§ 6.3.130 - L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:14/08/2001
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003.
Art. 2.  Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale.
Art. 3.  Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante Riordinamento del servizio sanitario provinciale".
Art. 4.  Partecipazioni a società - (cap. 12250).
Art. 5.  Spese per la contrattazione del personale.
Art. 6.      (Omissis).
Art. 7.  Aumento della dotazione organica complessiva del personale della Provincia.
Art. 8.  Copertura finanziaria.
Art. 9.  Aumento dell'imposta di soggiorno per titolari di seconde abitazioni.
Art. 10.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e [...]
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella Provincia di Bolzano".
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio".
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 14.  Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche".
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, recante Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti.
Art. 16.  Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole".
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante "Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia".
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap".
Art. 19.  Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante "Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. [...]
Art. 20.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante Norme in materia di esercizi pubblici".
Art. 21.  Modifica della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, recante "Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali".
Art. 22.  Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante "Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo".
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Art. 24.  Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, recante "Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in [...]
Art. 25.  Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, recante "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci".
Art. 26.  Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale".
Art. 27.  Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia [...]
Art. 28.  Modifiche della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, recante "Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico".
Art. 29.  Modifiche della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante "Piano sanitario provinciale 1988-1991".
Art. 30.  Modifiche della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani".
Art. 31.  Modifica della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante "Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali".
Art. 32.  Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale".
Art. 33.  Modifica della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante "Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, [...]
Art. 34.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".
Art. 35.  Interpretazione autentica dell'articolo 107, comma 25, e dell'articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".
Art. 36.  Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante Interventi della "Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia".
Art. 37.  Modifica della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, recante "Norme integrative in materia di usi civici e associazioni agrarie".
Art. 38.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura.
Art. 39.  Modifiche della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, concernente "Interventi a favore dell'agricoltura".
Art. 40.  Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".
Art. 41.  Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, "Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale".
Art. 42.  Impegni di spesa per eventi calamitosi dell'autunno 2000.
Art. 43.  Soppressione del bilancio di cassa.
Art. 44.  Cauzioni degli enti pubblici territoriali.
Art. 45.  Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, recante "Classificazione delle strade di interesse provinciale".
Art. 46.  Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".
Art. 47.  Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante "Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone".
Art. 48.  Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante "Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo [...]
Art. 49.  Modifica della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative [...]
Art. 50.  Modifiche della legge provinciale 22 gennaio 2001, n.1, recante "Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati".
Art. 51.  Abrogazioni.
Art. 52.  Disposizioni transitorie.
Art. 53.  Clausola d'urgenza.


§ 6.3.130 - L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate.

(B.U. 21 agosto 2001, n. 34 – S.O.).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 1. Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003.

     1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2001, per l'applicazione della legislazione vigente, sono modificate per gli importi indicati nella annessa tabella A.

     2. Le autorizzazioni per spese per l'attuazione di interventi ed opere, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono modificate per gli importi indicati nell'allegata tabella B.

 

          Art. 2. Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2001 con l'articolo 4 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, è aumentata dei seguenti importi:

     a) fondo ordinario: lire 18.522.000.000 (cap. 91010);

     b) fondo per investimenti: lire 28.030.000.000 (cap. 91040).

 

          Art. 3. Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante Riordinamento del servizio sanitario provinciale".

     1. Dopo l'articolo 39 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 39 bis. (Strutture per l'assistenza palliativa e di supporto).

     1. La Provincia può concedere a istituzioni e organismi senza scopo di lucro, che operano in provincia di Bolzano e svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000.

     2. Le strutture realizzate con il finanziamento della Provincia devono essere destinate agli scopi di cui al comma 1 per la durata di 30 anni. Il relativo vincolo di destinazione è annotato nel libro fondiario. In caso di mutamento della destinazione, il finanziamento va restituito in proporzione alla durata residua del vincolo, maggiorato degli interessi legali.

     3. Le istituzioni e gli organismi di cui al comma 1 devono impegnarsi a stipulare convenzioni con le aziende sanitarie territorialmente competenti.

     4. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di liquidazione del finanziamento e la documentazione di spesa da presentare.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (capitolo 52430) la spesa di lire 2.000.000.000. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale."

 

          Art. 4. Partecipazioni a società - (cap. 12250).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "BrennerCom SpA", con sede a Bolzano, per una spesa massima di lire 17.510 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "Terme di Merano SpA" per una spesa massima di lire 15.100 milioni a carico dell'esercizio 2001.

     3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "Sadobre SpA", con sede a Vipiteno, per una spesa massima di lire 8.000 milioni a carico dell'esercizio 2001.

 

          Art. 5. Spese per la contrattazione del personale.

