§ 3.1.63 - L.P. 21 gennaio 1986, n. 3.
Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche: "Disciplina delle zone per insediamenti produttivi".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:21/01/1986
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'art. 34-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Dopo l'art. 34-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 34-ter:
Art. 4.      1. L'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972 n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'art. 35-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Dopo l'art. 35-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 35-ter:
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.      1. Il regolamento di esecuzione di cui al tredicesimo comma dell'art. 5 della presente legge deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. In mancanza del [...]
Art. 9.      1. E' abrogato il secondo comma dell'art. 45 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25.
Art. 10.      1. All'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 11.      1. La legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, viene modificata come segue:


§ 3.1.63 - L.P. 21 gennaio 1986, n. 3.

Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche: "Disciplina delle zone per insediamenti produttivi".

(B.U. 28 gennaio 1986, n. 4).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “1. Le zone per insediamenti produttivi sono dimensionati nei piani urbanistici comunali in conformità alle prescrizioni del piano territoriale provinciale, alle direttive o determinazioni del programma di sviluppo economico provinciale, nonché alle prescrizioni per la tutela dell'ambiente. Fino all'approvazione del piano territoriale provinciale valgono le direttive del programma di sviluppo economico provinciale approvato dal Consiglio provinciale, nonché le determinazioni di coordinamento territoriale approvate con regolamento di esecuzione della presente legge, sentito il parere delle comunità comprensoriali e del Comune capoluogo della provincia. Detti pareri devono essere espressi entro il termine di 60 giorni dalla richiesta. Si prescinde dai pareri qualora gli stessi non pervengano entro il termine stabilito.

     2. In tutte le zone per insediamenti produttivi sono ammesse aziende artigianali, industriali e di commercio all'ingrosso. Sono altresì ammesse le fiere, le imprese di spedizione e le attività connesse con l'attività produttiva. Sono considerati insediamenti produttivi anche quelli esistenti, destinati ad impianti turistici non suscettibili di essere compresi in zone destinate ad insediamenti residenziali permanenti."

 

          Art. 2.

     1. L'art. 34-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “1. Per le zone destinate ad insediamenti produttivi devono essere predisposti piani di attuazione. I piani di attuazione sono predisposti dal Comune o dai Comuni consorziati ai sensi dell'art. 104 dell'ordinamento dei Comuni o dalla Provincia per le zone definite di interesse provinciale con il regolamento di cui all'art. 34. Il contenuto del piano di attuazione è quello indicato dall'art. 20 della presente legge, esclusi la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali, la planivolumetria, nonché il modello.

     Per le aziende produttive esistenti devono essere indicate e delimitate nel piano di attuazione le aree di pertinenza, comprese quelle necessarie all'ampliamento funzionale delle aziende, sentite queste ultime. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il Comune o i Comuni consorziati ai sensi dell'art. 104 dell'ordinamento dei Comuni devono predisporre il piano di attuazione, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei Comuni.

     2. Il piano di attuazione, deliberato dai competenti organi comunali o consorziali, è trasmesso alla Giunta provinciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36-ter dell'ordinamento urbanistico provinciale. La commissione urbanistica provinciale chiamata ad esprimere il parere sul piano di attuazione è integrata dal direttore della ripartizione competente per l'artigianato, l'industria, il commercio ed il turismo dell'Amministrazione provinciale o, per sua delega, da un direttore d'ufficio della medesima ripartizione. La Giunta provinciale può apportare al piano le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona, nonché l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

     3. Il piano di attuazione per le zone produttive di interesse provinciale è approvato dalla Giunta provinciale, previo deposito per 30 giorni nella segreteria del Comune o dei Comuni territorialmente competenti.

     4. Il piano di attuazione può essere predisposto e presentato ai Comuni territorialmente competenti anche dai proprietari che rappresentano almeno due terzi della superficie di zona. I Comuni devono esprimersi sul piano entro sessanta giorni e trasmetterlo alla Giunta provinciale che provvede ai sensi dei commi precedenti del presente articolo.

