§ 5.3.70 - L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:18/10/1995
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Organi collegiali.
Art. 3.  Consiglio di classe.
Art. 4.  Collegio dei docenti.
Art. 5.  Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
Art. 6.  Consiglio di circolo o di istituto.
Art. 7.  Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto.
Art. 8.  Attribuzioni della giunta esecutiva.
Art. 9.  Comitato degli studenti.
Art. 10.  Comitato dei genitori.
Art. 11.  Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.
Art. 12.  Elezioni.
Art. 13.  Nomina dei membri degli organi collegiali.
Art. 14.  Pubblicità.
Art. 15.  Autonomia finanziaria.
Art. 16.  Autonomia amministrativa.
Art. 17.  Vigilanza.
Art. 18.  Decadenza.
Art. 19.  Surroga dei membri cessati.
Art. 20.  Funzionamento degli organi collegiali.
Art. 21.  Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali.
Art. 22.  Assemblee degli studenti.
Art. 23.  Assemblee dei genitori.
Art. 24.  Statuto degli studenti.
Art. 24 bis.  Accesso alla scuola secondaria superiore.
Art. 25.  Sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni.
Art. 26.  (Consulte provinciali degli studenti e dei genitori).
Art. 26 bis.  Scuole legalmente riconosciute.
Art. 27.  Norma transitoria.
Art. 28.  Abrogazioni.
Art. 29.  Scarico dei libri di testo.
Art. 30.  Modifiche alle norme sugli esami di licenza media.
Art. 31.  Norma finanziaria.


§ 5.3.70 - L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.

Organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

(B.U. 7 novembre 1995, n. 51).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Tutte le istituzioni scolastiche di istruzione elementare e secondaria di primo e secondo grado hanno propri organi che concorrono, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, alla gestione dell'offerta formativa.

 

Capo I

GLI ORGANI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO E LE LORO ATTRIBUZIONI

 

          Art. 2. Organi collegiali.

     Nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono istituiti i seguenti organi collegiali:

     a) il consiglio di classe;

     b) il collegio dei docenti;

     c) il comitato per la valutazione del servizio dei docenti;

     d) il consiglio di circolo o di istituto;

     e) il comitato dei genitori;

     f) il comitato degli studenti, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.

 

          Art. 3. Consiglio di classe.

     1. Il consiglio di classe è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole secondarie di secondo grado, da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio di classe delle classi a funzionamento serale è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio è presieduto dal direttore didattico o preside o da un insegnante della classe da lui delegato. Alle sedute del consiglio di classe partecipano, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori di soggetti portatori di handicap.

     2. Il consiglio di classe ha il compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica nonché di iniziative assistenziali, e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. In occasione della presentazione e discussione del progetto educativo della scuola, per la programmazione e preparazione di progetti particolari per la classe e nei casi previsti dall'ordinamento del circolo o dell'istituto, alle sedute del consiglio di classe sono invitati tutti i genitori. Nella scuola secondaria di secondo grado sono altresì invitati tutti gli studenti.

     3. Con la sola presenza dei docenti e del direttore didattico o preside ai consigli di classe spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. Alle sedute dei consigli di classe partecipano, senza diritto di voto, gli assistenti e gli educatori per alunni portatori di handicap, qualora la discussione o la valutazione riguardi i predetti alunni.

     4. I consigli di classe di classi parallele o di sezione, dello stesso plesso o della sede o sezione staccata, possono essere convocati in seduta comune.

 

          Art. 4. Collegio dei docenti.

     1. Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica ed è presieduto dal direttore didattico o preside. Fanno altresì parte del collegio gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata.

     2. Alle sedute del collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori per gli alunni portatori di handicap. Possono essere altresì invitati a partecipare alle sedute del collegio dei docenti, senza diritto di voto, il presidente del consiglio di circolo o di istituto, il presidente del comitato dei genitori ed il presidente del comitato degli studenti.

     3. Il collegio dei docenti:

     a) nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico;

     b) sottopone al consiglio di circolo o di istituto il progetto educativo dell'istituzione scolastica;

     c) delibera il piano annuale delle proprie attività, proposto dal direttore didattico o preside;

     d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

     e) provvede all'adozione dei libri di testo ed alla scelta dei sussidi didattici;

     f) programma e delibera nell'ambito delle proprie competenze iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;

     g) elegge i tre docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside sulla base di criteri formulati con regolamento di esecuzione;

     h) valuta, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; ciò avviene su iniziativa del consiglio di classe, sentiti preventivamente gli specialisti che operano in modo continuativo in ambito scolastico con compiti socio-psico-pedagogici, medici e di orientamento, nonché sentiti i genitori o i rappresentanti legali degli interessati;

     i) esamina le proposte ed i suggerimenti che gli pervengono dal comitato dei genitori o dal comitato degli studenti e prende posizione in merito.

