§ 4.5.58 - L.P. 11 maggio 1995, n. 12.
Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:11/05/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Denuncia dell'attività.
Art. 3.  Motivi di diniego.
Art. 4.  Modifica e cessazione dell'attività.
Art. 5.  Pubblicità dei prezzi.
Art. 6.  Notifica delle persone alloggiate.
Art. 7.  Vigilanza.
Art. 8.  Ricorsi.
Art. 9.  Regolamento di esecuzione.
Art. 10.  Elenco.
Art. 11.  Sanzioni amministrative.
Art. 12.  Locazione di appartamenti o camere ammobiliati.
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente "Norme in materia di esercizi pubblici".
Art. 14.  Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, concernente "Riordinamento delle organizzazioni turistiche".
Art. 15.  Norme transitorie.
Art. 16.  Abrogazione di norme.


§ 4.5.58 - L.P. 11 maggio 1995, n. 12.

Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.

(B.U. 23 maggio 1995, n. 25).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. È soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale.

     1 bis. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le locazioni di camere ed appartamenti nel caso in cui il vitto e l'alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale, purché non venga svolta un'attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa, a condizione che entro l'arco di un anno non vengano conclusi più di quattro contratti d'affitto per camera rispettivamente appartamento. Per questa forma di locazione non sono considerate prestazioni di servizio la messa a disposizione dell'attrezzatura e dell'arredamento nonché l'erogazione di acqua, energia e riscaldamento [1] .

     2. Chi esercita individualmente l'attività di cui al comma 1 può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, deve destinare a svolgere detta attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è tenuto a iscriversi nel registro di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, né negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, né in elenchi o repertori similari. Tale esonero si applica anche a coloro che svolgono attività agrituristiche ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57 [2] .

     3. Le funzioni amministrative relative all'attuazione della presente legge vengono, in quanto non sia diversamente previsto, delegate al sindaco competente per territorio.

 

          Art. 2. Denuncia dell'attività.

     1. Chi intende esercitare l'attività di cui all'art. 1, ne deve fare preventiva denuncia scritta al sindaco competente per territorio, indicando, oltre alle generalità, il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva, il rispettivo numero dei posti letto, nonché uno o più periodi di apertura, qualora l'attività non venga esercitata per l'anno intero.

 

          Art. 3. Motivi di diniego.

     1. Il sindaco deve vietare entro trenta giorni con provvedimento motivato l'esercizio dell'attività, se i vani non sono conformi alle prescrizioni di natura urbanistica o sanitaria.

     2. Inoltre il sindaco può rispettivamente deve vietare, con provvedimento motivato, l'esercizio dell'attività, ove ricorra una delle ipotesi previste dagli articoli 11, 12, 92 e dal comma terzo dell'art. 108 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     3. Il sindaco deve rispettivamente può vietare, con provvedimento motivato, la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, qualora sopravvenga un motivo di cui ai commi primo e secondo, o ne abbia comunque conoscenza dopo il decorso del termine indicato al primo comma.

 

          Art. 4. Modifica e cessazione dell'attività.

     1. Per la modifica del numero delle camere o degli appartamenti, fermi restando i limiti massimi fissati all'art. 1, o dei posti letto indicati nella dichiarazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 2.

     2. Della cessazione dell'attività deve essere data comunicazione al sindaco competente per territorio entro il termine di trenta giorni.

 

          Art. 5. Pubblicità dei prezzi.

     1. Chi esercita un'attività disciplinata dalla presente legge è tenuto ad esporre in un luogo ben visibile agli ospiti i prezzi minimi e massimi per le prestazioni offerte. I cartellini dei prezzi devono essere comunque affissi in ogni singolo piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. Ove invece i prezzi non siano uniformi per tutti gli appartamenti o camere, i cartellini dei prezzi devono essere affissi in ogni appartamento o camera.

     2. I prezzi minimi e massimi di cui al comma primo devono essere comunicati all'organizzazione turistica locale legalmente riconosciuta entro il 1° ottobre o il 1° marzo di ogni anno, con validità rispettivamente dal 1° dicembre e dal 1° giugno successivo. La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità dell'ultima comunicazione inoltrata.

     3. I termini di cui al comma secondo possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 6. Notifica delle persone alloggiate.

