§ 4.1.75 - L.P. 28 novembre 2001, n. 17.
Legge sui masi chiusi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:28/11/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Maso chiuso.
Art. 2.  Costituzione di un maso chiuso.
Art. 3.  Istanza di costituzione di un maso chiuso.
Art. 4.  Modificazioni della consistenza di un maso chiuso.
Art. 5.  Autorizzazione al distacco e all'aggregazione di fondi rustici.
Art. 6.  Autorizzazione al distacco di fondi rustici senza aggregazione.
Art. 7.  Autorizzazione all'aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi.
Art. 8.  Scioglimento di diritti di comproprietà connessi col maso.
Art. 9.  Distacchi nell'interesse pubblico.
Art. 10.  Diritto di prelazione a favore di affittuari o di affittuarie.
Art. 11.  Indivisibilità del maso.
Art. 12.  Pertinenze del maso.
Art. 13.  Ammissibilità delle domande di distacco.
Art. 14.  Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima.
Art. 15.  Assegnazione del maso all'assuntore o all'assuntrice.
Art. 16.  Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice con disposizione di ultima volontà.
Art. 17.  Legatario/legataria o assuntore/assuntrice con atto tra vivi.
Art. 18.  Più eredi chiamati/e alla successione senza designazione dell'assuntore o dell'assuntrice.
Art. 19.  Esclusione dei legittimari o delle legittimarie del defunto o della defunta dall'assunzione del maso.
Art. 20.  Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso.
Art. 21.  Tentativo di conciliazione.
Art. 22.  Procedimento giudiziario.
Art. 23.  Consulenti ed elenco provinciale dei/delle consulenti.
Art. 24.  Prezzo di assunzione ed eventuali riduzioni.
Art. 25.  Procedimento d'appello.
Art. 26.  Pagamento del prezzo di assunzione agli/alle eredi.
Art. 27.  Dilazione di pagamento del prezzo di assunzione.
Art. 28.  Disciplina ereditaria nel caso di più masi chiusi.
Art. 29.  Divisione ereditaria suppletoria.
Art. 30.  Assunzione di una quota di comproprietà di un maso chiuso.
Art. 31.  Diritto all'integrazione della quota spettante.
Art. 32.  Assunzione del maso di comune accordo e ricorso per il rilascio del certificato di eredità.
Art. 33.  Rilascio del certificato di eredità e revoca dello stesso.
Art. 34.  Diritti del coniuge superstite.
Art. 35.  Mantenimento dei/delle discendenti del defunto o della defunta viventi nel maso.
Art. 36.  Presupposti per lo svincolo.
Art. 37.  Mancanza di pareri o autorizzazioni, inalienabilità e imprescrittibilità del diritto di assunzione.
Art. 38.  Maso chiuso bene personale impresa familiare.
Art. 39.  Commissione locale per i masi chiusi.
Art. 40.  Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi.
Art. 41.  Commissione provinciale per i masi chiusi.
Art. 42.  Competenze della commissione locale per i masi chiusi.
Art. 43.  Istanze alla commissione locale per i masi chiusi.
Art. 44.  Deliberazioni soggette al controllo della Ripartizione provinciale agricoltura.
Art. 45.  Numero legale.
Art. 46.  Ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi.
Art. 47.  Decisioni della Commissione provinciale per i masi chiusi.
Art. 48.  Dichiarazione di esecutorietà delle decisioni.
Art. 49.  Regolamento di esecuzione.
Art. 50.  Disposizione transitoria.
Art. 51.  Abrogazione di norme.
Art. 52.  Denominazione di questa legge.


§ 4.1.75 - L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

Legge sui masi chiusi.

(B.U. 11 dicembre 2001, n. 51 – S.O.).

 

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Maso chiuso.

     1. È considerato maso chiuso il complesso di immobili, compresi i diritti connessi, iscritto nella sezione I (masi chiusi) del libro fondiario.

 

          Art. 2. Costituzione di un maso chiuso.

     1. Affinché fondi rustici possano essere costituiti in maso chiuso, nella costituzione del maso stesso deve essere compresa una casa di abitazione con relativi annessi rustici e il reddito medio annuo del maso deve essere sufficiente per assicurare un adeguato mantenimento ad almeno quattro persone, senza tuttavia superare il triplo di tale reddito.

     2. È considerata casa d'abitazione ai sensi del comma 1 ogni edificio, vano o gruppo di vani, destinato alle esigenze abitative del proprietario o della proprietaria e dei suoi congiunti viventi nel maso, compreso il cedente o la cedente e il suo coniuge, e dei lavoratori agricoli o delle lavoratrici agricole abitualmente in servizio presso il maso, nonché alle attività agrituristiche. È considerato annesso rustico, ai sensi del comma 1, ogni edificio, vano o gruppo divani, anche se inclusi nella casa di abitazione o con essa comunque collegati, destinato alle scorte vive e morte, nonché al deposito, alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti del maso.

     3. In mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici può essere costituito un maso chiuso, qualora vengano incorporate tutte le superfici agricole utilizzabili di proprietà della persona richiedente idonee alla costituzione del maso chiuso e se:

     a) la superficie aziendale ha un’estensione di almeno tre ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato e la persona richiedente è coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e si dedica all’attività agricola da almeno cinque anni oppure comprovi di avere un’esperienza professionale in agricoltura almeno quinquennale; se la persona richiedente è un giovane agricoltore o una giovane agricoltrice ai sensi delle norme vigenti, è in possesso di uno dei titoli di studio o di un diploma fissati con regolamento di esecuzione di cui all’articolo 49 e si dedica all’attività agricola, oppure si dedica all’attività agricola da almeno dieci anni, la superficie aziendale non deve essere inferiore a quella di un compendio unico come determinato dalla Giunta provinciale;

      b) la persona richiedente o il suo coniuge non sono o non sono stati negli ultimi cinque anni proprietari di un alloggio idoneo per una famiglia coltivatrice, sia come proprietari o comproprietari, sia come soci di una società, e sussistono per l’azienda agricola oggettive esigenze che giustificano la costruzione di una nuova sede aziendale [1].

