§ 6.1.160 - L.P. 23 dicembre 2004, n. 10 .
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007 (legge finanziaria 2005).


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/12/2004
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2005 - Tabelle A e B.
Art. 2.  Fondi per la finanza locale.
Art. 3.  Modifica della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, recante “Disposizioni in materia di finanza locale per l’anno 1983”.
Art. 4.  Partecipazioni a società.
Art. 5.  Contributo straordinario alla società Fiera Bolzano Spa.
Art. 6.  Aumento della dotazione organica del personale della Provincia per il passaggio di personale della Regione e dei musei provinciali.
Art. 7.  Spese per la contrattazione collettiva del personale.
Art. 8.  Modifica della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, recante “Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni”.
Art. 9.  Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”.
Art. 10.  Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante “Ordinamento dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”.
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”.
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, recante “Iniziative per l’incremento economico e della produttività”.
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”.
Art. 14.  Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”.
Art. 15.  Copertura finanziaria.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 6.1.160 - L.P. 23 dicembre 2004, n. 10 [1].

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007 (legge finanziaria 2005).

(B.U. 4 gennaio 2005, n. 1 – suppl. n. 1).

 

Art. 1. Autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2005 - Tabelle A e B.

     1. Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate, per l’anno finanziario 2005, spese nella misura indicata nella tabella medesima.

     2. Per l’attuazione di interventi od opere a esecuzione pluriennale sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2005 e per il quadriennio 2006-2009 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2006 al 2009 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria annuale.

     3. Per le finalità indicate al comma 2, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2005 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2005-2009, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2006 al 2009 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2005.

 

     Art. 2. Fondi per la finanza locale. [2]

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l’anno finanziario 2005 come segue:

     a) fondo ordinario:

     - 214.402.076,00 euro (UPB 26100);

     b) fondo investimenti:

     - 75.507.486,01 euro (UPB 26200); [3]

     c) fondo ammortamenti mutui:

     - 73.982.152,00 euro (UPB 26205);

     d) fondo perequativo:

     - 2.788.737,99 euro (UPB 26100).

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 6.052.152,00 euro, è autorizzata come limite d’impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri fino all’anno 2024 incluso.

 

     Art. 3. Modifica della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, recante “Disposizioni in materia di finanza locale per l’anno 1983”.

     1. L’articolo 7 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7.

1. Allo scopo di ridurre le spese dei comuni e delle comunità comprensoriali per il servizio meccanografico e per servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata vengono concessi al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige contributi da fissarsi annualmente dal Comitato per gli accordi finanziari ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

2. Il Comitato per gli accordi finanziari può destinare annualmente, con effetto dall’1 gennaio 1999, al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano oppure al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige finanziamenti dal fondo della finanza locale per l’acquisto o la costruzione di immobili e per altri investimenti.

3. I contributi concessi in base al comma 1 nonché i finanziamenti di cui al comma 2 vengono erogati in una o più soluzioni su richiesta scritta del beneficiario in base al rispettivo fabbisogno di cassa. Il beneficiario è tenuto a evidenziare nel proprio bilancio l’utilizzo degli stessi.”

 

     Art. 4. Partecipazioni a società.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all’aumento di capitale della società “SEL Spa”, con sede a Bolzano, nonché l’acquisto di quote di capitale della medesima, per una spesa massima di 650 milioni di euro a carico dell’esercizio 2005. Nei limiti della medesima è consentito anche l’acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a disporre un’ulteriore partecipazione della Provincia al capitale della società “SEL Spa”, con sede a Bolzano, nella misura massima di 18 milioni di euro, per l’acquisto da parte della stessa di quote di partecipazione a società operanti nel settore della distribuzione di gas metano.

     3. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a disporre l’aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società “Terme di Merano Spa”, con sede in Merano, sino all’importo di 5.850.000,00 euro tramite conferimento del valore degli investimenti direttamente effettuati per opere di perforazione per l’estrazione di acqua idrotermale, apportando anche al bilancio la conseguente variazione per l’iscrizione della suddetta spesa e della corrispondente entrata.

     4. L’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, si intende elevata, con la medesima decorrenza, sino ad un importo di euro 9.099.000. Alla conseguente variazione di bilancio si provvede ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

     5. La Giunta provinciale è autorizzata, per una spesa massima di 6 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2005 (UPB 27200), ad acquistare da altri soci, anche in forma indiretta per il tramite della partecipazione in altra società che le detenga, quote di capitale di società istituita, per effetto dell’accordo sottoscritto il 30 aprile 2004 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d’Austria, per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero [4].

     5-bis. I proventi accertati nel bilancio provinciale a seguito di eventuale distribuzione ai soci di quote dei fondi accantonati ai sensi dell’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno destinati nel bilancio provinciale per le finalità di cui al comma 5 [5].

     6. Inoltre è rinnovata l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, a carico dell’esercizio 2005 (UPB 27200).

 

     Art. 5. Contributo straordinario alla società Fiera Bolzano Spa.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla “Fiera Bolzano Spa”, con sede a Bolzano, un contributo straordinario massimo di 648.500 euro a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2005 (UPB 31220) per spese impreviste di contenzioso sostenute per la realizzazione della struttura polifunzionale “Palaonda” di Bolzano.

 

     Art. 6. Aumento della dotazione organica del personale della Provincia per il passaggio di personale della Regione e dei musei provinciali.

