Nel caso di assegnazione a favore di ditta individuale, se l’assegnatario vive in comunione legale di beni, la convenzione deve contenere espressa rinuncia da parte del coniuge non partecipante in alcun modo all’attività dell’impresa, a che il terreno oggetto di assegnazione entri a far parte della comunione legale dei beni. L’intavolazione della proprietà o del diritto di superficie avviene solamente a favore del titolare della ditta individuale e non anche a favore del coniuge. Nel caso di mancata dichiarazione di rinuncia, la ditta individuale per potere ottenere l’assegnazione definitiva deve assumere forma societaria, oppure i coniugi, a loro scelta, devono modificare il proprio regime patrimoniale.

     7. La delibera di assegnazione costituisce titolo per l’intavolazione del diritto di proprietà o di superficie. In base alla delibera vengono annotati nel libro fondiario, a carico dell’area assegnata, il vincolo di destinazione d’uso per insediamenti produttivi, nonché il vincolo del divieto di cessione di diritti reali sull’area, salvo le eccezioni o autorizzazioni da parte dell’ente assegnante. Il vincolo di destinazione d’uso rimane in vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell’annotazione è disposta dall’ente assegnante.

     8. Se l’area produttiva è assegnata con diritto di superficie, allo scadere del termine di dieci anni a decorrere dalla data della deliberazione di assegnazione, la proprietà della stessa può essere ceduta all’impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione. Gli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione vanno osservati in ogni caso fino allo scadere del termine di 20 anni.

     9. Se l’area produttiva è assegnata mediante la stipula di un apposito contratto d’affitto, allo scadere del termine massimo di sei anni a decorrere dalla firma, su esplicita richiesta dell’affittuario, la stessa gli può essere ceduta - a meno che non ricorrano contrari interessi pubblici - a seguito di stipula della convenzione conforme alla convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, i vincoli e gli oneri anche reali connessi con l’assegnazione di aree in zone produttive e le sanzioni in caso di inadempimento, nonché a seguito della delibera di assegnazione contenente le indicazioni previste dal comma 4. Gli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione vanno osservati in ogni caso fino allo scadere del termine di 20 anni, il quale decorre dalla data della firma del contratto di affitto. La delibera di assegnazione costituisce titolo per l’intavolazione del diritto di proprietà.”

 

     Art. 13.

     1. Dopo l’articolo 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 47 ter. (Alienazione di terreno produttivo da parte dei proprietari).

     1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, il proprietario ovvero i comproprietari possono usare in proprio o alienare liberamente un’area non superiore al 25 per cento della zona produttiva e non superiore a 20.000 metri quadri, area da individuare nel piano di attuazione. Inoltre i vincoli derivanti dal piano di attuazione sono da rispettare. Non avviene alcuna assegnazione.

     2. Il proprietario ovvero i comproprietari possono realizzare sull’area a loro disposizione ai sensi del presente articolo anche strutture imprenditoriali nel rispetto degli oneri fissati dal piano di attuazione e locarle o alienarle ad imprese interessate.”

 

     Art. 14.

     1. L’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 48. (Divieti ed eccezioni).

     1. L’alienazione, con o senza concessione edilizia, del terreno assegnato o di una parte di esso prima dell’avvio dell’attività aziendale in conformità alla delibera di assegnazione è nulla e l’ente assegnante dispone la revoca dell’assegnazione. È vietata anche l’alienazione della superficie coperta o di parte di essa per un periodo di 20 anni dalla data della delibera di assegnazione. Se l’alienazione avviene lo stesso e nel corso dei primi dieci anni successivi all’avvio dell’attività aziendale sul terreno assegnato, l’assegnatario deve versare all’ente assegnante un importo a titolo di sanzione, che nei comuni con più di 10.000 abitanti è pari a cinque volte e nei comuni con meno di 10.000 abitanti è pari al triplo del valore della differenza tra il giusto prezzo che, a giudizio dell’Ufficio estimo provinciale, avrebbe avuto il terreno o la parte di esso in una libera contrattazione di compravendita al momento dell’alienazione e il prezzo corrisposto in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici sul costo della vita accertati dall’Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. Se l’alienazione avviene dopo dieci anni dall’avvio dell’attività aziendale sull’area assegnata ed entro 20 anni dalla data della delibera di assegnazione, l’importo dovuto dall’assegnatario all’ente assegnante a titolo di sanzione si riduce annualmente in proporzione al tempo residuo ed ammonta nel ventesimo anno dalla data della delibera di assegnazione al valore semplice della differenza di cui sopra. Nel caso di alienazione di edifici e altri manufatti costruiti sull’area assegnata o di parti di essi nonostante il divieto, la determinazione del prezzo del terreno avviene in rapporto alla quota percentuale del volume edilizio alienato. In tutti i casi di alienazione l’assegnatario deve inoltre produrre all’ente assegnante copia autenticata del relativo contratto.

     2. La costituzione di diritti reali sul terreno assegnato o su parte di esso - a esclusione dei diritti di garanzia su finanziamenti e delle servitù da costituirsi nel pubblico interesse, che sono in ogni caso ammessi -, con o senza concessione edilizia, dal momento dell’avvio dell’attività aziendale sul terreno assegnato in conformità alla delibera di assegnazione è nulla e l’ente assegnante dispone la revoca dell’assegnazione. È vietata anche la costituzione di diritti reali, escluse le eccezioni di cui sopra, dal momento dell’avvio dell’attività aziendale e per un periodo di 20 anni dalla data della delibera di assegnazione. Se ciò nonostante il terreno assegnato viene gravato di diritti reali, l’assegnatario deve produrre all’ente assegnante copia autenticata del relativo contratto e corrispondere allo stesso un importo a titolo di sanzione, pari alla metà di quello di volta in volta stabilito ai sensi del comma 1 per l’alienazione.

     3. È consentita la cessione a imprese del godimento o della disponibilità di non più del 15 per cento dell’area assegnata oppure del volume edilizio ivi realizzato. In caso di inosservanza delle disposizioni di questo comma vengono comminate le sanzioni di cui al comma 2. L’assegnatario deve in ogni caso produrre all’ente assegnante copia autenticata del relativo contratto.

