§ 5.3.25 - L.P. 17 agosto 1976, n. 36.
Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:17/08/1976
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Definizione.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Scuole materne provinciali e private.
Art. 4.  Trasformazione di scuole materne private in provinciali.
Art. 5.  Decadenza delle autorizzazioni.
Art. 6.  Soppressione e chiusura di scuole materne provinciali.
Art. 7.  Retta, assistenza e contributi.
Art. 8.  Programma di sviluppo.
Art. 9.  Sezioni.
Art. 10.  Dirigenti, insegnanti ed assistenti.
Art. 10 bis.  Personale delle scuole materne in trattamento emodialitico.
Art. 11.  Anno scolastico - Apertura - Sospensione dell'attività didattica.
Art. 12.  Tirocinio.
Art. 13.  Doveri dei genitori.
Art. 14.  (Iscrizione e frequenza).
Art. 15.  Esclusione.
Art. 16.  Vigilanza e amministrazione.
Art. 17.  Organi collegiali.
Art. 18.  Consiglio di circondario di scuola materna.
Art. 19.  Consiglio di circolo di scuola materna.
Art. 20.  Consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine.
Art. 21.  Collegio delle insegnanti di scuola materna.
Art. 22.  Comitato della scuola materna.
Art. 23.  Norme comuni per gli organi collegiali.
Art. 24.  Organi collegiali presso le scuole materne private.
Art. 25.  Personale di segreteria.
Art. 26.  Stato giuridico e trattamento economico del personale.
Art. 27.  Categorie e qualifiche.
Art. 28.  Requisiti generali.
Art. 29.  Titolo di studio o di qualificazione professionale.
Art. 30.  Concorsi.
Art. 30 bis.  Conoscenza della lingua di insegnamento.
Art. 31.  Commissione esaminatrice dei concorsi.
Art. 32.  Copertura dei posti.
Art. 33.  Nomina, assegnazione della sede, periodo di prova.
Art. 34.  Trasferimenti a domanda e d'ufficio.
Art. 35.  Trasferimento a domanda.
Art. 36.  Trasferimento d'ufficio.
Art. 37.  Rapporto informativo.
Art. 38.  Orario obbligatorio.
Art. 39.  Funzione ispettiva.
Art. 40.  Funzione direttiva.
Art. 41.  Funzioni delle insegnanti.
Art. 42.  Funzioni delle assistenti.
Art. 43.  Provvedimenti e procedimenti disciplinari.
Art. 44.  Congedo ordinario.
Art. 45.  Congedi straordinari.
Art. 46.  Aspettative.
Art. 47.  Svolgimento della carriera direttiva.
Art. 48.  Svolgimento della carriera delle insegnanti.
Art. 49.  Svolgimento della carriera delle assistenti di scuola materna.
Art. 50.  Riconoscimento del servizio preruolo.
Art. 51.  Trattamento economico.
Art. 52.  Assegno perequativo.
Art. 53.  Assicurazione pensione e malattia del personale di ruolo.
Art. 54.  Indennità di buona uscita.
Art. 55.  Composizione.
Art. 56.  Attribuzioni.
Art. 57.  Incarichi e supplenze.
Art. 58.  Mancanza di personale idoneo.
Art. 59.  Congedi.
Art. 60.  Trattamento economico del personale incaricato e supplente.
Art. 61.  Trattamento previdenziale ed assistenziale.
Art. 62.  Sanzioni disciplinari del personale incaricato.
Art. 63.  Corsi, studi, ricerche, sperimentazioni, aggiornamento.
Art. 64.  Prima applicazione degli articoli 3 e 4.
Art. 65.  Prima applicazione dell'art. 2.
Art. 66.  Prima assegnazione dei posti di ruolo degli ispettori.
Art. 67.  Prima assegnazione dei posti di ruolo dei direttori.
Art. 68.  Prima assegnazione dei posti di ruolo delle insegnanti.
Art. 69.  Prima assegnazione dei posti di ruolo delle assistenti e primo concorso pubblico.
Art. 70.  Riconoscimento degli anni di servizio per il personale direttivo.
Art. 71.  Riconoscimento degli anni di servizio per le insegnanti.
Art. 72.  Riconoscimento degli anni di servizio per le assistenti.
Art. 73.  Trattamento economico iniziale.
Art. 74.  Decorrenza della prima copertura di posti.
Art. 75.  Norme regolatrici per l'anno scolastico 1976-77.
Art. 76.  Regime transitorio per gli organi collegiali.
Art. 77.  Riconoscimento degli anni di servizio al fine di concorsi e della progressione della carriera.
Art. 78.  Riconoscimento degli anni di servizio ai fini previdenziali.
Art. 79.  Riconoscimento degli anni di servizio ai fini dell'indennità di buona uscita.
Art. 80.  Personale frequentante corsi di perfezionamento.
Art. 81.  O.N.A.I.R.C.
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84.  Il personale inserviente di cui all'art. 82 continua, finché rimane nel rispettivo ruolo, a svolgere le mansioni già attribuitegli dall'ONAIRC.
Art. 85.  Scuole materne presso istituti magistrali statali.
Art. 86.      Salvo ogni diversa disposizione contenuta negli articoli 21 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, il personale in servizio nelle sezioni di scuola materna di [...]
Art. 87.      Al personale trasferito dall'ONAIRC ed a quello passato dallo Stato, purchè inquadrato o assunto in ruolo, vengono applicate le norme di cui agli articoli 77 e 78. A tal fine l'anzianità [...]
Art. 88.  Federazione provinciale degli asili infantili e scuole materne della provincia di Bolzano.
Art. 89.  Servizi di economato.
Art. 90.  (Assicurazioni).
Art. 91.  Gestione di scuole materne provinciali.
Art. 92.      Al personale delle scuole materne si applica, per quanto non è disciplinato dalla presente legge, la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 93.      Sono approvate le tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
Art. 94.      Gli stanziamenti disposti nei bilanci provinciali per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 per gli interventi per l'acquisto di arredamento, di attrezzatura, di materiale didattico e ludico ai [...]
Art. 95.      Fino all'istituzione del consiglio medico-psicopedagogico nei distretti scolastici, le relative mansioni previste dalla presente legge e dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, sono esercitate da [...]
Art. 96.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 3.648.000.000.
Art. 97.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 5.3.25 - L.P. 17 agosto 1976, n. 36.

Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia.

(B.U. 20 settembre 1976, n. 40).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Capo I

DEFINIZIONE E FINALITA'

 

     Art. 1. Definizione.

     Le scuole materne sono istituzioni nel settore prescolastico per bambini dell'età da tre a sei anni. Nell'ambito delle scuole materne speciali, nonché delle sezioni speciali l'età massima dei bambini ammissibili è elevata a 15 anni [1] .

     L'iscrizione nella scuola materna è facoltativa. La frequenza della scuola materna è gratuita, salvo quanto disposto all'art. 7.

     Per i bambini bisognosi di una particolare assistenza e formazione verranno create, nell'ambito delle istituzioni prescolastiche, scuole materne integrate o speciali, sezioni integrate o speciali.

     L'avvio nelle scuole o sezioni di cui al precedente comma oppure nelle scuole o sezioni normali è deciso, con motivata indagine e dichiarazione, dal consiglio medico-psico-pedagogico formato nell'ambito dei distretti scolastici.

 

          Art. 2. Finalità.

     La scuola materna si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

     La scuola materna tende alla formazione di una personalità del bambino libera, autonoma, aperta agli apporti culturali, etico-sociali e religiosi della comunità in cui vive, in modo che siano eliminati, in questa pluralità di modelli culturali, i dislivelli dovuti alla diversità di stimolazioni ambientali e culturali.

     Il suddetto compito nella scuola materna integrata e speciale deve trovare adempimento con particolare riguardo alla forma ed al grado di minorazione del bambino secondo le esperienze della pedagogia terapeutica.

     Gli orientamenti dell'attività educativa per le scuole materne provinciali e private vengono emanati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il consiglio di circondario.

     E' assicurata all'insegnante la libertà didattica.

 

Capo II

ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE

 

          Art. 3. Scuole materne provinciali e private.

     La Provincia istituisce con deliberazione della Giunta provinciale le scuole materne provinciali, che hanno carattere di istituzioni pubbliche.

     Alla gestione delle scuole materne provinciali provvede il Comune, competente per territorio, oppure un consorzio di Comuni. Quando una scuola materna provinciale viene istituita in un centro abitato il cui territorio è diviso tra più Comuni, alla gestione provvede il Comune nel cui territorio è sita la scuola, con l'obbligo degli altri Comuni di contribuire alle spese in proporzione al numero dei bambini iscritti; è fatta salva la possibilità della costituzione di un consorzio. La Provincia può riservare a sè la gestione di scuole materne a titolo di sperimentazione ai sensi dell'art. 10 della presente legge, provvedendo, se necessario, anche alla costruzione, all'arredamento, all'attrezzatura, al materiale didattico e ludico per queste scuole.

     La manutenzione, il riscaldamento, le altre spese di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne provinciali sono a carico del Comune ove ha sede la scuola materna. E' parimenti a carico del Comune il personale di custodia e di cucina, nonché il personale di pulizia, ferme restando le mansioni delle assistenti di cui al secondo comma dell'art. 42 della presente legge [2] ..

     L'istituzione di scuole materne da parte di enti e privati ai sensi del terzo comma dell'art. 33 della Costituzione è sottoposta all'autorizzazione da parte della Giunta provinciale. Detta autorizzazione viene concessa a condizione che vengano rispettate le norme della presente legge concernenti le scuole materne private e quelle relative alla rispondenza dei locali scolastici che verranno stabilite - in armonia con le norme sull'edilizia scolastica - nel regolamento di esecuzione. L'autorizzazione alla gestione è concessa dal sovrintendente o dall'intendente scolastico per la rispettiva scuola, su richiesta del gestore della scuola materna privata, a condizione che vengano rispettate le norme che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione concernenti i requisiti del personale. Le scuole materne private sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti ai sensi dell'art. 16 della presente legge. In caso di contravvenzione alle disposizioni richiamate dall'art. 14 e di ripetuta inosservanza, verificata mediante ispezione, degli orientamenti di cui all'art. 2 della presente legge, l'autorizzazione alla gestione decade. La decadenza è disposta dalla Giunta provinciale ed è preceduta da diffida.