     5. Il Comune, i Comuni consorziati ai sensi dell'art. 104 dell'ordinamento dei Comuni e la Provincia possono affidare, mediante convenzione, per le zone produttive di rispettiva competenza, la progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ivi compresi i lavori di movimento di terra e tutte le opere necessarie per l'apprestamento, il risanamento ed il consolidamento della zona interessata, agli assegnatari o ad enti direttamente interessati all'esecuzione di tali opere."

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 34-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 34-ter:

     “1. In assenza del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per aree destinate all'ampliamento o alla ristrutturazione di aziende produttive esistenti o alla costruzione di aziende produttive da parte del proprietario delle aree, a condizione che le stesse siano dotate delle necessarie opere di urbanizzazione, o per le quali esista l'impegno del proprietario a realizzarlo contemporaneamente con l'azienda produttiva.

     2. Presupposto per il rilascio della concessione edilizia per l'ampliamento o la nuova costruzione è l'assegnazione dell'area da parte della Giunta comunale, rispettivamente da parte della Giunta provinciale e l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 35. La delibera di assegnazione è titolo per l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972 n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “1. I Comuni, i loro consorzi o la Provincia, anche in caso di intervento sostitutivo ai sensi del primo comma dell'art. 34-bis, espropriano le aree destinate ad insediamenti produttivi e le utilizzano per la realizzazione di aziende produttive mediante assegnazione in proprietà o con diritto di superficie. Qualora il richiedente l'assegnazione è già proprietario dell'area si può prescindere dall'espropriazione dell'area che forma effettivamente oggetto dell'assegnazione.

     2. Nei piani di attuazione per le zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale può essere riservata una parte dell'area ad aziende artigianali che non sono di interesse provinciale. L'assegnazione delle aree verrà effettuata dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Comune territorialmente competente ed in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche.

     3. Nell'assegnazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi è data la precedenza alle aziende che devono essere trasferite da zone residenziali:

     a) perché la loro attività produttiva in base alle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente contro l'inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria e da rumore, non può essere espletata in zone residenziali;

     b) perché in attuazione del piano urbanistico comunale l'area occupata dall'azienda viene destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

     4. Qualora aziende industriali, artigianali o di commercio all'ingrosso, diverse da quelle di cui al comma precedente, chiedano il trasferimento da zone residenziali in zone per insediamenti produttivi devono dimostrare la necessità dell'ampliamento dell'azienda per esigenze funzionali e che l'ampliamento non è possibile nella sede esistente.

     5. Le domande per l'assegnazione delle aree di cui al primo comma devono indicare l'attività produttiva, il livello di occupazione di manodopera, il fabbisogno di aree, i tempi per la realizzazione dell'azienda e l'investimento globale.

     6. Gli enti di cui al primo comma, accertata la conformità delle domande agli strumenti urbanistici in vigore, assegnano le aree in proprietà o con diritto di superficie con delibera dei competenti organi, che costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà o di superficie nel libro fondiario. In base alla stessa delibera viene annotato a carico dell'area assegnata il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi. In caso di assegnazione al proprietario ai sensi del precedente primo comma la delibera è titolo per l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino al cambiamento della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell'annotazione viene disposta con delibera dell'ente assegnante.

     7. La delibera di assegnazione deve contenere l'indicazione:

     a) dell'attività produttiva per il cui svolgimento viene assegnata l'area;

     b) dei tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e dell'inizio dell'attività produttiva;

     c) del livello occupazionale che l'assegnatario è tenuto a mantenere;

     d) del corrispettivo per l'assegnazione e delle modalità di pagamento, qualora l'area venga assegnata dall'ente espropriante in proprietà o con diritto di superficie;

     e) delle modalità di pagamento delle spese per l'urbanizzazione o delle modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora siano state affidate mediante convenzione all'assegnatario."

 

          Art. 5.

     1. L'art. 35-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “1. Tutte le indicazioni di cui al settimo comma del precedente articolo sono vincolanti per l'assegnatario. La loro inosservanza comporta la decadenza dall'assegnazione, secondo la procedura e le modalità di cui ai commi seguenti:

     2. I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione devono essere contestati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro sessanta giorni le proprie controdeduzioni. L'organo competente per l'assegnazione si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

     3. Avverso la pronuncia di decadenza è ammesso ricorso, anche in opposizione, alla Giunta provinciale, da presentarsi entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia.