     4. In caso di cessione dell’azienda prima dell’avvio dell’attività aziendale sull’area assegnata in conformità alla delibera di assegnazione, l’ente assegnante dispone la revoca dell’assegnazione. Se la cessione dell’azienda avviene dopo l’avvio dell’attività aziendale ed entro tre anni, l’assegnatario deve corrispondere all’ente assegnante un importo a titolo di penale convenzionale, che nei comuni con più di 10.000 abitanti è pari a cinque volte il valore e nei comuni con meno di 10.000 abitanti è pari a tre volte il valore della differenza determinata ai sensi del comma 1. Nel caso di cessione dell’azienda dopo tre anni ed entro cinque anni dall’avvio dell’attività aziendale, l’importo da corrispondere a titolo di penale convenzionale nei comuni con più di 10.000 abitanti è pari a due volte e mezzo il valore e nei comuni con meno di 10.000 abitanti è pari a una volta e mezzo il valore della differenza determinata ai sensi del comma 1. In caso di cessione dell’azienda nel sesto anno dall’inizio dell’attività, l’importo da corrispondere a titolo di penale convenzionale ammonta al valore della differenza di cui al comma 1; in caso di cessione dell’azienda dopo tale data ed entro 20 anni dalla data della delibera di assegnazione, la penale convenzionale si riduce annualmente in proporzione al tempo residuo.

     5. La cessione, anche graduale, da parte delle società di persone o capitali assegnatarie, di quote, partecipazioni o azioni è consentita nella misura massima del 49 per cento, mentre alla cessione superiore al 49 per cento, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data della delibera di assegnazione, viene applicata la sanzione contrattuale prevista dal comma 4. Le sanzioni contrattuali così previste sono stabilite nella convenzione ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 6.

     6. Si desiste dalla revoca e dal pagamento della differenza ai sensi di questo articolo, se in caso di ditta individuale assegnataria il terreno viene ceduto assieme all’azienda mortis causa o per atto tra vivi a parenti o affini fino al terzo grado oppure al coniuge. In caso di società di persone o di capitale assegnatarie si desiste dalla revoca e dal pagamento della differenza, se la cessione dell’azienda, di quote, partecipazioni o azioni avviene mortis causa o per atto tra vivi a consoci al momento dell’assegnazione e a parenti o affini fino al terzo grado o a coniugi di soci; lo stesso vale in caso di ammissione o ritiro di soci, parenti o affini fino al terzo grado o di coniugi di soci. Né sussiste l’obbligo di restituire gli importi determinati ai sensi del presente articolo, se l’area espropriata è stata assegnata al precedente proprietario o se l’area è stata assegnata senza esproprio a norma dell’articolo 47, comma 1.

     7. L’alienazione del terreno assegnato, la costituzione di diritti reali e la cessione del godimento o della disponibilità, la cessione dell’azienda e ogni modificazione della composizione societaria, ivi compresa la cessione di quote, partecipazioni o azioni, nonché la trasformazione, la fusione, lo scioglimento, la scissione o la liquidazione, devono essere comunicate entro 30 giorni all’ente assegnante. Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione, l’assegnatario deve versare all’ente assegnante, per ogni anno, un importo a titolo di sanzione, che corrisponde al 2 per cento del prezzo di assegnazione.

     8. Nelle zone produttive è consentito alle imprese singole o associate di realizzare, in aree appositamente individuate a tale scopo dalla Giunta provinciale oppure dal comune, una struttura a carattere alloggiativo, costituita da stanze a uso foresteria e da spazi comuni, riservata in via transitoria ai lavoratori che abbiano con le imprese un regolare rapporto di lavoro. Le aree destinate alla realizzazione delle strutture di cui al presente comma sono assegnate dalla Provincia oppure dal comune alle imprese, secondo criteri di realizzazione e di utilizzo stabiliti dalla Giunta provinciale. La volumetria riservata alla struttura alloggiativa rientra nell’ambito della destinazione d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettera d). Gli alloggi devono essere realizzati nel rispetto degli standard che la normativa vigente in materia di igiene e sanità stabilisce per locali adibiti ad abitazione. Questa possibilità edificatoria spetta anche alle cooperative frutticoltori esistenti nel verde agricolo.

     9. Unità realizzate ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, fino all’1 gennaio 2002, possono essere ampliate di 150 metri cubi nel rispetto delle prescrizioni del piano urbanistico comunale e del piano di attuazione.

     10. L’esproprio e la successiva assegnazione non si applicano alle zone di cui all’articolo 44-bis, comma 1, salvi gli espropri già notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

     11. I complessi aziendali o parte di essi, su richiesta della proprietà aziendale che intende cessare o ridurre l’attività produttiva oppure dare avvio a un riassetto finanziario dell’attività, possono essere concessi in uso oppure assegnati con diritto di superficie ai sensi dell’articolo 47, in tutto o in parte, per un periodo non superiore a 30 anni, salvo rinnovo, anche alle stesse imprese espropriate, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

     a) che l’impresa espropriata abbia dato avvio a un piano di riassetto finanziario che comprenda la cessione di un’importante quota societaria nonché il mantenimento dell’attività produttiva e dei livelli di produzione e di occupazione. Il piano di ristrutturazione finanziaria deve essere approvato dalla Giunta provinciale;

     b) che l’impresa abbia trasferito e mantenga, pena la decadenza dall’assegnazione, la propria sede legale in provincia di Bolzano.

     12. L’uso oppure il diritto di superficie dei complessi aziendali è concesso dietro corresponsione di un canone non inferiore al 4 per cento dell’indennità di espropriazione corrisposta dalla Provincia, aggiornato annualmente in base alle variazioni dell’indice ISTAT sul costo della vita. È inoltre fatto obbligo all’impresa di presentare a favore della Provincia autonoma di Bolzano una fideiussione bancaria per un importo pari a 10 annualità del canone di concessione d’uso o di diritto di superficie.”

 

     Art. 15.

     1. Dopo l’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 48 bis. (Revoca dell’assegnazione).

     1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, di inosservanza di condizioni previste dalla convenzione, di cessazione di attività o di interruzione dell’attività per più di due anni, se l’interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell’azienda ai sensi delle rispettive norme provinciali, l’ente assegnante revoca l’assegnazione in toto o in parte e il fondo, gli edifici o altri manufatti eventualmente ivi costruiti sono restituiti all’ente assegnante.