     1. Per la contrattazione collettiva nell'anno 2001 per i comparti del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola, è autorizzata a carico del bilancio provinciale (cap. 102130) per l'anno 2001 un'ulteriore spesa di lire 35 miliardi e per gli anni 2002 e 2003 la spesa, rispettivamente, di lire 108 miliardi e di lire 119 miliardi.

 

          Art. 6.

     (Omissis).

 

          Art. 7. Aumento della dotazione organica complessiva del personale della Provincia.

     1. La dotazione organica complessiva del personale della Provincia, determinata in 9.265 unità a tempo pieno dall'articolo 17, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, già aumentata di 28 unità a tempo pieno per effetto del passaggio alla Provincia del personale del Museo provinciale per le miniere (5 unità), del Museo provinciale Castel Tirolo (5 unità) e della Biblioteca provinciale "Dr. Friedrich Tessmann" (18 unità), è ulteriormente aumentata di 19 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale nell'ambito delle scuole materne [1].

     2. La maggiore spesa derivante dal comma 1 è stimata in lire 350 milioni per l'anno 2001 e in lire 1 miliardo all'anno a partire dall'anno 2002.

 

          Art. 8. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura delle maggiori spese per complessive lire 430 miliardi, 248 milioni e 700 mila a carico dell'esercizio finanziario 2001, derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, non compensate da minori spese, si provvede nel modo seguente:

     a) per lire 123 miliardi, 629 milioni e 433 mila mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, senza vincolo di destinazione, applicato al bilancio corrente (capitolo 100 dell'entrata);

     b) per lire 26 miliardi, 742 milioni e 437 mila mediante un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione a spese specifiche (capitolo 101 dell'entrata);

     c) per la restante quota di lire 279 miliardi, 876 milioni e 830 mila mediante le maggiori entrate previste per l'esercizio 2001 ed iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive lire 286 miliardi e 300 milioni a carico del biennio 2002-2003, derivanti dall'articolo 1 (annualità dei limiti di impegno della tabella A e tabella B) nonché dagli articoli 5, 6 e 7, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2001-2003 con la connessa legge di assestamento.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

 

          Art. 9. Aumento dell'imposta di soggiorno per titolari di seconde abitazioni.

     1. Le tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, sono maggiorate del 25 per cento a decorrere dall'1 gennaio 2002.

 

          Art. 10. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate".

     1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Il regolamento di cui all'articolo 10 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica o l'istituto dell'avvalimento, dell'attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica provinciale."

     2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

     "4. La Giunta provinciale è autorizzata alla proroga della convenzione di cui al comma 3 fino a 18 mesi successivi all'approvazione del sistema interregionale riguardante la gestione delle tasse automobilistiche, previsto dal protocollo di intesa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418."

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

          Art. 11. Modifica della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella Provincia di Bolzano".

     1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 6 bis. (Rimborso delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari).

     1. Agli studenti iscritti presso un'università o una scuola superiore nei paesi dell'area linguistica tedesca, che hanno i requisiti per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 e 11, possono essere rimborsati le tasse di iscrizione ed i contributi universitari, se ammontano almeno ad euro 516,46 per anno accademico. La Giunta provinciale può aggiornare annualmente detto importo entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT.

     2. I criteri per il rimborso delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 sono fissati dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta per il diritto allo studio universitario."

 

          Art. 12. Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio".

     1. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 17 bis. (Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano).

     1. A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, il convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano è trasformato in una struttura convittuale e formativa provinciale destinata a studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie nonché i corsi di istruzione e formazione superiore ed universitari. Il convitto costituisce, altresì, una struttura che si pone a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e che concorre alla realizzazione di attività di formazione in servizio destinate al personale scolastico.

     2. All'amministrazione del convitto provinciale provvede la Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana che, a tal fine, si avvale anche del contingente di personale determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12."

 

          Art. 13. Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Al numero 17 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lineetta:

     - gestione della struttura convittuale e formativa in lingua italiana".

 

          Art. 14. Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche".

     1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Le assemblee studentesche favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o all'istituto e costituiscono occasione di confronto democratico su questioni riguardanti la scuola e la società in funzione di una più ampia formazione culturale e civile degli studenti e delle studentesse."

     2. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito: "Alle assemblee di istituto possono essere destinate complessivamente dodici ore di lezione nel corso di un anno scolastico."

     3. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado due studenti."

     4. Nel comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, la parola: "elezione" è sostituita dalla parola: "nomina".

 

          Art. 15. Modifica della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, recante Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti.

     1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. La durata in carica dei componenti dei consigli direttivi degli istituti pedagogici in carica alla data di entrata in vigore della legge provinciale recante Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate" è prorogata fino alla data di entrata in vigore del riordinamento degli istituti stessi, e comunque non oltre il 31 agosto 2002."