 

          Art. 4. Trasformazione di scuole materne private in provinciali.

     Enti e privati che hanno istituito le scuole materne private possono chiedere alla Provincia la trasformazione della scuola in scuola materna provinciale ai sensi del primo comma del precedente articolo. Quando la trasformazione viene chiesta da un ente promotore o da una associazione promotrice oppure da privati, la Provincia deve sentire il Comune competente per territorio, che deve esprimersi entro 60 giorni. In mancanza di questo parere comunale la Provincia può ugualmente procedere all'istituzione di una scuola materna provinciale ai sensi del precedente articolo.

 

          Art. 5. Decadenza delle autorizzazioni.

     Le autorizzazioni di cui al quarto comma dell'art. 3 della presente legge decadono se la scuola materna privata non viene resa funzionante entro il termine massimo previsto nel regolamento di esecuzione.

     Le autorizzazioni decadono anche nel caso in cui le premesse per il suo rilascio siano venute a mancare e non si sia provveduto a ripristinarle nei modi e nei termini che saranno determinati nel regolamento di esecuzione.

 

          Art. 6. Soppressione e chiusura di scuole materne provinciali.

     La scuola materna provinciale viene soppressa con deliberazione della Giunta provinciale se il numero dei bambini, per un intero anno scolastico, resta costantemente inferiore ai minimi previsti dall'art. 9. La soppressione viene anche disposta se gli edifici, i locali o altri beni essenziali della scuola non corrispondono più alle disposizioni della presente legge ed a quelle contenute nel regolamento di esecuzione e l'ente gestore non abbia provveduto a ripristinarle entro un adeguato termine espressamente fissato dal competente Assessore.

     Sono sospesi i finanziamenti di cui all'art. 7 della presente legge a favore di scuole materne private che si dovessero trovare in una delle situazioni contemplate al comma precedente.

     La chiusura della scuola materna provinciale viene disposta con motivato provvedimento del sovrintendente o dell'intendente scolastico su motivata proposta del competente direttore.

 

          Art. 7. Retta, assistenza e contributi.

     1. L'ente gestore di scuole materne provinciali chiederà ai genitori un'adeguata retta per concorrere alle spese di gestione non a carico della Provincia. La quota massima della retta viene fissata con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono fissati i criteri e le forme di assistenza ai bambini residenti nella provincia e frequentanti le scuole materne provinciali. In particolare sono da prevedere delle possibilità di trasporto gratuito o semigratuito per i minorati, nonché riduzioni o esenzioni dalla retta stabilita per coloro che appartengono a famiglie in condizioni economiche disagiate.

     3. La Provincia assegna, per ogni anno scolastico, ai comuni e ai consorzi di comuni che gestiscono, anche a norma dell’articolo 91, le scuole materne provinciali, un importo determinato annualmente dalla Giunta provinciale. A tal fine si prescinde dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1. L’assegnazione viene concordata nell’ambito dell’accordo annuale tra il Presidente della Provincia e una rappresentanza dei comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. [3]

     4. La Giunta provinciale può inoltre assegnare agli enti gestori di scuole materne provinciali, che non siano in grado di assumere tutte le spese in proprio, contributi o sussidi per l'acquisto di arredamento, di attrezzatura, di materiale didattico e ludico.

     5. Alle scuole materne private che accolgono gratuitamente bambini appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione gratuita, la Giunta provinciale, tenuto conto del numero degli alunni accolti e della retta di frequenza adottata, può corrispondere assegni, premi, sussidi o contributi. La Giunta provinciale può inoltre assegnare agli enti gestori di scuole materne private, nonché agli enti promotori per l'istituzione di scuole materne private, che non siano in grado di assumere tutte le spese in proprio, contributi o sussidi fino al 70% delle spese effettive per l'acquisto di arredamento, di attrezzatura, di materiale didattico e ludico.

     6. Fino a quando la Provincia non sia finanziariamente in grado di provvedere all'istituzione di scuole materne provinciali secondo il fabbisogno normativo previsto dalla presente legge ed in base al programma di sviluppo provinciale, essa può contribuire alle spese per il personale insegnante ed assistente secondo la dotazione prevista all'art. 10 della presente legge e previa osservanza di essa. Tale contributo non può superare il 70% del costo di una corrispondente dipendente della Provincia di prima nomina.

     7. Lo stanziamento disposto dal bilancio provinciale per le scuole materne private sarà stabilito annualmente dal Presidente della Giunta provinciale con suo decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, in misura percentuale all'assegnazione stabilita per assegni ed indennità al personale delle scuole materne provinciali, tenendo conto dei principi sopra indicati. Questo comma non si applica nei confronti dei Comuni o consorzi di Comuni.

     8. Tenendo conto delle direttive di cui all'art. 8 della presente legge e dei compiti di amministrazione e di vigilanza sulle scuole materne svolte dal sovrintendente o dagli intendenti scolastici, i Comuni, ai quali è affidata la gestione delle scuole materne, curano la funzionalità tecnica, provvedono alle esigenze di carattere assistenziale e sanitario connesse con la frequenza dei bambini alla scuola e favoriscono l'integrazione dei bambini minorati nella scuola stessa.

     9. Per iniziative particolari nell’ambito dell’attività formativa ed educativa delle scuole per l’infanzia l’amministrazione provinciale può effettuare spese dirette o erogare contributi [4].

 

Capo III

PROGRAMMAZIONE

 

          Art. 8. Programma di sviluppo.

     La Provincia, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e dei Comuni interessati, stabilisce in un programma globale pluriennale le direttive per un graduale sviluppo del settore delle scuole materne provinciali.

     Sono da prevedere interventi preferenziali per le zone sprovviste di scuole materne, per le zone isolate di montagna, per le zone di accelerata urbanizzazione e per le zone depresse.

 

Capo IV

ORDINAMENTO INTERNO DELLE SCUOLE MATERNE

 

          Art. 9. Sezioni.

     Quando nello stesso edificio scolastico si trovano sezioni per diversi gruppi etnici, quelle appartenenti allo stesso gruppo etnico sono sempre considerate, per tutti gli effetti della presente legge, una scuola materna a se stante. Questa disposizione si applica anche per quanto concerne la dotazione della scuola materna con personale insegnante ed assistente.

     La scuola materna è articolata in sezioni nelle quali non possono essere iscritti meno di 14 e di norma non più di 25 bambini [5] .

     In casi particolari il numero minimo di iscritti in scuole materne monosezionali può essere ridotto a 10 [6] .

     Nelle sezioni speciali di scuola materna il numero dei bambini non deve essere inferiore a 4 e non superiore a 8 [7] .

     Nelle sezioni integrative di scuola materna il numero dei bambini non deve essere inferiore a 10 e non superiore a 15 [8] .

     Una scuola materna non può ospitare, di regola, più di 4 sezioni.

 

          Art. 10. Dirigenti, insegnanti ed assistenti.

     Per ogni scuola materna provinciale è obbligatoriamente nominata una dirigente con funzioni amministrative ed organizzative della scuola stessa. Alla dirigente è contemporaneamente affidata una sezione.

     Nelle scuole materne con due o più sezioni la dirigente assegna le sezioni alle singole insegnanti.

     Il servizio della dirigente presso una scuola materna con due o tre sezioni viene remunerato in forma di indennità per lavoro straordinario. L'ammontare di tale compenso, attribuito in misura forfettaria, viene determinato con delibera della Giunta provinciale e non può comunque superare la misura massima di 30 ore mensili.

     Nelle scuole materne con più di tre sezioni la dirigente è preposta ai compiti di cui al primo comma nell'ambito del previsto orario obbligatorio ed essa è esonerata dall'insegnamento. La dirigente è tenuta a prestare servizio di insegnamento in caso di brevi assenze del personale insegnante della propria scuola.

     Ad ogni sezione di una scuola materna è adibita una insegnante.

     E' adibita un'assistente ad ogni gruppo di due sezioni o frazione di due, nonché alla scuola materna costituita da un'unica sezione. Ad ogni gruppo di due sezioni con almeno 38 bambini iscritti è assegnata un'altra assistente. A tal fine il numero complessivo dei bambini iscritti nelle sezioni ordinarie della medesima scuola materna viene diviso per il numero delle predette sezioni [9]

     Ad ogni sezione di una scuola materna speciale o integrativa possono essere adibite al massimo due insegnanti e/o due assistenti tenendo conto del numero dei bambini minorati e del grado della loro minorazione [10]

     Agli effetti del quarto comma il numero dei posti per le insegnanti nelle scuole materne con più di tre sezioni è aumentato di una unità rispetto al numero delle sezioni.

     Presso ogni circolo didattico di scuola materna vengono assunte al massimo due insegnanti di scuola materna e due assistenti di scuola materna, che hanno l'obbligo di assumere supplenze, con preferenza, nell'ambito del circolo stesso. Ad ogni effetto di legge è considerata come sede di servizio il luogo, sede del circolo. Per tutto il resto tale personale segue la disciplina prevista dalla presente legge per il personale insegnante ed assistente.

     La Giunta provinciale è, inoltre, autorizzata ad effettuare oppure a promuovere adeguate sperimentazioni nell'ambito delle scuole materne provinciali, anche a prescindere dal numero di personale stabilito dalle norme della presente legge. La sperimentazione può in ogni caso essere realizzata solo sotto una qualificata guida scientifica.

     L'amministrazione provinciale può provvedere alla verifica della frequenza dei bambini [11] .

 

          Art. 10 bis. Personale delle scuole materne in trattamento emodialitico. [12]

     Alla scuola materna, nella quale presti servizio personale affetto da insufficienza renale cronica e che sia almeno bisettimanalmente sottoposto a trattamento emodialitico, può essere annualmente assegnata un'altra persona incaricata, ovvero di ruolo in assegnazione provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 35.

