§ 4.1.9 – L.P. 25 agosto 1966, n. 9.
Norme integrative alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2 sul riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:25/08/1966
Numero:9


Sommario
Art. 1.      All'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2 viene aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 5 della citata legge provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 6 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 10 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 16 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:
Art. 6.      L'ultimo comma dell'art. 17 della citata legge provinciale viene sostituito dai seguenti:
Art. 7.      L'art. 18 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:
Art. 8.      La Giunta provinciale è autorizzata a coordinare in un testo unico tutte le leggi sulle associazioni agrarie.


§ 4.1.9 – L.P. 25 agosto 1966, n. 9.

Norme integrative alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2 sul riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni.

(B.U. 20 settembre 1966, n. 38).

 

     Art. 1.

     All'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2 viene aggiunto il seguente comma:

     “Divenuta definitiva l'inclusione della singola comunione nell'elenco ufficiale, la relativa decisione viene trasmessa, a cura del Presidente della Giunta provinciale, al competente ufficio del Libro Fondiario con la richiesta di annotazione a norma dell'art. 20 del nuovo testo della legge Tavolare allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 nella relativa partita tavolare, che il corpo tavolare costituente la medesima è soggetto alle norme della presente legge".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 5 della citata legge provinciale è sostituito dal seguente:

     “Qualora le quote di compartecipazione dei componenti delle vicine, interessenze o delle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultino dal Libro Fondiario, la commissione locale per i masi chiusi, di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1 del luogo ove sono situati i beni rispettivamente la maggior parte di essi, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3, esaminati tutti gli elementi di prova presentati dai singoli interessati, tenterà una conciliazione sulla entità delle quote di partecipazione. La conciliazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale. Sulla base della conciliazione approvata, il Presidente della Giunta provinciale emana un apposito decreto di omologazione".

 

          Art. 3.

     L'art. 6 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:

     “Il decreto di omologazione, di cui al primo comma dell'art. 5 e le decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi o in caso di ricorso quelle della Giunta provinciale, di cui all'art. 3 rispettivamente al secondo comma dell'art. 5 costituiscono provvedimenti definitivi.

     Rimane fermo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione della Giunta provinciale, il ricorso in sede giurisdizionale al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nelle questioni concernenti la esistenza, la natura e la estensione dei diritti di promiscuo godimento e la rivendicazione delle terre.

     Fino a sentenza definitiva, il godimento dei terreni avviene in base alla decisione della Giunta provinciale.

     I provvedimenti di cui al primo comma o in caso di ricorso la decisione definitiva in sede giurisdizionale formano titolo per la iscrizione nel Libro Fondiario.

     La iscrizione sarà richiesta dal Presidente della Giunta provinciale".

 

          Art. 4.

     L'art. 10 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:

     “Per le interessenze od associazioni agrarie costituite o che vengono costituite allo scopo di utilizzare determinati terreni di proprietà di un Comune o di una frazione di Comune, lo statuto sarà approvato dalla Giunta comunale rispettivamente dall'amministrazione frazionale e diventerà efficace coll'omologazione della Giunta provinciale. Se l'approvazione dello statuto viene negata in tutto o in parte, deciderà, su ricorso degli interessati, a norma dell'art. 14, terzo comma, la Giunta provinciale".

 

          Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 16 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:

     “Ove non ostino interessi di carattere pubblico l'assemblea dei partecipanti può deliberare a maggioranza dei 2/3 dei compartecipi alla comunione l'alienazione di singoli appezzamenti della cosa comune o la divisione totale o parziale della medesima, sia per il solo godimento, sia per la proprietà stessa. Tali delibere dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale che autorizza il presidente pro tempore della comunione alla firma dei relativi atti e contratti in nome e per conto della comunione stessa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti".

 

          Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 17 della citata legge provinciale viene sostituito dai seguenti:

     “Il Presidente della Giunta provinciale, sulla base della delibera di approvazione della Giunta provinciale, emana il relativo decreto di ricostituzione della comunione e di restituzione delle terre alla medesima.

     Tale decreto costituisce provvedimento definitivo e forma titolo per l'iscrizione nel Libro Fondiario, che sarà richiesta dal Presidente della Giunta provinciale".

 

          Art. 7.

     L'art. 18 della citata legge provinciale viene sostituito dal seguente:

     “In sede di applicazione degli articoli 2, 3 e 6 della presente legge, qualora i corpi tavolari cui vengono a congiungersi diritti reali di comproprietà sono gravati da ipoteche od altri oneri, questi aggravi si estendono automaticamente ai diritti congiunti ai sensi dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1869, n. 18 B.L.I., mantenuto in vigore dall'art. 11 del nuovo testo della legge generale sui Libri Fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499".

 

          Art. 8.

     La Giunta provinciale è autorizzata a coordinare in un testo unico tutte le leggi sulle associazioni agrarie.