     2. Se le aree sono state assegnate in proprietà, il prezzo dovuto all’assegnatario per la restituzione delle aree è pari a quello corrisposto dal medesimo in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici del costo della vita, accertati dall’Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. Il corrispettivo per le opere di urbanizzazione e per gli edifici o altri manufatti eventualmente costruiti consiste nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio dell’Ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della revoca. Nel caso di edifici o altri manufatti già esistenti nell’area al momento dell’assegnazione, il corrispettivo non può essere superiore a quello pagato in sede di assegnazione, rivalutato in base agli indici del costo della vita, accertati dall’Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. In sede di determinazione dell’importo complessivo vanno detratti i contributi e vantaggi economici di qualunque genere concessi da enti pubblici per l’acquisizione dell’area, l’urbanizzazione del terreno e l’esecuzione delle costruzioni.

     3. Se le aree sono state assegnate con diritto di superficie o in concessione, il corrispettivo per le opere di urbanizzazione, per gli edifici o altri manufatti è determinato ai sensi del comma 2.”

     2. L’articolo 23 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è abrogato.

 

     Art. 16.

     1. Dopo l’articolo 48-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 48 ter. (Procedura).

     1. I fatti che danno luogo alla revoca dall’assegnazione sono contestati all’assegnatario e agli altri soggetti interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’invito a presentare entro 60 giorni le proprie controdeduzioni. L’organo competente per l’assegnazione decide entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

     2. Avverso la delibera di revoca è ammesso ricorso, anche in opposizione, alla Giunta provinciale, da presentarsi entro 30 giorni dal ricevimento della pronuncia.

     3. La delibera definitiva di revoca costituisce titolo per l’intavolazione del diritto di proprietà a favore dell’ente assegnante o la cancellazione del diritto di superficie nel libro fondiario.

     4. Pronunciata la revoca, tutti i diritti relativi ai beni immobili interessati si possono far valere non più sui medesimi, ma sull’importo dovuto per la restituzione. L’ente competente notifica entro 60 giorni la delibera di revoca a tutti i creditori risultanti dal libro fondiario al momento della revoca stessa. In caso di controversie il relativo importo rimane depositato presso il tesoriere provinciale fino alla definizione delle stesse. L’ente assegnante può pagare il relativo importo verso prestazione di una garanzia ritenuta idonea.

     5. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune o i comuni consorziati ai sensi dell’ordinamento dei comuni devono avviare la procedura di revoca, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell’ordinamento dei comuni.”

 

     Art. 17.

     1. Dopo l’articolo 48-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 48 quater. (Responsabilità solidale in caso di costituzione di diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione).

     1. Qualora da parte dell’ente assegnante, relativamente all’area assegnata, vengano costituiti diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione, il proprietario o il superficiario e i titolari dei rispettivi diritti rispondono in solido per il rispetto degli obblighi assunti in sede di assegnazione.”

 

     Art. 18.

     1. Dopo l’articolo 48-quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 48 quinquies. (Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi).

     1. Nelle zone per insediamenti produttivi non è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative, né l’invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, salvo le deroghe di cui al presente articolo. È ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative e l’invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, se l’attività commerciale viene svolta in funzione di prevalente attività artigianale o industriale o in funzione di attività di commercio all’ingrosso, limitatamente agli articoli strettamente legati all’attività principale, indicati nella tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi. Per le aziende artigianali o industriali l’autorizzazione va concessa per singole voci merceologiche determinate dalla Giunta provinciale. Per le aziende di commercio all’ingrosso l’autorizzazione va concessa solamente per una delle seguenti voci merceologiche, il cui contenuto è definito dalla Giunta provinciale: combustibili, materiali da costruzione, prodotti per l’agricoltura, automobili, macchine utensili e mobili, nonché bevande solo in confezioni formato all’ingrosso.

     2. La superficie destinata al commercio al dettaglio in tutti i casi non deve essere superiore a 2.500 metri quadri, fatto salvo il rispetto di eventuali limiti più restrittivi previsti dagli strumenti di pianificazione commerciale. La superficie destinata all’attività principale artigianale o industriale deve essere almeno doppia rispetto a quella per il commercio al dettaglio.

     In caso di cessazione dell’attività di commercio all’ingrosso o del venir meno della prevalenza dell’attività artigianale o industriale, per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa o inviata la comunicazione, l’autorità competente revoca l’autorizzazione ovvero ordina la chiusura della piccola struttura di vendita. Nelle zone per insediamenti produttivi non è consentito il trasferimento da altre zone di esercizi commerciali e delle relative autorizzazioni. Esercizi di commercio al dettaglio già esistenti in zone per insediamenti produttivi, con autorizzazione rilasciata senza riferimento ad alcuna attività artigianale, industriale o di commercio all’ingrosso e per una gamma merceologica diversa o più ampia rispetto a quella prevista dal presente articolo, possono continuare l’attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati, né le relative autorizzazioni possono venir fuse tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. In caso di revoca o decadenza dell’autorizzazione o comunque di cessazione dell’attività di commercio al dettaglio, i locali adibiti a tale attività cessano di avere destinazione d’uso di commercio al dettaglio.

     3. In via straordinaria e al solo fine di garantire il servizio di prossimità, nelle zone per insediamenti produttivi che superano i cinque ettari di estensione è consentita la comunicazione per il commercio al dettaglio, su una superficie massima di 50 metri quadri per il settore alimentare, per la vendita di quotidiani e periodici nonché il rilascio della licenza per la rivendita ordinaria o speciale di generi di monopolio. Tali esercizi non possono essere ampliati oltre il precitato limite di superficie, né trasferiti in altre zone, né gli esercizi possono venire concentrati tra di loro per la creazione di un unico punto di vendita. Quanto stabilito dal presente articolo con riferimento all’autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio, va inteso anche per la comunicazione relativa a piccole strutture di vendita al dettaglio. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano il procedimento e le sanzioni previsti dall’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.”

 

     Art. 19.

