§ 86.11.51 - D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 .
Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:06/02/1991
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, nonché gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 86.11.51 - D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 [1] .

Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

(G.U. 6 febbraio 1991, n. 31)

 

 

     Art. 1.

     1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, nonché gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino alla nomina dell'amministratore straordinario di cui al comma 7 [2] .

     2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati dall'amministratore straordinario e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo [3].

     3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. Nelle unità sanitarie locali e nelle unità socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunità montana; dove coincide o è parte di un comune singolo il comitato di garanti è eletto dal consiglio comunale; dove coincide con l'ambito di più comuni il comitato di garanti è eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali [4] .

     4. I comitati di garanti sono nominati entro il 15 maggio 1991. In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari ad acta per lo svolgimento di singole attività concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti [5] .

     5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e formula le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività; esamina e adotta, entro quindici giorni dal ricevimento, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo che sono redatti dall'amministratore straordinario e sono rimessi alla giunta della regione o della provincia autonoma, che li approva comunque entro trenta giorni dalla loro redazione; procede a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attività svolta dall'unità sanitaria locale o dall'unità socio-sanitaria locale [6] .

     6. Per le attività di natura socio-assistenziale, delegate alla unità sanitaria locale o alla unità socio-sanitaria locale dagli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite l'amministratore straordinario, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente [7] .

     7. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la Regione Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di amministratore straordinario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi curricula che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel Bollettino Ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. L'incarico di amministratore straordinario non è valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unità sanitarie locali [8].

     8. Gli amministratori straordinari sono scelti entro il 15 giugno 1991 tra i soggetti indicati entro il 31 maggio 1991 dal comitato di garanti, che all'uopo propone almeno una terna di nominativi individuati nell'elenco di cui al comma 7. Nel caso che, per indisponibilità dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi oggettivi, non sia possibile effettuare la scelta dell'amministratore straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o della provincia autonoma delibera la nomina, con provvedimento motivato, scegliendo nell'ambito del predetto elenco. Qualora il comitato di garanti non provveda alla proposta entro il termine suindicato, alla nomina si provvede prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito dell'elenco di cui al comma 7. In caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato, provvede il commissario del Governo. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di princìpi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione dell'amministratore straordinario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità [9].

     9. L'amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza dell'amministratore straordinario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze [10] .

     10. Gli atti dell'amministratore straordinario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti [11] .

     11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o amministratori straordinari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali [12] :

     a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità del pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

     b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

     c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

     d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

     12. [13]

     13. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e già con consiglio di amministrazione autonomo alla data di entrata in vigore del presente decreto [14] .

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 4 aprile 1991, n. 111.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 386 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità dei commi 7 e 8 del presente articolo, nella parte in cui attribuiscono al Commissario del Governo i poteri sostitutivi ivi previsti. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato dall' art. 1 del D.L. 27 agosto 1993, n. 324 fino all' entrata in vigore della legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 386 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità dei commi 7 e 8 del presente articolo, nella parte in cui attribuiscono al Commissario del Governo i poteri sostitutivi ivi previsti.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 del D.L. 27 agosto 1993, n. 324.

[14]  Comma così modificato dalla legge di conversione.