§ 6.1.121 - L.P. 6 novembre 1996, n. 22.
Modifica di autorizzazioni di spesa e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996, nonché modifiche a leggi provinciali vigenti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:06/11/1996
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifica di autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1996.
Art. 2.  Variazioni alle previsioni di spesa del bilancio 1996.
Art. 3.  Modifica alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, concernente "Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie".
Art. 4.  Proroga della durata in carica del Consiglio scolastico provinciale.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 8/bis della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, concernente "Riforma del diritto di edificare".
Art. 6.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.121 - L.P. 6 novembre 1996, n. 22.

Modifica di autorizzazioni di spesa e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996, nonché modifiche a leggi provinciali vigenti.

(B.U. 19 novembre 1996, n. 52).

 

     Art. 1. Modifica di autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1996.

     1. Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 1996 per l'applicazione della legislazione vigente, sono apportate modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa per gli importi indicati nell'annessa tabella A.

     2. La spesa autorizzata per l'anno finanziario 1996 per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale è aumentata di lire 17 miliardi tramite riduzione per pari importo della dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie.

 

          Art. 2. Variazioni alle previsioni di spesa del bilancio 1996.

     1. Sono introdotte nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996 le variazioni indicate nell'annessa tabella B.

 

          Art. 3. Modifica alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, concernente "Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie".

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 è sostituito dal seguente:

     "2. Chi esercita l'attività individuale di cui al comma 1 può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Non può destinare a svolgere detta attività persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o non normalmente conviventi in quest'ultimo e non è tenuto ad iscriversi nel registro di cui all'articolo 21 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n5 58, né negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, né in elenchi o repertori similari. L'esonero di cui sopra si applica anche a coloro che svolgono attività agrituristiche ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57.".

 

          Art. 4. Proroga della durata in carica del Consiglio scolastico provinciale.

     1. In attesa della riforma della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, la durata in carica del Consiglio scolastico provinciale, già prorogata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è ulteriormente prorogata fino alla fine dell'anno scolastico 1996/97.

 

          Art. 5. Modifica dell'articolo 8/bis della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, concernente "Riforma del diritto di edificare".

     1. Il comma 1 dell'articolo 8/bis della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "1. I volumi tecnici di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere realizzati in deroga agli indici di edificazione contenuti in piani urbanistici comunali o di attuazione e sono esenti dal contributo di concessione di cui all'articolo 2; sono altresì esentati dal contributo di concessione di cui all'articolo 2 i volumi tecnici derivanti da nuovi impianti o da modifiche di impianti esistenti, realizzati a partire dall'1 gennaio 1996 da imprese industriali per adeguarsi alle prescrizioni delle vigenti normative in materia ecologica.".

 

          Art. 6. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

VARIAZIONI DI BILANCIO

     (Omissis).