     1. Il comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Gli assegnatari di aree destinate a insediamenti produttivi possono affidare la realizzazione degli impianti aziendali a imprese di locazione finanziaria mediante costituzione del diritto di superficie. Le imprese locatarie sottoscrivono unitamente all’impresa di locazione finanziaria la convenzione di cui all’articolo 47-bis. Le imprese locatarie e l’impresa di locazione finanziaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ente assegnante dell’osservanza dei vincoli di legge. La responsabilità solidale è prevista per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria. Alla scadenza dei termini previsti dal contratto di locazione finanziaria, la responsabilità passa per il rimanente periodo, sino alla decorrenza del termine fissato dalla legge, alla sola impresa locataria.”

 

     Art. 20.

     1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Il decreto del Presidente della Provincia è titolo per l’intavolazione nel libro fondiario.”

     2. Il comma 2 dell’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. Le disposizioni di cui all’articolo 45, comma 9, e del comma 1 del presente articolo trovano applicazione anche per la regolamentazione del diritto di proprietà o degli oneri connessi alla manutenzione delle strade di penetrazione e delle opere di urbanizzazione primaria predisposte ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e ultimate prima dell’entrata in vigore della presente legge.”

 

     Art. 21.

     1. L’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 51. (Disposizioni transitorie).

     1. Qualora aziende produttive esistenti in aree destinate dai piani urbanistici comunali a zone di espansione per insediamenti produttivi o di completamento per insediamenti produttivi e realizzate prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, interrompano l’attività produttiva per oltre due anni, il comune o i comuni consorziati o, per le zone definite di interesse provinciale, la Provincia possono stabilire un termine entro il quale deve essere ripresa l’attività produttiva. Decorso inutilmente il termine stabilito si applica l’articolo 47. Queste misure non si applicano qualora l’interruzione dell’attività produttiva sia determinata dall’attuazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione dell’azienda ai sensi della normativa provinciale.

     2. Tutte le aree cedute in proprietà o assegnate in diritto di superficie o comunque assegnate per la realizzazione di impianti aziendali precedentemente all’entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, ai sensi della parte quarta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nonché ai sensi delle leggi provinciali 18 dicembre 1972, n. 45, e 6 novembre 1973, n. 66, - abrogate dall’articolo 56 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, - devono essere utilizzate rispettando la destinazione di zona per insediamenti produttivi. Al fine di garantire la salvaguardia dell’interesse pubblico e la parità di trattamento viene annotato nel libro fondiario a carico delle aree sopracitate il vincolo di destinazione d’uso per insediamenti produttivi. Per le aree comprese in zone di interesse comunale o provinciale, l’annotazione del vincolo di destinazione d’uso viene richiesta dall’ente competente in base a delibera dell’organo competente. In base alla stessa delibera vengono richieste le cancellazioni delle annotazioni effettuate ai sensi delle leggi provinciali 18 dicembre 1972, n. 45, e 6 novembre 1973, n. 66, abrogate dall’articolo 56 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25. II vincolo di destinazione d’uso rimane in vigore fino al cambiamento della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. I vincoli e gli oneri previsti nelle delibere di assegnazione o nelle convenzioni approvate o stipulate prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, decadono qualora siano più gravosi di quelli indicati nel presente comma.

     3. Per le aree assegnate dopo l’entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, e prima dell’entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le condizioni fissate nelle relative delibere di assegnazione nonché le disposizioni dell’articolo 35-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

     4. La determinazione dei singoli vincoli avviene sulla base delle annotazioni del libro fondiario.

     5. Per tutto quanto non disciplinato nei commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione le vigenti disposizioni urbanistiche, ad esclusione di quelle che impongono ulteriori vincoli.

     6. Nelle zone produttive che all’entrata in vigore della presente legge sono dichiarate di completamento, il 50 per cento del volume ammesso può essere destinato ad attività di servizi.

     7. I vincoli restrittivi contenuti in precedenti assegnazioni che sono in contrasto con la presente legge sono abrogati.”

 

     Art. 22.

     1. Il comma 2 dell’articolo 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. Ai sensi del presente articolo può essere ammessa agli incentivi l’acquisizione di aree produttive. L’acquisizione di aree produttive comprende sia l’acquisto in proprietà del terreno, sia il possesso a mezzo contratto di leasing. Possono beneficiare delle incentivazioni previste dal presente articolo esclusivamente le imprese industriali, artigianali e commerciali all’ingrosso, assegnate ai sensi dell’articolo 47 bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché i comuni e i consorzi di comuni. Sono anche ammesse agli incentivi quelle imprese industriali, artigianali e di commercio all’ingrosso, le quali acquisiscono del terreno produttivo ai sensi dell’articolo 47-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e osservano i vincoli ed oneri di cui all’articolo 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Condizione per la concessione dell’incentivo, calcolato sulla base del prezzo d’assegnazione per la stessa area produttiva, è la stipula della convenzione di cui all’articolo 47-bis, comma 6, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.”

 

     Art. 23.

     1. Il comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 (legge finanziaria 1996), e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Per l’urbanizzazione di aree produttive la Provincia autonoma di Bolzano può assumere a proprio carico fino al 100 per cento del costo approvato delle opere progettate oppure concedere ai richiedenti autorizzati un contributo in unica soluzione nella stessa misura. Di questo contributo possono beneficiare esclusivamente i comuni, i consorzi di comuni, nonché le imprese industriali, artigianali, di commercio all’ingrosso e di servizi assegnati ai sensi dell’articolo 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e le loro società di infrastrutturazione. Sono anche ammesse agli incentivi quelle imprese industriali, artigianali, di commercio all’ingrosso e di servizi, le quali acquisiscono del terreno produttivo ai sensi dell’articolo 47-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e osservano i vincoli e oneri di cui all’articolo 47-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Condizione per la concessione degli incentivi è la stipula della convenzione di cui all’articolo 47-bis, comma 6, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.”

 

     Art. 24.

     1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: “oltre agli interventi di manutenzione straordinaria,” sono soppresse e le parole: “alla lettera d)” sono sostituite dalle parole: “alle lettere a), b) e c)”.

 

     Art. 25.