 

          Art. 11. Anno scolastico - Apertura - Sospensione dell'attività didattica. [13]

     L'anno scolastico della scuola materna ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

     Le scuole materne provinciali restano aperte per la frequenza da parte dei bambini durante il periodo pari a quello delle lezioni nelle scuole elementari, fatta salva la distribuzione del carico orario di insegnamento settimanale di cui all'art. 38 in modo uniforme su cinque giorni.

     La Giunta provinciale, sentiti il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici, determina pertanto con propria deliberazione e per ogni anno scolastico; l'inizio ed il termine dell'attività didattica; i giorni ed i periodi di sospensione dell'attività didattica; i giorni di presenza prima dell'inizio e dopo il termine dell'attività didattica per le attività rispettivamente preliminari e conclusive; il numero di giorni con insegnamento ridotto.

     In casi particolari e motivati la Giunta provinciale può autorizzare il prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini. I relativi posti non formano posti in organico e sono copribili dal personale di ruolo solo sotto forma di assegnazione provvisoria anche pluriennale.

 

          Art. 12. Tirocinio.

     Gli enti gestori di scuole materne provinciali e private, purchè finanziate dalla Provincia, sono tenuti ad offrire a singole alunne o a gruppi di alunni di istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta del rispettivo preside e d'intesa con il competente direttore, la possibilità di assistere alla attività educativa e di tirocinio nelle scuole materne.

 

          Art. 13. Doveri dei genitori.

     I genitori hanno il dovere di provvedere che:

     a) le malattie infettive del bambino e delle persone conviventi in famiglia vengano comunicate immediatamente alla dirigente della scuola materna;

     b) un bambino assunto nella scuola materna la frequenti regolarmente e rispetti l'orario di frequenza;

     c) l'insegnante venga informato di qualsiasi disturbo o di situazioni particolari del bambino, affinchè possa adeguatamente intervenire;

     d) sia pagata regolarmente e per la durata di tutto l'anno scolastico la retta di cui all'art. 7, primo comma, della presente legge.

     Il gestore delle scuole materne non è responsabile della sicurezza dei bambini durante il tragitto per l'andata ed il ritorno dalla propria abitazione.

 

          Art. 14. (Iscrizione e frequenza). [14]

     1. Hanno titolo di iscrizione alle scuole materne provinciali i bambini e le bambine indicati all'articolo 1, comma 1. Termini e modalità di iscrizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     2. Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola materna interessata, l'ammissione alla frequenza dei bambini e delle bambine viene disciplinata dal competente Comitato secondo criteri di priorità definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

     3. I bambini e le bambine esclusi possono essere ammessi a frequentare le scuole materne viciniori, che registrino posti disponibili, sulla base dei criteri previsti dal medesimo provvedimento adottato ai sensi del comma 2.

 

          Art. 15. Esclusione.

     Un bambino può essere escluso dall'ulteriore frequenza della scuola materna, con provvedimento motivato del comitato della scuola materna di cui all'art. 22 della presente legge, se i genitori, nonostante avvisi scritti, non adempiono ai doveri di cui all'art. 13 della presente legge.

 

Capo V

VIGILANZA, AMMINISTRAZIONE E ORGANI COLLEGIALI

 

          Art. 16. Vigilanza e amministrazione.

     L'amministrazione e la vigilanza sulle scuole materne vengono affidate al sovrintendente scolastico per le scuole materne in lingua italiana ed agli intendenti scolastici per le rispettive scuole materne in lingua tedesca e delle località ladine.

     A tal fine le scuole materne di ogni gruppo linguistico formano un circondario. Ogni circondario si suddivide in circoli didattici di scuola materna, che comprendono non meno di 45 sezioni di scuole materne e, di regola, non più di 55 sezioni [15] .

     A ciascun circondario è preposto un ispettore.

     A ciascun circolo didattico è preposto un direttore.

 

          Art. 17. Organi collegiali.

     Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola materna dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circondario, di circolo didattico e di singola scuola materna, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

 

          Art. 18. Consiglio di circondario di scuola materna. [16]

 

          Art. 19. Consiglio di circolo di scuola materna.

     Per ogni circolo didattico di scuola materna è istituito un consiglio di circolo, nominato dall'ispettore di circondario del relativo gruppo linguistico. Ogni consiglio è composto:

     a) dal direttore, che lo presiede;

     b) da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;

     c) da due assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;

     d) da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;

     e) da un assistente sociale, designato dalla Giunta provinciale;

     f) da due rappresentanti dei Comuni, designati dalla Giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale. Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la Giunta provinciale.

     Il consiglio di circolo svolge i seguenti compiti:

     a) adotta il regolamento interno del circolo, che dovrà fra l'altro stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola materna, nonché durante l'uscita dalla medesima;

     b) determina i criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;

     c) formula pareri ai comitati delle scuole materne sull'acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale ludico necessario al funzionamento delle scuole materne di circolo;

     d) formula proposte sulle forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalle singole scuole materne, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;

     e) promuove contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

     f) partecipa ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

     Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

 

          Art. 20. Consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine.

     Presso il circolo didattico di scuola materna delle località ladine è istituito un consiglio di circolo, nominato dal competente intendente scolastico. Tale consiglio è composto:

     a) dal direttore, che lo presiede;

     b) da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;

     c) da tre assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;

     d) da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;

     e) da uno psicologo, da un pediatra, da un esperto di scienze della educazione e da un assistente sociale, designati dalla Giunta provinciale;

     f) da due rappresentanti dei Comuni, designati dalla Giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale. Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali, la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la Giunta provinciale.

     Il consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine svolge i compiti previsti dagli articoli 18 e 19 della presente legge.

     Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

     In caso di impossibilità a trovare gli esperti di cui alla precedente lett. e), appartenenti al gruppo linguistico ladino, la Giunta provinciale può designare esperti appartenenti ad altri gruppi linguistici.

 

          Art. 21. Collegio delle insegnanti di scuola materna.

     Presso ogni circolo didattico di scuola materna è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo ed incaricate, in servizio nel rispettivo circolo didattico di scuola materna ed è presieduta dal direttore, che lo convoca.

     Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:

     a) cura la programmazione dell'azione educativa al fine di adeguare gli orientamenti educativi e specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo fisico e psichico dei bambini;

     b) propone iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti ed i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;

     c) designa i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo.

     Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

     Il collegio elegge, nel proprio seno, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

 

          Art. 22. Comitato della scuola materna.

     Presso ogni scuola materna è istituito e nominato dal sovrintendente e dagli intendenti scolastici, nelle rispettive competenze, un comitato che promuove la collaborazione fra l'amministrazione comunale, i genitori e la scuola materna. Detto comitato è composto:

     a) da un rappresentante del Comune;

     b) da un rappresentante dell'ente gestore, se la scuola non è gestita dal Comune;

     c) dalle insegnanti di ruolo ed incaricate della scuola materna. Fanno parte del comitato anche le insegnanti supplenti, purchè assunte presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;

     d) da un'assistente di ruolo della scuola materna, designata dalle assistenti stesse. Qualora presso la rispettiva scuola non fosse addetto personale di ruolo, le assistenti designano un'assistente incaricata o supplente, purchè la supplente sia stata assunta presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;

     e) da un insegnante di scuola elementare della località dove ha sede la scuola materna, designato dal direttore didattico;

     f) da un genitore per ogni sezione, designato dai genitori dei bambini frequentanti la rispettiva sezione della scuola materna. Un genitore non può rappresentare che una sola sezione.

     Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente ed il suo sostituto.

     Il comitato decide:

     a) sull'assunzione ed esclusione dei bambini;

     b) [17]

     c) sul programma e sull'organizzazione di regolari riunioni informative e culturali;

     Il comitato dà pareri:

     a) nei limiti di cui all'art. 7 della presente legge, sull'entità della retta di cui al primo comma dello stesso articolo a carico dei genitori e su eventuali esenzioni o riduzioni;

     b) in merito all'acquisto di arredamento, di attrezzature, di materiale didattico e ludico;

     c) sulla dotazione dei locali e sulle attrezzature della scuola materna.

     Il comitato propone al direttore di scuola materna, che decide definitivamente, l'orario giornaliero durante il quale la scuola materna è aperta per la frequenza da parte dei bambini, nonché il giorno di chiusura infrasettimanale [18] .

     Il Comune può affidare ai comitati delle scuole materne anche compiti ulteriori a quelli previsti dalla presente legge, salvo comunque quanto disposto dall'art. 91 della presente legge. In tal caso il Comune può designare un ulteriore proprio rappresentante. Le spese inerenti alla realizzazione del presente comma sono a carico del Comune.

 

          Art. 23. Norme comuni per gli organi collegiali.

     Gli organi collegiali durano in carica per tre anni scolastici.

     Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.

     Per la validità dell'adunanza degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

     Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     I membri designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica presso l'organo medesimo e vengono surrogati con le modalità previste nei precedenti articoli per la composizione dei relativi organi collegiali. Il personale direttivo, insegnante ed assistente, membro del consiglio di circolo, viene sostituito nel caso di trasferimento in un altro circolo didattico. Per la sostituzione dei membri degli organi collegiali, venuti a cessare per qualsiasi causa, si applicano le norme relative alla composizione del rispettivo organo collegiale.

     In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

     Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario della attività didattica.

     Le funzioni di segretario presso ogni organo collegiale sono affidate dal presidente ad un membro dell'organo stesso.

     La partecipazione agli organi collegiali previsti dai precedenti articoli è gratuita.

     Ai componenti degli organi collegiali spettano, a carico della Provincia, il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dalle leggi provinciali 12 luglio 1957, n. 6, e 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

     I membri degli organi collegiali devono essere di lingua materna corrispondente alla scuola, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 20.

 

          Art. 24. Organi collegiali presso le scuole materne private.

     Presso ogni scuola materna privata, comunque finanziata dalla Provincia, è obbligatoriamente istituito a cura dell'ente gestore il comitato della scuola materna.

     A tale comitato si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 23, ad eccezione del penultimo comma dell'art. 23.

