§ 41.7.89 - D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:20/01/1973
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed [...]
Art. 2.      Sono esercitate dalla provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre [...]
Art. 3.      Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale.
Art. 4.      All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonchè dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio, provvede la provincia in base a piani da essa [...]
Art. 5.      La vigilanza sugli istituti dotati di autonomia amministrativa, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la [...]
Art. 6.      Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana è obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca è obbligatorio l'insegnamento della [...]
Art. 7.      Nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di [...]
Art. 8.      Il diritto del padre o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le [...]
Art. 9.      Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame è comunicato al Ministro per la pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione previsto [...]
Art. 10.      Nel conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento, consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli [...]
Art. 11.      Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile [...]
Art. 12.      Il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e [...]
Art. 13.      Per l'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano sono previsti i seguenti ruoli:
Art. 14.  [23]
Art. 15.  [24]
Art. 16.  [25]
Art. 17.      Per il personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli.
Art. 18.      I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di maturità nelle scuole secondarie in lingua italiana e in lingua tedesca devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, [...]
Art. 19.      Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia organizzano d'intesa corsi di aggiornamento per il personale docente in servizio nelle scuole elementari e secondarie della provincia di [...]
Art. 20.      Su richiesta della provincia, è disposto il comando di personale ispettivo, direttivo e docente statale in servizio nella provincia di Bolzano, secondo le forme previste dagli articoli 56 e 57 [...]
Art. 21.      A richiesta della provincia di Bolzano, personale appartenente ai ruoli organici delle scuole materne statali può essere comandato, con il proprio consenso, a disposizione della provincia stessa [...]
Art. 22.      Il sovrintendente scolastico è scelto fra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che rivestono la qualifica di dirigente [...]
Art. 23.      Il sovrintendente scolastico esercita relativamente alle scuole materne, agli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria e alle scuole popolari, in lingua italiana, le stesse [...]
Art. 24.      L'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca è nominato con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica [...]
Art. 25.      L'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle località ladine è nominato dal Ministero della pubblica istruzione su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico [...]
Art. 26.      Nell'ambito della rispettiva circoscrizione, l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle località ladine esercitano, relativamente alle scuole materne, agli [...]
Art. 27.  [31]
Art. 28.      Sino a quando non saranno istituiti con legge provinciale gli uffici scolastici coi relativi organici del personale e non saranno nominati il sovrintendente e gli intendenti scolastici, la [...]
Art. 29.      Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonchè il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni [...]
Art. 30.      Le sezioni di scuola materna statale derivate dalla trasformazione ai sensi dell'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali [...]
Art. 31.      Il ruolo speciale per l'insegnamento della seconda lingua, istituito ai sensi del decreto legislativo di Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è soppresso.
Art. 32.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed [...]
Art. 33.      Alla data d'inizio del funzionamento degli uffici scolastici, la provincia di Bolzano succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli [...]
Art. 34.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla [...]
Art. 35.      Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di [...]
Art. 36.      Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, le disposizioni del presente decreto, concernenti lo stato giuridico del personale statale ispettivo, direttivo e docente, vanno coordinate con [...]
Art. 37.      Restano ferme le vigenti disposizioni compatibili con quelle del presente decreto.
Art. 38.      Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della [...]


§ 41.7.89 - D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

(G.U. 18 aprile 1973, n. 101, S.O.)

 

     Art. 1.

     Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto [1] .

     Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di cui al successivo art. 12 [2] .

 

          Art. 2.

     Sono esercitate dalla provincia di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti il Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sono, inoltre, esercitate dalla provincia le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1.

     In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente è trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

 

          Art. 3.

     Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale.

     I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

 

          Art. 4.

     All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonchè dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio, provvede la provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria [3] .

     Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato.

 

          Art. 5.

     La vigilanza sugli istituti dotati di autonomia amministrativa, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la retribuzione del personale direttivo e docente, è esercitata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 6.

     Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana è obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.

     L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello statuto.

     L'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola.

     Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, semprechè gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie [4] .

     L'accertamento di cui al precedente comma è richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14 [5] .

     Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 [6] .

 

          Art. 7.

     Nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca.

     Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del Consiglio scolastico, e, in ordine alle eventuali conseguenti variazioni degli organici del personale docente, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

     Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina è usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle località ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari è insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalità relative all'uso della lingua ladina quale strumento d'insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina [7] .

 

          Art. 8.

