§ 41.7.92 - D.P.R. 1 novembre 1973, n. 687.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:01/11/1973
Numero:687


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria (media, classica, [...]
Art. 2.      Sono esercitate dalle provincie di Trento e di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici di cui alla [...]
Art. 3.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed [...]
Art. 4.      Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio [...]
Art. 5.      Sono esercitate dalle provincie di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.
Art. 6.      Le disposizioni della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per quanto concerne le opere comprese nei programmi di edilizia scolastica previsti dalla [...]
Art. 7.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alle [...]
Art. 8.      Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alle provincie di [...]
Art. 8 bis.  [1]


§ 41.7.92 - D.P.R. 1 novembre 1973, n. 687.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica.

(G.U. 16 novembre 1973, n. 296)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonchè degli alunni delle scuole materne, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito dei rispettivi territori, dalle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Sono esercitate dalle provincie di Trento e di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.

     Sono inoltre esercitate dalle provincie suddette le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1.

     In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente è trasferito alle provincie, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle provincie.

 

          Art. 3.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale indicati nell'art. 1 del presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni, ma i programmi di attività concernenti l'assistenza scolastica devono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e di Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti e relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle provincie medesime.

     I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra nonchè il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle provincie di Trento e di Bolzano, per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati stessi, passano alle dipendenze della provincia alla data prevista dalla legge provinciale che provvede in ordine ai servizi anzidetti e al relativo personale, semprechè non abbiano chiesto nel termine stabilito dalla predetta legge di rimanere alle dipendenze dello Stato.

     Il personale che passa alle dipendenze delle provincie conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso nel ruolo statale di provenienza ed ha titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalle provincie stesse il quale esercita funzioni di corrispondente livello.

     Il personale di cui al primo comma che intenda rimanere alle dipendenze dello Stato può chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituito all'insegnamento ed assegnato a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale presta servizio.

 

          Art. 5.

     Sono esercitate dalle provincie di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.

     Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle provincie di Trento e di Bolzano, in esecuzione di piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, i relativi programmi saranno formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con ciascuna provincia, alla quale vengono assegnati i fondi per la loro realizzazione.

     I piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di straordinarietà.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per quanto concerne le opere comprese nei programmi di edilizia scolastica previsti dalla legge stessa per il quinquennio 1967-1971.

     Analogamente, continuano ad applicarsi le norme statali per le opere di edilizia per le scuole materne non statali comprese nei programmi formulati in base ai finanziamenti previsti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 7.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alle provincie di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle suddette provincie qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.

     Resta, altresì, sino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

 

          Art. 8.

     Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alle provincie di Trento e di Bolzano, gli atti degli uffici centrali e periferici concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 7 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

     ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

          Art. 8 bis. [1]

     Sono esercitate dalla provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in ordine all'opera universitaria dell'Università degli studi di Trento, intendendosi sostituiti, fino a quanto non sarà diversamente disposto, i rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria con rappresentanti della provincia.

     Le entrate in natura tributaria e quelle di natura contributiva dell'opera universitaria stessa previste da disposizioni di legge vigenti sono attribuite alla provincia.

     In caso di soppressione dell'opera universitaria i beni ed il personale dipendente saranno trasferiti alla provincia, conservando quest'ultimo la posizione giuridico-economica acquisita.

 


[1]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 512.