     4. Il maso chiuso non perde la sua qualifica se il suo reddito medio annuo supera il reddito massimo di cui al comma 1. In tal caso la commissione locale per i masi chiusi, su istanza del proprietario o della proprietaria, di un comproprietario o di una comproprietaria o di un/una coerede, adegua la consistenza del maso chiuso alle condizioni previste dal comma 1, determinando i terreni da escorporare dal maso. Le relative istanze devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre la data di notifica del decreto con il quale il/la giudice, nella procedura per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l'udienza per la discussione.

     5. Il maso chiuso non perde inoltre la sua qualifica se vengono a mancare, per qualsiasi causa, tutti o una parte dei fabbricati di cui al comma 1. La commissione locale per i masi chiusi può tuttavia disporre, su istanza del proprietario o della proprietaria, di un comproprietario o di una comproprietaria o di un/una coerede, la revoca della qualifica di maso chiuso, qualora sussistano gravi ragioni che escludano in modo permanente la ricostruzione dei fabbricati stessi.

 

          Art. 3. Istanza di costituzione di un maso chiuso.

     1. Su istanza del proprietario o della proprietaria può essere costituito il maso chiuso, previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi, qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 2.

     2. In caso di comproprietà la domanda di costituzione del maso deve essere presentata da tutti i comproprietari o da tutte le comproprietarie.

     3. Gli effetti giuridici del maso chiuso entrano in vigore con il rilascio del decreto tavolare di trasferimento degli immobili nella sezione I del libro fondiario.

 

CAPO 2

LIMITAZIONI DELLA FACOLTÀ DI DISPORRE DEL PROPRIETARIO

O DELLA PROPRIETARIA DEL MASO CHIUSO

 

          Art. 4. Modificazioni della consistenza di un maso chiuso.

     1. Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso nonché nella consistenza dei diritti reali connessi con il maso chiuso, che non derivino da espropriazione per pubblica utilità ovvero da operazioni di riordino fondiario approvate dalla Giunta provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni, occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi; la stessa è pure necessaria per la costituzione del diritto di superficie.

     2. Nel procedimento giudiziario di accertamento dell'avvenuta usucapione su una parte del maso chiuso deve essere sentita la commissione locale competente.

 

          Art. 5. Autorizzazione al distacco e all'aggregazione di fondi rustici.

     1. L'autorizzazione a staccare parti di un maso chiuso può essere concessa se, per la parte da staccarsi, venga contemporaneamente aggregato al maso un altro appezzamento equivalente ai fini dell'economia aziendale.

 

          Art. 6. Autorizzazione al distacco di fondi rustici senza aggregazione.

     1. Senza aggregazione di appezzamento equivalente non può essere data l'autorizzazione al distacco di parte di un maso chiuso o di diritti reali connessi con la proprietà di esso, salvo che non sussistano gravi ragioni di natura economico-sociale o di interesse agricolo e il distacco non comporti una notevole diminuzione del reddito complessivo del maso chiuso.

     2. Se la proprietà di un maso chiuso da parte di una famiglia diretto-coltivatrice può essere mantenuta solo mediante il distacco di appezzamenti di terreno, si può autorizzare il distacco, anche se ciò comporta una notevole diminuzione del reddito complessivo, purché rimanga garantito il reddito medio annuo di cui all'articolo 2.

     3. Contestualmente all'atto di autorizzazione al distacco di appezzamenti di terreno può essere disposta l'aggregazione degli stessi ad altri masi chiusi. Questa aggregazione costituisce un'iscrizione ai sensi dell'articolo 97 della legge tavolare, emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

 

          Art. 7. Autorizzazione all'aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi.

     1. L'autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, finora non connessi con lo stesso, viene data, fermi restando i presupposti dell'articolo 2.

     2. L'unione di due o più masi chiusi in un unico maso chiuso è ammessa ai fini dell'arrotondamento fondiario e della migliore conduzione, purché il reddito massimo ammissibile ai sensi dell'articolo 2 non venga superato.

 

          Art. 8. Scioglimento di diritti di comproprietà connessi col maso.

     1. Qualora esistano diritti di comproprietà o altri diritti connessi con la proprietà del maso chiuso e il rapporto di comunione venga sciolto per qualsiasi causa, i singoli fondi assegnati al proprietario o alla proprietaria del maso chiuso rimangono, in seguito allo scioglimento, a far parte del maso chiuso.

 

          Art. 9. Distacchi nell'interesse pubblico.

     1. Qualora il distacco risulti necessario per costruire o sistemare vie pubbliche o per regolare torrenti o fiumi, l'autorizzazione può essere concessa a prescindere dal reddito residuo del maso.

     2. Il maso chiuso deve, su richiesta del proprietario o della proprietaria, venire espropriato integralmente, qualora in seguito all'espropriazione parziale progettata venga a mancare la qualifica di maso chiuso a norma dell'articolo 2.

 

CAPO 3

DIRITTO DI PRELAZIONE SUL MASO CHIUSO

 

          Art. 10. Diritto di prelazione a favore di affittuari o di affittuarie.

     1. Il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, spetta all'affittuario coltivatore diretto o all'affittuaria coltivatrice diretta anche se abbia in affitto solo una parte dei fondi del maso chiuso. L'inclusione di una parte del maso chiuso in zone di utilizzazione edilizia, industriale o turistica non esclude l'esercizio del diritto di prelazione.

     2. Nel caso in cui più affittuari o più affittuarie dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione su un maso chiuso, deve essere data la preferenza al coltivatore diretto o alla coltivatrice diretta che ha in affitto la sede o la maggior parte degli stabili del maso chiuso; a questi/e succedono gli affittuari o le affittuarie di singoli fondi e il diritto di prelazione tra di loro spetta a colui o colei che dimostri di possedere i migliori requisiti per garantire la conduzione e coltivazione diretta e la futura sussistenza del maso.

     3. In caso di alienazione di un maso chiuso a parenti entro il quarto grado o al coniuge è escluso ogni diritto di prelazione a favore degli affittuari o delle affittuarie.

