§ 5.3.15 – L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:31/08/1974
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Piano annuale dei servizi.
Art. 3.  Destinatari dei servizi.
Art. 3 bis.  (Elevamento dell'obbligo di istruzione).
Art. 4.  Modalità di intervento.
Art. 5.  Borse di studio.
Art. 6.  Conferma delle borse.
Art. 7.  Assegnazione delle borse.
Art. 8.  Bando di concorso in caso di ritardata approvazione della legge di bilancio.
Art. 9.  Borse di studio ministeriale.
Art. 10.  Provvidenze per gli studenti di scuole superiori.
Art. 11.  Refezioni scolastiche.
Art. 12.  Libri di testo.
Art. 13.  Trasporti ed altre facilitazioni di viaggio.
Art. 14.  Assicurazioni.
Art. 15.  Doposcuola, servizi didattici integrativi ed attività formative complementari.
Art. 16.  Mutilati ed invalidi civili; minorati fisici, psichici e sensoriali.
Art. 16 bis.  (Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell’orario scolastico).
Art. 16 ter.  (Promozione di attività per la formazione della famiglia).
Art. 17.  Altri servizi.
Art. 17 bis.  (Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano).
Art. 17 ter.  (Centri linguistici per bambini e giovani migranti).
Art. 18.  Incompatibilità e cumuli.
Art. 19.  Attività di assistenza scolastica svolta da altri enti.
Art. 20.  Soppressione dei patronati scolastici.
Art. 21.  Regime transitorio dei patronati.
Art. 22.  Inquadramento del personale.
Art. 23.  Contributi obbligatori dei Comuni.
Art. 24.  Disposizioni transitorie.
Art. 25.  Finanziamento.
Art. 26.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del nuovo Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 5.3.15 – L.P. 31 agosto 1974, n. 7.

Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio.

(B.U. 10 settembre 1974, n. 42).

 

Capo I

OBIETTIVI E STRUMENTI D'INTERVENTO

 

     Art. 1. Obiettivi.

     Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano si propone di:

     a) assicurare una reale uguaglianza di opportunità educative, attraverso l'eliminazione dei condizionamenti di ordine economico e sociale che ostacolano l'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

     b) assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

 

          Art. 2. Piano annuale dei servizi.

     Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, la Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti, approva entro il 31 marzo di ogni anno un piano di attività per l'assistenza scolastica, nel quadro di un effettivo diritto allo studio, concernente la realizzazione dei seguenti servizi:

     a) assegnazione di borse di studio;

     b) refezioni scolastiche;

     c) fornitura di libri di testo;

     d) trasporti e altre facilitazioni di viaggio;

     e) assicurazione degli alunni; [1]

     f) doposcuola, servizi didattici integrativi ed attività formative complementari;

     g) provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, nonché dei minorati fisici, psichici e sensoriali;

     h) ogni altro servizio idoneo a realizzare il diritto allo studio.

     Il piano contiene la ripartizione dei mezzi finanziari disponibili tra i diversi servizi di cui al comma precedente ed è soggetto, prima della sua approvazione, al parere del consiglio scolastico provinciale. Per i servizi di cui alle lettere b) ed f), il piano è articolato per distretti scolastici.

     Contestualmente all'approvazione del piano, la Giunta provinciale determina annualmente il reddito massimo ammissibile tenendo conto anche del patrimonio e dei membri a carico della famiglia, per il riconoscimento, ai fini della presente legge, delle condizioni economiche disagiate della famiglia e per il conferimento delle borse di studio di cui all'art. 5 e seguenti [2] .

     Il parere del Consiglio scolastico provinciale ai sensi del presente articolo e quello previsto dal quarto comma del successivo art. 5 della presente legge, devono pervenire ai competenti Assessorati alla pubblica istruzione della Giunta provinciale entro 45 giorni dalla data di presentazione delle relative richieste di parere [3] .

     Se i pareri non pervengono entro i termini prescritti, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti prescindendo dai pareri stessi [4] .

 

          Art. 3. Destinatari dei servizi.