     4. I docenti collaboratori di cui al comma terzo, lettera g), di norma vengono eletti annualmente. Nei circoli didattici in caso di vacanza del posto del direttore l'elezione si riferisce a tre anni scolastici consecutivi. Uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di sua assenza o impedimento. Il direttore didattico o preside, sentito il collegio dei docenti, può integrare l'area della collaborazione, della quale possono essere chiamati a far parte il segretario scolastico e i responsabili delle articolazioni interne del collegio dei docenti di cui al comma quinto. Fanno comunque parte dello staff dei collaboratori i docenti fiduciari dei singoli plessi, rispettivamente delle sezioni staccate.

     5. I lavori preparatori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma terzo possono essere svolti anche in appositi gruppi di lavoro istituiti dal direttore didattico o preside.

 

          Art. 5. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

     1. Il comitato, sentita la relazione del direttore didattico o preside, valuta il servizio prestato dai docenti durante il periodo di prova. Inoltre procede ad una valutazione del servizio ogni volta che il docente interessato lo richieda.

     2. Il comitato dura in carica tre anni. E' composto da tre docenti quali membri effettivi e da tre quali membri supplenti. Il comitato è presieduto dal direttore didattico o preside.

     3. Il membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

 

          Art. 6. Consiglio di circolo o di istituto.

     1. Il consiglio di circolo o di istituto è costituito da quattordici componenti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante, sei rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o preside ed il capo dei servizi di segreteria, il quale ha anche la funzione di rappresentare gli interessi del personale amministrativo della scuola.

     2. Con delibera del consiglio di circolo o di istituto possono essere cooptati fino ad un massimo di due membri esterni con particolari competenze tecnico-professionali o in grado di favorire i contatti tra la scuola ed il mondo del lavoro.

     3. Il presidente del consiglio di circolo o di istituto viene eletto tra i rappresentanti dei genitori.

     4. Nelle scuole in lingua italiana e nelle scuole in lingua tedesca, fra i sei seggi del personale insegnante un posto è riservato al rappresentante degli insegnanti di seconda lingua.

     5. Nelle scuole secondarie delle località ladine, fra i sei posti previsti per il personale docente, due sono riservati a docenti di materie in lingua tedesca e due a docenti di materie in lingua italiana; un posto spetta ad un docente di ladino ed il posto rimanente al docente che ha conseguito il maggior numero di voti.

     6. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado i rappresentanti dei genitori degli alunni, come previsti dal comma primo, sono ridotti a tre e del consiglio fanno parte altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

     7. Nel consiglio di istituto di istituzioni scolastiche comprensive di più ordini o tipi di scuola dev'essere garantita una rappresentanza a ciascun ordine o tipo di scuola presente nell'istituzione.

     8. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in ambito scolastico con compiti socio-psico-pedagogici, medici e di orientamento.

     9. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente e di due genitori. Della giunta esecutiva fanno parte di diritto il direttore didattico e preside, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituzione scolastica, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado la rappresentanza dei genitori nella giunta esecutiva è ridotta ad una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante degli studenti.

     10. Alle sedute della giunta esecutiva possono essere invitati anche i membri eventualmente cooptati ai sensi del secondo comma.

     11. Il consiglio di circolo o di istituto e la sua giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici.

     12. Gli studenti minorenni membri del consiglio d'istituto o della sua giunta esecutiva non hanno voto deliberativo in merito al bilancio preventivo ed al conto consuntivo nonché all'impiego dei mezzi finanziari.

 

          Art. 7. Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto.

     1. Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

     2. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti nonché dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola e, in particolare:

     a) detta i criteri generali per l'elaborazione e l'attuazione del progetto educativo dell'istituzione scolastica ed approva il progetto educativo proposto dal collegio dei docenti;

     b) determina criteri e modalità per l'utilizzazione del patrimonio e dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'istituzione scolastica;

     c) definisce, sentito il parere del comitato dei genitori e del comitato degli studenti, l'orario delle attività didattiche tenendo conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, garantendo comunque la qualità dell'insegnamento e suddividendolo su sei o cinque giorni di lezione; definisce inoltre il piano organizzativo delle attività integrative ed extrascolastiche;

     d) fissa le direttive per il programma annuale del comitato dei genitori e degli studenti, delibera, su suggerimento degli stessi e in base alle disponibilità finanziarie, il programma di lavoro e acquisisce le relazioni redatte da tali organi;

     e) approva, sentito il parere del collegio dei docenti, la carta dei servizi scolastici sulla base dei criteri generali emanati con decreto del Presidente della Giunta provinciale [1] .

