§ 5.3.40 - L.P. 22 maggio 1980, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 31 agosto 1974, n. 7 e 30 maggio 1978, n. 24, concernenti l'assistenza scolastica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:22/05/1980
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Tra il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente comma:
Art. 3.      Il terzo e il quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4.      L'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      L'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      L'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Il secondo comma dell'art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1980 la maggiore spessa annua di lire 200 milioni.
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.3.40 - L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 31 agosto 1974, n. 7 e 30 maggio 1978, n. 24, concernenti l'assistenza scolastica.

(B.U. 10 giugno 1980, n. 31).

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "Contestualmente all'approvazione del piano, la Giunta provinciale determina annualmente il reddito massimo ammissibile tenendo conto anche del patrimonio e dei membri a carico della famiglia, per il riconoscimento, ai fini della presente legge, delle condizioni economiche disagiate della famiglia e per il conferimento delle borse di studio di cui all'art. 5 e seguenti."

 

          Art. 2.

     Tra il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente comma:

     "Ai servizi di cui alle lettere a), c) e d) del primo comma del precedente art. 2, possono altresì accedere gli alunni residenti nella provincia e frequentanti fuori del territorio provinciale istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica non esistenti nella provincia di Bolzano."

 

          Art. 3.

     Il terzo e il quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le borse di studio sono assegnate mediante concorsi per soli titoli. I titoli valutabili sono il bisogno accertato in base al reddito e al patrimonio, ulteriori speciali situazioni di bisogno e, per le borse di cui al punto 1) del comma precedente, il merito scolastico.

     Nei bandi di concorso sono determinanti, sentito il consiglio scolastico provinciale, i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di attribuzione ad essi di un punteggio. I punteggi per speciali situazioni di bisogno e per il merito scolastico non possono disgiuntamente superare la metà del punteggio massimo attribuibile per il bisogno accertato in base al reddito e al patrimonio".

 

          Art. 4.

     L'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24, è sostituito dal seguente:

     "La Giunta provinciale, dopo aver accantonato le somme necessarie al pagamento delle borse di studio confermabili, determina annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il numero delle borse di studio da mettere a concorso, le modalità della loro assegnazione il loro importo, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. L'importo delle borse di studio è elevato ad un minimo di lire 780.000 per le borse di studio previste al punto 2) del primo comma dell'art. 5 della presente legge, rispettivamente di lire 500.000 per le borse di studio di cui al punto 1) del primo comma del medesimo articolo, da corrispondere a studenti che per oggettive difficoltà devono risiedere fuori della famiglia.

     La Giunta provinciale può annualmente aggiornare, nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT, verificatasi nell'anno precedente, l'importo delle borse di studio di cui al comma precedente.

     L'importo delle borse di studio di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 5, assegnate a studenti che per oggettive difficoltà devono risiedere fuori della famiglia, è determinato in misura almeno tripla rispetto all'importo delle borse di studio a favore degli altri studenti.

     Qualora muti la situazione di cui al precedente comma, la borsa di studio è confermata nell'importo corrispondente alla nuova situazione."

 

          Art. 5.

     L'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24, è sostituito dal seguente:

     "Restano fermi gli interventi della Provincia a favore di studenti di scuole superiori e per frequentanti di corsi di perfezionamento e di specializzazione, già previsti dall'art. 1, lettere a) e b), della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. L'importo dei contributi è elevato ad un minimo di lire 1.400.000, rispettivamente di lire 3.000.000.

     La Giunta provinciale può annualmente aggiornare, nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'I.S.T.A.T., verificatasi nell'anno precedente, l'importo dei contributi di cui al comma precedente."

 

          Art. 6.

     L'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "I libri di testo per tutti gli alunni della scuola dell'obbligo sono assegnati gratuitamente in comodato. All'assegnazione provvede il consiglio di circolo o di istituto con i fondi messi a disposizione dalla Provincia.

     I libri di testo per gli alunni di tutte le altre scuole indicate nell'art. 3 della presente legge, sono assegnati gratuitamente in comodato e a richiesta a coloro che appartengono a famiglie in condizioni economiche disagiate. All'assegnazione provvede il consiglio di istituto con i fondi messi a disposizione dalla Provincia. Per gli alunni di cui al secondo comma del precedente art. 3, l'assegnazione è disposta dai competenti Assessorati alla pubblica istruzione.

     Nelle scuole elementari il libro di testo può avere anche la forma di un testo di lavoro attivo con durata annuale che all'atto della consegna diventa di proprietà degli alunni.

     I consigli di circolo o di istituto deliberano la destinazione, a enti di beneficenza o enti pubblici o privati aventi fini sociali, dei libri di testo divenuti inutilizzabili. Il relativo provvedimento è soggetto all'approvazione del competente Assessore alla pubblica istruzione, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente."

 

          Art. 7.

     L'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "La Provincia promuove e organizza servizi di trasporto scolastico e concede rimborsi totali o parziali per le spese di viaggio.

     I criteri e limiti per la realizzazione dei servizi di trasporto sono stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale.

     Il servizio di trasporto è gratuito e il rimborso è totale per gli alunni delle scuole dell'obbligo.

     In mancanza di un servizio di trasporto, la Giunta provinciale può concedere agli alunni delle scuole dell'obbligo ammissibili a fruire del servizio sulla base delle percorrenze chilometriche prestabilite con delibera della Giunta provinciale stessa ai sensi del secondo comma della presente legge, un contributo in relazione alla distanza chilometrica da percorrere compresa tra l'abitazione e la più vicina sede scolastica di pertinenza. L'ammontare di detto contributo non può comunque essere superiore alle corrispondenti tariffe per il rimborso spese di viaggio fissate dalla Provincia per i propri dipendenti.

     Il servizio è gratuito ed il rimborso è totale per gli alunni di tutte le altre scuole indicate nell'art. 3 della presente legge se appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate.

     La Giunta provinciale determina le condizioni di ammissione al servizio degli altri alunni e l'entità degli eventuali rimborsi parziali."

 

          Art. 8.

     Il secondo comma dell'art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

     "L'assicurazione copre inoltre il rischio da responsabilità civile sorgente a carico del personale della scuola per infortuni occorsi ad alunni e per danni arrecati a terzi dagli alunni stessi."

 

          Art. 9.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1980 la maggiore spessa annua di lire 200 milioni.

     Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo delle maggiori disponibilità del bilancio 1980 derivanti dalla riduzione da lire 20.570 milioni a lire 13.000 milioni dell'onere per la realizzazione di opere di edilizia per servizi istituzionali della Provincia, prevista dall'art. 17 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.

 

          Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.