§ 4.5.50 - L.P. 13 dicembre 1991, n. 33.
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:13/12/1991
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Oggetto della professione di guida alpina - guida sciatore.
Art. 3.  Gradi della professione e abilitazione tecnica.
Art. 4.  Albo professionale.
Art. 5.  Condizioni per l'iscrizione all'albo.
Art. 6.  Trasferimento e aggregazione temporanea.
Art. 7.  Validità dell'iscrizione all'albo.
Art. 8.  Corsi di formazione professionale.
Art. 9.  Aggiornamento professionale.
Art. 10.  Specializzazione.
Art. 11.  Commissione d'esame.
Art. 12.  Doveri della guida alpina.
Art. 13.  Tariffe professionali.
Art. 14.  Collegio provinciale delle guide alpine.
Art. 15.  Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine.
Art. 16.  Scuola di alpinismo.
Art. 17.  Accompagnamento in media montagna.
Art. 18.  Assicurazioni.
Art. 19.  Vigilanza.
Art. 20.  Sanzioni disciplinari e ricorsi.
Art. 21.  Esercizio abusivo della professione.
Art. 22.  Consulta per le attività alpinistiche.
Art. 23.  Agevolazioni finanziarie.
Art. 24.  Regolamento di esecuzione.
Art. 25.  Norme transitorie.
Art. 26.  Patrimonio alpinistico.
Art. 27.  Sovvenzioni ai corpi di soccorso alpino.
Art. 28.  Sovvenzioni per servizi di sicurezza piste da sci.
Art. 29.  Norme abrogate.
Art. 30.  Disposizioni finanziarie.
Art. 31.  Clausola dell'urgenza.


§ 4.5.50 - L.P. 13 dicembre 1991, n. 33.

Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori.

(B.U. 24 dicembre 1991, n. 57).

 

     Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge disciplina la professione di guida alpina - guida sciatore e l'attività delle scuole di alpinismo.

 

          Art. 2. Oggetto della professione di guida alpina - guida sciatore.

     1. E' guida alpina - guida sciatore, di seguito denominata guida alpina, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

     a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia, sia su ghiaccio o comunque in escursioni in montagna;

     b) accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche;

     c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche.

 

          Art. 3. Gradi della professione e abilitazione tecnica.

     1. La professione si articola in due gradi:

     a) aspirante guida;

     b) guida alpina.

     2. L'Aspirante guida può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma primo, lettere a) e b), con esclusione dell'accompagnamento di più di una persona in ascensioni ed escursioni superiori al quarto grado. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina.

     3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo.

     4. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi di prima formazione ed il superamento del relativo esame.

     5. Gli aspiranti guida conseguono l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina mediante la proficua frequenza dell'apposito corso di promozione.

     6. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale provinciale.

 

          Art. 4. Albo professionale.

     1. Nella provincia di Bolzano l'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina, è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale.

     2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine e aspiranti guida o di figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Bolzano, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

     3. E' considerato esercizio stabile della professione ai fini di quanto previsto dai commi primo e secondo l'attività svolta dalla guida alpina o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Bolzano, e che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

 

          Art. 5. Condizioni per l'iscrizione all'albo. [1]

     1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo delle guide alpine e degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica conseguita anche all'estero, nonché dei seguenti requisiti:

     a) età minima di 21 anni per le guide alpine e di 18 anni per gli aspiranti guida;

     b) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;

     c) possesso del diploma di scuola media inferiore;

     d) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

     e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della provincia.

 

          Art. 6. Trasferimento e aggregazione temporanea.

     1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Trento, rispettivamente in possesso di abilitazione professionale conseguita all'estero, all'albo professionale della provincia di Bolzano [2] .

     2. Il trasferimento è disposto dal collegio provinciale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o la stabile dimora in un comune della provincia.

     3. La guida alpina iscritta in albi di altre regioni o della provincia autonoma di Trento che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo aventi sede nella provincia di Bolzano, può chiedere l'aggregazione temporanea all'albo provinciale.

     4. La guida alpina iscritta all'albo provinciale che svolga temporaneamente l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Trento, conserva l'iscrizione nell'albo della provincia autonoma di Bolzano.

     5. L'aggregazione è disposta dal collegio provinciale.

 

          Art. 7. Validità dell'iscrizione all'albo.

     1. L'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera c).

     2. Il rinnovo è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'art. 9.

 

          Art. 8. Corsi di formazione professionale.

