§ 5.5.14 - L.P. 8 novembre 1982, n. 33.
Provvedimenti in materia di informatica provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:08/11/1982
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attuazione.
Art. 2 bis.  (Infrastrutture per una rete a banda larga).
Art. 2-ter.  (Diffusione della tecnologia telematica a banda larga).
Art. 3.  Documento sullo stato di attuazione.
Art. 4.  Compiti della Società.
Art. 5.  Partecipazioni.
Art. 6.  Statuto.
Art. 7.  Rapporti Provincia-Società.
Art. 8.  Comitato di coordinamento EDP.
Art. 9.  Compiti del Comitato.
Art. 10.  Sistema informativo provinciale.
Art. 11.      1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1982 le seguenti spese:
Art. 12.      1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 13.  (Finanziamento).


§ 5.5.14 - L.P. 8 novembre 1982, n. 33.

Provvedimenti in materia di informatica provinciale.

(B.U. 16 novembre 1982, n. 53).

 

Titolo I

FINALITA' E ATTUAZIONE

 

     Art. 1. Finalità.

     1. E' nell'interesse della Provincia autonoma di Bolzano promuovere:

     a) il recepimento e l'applicazione delle tecniche informatiche più avanzate nell'Amministrazione provinciale e negli altri enti pubblici locali;

     b) la diffusione e lo scambio delle informazioni sia all'interno dell'Amministrazione provinciale sia con le altre amministrazioni pubbliche.

     2. In particolare la Provincia persegue le seguenti finalità:

     a) lo sviluppo e la gestione di procedure automatizzate nell'organizzazione provinciale e nei settori di interesse provinciale;

     b) la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Amministrazione provinciale per l'utilizzo delle tecniche informatiche.

 

          Art. 2. Attuazione.

     1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, la Provincia autonoma di Bolzano:

     a) crea, nell'ambito dell'Amministrazione provinciale, i presupposti organizzativi, tecnici e del personale, onde garantire una gestione progressivamente automatizzata delle procedure amministrative;

     b) promuove la costituzione di un comitato di coordinamento EDP, di cui all'art. 8 della presente legge;

     c) promuove la costituzione di uno strumento tecnico-operativo, la società per l'informatica provinciale, in seguito denominata Società, di cui al titolo II;

     d) promuove lo scambio diretto delle informazioni tra i vari enti pubblici, disciplinando tali rapporti tra la Provincia e altri enti pubblici con apposite convenzioni alle cui stipulazioni provvede, previa autorizzazione della Giunta provinciale, un funzionario dirigente delegato dal Presidente della Giunta provinciale, e sono approvate con decreto del Presidente della Giunta stessa.

 

          Art. 2 bis. (Infrastrutture per una rete a banda larga). [1]

     1. La Provincia autonoma di Bolzano può realizzare infrastrutture per una rete a banda larga in territorio provinciale, compreso il collegamento della rete ad altri offerenti nazionali e internazionali di telecomunicazione.

     2. L'utilizzo e la gestione di queste infrastrutture possono essere garantiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o assegnati, tramite opportune convenzioni, ad istituzioni pubbliche o private.

 

     Art. 2-ter. (Diffusione della tecnologia telematica a banda larga). [2]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la diffusione della tecnologia telematica a banda larga per favorire un organico inserimento delle zone a bassa infrastruttura tecnologica nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio provinciale. A tal fine predispone congrui programmi di sviluppo per le zone interessate, che attua mediante strutture o enti strumentali provinciali in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge o per il tramite di convenzioni con qualificati soggetti scelti attraverso procedure ad evidenza pubblica.

 

          Art. 3. Documento sullo stato di attuazione.

     1. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, un documento sullo stato di attuazione delle finalità di cui all'art. 1.

 

Titolo II

LA SOCIETA' PER L'INFORMATICA PROVINCIALE (BOLZANO)

 

          Art. 4. Compiti della Società.

     1. La Società, di cui alla lett. c) dell'art. 2, società per azioni a prevalente capitale pubblico, ha i seguenti compiti:

     a) la fornitura dei servizi necessari per la realizzazione di procedure gestionali e informative automatizzate;

     b) la ricerca, promozione e adozione di processi di rinnovamento e di miglioramento dei sistemi informativi e delle strutture organizzative e funzionali che tali sistemi utilizzano;

     c) la creazione dei presupposti tecnico-operativi per il coordinamento degli enti pubblici locali - su loro richiesta - nel settore dell'informatica, al fine di garantire la standardizzazione e l'unificazione delle procedure, l'utilizzazione in comune delle risorse, lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, la padronanza delle tecniche informative da parte degli enti interessati;

     d) la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e la manutenzione delle strutture informatiche (software) del sistema informativo provinciale di cui all'art. 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23;

     e) la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale degli enti interessati, finalizzati alla conoscenza e all'utilizzo delle tecniche informatiche;

     f) lo studio e lo sviluppo di procedure concernenti l'ambito di attività della Società stessa;

     g) l'assunzione di eventuali commesse per conto terzi, in quanto di interesse per le finalità istituzionali della Società ed assicurando in ogni caso l'assoluta priorità ai programmi richiesti dagli enti e organizzazioni associati. I relativi utili dovranno essere reimpiegati in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari, restando esclusa qualsiasi forma di distribuzione agli azionisti.

