§ 95.24.35 - D.M. 25 novembre 1998, n. 418.
Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:25/11/1998
Numero:418


Sommario
Art. 1.  Tasse oggetto del trasferimento di funzioni.
Art. 2.  Controllo, riscossione e versamenti.
Art. 3.  Accertamento, recupero, rimborsi.
Art. 4.  Applicazione delle sanzioni e contenzioso.
Art. 5.  Archivi delle tasse automobilistiche.
Art. 6.  Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio.
Art. 7.  Ambito temporale di applicazione.


§ 95.24.35 - D.M. 25 novembre 1998, n. 418.

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.

(G.U. 5 dicembre 1998, n. 285).

 

 

     Art. 1. Tasse oggetto del trasferimento di funzioni.

     1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

     a) la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

     b) la soprattassa diesel, istituita con decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, relativa alle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

 

          Art. 2. Controllo, riscossione e versamenti.

     1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.

     2. Ai fini dell'affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si tiene conto dei seguenti elementi:

     a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

     b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività di controllo e riscossione;

     c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5;

     d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attività;

     e) idoneità tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.

     3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.

     4. Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.

     5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.

 

          Art. 3. Accertamento, recupero, rimborsi.

     1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.

     2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresì le stesse informazioni tramite supporti informatici.

     3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Il Ministero delle finanze provvede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.

 

          Art. 4. Applicazione delle sanzioni e contenzioso.

     1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

     2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.

 

          Art. 5. Archivi delle tasse automobilistiche.

     1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

     2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.

     3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

     4. L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

     5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.

     6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.

     7. Resta ferma la facoltà di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalità e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

 

          Art. 6. Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.

     2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo.

     3. L'archivio di cui al comma 2 è costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

     4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.

     5. L'archivio è costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.

     6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilità dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     7. L'archivio di cui al comma 2 è utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.

     8. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4.

     9. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalità di utilizzazione degli stessi.

     10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

          Art. 7. Ambito temporale di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia.