§ 4.1.60 - L.P. 14 dicembre 1988, n. 57.
La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/12/1988
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Definizione di attività agrituristiche.
Art. 3.  Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche.
Art. 4.  Elenco provinciale degli operatori agrituristici.
Art. 5.  Autorizzazioni.
Art. 6.  Commissione provinciale per l'agriturismo.
Art. 7.  Obblighi agli operatori agrituristici e cancellazione dall'albo.
Art. 8.  Vigilanza.
Art. 9.  Sanzioni amministrative.
Art. 10.  (Misure a favore dell’agriturismo).
Art. 11.  Richiesta del concorso finanziario provinciale.
Art. 12.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 13.  Vincolo di destinazione.
Art. 14.  Promozione dell'offerta e della domanda turistica.
Art. 15.  Abrogazione di legge e norme transitorie.
Art. 16.  Allacciamento telefonico.
Art. 17.  Istituzione del comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.
Art. 18.  Compensi.
Art. 19.  Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 20.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.1.60 - L.P. 14 dicembre 1988, n. 57. [1]

La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo

(B.U. 20 dicembre 1988, n. 57).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Obiettivi.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove ed incentiva con la presente legge in armonia con gli indirizzi della CEE e con la normativa dello Stato le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso un'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

 

          Art. 2. Definizione di attività agrituristiche.

     1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricreazione ed ospitalità svolte da imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, e da loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali agricole; il tempo impiegato nell’esercizio dell’attività agricola, quali la coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento bestiame, deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell’attività agrituristica [2].

     2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, non costituisce distrazioni dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

     3. Rientrano fra le attività di cui al comma 1:

     a) dare ospitalità a fini turistici negli edifici siti nel fondo dell’imprenditore agricolo e somministrare pasti alle persone alloggiate ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12;

     b) vendere i beni agricoli e artigianali prodotti nell’azienda;

     c) gestire ristori di campagna ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39;

     d) somministrare per la consumazione sul posto e su malghe in esercizio pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da spuntini e da piatti tipici locali ivi comprese le bevande alcoliche e superalcoliche; la capacità massima di posti a sedere a disposizione nei locali chiusi non può superare 30 unità;

     e) al fine di una migliore fruizione e conoscenza del territorio, organizzare, ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda o delle aziende associate, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo e attività affini, compresa quella di assistenza a persone [3].

     4. Nell’esercizio delle attività di cui alla lettera d) del comma 3 almeno il 50 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere di produzione aziendale ed almeno un ulteriore 40 per cento deve provenire da produttori agricoli, singoli od associati, o da cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti agricoli della provincia. A tal fine sono considerati di produzione aziendale oltre agli alimenti ed alle bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola, altresì quelli ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell’azienda medesima [4].

     5. Chi esercita un'attività ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deve adibire a questa attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo [5].

     6. La durata massima di gestione annua dei ristori di campagna è elevata a 180 giorni.

     7. Le attività di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e disgiuntamente. Le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), sono incompatibili tra di loro [6].

 

          Art. 3. Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche.

     1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti negli edifici dell'imprenditore agricolo e/o esistenti nel fondo e non necessari alla conduzione dello stesso.

     2. I locali e gli alloggi destinati alle finalità di cui al comma primo devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienici-sanitari adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata.

     2-bis. I locali e gli alloggi di cui al comma 2 possono essere utilizzati anche per alloggiare i lavoratori stagionali impiegati nell’azienda agricola [7].

     3. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche devono essere conformi alle disposizioni contenute nelle leggi urbanistiche e nei piani urbanistici, negli strumenti urbanistici ed alle leggi vigenti nel settore.

 

Titolo II

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

 

          Art. 4. Elenco provinciale degli operatori agrituristici.

     1. Salvo quanto previsto nel successivo art. 5, i conduttori di aziende agricole possono svolgere l'attività agrituristica di cui al precedente titolo, soltanto se sono iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici istituito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura [8].

     2. A tal fine l’interessato deve proporre apposita domanda contenente:

     a) la documentazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2;

     b) l’impegno formale a esercitare l’attività agrituristica, attenendosi alle limitazioni di cui all’articolo 2 e alle prescrizioni richiamate all’articolo 5;

     c) la descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono svolgere;

     d) l’indicazione degli edifici e delle aree che si intende adibire ad uso agrituristico;

     e) la specificazione della capacità ricettiva;

     f) l’indicazione dei periodi di esercizio;

     g) un’idonea documentazione, dalla quale emerga l’ubicazione e le dimensioni dell’azienda e la tipologia produttiva;

     h) la documentazione comprovante un’adeguata formazione professionale posseduta da parte della persona richiedente o da un familiare che collabora nell’azienda, secondo la tipologia determinata dalla Giunta provinciale [9].