 

          Art. 16. Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole".

     1. Nel testo italiano della lettera i) del comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: "i primi due periodi" sono sostituite dalle parole: "il primo periodo".

 

          Art. 17. Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante "Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia".

     1. L'articolo 14 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 14. (Iscrizione e frequenza).

     1. Hanno titolo di iscrizione alle scuole materne provinciali i bambini e le bambine indicati all'articolo 1, comma 1. Termini e modalità di iscrizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     2. Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola materna interessata, l'ammissione alla frequenza dei bambini e delle bambine viene disciplinata dal competente Comitato secondo criteri di priorità definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

     3. I bambini e le bambine esclusi possono essere ammessi a frequentare le scuole materne viciniori, che registrino posti disponibili, sulla base dei criteri previsti dal medesimo provvedimento adottato ai sensi del comma 2."

 

          Art. 18. Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap".

     1. L'articolo 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è così sostituito:

     "Art. 11. (Interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del lavoro).

     1. L'ufficio mercato del lavoro svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo dei soggetti disabili.

     2. Per favorire l'inserimento dei soggetti disabili nel mondo del lavoro la Giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti per materia, delibera le seguenti provvidenze:

     a) un contributo per l'allestimento della postazione di lavoro particolarmente attrezzata per un'effettiva valorizzazione delle possibilità lavorative della persona disabile che dia affidamento di continuità lavorativa, nonché per il superamento delle barriere architettoniche;

     b) premi al datore di lavoro privato per favorire l'inserimento della persona disabile presso l'azienda. Tali premi vengono fissati con delibera della Giunta provinciale e sono liquidati dal competente direttore d'ufficio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro vengono liquidati tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi effettivamente trascorsi nell'azienda;

     c) un contributo per l'acquisto o l'adattamento delle attrezzature necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore. Il contributo viene concesso solo per il maggior costo documentabile dell'attrezzatura speciale o dell'adattamento dell'attrezzatura.

     3. L'ufficio del lavoro provvede ad assumere iniziative per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili."

 

          Art. 19. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante "Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37".

     1. Dopo l'articolo 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     "Art. 5 quater. (Danni a beni culturali - reintegrazione).

     1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione il bene culturale subisce un danno, il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Qualora tali opere abbiano rilievo urbanistico edilizio, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato.

     2. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, si provvede d'ufficio all'esecuzione a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali della Provincia.

     3. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile deve corrispondere alla Provincia una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

     4. Se la determinazione della somma fatta dal Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata dalla Giunta provinciale, sentito un esperto in materia."

 

          Art. 20. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante Norme in materia di esercizi pubblici".

     1. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

     "7. Gli ostelli per la gioventù quali centri internazionali di incontro sono strutture per i giovani ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive della International Youth Hostel Federation (IYHF) e agevolano, tramite la disponibilità di pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e scolaresche, la promozione di viaggi giovanili, l'organizzazione di settimane di formazione o workshop, nonché le vacanze o le attività ricreative di giovani e famiglie."

 

          Art. 21. Modifica della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, recante "Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali".

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, è così sostituito:

     "2. Le funzioni esercitate dal Ministero dei trasporti o dal prefetto in base alla normativa vigente e trasferite alla Provincia sono esercitate dall'assessore provinciale competente in materia, salvo:

     a) le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera a) del comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al Presidente della Provincia, sentita la commissione medica provinciale di cui al comma 1-quater dell'articolo 9 di tale decreto;

     b) le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera b) del comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al Presidente della Provincia, sentita l'apposita commissione tecnico-amministrativa, in quanto istituita."

 

          Art. 22. Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante "Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo".

     1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Ferma restando la competenza dei comuni e delle ripartizioni provinciali competenti per lavori pubblici nonché la facoltà della Giunta provinciale di accordare sussidi ai comuni ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, l'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo può, compatibilmente con i propri programmi annuali, eseguire lavori diretti ad impedire o arrestare la caduta di massi, frane, smottamenti, lavine e valanghe minaccianti abitati, caseggiati ed insediamenti produttivi, siti di interesse storico, artistico, etnografico ed archeologico soggetti a tutela ed altre opere di interesse pubblico."

 

          Art. 23. Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

     1. Il comma 13 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     "13. L'accertamento dell'entrata ovvero l'impegno della spesa è effettuato con la deliberazione di autorizzazione a contrarre. In caso di contrattazione tramite procedure ad evidenza pubblica, il direttore di ripartizione competente dà notizia alla Ripartizione finanze e bilancio, per la variazione dell'impegno ovvero dell'accertamento, dell'importo definitivo di aggiudicazione. Qualora entro i 365 giorni successivi alla data di adozione della deliberazione di autorizzazione a contrarre non sia stato perfezionato il contratto passivo o, nel caso di contrattazioni con procedure ad evidenza pubblica, non sia stato pubblicato il corrispondente bando di gara, le somme impegnate con la stessa sono rese indisponibili e contabilizzate tra le economie di esercizio. Qualora il contratto attivo non sia perfezionato entro l'esercizio finanziario per cui è accertata l'entrata, l'accertamento stesso è differito all'esercizio successivo su comunicazione del direttore di ripartizione responsabile."