     Il diritto del padre o di chi ne fa le veci di decidere l'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla lingua d'insegnamento prevista per le diverse scuole.

 

          Art. 9.

     Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame è comunicato al Ministro per la pubblica istruzione per il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia.

     La provincia adotta le modifiche dei programmi di insegnamento e di esame con propria legge.

     La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano [8] .

     La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma è da intendere nel senso che può riguardare anche gli orari d'insegnamento [9] .

 

          Art. 10.

     Nel conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento, consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore.

     All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma provvede la provincia, previo parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ai sensi del precedente art. 9, e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione agli effetti di cui all'art. 4 del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame.

 

          Art. 12.

     Il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), compreso il personale insegnante dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma, è statale a tutti gli effetti e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente delle corrispondenti scuole statali [10] .

     Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonchè ai ruoli del personale docente della seconda lingua, è richiesta, oltre al possesso dei prescritti requisiti, l'appartenenza al corrispondente gruppo linguistico. Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, della scuola secondaria è ammesso a partecipare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca [11] .

     Fermo restando il requisito dell'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento nelle scuole elementari delle località ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole secondarie delle località stesse è riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini appartenenti al gruppo ladino delle predette località possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca e hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.

     Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività [12] .

     L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti [13] .

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle località ladine è richiesta la conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, da comprovare per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle località ladine [14] .

 

          Art. 13.

     Per l'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano sono previsti i seguenti ruoli:

     a) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari in lingua italiana;

     b) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca;

     c) ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca;

     d) ruolo degli insegnanti di lingua tedesca nelle scuole elementari in lingua italiana;

     e) ruolo degli insegnanti delle scuole elementari delle località ladine.

     L'orario obbligatorio d'insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma è di 18 ore settimanali, che costituiscono posto d'insegnamento per la determinazione degli organici dei predetti ruoli [15] .

     Nei casi nei quali non sia possibile costituire un posto d'insegnamento ai sensi del precedente comma, alla copertura delle ore residue si provvede, ove necessario, mediante la nomina di personale docente non di ruolo [16] .

     I posti vacanti nel ruolo di cui alla lettera c) sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami riservati ai cittadini di lingua materna italiana in possesso del prescritto titolo di studio.

     I posti vacanti nel ruolo di cui alla lettera d) del primo comma sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami riservati ai cittadini di lingua tedesca in possesso del prescritto titolo di studio.

     (Omissis) [17].

     Ai concorsi per posti di direttore didattico delle scuole elementari in lingua italiana sono ammessi anche gli insegnanti appartenenti al ruolo di cui alla lettera c); a quelli per posti di direttore didattico delle scuole elementari in lingua tedesca sono ammessi anche gli insegnanti appartenenti al ruolo di cui alla lettera d).

     Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere a) e c) del primo comma che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, oppure in un istituto delle località ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura italiana e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento italiana [18] .

     Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere b) e d) del primo comma che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio di un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, oppure in un istituto delle località ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura tedesca e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua d'insegnamento tedesca [19] .

     Gli esami di cui ai precedenti due commi si svolgono davanti ad apposita commissione nominata rispettivamente dal sovraintendente scolastico e dal competente intendente scolastico [20] .

     Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alla lettera e) del primo comma debbono dimostrare di conoscere le lingue italiana, tedesca e ladina mediante esame da svolgersi innanzi ad apposita commissione nominata dall'intendente delle predette scuole [21] .

     I programmi di esame dei concorsi a posti di ruolo nelle scuole elementari delle località ladine debbono assicurare l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina [22] .

 

          Art. 14. [23]

     Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole della provincia di Bolzano sono istituiti due posti di ispettore tecnico periferico di cui uno per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e l'altro per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca.

     I predetti ispettori tecnici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica e presso l'intendenza scolastica delle scuole di lingua tedesca.

     Ai concorsi per l'accesso ai posti di cui al primo comma sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente i docenti di seconda lingua tedesca nonchè i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua tedesca ovvero i docenti di seconda lingua italiana nonchè i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua italiana.

 

          Art. 15. [24]

     In relazione al particolare ordinamento scolastico della provincia di Bolzano la funzione ispettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è svolta distintamente per la scuola in lingua italiana per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine in relazione all'esigenza di assicurare l'approfondimento della complessiva problematica di ciascuna delle scuole suindicate.

