§ 98.1.31028 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 512.
Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/11/1987
Numero:512


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687, è aggiunto il seguente articolo


§ 98.1.31028 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 512.

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di assistenza ed edilizia scolastica.

(G.U. 18 dicembre 1987, n. 295)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, delle finanze e per gli affari regionali;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 8-bis. - Sono esercitate dalla provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in ordine all'opera universitaria dell'Università degli studi di Trento, intendendosi sostituiti, fino a quanto non sarà diversamente disposto, i rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria con rappresentanti della provincia.

     Le entrate in natura tributaria e quelle di natura contributiva dell'opera universitaria stessa previste da disposizioni di legge vigenti sono attribuite alla provincia.

     In caso di soppressione dell'opera universitaria i beni ed il personale dipendente saranno trasferiti alla provincia, conservando quest'ultimo la posizione giuridico-economica acquisita".