     1. La Provincia, sia direttamente che tramite il collegio provinciale delle guide o enti od associazioni qualificati, organizza i seguenti corsi teorico-pratici distinti per categoria:

     a) corsi di prima formazione;

     b) corsi di promozione;

     c) corsi di aggiornamento;

     d) corsi di specializzazione.

     2. Nel regolamento di esecuzione, previo parere del collegio provinciale delle guide, sono stabiliti i requisiti per l'ammissione alla prova attitudinale, la durata, le modalità di svolgimento e i programmi dei corsi, i criteri e i contenuti per le prove d'esame anche ai fini del conseguimento dell'abilitazione tecnica e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

     3. I corsi e gli esami si tengono in lingua italiana o in lingua tedesca a scelta del candidato.

     4. Gli esami si svolgono davanti alla commissione di cui all'art. 11. Sono ammessi i candidati che hanno frequentato regolarmente i corsi di formazione.

     5. La prova attitudinale pratica di ammissione al ciclo dei corsi di prima formazione va sostenuta davanti ad una commissione formata da un funzionario appartenente almeno al VI livello della ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che funge da presidente, e quattro guide alpine con esperienza professionale almeno quinquennale designate dal collegio provinciale delle guide alpine. Funge da segretario un impiegato della ripartizione competente. La commissione è nominata di volta in volta con decreto dell'assessore al turismo. Per essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi secondo, terzo e quarto.

 

          Art. 9. Aggiornamento professionale.

     1. Le guide alpine e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, apposito corso di aggiornamento organizzato dalla provincia.

     2. Le guide alpine che, nel triennio di validità della rispettiva iscrizione nell'albo professionale, abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

     3. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guida alpina è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

 

          Art. 10. Specializzazione.

     1. Le guide alpine e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi di formazione, organizzati dalla provincia o dal collegio nazionale delle guide, e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

     a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

     b) speleologia;

     c) altre specializzazioni eventualmente definite nel regolamento di esecuzione o dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine.

 

          Art. 11. Commissione d'esame.

     1. La Commissione d'esame è composta:

     a) da un impiegato appartenente almeno al VI livello della ripartizione provinciale competente in materia di turismo, quale presidente;

     b) da un rappresentante del collegio provinciale delle guide, quale vicepresidente;

     c) due rappresentanti delle organizzazioni alpinistiche più rappresentative nella provincia;

     d) da tre istruttori dei corsi di formazione tra cui l'istruttore capo;

     e) da due esperti nelle materie teoriche previste nei programmi;

     f) da un medico.

     2. Funge da segretario un impiegato della ripartizione competente in materia di turismo.

     3. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. E' garantita comunque la presenza del gruppo linguistico ladino.

     4. La commissione d'esame è nominata con decreto dell'assessore al turismo e dura in carica per due sessioni. Per ogni componente e per il segretario è nominato un supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza.

     5. Ai membri della commissione e ai segretari sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.

 

          Art. 12. Doveri della guida alpina.

     1. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

     2. E' fatto obbligo alle guide alpine e agli aspiranti guida di apporre sulla propria divisa, durante lo svolgimento dell'attività professionale, il distintivo ufficiale e di recare appresso la tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente del collegio professionale.

     3. Le guide alpine e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

     4. L'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida, esclusa la partecipazione a scuole di alpinismo, non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, nè con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

 

          Art. 13. Tariffe professionali.

     1. La tariffa per le prestazioni professionali delle guide alpine e degli aspiranti guida sono stabiliti dalla Giunta provinciale sentito il collegio provinciale delle guide alpine.

     2. La tariffa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 14. Collegio provinciale delle guide alpine.

     1. E' istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine.

     2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale, nonché le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella provincia.

     3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

     4. Il collegio provinciale ha un direttivo formato da otto rappresentanti eletti dai membri del collegio e scelti fra gli iscritti.

     5. Il direttivo elegge il presidente del collegio provinciale, scegliendolo fra le guide alpine iscritte nell'albo provinciale delle guide alpine componenti il direttivo medesimo.

     6. L'Assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

     7. IL direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente o ne facciano richiesta motivata almeno due componenti.

     8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che si esprime in ordine ai contenuti tecnici e all'organizzazione dei corsi di cui all'art. 8.

     9. La vigilanza sul collegio provinciale delle guide è esercitata dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 15. Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine.