     A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono assegnati i seguenti posti di ispettore tecnico periferico:

     a) per la scuola in lingua italiana:

     un posto per la scuola elementare;

     un posto per la scuola secondaria;

     b) per la scuola in lingua tedesca:

     due posti per la scuola elementare;

     tre posti per la scuola secondaria;

     c) per la scuola delle località ladine un posto per la scuola elementare.

     Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica, l'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca e l'intendenza scolastica delle scuole delle località ladine.

     I posti di cui al precedente secondo comma relativi alla scuola secondaria sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la provincia, per i settori d'insegnamento previsti dal secondo comma del citato art. 119, assicurando, comunque, un posto al settore dell'insegnamento linguistico-espressivo.

     Ai concorsi relativi ai posti di cui al precedente secondo comma è ammesso il personale direttivo e docente della rispettiva scuola in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     Per le esigenze relative alla scuola secondaria, il sovrintendente e gli intendenti scolastici possono conferire incarichi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche per l'approfondimento di problematiche inerenti a particolari settori d'insegnamento. Il sovrintendente può altresì avvalersi degli ispettori tecnico-periferici operanti in provincia di Trento. L'intendente per le scuole delle località ladine parimenti può avvalersi dell'ispettore riservato alla scuola secondaria in lingua italiana e degli ispettori operanti in provincia di Trento quando trattasi di insegnamenti impartiti in lingua italiana, nonchè degli ispettori riservati alla scuola secondaria in lingua tedesca per gli insegnamenti impartiti nella lingua stessa.

 

          Art. 16. [25]

     (Omissis).

 

          Art. 17.

     Per il personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli.

     (Omissis) [26].

     (Omissis) [27].

 

          Art. 18.

     I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di maturità nelle scuole secondarie in lingua italiana e in lingua tedesca devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

     I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di maturità nelle scuole secondarie delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

 

          Art. 19.

     Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia organizzano d'intesa corsi di aggiornamento per il personale docente in servizio nelle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano.

     Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione e la provincia provvedono d'intesa all'aggiornamento del personale della scuola in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano [28] .

 

          Art. 20.

     Su richiesta della provincia, è disposto il comando di personale ispettivo, direttivo e docente statale in servizio nella provincia di Bolzano, secondo le forme previste dagli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituiti dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 21.

     A richiesta della provincia di Bolzano, personale appartenente ai ruoli organici delle scuole materne statali può essere comandato, con il proprio consenso, a disposizione della provincia stessa con gli assegni a carico del rispettivo bilancio.

     I posti di organico delle scuole materne statali occupati dal personale, collocato a disposizione della provincia ai sensi del precedente comma, non sono conferibili ad altri titolari per la durata di tre anni scolastici. Trascorso tale periodo ai posti medesimi possono essere destinati, per nomina o trasferimento, altri titolari, ma altrettanti posti dovranno essere lasciati vacanti nei rispettivi organici.

 

          Art. 22.

     Il sovrintendente scolastico è scelto fra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca.

     Limitatamente ai periodi di vacanza durante i quali non sia possibile provvedere alla nomina ai sensi del precedente comma, le funzioni di sovrintendente possono essere affidate per incarico a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea.

     Qualora il trattamento economico in godimento sia inferiore a quello iniziale spettante al dirigente superiore, la differenza è corrisposta all'incaricato, per tutto il periodo in cui esercita le relative funzioni, a titolo di assegno personale. Il servizio prestato in qualità di sovrintendente scolastico si considera, a tutti gli effetti, compresi quelli della partecipazione a concorsi, quale servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

     Alla nomina o all'incarico si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, la quale si pronuncia entro 60 giorni dalla data della richiesta.

 

          Art. 23.

     Il sovrintendente scolastico esercita relativamente alle scuole materne, agli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria e alle scuole popolari, in lingua italiana, le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi.

     Nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, delle predette scuole, compreso il personale addetto all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari in lingua italiana, il sovrintendente esercita le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi.

     I ricorsi proposti dal personale statale di cui al precedente comma avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro per la pubblica istruzione in conformità delle disposizioni vigenti.

     In materia di incarichi e supplenze di insegnamento restano ferme le attribuzioni degli organi collegiali competenti.

     Il sovrintendente esercita, altresì, la vigilanza sulle scuole materne, elementari, secondarie e popolari in lingua tedesca e su quelle delle località ladine della provincia di Bolzano.