     4. La pronuncia definitiva di decadenza comporta l'assoggettabilità dell'area e degli immobili all'espropriazione e la revoca di diritto delle agevolazioni concesse dalla Provincia. Sulla base del relativo provvedimento l'ente competente può chiedere al Presidente della Giunta provinciale l'espropriazione. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il Comune o i Comuni consorziati ai sensi dell'art. 104 dell'ordinamento dei Comuni devono avviare la procedura di esproprio, con riserva di intervento sostitutivo ai sensi dell'ordinamento dei Comuni.

     5. Il Presidente della Giunta provinciale, con decreto costituente provvedimento definitivo, indica l'indennità di esproprio, da determinarsi dall'ufficio estimo provinciale, spettante ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7. Dall'indennità spettante vengono detratte le eventuali agevolazioni concesse dalla Provincia per la realizzazione degli edifici aziendali e relative pertinenze, nonché l'importo corrispondente alla riduzione praticata ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, per l'acquisto dell'area apprestata.

     6. Il Presidente della Giunta provinciale, nel decreto di cui al comma precedente, ordina all'ente espropriante in favore degli aventi diritto il deposito dell'indennità di esproprio presso il tesoriere provinciale entro 90 giorni dalla data di notifica del decreto stesso. Qualora il deposito non avvenisse entro il predetto termine il decreto diventa inefficace.

     7. Alla procedura di esproprio disciplinata dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 della presente legge.

     8. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione può essere avviato anche nel caso di interruzione dell'attività produttiva protratta per più di due anni, qualora non sia determinata dall'attuazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione dell'impresa ai sensi della vigente normativa provinciale.

     9. L'intenzione di procedere a mutamenti dell'attività produttiva, che può avvenire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 34, deve essere comunicata all'ente competente, il quale può opporsi soltanto qualora la nuova attività sia in contrasto con la normativa vigente o incompatibile con le direttive del programma provinciale di sviluppo.

     10. La deroga ai limiti occupazionali di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo precedente è ammessa nella misura giustificata dall'introduzione di tecnologie avanzate o dall'andamento economico del settore.

     11. In caso di affitto il proprietario, o il superficiario, e l'affittuario restano responsabili in solido ai sensi dei precedenti commi dell'osservanza dei vincoli assunti nei confronti dell'ente assegnante.

     12. In caso di alienazione dell'area assegnata, il proprietario deve produrre all'ente assegnante copia autentica del relativo contratto. In caso di vendita di aree espropriate con i criteri secondo la normativa vigente prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1984, l'assegnatario deve pagare all'ente assegnante la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell'alienazione e il prezzo di cessione pagato all'ente assegnante, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita risultanti dalle rilevazioni dell'istituto centrale di statistica. L'obbligo del pagamento della differenza non si applica in caso di espropriazione e riassegnazione dell'area al proprietario originario.

     13. Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio qualora l'attività commerciale venga svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale e limitatamente agli articoli della gamma merceologica strettamente legati all'attività principale. Per le aziende di commercio all'ingrosso le autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio sono ammissibili solamente per combustibili, materiali edili, prodotti per l'esercizio dell'agricoltura, automobili e macchine utensili. L'autorizzazione amministrativa va concessa per singole voci merceologiche determinate con regolamento di esecuzione alla presente legge, rispettando le indicazioni dei piani urbanistici comunali commerciali, ove prescritti. In caso di cessazione dell'attività principale in relazione alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa, questa deve essere revocata."

 

          Art. 6.

     1. Dopo l'art. 35-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 35-ter:

     “1. Gli assegnatari di aree destinate ad insediamenti produttivi possono affidare la realizzazione degli impianti produttivi a imprese di locazione finanziaria, mediante costituzione del diritto di superficie. In tal caso dell'osservanza dei vincoli assunti ai sensi dell'art. 35 sono responsabili in solido nei confronti dell'ente assegnante sia gli assegnatari che l'impresa di locazione finanziaria.