 

          Art. 24. Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, recante "Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche".

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche, le parole: "delle associazioni sportive, dei liberi professionisti e delle organizzazioni turistiche" sono sostituite dalle parole: "delle associazioni sportive, dei liberi professionisti, delle organizzazioni turistiche ed alpine Alpenverein Sdtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI)".

     2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche, è cosi sostituito:

     "6. Le domande per la concessione della sovvenzione sono da presentarsi, a pena di decadenza, agli uffici competenti dell'amministrazione provinciale entro un termine da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, a partire dalla data di pubblicazione della delimitazione di cui all'articolo 1, comma 2, corredate delle indicazioni dettagliate del danno subito e della documentazione prescritta nei commi precedenti. È data facoltà agli interessati di completare la documentazione anche oltre il termine indicato. Alla domanda è da allegare una dichiarazione contenente la completa esposizione della situazione assicurativa."

     3. L'articolo 3 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 3. (Contributi in conto interessi).

     1. Alle imprese di cui all'articolo 1, che in seguito ad eventi calamitosi pubblici abbiano subito danni per mancata o ridotta attività, può essere concesso un contributo costante in conto interessi per un periodo non superiore a due anni commisurato al debito residuo per capitale di mutui aziendali in essere alla data dell'evento calamitoso, fino a un importo massimo di un miliardo di lire. Detto contributo è concesso alle imprese che abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni. Per le imprese al primo anno di attività o in caso di distruzione dei libri contabili, la contrazione del fatturato è verificata con relazione dell'ufficio estimo della Provincia. Il contributo non può ridurre il tasso di interessi a carico delle imprese al di sotto del 25 per cento del tasso di riferimento valido al momento dell'approvazione del contributo. In caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo il contributo in conto interessi è sospeso oppure ridotto in proporzione.

     2. Le domande di contributo devono essere presentate entro 15 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di delimitazione rispettivamente dopo la comparsa dell'epidemia zoologica alla competente ripartizione provinciale, corredate della seguente documentazione:

     - dichiarazione dell'ente creditore sull'esistenza e sulla natura del mutuo, con indicazione specifica del debito residuo per capitale del mutuo in essere al momento dell'evento calamitoso o straordinario nonché del tasso annuo di interessi applicato;

     - documentazione comprovante il minor fatturato conseguito, qualora non sia stata distrutta dall'evento calamitoso.

     3. Il contributo è concesso dall'assessore provinciale competente in materia, tenuto conto della documentazione prodotta e degli accertamenti eseguiti in ordine ai danni dagli uffici provinciali competenti per settore, ed è liquidato direttamente all'ente creditore dai rispettivi direttori d'ufficio sulla base di un piano di ammortamento."

 

          Art. 25. Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, recante "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci".

     1. Con effetto dal 21 marzo 2001 l'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

     "Art. 28. (Abrogazione di norme).

     1. La legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, e successive modifiche, con esclusione dell'articolo 26, è abrogata."

 

          Art. 26. Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale".

     1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5. Fatti salvi i ricorsi innanzi all'autorità giudiziaria previsti dalla vigente normativa statale, contro le ordinanze applicative di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza. Questa regola si applica anche per le ordinanze paragonabili, emanate in base all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, dal servizio veterinario provinciale."

 

          Art. 27. Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita:

     "c) proporre alla Giunta provinciale l'acquisto e la vendita di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, terreni improduttivi e altri beni immobili;"

     2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. Il direttore dell'Azienda:

     a) esegue le deliberazioni e le direttive del consiglio di amministrazione e del suo presidente;

     b) provvede alla gestione tecnico-amministrativa del patrimonio affidato all'Azienda, ivi compresa la gestione venatoria;

     c) provvede alla tutela idrogeologica forestale e ambientale dei territori affidati in gestione;

     d) amministra il personale dipendente, sia di ruolo che salariato fisso ed avventizio;

     e) compie ogni altro atto inerente la gestione dell'Azienda."

     3. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     1. I lavori e gli acquisti dell'Azienda sono eseguiti di norma in economia."

     4. L'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 16. (Esercizio finanziario e bilancio).

     1. L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.

     2. Il bilancio preventivo dell'Azienda va approvato dalla Giunta provinciale.

     3. Il bilancio dell'Azienda deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della Provincia, stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

     4. L'erogazione dell'eventuale sovvenzione è disposta in una o più soluzioni dal Presidente della Provincia.

     5. Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione della Giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione dell'Azienda.