     Ai servizi di cui all'articolo precedente possono accedere gli alunni residenti nella provincia, iscritti agli istituti di istruzione primaria e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica) a carattere statale o autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, esistenti nella provincia.

     Ai servizi di cui alle lettere a), c) e d) del primo comma del precedente art. 2, possono altresì accedere gli alunni residenti nella provincia e frequentanti fuori del territorio provinciale istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica non esistenti nella provincia di Bolzano [5] .

     Ai servizi di cui all'articolo precedente possono accedere anche i non residenti che, soggetti all'obbligo scolastico, sono costretti alla frequenza scolastica in provincia di Bolzano per comprovate necessità familiari.

 

          Art. 3 bis. (Elevamento dell'obbligo di istruzione). [6]

     1. Gli alunni frequentanti le prime classi delle scuole secondarie di secondo grado a carattere statale, come pure gli alunni frequentanti il primo anno delle scuole professionali provinciali, accedono, sulla base degli stessi requisiti, alle medesime provvidenze di cui alla presente legge, previste per gli alunni della scuola dell'obbligo.

 

          Art. 4. Modalità di intervento.

     Nel definire i modi e le forme di realizzazione dei servizi, le amministrazioni e gli organi competenti ai sensi degli articoli seguenti avranno cura:

     a) di venire incontro primariamente alle necessità degli alunni di condizioni economiche disagiate;

     b) di far salve le responsabilità dei genitori nell'assicurare ai figli, nei limiti delle proprie possibilità, l'istruzione e l'educazione che ad essi compete;

     c) di tenere presente le libere iniziative assunte da enti o da privati con lo scopo di concorrere agli obiettivi di cui all'art. 1.

 

Capo II

BORSE DI STUDIO

 

          Art. 5. Borse di studio.

     Sono istituite annualmente borse di studio a favore:

     1) di studenti di istituti di istruzione secondaria superiore od artistica e di studenti frequentanti il corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

     2) di alunni di scuole dell'obbligo che, per oggettive difficoltà di trasporto, devono risiedere fuori della famiglia.

     Alle borse di studio, di cui al numero 1) del comma precedente, sono ammessi anche gli studenti frequentanti fuori del territorio della provincia istituti non esistenti nella provincia di Bolzano.

     Sono pure ammessi alle borse di studio di cui al n. 1 del primo comma gli alunni che frequentano, fuori del territorio provinciale o all'estero, corsi della formazione professionale a tempo pieno della durata almeno annuale non esistenti nella provincia di Bolzano [7] .

     Le borse di studio sono assegnate mediante concorsi per soli titoli. I titoli valutabili sono il bisogno accertato in base al reddito e al patrimonio, ulteriori speciali situazioni di bisogno e, per le borse di cui al punto 1) del comma precedente, il merito scolastico [8] .

     Nei bandi di concorso sono determinanti, sentito il consiglio scolastico provinciale, i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di attribuzione ad essi di un punteggio. I punteggi per speciali situazioni di bisogno e per il merito scolastico non possono disgiuntamente superare la metà del punteggio massimo attribuibile per il bisogno accertato in base al reddito e al patrimonio [9] .

     Saranno contestualmente determinate le modalità ed i termini per la conferma delle borse di studio ai sensi dell'articolo seguente.

 

          Art. 6. Conferma delle borse.

     Le borse di studio di cui all'art. 5, numero 1), sono confermate per tutta la durata del corso di studi, compresi gli eventuali corsi di sperimentazione, specializzazione e perfezionamento previsti dalla legge, a condizione che lo studente consegua la promozione alla classe successiva e permangano le condizioni di bisogno economico. La borsa è confermata anche agli studenti che cambino indirizzo di studio, purché il cambiamento rappresenti uno sviluppo nella carriera scolastica.

     Le borse di cui all'art. 5, numero 2), sono confermate fino alla terza media, a prescindere dal corso legale degli studi, a condizione che permangano le condizioni di bisogno economico e la necessità di risiedere fuori della famiglia.

     Le borse confermate sono corrisposte nell'importo stabilito ogni anno per le borse di nuova assegnazione, fermo restando il disposto di cui al successivo art. 7, terzo comma.

