§ 5.1.104 – L.P. 29 luglio 1992, n. 30.
Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:29/07/1992
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Sostituzione degli organi delle unità sanitarie locali.
Art. 2.  Comitato di garanti.
Art. 3.  Amministratore straordinario.
Art. 4.  Coadiuvanti dell'amministratore straordinario.
Art. 5.  Insediamento nelle funzioni.
Art. 6.  Servizi multizonali.
Art. 7.  Controllo sugli atti.
Art. 8.  Revoca e sostituzione dell'amministratore straordinario.
Art. 9.  Compensi.
Art. 10. 
Art. 11.  Proroga della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.
Art. 12.  Comitato provinciale per la programmazione sanitaria.
Art. 13.  Istituzione del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali.
Art. 14.  Compiti del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali.
Art. 15.  (Fornitura straordinaria di protesi).
Art. 16.  Disposizioni finanziarie.
Art. 17.  Variazioni al bilancio 1992.


§ 5.1.104 – L.P. 29 luglio 1992, n. 30.

Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali.

(B.U. 11 agosto 1992, n. 33).

 

Capo I

NUOVI ORGANI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL

DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35, CONVERTITO IN LEGGE 4 APRILE 1991, N. 111

 

     Art. 1. Sostituzione degli organi delle unità sanitarie locali. [1]

 

          Art. 2. Comitato di garanti. [2]

 

          Art. 3. Amministratore straordinario. [3]

 

          Art. 4. Coadiuvanti dell'amministratore straordinario. [4]

 

          Art. 5. Insediamento nelle funzioni. [5]

 

          Art. 6. Servizi multizonali. [6]

     [1. Ferme restando le competenze della Provincia in materia di indirizzo e coordinamento, la gestione dei servizi multizonali ed il coordinamento dei servizi zonali sono affidati ad una commissione, composta dagli amministratori straordinari delle U.S.L. e presieduta dall'amministratore straordinario dell'U.S.L. Centro-Sud.

     2. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.]

 

          Art. 7. Controllo sugli atti. [7]

 

          Art. 8. Revoca e sostituzione dell'amministratore straordinario. [8]

 

          Art. 9. Compensi. [9]

 

          Art. 10. [10]

     [1. Per quanto non previsto dal presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111, purchè non incompatibili con le attribuzioni previste dallo Statuto di autonomia e relative norme di attuazione.]

 

Capo II

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA

 

          Art. 11. Proroga della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. [11]

 

          Art. 12. Comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

     [1. Dopo il comma secondo dell'art. 9 della legge provinciale n. 33/1988 viene inserito il seguente comma secondo-bis:

     “2- bisAl comitato provinciale per la programmazione sanitaria sono attribuite le competenze della commissione per le strutture sanitarie di cui all'art. 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, modificato dall'art. 3 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 30, dall'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3 e dall'art. 24, comma primo della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33."] [12]

     [2. Il comma quarto dell'art. 9 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è così sostituito:

     4. Il comitato è composto da:

     a) l'assessore provinciale competente in materia di sanità, con funzioni di presidente;

     b) il direttore della ripartizione VIII, con funzioni di vicepresidente;

     c) gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali;

     d) due medici esperti in materia di programmazione sanitaria;

     e) un esperto in ingegneria clinica."] [13]

     3. La commissione per le strutture sanitarie di cui all'art. 6 della legge provinciale n. 20/1982, modificato dall'art. 3 della legge provinciale n. 30/1983, dall'art. 4 della legge provinciale n. 3/1987, e dall'art. 24, comma primo della legge provinciale n. 33/1988, è soppressa.

 

          Art. 13. Istituzione del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali.

     1. È istituito il comitato elaborazione elettronica dei dati (E.D.P.) per i servizi sanitari e sociali, composto da:

     a) l'assessore provinciale alla sanità, con funzioni di presidente;

     b) il direttore della Ripartizione sanità, con funzioni di vicepresidente;

     c) il direttore della Ripartizione servizio sociale;

     d) due esperti in materia informatica rispettivamente della tutela dei dati personali, proposti dall'assessore provinciale alla sanità;

     e) quattro funzionari esperti in sistemi informatici, designati dalle rispettive unità sanitarie locali;

     f) un esperto proposto dall'assessore provinciale all'informatica;

     g) un esperto in materia informatica, proposto dal consorzio dei comuni. [14]

     2. Funge da segretario un impiegato della ripartizione VIII di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     3. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale; esso permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

     4. Ai membri del comitato sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

     5. Il comitato tramite il suo presidente, può avvalersi della consulenza e della collaborazione di esperti in materia esterni secondo le relative norme provinciali.

 

          Art. 14. Compiti del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali.

     1. Il comitato EDP per i servizi sanitari e sociali è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di progetti per l'automazione di procedure del sistema informativo dei servizi sanitari e sociali dell'Alto Adige, con esclusione dei servizi gestiti dalla Provincia.

     2. Il comitato coordina tutte le attività, anche tecnico-operative, riguardanti la realizzazione del sistema informativo dei servizi sanitari e sociali, con esclusione di quelli gestiti dalla Provincia, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

     3. Al comitato vengono inoltre attribuite le competenze di cui al comma primo, lettera c), dell'art. 9 della legge provinciale n. 33/1982, limitatamente ai servizi sanitarie e sociali, con esclusione di quelli gestiti dalla provincia.

     4. Il comitato si attiene agli standards fissati dal comitato di coordinamento EDP di cui all'art. 8 della legge provinciale n. 33/1982.

     5. Il parere del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali è obbligatorio e sostituisce il parere del comitato di coordinamento EDP di cui all'art. 8 della legge provinciale n. 33/1982 e della commissione di cui all'art. 22 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.

 

          Art. 15. (Fornitura straordinaria di protesi). [15]

     1. La Provincia assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione straordinaria di presidi ed ausili connessi alle invalidità riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legati ad effettive finalità funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili.

     2. La Provincia può inoltre rimborsare, in tutto o in parte, gli oneri, a carico di soggetti portatori di handicap nell'ambito maxillo-facciale, per l'acquisto o l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali. L'handicap deve essere riconosciuto da un medico specialista in chirurgia maxillo-facciale o stomatologia dipendente di una azienda sanitaria della provincia di Bolzano.

     3. I limiti, le condizioni, le modalità di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti dalla Giunta provinciale [16].

     4. Fino all'emanazione della deliberazione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge [17].

 

          Art. 16. Disposizioni finanziarie. [18]

     [1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1992 le seguenti spese:

     a) lire 3 milioni quale fabbisogno presunto per i compensi ai componenti il comitato di cui all'art. 13;

     b) lire 600 milioni per la fornitura straordinaria di protesi ai sensi dell'art. 15.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo, lettera a), si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 52290 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità.

     3. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo, lettera b), si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 52110 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992.

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.]

 

          Art. 17. Variazioni al bilancio 1992. [19]

     [1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (omissis).]


[1] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[8] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[10] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[11] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[12] Comma abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[13] Comma abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[14] Comma così sostituito dall'art. 64 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[15] Articolo già sostituito dall'art. 64 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[16] Comma così sostituito dall’art. 36 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[17] Comma così sostituito dall’art. 36 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[18] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[19] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.