     1. Spetta all'assemblea del collegio provinciale:

     a) eleggere il direttivo;

     b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;

     c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

     2. Spetta al direttivo del collegio provinciale:

     a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale, nonché l'iscrizione nel medesimo e il rinnovo della stessa;

     b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;

     c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri Paesi;

     d) dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgano l'ordinamento e la disciplina della professione, l'attività delle guide alpine e degli aspiranti guida o riguardino in generale l'alpinismo e il turismo montano;

     e) collaborare, avvalendosi della commissione tecnica, con le competenti autorità provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonché dello svolgimento dei corsi stessi;

     f) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

     g) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

     h) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita.

 

          Art. 16. Scuola di alpinismo.

     1. Sono scuole di alpinismo le organizzazioni stabili che svolgono professionalmente l'attività di insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche mediante corsi di roccia, di ghiaccio, di scialpinismo, anche mediante l'accompagnamento in escursioni alpine e scialpinistiche, senza limiti di durata e di numero di partecipanti.

     2. Le scuole di alpinismo possono essere istituite per iniziativa di almeno una guida alpina che, per lo svolgimento dell'attività, deve avvalersi della collaborazione di almeno due guide alpine.

     3. L'attivazione di scuole di alpinismo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'assessore provinciale competente in materia, previo parere del collegio provinciale per le guide, e della consulta provinciale per le attività alpinistiche. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo triennale.

     4. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo deve essere svolta esclusivamente da guide alpine, rispettivamente da aspiranti guida, purché il loro numero non superi quello delle guide alpine, iscritti nell'albo provinciale o ad esso temporaneamente aggregati.

     5. Agli effetti della presente legge non è subordinata ad autorizzazione alcuna attività alpinistica organizzata dalle associazioni alpinistiche riconosciute, per finalità statutarie per i propri soci e senza scopo di lucro. Gli istruttori delle società alpinistiche svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni o compensi a nessun titolo.

 

          Art. 17. Accompagnamento in media montagna. [3]

     1. L'accompagnamento professionale di escursionisti su sentieri non innevati che non superino la quota di 2500 fino a 2800 metri slm, escluse le vie ferrate ed attrezzate ed i ghiacciai, a seconda delle zone nelle quali avviene, non è soggetto alla presente legge, purché non effettuato nell'ambito di apposite organizzazioni.

     2. E' considerato egualmente accompagnamento in media montagna quello effettuato su sentieri di normale accesso ai rifugi alpini e quello in escursioni invernali su sentieri battuti privi di pericolo di valanghe.

     3. La Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide alpine e la consulta provinciale per le attività alpinistiche, stabilisce le quote di altitudine valevoli per le singole zone della provincia di cui al comma primo e può individuare singoli sentieri situati al di sopra delle predette quote. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 18. Assicurazioni.

     1. Le guide alpine e gli aspiranti guida devono essere assicurati contro la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni, nel rispetto dei minimali di garanzia stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide. Le scuole di alpinismo devono essere assicurate contro la responsabilità civile verso terzi per un minimale stabilito dalla Giunta provinciale, sentito il collegio.

     2. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per gli infortuni i componenti delle commissioni esaminatrici, il segretario, i partecipanti alle prove di ammissione ed ai corsi di formazione di cui all'articolo 8, comma 1, compresi gli istruttori. [4]

     3. L'assessore competente in materia è autorizzato a stipulare le polizze di cui al comma secondo, nel rispetto dei minimali di garanzia di cui al comma primo.

 

          Art. 19. Vigilanza.

     1. Sono incaricati del controllo dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti alla ripartizione competente in materia di turismo, espressamente designati con decreto dell'assessore al turismo.

     2. La Giunta provinciale provvede a dotare il personale provinciale di cui al comma precedente dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento delle funzioni per i sopralluoghi e le ispezioni da effettuarsi.

     3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad applicare il trattamento di cui sopra ai componenti delle commissioni previste dalla presente legge.

 

          Art. 20. Sanzioni disciplinari e ricorsi.

     1. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero violino le norme di cui agli articoli 12 e 13, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) ammonizione scritta;

     b) censura;

     c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese ad un anno;

     d) radiazione dall'albo.

     2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio, a maggioranza assoluta dei componenti.

     3. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale, entro 30 giorni dalla loro notifica. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutorietà del provvedimento.

 

          Art. 21. Esercizio abusivo della professione.