     3. Sulle domande decide la commissione provinciale per l'agriturismo di cui al successivo art. 6, attenendosi ai criteri eventualmente stabiliti dalla Giunta provinciale e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti occorrenti per l'iscrizione. In tale ambito la commissione accerta l'idoneità morale del richiedente sulla base della documentazione di cui al comma secondo, lettera h), e valuta il rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica, la compatibilità con le strutture turistiche già esistenti nella zona, la disponibilità di spazi ed edifici ed il loro arredamento, il numero degli addetti ed il grado del loro impegno agricolo.

     4. Per la verifica dei dati risultanti dalla documentazione allegata alle domande ai sensi del comma secondo, lettere a), b), e) e g), la commissione può avvalersi della collaborazione da parte dei funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura [10].

     5. Valutata positivamente la domanda da parte della commissione, il segretario della stessa iscrive il conduttore dell'azienda agricola nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici e rilascia un certificato attestante le attività consentite, fatte salve le prescrizioni e disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia ed, in specie, quelle di cui alla normativa richiamata nel seguente art. 5.

     6. Qualora la commissione accerti l'inidoneità ricettiva dei locali destinati all'utilizzazione agrituristica per mancanza o carenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma secondo, o altre insufficienze, il segretario della commissione può rilasciare un certificato provvisorio di idoneità, nel quale sono descritti tali elementi ed i lavori di adeguamento, alla cui realizzazione è subordinata l'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici.

 

          Art. 5. Autorizzazioni.

     1. Lo svolgimento delle singole attività agrituristiche di cui all’articolo 2, comma 3, è subordinato all’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 4, nonché al rispetto delle disposizioni vigenti in riferimento alle diverse attività. In particolare:

     a) le attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) sono soggette alle prescrizioni contenute nella legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche;

     b) l’attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) è soggetta alle prescrizioni contenute nell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, e nel relativo regolamento di esecuzione;

     c) l’attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) è soggetta alle prescrizioni contenute nella legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche;

     d) le attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere d) ed e) sono soggette alle autorizzazioni previste rispettivamente dall’articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e dalla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche [11].

     2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti in materia.

 

          Art. 6. Commissione provinciale per l'agriturismo.

     1. La commissione provinciale per l'agriturismo di cui al precedente art. 4 viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale, ha sede presso la Ripartizione provinciale Agricoltura e resta in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è avvenuta la nomina [12].

     2. La commissione di cui al precedente comma è composta:

     a) dall'assessore pro tempore per l'agricoltura e le foreste, che la presiede;

     b) da due funzionari della ripartizione VI - agricoltura e foreste designati dall'assessore competente;

     c) da due rappresentanti la ripartizione VII - artigianato, turismo e sport designati dall'assessore competente, di cui uno su proposta dell'organizzazione turistica più rappresentativa a livello provinciale;

     d) da due rappresentanti designati dall'organizzazione agricola maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

     3. Funge da segretario un funzionario della Ripartizione provinciale Agricoltura [13].

     4. Per ogni membro effettivo viene nominato uno supplente.

     5. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

     6. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

     7. Contro i provvedimenti assunti dalla commissione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da presentarsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.

     8. Ai componenti della commissione sono attribuiti, in quanto spettino, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese previsti dalle vigenti norme provinciali.

 

          Art. 7. Obblighi agli operatori agrituristici e cancellazione dall'albo.

     1. L'operatore iscritto nell'elenco provinciale ha l'obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui all'art. 4 e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso, nonché dalle disposizioni delle leggi vigenti in materia.

     2. L'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici è revocata dalla commissione di cui al precedente art. 6, con provvedimento motivato, allorché venga accertato che l'operatore agrituristico:

     a) non abbia intrapreso l'attività agrituristica entro un anno dall'iscrizione nell'elenco;

     b) abbia, successivamente all'iscrizione, perduto uno dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici;

     c) abbia violato uno degli obblighi di cui al precedente comma primo.

     3. La revoca dell'iscrizione produce la cancellazione dell'operatore agrituristico dall'elenco provinciale. Inoltre, la commissione può proporre alla Giunta provinciale di disporre il recupero totale o parziale degli eventuali contributi concessi, oltre ai relativi interessi calcolati al tasso di sconto.

     4. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica della revoca stessa.

 

          Art. 8. Vigilanza. [14]

     1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dalle disposizioni contenute nella normativa di cui all’articolo 5 della presente legge sono incaricati del controllo sull’osservanza della presente legge i dipendenti provinciali in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. Ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni essi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento e possono ispezionare le attività agrituristiche.

 

          Art. 9. Sanzioni amministrative. [15]

     1. Per la violazione delle norme contenute negli articoli 4 e 7 viene comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e di quelle ulteriori amministrative previste dalla normativa vigente in materia.