     6. L'Azienda ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia."

     5. L'articolo 17 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 17. (Spese dell'Azienda).

     1. Il pagamento delle spese viene disposto dal direttore con mandati di pagamento."

 

          Art. 28. Modifiche della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, recante "Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico".

     1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2) approvare i programmi di spesa, che non possono eccedere i limiti dello stanziamento previsti dai singoli capitoli di bilancio;"

     2. Il secondo periodo del numero 3) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è soppresso.

     3. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è inserito il seguente numero:

     "5) proporre alla Giunta provinciale l'acquisto e la vendita di beni immobili."

     4. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     "3. Con l'approvazione del programma di cui al numero 2) del comma 1 il direttore dell'azienda è autorizzato ad effettuare gli acquisti e le vendite, nonché ad eseguire i lavori in esso previsti."

     5. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. La direzione del centro viene esercitata dal direttore della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, coadiuvato dal direttore dell'ufficio competente per l'amministrazione dell'azienda Laimburg quale vice. Il direttore del Centro svolge le funzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del comma 2, limitatamente al personale scientifico, mentre le restanti funzioni nonché l'esecuzione delle deliberazioni aventi riflessi sul bilancio spettano al direttore dell'azienda Laimburg."

     6. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, le parole: "del centro" sono soppresse.

     7. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

     "5. Il centro ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia."

     8. L'articolo 16 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 16. (Spese del centro).

     1. Gli acquisti, i servizi ed i lavori che non superano l'importo di 100.000 euro al netto delle imposte sono eseguiti di regola in economia da parte del direttore dell'azienda Laimburg.

     2. Il pagamento delle spese viene disposto a favore dei singoli beneficiari con mandati firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o, per sua delega, dal direttore dell'azienda Laimburg."

 

          Art. 29. Modifiche della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante "Piano sanitario provinciale 1988-1991".

     1. Il comma 1 bis dell'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1 bis. L'assegno giornaliero è corrisposto anche in favore di colui che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si assume i relativi obblighi assistenziali. Se la persona gravemente non autosufficiente abita in una comunità alloggio organizzata, per la quale il Servizio sanitario provinciale non assume l'onere di retta e gli utenti sono tenuti a coprire almeno parzialmente anche le spese per la propria assistenza, l'assegno giornaliero è corrisposto all'ente gestore di tale comunità alloggio organizzata o alla persona fisica che ne garantisce l'assistenza."

     2. Il comma 1-ter dell'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1 ter. L'assegno giornaliero di cui al comma 1 è ridotto a metà, qualora la persona gravemente non autosufficiente sia ospitata di giorno in una struttura pubblica o privata. Per le persone assistite nelle strutture di assistenza diurna dei Servizi sociali l'assegno giornaliero viene interamente corrisposto."

     3. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Le rette per ricoveri di malati cronici sono determinate dagli organi competenti delle rispettive strutture di ricovero in base ai criteri di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche."

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

 

          Art. 30. Modifiche della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani".

     1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. La casa di riposo è destinata ad ospitare anziani autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente non autosufficienti ed è dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sociale e sanitaria, nonché di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero e di animazione. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per la valutazione dell'autosufficienza lieve, media o grave".

     2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

     "1. Al fine di garantire un'ottimale assistenza medica agli ospiti, le case di riposo e centri di degenza stipulano una convenzione con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La convenzione potrà altresì prevedere che l'assistenza medica agli ospiti venga garantita da uno o più medici di medicina generale o da medici dipendenti dell'Azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti della casa di riposo hanno comunque la facoltà di ricorrere alle cure del proprio medico di medicina generale. Le modalità di assistenza verranno stabilite con successivo regolamento di esecuzione."

     3. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche, è così sostituito:

     "3. La retta è differenziata a seconda che le persone ospitate siano autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente non autosufficienti. La retta per posti in stanze a più letti può essere ridotta fino al dieci per cento".

     4. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

 

          Art. 31. Modifica della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante "Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali".

     1. L'articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 15. (Fornitura straordinaria di protesi).

     1. La Provincia assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione straordinaria di presidi ed ausili connessi alle invalidità riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legati ad effettive finalità funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili.

     2. La Provincia può inoltre rimborsare, in tutto o in parte, gli oneri, a carico di soggetti portatori di handicap nell'ambito maxillo-facciale, per l'acquisto o l'applicazione di protesi ed protesi ortodontiche e maxillo-facciali. L'handicap deve essere riconosciuto da un medico specialista in chirurgia maxillo-facciale o stomatologia dipendente di una azienda sanitaria della provincia di Bolzano.