 

          Art. 7. Assegnazione delle borse. [10]

     1. La Giunta provinciale bandisce ogni anno i concorsi per l'assegnazione di borse di studio agli aventi diritto di cui all'articolo 5 [11] .

     2. L'importo massimo delle borse di studio di cui all'articolo 5, comma 1, cifre 1) e 2), è fissato in lire 5.000.000 (2.582,28 euro). Detto importo può essere aggiornato annualmente dalla Giunta provinciale entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT. L'importo della borsa di studio può essere proporzionato in considerazione delle condizioni economiche [12] .

     L'importo delle borse di studio di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 5, assegnate a studenti che per oggettive difficoltà devono risiedere fuori della famiglia, è determinato in misura almeno tripla rispetto all'importo delle borse di studio a favore degli altri studenti.

     Qualora muti la situazione di cui al precedente comma, la borsa di studio è confermata nell'importo corrispondente alla nuova situazione.

 

          Art. 8. Bando di concorso in caso di ritardata approvazione della legge di bilancio.

     La Giunta provinciale è autorizzata, in mancanza della legge di bilancio per il relativo esercizio finanziario, a bandire i concorsi di cui all'art. 5, senza indicare in essi il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare per la prima volta. L'esatta indicazione del numero e dell'importo delle borse, ad integrazione dei bandi di concorso, è effettuata dalla Giunta provinciale con successiva deliberazione.

 

          Art. 9. Borse di studio ministeriale.

     Sono confermate sino al loro esaurimento, a carico del bilancio provinciale, le borse di studio pluriennali già assegnate dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 31 ottobre 1966, n. 942. Si osservano per la conferma le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della presente legge.

     Agli studenti che per oggettive difficoltà devono risiedere fuori della famiglia, l'importo della borsa di studio è aumentato fino all'ammontare stabilito per le nuove borse a favore degli studenti in analoga situazione, purché essi risultino in possesso dei requisiti necessari.

 

          Art. 10. Provvidenze per gli studenti di scuole superiori. [13]

     Restano fermi gli interventi della Provincia a favore di studenti di scuole superiori e per frequentanti di corsi di perfezionamento e di specializzazione, già previsti dall'art. 1, lett. a) e b), della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo delle borse di studio è elevato a lire 3.000.000 rispettivamente a lire 5.000.000 [14] .

     Gli importi di cui al comma precedente possono essere aumentati annualmente con la legge finanziaria in base alle accertate necessità [15] .

 

Capo III

ALTRI SERVIZI

 

          Art. 11. Refezioni scolastiche. [16]

     1. Il servizio di refezione scolastica è garantito dai singoli comuni. La gestione può essere affidata dai comuni anche a terzi.

     2. Il Comune competente fissa i criteri e le modalità di organizzazione del servizio mensa nonché i corrispondenti requisiti di accesso e di partecipazione alle spese a carico dei beneficiari.

     3. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa, di cui al comma 1. Il contributo può coprire fino al 40 per cento delle spese ordinarie di gestione, da documentare dai comuni attraverso un elenco spese.

 

          Art. 12. Libri di testo. [17]

     1. Agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di istituto o di direzione assegnano in comodato i libri di testo, anche in forma elettronica. I testi di lavoro attivi sono assegnati in proprietà agli alunni. Alle famiglie è concesso in alternativa il rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dei libri e del materiale didattico.

     2. La Giunta provinciale determina annualmente i criteri di scelta dei libri di testo e l’importo massimo per l’acquisto dei medesimi per ogni alunno e classe, rispettivamente i criteri per la concessione e per la determinazione dell’ammontare nonché per le modalità di erogazione del rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dei libri e del materiale didattico.

 

          Art. 13. Trasporti ed altre facilitazioni di viaggio. [18]

     La Provincia promuove e organizza servizi di trasporto scolastico e concede rimborsi totali o parziali per le spese di viaggio.

     I criteri e limiti per la realizzazione dei servizi di trasporto sono stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale.

     Il servizio di trasporto è gratuito e il rimborso è totale per gli alunni delle scuole dell'obbligo.