     2. Relativamente al sistema informativo dell'Amministrazione provinciale, i compiti di cui alla precedente lett. a) sono limitati agli incarichi disposti ai sensi del successivo art. 7, e quelli di cui alle precedenti lettere da b) ad e) sono svolti sulla base delle proposte del comitato di coordinamento EDP di cui al successivo art. 8.

 

          Art. 5. Partecipazioni.

     1. Alla predetta Società possono partecipare enti pubblici, nonché enti o associazioni e privati che perseguono, in base a concessione o autorizzazione amministrativa, finalità di pubblico interesse o comunque non abbiano fini di lucro. Le modalità di partecipazione alla Società vengono stabilite dallo statuto della Società stessa.

 

          Art. 6. Statuto.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale o un Assessore da lui delegato, previa autorizzazione della Giunta stessa, è autorizzato:

     a) a sottoscrivere e versare il capitale nella Società in misura superiore alla metà del capitale sociale;

     b) a rappresentare la Provincia autonoma di Bolzano nell'atto costitutivo della Società e in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione;

     c) ad approvare, con decreto, lo statuto della Società;

     d) a consentire, nell'interesse ed a nome della Provincia autonoma di Bolzano, variazioni dello statuto proposte dagli altri enti partecipanti o richieste dall'autorità giudiziaria in sede di iscrizione della Società nel registro delle imprese, purché tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale;

     e) a designare i rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano negli organi societari.

     2. Lo statuto della Società deve prevedere la rappresentanza maggioritaria della Provincia autonoma di Bolzano nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

     3. Tra gli scopi societari devono comunque essere compresi quelli indicati nel precedente art. 4, con ordine di priorità all'attuazione dei programmi richiesti dai soci.

     4. Lo statuto può prevedere, inoltre, all'interno della Società un comitato tecnico per l'informatica per dare pareri e avanzare proposte sull'attività della Società stessa.

 

Titolo III

COORDINAMENTO

 

          Art. 7. Rapporti Provincia-Società.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare prioritariamente alla Società ogni attività rientrante nei compiti della Società stessa, di cui all'art. 4, nei limiti delle risorse, delle capacità e delle competenze specifiche acquisite.

     2. I rapporti della Provincia autonoma di Bolzano con la Società stessa saranno regolati con apposite convenzioni.

     3. Per le attività della Società poste in essere nell'interesse della Provincia autonoma di Bolzano, la stessa ha facoltà di prevedere diverse forme di collaborazione secondo modalità che saranno disciplinate nelle convenzioni di cui al comma precedente.

     4. I rapporti tecnico-operativi della Provincia autonoma di Bolzano con la Società vengono curati dal comitato di cui all'art. 8.

     5. Al pagamento delle spese per le prestazioni richieste alla Società si provvede mediante funzionario delegato.

 

          Art. 8. Comitato di coordinamento EDP. [3]

 

          Art. 9. Compiti del Comitato. [4]

 

          Art. 10. Sistema informativo provinciale.

     1. Ai fini di cui all'art. 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23, e al coordinamento delle attività relative, provvede l'Ufficio statistica e studi della Provincia autonoma di Bolzano.

 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE

 

          Art. 11.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1982 le seguenti spese:

     a) fino a lire 650 milioni per la sottoscrizione di azioni della Società ai sensi del primo comma, lett. a), dell'art. 6;

     b) lire 150 milioni per l'affidamento alla Società di attività e di programmi ai sensi dell'art. 7;

     c) lire 1 milione quale onere presunto per compensi ai membri del Comitato di cui all'art. 8.

     2. Le spese indicate alla lett. b) del comma precedente, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

     3. Alla copertura degli oneri indicati al primo comma del presente articolo si provvede:

     quanto a lire 650 milioni di cui alla lett. a) mediante utilizzo di un'ulteriore quota di pari importo delle disponibilità di bilancio rappresentate dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1981;

     quanto a lire 150 milioni di cui alla lett. b) mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 12181 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso;

     quanto a lire 1 milione di cui alla lett. c) mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presenta la disponibilità occorrente.

 

          Art. 12.

     1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

In aumento:

 

 

 

 

 

 

Competenza

 

Cassa

Avanzo dell'esercizio precedente

L.

650.000.000

 

 

Stato di previsione della spesa

In aumento:

 

 

 

 

Cap. 12250 - Spese per la partecipazione della Provincia a società e altri enti aventi finalità di interesse generale (partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali)

L.

650.000.000

L.

650.000.000

Cap. 12310 - (di nuova istituzione - codici - 1.2-1.4). - Spese per l'affidamento di attività e programmi alla "Società per la informatica provinciale, S.p.a" (art. 7 della legge)

L.

150.000.000

L.

150.000.000

In diminuzione:

 

 

 

 

Cap. 12181 - Spese per l'acquisto e la manutenzione di programmi EDP e la manutenzione di apparecchiature elettroniche per la meccanizzazione e l'automazione d'ufficio

L.

150.000.000

L.

150.000.000

Cap. 102110 - Fondo di riserva di cassa (art. 21 della legge provinciale di contabilità)

L.

-

L.

650.000.000

 

          Art. 13. (Finanziamento). [5]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1999 (cap. 81218) la spesa di lire 4 miliardi. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.


[1] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[2] Articolo inserito dall’art. 9 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.