§ 6.1.125 - L.P. 12 dicembre 1997, n. 17.
Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, nonché di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:12/12/1997
Numero:17


Sommario
Art. 1.      (Omissis).
Art. 2.  Adesione al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).
Art. 3.      (Omissis).
Art. 4.  Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, concernente Autorizzazione alle unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la [...]
Art. 5.  Modifiche alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, concernente Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Bolzano".
Art. 6.      (Omissis).
Art. 7.  (Techno Innovation Alto Adige)
Art. 8.  Disposizioni in materia di strutture commerciali.
Art. 9.  Modifica di autorizzazioni di spesa per l'anno 1997.
Art. 10.  Variazioni al bilancio 1997.
Art. 11.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.125 - L.P. 12 dicembre 1997, n. 17.

Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, nonché di autorizzazioni di spesa e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

(B.U. 23 dicembre 1997, n. 59).

 

     Art. 1.

     (Omissis).

 

          Art. 2. Adesione al Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'adesione della Provincia Autonoma di Bolzano al costituendo Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) per la promozione, lo studio e lo sviluppo del potenziamento del collegamento ferroviario del Brennero, ed a concorrere alle spese di funzionamento ai sensi del relativo statuto.

     2. Alla spesa derivante dal comma 1 si provvede, a decorrere dall'anno 1998, mediante lo stanziamento autorizzato con la legge finanziaria annuale sul capitolo di spesa del bilancio provinciale corrispondente all'attuale capitolo 12173.

 

          Art. 3.

     (Omissis).

 

          Art. 4. Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, concernente Autorizzazione alle unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari".

     1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

     1 ter. Per la stipula dei contratti d'opera o dei rapporti di lavoro di diritto privato di cui al comma 1 bis si prescinde dai presupposti di cui ai punti c) e d) nel caso in cui gli stessi vengano stipulati con personale proveniente da istituti o cliniche universitarie."

 

          Art. 5. Modifiche alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, concernente Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Bolzano".

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

     Le maggiori entrate accertate nel corso dell'esercizio per assegnazioni dell'Unione Europea o dello Stato, a fronte di spese anticipate dalla Provincia per l'attuazione di programmi di interesse comunitario, sono iscritte nel bilancio provinciale con decreto dell'Assessore alle finanze e bilancio e riassegnate ai settori di spesa a carico dei quali erano stati anticipati i relativi fondi, secondo le indicazioni della Giunta provinciale."

     2. Il comma 6 dell'articolo 53 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è così sostituito: I titoli di spesa sono firmati dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio."

 

          Art. 6.

     (Omissis).

 

          Art. 7. (Techno Innovation Alto Adige) [1]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione finanziaria alla BIC Alto Adige ScpA, fino ad un massimo del 49 per cento, mediante acquisto o sottoscrizione di aumento di capitale nonché a cambiare la denominazione sociale in "Techno Innovation South Tyrol (TIS )" e nello statuto lo scopo sociale. Scopo di tale società è il sostegno della competitività delle imprese mediante la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la fondazione di imprese innovative, lo sviluppo di imprese esistenti e di alto profilo tecnologico, lo sviluppo di cluster, la realizzazione di centri di competenza, lo sviluppo e l’attuazione di programmi per la promozione dell’innovazione, la promozione di strumenti finanziari innovativi nonché la collaborazione con gli enti di ricerca esistenti sul territorio locale, nazionale ed estero. La Giunta provinciale può inoltre decidere ulteriori variazioni dello statuto, che siano necessarie per la realizzazione delle iniziative medesime [2].

     2. La società attua i programmi di innovazione, ricerca e sviluppo sulla base delle indicazioni del Piano strategico pluriennale di ricerca e innovazione, approvato dalla Giunta provinciale.

     3. La società supporta la Ripartizione provinciale Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative nell’accreditamento degli enti pubblici e privati che svolgono attività di diffusione delle conoscenze tecnologiche nel campo dell’innovazione a favore delle imprese locali.

     4. Possono entrare a far parte della società altri enti pubblici e privati che si impegnino a contribuire, attraverso risorse finanziarie, umane, scientifiche, tecnologiche o di know-how, allo sviluppo della società stessa.

     5. L’atto di modifica e lo statuto della società sono approvati dalla Giunta provinciale. I rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e controllo della società sono nominati dalla Giunta provinciale.

     6. L’assessore provinciale competente in materia di innovazione può essere autorizzato dalla Giunta provinciale a rappresentare la Provincia nell’atto di modifica della società e in tutti gli atti necessari per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1.

     7. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione della società, a titolo di comodato gratuito, immobili di proprietà provinciale necessari per l’esercizio delle sue attività.

     8. La Provincia partecipa alle spese di gestione della società in base ai risultati raggiunti contenuti in un programma annualmente concordato con la ripartizione competente, approvato dalla Giunta provinciale e valutato da una società indipendente. Il piano sull’innovazione dell’Alto Adige fornisce le linee guida per l’elaborazione del programma annuale della società.

 

          Art. 8. Disposizioni in materia di strutture commerciali. [3]

 

          Art. 9. Modifica di autorizzazioni di spesa per l'anno 1997.

     1. Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 1997 per l'applicazione della legislazione vigente, sono apportate modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa per gli importi indicati nell'annessa tabella A.

     2. Per assegnazioni alle aziende speciali Unità sanitarie locali di quote di parte corrente del fondo sanitario provinciale a destinazione indistinta ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 (capitolo 52110) una ulteriore spesa di lire 17 miliardi. Alla copertura della suddetta spesa si fa fronte con la maggiore entrata accertata quale compensazione a carico del fondo sanitario nazionale per la mobilità sanitaria interregionale per l'anno 1995.

 

          Art. 10. Variazioni al bilancio 1997.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1997 è istituito il capitolo 2104, denominato Assegnazioni dallo Stato di quote del fondo sanitario nazionale per compensazione per la mobilità sanitaria interregionale (decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, art. 11 e 12)", con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 17 miliardi.

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa indicate nell'annessa tabella B.

 

          Art. 11. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

     (Omissis).


[1] Articolo modificato dall'art. 3 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8 e così sostituito dall’art. 6 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.P. 13 dicembre 2006, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.