     1. L'esercizio abusivo della professione, di cui all'art. 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 276 ad un massimo di Euro 2.744. [5]

     2. Chi esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma primo dell'art. 2, nel territorio della provincia, essendo iscritto o temporaneamente aggregato all'albo di altra regione o della provincia autonoma di Trento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 68 a Euro 690. [6]

     3. Chiunque istituisce o gestisce, senza la prescritta autorizzazione, una scuola di alpinismo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.059 a Euro 6.168. [7]

     4. Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina che applicano ai clienti tariffe superiori ai limiti vigenti sono puniti con la sanzione pecuniaria da Euro 207 a Euro 621 e sono soggetti a procedimento disciplinare. [8]

     5. Chiunque usi il nome di guida alpina, di aspirante guida, di scuola di alpinismo o similare senza essere abilitato, rispettivamente autorizzato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.375 a Euro 4.113. [9]

     6. Le guide alpine, gli aspiranti guida, nonché le scuole di alpinismo che contravvengono alle norme sull'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 18, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 690 a Euro 2.059. La violazione comporta altresì l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'albo, rispettivamente dell'autorizzazione, da disporsi dai competenti organi per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. [10]

     7. L'accertamento delle infrazioni di cui ai commi dal primo al sesto compete, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, agli organi di sicurezza pubblica, agli organi di polizia locale e forestale, nonché al personale di cui all'art. 19, comma primo.

 

          Art. 22. Consulta per le attività alpinistiche.

     1. La consulta per le attività alpinistiche è composta:

     a) dall'assessore competente in materia o da un suo delegato, quale presidente;

     b) da due funzionari di qualifica funzionale non inferiore alla VI, addetti alle ripartizioni provinciali competenti in materia di turismo e di tutela dell'ambiente;

     c) da quattro rappresentanti di associazioni alpinistiche o di soccorso alpino, aventi sede in provincia;

     d) da due rappresentanti del collegio delle guide;

     e) da un rappresentante dell'associazione degli albergatori e pubblici esercenti più rappresentativi in provincia;

     f) da un rappresentante dell'associazione provinciale dei maestri di sci maggiormente rappresentativa in provincia;

     g) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche;

     h) da un rappresentante dell'organizzazione degli agricoltori più rappresentativa in provincia.

     2. Funge da segretario un impiegato della ripartizione provinciale competente in materia di turismo.

     3. La consulta esercita le funzioni previste dalla presente legge ed è organo consultivo della Provincia nelle materie riguardanti le attività alpinistiche, il patrimonio alpinistico e il soccorso alpino.

     4. La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. E' garantita in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

 

          Art. 23. Agevolazioni finanziarie.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi e sovvenzioni a guide alpine e ad aspiranti guida, alle loro organizzazioni e alle scuole di alpinismo, nonché ai maestri di sci, alle loro organizzazioni e alle scuole di sci, per iniziative rivolte allo sviluppo del settore, ivi comprese iniziative rivolte al mondo della scuola.

     2. L'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni finanziari di spesa per la promozione e la gestione diretta di iniziative attinenti alla presente legge e per lo sviluppo del settore.

     4. A favore delle scuole di sci e di alpinismo regolarmente autorizzate, nonché delle organizzazioni di maestri di sci e di guide alpine, può essere concesso un contributo rateale annuo costante per la durata di 5 anni fino al 6% della spesa per l'acquisto o la costruzione di un immobile da adibire all'attività della scuola rispettivamente dell'organizzazione stessa.

     5. Per l'acquisto dei relativi arredi ed attrezzature può essere concesso un contributo fino ad un massimo del 30% della spesa.

     6. Per la concessione dei contributi si applicano le procedure della legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, in quanto applicabili.

     7. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti per l'attuazione della predetta legge provinciale n. 25/1986.

 

          Art. 24. Regolamento di esecuzione.

     1. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, i diritti e i doveri delle guide alpine e degli aspiranti guida in quanto non disciplinati dalla presente legge, le caratteristiche del distintivo ufficiale e della tessera di riconoscimento.

     2. Pure con norma regolamentare saranno stabiliti, in quanto non previsti dalla presente legge, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di una scuola di alpinismo.

 

          Art. 25. Norme transitorie.

     1. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della licenza di cui all'art. 1 della legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54, è rilasciata d'ufficio, alla scadenza per il suo rinnovo e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 7, la tessere di riconoscimento. La validità delle licenze in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla scadenza per il rinnovo.

     2. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge nel registro di cui all'art. 10 della legge provinciale n. 54/1978 sono trascritte d'ufficio all'albo professionale delle guide alpine.