     Il potere di vigilanza di cui al precedente comma concerne tra l'altro il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e sull'attività didattica ed amministrativa delle scuole medesime e comporta la facoltà di disporre a tal fine anche ispezioni, salvo a riferire all'autorità competente sulle inadempienze o irregolarità.

     Dal potere di vigilanza del sovrintendente restano tuttavia esclusi il potere di annullamento e quello di direttiva.

 

          Art. 24.

     L'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole in lingua tedesca è nominato con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel Consiglio scolastico provinciale.

     Il parere di cui al precedente comma è comunicato alla provincia entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

     Agli effetti dell'inclusione nella terna prevista dal primo comma la scelta deve cadere fra il personale della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale e il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole in lingua tedesca.

 

          Art. 25.

     L'intendente scolastico per l'amministrazione delle scuole delle località ladine è nominato dal Ministero della pubblica istruzione su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel Consiglio scolastico provinciale.

     Per l'inclusione nella terna la scelta deve cadere fra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole delle località ladine.

     All'atto del conferimento delle funzioni di intendente il prescelto è collocato, con il proprio consenso, in posizione di fuori ruolo conservando l'intero trattamento economico in godimento, comprese eventuali indennità e titolo al successivo sviluppo di carriera nel ruolo di appartenenza [29] .

     Qualora il trattamento economico in godimento sia inferiore a quello iniziale spettante al dirigente superiore la differenza è corrisposta all'intendente, per tutto il periodo in cui esercita le relative funzioni, a titolo di assegno personale. Il servizio prestato in qualità di intendente scolastico si considera a tutti gli effetti, compresi quelli della partecipazione a concorsi, quale servizio prestato nel ruolo di appartenenza [30] .

 

          Art. 26.

     Nell'ambito della rispettiva circoscrizione, l'intendente per le scuole in lingua tedesca e l'intendente per le scuole delle località ladine esercitano, relativamente alle scuole materne, agli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria e alle scuole popolari, le stesse attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai provveditori agli studi.

     Nei confronti del personale statale, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di rispettiva competenza, gli intendenti esercitano le stesse attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi. L'intendente per le scuole in lingua tedesca esercita, inoltre, le predette attribuzioni nei confronti del personale addetto all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca.

     I ricorsi proposti dal personale statale avverso i provvedimenti non definitivi adottati dagli intendenti sono decisi dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del sovrintendente scolastico, ai sensi delle disposizioni vigenti.

     In materia di incarichi e supplenze di insegnamento restano ferme le attribuzioni degli organi collegiali competenti.

 

          Art. 27. [31]

     In provincia di Bolzano i consigli di disciplina del personale docente della scuola elementare e della scuola media sono costituiti distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 28.

     Sino a quando non saranno istituiti con legge provinciale gli uffici scolastici coi relativi organici del personale e non saranno nominati il sovrintendente e gli intendenti scolastici, la provincia di Bolzano si avvale del locale provveditorato agli studi.

     Relativamente al periodo di cui al precedente comma, la provincia rimborsa allo Stato le spese sostenute per il trattamento economico del personale in servizio presso il provveditorato agli studi.

     Entro sessanta giorni dalla formazione delle terne di cui ai precedenti articoli 24 e 25 e dalla costituzione degli uffici, secondo la legge provinciale, sono nominati il sovrintendente scolastico e gli intendenti scolastici.

     Allo scadere del termine di cui al precedente comma, il provveditorato agli studi di Bolzano è soppresso e il sovrintendente e gli intendenti vengono immessi nelle loro funzioni.

 

          Art. 29.

     Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonchè il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche che, alla data d'entrata in vigore della legge provinciale che istituisce gli uffici scolastici con i relativi organici, trovasi alle dipendenze dello Stato presso i suddetti uffici o scuole, passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi degli uffici o delle scuole corrispondenti alla propria lingua materna, alla data prevista per l'inizio del funzionamento degli uffici scolastici della provincia, sempre che non abbia chiesto, nel termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato.

     Il personale che passa alle dipendenze della provincia conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza e titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalla provincia stessa il quale esercita funzioni di corrispondente livello.

     L'assegnazione ad uffici o scuole di altra provincia del personale che chiede di rimanere alle dipendenze dello Stato viene disposta anche in soprannumero. In relazione alle unità di personale che ai sensi del precedente primo comma passi alle dipendenze della provincia vengano soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

     Gli insegnanti elementari addetti ad attività amministrative presso il provveditorato agli studi, gli ispettorati scolastici o le direzioni didattiche ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituiti all'insegnamento e assegnati, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale prestano servizio.