 

          Art. 25. Personale di segreteria. [19]

 

Titolo II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

 

          Art. 26. Stato giuridico e trattamento economico del personale.

     Il personale direttivo, le insegnanti e le assistenti delle scuole materne provinciali sono dipendenti della Provincia.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dai seguenti articoli.

 

Capo I

CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

          Art. 27. Categorie e qualifiche.

     Il personale delle scuole materne provinciali comprende le seguenti categorie:

     a) personale direttivo con le seguenti qualifiche:

     1) ispettori provinciali per le scuole materne, uno per il gruppo linguistico tedesco ed uno per il gruppo linguistico italiano;

     2) direttori di scuola materna;

     b) insegnanti di scuola materna;

     c) assistenti di scuola materna;

     Il direttore per le scuole materne delle località ladine esercita anche le funzioni dell'ispettore.

     Le singole carriere e le corrispondenti qualifiche sono stabilite nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

 

          Art. 28. Requisiti generali.

     Per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti requisiti generali:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti;

     3) buona condotta;

     4) idoneità fisica per l'espletamento del servizio.

     L'Amministrazione provinciale ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima dell'assunzione.

     Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati, non per motivi di salute, dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

     Nei confronti del personale direttivo, insegnante ed assistente si prescinde dalla conoscenza della lingua non materna ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 29. Titolo di studio o di qualificazione professionale.

     Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo, per la nomina ai posti di ruolo sono richiesti i seguenti titoli di studio o di qualificazione professionale:

     1) per gli ispettori provinciali per le scuole materne la laurea;

     2) per i direttori la laurea, oppure il diploma di vigilanza oppure il diploma rilasciato dagli istituti magistrali o dalle scuole magistrali;

     3) per le insegnanti di scuola materna il diploma rilasciato dalle scuole magistrali;

     4) per le insegnanti di scuola materna da adibire a sezioni integrate o speciali il diploma rilasciato dalle scuole magistrali con un'ulteriore preparazione specializzata;

     5) per le assistenti di scuola materna il diploma di licenza di scuola media con un'ulteriore preparazione specializzata.

     I titoli specifici di studio e quelli specifici professionali richiesti per ciascun tipo di posto saranno fissati dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 30. Concorsi.

     L'ammissione ai posti di ruolo ha luogo mediante concorso da indirsi, almeno ogni tre anni, con deliberazione della Giunta provinciale. Il bando di concorso, contenente i programmi di esame previsti per le singole prove e le sedi dei posti ai sensi del secondo comma dell'art. 33, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

     I concorsi sono banditi separatamente per le scuole materne di lingua italiana, tedesca e delle località ladine, fermo restando il principio di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi costituzionali sullo Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     L'Amministrazione provinciale ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorsi, anche quelli che risultino necessari da coprire entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria con i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

     Le prove d'esame devono essere sostenute nella lingua italiana o tedesca a seconda dei posti cui il concorrente aspira [20] .

     Gli aspiranti di lingua ladina hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame per la copertura di posti nelle località ladine sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuare nella domanda di ammissione [21] .

 

          Art. 30 bis. Conoscenza della lingua di insegnamento. [22]

     1. Le aspiranti ad un impiego quale insegnante od assistente di scuola materna, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, devono superare un esame consistente in una prova scritta ed orale sulla conoscenza della lingua e letteratura corrispondente alla loro futura attività e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento del relativo titolo di studio.

     2. Il comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale mancato superamento di detto esame ha effetto dallo scadere del rapporto di servizio in corso alla data d'esame, ma in ogni caso dal 1° settembre successivo. La mancata partecipazione all'esame produce gli stessi effetti.

     3. Il comma primo non si applica al personale di lingua ladina.

     4. Gli esami di cui al comma primo si svolgono davanti ad apposita commissione, una di lingua tedesca ed una di lingua italiana, nominata dalla Giunta provinciale secondo la procedura e la composizione previste per le commissioni esaminatrici di cui all'art. 31.

     5. Per l'accesso agli impieghi quale insegnante o assistente di scuola materna presso scuole materne delle località ladine è richiesta, oltre l'appartenenza al gruppo ladino, la conoscenza della lingua ladina, da comprovare mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata ai sensi del comma precedente. Per quanto non regolato trovano applicazione i commi precedenti.

 

          Art. 31. Commissione esaminatrice dei concorsi.

     Il giudizio sui concorsi per il personale delle scuole materne è dato da un'apposita commissione nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, e composta come segue:

     a) da un presidente con qualifica superiore al posto messo a concorso scelto tra il personale di ruolo delle scuole materne, primarie o secondarie;

     b) da due membri con qualifica superiore o almeno pari a quella del posto messo a concorso. Un membro viene designato dal personale secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 76, l'altro dalla Giunta provinciale. Ambedue i membri devono appartenere al personale di ruolo delle scuole materne, primarie o secondarie. Un membro deve essere insegnante di pedagogia.

     Ciascun membro della commissione è sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente.

     Funge da segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva o di concetto.

     Per ciascuno dei gruppi linguistici è nominata un'apposita commissione composta da membri appartenenti allo stesso gruppo linguistico.

     Nei concorsi per la copertura dei posti di ispettore provinciale per le scuole materne è presidente il competente Assessore e suo supplente il sovrintendente o l'intendente scolastico per la rispettiva scuola.

 

          Art. 32. Copertura dei posti.

     La copertura dei posti vacanti di ispettore provinciale per le scuole materne avviene in base a concorsi per titoli ed esami, ai quali sono ammessi:

     a) i direttori di scuola materna in possesso di laurea e con un'anzianità di servizio quale direttore di ruolo di almeno 5 anni;

     b) i direttori didattici ed i presidi delle scuole secondarie in possesso della laurea di cui al precedente art. 29 e con un'anzianità di servizio, quale direttore didattico o preside di ruolo, di almeno 5 anni [23] ;

     c) le insegnanti di scuola materna in possesso di laurea e con una anzianità di servizio quale insegnante di scuola materna di ruolo di almeno 10 anni.

     La Giunta provinciale può ricoprire i posti di ispettore provinciale mediante chiamata di persone ritenute particolarmente idonee ed in possesso del prescritto titolo di studio ed a prescindere dal limite superiore di età [24] .

     La chiamata di cui al precedente comma può essere fatta anche a tempo determinato. In ogni caso la nomina definitiva ha luogo previo l'espletamento del periodo di prova previsto dal successivo articolo.

     La copertura dei posti vacanti di direttore avviene in base a concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi:

     a) insegnanti di scuola materna e docenti di scuola di istruzione primaria o secondaria in possesso di laurea oppure del diploma di vigilanza e con un'anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni;

     b) insegnanti di scuola materna con un'anzianità di servizio di ruolo di almeno dieci anni [25] .

     La copertura dei posti vacanti di insegnante di scuola materna avviene in base a concorsi per titoli ed esami, ai quali sono ammesse le insegnanti di scuola materna in possesso del titolo di studio di cui all'art. 29.

     La copertura dei posti vacanti di assistente avviene in base a concorsi per titoli ed esami, ai quali sono ammesse le aspiranti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 29.

     Fatte salve le altre modalità previste dalla presente legge per l'assunzione di personale, i posti attualmente coperti da personale religioso, che in futuro risultassero vacanti a qualsiasi titolo, potranno anche essere conferiti per incarico a personale religioso in possesso dei relativi requisiti; in tal caso il limite di età è elevato a 50 anni. La durata dell'incarico è limitata a cinque anni ed è prorogabile anche oltre il citato limite di età. Per tutta la durata dell'incarico i relativi posti rimangono indisponibili per la copertura mediante pubblico concorso. Il trattamento economico corrisponde per tutta la durata del servizio a quello di una persona di ruolo di pari categoria di prima nomina. Il trattamento previdenziale ed assistenziale segue la disciplina del relativo personale di ruolo, però a prescindere dall'applicazione dell'art. 47 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

     Nei confronti del personale direttivo, insegnante ed assistente della scuola materna si prescinde dall'applicazione della proporzione etnica ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

     Al personale proveniente dallo Stato, assunto in ruolo quale ispettore per le scuole materne, è comunque assicurato, in sede di nomina in ruolo, un trattamento economico, per stipendio ed indennità provinciale, non inferiore a quello goduto presso lo Stato per stipensione ed indennità di funzione pensionabile [26] .

     Allo stesso personale, assunto in ruolo quale direttore di scuola materna, è comunque assicurato, in sede di nomina in ruolo, un trattamento economico, per stipendio ed indennità provinciale, non inferiore allo stipendio goduto nella qualifica di provenienza [27] .

 

          Art. 33. Nomina, assegnazione della sede, periodo di prova.

     La nomina del personale direttivo, insegnante ed assistente della scuola materna vincitore del concorso, decorre dal 1° settembre successivo al concorso ed acquista carattere di stabilità dopo un anno di prova.

     Il personale nominato in prova ha il diritto di scelta tra le sedi indicate nel bando di concorso secondo l'ordine di graduatoria. Al personale che non effettua questa scelta entro un termine stabilito sarà assegnata d'ufficio la sede rimasta libera dopo l'avvenuta scelta da parte degli altri aspiranti.

     Con regolamento di esecuzione saranno fissate le necessarie modalità per l'esercizio di tale diritto.

     Decade dalla nomina il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa, entro il termine stabilito dal bando di concorso, o di accettazione condizionata o che, pur avendola accettata, non assume il servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dal bando di concorso.

     Compiuto il periodo di prova, il personale consegue la nomina definitiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previo giudizio favorevole. Il giudizio nei confronti degli ispettori è espresso dalla Giunta provinciale e nei confronti del rimanente personale dal consiglio di amministrazione.

     Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere prorogato, per giusti motivi, di un anno, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Presidente della Giunta provinciale dichiara la risoluzione dell'impiego e la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per esito negativo della prova.

     La dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per sfavorevole esito della prova è disposta, previo giudizio del consiglio di amministrazione o della Giunta provinciale, anche prima che sia compiuto l'anno di prova, quando l'opera del personale direttivo, insegnante o assistente risulti gravemente manchevole.