     3. Spetta altresì al consiglio di istituto la determinazione dei contributi a carico degli alunni.

 

          Art. 8. Attribuzioni della giunta esecutiva.

     1. La giunta esecutiva assume tutti i provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e, in base al bilancio preventivo approvato dal consiglio di circolo o di istituto, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne le attività di competenza dell'istituzione scolastica. Nello svolgimento di questi compiti la giunta esecutiva osserva i criteri e le modalità determinati dal consiglio di circolo o di istituto in base all'art. 7, comma secondo, lettera b).

     2. Fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, la giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere.

     3. Il consiglio di circolo o di istituto può prevedere inoltre la delega di altri poteri alla giunta esecutiva. Nell'atto di delega il consiglio fissa i limiti e le direttive che la giunta esecutiva deve rispettare nell'adozione dei provvedimenti delegati.

     4. Non possono essere delegati alla giunta esecutiva:

     a) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

     b) [2];

     c) [3].

     5. La giunta esecutiva è altresì autorizzata ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di circolo o di istituto, fatti salvi quelli specificati nel precedente comma quarto. tali provvedimenti sono da sottoporsi, per la ratifica, al consiglio nella sua prima seduta successiva.

 

          Art. 9. Comitato degli studenti.

     1. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è istituito il comitato degli studenti. Il comitato è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di classe.

     2. Il comitato degli studenti può istituire sottogruppi per le singole sedi o sezioni staccate.

     3. Il comitato degli studenti formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica.

     4. Il comitato degli studenti elabora il proprio programma annuale e lo sottopone al consiglio di istituto per la relativa approvazione.

     5. Elegge nel suo seno il presidente e il rappresentante della scuola nel comitato provinciale degli studenti. Esso concorre all'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e il rappresentante nel comitato provinciale degli studenti, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato degli studenti [4] .

 

          Art. 10. Comitato dei genitori.

     1. In ciascuna istituzione scolastica è istituito il comitato dei genitori. Il comitato è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe.

     2. Il comitato dei genitori può istituire sottogruppi per i singoli plessi scolastici, sedi o sezioni staccate, gradi o tipi di scuola.

     3. Il comitato dei genitori formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica. Formula proposte in merito alla collaborazione scuola-genitori e all'aggiornamento dei genitori e ha la facoltà di esprimersi in merito a tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute del consiglio di circolo o di istituto; il comitato elabora inoltre il proprio programma di lavoro relativo ai contatti tra scuola e famiglia e all'aggiornamento dei genitori e sottopone le relative proposte al consiglio di circolo o di istituto, che delibera in merito e provvede al finanziamento.

     4. Elegge nel suo seno il presidente ed il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori e concorre nell'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto.

     5. I rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto nonché il rappresentante nel comitato provinciale dei genitori, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato dei genitori; essi decadono da tali organi quando non hanno più figli frequentanti la scuola [5] .

 

Capo II

NORME COMUNI PER GLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

          Art. 11. Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.

     1. L'elettorato per le singole rappresentanze negli organi collegiali spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

 

          Art. 12. Elezioni.

     1. I consigli di circolo e di istituto determinano il ricorso al sistema delle elezioni in forma diretta o indiretta per l'elezione dei genitori e degli alunni nel consiglio stesso, nonché le modalità di svolgimento di tutte le elezioni degli organi collegiali di cui alla presente legge [6] .

     2. Ciascun elettore può esprimere un voto preferenziale qualora la sua categoria nell'organo collegiale sia rappresentata da uno o due membri; se i rappresentanti della sua categoria sono più di due, può esprimere fino a due voti preferenziali.

     3. Si intendono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. Qualora più persone abbiano conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti i candidati di maggiore età.

     4. Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali hanno luogo entro il mese di ottobre dell'anno di relativa scadenza. Le elezioni vengono indette dal direttore didattico o preside, il quale ne cura il regolare svolgimento.

 

          Art. 13. Nomina dei membri degli organi collegiali.

     1. I membri degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto sono proclamati eletti e nominati con provvedimento del direttore didattico o preside.

 

          Art. 14. Pubblicità.

     1. Nel regolamento interno dell'istituzione scolastica sono determinate le modalità per la pubblicità delle sedute o partecipazione ad esse di persone estranee agli organi collegiali.