     4. In caso di alienazione di un maso chiuso o di una parte del medesimo a persone imparentate oltre il secondo grado, i familiari che collaborano nel maso e vivono nel medesimo hanno diritto di prelazione su detti beni. Ai fini di questa disposizione si intendono come familiari il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado. L'alienante deve comunicare agli aventi diritto alla prelazione la proposta nei modi e termini di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. Il diritto di prelazione e il diritto di riscatto, in caso di mancata comunicazione della proposta di alienazione, sono da esercitarsi nei modi e nei termini di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Nel caso di alienazione di un maso chiuso i confinanti o le confinanti non possono esercitare il diritto di prelazione.

     6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibili con essa, si applicano le disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche e integrazioni, sul diritto di prelazione.

 

CAPO 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI

LA DIVISIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO

 

          Art. 11. Indivisibilità del maso.

     1. Nella divisione del patrimonio ereditario il maso chiuso, comprese le pertinenze, va considerato unità indivisibile e non può essere assegnato che ad un unico erede o legatario oppure ad un'unica erede o legataria.

 

          Art. 12. Pertinenze del maso.

     1. Il codice civile stabilisce quali beni siano considerati di pertinenza del maso. Del maso chiuso fanno parte in ogni caso le scorte vive e morte, in quanto necessarie per la sua regolare conduzione, nonché i diritti e i fattori di produzione connessi alla conduzione del maso, tra cui gli usi civici. In caso di dubbio la commissione locale per i masi chiusi decide quali cose, diritti o fonti di reddito siano da considerare pertinenze del maso.

 

          Art. 13. Ammissibilità delle domande di distacco.

     1. Le domande concernenti modifiche alla consistenza del maso non possono più essere presentate dopo la notifica del decreto, con il quale il/la giudice nella procedura per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso fissa l'udienza di discussione.

     2. La commissione locale per i masi chiusi decide sulle domande presentate entro i termini e il relativo provvedimento ha effetto immediato sulla determinazione delle pertinenze. È fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

 

          Art. 14. Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima.

     1. In caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso è determinato/a dall'autorità giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza:

     a) i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/ e nel maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi;

     b) tra più coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso;

     c) tra più coeredi che adempiano i presupposti previsti nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla Provincia, o di un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla Provincia;

     d) i discendenti o le discendenti che crescono o sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive e coloro che subentrano per rappresentazione, sono preferiti/e al coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima però è preferito/a a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono passati cinque anni o se da almeno cinque anni ha collaborato alla conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso quale collaborazione alla sua conduzione;

     e) tra più coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla d) sono preferiti/e i parenti o le parenti più vicini/e di grado;

     f) se il defunto o la defunta non ha lasciato discendenti né coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da uno dei genitori per via ereditaria o per trasferimento in anticipazione della successione ereditaria, trovano applicazione, in caso di presenza di più persone dello stesso grado di parentela, i criteri di cui alle lettere a), b) e c);

     g) tra più coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla f) è preferito/a il più anziano o la più anziana di età.

     2. Qualora nessuno dei coeredi o nessuna delle coeredi soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelto/a, sentiti/e i coeredi o le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, colui o colei che dimostra di possedere i migliori requisiti per la diretta conduzione del maso chiuso.

     3. Sono esclusi dal diritto di assunzione del maso i coeredi o le coeredi dichiarati/e inabili o interdetti/e.

     4. Il diritto di assunzione acquisito si trasferisce in caso di morte ai discendenti o alle discendenti e al coniuge dell'avente diritto all'assunzione; nella scelta del coerede assuntore o della coerede assuntrice si osservano, in quanto applicabili, i criteri previsti dai commi 1 e 2.

     5. Se la persona chiamata all'assunzione non intende assumere il maso, la preferenza passa agli altri coeredi o alle altre coeredi e si applicano i criteri di cui ai commi 1 e 2.

 

          Art. 15. Assegnazione del maso all'assuntore o all'assuntrice.

     1. In caso di divisione dell'eredità il maso è assegnato all'assuntore o all'assuntrice designato/a ai sensi dell'articolo 14, il/la quale diventa debitore o debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso concordato o determinato ai sensi dell'articolo 20.

 

          Art. 16. Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice con disposizione di ultima volontà.

     1. Il proprietario o la proprietaria può designare, con disposizione di ultima volontà, l'assuntore o l'assuntrice del maso e fissare il prezzo di assunzione. In caso di mancata accettazione del prezzo stabilito dal testatore o dalla testatrice da parte dell'assuntore o assuntrice oppure dei coeredi o delle coeredi, il prezzo di assunzione è determinato a norma dell'articolo 20.

 

          Art. 17. Legatario/legataria o assuntore/assuntrice con atto tra vivi.

     1. Il legatario/la legataria o il donatario/la donataria possono tenere il maso chiuso, salva reintegrazione in denaro della quota riservata ai legittimari o alle legittimarie.

     2. Le disposizioni sulla determinazione e sul pagamento del prezzo di assunzione trovano applicazione anche per la determinazione del valore del maso chiuso, di cui sia stato disposto validamente con atto di donazione o per atto tra vivi.

     3. In mancanza di disposizioni di ultima volontà, il trasferimento di una quota indivisa del maso a uno degli aventi diritto o a una delle aventi diritto alla successione conferisce all'acquirente della stessa il diritto di assunzione dell'intero maso ai sensi dell'articolo 20.

 

          Art. 18. Più eredi chiamati/e alla successione senza designazione dell'assuntore o dell'assuntrice.

     1. Qualora il testatore o la testatrice non abbia designato l'assuntore o l'assuntirice e siano chiamate alla successione più persone tra cui almeno un erede legittimo o un'erede legittima, si applicano le norme di cui agli articoli 14 e 20. Resta salva la facoltà del testatore o della testatrice di escludere dall'assunzione determinate persone chiamate alla successione.

     2. Se il testatore o la testatrice ha chiamato alla successione più persone senza designare l'assuntore o l'assuntrice e se nessuna di esse è fra quelle indicate nell'articolo 14, ciascuno degli eredi o delle eredi chiamati/e alla successione può chiedere la divisione dell'eredità e la nomina dell'assuntore o dell'assuntrice da parte del/della giudice, qualora entro un anno dalla devoluzione non si siano accordati/e sull'assunzione del maso.