 

          Art. 30.

     Le sezioni di scuola materna statale derivate dalla trasformazione ai sensi dell'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali della provincia di Bolzano cessano di dipendere dallo Stato.

     Il personale insegnante in servizio nelle sezioni di cui al primo comma può essere collocato a disposizione della provincia di Bolzano a norma del precedente art. 21 e ha facoltà di chiedere il passaggio nel ruolo provinciale.

     Qualora intenda conservare il rapporto d'impiego con lo Stato, il personale insegnante ed assistente, di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle sezioni di cui al primo comma, deve chiedere di essere sistemato nelle scuole materne statali di altre province. La sistemazione in scuole materne statali di altre province è disposta anche in soprannumero fino a quando non si rendano disponibili i relativi posti, ai quali il predetto personale è assegnato con precedenza rispetto ad ogni altro aspirante.

 

          Art. 31.

     Il ruolo speciale per l'insegnamento della seconda lingua, istituito ai sensi del decreto legislativo di Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è soppresso.

     Gli insegnanti elementari che, alla data di pubblicazione del presente decreto, appartengono al ruolo di cui al precedente comma, sono iscritti d'ufficio, anche in soprannumero, nei ruoli previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 13 del presente decreto, in relazione alla appartenenza al gruppo linguistico.

     I posti del ruolo di cui alla lettera d) dell'art. 13 vengono messi a concorso ogni due anni nella misura di una aliquota del 10% del numero complessivo dei posti disponibili.

     In concomitanza con detti concorsi, un ulteriore 5% dei posti disponibili del ruolo di cui alla lettera d) dell'art. 13 viene coperto mediante assegnazione di maestri di ruolo di cui alla lettera b) dello stesso articolo, i quali superino davanti ad apposita commissione un colloquio per l'accertamento della conoscenza della didattica per l'insegnamento della seconda lingua.

     Per l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano, in attesa della copertura dei posti del relativo ruolo con le modalità indicate nei due precedenti commi, sono utilizzati gli insegnanti di lingua materna italiana che abbiano già insegnato la seconda lingua nelle predette scuole elementari in lingua italiana.

     I vincitori dei concorsi di cui al terzo comma ed i maestri di cui al quarto comma sono assegnati alle sedi nelle quali si trovano a prestare servizio i maestri di lingua materna italiana con un minor numero di anni di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana.

     (Omissis) [32].

 

          Art. 32.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale indicati nell'art. 1 del presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni.

     Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alla provincia di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti saranno trasferiti al patrimonio della provincia di Bolzano.

     I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia di Bolzano, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

 

          Art. 33.

     Alla data d'inizio del funzionamento degli uffici scolastici, la provincia di Bolzano succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nel provveditorato agli studi e nelle scuole della provincia di Bolzano.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente, dal Ministero della pubblica istruzione e dall'amministrazione provinciale.

     Entro il termine di cui al primo comma, gli atti di archivio e i documenti del soppresso provveditorato agli studi sono ripartiti, in rapporto alla rispettiva competenza, tra i tre uffici scolastici della provincia di Bolzano.

     La consegna degli atti e documenti di cui al precedente comma avviene mediante elenchi descrittivi nei quali sono distinti gli atti relativi alle scuole e quelli concernenti il personale statale.

 

          Art. 34.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla provincia di Bolzano delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle suddette province qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.

     Resta, altresì, sino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

 

          Art. 35.

     Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Bolzano, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 34 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

 

          Art. 36.

     Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, le disposizioni del presente decreto, concernenti lo stato giuridico del personale statale ispettivo, direttivo e docente, vanno coordinate con le successive leggi dello Stato.

 

          Art. 37.

     Restano ferme le vigenti disposizioni compatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 38.

     Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[3]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[7]  Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[8]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[10]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[11]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[13]  Comma aggiunto dall'art. 6 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 6 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[15]  Comma inserito dall'art. 7 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[16]  Comma inserito dall'art. 7 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[17]  Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[18]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[19]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[20]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[21]  Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[22]  Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[23]  Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[24]  L'art. 9 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, ha sostituito con l’art. 15 gli originari articoli 15 e 16.

[25]  L'art. 9 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, ha sostituito con l’art. 15 gli originari articoli 15 e 16.

[26]  Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[27]  Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[28]  Comma aggiunto dall'art. 11 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[29]  Comma così modificato dall'art. 12 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[30]  Comma così modificato dall'art. 12 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[31]  Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

[32]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.