     1. Il comma 3 dell’articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. Il recupero di edifici siti in zone residenziali non soggette a un piano di attuazione può essere effettuato anche tramite interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d). Qualora le distanze dai confini e dalle costruzioni esistenti siano inferiori a quelle prescritte dal piano urbanistico comunale, le distanze esistenti non possono essere ridotte. Vanno comunque osservate le distanze prescritte dal codice civile. L’altezza dell’edificio ammessa è quella indicata dal piano urbanistico o quella dell’edificio esistente, qualora quella del piano urbanistico sia inferiore.”

 

     Art. 26.

     1. L’articolo 69 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 69. (Determinazione del sindaco sulle domande di concessione edilizia).

     1. Le determinazioni del sindaco sulle domande di concessione di costruzione devono essere notificate all’interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco in conformità alle disposizioni vigenti. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi.”

 

     Art. 27.

     1. Il comma 2 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune la concessione può essere data anche a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell’amministrazione, al godimento del bene oppure a coloro che hanno ottenuto un’assegnazione provvisoria da parte dell’ente competente ai sensi dell’articolo 47 bis.”

 

     Art. 28.

     1. Al comma 3 dell’articolo 75 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli effetti della presente legge la locazione temporanea di uffici alla pubblica amministrazione non è considerata cambiamento della destinazione urbanistica.”

 

     Art. 29.

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

     “c) per la demoricostruzione nonché per gli interventi di recupero ai sensi della presente legge, che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d’uso, salvo il recupero a scopo abitativo di vani esistenti nella stessa casa di abitazione.”

     2. Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, vengono aggiunte le seguenti lettere:

     “l) per interventi diretti all’ampliamento di aziende produttive che non sono insediate in zone produttive;

     m) per il volume destinato all’affitto di camere ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n.12.”

 

     Art. 30.

     1. L’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 79. (Edilizia convenzionata).

     1. Per gli interventi di edilizia abitativa fuori dalle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata, il contributo di concessione è ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni, con una convenzione o con un atto unilaterale d’obbligo, a costruire abitazioni non aventi le caratteristiche di abitazioni di lusso e ad alienarle o locarle a persone di cui al comma 3.

     2. Il canone di locazione non può essere superiore al canone provinciale determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

     3. L’impegno di cui al comma 1 deve garantire l’occupazione effettiva dell’abitazione a scopo abitativo primario per la durata di 20 anni da parte di persone aventi al momento del rilascio della concessione edilizia la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza. Se l’abitazione viene acquistata o presa in affitto da due coniugi viventi in regime di comunione legale, è sufficiente che uno di essi sia in possesso dei requisiti. L’abitazione deve essere occupata entro un anno dal rilascio del certificato di abitabilità, ed entro lo stesso termine rispettivamente l’acquirente e il conduttore e i loro familiari devono trasferire la loro residenza anagrafica nell’abitazione. Qualora per il recupero del patrimonio edilizio esistente a scopo abitativo vengano richieste le agevolazioni di cui alla lettera G) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la durata del vincolo è di 20 anni. Qualora il rilascio della concessione edilizia sia legata all’assunzione di particolari vincoli, questi devono essere inseriti nella convenzione o nell’atto unilaterale d’obbligo. Alle persone indicate nel 1° periodo sono equiparate le persone residenti o aventi il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque anni al momento dell’occupazione dell’abitazione.

     4. In base alla convenzione o all’atto unilaterale d’obbligo viene annotato nel libro fondiario il vincolo di locare o alienare l’abitazione soltanto a persone in possesso dei requisiti di legge. L’annotazione viene richiesta dal sindaco a spese del concessionario. Costituisce elemento essenziale della citata convenzione o del citato atto unilaterale d’obbligo l’obbligo di comunicare tempestivamente al comune ogni fatto rilevante in ordine agli impegni assunti. Ogni pattuizione stipulata in violazione degli impegni di cui ai commi 1 e 3 è nulla; relativamente ai canoni di locazione la nullità colpisce l’importo eccedente.

     5. Nella convenzione o nell’atto unilaterale d’obbligo devono essere previste le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti; inoltre nella convenzione o nell’atto unilaterale d’obbligo il concessionario deve acconsentire che l’abitazione venga messa a disposizione dell’Istituto per l’edilizia sociale con decreto del Presidente della Provincia, qualora essa non venga occupata a scopo abitativo primario entro il termine di cui al comma 3; l’Istituto diventa in tal caso locatario. Qualora l’abitazione non venga consegnata all’Istituto entro il termine stabilito nel decreto del Presidente della Provincia, il proprietario deve corrispondere all’Istituto per ogni mese di ritardata consegna una sanzione amministrativa pari al canone provinciale. L’Istituto deve rimettere a disposizione l’abitazione, se il proprietario dimostra la necessità di destinare l’abitazione al fabbisogno primario proprio o del coniuge o di parenti in linea retta fino al secondo grado.

     6. I comuni devono tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, nel quale sono tenute distinte le abitazioni realizzate senza agevolazioni edilizie provinciali e quelle recuperate con agevolazioni edilizie provinciali. A tal fine l’amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie.

     7. Le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche come case-albergo per lavoratori, studenti o portatori di handicap, nonché come comunitàalloggio e alloggi protetti. Per la costruzione di dette abitazioni si può derogare alle caratteristiche di cui al comma 1. In tal caso per il progetto di costruzione deve essere chiesto il parere della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. Per l’assunzione in casealbergo per lavoratori e studenti si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al comma 3.

     8. Previo nulla osta del sindaco o del direttore della Ripartizione Edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con agevolazioni edilizie provinciali, le abitazioni convenzionate possono essere alienate anche a persone diverse da quelle di cui al comma 3, purché l’acquirente assuma gli impegni derivanti dalla convenzione o dall’atto unilaterale d’obbligo. Per l’alienazione all’Istituto per l’edilizia sociale o al comune non è richiesto alcun nulla osta.

     9. Con le modalità di cui al comma 8 possono essere effettuate nell’immobile vincolato permute, divisioni, conguagli divisionali, movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta di cui al comma 8.

     10. Il nulla osta di cui ai commi 8 e 9 deve essere rilasciato dal sindaco o dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. In caso di mancato rilascio entro il termine previsto, il nulla osta può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o dei comproprietari, attestante l’avvenuta presentazione delle domande, rimanendo comunque il dichiarante responsabile dell’osservanza dei vincoli.