 

Capo II

TRASFERIMENTI

 

          Art. 34. Trasferimenti a domanda e d'ufficio.

     Il personale direttivo, insegnante ed assistente può essere trasferito a domanda o d'ufficio.

     I trasferimenti sono disposti dal sovrintendente e dall'intendente scolastico della rispettiva scuola secondo le procedure stabilite dai successivi articoli.

 

          Art. 35. Trasferimento a domanda.

     I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dal 1° settembre successivo.

     Le domande di trasferimento da parte delle insegnanti e delle assistenti devono essere presentate al sovrintendente o all'intendente scolastico della rispettiva scuola tramite il competente direttore e quelle da parte dei direttori tramite il competente ispettore, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

     Il sovrintendente e gli intendenti scolastici delle rispettive scuole stabiliscono annualmente il termine per la presentazione delle domande ed i documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse.

     I trasferimenti sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con regolamento di esecuzione, previo parere del consiglio di amministrazione. Tale regolamento di esecuzione deve indicare gli ulteriori adempimenti e le modalità necessarie per lo svolgimento dei trasferimenti.

     Avverso il rifiuto di trasferimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

     Coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti possono, per sopraggiunti gravi motivi, presentare domanda di assegnazione provvisoria di sede. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico ed hanno durata di un anno scolastico. Queste assegnazioni sono disposte subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo e non sono consentite nei confronti di personale di prima nomina.

 

          Art. 36. Trasferimento d'ufficio.

     Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella sede.

     In caso di soppressione di posto si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano le interessate, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista al precedente articolo e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.

     Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico.

     Le insegnanti e le assistenti da trasferire per soppressione di posto hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede tra i posti disponibili, secondo i criteri stabiliti nel secondo comma del presente articolo e nel regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo. Qualora, in caso di soppressione della scuola, non fossero disponibili posti, il personale è assegnato in soprannumero alla sede più vicina a quella soppressa per un periodo massimo di due anni, salvo la sistemazione ai sensi delle precedenti norme.

     Qualora non fossero disponibili posti per il personale da trasferire per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella sede, ai sensi del primo e del terzo comma, esso è collocato in disponibilità per un periodo non superiore ad un anno. Tale personale è impiegato per supplenze, in caso di necessità. Il servizio di supplenza sospende per il relativo periodo la disponibilità.

     Avverso il trasferimento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

 

Capo III

NOTE DI QUALIFICA

 

          Art. 37. Rapporto informativo.

     Per il personale assistente di ruolo addetto alle scuole materne il rapporto informativo che si conclude con un giudizio complessivo deve essere compilato entro un mese dalla sospensione dell'attività didattica e comprendere due anni scolastici consecutivi. Il rapporto informativo viene compilato dal competente direttore, mentre il giudizio complessivo è espresso dal competente ispettore. Il giudizio complessivo nei confronti del personale delle scuole delle località ladine è espresso dal competente intendente scolastico.

     La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della prestazione culturale e professionale, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della collaborazione con le insegnanti, con gli organi scolastici e con le famiglie dei bambini, nonché di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione di assistente.

     Entro 30 giorni dalla comunicazione il personale può ricorrere al consiglio di amministrazione che, sentito il direttore, decide in via definitiva.

     Non si fa luogo al rapporto informativo ed al giudizio complessivo per il personale direttivo ed insegnante, nonché per il personale assistente della qualifica di vertice. Per tutto questo personale vanno però segnalati i fatti di particolare menzione sotto il profilo del demerito. Tali segnalazioni sono effettuate nei confronti degli ispettori e del direttore per le scuole materne delle località ladine dal sovrintendente e rispettivamente dall'intendente scolastico per la rispettiva scuola; nei confronti dei direttori dal competente ispettore, nonché nei confronti del personale insegnante ed assistente dal competente direttore.

     Per tutto il personale addetto alle scuole materne non trova applicazione il disposto di cui al terzo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recepito con l'art. 6 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

 

Capo IV

DOVERI DEL PERSONALE

 

          Art. 38. Orario obbligatorio.

     Il personale direttivo delle scuole materne ha l'obbligo di prestare servizio con il carico orario di cui all'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni [28] .

     L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti di scuola materna è di 35 ore settimanali di insegnamento. Inoltre, sono tenute sulla base di un monte ore annue di 210 ore alla programmazione delle varie attività connesse con il funzionamento della scuola, nonché con la funzione docente, ivi compreso; la partecipazione alle sedute del comitato di scuola materna e degli altri organi collegiali, i rapporti con le famiglie e l'aggiornamento [29] .

     Nei confronti delle assistenti trova applicazione il primo comma del presente articolo [30] .

     In caso di necessità, il personale di cui ai precedenti commi è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi. Per il personale insegnante ed assistente tale obbligo è limitato a 12 ore mensili [31] .

 

          Art. 39. Funzione ispettiva.

     Gli ispettori curano attraverso la loro azione e per incarico del sovrintendente e del rispettivo intendente scolastico, che le scuole materne per i singoli tre gruppi linguistici perseguano e raggiungano le finalità di cui all'art. 2 della presente legge.

     Agli ispettori, oltre a svolgere attività di consulenza per i direttori, spetta in particolare:

     a) presiedere il consiglio di circondario;

     b) vigilare sull'attività dei direttori;

     c) decidere, sentito il consiglio di circondario, definitivamente sui ricorsi inoltrati in merito alla nomina delle dirigenti;

     d) promuovere e coordinare l'attività di aggiornamento del personale direttivo, insegnante ed assistente;

     e) formulare proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento ed all'impiego dei sussidi didattici;

     f) attendere alle ispezioni tecnico-didattiche;

     g) presiedere le conferenze dei direttori almeno 2 per anno scolastico;

     h) esercitare tutte le altre funzioni che vengano loro affidate mediante norme speciali e dal sovrintendente o dall'intendente scolastico per la rispettiva scuola;

     i) svolgere per il competente assessore e per il sovrintendente o l'intendente scolastico per la rispettiva scuola attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica.

     Al termine di ogni anno scolastico gli ispettori redigono una relazione sull'andamento generale dell'attività delle scuole materne e dei loro servizi.

     L'ispettore assente è sostituito, a cura del sovrintendente o intendente scolastico per la rispettiva scuola, da un altro dipendente della carriera direttiva addetto alla scuola materna.

 

          Art. 40. Funzione direttiva.

     Il direttore assicura la gestione unitaria del circolo didattico di scuola materna e sovrintende al suo funzionamento sotto il profilo educativo, didattico, amministrativo e disciplinare.

     In particolare spetta al direttore:

     a) presiedere il consiglio di circolo di cui all'art. 19;

     b) vigilare sull'attività del personale insegnante ed assistente;

     c) procedere alla formazione delle sezioni;

     d) decidere, sentito il consiglio di circolo, definitivamente sui ricorsi inoltrati dalle insegnanti e dalle assistenti in merito alla assegnazione delle sezioni di scuola materna;

     e) nominare le dirigenti. Per le scuole materne costituite da un'unica sezione si prescinde dal formale atto di nomina;

     f) procedere alla formulazione dell'orario in base alle deliberazioni del comitato di scuola materna, di cui all'art. 22;

     g) decidere, sentito il consiglio di circolo sui ricorsi presentati in riguardo all'ammissione o all'esclusione di bambini, ad eccezione di quelli concernenti la lingua materna;

     h) provvedere alla continuità dell'opera educativo-formativa in caso di assenza delle insegnanti ed assistenti;

     i) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, le attività didattiche;

     l) compilare per le assistenti il rapporto informativo in base alle direttive di cui all'art. 37;

     m) adottare o proporre i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale insegnante ed assistente;

     n) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico-psico-pedagogico;

     o) tenere rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue diverse articolazioni, nonché con gli enti locali e gli enti gestori delle scuole materne;

     p) svolgere attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle insegnanti ed assistenti con particolare riguardo a quelle di nuova nomina;

     q) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative della presente legge, riguardanti in particolare il rilascio di certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, l'assunzione di provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire il funzionamento e la sicurezza della scuola materna.

     3. Sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, per ciascun direttore è nominato un vice direttore che può essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento. [32]

 

          Art. 41. Funzioni delle insegnanti. [33]

 

          Art. 42. Funzioni delle assistenti. [34]

 

Capo V

SANZIONI DISCIPLINARI E COMMISSIONE DI DISCIPLINA

 

          Art. 43. Provvedimenti e procedimenti disciplinari. [35]

 

Capo VI

CONGEDI ED ASPETTATIVE

 

          Art. 44. Congedo ordinario.

     Il personale addetto alle scuole materne ha diritto in ciascun anno scolastico ad un mese di congedo ordinario retribuito, da usufruirsi durante il periodo di sospensione dell'attività didattica.

     La durata dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento didattico organizzati durante il periodo di sospensione dell'attività didattica deve essere stabilita in modo da non ridurre a meno di un mese il periodo del congedo ordinario dei direttori, delle insegnanti e delle assistenti che siano chiamati alla frequenza dei corsi stessi.

     Il congedo ordinario non potuto fruire nel periodo previsto può essere fruito, previa domanda dell'interessato, entro il 31 agosto dell'anno successivo, ma comunque in periodi non coincidenti con l'attività didattica [36] .

 

          Art. 45. Congedi straordinari. [37]

 

          Art. 46. Aspettative. [38]

 

Capo VII

SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 47. Svolgimento della carriera direttiva. [39]

 

          Art. 48. Svolgimento della carriera delle insegnanti. [40]

 

          Art. 49. Svolgimento della carriera delle assistenti di scuola materna. [41]

 

          Art. 50. Riconoscimento del servizio preruolo. [42]

 

          Art. 51. Trattamento economico. [43]

 

          Art. 52. Assegno perequativo. [44]

 

Capo VIII

PREVIDENZA E QUIESCENZA

 

          Art. 53. Assicurazione pensione e malattia del personale di ruolo.