     3. Per la nomina giudiziale dell'assuntore o dell'assuntrice è richiesto il parere della commissione locale per i masi chiusi, la quale dovrà tener conto dell'idoneità dell'assuntore o dell'assuntrice a condurre personalmente il maso.

     4. Qualora non si giunga ad un accordo sul prezzo di assunzione, lo stesso è stabilito a norma degli articoli 20 e seguenti.

 

          Art. 19. Esclusione dei legittimari o delle legittimarie del defunto o della defunta dall'assunzione del maso.

     1. Qualora la designazione dell'assuntore o dell'assuntrice venisse fatta a favore di eredi non legittimari o di eredi non legittimarie con preferenza rispetto ai discendenti o alle discendenti del testatore o della testatrice, la valutazione del maso chiuso agli effetti della determinazione delle quote di legittima è effettuata in base ai valori agricoli medi determinati annualmente ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sull'espropriazione, senza applicazione del coefficiente di rivalutazione; nella valutazione è compreso anche il valore dell'annesso rustico e la cubatura residenziale utilizzata esclusivamente per scopi agricoli.

 

          Art. 20. Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso.

     1. Se il defunto o la defunta non ha disposto in riguardo all'assuntore/assuntrice o al prezzo di assunzione del maso e se gli interessati o le interessate non addivengono a un accordo tra di loro, l'assuntore o l'assuntrice e il prezzo di assunzione del maso sono determinati dal/dalla giudice in un unico procedimento.

     2. Ai fini della stima del valore di assunzione del maso si tiene conto del reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali. Con riguardo all’attività agricola tale valore è capitalizzato al tasso annuo del cinque per cento e con riferimento alle attività connesse di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del codice civile il valore è capitalizzato al tasso annuo del nove per cento. Il valore così determinato viene aumentato o diminuito secondo i criteri determinati dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 49 [2].

     3. In caso di cessione di un maso chiuso i diritti connessi con la conduzione del maso così come le pertinenze di cui all’articolo 12, passano a titolo gratuito all’assuntore o all’assuntrice del maso [3].

     4. Beni utilizzati a scopi non agricoli vengono stimati separatamente; fanno eccezione quei beni che sono di minore rilevanza economica e che sono connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso, oppure beni la cui permanenza al maso sia necessaria per altri motivi [4].

     5. Se il maso chiuso è gravato da diritti di usufrutto, uso o abitazione, da servitù o da oneri reali, essi sono stimati separatamente e il loro valore è defalcato dal valore di assunzione calcolato.

     6. Per la stima dei boschi facenti parte del maso chiuso a cura del consulente tecnico o della consulente tecnica nominato/a ai sensi dell'articolo 23, deve essere interpellata l'autorità forestale provinciale, per conoscere quali potranno essere le utilizzazioni realizzabili nel tempo e in rapporto alle norme vigenti in materia forestale.

 

          Art. 21. Tentativo di conciliazione.

     1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto/a a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige sostituisce l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura la Giunta provinciale può incaricare un'altra persona idonea invece del direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, conferendole le relative mansioni. In questo caso alla persona così nominata verrà messo/a a disposizione un funzionario o una funzionaria della Ripartizione provinciale agricoltura in qualità di segretario/a.

     3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare su richiesta d'ufficio uno/a o due esperti/e in agricoltura.

 

          Art. 22. Procedimento giudiziario.

     1. Per i contenziosi diretti a far valere un diritto in relazione all'applicazione della presente legge è competente esclusivamente il/la giudice del luogo in cui il maso chiuso è intavolato nel libro fondiario.

     2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile sarà esperito dinanzi alla Ripartizione provinciale agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

 

          Art. 23. Consulenti ed elenco provinciale dei/delle consulenti.

     1. Se la natura della controversia lo richiede, il/la giudice nomina uno/una o più consulenti tecnici/ tecniche fra i laureati e le laureate in materia agraria o forestale, compresi/e in apposito elenco ufficiale redatto dalla Giunta provinciale e trasmesso al Presidente/ alla Presidente del tribunale. La Giunta provinciale compila questo elenco includendovi, su domanda degli interessati o delle interessate, tutti/tutte coloro che siano iscritti/e all'albo professionale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige da almeno tre anni e che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. L'elenco deve essere aggiornato annualmente.

 

          Art. 24. Prezzo di assunzione ed eventuali riduzioni.

     1. Divenuta definitiva la sentenza che determina il prezzo di assunzione del maso, l'erede che non si avvalga della facoltà di cui al comma 2 diventa assuntore o assuntrice del maso e debitore o debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del prezzo di assunzione determinato nella sentenza.

     2. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di determinazione del prezzo di assunzione, l'avente diritto all'assunzione può dichiarare con atto scritto da consegnare al/alla giudice, di non voler assumere il maso al prezzo determinato. In tale caso il/la giudice ordina la citazione dei coeredi o delle coeredi e fissa l'udienza.

     3. All'udienza fissata i coeredi o le coeredi possono dichiarare di essere disposti/e ad assumere il maso al prezzo determinato. Nel verbale dell'udienza il/la giudice dà atto delle dichiarazioni fatte dai coeredi o dalle coeredi e determina l'assuntore o l'assuntrice del maso. Fra più dichiaranti, l'avente diritto all'assunzione è scelto/a secondo l'ordine di preferenza di cui all'articolo 14.

     4. In mancanza di dichiarazioni di assunzione, il/la giudice all'udienza stessa diminuisce di un sesto il prezzo precedentemente determinato e fissa nuova udienza per le eventuali dichiarazioni di assunzione del maso al prezzo così ridotto. La riduzione di un ulteriore sesto continua finché uno dei coeredi o una delle coeredi dichiara di assumere il maso.

 

          Art. 25. Procedimento d'appello.

     1. Qualora la Corte d'appello ordini una nuova stima, si procede alla nomina del consulente tecnico o della consulente tecnica di cui all'articolo 23.

 

          Art. 26. Pagamento del prezzo di assunzione agli/alle eredi.

     1. Nella divisione dell'asse ereditario deve comprendersi, in surrogazione del maso, l'importo posto a carico dell'assuntore o assuntrice quale debito, a norma dell'articolo 20.

     2. La divisione fra i/le coeredi, compreso/a l'assuntore o l'assuntrice, avviene peraltro secondo le disposizioni del codice civile e dell'articolo 27.

 

          Art. 27. Dilazione di pagamento del prezzo di assunzione.

     1. Su richiesta dell'assuntore o dell'assuntrice del maso, la commissione locale per i masi chiusi può concedere per il pagamento delle somme dovute ai coeredi o alle coeredi un termine non superiore a cinque anni dall'assunzione effettiva del maso. Ove si trattasse di coeredi minorenni, il/la giudice, sentiti il/la legale rappresentante dei/delle minorenni e la commissione locale per i masi chiusi, può disporre una proroga per il pagamento del conguaglio fino al raggiungimento della maggiore età.

     2. Per tutte le somme dovute ai coeredi o alle coeredi è prevista ipoteca legale, salvo esplicita rinuncia da parte dei coeredi o delle coeredi. Gli importi dovuti sono da adeguare, a partire dalla loro scadenza, alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'Istituto provinciale di statistica.

     3. Se il maso viene trasferito per atto tra vivi a un terzo prima della scadenza del termine concesso, le somme di conguaglio spettanti ai coeredi o alle coeredi diventano esigibili con effetto immediato.

     4. Per le somme di conguaglio il cui pagamento è stato prorogato dalla commissione locale per i masi chiusi o dal/dalla giudice a norma del presente articolo, devono essere corrisposti annualmente gli interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è divenuta definitiva la determinazione del prezzo di assunzione.

 

          Art. 28. Disciplina ereditaria nel caso di più masi chiusi.

     1. Se l'eredità comprende più masi chiusi e subentrano più eredi ai sensi dell'articolo 14, questi/e sono singolarmente chiamati/e all'assunzione di un maso secondo l'ordine stabilito dalla presente legge e nello stesso ordine spetta loro la scelta fra i vari masi. Si ripete lo stesso procedimento, se esistono più masi che eredi. I/le discendenti di un erede defunto o di un'erede defunta subentrano al suo posto. Fra questi ultimi o queste ultime la scelta spetta a colui o colei che ha precedenza secondo l'ordine previsto dall'articolo 14.

     2. Se il coniuge superstite o uno degli eredi/una delle eredi è comproprietario o comproprietaria di più masi facenti parte dell'eredità, il suo diritto ad assumere la porzione vacante è limitato a uno dei masi in comproprietà di sua scelta.

 

          Art. 29. Divisione ereditaria suppletoria.

     1. Se l'assuntore o l'assuntrice trasferisce il diritto di proprietà del maso o parti del medesimo entro dieci anni dall'apertura della successione con uno o più atti tra vivi a favore di terzi, è tenuto/a a versare alla massa ereditaria per la divisione suppletoria la differenza tra il ricavo conseguibile e il prezzo di assunzione. Per parti del maso il calcolo viene fatto rapportando il loro prezzo di assunzione a quello dell'intero maso. Dal ricavo conseguibile va detratto il valore di eventuali migliorie realizzate dall'assuntore o dall'assuntrice.

     2. Il diritto di chiedere la divisione ereditaria suppletoria spetta ai/alle coeredi e ai/alle loro discendenti, fatte salve le disposizioni di legge sulla divisione ereditaria ordinaria.

     3. L'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria vale anche in caso di esecuzione forzata o di espropriazione di un maso chiuso o di parte di esso. In tali casi il prezzo ricavato dall'asta o l'indennità di esproprio costituiscono oggetto della divisione ereditaria suppletoria.

     4. Qualora la persona obbligata di cui al comma 1, entro due anni dal momento in cui sorge l'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, intenda acquistare in provincia di Bolzano un maso ovvero terreni agricoli o forestali equivalenti destinati a essere incorporati nel maso, oppure intenda investire il ricavato in miglioramenti straordinari del maso, può sospendere il versamento ai coeredi o alle coeredi per lo stesso periodo e dedurre gli investimenti effettuati, a condizione che dia immediata comunicazione ai coeredi stessi o alle coeredi stesse dell'alienazione, dell'esecuzione forzata o dell'esproprio e costituisca una garanzia per i diritti spettanti ai coeredi o alle coeredi per il predetto periodo.

     5. L'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria vale anche per il maso e i terreni acquistati ai sensi del comma 4.

     6. La divisione ereditaria suppletoria ai sensi del comma 1 è esclusa nel caso in cui il trasferimento del maso chiuso avvenga tra parenti in linea diretta o a favore del coniuge convivente. Il diritto alla divisione ereditaria suppletoria rimane tuttavia nei confronti del nuovo assuntore o della nuova assuntrice per il tempo rimanente fino al raggiungimento dei dieci anni.

 

          Art. 30. Assunzione di una quota di comproprietà di un maso chiuso.

     1. Nei casi in cui la successione abbia per oggetto una quota di comproprietà di un maso chiuso, l'erede chiamato/a all'assunzione ha diritto di assumere la quota medesima ai sensi degli articoli da 14 a 20; non sono pregiudicati i diritti degli altri comproprietari o delle altre comproprietarie.

     2. In caso di vendita di singole quote di comproprietà del maso chiuso o di assegnazione delle stesse in via di divisione, il diritto di prelazione spetta al comproprietario o alla comproprietaria che lavora il maso. Detto diritto di prelazione ha la precedenza nei confronti di diritti di prelazione previsti da altre norme.

     3. Per quanto riguarda le forme procedurali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche.

     4. Nel caso in cui nessuno dei comproprietari o delle comproprietarie abbia i requisiti previsti o l'avente diritto non intenda esercitare il diritto di prelazione, trova applicazione la norma dell'articolo 732 del codice civile.

 

          Art. 31. Diritto all'integrazione della quota spettante.

     1. Il diritto dei legittimari o delle legittimarie non viene pregiudicato dalle disposizioni della presente legge.

     2. L'integrazione della quota riservata ai legittimari o alle legittimarie, dovuta dall'assuntore o dall'assuntrice del maso, avviene con il pagamento di un corrispondente importo in denaro, determinato a norma dell'articolo 20, anziché in natura.

