§ 4.1.4 – L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/01/1959
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Le interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate e costituite, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti [...]
Art. 2.      I rapporti di comunione, sorti dopo l'impianto del Libro Fondiario per atto tra vivi o in via di successione ereditaria, sono regolati esclusivamente dal Codice Civile.
Art. 3.      La commissione provinciale per i masi chiusi di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, su denunzia degli interessati o d'ufficio, provvederà a formare un elenco ufficiale delle [...]
Art. 4.      I terreni intestati nel Libro Fondiario a vicinie, interessenze o ad altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate, od ai loro componenti, sono goduti dai componenti della comunione [...]
Art. 5.      Qualora le quote di compartecipazione dei componenti delle vicine, interessenze o delle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultino dal Libro [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Qualora dal Libro Fondiario non risultino determinabili i componenti delle comunioni di cui all'art. 3 si procederà a sensi degli articoli 5 e 6 per la determinazione dei medesimi.
Art. 8.      L'ordinamento interno, l'utilizzo delle terre e l'amministrazione delle comunioni di cui all'art. 1 sono regolati da uno statuto.
Art. 9.      Lo statuto è deliberato entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, colla maggioranza assoluta dei partecipanti calcolata secondo le quote da ciascuno possedute. Copia [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Qualora i compartecipi alla comunione, malgrado diffida da parte della Giunta provinciale, omettano di provvedere o non pervengano alla formazione dello statuto entro il termine fissato nella [...]
Art. 12.      L'assemblea dei partecipanti è chiamata ad eleggere ogni tre anni gli amministratori, ad approvare annualmente un bilancio preventivo sommario ed il conto consuntivo elaborato per ogni anno [...]
Art. 13.      Per l'amministrazione delle comunioni, di cui all'art. 1, lo statuto prevederà un Consiglio di amministrazione quando il numero dei partecipanti è superiore a quindici.
Art. 14.      In quanto lo statuto non disponga diversamente, le deliberazioni degli organi amministrativi collegiali sono valide se sono presenti metà più uno dei componenti e sono prese con maggioranza [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Il partecipante non può cedere ad altri il godimento della cosa comune nei limiti della propria quota senza l'approvazione dell'assemblea dell'interessenza. La loro suddivisione di quote di [...]
Art. 17.      Per le terre, già di proprietà di interessenze, vicinie e altre comunità e associazioni agrarie, assegnate con provvedimenti emanati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 a Comuni o [...]
Art. 18. 
Art. 19.      Per i rapporti di comproprietà e di altri diritti reali connessi con un maso chiuso rimangono ferme le disposizioni delle leggi provinciali del 29 marzo 1954, n. 1 e 2 settembre 1954, n. 2.
Art. 20. 


§ 4.1.4 – L.P. 7 gennaio 1959, n. 2.

Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni.

(B.U. 27 gennaio 1959, n. 4).

 

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     Le interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate e costituite, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, sono comunioni private di interesse pubblico e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

     Per quanto non è disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

 

          Art. 2.

     I rapporti di comunione, sorti dopo l'impianto del Libro Fondiario per atto tra vivi o in via di successione ereditaria, sono regolati esclusivamente dal Codice Civile.

     Lo stesso vale per il caso in cui all'atto dell'impianto del Libro Fondiario la comunione era composta dai proprietari di non più di cinque unità economiche.

 

          Art. 3.

     La commissione provinciale per i masi chiusi di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, su denunzia degli interessati o d'ufficio, provvederà a formare un elenco ufficiale delle comunioni di cui all'art. 1 accertando l'esistenza della singola comunione, la sua denominazione ufficiale ed i beni immobili o diritti reali che vi appartengono [1].

     L'elenco delle comunioni viene reso pubblico mediante affissione di una copia all'albo del Comune ove sono situati i beni o la maggior parte di essi e comunicato, tramite lo stesso Comune, a ciascun interessato.

     Contro le decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta provinciale, che decide entro i successivi 60 giorni e ne dà comunicazione al ricorrente.

     Divenuta definitiva l'inclusione della singola comunione nell'elenco ufficiale, la relativa decisione viene trasmessa, a cura del Presidente della Giunta provinciale, al competente ufficio del Libro Fondiario con la richiesta di annotazione a norma dell'art. 20 del nuovo testo della legge Tavolare allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 nella relativa partita tavolare, che il corpo tavolare costituente la medesima è soggetto alle norme della presente legge [2].

 

I compartecipanti e le loro quote di compartecipazione

 

          Art. 4.

     I terreni intestati nel Libro Fondiario a vicinie, interessenze o ad altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate, od ai loro componenti, sono goduti dai componenti della comunione in proporzione delle quote segnate per ciascuno nel Libro Fondiario.

 

          Art. 5.