     1. Per la notifica delle persone alloggiate si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della legge provinciale n. 58/1988, e successive modifiche.

 

          Art. 7. Vigilanza.

     1. L'attività di vigilanza spetta agli organi competenti nell'ambito della legislazione vigente.

 

          Art. 8. Ricorsi.

     1. Contro i provvedimenti del sindaco di cui all'art. 3, l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento stesso.

 

          Art. 9. Regolamento di esecuzione.

     1. Con regolamento di esecuzione saranno determinati i requisiti dei vani adibiti all'attività ricettiva, eventuali denominazioni aggiuntive e segni distintivi, nonché le altre modalità di applicazione della presente legge.

 

          Art. 10. Elenco.

     1. I comuni della provincia tengono l'elenco delle strutture ricettive di cui all'art. 1 della presente legge, nel quale devono essere indicati il numero delle camere od appartamenti, il numero dei posti letto e dei bagni o delle docce.

     2. I comuni sono tenuti a trasmettere copia dell'elenco alle organizzazioni turistiche locali competenti e comunicano alle medesime le intervenute modifiche dei dati contenuti nello stesso.

 

          Art. 11. Sanzioni amministrative.

     1. In caso di esercizio dell'attività di cui alla presente legge senza la preventiva denuncia, è disposta l'immediata chiusura dell'esercizio, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 328 ad un massimo di Euro 1.306. [3]

     2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 68 a Euro 328, chiunque: [4]

     a) esercita l'attività di cui all'art. 1 della presente legge in vani non indicati nella denuncia;

     b) applica prezzi inferiori a quelli minimi e superiori a quelli massimi dichiarati ed esposti;

     c) omette di esporre il cartellino dei prezzi a termini dell'art. 5 della presente legge;

     d) non effettua la comunicazione circa la modifica o cessazione dell'attività.

     e) appone un distintivo di classificazione con false indicazioni o utilizza una classificazione non corretta [5] ;

     f) non fornisce le informazioni necessarie per la classificazione oppure non ammette i rispettivi accertamenti [6] .

     2 bis. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 235 a Euro 705 chiunque non provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata. [7]

     3. In caso di recidiva può essere inoltre vietata la prosecuzione dell'attività.

     4. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge spetta agli organi addetti alla funzione di vigilanza e controllo di cui all'art. 7.

     5. Le sanzioni sono irrogate dal sindaco competente per territorio. Il pagamento della sanzione è effettuato in favore del comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa tramite il rispettivo tesoriere. Si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

 

          Art. 12. Locazione di appartamenti o camere ammobiliati. [8]

 

          Art. 13. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente "Norme in materia di esercizi pubblici".

     1. Il comma secondo dell'art. 44 della legge provinciale n. 58/1988 è sostituito dal seguente:

     "2.Per quanto concerne le modalità di registrazione e notifica delle persone alloggiate si applicano le relative norme statali vigenti."

 

          Art. 14. Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, concernente "Riordinamento delle organizzazioni turistiche".

     1. Il comma terzo dell'art. 16 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è sostituito dal seguente:

     "3.L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di una delle condizioni di cui al comma primo, l'inosservanza dello statuto ovvero gravi irregolarità nella gestione dell'organizzazione o una persistente inerzia, dispone previa diffida e sentito il presidente dell'associazione interessata, con provvedimento motivato, la cancellazione dell'associazione turistica dall'elenco. La cancellazione può essere disposta parimenti qualora non siano più soci dell'associazione la maggioranza dei soggetti esercenti attività economiche qualificate come turistiche nell'ambito di competenza dell'associazione ovvero in una determinata parte di esso. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso."

 

          Art. 15. Norme transitorie.

     1. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge esercita un'attività disciplinata dalla stessa in conformità alle disposizioni della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche, può proseguire l'attività e non è tenuto a presentare la comunicazione di cui all'art. 2.

     2. Chi esercita un'attività di cui all'art. 1 può inoltre beneficiare dei contributi previsti dalla legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8.

 

          Art. 16. Abrogazione di norme.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, concernente "Disciplina dell'attività di affittacamere", è abrogata.


[1] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[2] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.P. 6 novembre 1996, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall’art. 31 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[3] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[4] Alina così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[8] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.