     In mancanza di un servizio di trasporto, la Giunta provinciale può concedere agli alunni delle scuole dell'obbligo ammissibili a fruire del servizio sulla base delle percorrenze chilometriche prestabilite con delibera della Giunta provinciale stessa ai sensi del secondo comma della presente legge, un contributo in relazione alla distanza chilometrica da percorrere compresa tra l'abitazione e la più vicina sede scolastica di pertinenza. L'ammontare di detto contributo non può comunque essere superiore alle corrispondenti tariffe per il rimborso spese di viaggio fissate dalla Provincia per i propri dipendenti.

     Il servizio è gratuito ed il rimborso è totale per gli alunni di tutte le altre scuole indicate nell'art. 3 della presente legge se appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate.

     La Giunta provinciale determina le condizioni di ammissione al servizio degli altri alunni e l'entità degli eventuali rimborsi parziali.

 

          Art. 14. Assicurazioni.

     1. L'amministrazione provinciale, anche con contratti di assicurazione, può coprire gli alunni da rischi da infortuni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonché durante il percorso da casa a scuola e ritorno [19].

     2. (Omissis) [20].

     3. All'assicurazione provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione.

 

          Art. 15. Doposcuola, servizi didattici integrativi ed attività formative complementari.

     Il servizio di doposcuola, i servizi didattici integrativi e delle attività formative complementari sono realizzati dai consigli di circolo o di istituto, cui la Giunta provinciale attribuirà i fondi necessari, secondo le proposte del consiglio scolastico distrettuale.

     Essi devono tendere nella scuola dell'obbligo alla realizzazione della scuola a tempo pieno e nella scuola secondaria superiore al sostegno ed al recupero degli alunni meno dotati o comunque in situazioni obiettivamente difficili.

 

          Art. 16. Mutilati ed invalidi civili; minorati fisici, psichici e sensoriali.

     La Provincia assicura ai mutilati ed invalidi civili la piena attuazione degli interventi assistenziali di cui all'art. 28 della legge 31 marzo 1971, n. 118. Tali interventi sono estesi anche ai minorati fisici, psichici e sensoriali. Essi devono tendere, avendo comunque riguardo alla natura ed al grado della minorazione, alla piena integrazione di questi soggetti nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali e possono consistere in servizi di accompagnamento e di trasporto, anche individualizzati, e di idonea assistenza durante l'orario scolastico, del doposcuola e degli altri servizi didattici integrativi.

 

     Art. 16 bis. (Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell’orario scolastico). [21]

     1. In provincia di Bolzano l’amministrazione provinciale può mettere a disposizione per alunni un servizio abitativo in forma di residence, collegi, convitti o istituzioni simili gestiti direttamente oppure tramite terzi.

     2. La Provincia può concedere contributi a privati, enti ed associazioni senza fini di lucro, che gestiscono convitti o collegi oppure che promuovono gli interessi e le attività dei collegi. L’ammontare dei contributi può coprire al massimo il 90 per cento delle spese ammissibili ed in ogni caso non superare le perdite di gestione.

     3. La Provincia può concedere contributi a privati, enti ed associazioni senza fini di lucro, che offrono o promuovono fuori dagli orari scolastici un servizio qualificato di sorveglianza e di sostegno a favore di bambini e giovani. Potranno essere sostenute di norma quelle iniziative nelle quali le famiglie partecipano ai costi almeno nell’ammontare del 33 per cento. Per motivi socio-pedagogici può essere prevista una partecipazione inferiore alle spese a carico delle famiglie. L’ammontare dei contributi non può superare le perdite di gestione.

     4. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

 

     Art. 16 ter. (Promozione di attività per la formazione della famiglia). [22]

     1. La promozione delle attività per la formazione della famiglia ha come scopo la creazione e il miglioramento delle condizioni di base per la salvaguardia delle famiglie. Essa comprende il potenziamento delle competenze pedagogiche dei genitori e dei soggetti esercenti la potestà, programmi di formazione per genitori, la ricerca sulla famiglia e attività di sostegno educativo.