     3. I limiti, le condizioni, le modalità di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

     4. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

 

          Art. 32. Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale".

     1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

     "1. L'organizzazione interna dell'azienda sanitaria deve garantire il massimo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, l'economicità della gestione in relazione alle sue dimensioni nonché il rispetto dei diritti dell'utente. Ogni azienda sanitaria, con atto del Direttore generale, predispone la Carta dei servizi" ed istituisce l'Ufficio relazioni con il pubblico nonché la commissione mista conciliativa, sulla base delle direttive di indirizzo e coordinamento stabilite dalla Giunta provinciale."

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

 

          Art. 33. Modifica della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante "Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria tecnica e di riabilitazione".

     1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

     "4. Per il funzionamento e la gestione della Scuola provinciale superiore di Sanità, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare, con idonea istituzione pubblica o privata, apposita convenzione, ivi stabilendo i rapporti finanziari, le modalità di gestione, il controllo amministrativo e contabile di essa, e quant'altro sia necessario per il buon funzionamento. Qualora l'istituzione prescelta operi senza fine di lucro, nella convenzione può essere previsto, secondo le modalità in essa stabilite, che la spesa preventivata per l'anno di riferimento venga erogata in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il primo trimestre, mentre le restanti rate sono erogate secondo il fabbisogno di cassa dell'istituzione documentato da parte del rispettivo servizio di tesoreria o cassa."

 

          Art. 34. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".

     1. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     "h) impianti e rete di teleriscaldamento."

     2. Il comma 12 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     "12. Nelle zone di cui al comma 11, edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da catastrofi dopo il 1° ottobre 1997 possono essere ricostruiti con la stessa cubatura e nel territorio dello stesso comune mantenendo la destinazione d'uso preesistente. Gli edifici residenziali esistenti nel verde agricolo al 1° ottobre 1997 ed espropriati per ragioni di pubblica utilità ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, possono essere ricostruiti nel verde agricolo nel territorio dello stesso comune o in un comune limitrofo, mantenendo la stessa cubatura e la destinazione d'uso preesistente."

     3. Il primo periodo del comma 25 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "Non è consentito il rilascio di autorizzazioni né l'invio di comunicazioni di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco."

     4. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: "nonché parcheggi pubblici e privati" sono aggiunte le parole: "strade e altre attrezzature viarie".

 

          Art. 35. Interpretazione autentica dell'articolo 107, comma 25, e dell'articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     "2. La disposizione di cui al comma 25 dell'articolo 107 sia nel testo previgente alla modifica apportata con l'articolo 26, comma 10, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sia nel testo oggi in vigore si interpreta nel senso che: per superficie di vendita autorizzata" si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata, e le cui dimensioni sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nella comunicazione fatta al comune competente per territorio rispettivamente ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7."

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "3. La sostituzione del termine: risanamento con il termine: recupero ai sensi dell'articolo 53, comma 2, è da intendersi valida anche con riferimento all'articolo 76, comma 1, lettera c), della presente legge."

 

          Art. 36. Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante Interventi della "Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia".

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

     "4. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore, la Giunta provinciale individua con propria deliberazione le tipologie di investimento nelle quali è vietato il cumulo degli aiuti previsti dalla presente legge con altre forme di aiuto pubblico previste da leggi statali, anche sotto forma di agevolazioni fiscali.

     5. Nei casi di divieto di cumulo individuati ai sensi del comma 4, qualora il beneficiario non rispetti tale divieto, la Giunta provinciale procede alla revoca ed al recupero del contributo concesso insieme con gli interessi legali maturati."

     2. Dopo l'articolo 20-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 20 ter. (Autorità di gestione e pagamento per gli interventi di iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria).

     1. La Provincia è autorizzata a svolgere le funzioni di Autorità di gestione e pagamento per gli interventi relativi al programma di iniziativa comunitaria INTER-REG III per la cooperazione transfrontaliera Italia-Austria ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1260/99 del 28 giugno 1999 e n. 438/01 del 2 marzo 2001, secondo le modalità convenute con le amministrazioni partner del programma e le disposizioni delle autorità comunitarie.

     2. Per le funzioni di Autorità di pagamento è acceso apposito conto presso l'Istituto di credito affidatario del servizio di Tesoreria della Provincia, per la cui gestione trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modifiche."

 

          Art. 37. Modifica della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, recante "Norme integrative in materia di usi civici e associazioni agrarie".

     1. L'articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, è così sostituito:

     "Art. 4. (Rinvio).

     1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed il relativo regolamento per l'applicazione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. La disposizione di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trova applicazione."

 

          Art. 38. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante "Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "3. Qualora per gli investimenti di cui al comma 1 venga concluso un contratto di leasing, la Giunta provinciale può concedere al concessionario per tutto il tempo fissato dal contratto anche contributi sui canoni periodici."