     2. Gli atti degli organi collegiali sono accessibili a tutte le componenti della comunità scolastica, salvo quelli concernenti singole persone.

 

          Art. 15. Autonomia finanziaria.

     1. [7].

     2. [8].

     3. [9].

     4. [10].

     5. [11].

     6. [12].

     7. [13].

     8. Nel rispetto dei criteri di cui al comma terzo, la Provincia assegna ai circoli didattici e agli istituti di istruzione secondaria i fondi necessari per il funzionamento didattico-amministrativo, per singoli provvedimenti nell'ambito dell'assistenza scolastica, per l'aggiornamento del personale della scuola, per i programmi di lavoro e le iniziative del comitato dei genitori e del comitato degli studenti, per l'aggiornamento dei genitori nonché per ogni altra iniziativa volta a qualificare l'attività della scuola.

     9. [14].

     10. [15].

     11. La Provincia può concedere contributi per le finalità di cui al comma ottavo anche a favore di altre istituzioni scolastiche esistenti in Alto Adige, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

 

          Art. 16. Autonomia amministrativa. [16]

 

          Art. 17. Vigilanza.

     1. Il sovrintendente ovvero l'intendente competente vigilano sul regolare funzionamento degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. In caso di violazione delle norme vigenti, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminarne le cause. Nella vigilanza è compreso il potere di procedere all'annullamento dei provvedimenti illegittimi adottati dagli organi collegiali della scuola.

     2. In caso di persistenti e gravi violazioni delle norme vigenti o di mancato funzionamento dei consigli di circolo o di istituto, il sovrintendente ovvero l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale, dispone lo scioglimento del consiglio.

     3. In caso di conflitto di competenza tra gli organi di cui alla presente legge, decide il sovrintendente ovvero l'intendente competente.

 

          Art. 18. Decadenza.

     1. I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati.

 

          Art. 19. Surroga dei membri cessati.

     1. Per la sostituzione dei membri eletti degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina dei primi non eletti. Qualora un seggio resti definitivamente vacante, si procede ad elezioni suppletive, da effettuarsi per le categorie degli studenti e dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto, con il sistema elettorale indiretto [17]

     2. In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

     3. In seguito alla scadenza della durata in carica degli organi collegiali, questi sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e comunque non oltre il 15 novembre del relativo anno [18] .

 

          Art. 20. Funzionamento degli organi collegiali.

     1. Per il funzionamento degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

 

          Art. 21. Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali.

     1. La partecipazione agli organi collegiali è gratuita.

     2. Ai componenti del consiglio di circolo o di istituto e della sua giunta esecutiva nonché ai membri dei comitati provinciali, che risiedono in località diversa da quella in cui si riuniscono gli organi collegiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali. Ai componenti del collegio dei docenti spetta il rimborso delle spese di viaggio per i viaggi tra la sede di servizio ed il luogo delle riunioni.

 

Capo III

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

          Art. 22. Assemblee degli studenti.

     1. Le assemblee studentesche favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o all'istituto e costituiscono occasione di confronto democratico su questioni riguardanti la scuola e la società in funzione di una più ampia formazione culturale e civile degli studenti e delle studentesse. [19]

     2. Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

     3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, di sede o di sezione staccata.

     4. Alle assemblee di istituto possono essere destinate complessivamente dodici ore di lezione nel corso di un anno scolastico. La durata di queste riunioni è limitata a tre ore di lezione. Alle assemblee di classe possono essere destinate complessivamente sedici ore di lezione nel corso di un anno scolastico. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza il consiglio di istituto può autorizzare l'effettuazione di ulteriori assemblee di istituto durante l'anno scolastico. Altre assemblee possono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali [20] .

     5. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al capo d'istituto o un suo delegato, gli insegnanti della classe o dell'istituto.

 

          Art. 23. Assemblee dei genitori.

     1. I genitori degli alunni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità stabilite dal consiglio di circolo o di istituto.

 

Capo IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

 

          Art. 24. Statuto degli studenti.

     1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sentiti i comitati provinciali dei genitori e degli studenti nonché il consiglio scolastico provinciale, approva lo statuto degli studenti, con indicazione dei relativi diritti e doveri.

 

          Art. 24 bis. Accesso alla scuola secondaria superiore. [21]

 

          Art. 25. Sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni. [22]

 

Capo V

COMITATI PROVINCIALI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

          Art. 26. (Consulte provinciali degli studenti e dei genitori). [23]

     1. Per la scuola in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine vengono istituite una consulta provinciale dei genitori e una consulta provinciale degli studenti.