     2. Per realizzare le finalità indicate al comma 1 la Provincia può concedere ad organismi pubblici e privati di pubblica utilità che operano in Alto Adige e per statuto svolgono attività a favore delle famiglie, contributi per l’esecuzione delle loro attività e per spese d’investimento.

     3. Modalità e criteri per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei contributi sono stabiliti con delibera della Giunta provinciale.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può fornire direttamente servizi, svolgere manifestazioni e programmi, mettere a disposizione strutture e attuare altri interventi ritenuti utili.

 

          Art. 17. Altri servizi.

     La Provincia può assumere ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio ed in particolare realizzare o promuovere convitti e residenze studentesche, viaggi e visite d'istruzione, forniture di libri per le biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo, nonché di strumenti di apprendimento individuale.

     Tali servizi possono essere realizzati direttamente o mediante la concessione di contributi o sussidi ai Comuni, loro consorzi, nonché ad altri enti o istituzioni particolarmente qualificati, che ne facciano richiesta. [23]

 

          Art. 17 bis. (Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano). [24]

     1. A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, il convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano è trasformato in una struttura convittuale e formativa provinciale destinata a studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie nonché i corsi di istruzione e formazione superiore ed universitari. Il convitto costituisce, altresì, una struttura che si pone a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e che concorre alla realizzazione di attività di formazione in servizio destinate al personale scolastico.

     2. All'amministrazione del convitto provinciale provvede la Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana che, a tal fine, si avvale anche del contingente di personale determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. [25]

 

     Art. 17 ter. (Centri linguistici per bambini e giovani migranti). [26]

     1. Per un intensivo sostegno linguistico di bambini e giovani migranti la Giunta provinciale può istituire o finanziare centri linguistici in provincia di Bolzano. I centri linguistici possono essere gestiti direttamente dall’amministrazione provinciale o da terzi.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 18. Incompatibilità e cumuli.

     La borsa di studio provinciale non è compatibile con il godimento di altre borse di studio o di posto gratuito in collegio o convitto. Allo studente deve essere assicurata la facoltà di opzione.

     Tutte le altre provvidenze previste dalla presente legge sono tra loro cumulabili.

 

          Art. 19. Attività di assistenza scolastica svolta da altri enti.

     I programmi di assistenza scolastica promossi nella provincia, per ciascun anno scolastico, da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale sono soggetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687, all'approvazione della Giunta provinciale, che ne cura il coordinamento con le attività di competenza della Provincia.

     In particolare si tratta dei seguenti enti ed istituti:

     1) centro nazionale sussidi audiovisivi;

     2) ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

     3) ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

     4) centro italiano viaggi d'istruzione studenti delle scuole secondarie;

     5) ente nazionale assistenza maestri;

     6) istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali.

 

          Art. 20. Soppressione dei patronati scolastici.

     I patronati scolastici ed il loro consorzio provinciale sono soppressi e posti in liquidazione con effetto dal 1° ottobre 1975.

     Il Presidente della Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore per ciascun patronato e per il consorzio.

     Le risultanze della liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

     I beni mobili ed immobili intestati ai patronati scolastici, nonché tutti i rapporti attivi e passivi ad essi facenti capo e non liquidati, passano alla Provincia e possono di seguito essere trasferiti a titolo gratuito, previa deliberazione della Giunta provinciale, al rispettivo Comune.

     I beni mobili ed immobili intestati al consorzio dei patronati scolastici, nonché tutti i rapporti attivi e passivi ad esso facenti capo e non liquidati, passano alla Provincia.

 

          Art. 21. Regime transitorio dei patronati.

     Fino al momento della loro soppressione, i patronati scolastici ed il loro consorzio continuano nell'espletamento dei compiti svolti sinora, a meno che le amministrazioni e gli organi competenti ai sensi della presente legge non facciano loro conoscere, entro il 30 settembre 1974, di voler provvedere in loro vece, e previe le opportune intese, all'organizzazione del servizio sin dall'anno scolastico 1974-1975.