     3. In ogni caso, sia quando la legge impone la collazione, sia agli effetti della riunione presunta, per determinare le quote della successione nella legittima la valutazione del maso chiuso deve essere fatta in applicazione dei criteri indicati nell'articolo 20.

 

          Art. 32. Assunzione del maso di comune accordo e ricorso per il rilascio del certificato di eredità.

     1. In qualunque momento del procedimento per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, gli eredi o le eredi, purché vi sia unanimità, possono dichiarare di essersi accordati/e circa l'erede cui spetti il diritto di assunzione, circa l'ammontare del prezzo, le modalità di pagamento, le prestazioni e gli altri oneri e diritti inerenti alla successione. Di tale accordo viene fatta menzione nel ricorso per il rilascio del certificato di eredità; in tale caso il/la giudice deve verificare l'accordo raggiunto in conformità all'articolo 16 della legge tavolare emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e darne conferma nel certificato da rilasciare conformemente.

     2. Se il/la giudice ha determinato il valore del maso a norma dell'articolo 20, la relativa sentenza è allegata al ricorso per il rilascio del certificato di eredità. Nel certificato di eredità il/la giudice assegna il maso all'assuntore o all'assuntrice, dichiarandolo debitore o dichiarandola debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso. Nel contempo il/la giudice, sentite le parti, fissa con equo apprezzamento l'importo massimo per il quale deve essere iscritta, assieme all'intavolazione del diritto di proprietà a nome dell'assuntore o dell'assuntrice del maso, l'ipoteca cauzionale per le quote di ogni singolo coerede o di ogni singola coerede, fatta salva la facoltà dell'assuntore o dell'assuntrice del maso di dimostrare al giudice tavolare il raggiungimento di un accordo con i coeredi o le coeredi, ovvero l'avvenuto pagamento delle loro quote ereditarie.

     3. Qualora l'eredità comprendente il maso chiuso sia devoluta anche a discendenti minorenni, su richiesta del/della rappresentante legale dei minorenni o delle minorenni, l'assunzione del maso può essere rinviata dal/dalla giudice fino al raggiungimento della maggiore età del/della coerede più giovane, senza tuttavia andare oltre il raggiungimento del 31° anno di età dell'avente diritto all'assunzione. In tale caso il/la giudice indica il termine dell'assunzione nel certificato di eredità, decretandone anche l'annotazione nel libro fondiario.

 

          Art. 33. Rilascio del certificato di eredità e revoca dello stesso.

     1. Nel certificato di eredità, rilasciato prima della determinazione del prezzo di assunzione, il/la giudice certifica che l'assunzione del maso chiuso spetta all'erede chiamato/a secondo le norme della presente legge. Il certificato così rilasciato costituisce titolo per l'annotazione tavolare del diritto di assunzione a favore dell'erede chiamato/a.

     2. Il/la giudice, in caso di successivo ricorso consensuale di tutti i coeredi o di tutte le coeredi o in base alla sentenza definitiva di determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, revoca il certificato di eredità precedente e rilascia un nuovo certificato di eredità ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

 

          Art. 34. Diritti del coniuge superstite.

     1. Il coniuge non assuntore o assuntrice del maso ha diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso. Questo diritto non spetta nel caso in cui il coniuge sia in grado di mantenersi con redditi propri o proprie sostanze. Le somme di conguaglio già versate all'avente diritto in sede di assunzione sono considerate come sostanze proprie.

     2. Il diritto di abitazione e l'uso dell'arredamento della casa di abitazione, spettanti al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540, comma 2, del codice civile, viene esercitato tenendo conto della razionale conduzione del maso e delle esigenze familiari dell'assuntore o dell'assuntrice.

     3. In caso di mancato accordo tra le parti il/la giudice determina su quali vani e mobili della casa di abitazione può essere esercitato il diritto di abitazione e quello d'uso.

     4. Qualora sussistano gravi motivi, il/la giudice, su richiesta delle parti interessate, può in qualsiasi momento adeguare il mantenimento alle mutate condizioni di vita locali. Sono considerati gravi motivi sia il peggioramento delle condizioni economiche dell'assuntore o dell'assuntrice che l'aumento delle esigenze del coniuge superstite per cause a loro non imputabili, come anche l'inaccettabilità dell'ulteriore permanenza nel maso del coniuge superstite a causa di dissidi. Il/la giudice può anche modificare le disposizioni sull'oggetto del diritto di abitazione, qualora attraverso interventi edilizi vengano create altre possibilità abitative nel maso, che devono essere comunque adeguate.

     5. Nell'assunzione del maso per atto tra vivi o mortis causa, gli obblighi posti a carico dell'assuntore o dell'assuntrice in ordine al mantenimento nel maso dell'alienante e del suo coniuge possono essere garantiti mediante iscrizione nel libro tavolare dell'onere reale di mantenimento.

 

          Art. 35. Mantenimento dei/delle discendenti del defunto o della defunta viventi nel maso.

     1. I/le discendenti minorenni del defunto o della defunta che vivono nel maso e che sono coeredi della persona chiamata all'assunzione conservano, fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di essere mantenuti/e adeguatamente nel maso finché non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento continuativo con propri redditi o proprie sostanze, sempre che non percepiscano tali mezzi da altri. Fino a quando gli/le eredi del defunto o della defunta vengono mantenuti nel maso, il loro diritto di essere tacitati/e non è esigibile.

 

CAPO 5

SVINCOLO DEL MASO CHIUSO

 

          Art. 36. Presupposti per lo svincolo.

     1. Qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisse una riduzione permanente tale da non garantire nemmeno la metà del reddito medio annuo ai sensi dell'articolo 2, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, la commissione locale per i masi chiusi procede alla revoca della qualifica di maso chiuso. Contestualmente all'atto di revoca la commissione può disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi. Questa aggregazione costituisce un’iscrizione ai sensi dell’articolo 97 della legge tavolare emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 [5].

     2. Il proponente o la proponente è tenuto a comunicare ai proprietari o alle proprietarie tavolari con mezzi comprovanti di aver presentato l'istanza di svincolo.

     3. L'atto di revoca della qualifica di maso chiuso viene presentato all'ufficio del libro fondiario per la cancellazione di tutte le iscrizioni che si riferiscono alla qualifica di maso chiuso.

