§ 2.4.5 - L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.
Norme integrative in materia di usi civici e associazioni agrarie.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.4 usi civici
Data:23/12/1987
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Funzioni amministrative.
Art. 2.  Ricorsi.
Art. 3.  Legittimazioni.
Art. 4.  (Rinvio).
Art. 5.  Norme transitorie.
Art. 6.      1. L'art. 1 della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. All'art. 4 della legge provinciali 24 dicembre 1970, viene aggiunto il seguente secondo comma:
Art. 8.      1. L'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti:
Art. 10.      1. All'art. 4 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 11.      1. Nel secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, dopo le parole "Contro la decisione del comitato" vengono inserite le parole "rispettivamente della giunta [...]
Art. 12.      1. All'art. 9 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
Art. 13.      1. Il primo comma dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. All'art. 17 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:


§ 2.4.5 - L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.

Norme integrative in materia di usi civici e associazioni agrarie.

(B.U. 5 gennaio 1988, n. 1).

 

Capo I

ESERCIZIO DA PARTE DELLA PROVINCIA DELLE FUNZIONI

AMMINISTRATIVE GIA' ATTRIBUITE AL COMMISSARIO REGIONALE

PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

 

     Art. 1. Funzioni amministrative.

     1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa vigente al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sono esercitate dall'assessore, per l'agricoltura e le foreste; i relativi provvedimenti costituiscono titoli per le iscrizioni tavolari.

 

          Art. 2. Ricorsi.

     1. Contro i provvedimenti di cui all'art. 1 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

 

          Art. 3. Legittimazioni. [1]

 

          Art. 4. (Rinvio). [2]

     1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed il relativo regolamento per l'applicazione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. La disposizione di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trova applicazione.

 

          Art. 5. Norme transitorie.

     1. Le disposizioni di cui al capo I non si applicano ai procedimenti pendenti innanzi al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

MODIFICHE E NORME INTEGRATIVE ALLE LEGGI PROVINCIALI

IN MATERIA DI USI CIVICI ED ASSOCIAZIONI AGRARIE

 

          Art. 6.

     1. L'art. 1 della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 - 1. L'alienazione di beni gravati da diritti di uso civico è deliberata dal comitato di cui all'art. 2 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 26, previo parere positivo da parte dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste. I relativi contratti sono stipulati dal presidente del comitato.

     2. Il parere di cui al primo comma non è prescritto per l'alienazione dei beni di cui agli articoli successivi."

 

          Art. 7.

     1. All'art. 4 della legge provinciali 24 dicembre 1970, viene aggiunto il seguente secondo comma:

     "2.Le terre di uso civico riservate all'edilizia privata possono essere venduto, per la realizzazione della prima abitazione, mediante asta pubblica, alla quale concorrono soltanto gli aventi diritto di uso civico ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, ed in via subordinata i cittadini residenti nel relativo comune."

 

          Art. 8.

     1. L'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 - 1. L'amministrazione dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, è affidata ad un comitato di cinque membri.

     2. Le amministrazioni dei beni di uso civico di cui alla presente legge sono dotate di autonomia amministrativa, compresa quella contabile e finanziaria.

     3. Su richiesta della maggioranza degli elettori indicati nell'art. 2, l'amministrazione dei beni di uso civico può essere affidata alla giunta comunale, la quale deve attenersi alle norme della presente legge.

     4. Nel caso in cui finora all'amministrazione dei beni gravati da uso civico abbia provveduto il comune, essa potrà ulteriormente essere affidata alla giunta comunale a meno che la maggioranza degli elettori indicati nell'art. 2 faccia richiesta di un'amministrazione in proprio.

     5. Le amministrazioni di beni di uso civico possono, su parere positivo da parte dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste, acquistare immobili rustici. Detti immobili sono soggetti al regime dei beni di uso civico."

 

          Art. 9.

     1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti:

     "Il comitato elegge nel suo seno ed a maggioranza assoluta dei membri in carica il presidente; se dopo due votazioni nessuno dei membri ha ottenuto la maggioranza assoluta, nella stessa seduta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si considera eletto il più anziano di età. Il presidente è il legale rappresentante dell'amministrazione dei beni di uso civico, stipula i contratti e sta in giudizio in nome e per conto dell'amministrazione medesima.

     Non possono contemporaneamente far parte dello stesso comitato marito e moglie, gli ascedenti ed i discendenti, fratelli, affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato."

 

          Art. 10.

     1. All'art. 4 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     "Se parti di un'azienda agricola sono situate in diverse frazioni o comuni, il diritto di uso civico viene esercitato in quella frazione o comune, in cui si trova la maggior parte delle superfici coltivate a foraggio, semprechè non esistano altre consuetudini locali di pascolo."

 

          Art. 11.

     1. Nel secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, dopo le parole "Contro la decisione del comitato" vengono inserite le parole "rispettivamente della giunta comunale".

 

          Art. 12.

     1. All'art. 9 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

     "I beni di uso civico di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, la cui ripresa decennale di legname, definita dall'autorità competente in base ai piani silvo-pastorali o alle schede boschive, non superi i 50 m3 all'anno, possono essere amministrati ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche".

 

          Art. 13.

     1. Il primo comma dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "1.Il partecipante non può cedere ad altri il godimento della cosa comune nei limiti della propria quota senza l'approvazione dell'assemblea dell'interessenza. La loro suddivisione di quote di partecipazione ed il loro distacco dal corpo tavolare, con il quale sono congiunte, sono soggette all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente per l'agricoltura e le foreste. L'alienazione di quote deve essere comunque autorizzata dall'assemblea dei partecipanti, salvo che vengano alienate congiuntamente al corpo tavolare; ai coltivatori diretti compartecipanti della comunione spetta il diritto di prelazione, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto preliminare o definitiva di vendita. In caso di successione ereditaria le quote di partecipazione restano indivise."

 

          Art. 14.

     1. All'art. 17 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     "Se per immobili, ai quali sono congiunte quote di compartecipazione ad associazioni agrarie ricostituite non è dato il fabbisogno di legname per l'abitazione e i relativi annessi rustici, il diritto di percepimento resta sospeso ed i corrispondenti mezzi vengono impiegati per investimenti di miglioramento dei beni comuni o per lavori di interesse generale."


[1] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.