§ 41.7.139 - D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:04/12/1981
Numero:761


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2.      All'art. 4 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, le parole "nonchè di scuole popolari" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "nonchè dei corsi [...]
Art. 3.      All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 4.      All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, l'ultimo periodo del terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 5.      All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 6.      All'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 7.      All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 8.      L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 9.      Gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi e sostituiti dal seguente:
Art. 10.      All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi il secondo e il terzo comma.
Art. 11.      All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, è aggiunto il seguente comma:
Art. 12.      All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 13.      L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 14.      All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, è soppresso l'ultimo comma.
Art. 15.      La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, previa intesa con il Ministro della [...]
Art. 16.      Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce uno o più istituti [...]
Art. 17.      Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano, che abbiano conseguito [...]
Art. 18.      Su richiesta della provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la [...]
Art. 19.      Nell'assegnazione dei posti di personale direttivo delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano hanno precedenza i candidati vincitori del concorso che abbiano sostenuto [...]
Art. 20.      I provvedimenti relativi al personale insegnante previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono adottati dai competenti organi dello Stato, salva [...]
Art. 21.      Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano può chiedere il trasferimento nell'ambito o fuori della provincia, secondo le disposizioni [...]
Art. 22.      Le cattedre di seconda lingua tedesca, nelle scuole secondarie in lingua italiana, sono coperte mediante concorsi riservati, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della [...]
Art. 23.      Il termine di tre anni per la validità del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'art. 6 del decreto del Presidente della [...]
Art. 24.      In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze [...]
Art. 25.      L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Bolzano, in possesso dei requisiti ivi [...]
Art. 26.      Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso nelle scuole della provincia di [...]
Art. 27.      Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è trasformato [...]
Art. 28.      Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]


§ 41.7.139 - D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

(G.U. 24 dicembre 1981, n. 353)

 

     Art. 1.

     All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

     al primo comma, sono soppresse le parole "nonchè in materia di scuola popolare";

     al secondo comma, le parole "delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonchè di scuola popolare, della provincia di Bolzano" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "di cui al successivo art. 12".

 

          Art. 2.

     All'art. 4 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, le parole "nonchè di scuole popolari" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "nonchè dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio".

 

          Art. 3.

     All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, semprechè gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

     L'accertamento di cui al precedente comma è richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".

 

          Art. 4.

     All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, l'ultimo periodo del terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

     "Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalità relative all'uso della lingua ladina quale strumento d'insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina".

 

          Art. 5.

     All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono aggiunti i seguenti commi:

     "La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.

     La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma è da intendere nel senso che può riguardare anche gli orari d'insegnamento".

 

          Art. 6.

     All'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

     al primo comma, le parole "delle scuole popolari" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma";

     al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: "il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, della scuola secondaria è ammesso a partecipare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca";

     l'ultimo comma è soppresso e sostituito dai seguenti commi:

     "Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.

     L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle località ladine è richiesta la conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, da comprovare per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle località ladine".

 

          Art. 7.

     All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

     dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti commi:

     "L'orario obbligatorio d'insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma è di 18 ore settimanali, che costituiscono posto d'insegnamento per la determinazione degli organici dei predetti ruoli.

     Nei casi nei quali non sia possibile costituire un posto d'insegnamento ai sensi del precedente comma, alla copertura delle ore residue si provvede, ove necessario, mediante la nomina di personale docente non di ruolo";

     il quarto comma è soppresso;

     i commi sesto, settimo ed ottavo sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

     "Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere a) e c) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, oppure in un istituto delle località ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura italiana e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento italiana.

     Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere b) e d) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio di un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, oppure in un istituto delle località ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura tedesca e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua d'insegnamento tedesca.

     Gli esami di cui ai precedenti due commi si svolgono davanti ad apposita commissione nominata rispettivamente dal sovraintendente scolastico e dal competente intendente scolastico.

     Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alla lettera e) del primo comma debbono dimostrare di conoscere le lingue italiana, tedesca e ladina mediante esame da svolgersi innanzi ad apposita commissione nominata dall'intendente delle predette scuole.

     I programmi di esame dei concorsi a posti di ruolo nelle scuole elementari delle località ladine debbono assicurare l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina.

 

          Art. 8.

     L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, è soppresso e sostituito dal seguente:

     "Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole della provincia di Bolzano sono istituiti due posti di ispettore tecnico periferico di cui uno per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e l'altro per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca.

     I predetti ispettori tecnici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica e presso l'intendenza scolastica delle scuole di lingua tedesca.

     Ai concorsi per l'accesso ai posti di cui al primo comma sono ammessi, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente i docenti di seconda lingua tedesca nonchè i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua tedesca ovvero i docenti di seconda lingua italiana nonchè i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua italiana".

 

          Art. 9.

     Gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi e sostituiti dal seguente:

     "In relazione al particolare ordinamento scolastico della provincia di Bolzano, la funzione ispettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è svolta distintamente per la scuola in lingua italiana per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine in relazione all'esigenza di assicurare l'approfondimento della complessiva problematica di ciascuna delle scuole suindicate.

     A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono assegnati i seguenti posti di ispettore tecnico periferico:

     a) per la scuola in lingua italiana:

     un posto per la scuola elementare;

     un posto per la scuola secondaria;

     b) per la scuola in lingua tedesca:

     due posti per la scuola elementare;

     tre posti per la scuola secondaria;

     c) per la scuola delle località ladine un posto per la scuola elementare.

     Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica, l'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca e l'intendenza scolastica delle scuole delle località ladine.

     I posti di cui al precedente secondo comma relativi alla scuola secondaria sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la provincia, per i settori d'insegnamento previsti dal secondo comma del citato art. 119, assicurando, comunque, un posto al settore dell'insegnamento linguistico-espressivo.

     Ai concorsi relativi ai posti di cui al precedente secondo comma è ammesso il personale direttivo e docente della rispettiva scuola in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     Per le esigenze relative alla scuola secondaria, il sovrintendente e gli intendenti scolastici possono conferire incarichi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche per l'approfondimento di problematiche inerenti a particolari settori d'insegnamento. Il sovrintendente può altresì avvalersi degli ispettori tecnico-periferici operanti in provincia di Trento. L'intendente per le scuole delle località ladine parimenti può avvalersi dell'ispettore riservato alla scuola secondaria in lingua italiana e degli ispettori operanti in provincia di Trento quando trattasi di insegnamenti impartiti in lingua italiana, nonchè degli ispettori riservati alla scuola secondaria in lingua tedesca per gli insegnamenti impartiti nella lingua stessa".

 

          Art. 10.

     All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi il secondo e il terzo comma.

 

          Art. 11.

     All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, è aggiunto il seguente comma:

     "Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione e la provincia provvedono d'intesa all'aggiornamento del personale della scuola in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano".

 

          Art. 12.

     All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

     al terzo comma, le parole “il trattamento economico di cui è provvisto" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "l'intero trattamento economico in godimento, comprese eventuali indennità";

     all'ultimo comma, le parole "primo dirigente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "dirigente superiore".

 

          Art. 13.

     L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è soppresso e sostituito dal seguente:

     "In provincia di Bolzano i consigli di disciplina del personale docente della scuola elementare e della scuola media sono costituiti distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine".

 

          Art. 14.

     All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 116, è soppresso l'ultimo comma.

 

          Art. 15.

     La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente.

 

          Art. 16.

     Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce uno o più istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa.

     Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al comma precedente, lo Stato provvede ai sensi dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

 

          Art. 17.

     Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano, che abbiano conseguito nei Paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.

     La provincia, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, nonchè le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca.

     Le competenze spettanti ai sensi del citato art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, al provveditore agli studi sono esercitate dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.

 

          Art. 18.

     Su richiesta della provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.

 

          Art. 19.

     Nell'assegnazione dei posti di personale direttivo delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano hanno precedenza i candidati vincitori del concorso che abbiano sostenuto positivamente nel concorso stesso una prova relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo locale, con particolare riguardo all'ordinamento scolastico.

 

          Art. 20.