     Il personale direttivo, insegnante ed assistente di ruolo addetto alla scuola materna è iscritto, agli effetti previdenziali, alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.), nonché all'Istituto Nazionale di Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.), ai soli effetti previdenziali, secondo le relative norme vigenti ed ai fini delle assicurazioni contro le malattie alla Cassa Mutua Provinciale di Malattia di Bolzano.

     Inoltre, si provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale per il quale è previsto tale obbligo di assicurazione dalle leggi vigenti in materia.

 

          Art. 54. Indennità di buona uscita. [45]

 

Capo IX

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 55. Composizione. [46]

 

          Art. 56. Attribuzioni. [47]

 

Capo X

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE

 

          Art. 57. Incarichi e supplenze.

     L'Amministrazione provinciale può avvalersi per la temporanea copertura dei posti nelle scuole materne di personale incaricato o supplente, che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 28 e 29. I requisiti devono sussistere al 1° settembre di ogni anno. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti del personale direttivo soltanto per i casi di incarico.

     Gli incarichi e le supplenze sono conferiti per la durata dell'effettivo servizio.

     Gli incarichi e le supplenze per il personale direttivo, insegnante ed assistente sono conferiti per l'intero anno scolastico qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno sette mesi.

     (Omissis) [48].

     Gli effetti della nomina ad incaricato oppure a supplente cessano nei casi di decadenza, dimissione, sopravvenuta incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o destituzione dall'insegnamento.

     Entro il 1° luglio di ogni anno la Giunta provinciale approva, sentiti il sovrintendente e gli intendenti scolastici per la rispettiva scuola, l'elenco dei posti disponibili e stabilisce i criteri per la formazione di apposite graduatorie degli aspiranti. Le graduatorie sono distinte per circoli didattici di scuola materna, nonché per il personale direttivo, insegnante ed assistente.

     Gli incarichi annuali e le supplenze sono conferiti ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria di cui al precedente comma, con decreto dell'Assessore competente, su richiesta del sovrintendente o dell'intendente scolastico per la rispettiva scuola. Dette graduatorie sono utilizzate anche per la copertura dei posti istituiti dopo il 1° luglio. Le supplenze dei primi tre mesi vengono conferite per le insegnanti e le assistenti dal competente direttore.

     Fino all'assunzione del servizio da parte della supplente, chiamata in base alla graduatoria di cui al precedente comma, le supplenze possono essere conferite dal competente direttore al personale assistente di ruolo o incaricato, addetto alla stessa scuola materna, avendo comunque riguardo al regolare funzionamento della complessiva attività scolastica.

 

          Art. 58. Mancanza di personale idoneo.

     Nell'impossibilità di reperire personale insegnante ed assistente munito dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna categoria, l'Assessore competente, sentito il sovrintendente o l'intendente scolastico per la rispettiva scuola, può provvedere mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee per tale incarico a condizioni che esse abbiano una sufficiente esperienza nell'educazione ed assistenza di bambini.

     Il competente direttore provvede comunque alla chiamata diretta per tali supplenze dei primi tre mesi.

     La documentazione necessaria per l'assunzione in servizio deve essere presentata dalle interessate, a pena di decadenza, all'atto della nomina e comunque entro e non oltre trenta giorni dall'assunzione del servizio; detta documentazione conserva piena efficacia per tutta la durata dell'anno scolastico. Il presente comma si applica anche per gli incarichi e le supplenze di cui al precedente articolo.

 

          Art. 59. Congedi. [49]

 

          Art. 60. Trattamento economico del personale incaricato e supplente.

     Al personale direttivo, insegnante ed assistente incaricato o supplente spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente categoria del personale di ruolo.

     Il trattamento economico di cui al precedente comma è concesso fino alla fine dell'anno scolastico per gli incarichi conferiti ai sensi del terzo comma dell'art. 57.

     Per incarichi conferiti ai sensi del secondo comma dell'art. 57, detto trattamento economico è concesso per la durata dell'effettivo servizio.

     Gli incaricati a tempo indeterminato seguono la progressione economica del corrispondente personale di ruolo.

     Il trattamento economico per il personale supplente con orario ridotto è determinato in proporzione alle ore complessive dell'orario di servizio di cui all'art. 38.

     Al personale incaricato che non percepisca già gli assegni familiari in base ad altra attività svolta, spettano, inoltre, le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni in atto per il corrispondente personale di ruolo.

     L'eventuale maggiorazione dovuta ai sensi del presente articolo al personale supplente già in servizio non è pensionabile.

 

          Art. 61. Trattamento previdenziale ed assistenziale. [50]

 

          Art. 62. Sanzioni disciplinari del personale incaricato.

     Le disposizioni riguardanti le sanzioni disciplinari del personale di ruolo si applicano anche al personale incaricato per quanto concerne la sanzione della censura e quella della riduzione dello stipendio.

     Le infrazioni che comportano per il personale di ruolo la sospensione dalla qualifica o la destituzione dall'impiego, comportano per il personale incaricato la revoca dell'incarico e la cessazione degli emolumenti con effetto immediato.

 

Capo XI

AGGIORNAMENTO E STUDI

 

          Art. 63. Corsi, studi, ricerche, sperimentazioni, aggiornamento.

     Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, studi e ricerche in campo educativo, progetti di sperimentazione, incarichi di raccolta, di elaborazione e di diffusione di documentazione pedagogico-didattica sono deliberati dalla Giunta provinciale, su proposta del consiglio di circondario.

     Ai dettagli organizzativi, come compensi ai docenti, ai ricercatori ed agli esperti, rimborso spese ai partecipanti ai corsi, spese varie di organizzazione o simili, si provvede di volta in volta con la delibera di cui al primo comma.

     Inoltre, gli ispettori, i direttori e le insegnanti di scuola materna possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale a partecipare a corsi di perfezionamento e di aggiornamento nazionali ed esteri.

     I compensi ai partecipanti ai corsi non possono essere comunque superiori alle indennità di missione spettanti al personale provinciale di pari qualifica.

     La Giunta provinciale può autorizzare enti ed associazioni ad organizzare per conto della Provincia corsi di perfezionamento e di aggiornamento in favore del personale addetto alle scuole materne provinciali e private, concedendo per tale scopo contributi o sussidi.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Capo I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 64. Prima applicazione degli articoli 3 e 4.

     I Comuni, gli enti, le associazioni ed i privati che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono una o più scuole materne e che intendono chiedere la trasformazione in scuole materne provinciali ai sensi dell'art. 4, sono tenuti a presentare alla Giunta provinciale un'apposita domanda con l'indicazione delle sezioni e del numero dei bambini iscritti entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegato il decreto di autorizzazione al funzionamento ed alla gestione, rilasciato dal Provveditorato agli studi di Bolzano, oppure dal competente ufficio scolastico provinciale.

     Nella prima applicazione dell'art. 4 si prescinde dal parere del Comune ai sensi dello stesso articolo.

     Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione previsto dal quarto comma dell'art. 3, ma comunque non oltre l'anno scolastico 1976-77, i decreti di autorizzazione al funzionamento ed alla gestione sono rilasciati secondo le disposizioni in vigore prima della entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 65. Prima applicazione dell'art. 2.

     Fino all'emanazione del decreto in cui si fissano gli orientamenti di cui all'art. 2, si applica nei confronti delle scuole materne provinciali il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, e nei confronti delle scuole materne private il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 584.

 

          Art. 66. Prima assegnazione dei posti di ruolo degli ispettori.

     La prima copertura dei posti della qualifica di ispettore provinciale per le scuole materne avrà luogo mediante chiamata di persone in possesso di laurea e con un'anzianità di servizio di ruolo in scuole statali di almeno 10 anni e che non abbiano superato il 55 anno di età.

 

          Art. 67. Prima assegnazione dei posti di ruolo dei direttori.

     Alla copertura dei primi cinque posti della qualifica di direttore, oltre a quelli previsti all'art. 82, si può provvedere mediante chiamata di persone ritenute idonee, che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti all'art. 29, abbiano un'anzianità di servizio, anche non continuativo, in favore delle scuole materne di almeno 12 anni e che non abbiano superato il 43 anno di età.

 

          Art. 68. Prima assegnazione dei posti di ruolo delle insegnanti.

     La prima copertura dei posti della categoria delle insegnanti di scuola materna avrà luogo mediante concorso per titoli al quale sono ammesse le insegnanti di scuola materna che all'entrata in vigore della presente legge svolgono una rispondente attività presso scuole materne nella provincia di Bolzano con almeno due anni di effettivo servizio, anche non continuativo, purchè svolto nell'ambito della provincia e che siano in possesso del titolo di studio previsto all'art. 29. Si prescinde dal limite di età. Inoltre, è ammesso il personale con almeno 10 anni di effettivo servizio, che all'entrata in vigore della presente legge non abbia superato il 65 anno di età; restano salve le altre condizioni.

     In base al concorso di cui al comma precedente ed in parziale deroga al primo comma dell'art. 29, i posti di ruolo nelle sezioni integrate e speciali sono coperti anche con insegnanti non specializzate. I relativi posti sono comunque conferiti con assoluta preferenza alle concorrenti dichiarate idonee, secondo l'ordine di graduatoria, che siano in possesso della richiesta specializzazione e che abbiano fatto domanda di assegnazione alle sezioni integrate o speciali.

     Al solo fine della determinazione del periodo di servizio di cui al primo comma è computato anche quello svolto in età inferiore ai 18 anni.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di quelle insegnanti che, pur dipendendo da un ente gestore di una scuola materna, svolgono attività amministrativa presso il "Landsverein Sudtiroler Kindergarten" ed abbiano, inoltre, prestato precedentemente almeno 10 anni di effettivo servizio quale insegnante di scuola materna. Questo personale è assegnato, su domanda, ai circoli didattici delle scuole materne di cui all'art. 25 per lo svolgimento di attività amministrative, pur rimanendo soggetto in tutto alle norme, anche transitorie, della presente legge.

     Il concorso di cui al primo comma è indetto dopo il termine indicato nel primo comma dell'art. 74.

     Nei confronti delle insegnanti ammesse al concorso ai sensi del presente articolo e che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 58 anno di età si prescinde dal periodo di prova, purchè abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della presente legge almeno un anno di servizio senza demerito.