     Qualora le quote di compartecipazione dei componenti delle vicine, interessenze o delle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultino dal Libro Fondiario, la commissione locale per i masi chiusi, di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1 del luogo ove sono situati i beni rispettivamente la maggior parte di essi, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, esaminati tutti gli elementi di prova presentati dai singoli interessati, tenterà una conciliazione sulla entità delle quote di partecipazione. La conciliazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale. Sulla base della conciliazione approvata, il Presidente della Giunta provinciale emana un apposito decreto di omologazione [3].

     In caso di mancato accordo fra i componenti delle comunità, la commissione provinciale per i masi chiusi di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1 sentiti i singoli componenti ed esaminati tutti i mezzi di prova presentati, fissa le quote di partecipazione. Contro le decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta provinciale.

 

          Art. 6. [4]

     Il decreto di omologazione, di cui al primo comma dell'art. 5 e le decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi o in caso di ricorso quelle della Giunta provinciale, di cui all'art. 3 rispettivamente al secondo comma dell'art. 5 costituiscono provvedimenti definitivi.

     Rimane fermo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Giunta provinciale, il ricorso in sede giurisdizionale al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nelle questioni concernenti la esistenza, la natura e la estensione dei diritti di promiscuo godimento e la rivendicazione delle terre.

     Fino a sentenza definitiva, il godimento dei terreni avviene in base alla decisione della Giunta provinciale.

     I provvedimenti di cui al primo comma o in caso di ricorso la decisione definitiva in sede giurisdizionale formano titolo per la iscrizione nel Libro Fondiario.

     La iscrizione sarà richiesta dal Presidente della Giunta provinciale.

 

          Art. 7.

     Qualora dal Libro Fondiario non risultino determinabili i componenti delle comunioni di cui all'art. 3 si procederà a sensi degli articoli 5 e 6 per la determinazione dei medesimi.

 

Gli Statuti delle comunioni

 

          Art. 8.

     L'ordinamento interno, l'utilizzo delle terre e l'amministrazione delle comunioni di cui all'art. 1 sono regolati da uno statuto.

 

          Art. 9.

     Lo statuto è deliberato entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, colla maggioranza assoluta dei partecipanti calcolata secondo le quote da ciascuno possedute. Copia dello statuto sarà depositata a cura del Presidente presso la Giunta provinciale.

 

          Art. 10. [5]

     Per le interessenze od associazioni agrarie costituite o che vengono costituite allo scopo di utilizzare determinati terreni di proprietà di un Comune o di una frazione di Comune, lo statuto sarà approvato dalla Giunta comunale rispettivamente dall'amministrazione frazionale e diventerà efficace coll'omologazione della Giunta provinciale. Se l'approvazione dello statuto viene negata in tutto o in parte, deciderà, su ricorso degli interessati, a norma dell'art. 14, terzo comma, la Giunta provinciale.

 

          Art. 11.

     Qualora i compartecipi alla comunione, malgrado diffida da parte della Giunta provinciale, omettano di provvedere o non pervengano alla formazione dello statuto entro il termine fissato nella diffida, la Giunta provinciale nomina un commissario alla comunione col compito di compilare lo statuto.

     Nel caso di cui all'art. 10 lo statuto compilato dal commissario sarà approvato dalla Giunta provinciale.

     Qualora i partecipanti all'associazione agraria non siano ancora stati determinati e l'associazione stessa non provveda all'amministrazione dei propri beni, questi vengono amministrati dalla Giunta comunale [6]

 

Amministrazione delle comunioni

 

          Art. 12.

     L'assemblea dei partecipanti è chiamata ad eleggere ogni tre anni gli amministratori, ad approvare annualmente un bilancio preventivo sommario ed il conto consuntivo elaborato per ogni anno solare dall'organo amministrativo e a deliberare nella materia di sua competenza secondo lo statuto.

 

          Art. 13.

     Per l'amministrazione delle comunioni, di cui all'art. 1, lo statuto prevederà un Consiglio di amministrazione quando il numero dei partecipanti è superiore a quindici.

     A capo del Consiglio di amministrazione è il Presidente.

     Per le comunioni composte di un numero di partecipanti non superiore a quindici, l'amministrazione è svolta dal Presidente.

     Il Presidente sarà eletto dall'assemblea e rappresenta la comunione, stando per essa anche in giudizio.

 

          Art. 14.

     In quanto lo statuto non disponga diversamente, le deliberazioni degli organi amministrativi collegiali sono valide se sono presenti metà più uno dei componenti e sono prese con maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti decide quello del Presidente.

     Per le delibere dell'assemblea la maggioranza sarà calcolata in ogni caso secondo le quote possedute da ciascuno dei partecipanti presenti.

     Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare le deliberazioni della maggioranza dell'assemblea davanti alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla deliberazione.

     La Giunta provinciale può annullare la deliberazione e rinviarla all'assemblea per una nuova deliberazione. Se l'assemblea insiste, la Giunta provinciale, dietro ricorso, deciderà in merito.