     I provvedimenti relativi al personale insegnante previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono adottati dai competenti organi dello Stato, salva ulteriore autorizzazione della provincia riferita alla compatibilità di ciascuna iniziativa con le generali esigenze del servizio.

 

          Art. 21.

     Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano può chiedere il trasferimento nell'ambito o fuori della provincia, secondo le disposizioni vigenti in materia.

     Il personale docente appartenente ai ruoli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, può chiedere il trasferimento rispettivamente nei ruoli previsti dalle lettere a) e b) dello stesso art. 13, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30% del numero complessivo dei docenti di ruolo di seconda lingua in ciascuno dei due ruoli.

     Il personale docente di cui al precedente comma, qualora ottenga il trasferimento in altra provincia, non può chiedere di essere trasferito nei ruoli di cui alle lettere a) o b) del citato art. 13, se non sia trascorso lo stesso periodo di quattro anni dalla nomina rispettivamente nel ruolo di cui alle lettere c) o d).

     Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, delle scuole secondarie può chiedere il trasferimento nelle cattedre di materie letterarie delle corrispondenti scuole rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca, purchè in possesso della prescritta abilitazione, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30% del numero complessivo dei docenti di ruolo delle rispettive cattedre di seconda lingua.

     Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie di altra provincia può chiedere il trasferimento nelle scuole della provincia di Bolzano, secondo le disposizioni vigenti in materia; per i trasferimenti nei posti direttivi o d'insegnamento in lingua tedesca delle scuole elementari è richiesto il superamento delle prove d'esame di cui all'art. 13, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, qualora l'interessato abbia conseguito il titolo di studio per l'accesso al ruolo del personale docente in un istituto in lingua italiana; per i trasferimenti nei posti di insegnamento relativi al ruolo di cui alla lettera e) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è richiesto il superamento delle prove d'esame di cui al medesimo art. 13, comma nono; per i trasferimenti nei posti direttivi e nelle cattedre in lingua tedesca delle scuole secondarie è richiesto il possesso, per il personale direttivo, dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita in lingua tedesca, per una delle discipline impartite nel tipo di scuola di titolarità, e, per il personale docente, della abilitazione all'insegnamento, conseguita in lingua tedesca, relativa alla cattedra di titolarità.

     I trasferimenti previsti nel presente articolo avvengono nel rispetto del principio di cui all'art. 19, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, che prevedono il possesso di particolari requisiti per l'accesso ai ruoli.

 

          Art. 22.

     Le cattedre di seconda lingua tedesca, nelle scuole secondarie in lingua italiana, sono coperte mediante concorsi riservati, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a docenti di madre lingua tedesca, da indire per la copertura, prima, delle cattedre vacanti e assegnate a personale non di ruolo e, poi, gradualmente, su richiesta della provincia, delle cattedre sulle quali presta servizio personale di ruolo di madre lingua italiana.

     Le cattedre vengono assegnate ai vincitori dei predetti concorsi a partire da quelle coperte dai docenti con minore anzianità di ruolo, i quali passano d'ufficio nella sede richiesta, anche senza il possesso della specifica abilitazione ed eventualmente in soprannumero, all'insegnamento di materie letterarie rispettivamente nella scuola media o negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana in relazione al grado di scuola di appartenenza. I docenti, che si trovino in soprannumero, sono utilizzati nella sede richiesta secondo le vigenti disposizioni.

 

          Art. 23.

     Il termine di tre anni per la validità del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è prorogato di altri tre anni, anche ai fini dell'accesso al ruolo.

 

          Art. 24.

     In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso.

     L'insegnamento di cui al comma precedente è impartito - salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato - per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale, nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.

     A ciascun docente è assegnato un numero di ore settimanali non superiore a diciotto nella scuola elementare e a quindici nella scuola secondaria. Le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante.

 

          Art. 25.

     L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Bolzano, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.

 

          Art. 26.

     Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso nelle scuole della provincia di Bolzano, il sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana e gli intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e per quelle delle località ladine conferiscono incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.

 

          Art. 27.

     Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 28.

     Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.