§ 4.5.55 - L.P. 19 luglio 1994, n. 3.
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:19/07/1994
Numero:3


Sommario
Artt. 1. - 25. 
Art. 26.  Modifiche alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33: “Ordinamento delle guide alpine-guide sciatori".
Artt. 27. - 30. 


§ 4.5.55 - L.P. 19 luglio 1994, n. 3.

Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.

(B.U. 9 agosto 1994, n. 36).

 

     Artt. 1. - 25. [1]

 

          Art. 26. Modifiche alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33: “Ordinamento delle guide alpine-guide sciatori".

     1. L'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

Art. 5 (Condizioni per l' iscrizione all' albo)

     1. Possono ottenere l' iscrizione nell' albo delle guide alpine e degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica conseguita anche all' estero, nonché dei seguenti requisiti:

     a) età minima di 21 anni per le guide alpine e di 18 anni per gli aspiranti guida;

     b) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall' unità sanitaria locale del comune di residenza;

     c) possesso del diploma di scuola media inferiore;

     d) non aver subito condanne penali che comportino l' interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

     e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della provincia.

     2. Il comma primo dell'art. 6 della legge provinciale n. 33/1991 è sostituito dal seguente:

     “1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Trento, rispettivamente in possesso di abilitazione professionale conseguita all'estero, all'albo professionale della provincia di Bolzano."

     3. L'art. 17 della legge provinciale n. 33/1991 è così sostituito:

     “Art. 17 (Accompagnamento in media montagna)

     1. L'accompagnamento professionale di escursionisti su sentieri non innevati che non superino la quota di 2500 fino a 2800 metri slm, escluse le vie ferrate ed attrezzate ed i ghiacciai, a seconda delle zone nelle quali avviene, non è soggetto alla presente legge, purché non effettuato nell'ambito di apposite organizzazioni.

     2. E' considerato egualmente accompagnamento in media montagna quello effettuato su sentieri di normale accesso ai rifugi alpini e quello in escursioni invernali su sentieri battuti privi di pericolo di valanghe.

     3. La Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide alpine e la consulta provinciale per le attività alpinistiche, stabilisce le quote di altitudine valevoli per le singole zone della provincia di cui al comma primo e può individuare singoli sentieri situati al di sopra delle predette quote. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione."

     4. L'art. 21, comma primo, della legge provinciale n. 33/1991 è così sostituito:

     1. L'esercizio abusivo della professione, di cui all'art. 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 400.000 ad un massimo di lire 4.000.000."

     5. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie indicate nel comma terzo dell'art. 21 della legge provinciale n. 33/1991 sono fissati rispettivamente a lire 900.000 e lire 9.000.000, quelli del comma quarto a lire 200.000 e lire 600.000, quelli del comma quinto a lire 900.000 e lire 9.000.000 e quelli del comma sesto a lire 200.000 e lire 2.000.000.

     6. L'art. 25, comma quinto, della legge provinciale n. 33/1991 è così sostituito:

     5. Nella prima applicazione della presente legge i candidati che abbiano frequentato il ciclo di corsi di formazione dell'Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI) rispettivamente per aspiranti guida-guida alpina oppure siano in possesso di una qualificazione equipollente conseguita all'estero sono ammessi all'esame

 

          Artt. 27. - 30. [2]


[1] Articoli abrogati dall'art. 28 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 5.

[2] Articoli abrogati dall'art. 28 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 5.