 

          Art. 39. Modifiche della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, concernente "Interventi a favore dell'agricoltura".

     1. L'articolo 4 ter della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 4 ter. (Premi supplementari nel settore vitivinicolo).

     1. Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99 del 17 maggio 1999 ed in applicazione del Piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000)/2668 def. del 15 settembre 2000, la Giunta provinciale può concedere per le superfici viticole con pendenza superiore al 40 per cento un premio supplementare di 515 euro per ettaro a favore delle aziende agricole che ottemperano ai programmi previsti dalla misura 13, intervento 4, del predetto Piano provinciale."

     2. Dopo l'articolo 4-ter della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 4 quater. (Utilizzo dei proventi per la concessione di diritti d'impianto di viti).

     1. I proventi derivanti dalla concessione di nuovi diritti d'impianto dalla riserva provinciale ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono destinati a promuovere la vendita del vino e alla liquidazione dei premi supplementari nel settore vitivinicolo."

     3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Nei confronti di coloro che hanno assunto l'impegno sulla base della misura 5 del programma operativo 1999-2000 in attuazione dell'abrogato articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno 1992 del Consiglio, continua la concessione dei premi supplementari a norma dell'articolo 4-ter, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge."

 

          Art. 40. Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante "Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale".

     1. L'articolo 1-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 1 bis. (Attribuzione di competenze).

     1. Ferme restando le attribuzioni della commissione di cui all'articolo 11, le funzioni ed incombenze di cui all'articolo 1 sono esercitate dai comuni con l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi.

     2. Nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione stabiliti annualmente dall'Ufficio Estimo della Provincia."

     2. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     "2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis decorre a far data dal 15 ottobre 2001. Le procedure ablative non ultimate alla data predetta sono completate dalla Provincia."

 

          Art. 41. Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, "Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale".

     1. L'articolo 4 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

     "Art. 4. (Durata dell'autorizzazione - Cessazione dell'attività).

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 deve essere rinnovata ogni tre anni su domanda dell'interessato mediante vidimazione sull'atto originale da parte dell'assessore competente.

     2. In fase di prima applicazione della norma di cui al comma 1 il triennio decorre dall'1 gennaio 2002.

     3. È fatto obbligo ai gestori di comunicare tempestivamente all'assessorato competente in materia di turismo, di seguito denominato assessorato competente, ogni variazione del periodo di apertura previsto.

     4. Nel caso di cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio di rifugio deve essere dato immediato avviso all'assessorato competente."

     2. L'articolo 5 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

     "Art. 5. (Denuncia delle tariffe).

     1. I gestori di rifugi alpini comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno il periodo di apertura del rispettivo rifugio nonché le tariffe delle varie prestazioni che intendono applicare durante l'anno.

     2. I gestori di rifugi alpini di nuova apertura devono presentare la denuncia di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio stesso.

     3. In caso di inosservanza della disposizioni di cui al comma 1 devono essere applicate le ultime tariffe regolarmente denunciate.

     4. Coloro che hanno provveduto alla denuncia delle tariffe possono presentare, entro il 30 giugno, una seconda denuncia modificante la prima. Le modifiche sono applicabili a partire dal 1° luglio.

     5. Le tariffe, vistate dall'assessorato competente, vanno esposte al pubblico in modo visibile."

 

          Art. 42. Impegni di spesa per eventi calamitosi dell'autunno 2000.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere nell'esercizio finanziario 2001 impegni di spesa a carico degli esercizi successivi per interventi conseguenti agli eventi calamitosi dell'autunno 2000, nei limiti delle corrispondenti assegnazioni a carico del bilancio dello Stato disposte a favore della Provincia autonoma di Bolzano con l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3135 del 10 maggio 2001.

 

          Art. 43. Soppressione del bilancio di cassa.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il bilancio annuale di previsione della Provincia è redatto in termini di sola competenza e cessano pertanto di trovare applicazione le norme della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, concernenti il bilancio di cassa e le sue variazioni.

 

          Art. 44. Cauzioni degli enti pubblici territoriali.

     1. In deroga alle disposizioni provinciali che impongono la presentazione di cauzioni a favore dei comuni o della Provincia, a garanzia della regolare esecuzione di lavori, la prestazione della cauzione non è dovuta, qualora il soggetto che esegue o fa eseguire i lavori sia un ente pubblico territoriale.

 

          Art. 45. Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, recante "Classificazione delle strade di interesse provinciale".

     1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è così sostituito:

     "2. I tratti di strada provinciale sostituiti con nuovi tracciati che non comportano mutamenti nei punti iniziali e finali della strada, sono declassificati e, se ancora usufruibili, ceduti gratuitamente ai comuni o loro consorzi interessati, con il consenso degli stessi."