     Fino alla loro soppressione la vigilanza sui patronati scolastici e sul relativo consorzio è esercitata, nei modi previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 261, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, dalla Giunta provinciale. La commissione di cui all'art. 5 della medesima legge n. 261 è soppressa e le relative attribuzioni sono pure di competenza della Giunta provinciale.

     I consigli di amministrazione dei patronati scolastici che dovessero scadere prima del 30 settembre 1975 sono prorogati sino a tale data.

 

          Art. 22. Inquadramento del personale.

     Gli insegnanti elementari che siano stati comandati a prestare servizio presso i patronati scolastici ed il loro consorzio ai sensi dell'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, nonché quelli contemplati all'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli della Provincia con effetto dal 1° ottobre 1975, a meno che non chiedano nel medesimo termine di restare alle dipendenze dello Stato nel ruolo originario di appartenenza.

     Analogo inquadramento è assicurato al personale comunque dipendente dai patronati scolastici o dal loro consorzio, purché il rapporto d'impiego sia stato validamente costituito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva l'anzianità maturata e gli altri diritti acquisiti.

 

          Art. 23. Contributi obbligatori dei Comuni.

     Dalla data di soppressione dei patronati scolastici o dalla data anteriore di assunzione effettiva da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 21, primo comma, dei servizi già di competenza dei patronati scolastici, le somme corrispondenti ai contributi obbligatori che i Comuni dovevano versare ai patronati scolastici saranno utilizzate direttamente dalle amministrazioni comunali per fini di assistenza scolastica.

 

          Art. 24. Disposizioni transitorie.

     Fino all'effettiva costituzione dei consigli scolastici distrettuali previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'attribuzione dei fondi della Provincia a norma degli articoli 11 e 15 della presente legge, si prescinde dalle proposte di detti organi.

     Fino a quando non saranno istituiti i consigli di circolo e di istituto, i fondi per la realizzazione del doposcuola, degli altri servizi didattici integrativi e delle attività formative complementari sono assegnati ai patronati scolastici per gli alunni della scuola primaria ed alle casse scolastiche per gli alunni delle scuole secondarie.

     Fino a quando non saranno istituiti i consigli di circolo e di istituto, i Comuni o loro consorzi devono sentire, agli effetti del secondo comma dell'art. 11 della presente legge, le direzioni didattiche o di istituto.

     Alla fornitura dei libri di testo la Provincia può provvedere direttamente oppure assegnare i fondi, fino a quando non saranno istituiti i consigli di circolo e di istituto, alle direzioni didattiche per gli alunni della scuola primaria ed alle casse scolastiche per gli alunni delle scuole secondarie.

     Per l'anno scolastico 1974-75 si prescinde comunque dai pareri richiesti dal consiglio scolastico provinciale ai sensi della presente legge.

 

          Art. 25. Finanziamento.

     Agli oneri dipendenti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1974 con le disponibilità stanziate nel bilancio provinciale per l'esercizio finanziario corrente in base alle preesistenti disposizioni.

     Alla maggiore spesa derivante a partire dall'anno 1975 in applicazione del disposto dell'art. 22 della presente legge, valutata nella misura massima annuale di lire 50 milioni, si fa fronte con una quota di pari importo delle maggiorazioni di entrata di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

 

          Art. 26.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 55 del nuovo Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 30 maggio 1978, n. 24.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 30 maggio 1978, n. 24.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 27 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

[10] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 30 maggio 1978, n. 24 e così sostituito dall'art. 4 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

[11] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 20 novembre 1984, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall' art. 39 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[12] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 20 novembre 1984, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall' art. 39 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[13] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.P. 30 maggio 1978, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 20 novembre 1984, n. 17.

[15] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 20 novembre 1984, n. 17.

[16] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 29 luglio 1978, n. 35 e così ulteriormente sostituito dall’art. 13 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

[17] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13, modificato dall'art. 29 della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.P. 19 settembre 2008, n. 6.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

[19] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[20] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[21] Articolo inserito dall’art. 13 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

[22] Articolo inserito dall’art. 13 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

[23] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[25] Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002 per effetto dell'art. 52 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[26] Articolo inserito dall’art. 17 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.