 

CAPO 6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 37. Mancanza di pareri o autorizzazioni, inalienabilità e imprescrittibilità del diritto di assunzione.

     1. La mancanza di un parere o di un'autorizzazione della commissione per i masi chiusi, in quanto previsti dalla presente legge, è rilevata d'ufficio.

     2. Atti giuridici espletati senza detto parere o autorizzazione o comunque in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge sono privi di efficacia giuridica.

     3. Atti giuridici espletati nel corso del tentativo di conciliazione intrapreso ai sensi dell'articolo 21 sono considerati validi anche quando la relativa autorizzazione della commissione per i masi chiusi è concessa successivamente, purché nel processo verbale di conciliazione venga fatto, a pena di nullità, esplicito riferimento alla necessità di detta autorizzazione.

     4. Le disposizioni della presente legge sono disposizioni di diritto pubblico.

     5. L'assunzione del maso chiuso costituisce passaggio diretto del maso all'erede chiamato/a all'assunzione.

     6. Il diritto di assumere il maso chiuso è inalienabile e non si estingue per prescrizione o decadenza, salvo il caso di prescrizione ai sensi dell'articolo 480 del codice civile.

 

          Art. 38. Maso chiuso bene personale impresa familiare.

     1. I beni immobili, soggetti con le loro pertinenze alle norme della presente legge, sono considerati beni personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 179 del codice civile.

     2. Nel caso in cui vengano distaccate parti di un maso chiuso o venga svincolato il maso stesso, i beni acquistati posteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, sono da intestare anche a favore del coniuge ai sensi dell'articolo 84 della legge tavolate emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, qualora ne sussistano i presupposti e l'acquisto sia avvenuto durante il matrimonio.

     3. Qualora il maso chiuso sia gestito come impresa familiare, si applicano le norme contenute nel codice civile, fermi restando i principi contenuti nella regolamentazione dei masi chiusi.

 

CAPO 7

ORGANI E PROCEDURE

 

          Art. 39. Commissione locale per i masi chiusi.

     1. In ogni comune funziona una commissione denominata Commissione locale per i masi chiusi". Nei comuni composti da più frazioni o comuni catastali potrà essere istituita una commissione locale separata per ciascuna frazione o comune catastale o soltanto per alcuni di essi. La decisione spetta alla Giunta provinciale.

 

          Art. 40. Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi.

     1. La commissione locale per i masi chiusi è composta:

     a) da un/una presidente proposto/a dal consiglio direttivo dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello distrettuale;

     b) da due membri proposti dal consiglio direttivo dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello comunale o di frazione.

     Una dei tre componenti della commissione deve essere una donna.

     2. Le commissioni locali per i masi chiusi sono nominate dalla Giunta provinciale, rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermate. Per il/la presidente e per ogni membro deve essere nominato un membro supplente. Nel caso in cui in seno alla commissione locale per i masi chiusi dovesse venir meno il numero legale, entro il termine di 60 giorni la Giunta provinciale può nominare una nuova commissione locale per i masi chiusi. Le proposte di cui al comma 1 per la nomina dei membri della commissione locale per i masi chiusi devono venir presentate entro 30 giorni dalla richiesta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura. Se le proposte non dovessero essere presentate entro tale termine, la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario o una commissaria straordinaria che assume le funzioni della commissione locale per i masi chiusi. La commissione locale per i masi chiusi così nominata, rispettivamente il commissario straordinario o la commissaria straordinaria rimangono in carica fino alla scadenza dell'incarico della commissione locale per i masi chiusi sostituita.

     3. Al/alla presidente della commissione e al commissario straordinario o alla commissaria straordinaria può essere concesso un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni. L'ammontare di tale assegno è stabilito con delibera dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore/ assessora provinciale all'agricoltura e deve essere proporzionale ai compiti istituzionali.

 

          Art. 41. Commissione provinciale per i masi chiusi.

     1. È costituita la Commissione provinciale per i masi chiusi, che viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni.

     2. Essa è composta da:

     a) l'assessore/assessora provinciale all'agricoltura, che la presiede;

     b) un magistrato o una magistrata proposto/a dal/dalla Presidente del Tribunale di Bolzano;

     c) un esperto o un'esperta in agricoltura proposto/a dall'assessore/assessora provinciale all'agricoltura;

     d) un agricoltore o un'agricoltrice proposto/a dall'assessore/assessora provinciale all'agricoltura;

     e) una persona scelta tra tre nominativi proposti dall'associazione dei coltivatori e delle coltivatrici maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

     Per ogni membro, eccetto il/la presidente, viene nominato un membro supplente.

     3. La composizione della Commissione provinciale per i masi chiusi deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso del gruppo linguistico ladino.

     4. La Commissione provinciale per i masi chiusi è convocata dal/dalla presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

     5. In caso di impedimento il/la presidente della Commissione provinciale viene sostituito/a da un membro eletto dalla Commissione nel proprio seno.

     6. Funge da segretario o segretaria della Commissione provinciale per i masi chiusi un funzionario o una funzionaria in servizio presso la Ripartizione provinciale agricoltura di qualifica non inferiore alla sesta, nominato/a dal/dalla presidente della Commissione stessa.

     7. Ai membri e al segretario o alla segretaria della Commissione provinciale per i masi chiusi è corrisposto, in quanto spettante, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

 

          Art. 42. Competenze della commissione locale per i masi chiusi.

     1. Per tutti gli atti d'ufficio che la presente legge attribuisce alla commissione locale per i masi chiusi è competente la commissione locale nella cui circoscrizione territoriale è situato il maso chiuso a cui l'atto si riferisce.

     2. Se parti del maso chiuso sono situate in diverse circoscrizioni, è competente la commissione locale nella cui circoscrizione si trova la casa d'abitazione del maso chiuso. In mancanza di una casa di abitazione è competente la commissione locale del luogo in cui verrà costruita la casa di abitazione.

     3. L'unione di due masi chiusi situati in diverse circoscrizioni in un unico maso chiuso può essere richiesta, a scelta, a una delle due commissioni.