     2. Le aree destinate ad insediamenti produttivi possono essere assegnate anche ad imprese di locazione finanziaria che si impegnino di realizzare le aziende produttive e a darle in locazione ad imprese produttive. La delibera di assegnazione deve contenere le indicazioni di cui al sesto comma dell'art. 35 della presente legge. Per quanto riguarda l'attività produttiva, per il cui svolgimento l'area è assegnata, è sufficiente l'indicazione della categoria di attività. L'assegnatario rimane responsabile ai sensi dell'art. 35 dell'osservanza dei vincoli assunti nei confronti dell'ente assegnante."

 

          Art. 7. Norma transitoria.

     1. Le aree cedute in proprietà o assegnate in diritto di superficie o comunque assegnate al proprietario precedentemente all'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di impianti produttivi ai sensi della parte quarta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nonché ai sensi delle leggi provinciali 18 dicembre 1972, n. 45 e 6 novembre 1973, n. 66, devono essere utilizzate rispettando la destinazione di zona.

     2. Al fine di assicurare parità di trattamento nella salvaguardia dell'interesse pubblico inerente alla destinazione di zona, viene annotato nel libro fondiario a carico delle aree di cui al precedente comma il vincolo di destinazione d'uso per insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. Per le aree comprese in zone di interesse comunale o provinciale, l'annotazione del vincolo di destinazione d'uso viene richiesta dall'ente competente in base a delibera dell'organo competente. In base alla stessa delibera vengono richieste le cancellazioni delle annotazioni effettuate ai sensi delle leggi provinciali 18 dicembre 1972, n. 45 e 6 novembre 1973, n. 66, abrogate con l'art. 56 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25. Il vincolo di destinazione d'uso rimane in vigore fino al cambiamento della destinazione urbanistica della zona nel piano urbanistico comunale. La cancellazione dell'annotazione viene disposta mediante delibera dell'ente assegnante.

     3. L'annotazione di cui al comma precedente esclude la decadenza dalla destinazione di zona prevista dal quinto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale e comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

     4. I vincoli e gli oneri contenuti in convenzioni stipulate o in delibere di assegnazione adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge decadono per la parte in cui eccedono quelli previsti dalla presente legge.

     5. Qualora aziende produttive esistenti su aree destinate dai piani urbanistici comunali a zone per insediamenti produttivi e realizzate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, interrompano l'attività produttiva per oltre due anni, il Comune o i Comuni consorziati ai sensi dell'art. 104 dell'ordinamento dei Comuni e per le zone definite di interesse provinciale la Provincia, possono stabilire un termine entro il quale deve essere ripresa l'attività produttiva. Decorso inutilmente il termine stabilito si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 dell'ordinamento urbanistico provinciale in ordine al comparto. Questa misura non si applica qualora l'interruzione dell'attività produttiva sia determinata dall'attuazione di progetti di ristrutturazione o di riconversione dell'impresa ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale.

 

          Art. 8.

     1. Il regolamento di esecuzione di cui al tredicesimo comma dell'art. 5 della presente legge deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. In mancanza del medesimo, i sindaci sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio per le tabelle merceologiche che comprendono le merci prevalentemente prodotte dall'azienda.

 

          Art. 9.

     1. E' abrogato il secondo comma dell'art. 45 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25.

 

          Art. 10.

     1. All'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     “1. Qualora vi sia contrasto tra la delibera di assegnazione dell'area ed i lavori di costruzione, eseguiti in conformità al progetto originario o al progetto di variante approvato in corso d'opera, la Giunta comunale procede alle opportune modifiche della delibera di assegnazione dell'area. In base a tale deliberazione possono essere effettuati in deroga al divieto di alienazione di cui al primo comma gli opportuni trasferimenti di proprietà, la costituzione di diritti di superficie e di servitù."

 

          Art. 11.

     1. La legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, viene modificata come segue:

     nel primo comma dell'art. 6 l'ultimo periodo viene sostituito dal seguente:

     “Nella destinazione a scopo residenziale sono comprese le costruzioni e gli impianti destinati ad attività turistiche ed al commercio al dettaglio";

     nel primo comma dell'art. 9 dopo le parole "e alla prestazione dei servizi" vengono inserite le parole "o al commercio all'ingrosso";

     nel secondo comma dell'art. 9 le parole "o commerciali" vengono sostituite dalle parole "o al commercio al dettaglio".