     2. Della consulta provinciale dei genitori fa parte per ciascuna istituzione scolastica un genitore.

     3. Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado due studenti. [24]

     4. Compito delle consulte di cui al comma 1 è quello di formulare proposte ritenute utili per migliorare i vari aspetti riguardanti la scuola. Le proposte vanno inoltrate, tenendo conto delle competenze, agli enti locali o agli uffici dell'amministrazione provinciale. Ciascuna consulta provinciale potrà articolarsi in sottoconsulte. Le consulte e le sottoconsulte eleggono nel loro interno per la durata di tre anni scolastici un presidente coordinatore.

     5. Le consulte durano in carica permanentemente; i membri delle consulte durano in carica tre anni scolastici a decorrere dalla data della loro nomina e vengono nominati con decreto del sovrintendente ovvero dell'intendente scolastico competente. [25]

     6. Le consulte si riuniscono almeno una volta all'anno e in qualsiasi caso ogni qual volta almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta proponendo i punti da mettere all'ordine del giorno. Inoltre possono essere convocati dal competente assessore provinciale e dal sovrintendente o intendente scolastico competente.

     7. In prima convocazione le consulte sono validamente costituite, qualora sia presente almeno la metà più uno dei loro membri.

     8. Della consulta provinciale dei genitori fa altresì parte per ciascun circolo didattico di scuola materna un genitore designato dai rappresentanti dei genitori del consiglio di circolo.

     9. Le spese connesse con il funzionamento delle consulte provinciali sono amministrate dalle Intendenze scolastiche sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale [26].

 

          Art. 26 bis. Scuole legalmente riconosciute. [27]

     1. Anche le scuole legalmente riconosciute costituiscono il consiglio di classe e il collegio dei docenti e, in quanto compatibili, si applicano le relative disposizioni.

     2. Qualora nelle scuole legalmente riconosciute siano costituiti il comitato dei genitori e, ove previsto, quello degli studenti, le stesse scuole hanno diritto ad essere rappresentate in seno ai comitati provinciali di cui all'art. 26.

     3. Per le scuole legalmente riconosciute trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi III, IV e V.

 

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 27. Norma transitoria.

     1. I consigli di circolo o di istituto e le giunte esecutive funzionanti all'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino allo scadere naturale del loro mandato triennale.

     2. La durata in carica dei consigli di circolo e di istituto da rinnovare nell'anno scolastico 1995/96, nonché quella del consiglio scolastico provinciale attualmente in carica è prorogata fino alla fine dell'anno scolastico 1995/96.

 

          Art. 28. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, concernente "Organi collegiali a livello di circolo didattico e istituto per la scuola elementare, secondaria ed artistica nella provincia di Bolzano", modificata dalle leggi provinciali 24 maggio 1976, n. 15, 12 dicembre 1978, n. 59 e 6 dicembre 1979, n. 18. E' altresì abrogata ogni ulteriore disposizione in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 29. Scarico dei libri di testo.

     1. Il comma quarto dell'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sostituito dall'art. 6 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 13, è sostituito dal seguente:

     “4. I consigli di circolo o di istituto deliberano la destinazione dei libri di testo divenuti inutilizzabili. Il relativo scarico avviene in conformità alle disposizioni in materia di patrimonio."

 

          Art. 30. Modifiche alle norme sugli esami di licenza media.

     1. Nel secondo periodo dell'ultimo capoverso della premessa ai criteri orientativi e alle modalità per le prove d'esame di licenza media, di cui agli allegati C e D della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, sostituito dall'art. 1, comma primo, della legge provinciale 10 luglio 1992, n. 29, le parole: "o totale" sono soppresse.

 

          Art. 31. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione delle spese previste dalla presente legge si utilizzano, nell'anno 1995, gli stanziamenti di bilancio già previsti per l'attuazione della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, abrogata dall'art. 28.

     2. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi sono stabiliti alla legge finanziaria annuale.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

[2] Lettera abrogata dall'art. 26 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[3] Lettera abrogata dall'art. 26 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

[5] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

[6] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

[7] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[8] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[9] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[10] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[11] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[12] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[13] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[14] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[15] Comma abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[16] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[17] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

[18] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

[19] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[20] Comma sostituito dall'art. 9 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24 e così modificato dall'art. 14 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[21] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[22] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.

[23] Articolo modificato dall'art. 9 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24 e dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 12 e così sostituito dall'art. 26 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[24] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[25] Comma così modificato dall'art. 14 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[26] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.