 

          Art. 15. [7]

     1. In caso di omissioni o irregolarità da parte degli organi amministrativi dell'associazione agraria nello svolgimento dei propri compiti o su richiesta da parte dell'associazione stessa, la Giunta provinciale può sciogliere gli organi amministrativi e nominare un commissario.

     2. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 amministra i beni comuni secondo le regole della correttezza in modo diligente e professionale e adotta le misure a tal fine necessarie, anche eccedenti l'ordinaria amministrazione.

     Gli oneri derivanti da quest'attività, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso commissario, sono comunque a carico dell'associazione agraria.

 

          Art. 16.

     Il partecipante non può cedere ad altri il godimento della cosa comune nei limiti della propria quota senza l'approvazione dell'assemblea dell'interessenza. La loro suddivisione di quote di partecipazione ed il loro distacco dal corpo tavolare, con il quale sono congiunte, sono soggette all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente per l'agricoltura e le foreste. L'alienazione di quote deve essere comunque autorizzata dall'assemblea dei partecipanti, salvo che vengano alienate congiuntamente al corpo tavolare; ai coltivatori diretti compartecipanti della comunione spetta il diritto di prelazione, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto preliminare o definitiva di vendita. In caso di successione ereditaria le quote di partecipazione restano indivise [8].

     Ove non ostino interessi di carattere pubblico l'assemblea dei partecipanti può deliberare a maggioranza dei 2/3 dei compartecipi alla comunione l'alienazione di singoli appezzamenti della cosa comune o la divisione totale o parziale della medesima, sia per il solo godimento, sia per la proprietà stessa. Tali delibere dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale che autorizza il presidente pro tempore della comunione alla firma dei relativi atti e contratti in nome e per conto della comunione stessa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti [9].

     Ogni provvedimento di divisione di terreni boschivi soggetti a pascolo deve contenere apposite disposizioni sul mantenimento e la regolamentazione del medesimo.

 

          Art. 17.

     Per le terre, già di proprietà di interessenze, vicinie e altre comunità e associazioni agrarie, assegnate con provvedimenti emanati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 a Comuni o frazioni di Comune, ogni ex partecipante o un suo avente diritto potrà chiedere la ricostituzione della comunione e la restituzione delle terre alla medesima. Il Consiglio comunale rispettivamente l'Amministrazione frazionale, dopo avere ordinata la riunione in assemblea degli ex partecipanti e sentita la loro delibera, deciderà sulla domanda, la quale potrà venire respinta soltanto in conformità a delibera di questa assemblea o per gravi motivi di interesse pubblico. In caso di accoglimento regolerà i dettagli della restituzione e l'eventuale compenso.

     Il provvedimento del Consiglio comunale rispettivamente dell'Amministrazione frazionale sarà sottoposto anche per il merito all'approvazione della Giunta provinciale.

     Il Presidente della Giunta provinciale, sulla base della delibera di approvazione della Giunta provinciale, emana il relativo decreto di ricostituzione della comunione e di restituzione delle terre alla medesima [10].

     Tale decreto costituisce provvedimento definitivo e forma titolo per l'iscrizione nel Libro Fondiario, che sarà richiesta dal Presidente della Giunta provinciale [11].

     Se per immobili, ai quali sono congiunte quote di compartecipazione ad associazioni agrarie ricostituite non è dato il fabbisogno di legname per l'abitazione e i relativi annessi rustici, il diritto di percepimento resta sospeso ed i corrispondenti mezzi vengono impiegati per investimenti di miglioramento dei beni comuni o per lavori di interesse generale [12].

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 18. [13]

     In sede di applicazione degli articoli 2, 3 e 6 della presente legge, qualora i corpi tavolari cui vengono a congiungersi diritti reali di comproprietà sono gravati da ipoteche od altri oneri, questi aggravi si estendono automaticamente ai diritti congiunti ai sensi dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1869, n. 18 B.L.I., mantenuto in vigore dall'art. 11 del nuovo testo della legge generale sui Libri Fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

 

          Art. 19.

     Per i rapporti di comproprietà e di altri diritti reali connessi con un maso chiuso rimangono ferme le disposizioni delle leggi provinciali del 29 marzo 1954, n. 1 e 2 settembre 1954, n. 2.

 

          Art. 20. [14]

     I procedimenti pendenti presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici o in sede di gravame, aventi per oggetto rapporti regolati dalla presente legge, saranno estinti.

     L'estinzione sarà dichiarata d'ufficio o su istanza di parte dall'autorità presso la quale pende il procedimento. In base a tale dichiarazione saranno cancellate le rispettive annotazioni nel Libro Fondiario.


[1] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[8] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.

[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.

[11] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.

[12] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 1963, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità delle norme contenute nel presente articolo.