     11. Decorso il periodo di 20 anni di cui al comma 3, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. Qualora si tratti di abitazioni per le quali sono state concesse agevolazioni edilizie provinciali, il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo viene rilasciato dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa dopo il decorso del termine di 20 anni o dopo l’eventuale revoca dell’agevolazione edilizia.

     12. Qualora l’abitazione convenzionata durante il periodo di validità del vincolo dovesse rendersi libera, dovrà essere occupata entro sei mesi da una famiglia avente diritto. Decorso tale termine, si applica il comma 5.

     13. Alle persone residenti in provincia di Bolzano sono parificate le persone che prima dell’emigrazione erano residenti in provincia di Bolzano per almeno cinque anni e che intendono ristabilire in futuro la loro residenza in un comune della provincia. Lo stesso vale per il loro coniuge non legalmente separato e per i figli.

     14. Qualora un’abitazione convenzionata soggetta al vincolo di cui al comma 3 venga occupata da persone non aventi diritto, è applicata per la durata dell’illegittima occupazione una sanzione pecuniaria pari a 2,5 volte l’ammontare del canone provinciale. Qualora l’abitazione illegittimamente occupata non venga resa libera entro sei mesi dalla contestazione dell’occupazione abusiva, viene applicata un’ulteriore sanzione pecuniaria pari al costo di costruzione convenzionale dell’abitazione. I proprietari di abitazioni convenzionate, nei cui confronti è stata applicata la sanzione pecuniaria per la locazione delle abitazioni a persone non aventi diritto o nei cui confronti per lo stesso motivo è stato avviato il procedimento amministrativo, entro sei mesi possono presentare domanda affinché la sanzione pecuniaria venga rideterminata in conformità alla prima parte di questo comma. La domanda di rideterminazione della sanzione pecuniaria può essere accolta solamente se l’abitazione convenzionata è resa libera dalle persone non aventi diritto entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La disposizione sulla rideterminazione della sanzione pecuniaria non si applica per i casi nei quali la sanzione pecuniaria sia già stata interamente o parzialmente riscossa. Dall’entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine di sei mesi di cui sopra sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione. Le disposizioni di cui alla prima parte di questo comma si applicano anche per le abitazioni convenzionate, per le quali sono state concesse le agevolazioni edilizie per il recupero convenzionato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, o ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Qualora le abitazioni convenzionate non siano rese libere dalle persone non aventi diritto entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, si procede alla revoca dell’agevolazione edilizia.

     15. L’abitazione convenzionata può anche essere occupata dal proprietario stesso, qualora sia in possesso dei requisiti di legge, ad eccezione del requisito di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Qualora questo disponga già di altre abitazioni adeguate al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza, deve darle in locazione a famiglie in possesso dei requisiti di legge.

     16. Per la riscossione delle sanzioni amministrative previste in questo articolo e nella convenzione o nell’atto unilaterale d’obbligo si applica l’articolo 91.

     17. In deroga a quanto stabilito dal comma 3 e al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, le abitazioni convenzionate possono essere date in affitto per la durata del rapporto di lavoro:

     a) a cittadini di stati membri dell’Unione europea che siano titolari di un regolare contratto di lavoro;

     b) a cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea o ad apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro.”

 

     Art. 31.

     1. Dopo l’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 79 bis. (Cancellazione anticipata del vincolo di cui all’articolo 79).

     1. Qualora un’abitazione convenzionata non venga occupata da persone aventi diritto entro i termini di cui all’articolo 79, commi 3 o 12, e qualora l’Istituto per l’edilizia sociale dichiari di non voler prendere in affitto l’abitazione ai sensi dell’articolo 79, comma 5, e qualora anche il comune non sia interessato a prendere in affitto l’abitazione, il proprietario ha il diritto di chiedere la cancellazione anticipata del vincolo di cui all’articolo 79. A tale scopo, la comunicazione di voler dare in affitto l’abitazione è da inviare prima all’Istituto per l’edilizia sociale e, qualora questo non prenda in affitto l’abitazione, al comune. L’Istituto per l’edilizia sociale e il comune devono dichiarare entro 90 giorni dalla comunicazione se vogliono prendere in affitto l’abitazione.

     2. Presupposto per il rilascio del nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è il pagamento di un importo che nei comuni economicamente depressi e nei comuni turisticamente sviluppati corrisponde al contributo sul costo di costruzione, e nei comuni fortemente sviluppati al contributo sul costo di costruzione aumentato del 100 per cento.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle abitazioni convenzionate, per il cui recupero siano state utilizzate le agevolazioni edilizie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.”

 

     Art. 32.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 80 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “5. Il sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell’articolo 81, ingiunge la demolizione.”

 

     Art. 33.

     1. Il comma 1 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Verde agricolo: Nei comuni dotati di piano urbanistico nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell’azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi, nonché le costruzioni e gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo nonché per la preparazione e vendita diretta dei propri prodotti, come saranno definiti nel regolamento di esecuzione, se realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti ad altra destinazione.”

 

     Art. 34.

     1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “La costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la promozione, la protezione e il miglioramento della produzione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole è consentita solo in zone per insediamenti produttivi.”

 

     Art. 35.

     1. Il comma 7 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “7. I proprietari di masi chiusi effettivamente coltivati possono realizzare nella sede dell’azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume a scopo residenziale fino alla misura massima di 1000 metri cubi. Il volume complessivamente realizzato forma parte inscindibile del maso chiuso. Qualora per i motivi di cui all’articolo 6 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, venga autorizzato il distacco di volume residenziale dal maso chiuso, a carico del maso chiuso di cui faceva parte l’immobile distaccato viene annotato contestualmente al distacco il relativo divieto di edificazione. Il maso chiuso non può essere svincolato per la durata di 20 anni dall’utilizzo di questa possibilità edificatoria.”

 

     Art. 36.

     1. Il comma 9 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “9. Il trasferimento di masi chiusi dalle zone residenziali in zone residenziali rurali o nel verde agricolo è ammesso soltanto qualora ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela del paesaggio. Detti masi possono essere trasferiti anche nel territorio di un comune confinante con quello ove è sita la vecchia sede dell’azienda agricola, purché la maggior parte dei terreni agricoli di proprietà dell’azienda si trovi in quel comune. Aziende effettivamente coltivate con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire il fabbricato aziendale rurale per oggettivi motivi come sopra specificati nel verde agricolo.”