 

Titolo III

CONTRIBUTI AGLI OPERATORI AGRITURISTICI

 

          Art. 10. (Misure a favore dell’agriturismo). [16]

     1. Per favorire le attività agrituristiche di cui all’articolo 2, comma 3, la Giunta provinciale può concedere a favore di imprenditori agricoli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4 o che abbiano ottenuto il certificato provvisorio di idoneità aiuti fino al 50 per cento delle spese ammissibili.

 

          Art. 11. Richiesta del concorso finanziario provinciale. [17]

 

          Art. 12. Concessione ed erogazione dei contributi. [18]

 

          Art. 13. Vincolo di destinazione. [19]

 

          Art. 14. Promozione dell'offerta e della domanda turistica.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad enti ed associazioni del settore agricolo contributi sulle spese relative alla realizzazione di studi ed indagini relativi all'agriturismo, alla realizzazione di manifestazioni, convegni, materiale divulgativo ed alle iniziative atte a sensibilizzare l'ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche.

 

          Art. 15. Abrogazione di legge e norme transitorie.

     1. La legge provinciale 10 settembre 1973, n. 42, è abrogata.

     2. Gli imprenditori agricoli, che dall'entrata in vigore della legge provinciale di cui al precedente comma primo hanno svolto attività agrituristica, così come prevista dall'art. 2 della presente legge, possono ottenere il certificato di cui all'art. 4 che attesti la loro qualifica con decorrenza dal giorno dell'inizio dell'attività; l'emissione dell'autorizzazione comporta che l'attività da loro svolta dopo la suddetta data conserva la qualifica di attività agrituristica ai sensi della presente legge.

     3. Gli interessati potranno chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6, presentando apposita domanda corredata della documentazione richiesta entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 16. Allacciamento telefonico.

     1. Per agevolare nelle zone montane l'accesso alla rete telefonica, la Giunta provinciale può concedere a titolari di aziende agricole contributi fino al 50% delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti a tal fine necessari. Un uguale contributo può essere concesso anche per investimenti tecnici per la ricezione dei programmi televisivi delle emittenti pubbliche, qualora l'azienda agricola sia situata fuori dal campo di ricezione dei ripetitori di dette emittenti [20] .

 

          Art. 17. Istituzione del comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura. [21]

 

          Art. 18. Compensi.

     1. All'art. 37 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

     4. Ai presidenti delle commissioni di cui al comma primo può essere concesso dal 1° gennaio 1989 un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni. Tale assegno deve essere proporzionale ai compiti inerenti alle funzioni e non può superare l'importo di lire 300.000."

 

          Art. 19. Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni.

     1. La legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, è modificata come segue:

     a) dopo l'art. 46 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 46-bis

     Trattamento di quiescenza del personale forestale

     1. Ai fini del trattamento di quiescenza del personale del corpo forestale provinciale e della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma quinto, della legge 27 maggio 1977, n. 284, con le decorrenze ivi contenute.

     2. L'eventuale eccedenza del trattamento di quiescenza spettante in attuazione di quanto previsto nel comma primo rispetto a quello conferito dall'istituto di previdenza C.P.D.E.L. resta a carico della Provincia.";

     b) nell'allegato A) alle competenze dell'ufficio 90. Servizi generali della direzione generale, è aggiunta la seguente competenza: "Affari legali e contenzioso nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia e della pesca".

     2. Agli avvocati e procuratori addetti all'ufficio di cui al comma primo, lettera b), incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia, spetta il trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale munito delle stesse qualifiche nell'amministrazione provinciale. In caso di assenza o impedimento i loro compiti vengono esercitati dall'ispettorato legale, legislativo e contrattuale.

 

          Art. 20. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 6, 17 e 18 della presente legge, valutati in lire 2 milioni per l'anno 1988, ed in lire 5 milioni all'anno a partire dal 1989, si fa fronte:

     a) per l'anno 1988 con lo stanziamento del capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa, che presenta sufficiente disponibilità;

     b) per il biennio 1989-1990 con quote dello stanziamento previsto nella Sezione 1, settore 1.2, lettera a.1), del bilancio pluriennale 1988-1990;

     c) per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 19, valutati, tenuto conto anche della decorrenza retroattiva, rispettivamente in lire 60 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989 ed in lire 10 milioni all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1990, si provvede:

     a) per il biennio 1989-1990 con quote dello stanziamento iscritto nella Sezione 1, Settore 1.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1988-1990;

     b) per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

     3. Le spese per contributi ai sensi degli articoli 10, 14 e 16 della presente legge saranno stabilite a decorrere dal 1989 dalla legge finanziaria annuale o da altro provvedimento legislativo di analoga natura.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.P. 19 settembre 2008, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall’art. 33 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[7] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[8] Comma così modificato dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[9] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[10] Comma così modificato dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[11] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[12] Comma così modificato dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[13] Comma così modificato dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[15] Articolo modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così sostituito dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[17] Articolo abrogato dall’art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[18] Articolo abrogato dall’art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[19] Articolo abrogato dall’art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[20] Comma così modificato dall'art. 53 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

[21] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.