 

          Art. 43. Istanze alla commissione locale per i masi chiusi.

     1. Le istanze dirette alla commissione locale per i masi chiusi devono essere presentate presso il comune nel quale si trova la casa di abitazione del maso. Il comune trasmette l'istanza immediatamente al/alla presidente della commissione locale competente.

     2. La commissione per i masi chiusi ha la facoltà di far eseguire i rilievi necessari. Le parti interessate possono essere sentite, d'ufficio o a loro richiesta, dalla commissione.

     3. Se i beni per i quali deve iniziarsi un procedimento sono situati anche nella circoscrizione di altra commissione locale, si deve chiedere pure il parere di quest'ultima. Lo stesso vale per l'unione di masi situati in diverse circoscrizioni territoriali.

     4. Le istanze dirette alle commissioni per i masi chiusi devono essere firmate dal richiedente o dalla richiedente, dal suo/dalla sua rappresentante legale oppure da un/una rappresentante munito/a di procura speciale che può essere apposta anche a margine o in calce alla domanda.

     5. Le istanze alle commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano per oggetto un cambiamento della consistenza del maso, devono essere firmate dal proprietario o dalla proprietaria del maso o da tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi, salvi i casi in cui sia disposto diversamente.

     6. Le istanze devono essere firmate anche dal coniuge, salva la prova che i coniugi non vivono in regime di comunione legale. In caso di rifiuto del consenso si applica analogamente l'articolo 181 del codice civile. Le predette istanze non sono considerate atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

     7. All'istanza che abbia per oggetto un cambiamento della consistenza del maso chiuso sono da allegare l'estratto tavolare, il foglio di possesso e, nel caso di frazionamento di particelle, il tipo di frazionamento vistato dall'ufficio del catasto.

     8. Le commissioni locali per i masi chiusi hanno l'obbligo di decidere sulle istanze presentate entro 60 giorni. La commissione locale che non decide entro il termine prescritto può essere sciolta e sostituita da una nuova.

 

          Art. 44. Deliberazioni soggette al controllo della Ripartizione provinciale agricoltura.

     1. Le autorizzazioni delle commissioni locali per i masi chiusi concernenti la costituzione o lo svincolo di maso chiuso o il distacco di costruzioni di qualsiasi genere devono essere trasmesse con i relativi atti alla Ripartizione provinciale agricoltura entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso. Le autorizzazioni diventano esecutive trascorsi 30 giorni dalla data di arrivo alla Ripartizione provinciale agricoltura, a meno che entro questo termine detta Ripartizione non proponga reclamo alla Commissione provinciale per i masi chiusi, la quale può confermare, modificare o annullare l'autorizzazione.

     2. Per le autorizzazioni spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento vale come data di arrivo quella della ricevuta, per quelle arrivate per posta ordinaria vale la data del protocollo di entrata dell'ufficio competente. Se la consegna viene fatta personalmente, l'ufficio dà conferma immediata del ricevimento.

     3. Nel caso di incompletezza degli atti, vengono richieste ulteriori informazioni e il termine di 30 giorni decorre dalla data di arrivo delle informazioni richieste.

     4. Sulle autorizzazioni diventate esecutive la Ripartizione provinciale agricoltura applica la seguente dicitura: Esecutivo ai sensi dell'articolo 44 della legge sui masi chiusi.

 

          Art. 45. Numero legale.

     1. Per la validità delle deliberazioni tanto della commissione locale, quanto della Commissione provinciale per i masi chiusi è necessaria la presenza della maggioranza dei loro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti decide il voto del/della presidente.

     2. Copia della decisione motivata viene notificata alle persone che hanno preso parte al procedimento o i cui diritti vengono comunque pregiudicati dalla decisione.

 

          Art. 46. Ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi.

     1. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi entro 30 giorni dalla data di notifica delle stesse.

     2. Ha facoltà di ricorrere chiunque abbia un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione.

 

          Art. 47. Decisioni della Commissione provinciale per i masi chiusi.

     1. La Commissione provinciale per i masi chiusi delibera sul reclamo e decide nel merito. Può però anche limitarsi ad annullare i provvedimenti della commissione locale per i masi chiusi con rinvio della causa a quest'ultima.

     2. La decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi è definitiva in via amministrativa.

 

          Art. 48. Dichiarazione di esecutorietà delle decisioni.

     1. Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi non diventano definitive ed esecutorie prima della scadenza del termine per il reclamo. Sugli atti trasmessi ad altre autorità o uffici per l'esecuzione deve essere attestata l'esecutorietà. L'efficacia di ogni singola autorizzazione emessa dalle commissioni per i masi chiusi si estingue se non se ne fa uso entro due anni dalla data in cui è diventata definitiva.

     2. Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi che abbiano accolto l'istanza dell'unico proprietario o dell'unica proprietaria o di tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi sono immediatamente esecutive. L'esecutorietà immediata è attestata dal/dalla presidente della commissione in calce al relativo atto.

     3. Dai provvedimenti di cui al presente articolo devono risultare, oltre ai dati anagrafici dei proprietari o delle proprietarie, anche il loro regime patrimoniale se coniugati.

 

          Art. 49. Regolamento di esecuzione. [6]

     1. Con regolamento di esecuzione sono determinati i titoli di studio e diplomi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), la formazione che viene riconosciuta ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), e i criteri per la stima del valore di assunzione ai sensi dell’articolo 20.

 

          Art. 50. Disposizione transitoria.

     1. La Commissione provinciale e le commissioni locali per i masi chiusi che sono in carica all'entrata in vigore della presente legge continuano a esercitare le loro funzioni fino alla fine del loro periodo di nomina.

 

          Art. 51. Abrogazione di norme.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme concernenti i masi chiusi, in particolare:

     a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, “Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi";

     b) la legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

     c) la legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2;

     d) la legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10;

     e) la legge provinciale 25 luglio 1978, n. 33;

     f) gli articoli da 1 a 15 compreso della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10;

     g) gli articoli da 1 a 7 compreso della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5.

 

          Art. 52. Denominazione di questa legge.

     1. La presente legge viene denominata Legge sui masi chiusi 2001" (L. sui m.c.).


[1] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[5] Comma così modificato dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.