 

     Art. 37.

     1. Il comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “10. Il nuovo volume a scopo residenziale, se inferiore a 150 metri cubi, realizzato in unica applicazione in aggiunta al volume residenziale esistente nell’area della vecchia sede dell’azienda, non è sottoposto alle disposizioni sull’edilizia convenzionata, purché non venga realizzata nessuna nuova separata unità residenziale. In caso di trasferimento di aziende artigianali o industriali nella zona produttiva, l’intero volume produttivo esistente è soggetto all’obbligo di convenzionamento.”

 

     Art. 38.

     1. Il comma 11 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “11. Edifici che il giorno 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che dal 1° gennaio 2000 sono classificati quale esercizio ricettivo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e al momento della presentazione della domanda di costruzione siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente indipendentemente dalla densità fondiaria, per adeguarli agli standards moderni. Nel regolamento di esecuzione sono determinati i criteri per l’ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi differenziati secondo la loro classificazione ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Nell’ambito dell’area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla superficie utile complessiva dell’esercizio ricettivo stesso. L’area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadri alla cubatura esistente. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti i criteri per l’ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti nelle zone di cui sopra. La concessione edilizia per l’ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto d’obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dall’atto d’obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.”

 

     Art. 39.

     1. Il secondo periodo del comma 12 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Gli edifici espropriati per motivi di pubblica utilità ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e presenti nel verde agricolo al 1° ottobre 1997, possono essere ricostruiti nel verde agricolo dello stesso territorio comunale a condizione che la cubatura ricostruita non superi gli 850 metri cubi e sia mantenuta la destinazione d’uso precedente. Nella determinazione dell’indennità di esproprio deve essere tenuto conto del valore del diritto di ricostruzione.”

     2. Al comma 12 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La distruzione o il danneggiamento dell’edificio in seguito a una calamità naturale o a una catastrofe deve essere confermata dal competente ufficio provinciale o dal comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente o da un tecnico incaricato dal comune a spese del richiedente.”

 

     Art. 40.

     1. Il comma 13 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “13. Costruzioni situate nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, la tutela delle acque o per servitù militari, nonché quelle presenti nel verde alpino o nel bosco, possono essere demolite e ricostruite nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze senza modifica della destinazione preesistente. Le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o su terreni di cui al comma 3 dell’articolo 66 possono essere demolite e ricostruite in altra sede del territorio comunale. Al fine di eliminare situazioni di pericolo lungo le strade è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nell’ambito del territorio comunale. Su richiesta del competente consiglio comunale, approvata a maggioranza dei due terzi, la Giunta provinciale può approvare la trasformazione della destinazione d’uso da volume abitativo ai sensi del presente articolo e dell’articolo 108, comma 1, della presente legge in volume riservato al terziario ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, in deroga alle disposizioni degli articoli 27, 28 e di questo articolo della presente legge. Su richiesta del competente consiglio comunale, approvata a maggioranza dei due terzi, la Giunta provinciale può approvare nelle zone residenziali "A" la trasformazione della destinazione d’uso in volume riservato al terziario o al commercio al dettaglio in deroga alle disposizioni degli articoli 27 e 28. Le situazioni di pericolo ai sensi dell’articolo 66, comma 3, nonché quelle lungo le strade devono essere confermate dall’ufficio provinciale competente.”

 

     Art. 41.

     1. Il comma 16 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “16. Edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia e che al momento della presentazione della domanda di costruzione si trovano nel verde agricolo, possono essere ampliati fino a 850 metri cubi; edifici destinati ad abitazioni esistenti alla data del 24 ottobre 1973 o per i quali prima di tale data è stata rilasciata una concessione edilizia, e che al momento della presentazione della domanda di costruzione si trovano nel verde agricolo, che al 1° gennaio 2000 avevano una cubatura superiore a 700 metri cubi o per i quali prima di quest’ultima data è stata rilasciata una concessione edilizia per tale cubatura, possono essere ampliati di 150 metri cubi. Per la nuova cubatura si applicano le disposizioni di cui al comma 17.”

 

     Art. 42.

     1. Il comma 17 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “17. Le abitazioni ampliate ovvero quelle nuove realizzate in applicazione del comma 16 devono essere convenzionate ai sensi dell’articolo 79 della presente legge o destinate ad affittacamere ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12. Quest’obbligo non è prescritto per abitazioni che non vengono ampliate per più del 20 per cento.”

 

     Art. 43.

     1. Il comma 18 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “18. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6, nonché di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di una abitazione nella misura massima di 495 metri cubi. La necessità di un’abitazione deve essere accertata dall’ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza di una persona per l’esercizio dell’attività produttiva sopraindicata. Sono considerate aziende ortofloricole ai sensi di questo comma quelle che dispongono di un’area di almeno 5.000 metri quadri, di cui 500 metri quadri adibiti a serre con struttura permanente.

     Il gestore dell’azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l’attività di giardiniere ed essere iscritto nell’apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale.”

     2. Il comma 23 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “23. I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi, esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di costruzione siti nel verde agricolo e non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, in abitazioni convenzionate o possono essere adibiti ad agriturismo, a condizione che siano situati a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato, delimitato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e che vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale. Per la durata di 20 anni non può essere autorizzata nessuna nuova cubatura aziendale. In caso di demolizione e ricostruzione l’ubicazione può essere spostata nell’ambito della sede dell’azienda. La Giunta provinciale emana le relative direttive. Gli interventi edilizi ai sensi dell’articolo 108 della presente legge e della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, possono essere realizzati anche nel volume aziendale rurale nella sede dell’azienda, qualora lo stesso non sia più necessario per la conduzione dell’azienda agricola.”

 

     Art. 44.