     3. Le autorizzazioni per le scuole di alpinismo, rilasciate ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 54/1978, conservano la validità fino alla loro scadenza.

     4. I procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di licenze a guide alpine ed aspiranti guida, o autorizzazioni per le scuole di alpinismo, nonché i corsi di formazione e aggiornamento iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge, vanno portati a compimento ai sensi della legge provinciale n. 54/1978.

     5. Nella prima applicazione della presente legge i candidati che abbiano frequentato il ciclo di corsi di formazione dell'Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI) rispettivamente per aspiranti guida-guida alpina oppure siano in possesso di una qualificazione equipollente conseguita all'estero sono ammessi all'esame di licenza [11] .

     6. Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 23 le iniziative e gli investimenti che siano stati attuati dopo il 1° gennaio 1991. Per tali iniziative deve essere presentata domanda entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 26. Patrimonio alpinistico.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni alpinistiche Alpenverein Sudtirol e Club Alpino Italiano, sezione Alto Adige, sovvenzioni annue forfettarie per le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi, dei sentieri e degli itinerari alpini. Le sovvenzioni sono erogate e liquidate in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla legge provinciale n. 19/1990, e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili.

 

          Art. 27. Sovvenzioni ai corpi di soccorso alpino.

     1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Nella provincia di Bolzano all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti, provvedono gli appositi corpi di soccorso alpino del Club Alpino Italiano (CAI) e dell'Alpenverein Sudtirol (AVS) in quanto sono affiliati alla Commissione Internazionale di Salvataggio Alpino (Commission international de Sauvetage Alpin, CISA) e quindi garantiscono gli standards tecnici ed organizzativi di salvataggio e soccorso concordati a livello internazionale."

     2. L'art. 4 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, è sostituito dal seguente:

     “1. Le sovvenzioni di cui all'art. 1 sono erogate ai corpi di soccorso alpino dell'Alpenverein Sudtirol e del Club Alpino Italiano, Sezione Alto Adige, in via anticipata e fino al limite massimo dell'80% del fondo a disposizione sul relativo capitolo di spesa del bilancio di previsione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3.

     2.La sovvenzione annua spettante ai corpi, di cui al comma primo, viene determinata in via definitiva alla fine di ciascun anno, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, e verso presentazione delle spese giustificative della spesa relative all'acquisto o al reintegro di materiali, equipaggiamenti e attrezzature consumati o deperiti in operazioni di soccorso, all'arredamento dei magazzini e delle sedi dei corpi, ai costi di gestione, addestramento, assicurazione e similari, nonché delle quietanze rilasciate dai responsabili delle centrali e delle singole sezioni del servizio per il rimborso delle spese sostenute dalle squadre di soccorso e dai singoli partecipanti durante le operazioni di salvataggio, ricupero e soccorso.

     3. Con il provvedimento di cui al comma secondo è disposta la liquidazione delle somme residue tenuto conto delle anticipazioni concesse."

 

          Art. 28. Sovvenzioni per servizi di sicurezza piste da sci.

     1. Dopo il comma sesto dell'art. 17 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è inserito il seguente comma:

     “6-bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni che svolgono servizio di sicurezza su piste da sci nella provincia di Bolzano una sovvenzione annuale per l'espletamento della loro attività e per l'acquisto di attrezzature. L'erogazione e la liquidazione avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla legge provinciale n. 19/1990 e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili."

 

          Art. 29. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate:

     a) la legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54;

     b) la cifra n. 4 del comma secondo dell'art. 11 della legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12.

 

          Art. 30. Disposizioni finanziarie.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio finanziario 1991. Per la sua applicazione sono utilizzati gli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione per le corrispondenti finalità.

     2. Per gli anni successivi gli stanziamenti di bilancio saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 31. Clausola dell'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.P. 19 luglio 1994, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.P. 19 luglio 1994, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.P. 19 luglio 1994, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

[5] Comma sostituito dall'art. 26 della L.P. 19 luglio 1994, n. 3, già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[6] Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[7] Comma già modificato dall'art. 26 della L.P. 19 luglio 1994, n. 3 e dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[8] Comma già modificato dall'art. 26 della L.P. 19 luglio 1994, n. 3 e dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[9] Comma già modificato dall'art. 26 della L.P. 19 luglio 1994, n. 3 e dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[10] Comma già modificato dall'art. 26 della L.P. 19 luglio 1994, n. 3 e dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[11] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.P. 19 luglio 1994, n. 3.