 

          Art. 69. Prima assegnazione dei posti di ruolo delle assistenti e primo concorso pubblico.

     La prima copertura dei posti della categoria delle assistenti di scuola materna avrà luogo mediante concorso per titoli, al quale sono ammesse le persone che all'entrata in vigore della presente legge svolgono un'attività rispondente alle indicazioni di cui all'art. 42 presso scuole materne nella provincia di Bolzano ed abbiano un'anzianità di servizio continuativo di almeno 5 anni, nonché, all'atto del citato concorso, un'età minima di 21 anni.

     Si prescinde dal limite di età, dal titolo di studio e dall'ulteriore specializzazione ai sensi dell'art. 29.

     Il primo concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 32 per la copertura di posti vacanti di assistenti di scuola materna è riservato al personale non insegnante, che all'entrata in vigore della presente legge svolge un'attività presso scuole materne nella provincia di Bolzano con almeno 5 anni di effettivo servizio, anche non continuativo, purchè svolto nell'ambito della provincia, ed all'atto del citato concorso, abbia un'età non inferiore a 21 anni. Inoltre, si prescinde dal limite di età e dal titolo di studio, nonché dall'ulteriore specializzazione di cui all'art. 29. Nei confronti del personale in possesso del diploma di licenza di scuola media il servizio minimo è ridotto a tre anni ed inoltre si prescinde dall'età minima di 21 anni.

     Al solo fine della determinazione del periodo di servizio di cui al primo e terzo comma del presente articolo è computato anche quello svolto all'età inferiore ai 18 anni.

     Il concorso di cui al primo comma è indetto dopo il termine indicato nel primo comma dell'art. 74.

 

          Art. 70. Riconoscimento degli anni di servizio per il personale direttivo. [51]

 

          Art. 71. Riconoscimento degli anni di servizio per le insegnanti. [52]

 

          Art. 72. Riconoscimento degli anni di servizio per le assistenti. [53]

 

          Art. 73. Trattamento economico iniziale. [54]

 

          Art. 74. Decorrenza della prima copertura di posti.

     L'assunzione in ruolo e l'inquadramento del personale contemplato nell'art. 68 e nel primo comma dell'art. 69 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo al terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non prima della data di trasformazione della scuola materna privata in scuola materna provinciale.

     Il personale di cui agli articoli 66 e 67 può essere assunto in ruolo ed inquadrato prima del termine indicato al precedente comma.

 

          Art. 75. Norme regolatrici per l'anno scolastico 1976-77.

     Fino ai termini previsti dal precedente articolo la Giunta provinciale continua ad erogare agli enti gestori di scuole materne i contributi previsti dalla legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2, per far fronte alle spese per il personale. Questi contributi sono erogati anche oltre detti termini, ma in nessun caso oltre il 31 agosto 1977, qualora si rendessero necessari per definire rapporti di lavoro già oggetto di contributo provinciale [55] .

     Il personale insegnante ed assistente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed alla data dei termini previsti dal precedente articolo, ad eccezione di quello supplente, viene assunto, con delibera della Giunta provinciale, su domanda da presentare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in qualità di incaricati, con la decorrenza prevista dall'art. 74 ed a prescindere dal limite massimo di età. sono considerate assistenti le persone che svolgono un'attività rispondente alle indicazioni di cui all'art. 42. Sono parimenti assunte le insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano superato il 65 anno di età, purchè abbiano, ai sensi delle disposizioni del primo comma dell'articolo 68, almeno 10 anni di servizio. Per le insegnanti in servizio presso le sezioni integrate o speciali si prescinde dalla specializzazione; per il personale assistente si prescinde dal titolo di studio e dalla specializzazione ai sensi dell'art. 29. L'incarico decade in data 31 agosto 1977. A questo personale spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente categoria del personale di ruolo. Al fine dell'aspettativa per malattia, il servizio prestato precedentemente all'incarico è considerato, a partire dal 1° gennaio 1976, come svolto alle dipendenze della Provincia. Il personale insegnante ed assistente assunto in qualità di incaricato ai sensi del presente comma, il personale insegnante non di ruolo trasferito dall'ONAIRC e quello passato dallo Stato, purchè si trovi nelle condizioni previste dall'art. 68 e dal primo comma dell'art. 69 per la partecipazione al rispettivo concorso, è equiparato, al fine del congedo ordinario, dei congedi straordinari e delle aspettative, al personale di ruolo. Anche nei confronti del personale contemplato dal quarto comma dell'art. 68 si applicano le disposizioni del presente comma, ma esso è assegnato, su domanda, ai servizi indicati nella norma richiamata.

     Per l'anno scolastico 1976-77 il numero delle insegnanti e delle assistenti in servizio presso le scuole materne provinciali può essere superiore a quello previsto dall'art. 10. In tal caso il personale eccedente è tenuto ad assumere supplenze in altre scuole materne provinciali. Al fine della scelta del personale tenuto a prestare la supplenza, si tiene conto delle esigenze di famiglia e dell'anzianità di servizio.

     Le insegnanti e le assistenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che non abbiano l'età minima per essere incaricate, possono essere mantenute in servizio. La Giunta provinciale continua ad erogare per l'anno scolastico 1976-77 ai relativi datori di lavoro i necessari contributi a rifusione dei compensi, comprensivi dell'indennità di buona uscita e degli altri oneri secondo i criteri finora seguiti.

     Gli incarichi e le supplenze per l'anno scolastico 1976-77 sono conferiti ai sensi degli articoli 57 e 58, a prescindere dall'applicazione del sesto comma dell'art. 57.

     In deroga alle disposizioni di cui all'art. 33, i bandi di concorso previsti per la prima copertura dei posti della categoria delle insegnanti e delle assistenti indicheranno le norme per la prima scelta della sede. Il personale che presta servizio nella stessa scuola da almeno quattro anni oppure che è in servizio nella stessa scuola fin dall'istituzione di essa ha il diritto di assoluta precedenza nella scelta della sede già occupata. La scelta della sede ai sensi del presente comma ha effetto dal 1° settembre successivo alla pubblicazione della graduatoria.

     Qualora in base ai concorsi contemplati all'art. 68 ed al primo comma dell'art. 69 non fosse possibile nominare in prova il relativo personale entro il 31 agosto 1977, l'incarico di cui al secondo comma del presente articolo è prorogato di un anno ma comunque non oltre la nomina in prova. In tal caso pure l'applicazione del terzo comma è prorogato di un anno.

     I posti vacanti della qualifica di direttore possono essere ricoperti, fino alla nomina dei vincitori del relativo primo concorso pubblico, con insegnanti di scuola materna anche non di ruolo. Tale servizio è utile a tutti gli effetti della carriera delle insegnanti, anche al fine dello svolgimento del periodo di prova; inoltre, si applica il quarto comma dell'art. 57, nonchè l'art. 60.

 

          Art. 76. Regime transitorio per gli organi collegiali. [56]

 

          Art. 77. Riconoscimento degli anni di servizio al fine di concorsi e della progressione della carriera. [57]

 

          Art. 78. Riconoscimento degli anni di servizio ai fini previdenziali.

     Il trattamento di quiescenza in forma di pensione spettante al personale assunto ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 per il servizio riconosciuto ai fini della carriera secondo le norme transitorie della presente legge è corrisposto oppure integrato a carico del bilancio provinciale fino a raggiungere la misura spettante da parte del C.P.D.E.L. con uguale anzianità di iscrizione [58] .

     Al fine di cui al precedente comma il servizio non riconosciuto interamente al fine dello sviluppo della carriera viene computato per intero.

     Non si tiene comunque conto del servizio prestato dal personale religioso che non sia stato soggetto all'iscrizione obbligatoria presso un istituto, cassa o ente di previdenza.

 

          Art. 79. Riconoscimento degli anni di servizio ai fini dell'indennità di buona uscita.

     A favore del personale assunto in base agli articoli 67, 68 e 69 viene computato, per la determinazione dell'indennità di buona uscita ai sensi dell'art. 54, anche il servizio riconosciuto ai fini della carriera secondo le norme transitorie della presente legge. Dal computo sono esclusi periodi per i quali l'interessato abbia già fruito di tale o analoga indennità. Dall'indennità di buona uscita così determinata viene dedotto il complessivo premio di servizio corrisposto dall'INADEL e riferentesi al servizio riconosciuto al fine della carriera.

     Per la determinazione dell'indennità di cui al precedente comma, il servizio non riconosciuto interamente al fine dello sviluppo della carriera viene computato per intero.

     Nei confronti del personale assunto in base all'art. 66, la Provincia integrerà, fino alla misura prevista dall'art. 54, l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Statale (ENPAS), per un numero di anni di servizio prestato presso lo Stato pari a quello reso alle proprie dipendenze.

 

          Art. 80. Personale frequentante corsi di perfezionamento.

     Al personale insegnante che all'entrata in vigore della presente legge stia frequentando un corso di perfezionamento nazionale o estero attinente la professione di insegnante di scuola materna, e che nel primo concorso per titoli ed esami risulti vincitore di un posto vacante per effetto del primo o del terzo comma dell'art. 30, si applicano gli articoli 71, 77 e 78.

 

Capo II

TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PERSONALE DI DIVERSI ENTI

 

          Art. 81. O.N.A.I.R.C.

     Le scuole materne gestite nella provincia di Bolzano dall'Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (ONAIRC) sono trasferite alla Provincia stessa con gli effetti e le modalità previsti all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

     Il Comune, competente per territorio, provvede alla gestione delle singole scuole materne ai sensi dell'art. 3. Non è applicabile l'art. 91.

     I beni mobili ed immobili trasferiti alla Provincia in base all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, vengono trasferiti, a titolo gratuito, previa deliberazione della Giunta provinciale, al Comune, competente per territorio. Sono altresì trasferiti, a titolo gratuito, al Comune competente per territorio, gli edifici, sede di una scuola materna gestita dall'ONAIRC, già trasferiti alla Provincia a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

     Il personale dell'ONAIRC in servizio nella Provincia di Bolzano ed addetto alle scuole materne, escluso quello addetto alla scuola magistrale, trasferito ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e col rispetto del principio di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi costituzionali sullo Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inquadrato nei rispettivi ruoli provinciali e conserva l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

     Il personale amministrativo della carriera esecutiva in servizio nella provincia di Bolzano ed addetto agli uffici è inquadrato, in caso di necessità anche in soprannumero, nel ruolo provinciale di cui all'art. 25 della presente legge nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianità già maturata.