     1. Il comma 25 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “25. In zone di verde agricolo, alpino e bosco non è consentito il rilascio di autorizzazioni di cui agli articolo 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, né l’invio di comunicazioni, di cui all’articolo 4 della medesima legge, per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio. Esercizi di commercio al dettaglio esistenti in tali zone possono continuare ad esercitare l’attività sulla superficie di vendita autorizzata, ma non possono essere ampliati né trasferiti in altri locali della stessa zona. In caso di revoca o decadenza dell’autorizzazione o comunque di cessazione dell’attività di commercio al dettaglio in magazzini di frutta o cantine vinicole, i relativi vani riacquistano destinazione d’uso agricola con esclusione dell’applicabilità del comma 23. Non è richiesta né la comunicazione, né l’autorizzazione per la vendita di articoli per golf o per l’equitazione entro i campi da golf e nei maneggi. Lo stesso vale per le aziende ortofloricole e i prodotti strettamente legati all’attività agricola che saranno individuati dalla Giunta provinciale, entro i limiti di superficie previsti per le piccole strutture di vendita dall’ordinamento del commercio provinciale. Lungo le piste ciclabili nei posti indicati dalla Giunta provinciale possono essere realizzate costruzioni accessorie con servizi per i ciclisti. Possono essere rilasciate anche licenze per esercizi di somministrazione di pasti e bevande. Per la vendita di articoli per i ciclisti, la cui area di vendita non può essere superiore a 50 metri quadri, non è prescritta nessuna comunicazione o autorizzazione. La misura di tali impianti viene determinata con regolamento di esecuzione.”

 

     Art. 45.

     1. Il primo periodo del comma 27 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Ai sensi del comma 1 questi edifici possono essere costruiti soltanto da singoli agricoltori diretti o proprietari di aziende agricole; vengono considerate anche le superfici in affitto, coltivate effettivamente e continuamente dal richiedente. La coltivazione continua deve essere dichiarata dal richiedente. Per le aree che non sono di proprietà del richiedente la concessione, deve essere stipulato un contratto di affitto per la durata di 10 anni e le relative aree per un periodo di 20 anni non possono essere considerate ai fini del calcolo del fabbisogno per un nuovo fabbricato aziendale rurale.”

 

     Art. 46.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “4. L’articolo 128, comma 6, viene interpretato nel senso che la riunione di più esercizi ricettivi in un’unica unità ricettiva è ammessa solo nello stesso comune.”

 

     Art. 47.

     1. Il comma 1 dell’articolo 110 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Nel verde agricolo le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità e i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico, sono a totale carico del richiedente la concessione. Lo smaltimento di liquami e l’approvvigionamento idrico sono il presupposto per il rilascio del certificato di abitabilità.”

 

     Art. 48.

     1. Il comma 2 dell’articolo 112 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. Quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, il sindaco, previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada, può autorizzare l’ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti e, per motivi di tutela del paesaggio, nuove costruzioni lungo le strade comunali, provinciali e statali con distanze minori da quelle previste dal comma 1, a condizione che non venga pregiudicato un eventuale allargamento o rettifica della strada e non vengano ostacolate la visibilità e la viabilità in generale.”

 

     Art. 49.

     1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 116 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     “l) l’uso e l’autorizzazione di fonti e di impianti di illuminazione.”

 

     Art. 50.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

     “4. In caso di coibentazione di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, si può derogare dalle distanze tra fabbricati, altezze dei fabbricati e distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, purché vengano rispettate le distanze prescritte dal codice civile.

     5. In caso di costruzione di edifici non possono essere superati valori massimi, ancora da definire, di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento. Il regolamento di esecuzione verrà approvato con delibera della Giunta provinciale e includerà anche le categorie degli edifici per le quali trova applicazione questo comma.

     6. Se il valore di cui al comma 5 è inferiore almeno del 60 per cento rispetto al valore massimo, uno spessore di coibentazione, ancora da definire, non viene calcolato come cubatura urbanistica. I relativi criteri verranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione dalla data dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione.”

 

     Art. 51.

     1. Il comma 1 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Allo scopo di recuperare i posti letto degli esercizi ricettivi disattivati è ammesso l’ampliamento quantitativo degli edifici che il 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che dal 1° gennaio 2000 sono classificati quale esercizio ricettivo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. L’ampliamento è consentito entro il numero complessivo di letti esistenti alla data del 1° gennaio 1985. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici.”

     2. Il comma 7 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “7. La concessione edilizia per l’ampliamento quantitativo di esercizi ricettivi ai sensi del comma 3 è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto d’obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo. Decorso tale termine il sindaco rilascia i nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.”

     3. Dopo il comma 10 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “11. La previsione di nuove zone turistiche può essere vietata, per motivi paesaggistici o urbanistici, con delibera della Giunta provinciale su aree contermini ai laghi in una fascia della profondità fino a 300 metri dalla linea di battigia. L’ampliamento quantitativo può essere ridotto alla misura fissata per le zone turistiche sviluppate.”

 

     Art. 52.

     1. Il comma 1 dell’articolo 131 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

      “1. Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere utilizzati prima che il comune abbia rilasciato il certificato di abitabilità. Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità devono essere allegati il certificato di collaudo, la copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto ai sensi dell’articolo 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, nonché una dichiarazione del direttore dei lavori attestante sotto la propria responsabilità la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuto prosciugamento dei muri e la salubrità degli ambienti, nonché lo smaltimento, secondo la normativa vigente, del materiale da demolizione risultante. Se è prevista la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, in caso di concessione di un contributo provinciale, l’ultima rata può essere corrisposta ad avvenuta demolizione dell’edificio.”

 

     Art. 53.

     1. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     “7. Alle riunioni della prima e seconda commissione per la tutela del paesaggio sono invitati ad intervenire i sindaci dei comuni territorialmente interessati, alle riunioni della prima commissione per la tutela del paesaggio i presidenti delle aziende autonome di soggiorno e turismo o delle associazioni turistiche interessate.”

     2. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     “8. Quando la seconda commissione per la tutela del paesaggio esercita le funzioni di cui agli articoli 8 e 12, i sindaci partecipano alla stessa con diritto di voto. Chi è contrario al parere espresso dalla commissione può chiedere che nel verbale venga fatta esplicita menzione dei motivi del proprio dissenso.”

     3. Il comma 10 dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

     4. Il comma 10 dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     “10. Entro 30 giorni dalla comunicazione il richiedente può presentare ricorso alla Giunta provinciale contro il provvedimento adottato. Essa decide entro 90 giorni previo parere di un esperto nominato dal direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.”