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

     "4. Le aree di proprietà comunale che, previo consenso del comune interessato, diventano sedime di strada classificata provinciale, sono cedute gratuitamente alla Provincia."

 

          Art. 46. Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     ”5. Il ricavo dall'alienazione di terreni agricoli e boschi affidati in gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, all'Azienda Foreste e Demanio o al Centro di Sperimentazione Laimburg, deliberata dalla Giunta provinciale su proposta del rispettivo Consiglio di amministrazione, è reimpiegato di norma per l'acquisto di beni di natura analoga."

 

          Art. 47. Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante "Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone".

     1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è così sostituito:

     "1. Le spese pluriennali sostenute per l'impianto, la realizzazione e l'aggiornamento di programmi di interesse comune a più imprese di trasporto, rivolti a promuovere la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi, possono essere ammesse al contributo sulle spese di investimento fino alla misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento le spese relative alla progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale. Sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento le spese relative all'acquisto di materiale rotabile ferroviario da parte delle aziende di cui all'articolo 1, comma 4, da destinare in locazione alle società incaricate della gestione dei servizi."

 

          Art. 48. Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante "Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione".

     1. L'articolo 4 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è così sostituito:

     "Art. 4. (Gare e corrispettivi).

     1. Le modalità di espletamento delle gare e di aggiudicazione dei servizi di trasporto in assuntoria nonché i prezzi da corrispondere agli operatori per tipo di autoveicolo utilizzato vengono stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale."

     2. L'articolo 6 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è così sostituito:

     "Art. 6. (Documenti di viaggio).

     1. Agli utenti del servizio di trasporto in assuntoria viene rilasciato da parte dell'ufficio competente in materia di trasporto di persone un titolo di viaggio nominativo."

     3. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è così sostituito:

     "1. Qualora non risulti possibile stipulare, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, contratti di trasporto in assuntoria di cui all'articolo 1, l'ufficio competente in materia di trasporto di persone è autorizzato ad organizzare i servizi rimasti scoperti mediante utilizzazione di automezzi acquistati ai sensi dell'articolo 10, destinando alla loro guida conducenti residenti, se possibile, nell'area interessata dal servizio. I conducenti stipulano un contratto sulla base di un apposito disciplinare tipo, da approvarsi dalla Giunta provinciale."

 

          Art. 49. Modifica della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001)".

     1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, è così sostituito:

     "1. Al fine di promuovere una ricerca scientifica sugli effetti delle condizioni ambientali per la salute umana, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e a concludere a tal fine la partecipazione della Provincia alla società consortile per azioni Istituto di Epidemiologia ambientale"."

 

          Art. 50. Modifiche della legge provinciale 22 gennaio 2001, n.1, recante "Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati".

     1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1 dopo le parole: "di cui all'articolo 3" vengono inserite le parole: "nonché per la carne, il latte e i loro derivati quelli di cui all'articolo 6".

     2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, è così sostituito: "Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati vengono contrassegnati ai sensi dell'articolo 5."

     3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga all'articolo 2 anche i mangimi non prodotti in Alto Adige possono essere contrassegnati come geneticamente non modificati, sempreché rispettino le condizioni di cui agli articoli 3, ad esclusione della lettera d), e seguenti."

     4. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

     "d) chiunque non riproduca il logo secondo le caratteristiche, le colorazioni e le dimensioni fissati nel regolamento di esecuzione soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000."

     5. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui all'articolo 6 sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in questa materia."

 

          Art. 51. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) l'articolo 2 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, e successive modifiche;

     b) i commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

     c) la legge provinciale 4 giugno 1973, n. 16;

     d) la legge provinciale 25 agosto 1983, n. 35;

     e) il comma 1, lettera g), e il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7;

     f) gli articoli 3, 5, 13 e 19 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60;

     g) la legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, e successive modifiche;

     h) la legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, e successive modifiche;

     i) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18;

     j) le lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9, il comma 2 dell'articolo 15 e l'articolo 24 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28;

     k) il comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche;

     l) l'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34;

     m) l'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche;

     n) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16;

     o) l'articolo 8 della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17.

 

          Art. 52. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni del comma 2 del nuovo articolo 17-bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, introdotto con l'articolo 12 della presente legge, nonché dell'articolo 13 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2002.

 

          Art. 53. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TABELLA A

MAGGIORI O MINORI SPESE AUTORIZZATE PER L'ANNO

FINANZIARIO 2001 - (Art. 1, comma 1, della legge)

     (Omissis).

 

TABELLA B

MAGGIORI SPESE PER INTERVENTI OD OPERE

AD ESECUZIONE PLURIENNALE - (Art. 1, comma 2, della legge)

     (Omissis).


[1] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 12 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.