 

          Art. 82. [59]

 

          Art. 83. [60]

 

          Art. 84. Il personale inserviente di cui all'art. 82 continua, finché rimane nel rispettivo ruolo, a svolgere le mansioni già attribuitegli dall'ONAIRC.

     Il personale supplente assunto in sostituzione di inservienti assenti dal servizio è obbligato a svolgere le mansioni già attribuite alla inserviente supplita. Nei confronti di questo personale supplente si prescinde dalla specializzazione richiesta dall'art. 29. Le supplenze di cui al presente comma non danno luogo ad incarichi a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 57.

     Il personale inserviente di ruolo è ammesso al concorso di cui al terzo comma dell'art. 69, prescindendo dai limiti di età, dal titolo di studio e dall'ulteriore specializzazione [61] .

     Nei confronti del personale che ha conseguito la nomina definitiva in ruolo in base al concorso di cui al precedente comma si applica l'art. 72. E' comunque garantito un trattamento economico almeno pari a quello percepito nella carriera di provenienza. Coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza.

     Il personale che dopo l'espletamento del citato concorso rimane nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 82, è assegnato al servizio di cucina e svolge le relative mansioni secondo le direttive date dalla dirigente e dal competente Comune.

     Si applicano anche nei confronti di questo personale inserviente le norme relative al trasferimento.

     I posti di ruolo, che per qualunque motivo si rendano liberi, sono soppressi.

 

          Art. 85. Scuole materne presso istituti magistrali statali.

     Il Comune, competente per territorio, provvede ai sensi dell'articolo 3 alla gestione delle scuole materne annesse agli istituti magistrali statali e che hanno cessato di dipendere dallo Stato ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

 

          Art. 86.

     Salvo ogni diversa disposizione contenuta negli articoli 21 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, il personale in servizio nelle sezioni di scuola materna di cui all'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica può chiedere, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla Provincia, rispettando comunque il principio di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Il passaggio ha effetto dal termine indicato nella prima parte del primo comma dell'art. 74.

     Il personale di ruolo è inquadrato nei rispettivi ruoli provinciali e conserva l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza. Inoltre, si applica l'art. 71, limitatamente al servizio non già riconosciuto dallo Stato.

     Le insegnanti non di ruolo sono ammesse al concorso per titoli di cui all'art. 68, purchè siano in possesso dei requisiti ivi previsti. Inoltre, si applica l'art. 71.

     Il personale insegnante non di ruolo conserva la posizione di incaricato o di supplente.

 

          Art. 87.

     Al personale trasferito dall'ONAIRC ed a quello passato dallo Stato, purchè inquadrato o assunto in ruolo, vengono applicate le norme di cui agli articoli 77 e 78. A tal fine l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza è equiparata a servizio riconosciuto. Nei confronti di questo personale si applicano pure le norme concernenti la prima scelta della sede di cui al sesto comma dell'art. 75, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 82.

     Al personale passato dallo Stato, purchè inquadrato o assunto in ruolo, si applica l'art. 79, dedotta l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Statale (ENPAS). Al fine della determinazione dell'indennità di buona uscita l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza è equiparata al servizio riconosciuto.

     L'art. 79 viene applicato nei confronti del personale trasferito dall'ONAIRC, purchè inquadrato o assunto in ruolo, dopo l'avvenuto versamento al Tesoriere della Provincia di Bolzano degli importi dovuti dalla Riunione Adriatica di Sicurtà (R.A.S.) in base alla polizza stipulata ai sensi dell'art. 62 del regolamento dell'ONAIRC, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1973, e riferentesi al periodo utile ai sensi dell'art. 79. Al fine della determinazione dell'indennità di buona uscita l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza è equiparata a servizio riconosciuto.

 

          Art. 88. Federazione provinciale degli asili infantili e scuole materne della provincia di Bolzano.

     Il personale amministrativo in servizio presso la sede centrale della federazione provinciale degli asili infantili e scuole materne della provincia di Bolzano da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto, con delibera della Giunta provinciale, con effetto dal termine previsto nella 1a parte del I comma dell'art. 74 e previa domanda, nel ruolo amministrativo di cui alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, della Provincia. L'inquadramento avviene, in caso di necessità, anche in soprannumero, nella relativa carriera spettante in base al titolo di studio in possesso dell'interessato secondo l'ordinamento provinciale. Si prescinde dal limite di età e dalla conoscenza della lingua non materna.

     Ai fini dello sviluppo della carriera il servizio prestato dal personale contemplato al primo comma presso la citata federazione viene riconosciuto per intero, purchè tale servizio sia stato svolto con il titolo di studio in base al quale viene effettuato l'inquadramento nella relativa carriera.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 89. Servizi di economato. [62]

 

          Art. 90. (Assicurazioni). [63]

     1. L'assicurazione degli alunni prevista dagli articoli 2 e 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è estesa alle scuole materne provinciali.

 

          Art. 91. Gestione di scuole materne provinciali.

     La gestione della scuola materna provinciale può essere affidata dal Comune o consorzio di Comuni, su domanda, all'ente promotore od associazione promotrice, qualora tale ente o associazione concorra agli oneri di cui al terzo comma dell'art. 3. In tal caso la ripartizione degli oneri deve essere regolata con apposita convenzione, fermo restando comunque a carico del Comune o del consorzio l'onere del personale di custodia e di cucina. Il Comune può in ogni tempo, con motivata deliberazione, revocare l'affidamento della scuola stessa all'ente promotore o all'associazione promotrice.

     Qualora un ente promotore o un'associazione promotrice sia proprietario o superficiario dei locali scolastici e presenti domanda di affidamento della gestione della scuola materna provinciale in proprio o tramite un'associazione o cooperativa locale, il Comune o il consorzio di Comuni è tenuto a valersi per la gestione di tale ente o associazione ai sensi del precedente comma. Lo stesso vale quando un'associazione promotrice che presenta domanda di affidamento dimostri con la documentazione di cui all'art. 64 di gestire da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore della presente legge una scuola materna sita in un edificio di proprietà della Provincia.

 

          Art. 92.

     Al personale delle scuole materne si applica, per quanto non è disciplinato dalla presente legge, la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 93.

     Sono approvate le tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

 

          Art. 94.

     Gli stanziamenti disposti nei bilanci provinciali per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 per gli interventi per l'acquisto di arredamento, di attrezzatura, di materiale didattico e ludico ai sensi dell'art. 7 possono essere utilizzati anche per la costruzione e per la sistemazione di edifici destinati a sede di scuole materne.

 

          Art. 95.

     Fino all'istituzione del consiglio medico-psicopedagogico nei distretti scolastici, le relative mansioni previste dalla presente legge e dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, sono esercitate da uno o più gruppi di esperti, composti da un medico, uno psicologo, un pedagogista e da un assistente sociale, nominati dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 96.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 3.648.000.000.

     La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi è valutata in lire 9.000 milioni all'anno a partire dal 1977. Gli stanziamenti necessari saranno fissati annualmente con legge di bilancio ed iscritti agli appositi capitoli del bilancio provinciale.

     Alla copertura dell'onere di lire 3.648 milioni a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte ai capitoli 270 e 2650 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2.

     Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.352 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977 e successivi si provvede con una corrispondente quota delle maggiorazioni di entrata di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

 

          Art. 97.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli di nuova istituzione

Titolo I - Sezione II - Rubrica I - Categoria III

Cap. 265 - Assegnazioni ai Comuni per le scuole materne provinciali (art. 7, terzo comma, della legge)

L.

477.000.000

Cap. 275 - Interventi per l'assistenza di bambini frequentanti scuole materne provinciali, in particolare per trasporti di bambini minorati (art. 7, secondo comma, della legge)

 

20.000.000

Cap. 280 - Assegni, premi, sussidi o contributi agli enti gestori di scuole materne private per la gestione delle scuole (art. 7, quinto comma, della legge)

 

5.000.000

Cap. 285 - Spese, sussidi e contributi per corsi, studi, ricerche, sperimentazioni ed aggiornamento (art. 63 della legge)

 

40.000.000

Cap. 290 - Assicurazione contro gli infortuni dei bambini e per la responsabilità civile del personale (art. 90 della legge)

 

7.000.000

Capitolo in diminuzione

Cap. 270 - (modificato nel testo) Spese per assegni e indennità accessorie al personale addetto alle scuole materne provinciali compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali; compensi e indennità per i membri dei vari organi collegiali, nonché per gli esperti (art. 95 della legge); contributi agli enti gestori di scuole materne private ai sensi dell'art. 7, sesto comma, della legge e contributi ai sensi dell'art. 75 della legge

L.

549.000.000

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 15 gennaio 1977, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 13 aprile 1978, n. 14.

[3] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1 e così sostituito dall’art. 14 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[15] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[16] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

[17] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[18] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[20] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[21] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.P. 9 agosto 1988, n. 27.

[24] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 9 agosto 1988, n. 27.

[25] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[26] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 9 agosto 1988, n. 27.

[27] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 9 agosto 1988, n. 27.

[28] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[29] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[30] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[31] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[32] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[33] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[34] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[35] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[36] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 28 luglio 1977, n. 22.

[37] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[38] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[39] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[40] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[41] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[42] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[43] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[44] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[45] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[46] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[47] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[48] Comma abrogato dall'art. 5 della L.P. 15 gennaio 1985, n. 5.

[49] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

[50] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[51] Articolo così modificato dall'art. 114 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

[52] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[53] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[54] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[55] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 13 della L.P. 13 aprile 1978, n. 14.

[56] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[57] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[58] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 13 aprile 1978, n. 14.

[59] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[60] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[61] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 13 aprile 1978, n. 14.

[62] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

[63] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.