     1. La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia, determinata in 16.988 unità a tempo pieno dall’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, è aumentata, per effetto del passaggio di personale della Regione Trentino-Alto Adige, dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero nonché dei musei provinciali, di 319 unità a tempo pieno, incluse 43 unità destinate all’informatizzazione del libro fondiario. Dopo l’ultimazione di tale informatizzazione la Giunta provinciale provvede alla riduzione della dotazione organica nella misura corrispondente al relativo contingente.

     2. La maggiore spesa derivante dal comma 1 è stimata in 14,5 milioni di euro all’anno a decorrere dall’esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 7. Spese per la contrattazione collettiva del personale.

     1. Per la contrattazione collettiva per l’anno 2005 per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola, è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 31100) la spesa di 16,3 milioni di euro per l’anno 2005, di 47,0 milioni di euro per l’anno 2006 e di 65,6 milioni di euro per l’anno 2007.

 

     Art. 8. Modifica della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, recante “Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni”.

     1. Dopo l’articolo 23-bis della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, è inserito il seguente articolo:

“Art. 23-ter (Assegno al nucleo familiare) - 1. A decorrere dall’1 luglio 2005 è istituito in provincia di Bolzano l’assegno al nucleo familiare destinato alla cura e all’educazione dei figli nei primi tre anni di vita.

2. L’assegno è stabilito nella misura di euro 80 al mese e spetta per ogni figlio dalla nascita fino al compimento del terzo anno di età, se convivente con il genitore o con i soggetti affidatari. Per i figli adottivi, il periodo dei tre anni di godimento dell’assegno decorre dalla data di adozione.

3. Ha diritto all’assegno il genitore residente nella provincia di Bolzano, cittadino italiano o di uno stato membro dell’UE. Hanno diritto altresì all’assegno i cittadini stranieri extra-comunitari residenti in provincia da almeno cinque anni.

4. L’assegno non spetta, qualora il reddito familiare, integrato con la valutazione di elementi patrimoniali, superi l’importo di 80.000 euro l’anno.

5. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la gestione al di fuori del bilancio ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità anche per il coordinamento con la gestione di analoghe provvidenze per conto della Regione Trentino-Alto Adige.”

     2. La spesa per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è stimata in 15 milioni di euro all’anno a decorrere dall’esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 9. Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente comma:

“3-bis. Al fine di consentire una gestione unificata ai fini tributari delle spese del personale operaio impiegato per progetti dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo e per gli interventi ai sensi dell’ordinamento forestale, di quelle del personale impiegato con contratti a termine per progetti e programmi di interesse europeo cofinanziati dall’Unione europea, nonché di compensi accessori corrisposti a personale provinciale per servizi presso strutture ed enti strumentali della Provincia e presso istituzioni scolastiche per attività finanziate a carico dei rispettivi stanziamenti di bilancio, l’assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare, con le modalità di cui al comma 1, variazioni al bilancio per l’iscrizione di entrate provenienti dagli stanziamenti di spesa del bilancio provinciale e dei suddetti enti e istituzioni per le finalità sopra indicate, nonché delle corrispondenti spese.”

     2. Il comma 4 dell’articolo 52 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“4. Alla costituzione delle aperture di credito intestate al funzionario delegato, con l’indicazione della sua qualità, si provvede mediante ordini di accreditamento emessi dalla Ripartizione finanze e bilancio. Per esigenze di contabilizzazione integrata dei pagamenti tramite aperture di credito, gli ordini di accreditamento possono valere anche come limiti di cassa per l’ammontare complessivo delle aperture di credito autorizzate al singolo funzionario delegato.”

     3. Il comma 5 dell’articolo 52 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“5. Ciascun ordine di accreditamento può indicare la somma prelevabile in contanti dallo stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi a favore dei creditori. Gli ordinativi sono firmati dal funzionario delegato.”

 

     Art. 10. Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante “Ordinamento dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

“2. Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono i fondi di soggetti terzi di cui al comma 1, che hanno vincolo di destinazione agli interventi effettuati per conto dei medesimi, ed è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per l’attuazione di tali interventi.

3. Le entrate accertate ai sensi del presente articolo e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.”

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per le richieste di agevolazione fatte ai sensi delle leggi provinciali 13 novembre 1986, n. 27, 26 marzo 1982, n. 11, 8 settembre 1981, n. 25, e 13 agosto 1986, n. 25, e successive modifiche.”

 

     Art. 12. Modifica della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, recante “Iniziative per l’incremento economico e della produttività”.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Possono essere concessi altresì alle istituzioni di cui al presente articolo contributi nella misura massima dell’80 per cento delle spese riconosciute per l’acquisto, la costruzione e l’arredo di edifici, compreso il terreno, allo scopo di creare incubatori di imprese.”

 

     Art. 13. Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”.

     1. L’articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 11 (Refezioni scolastiche) - 1. Il servizio di refezione scolastica è garantito dai singoli comuni. La gestione può essere affidata dai comuni anche a terzi.

2. Il Comune competente fissa i criteri e le modalità di organizzazione del servizio mensa nonché i corrispondenti requisiti di accesso e di partecipazione alle spese a carico dei beneficiari.

3. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa, di cui al comma 1. Il contributo può coprire fino al 40 per cento delle spese ordinarie di gestione, da documentare dai comuni attraverso un elenco spese.”

     2. Dopo l’articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 16-bis. (Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell’orario scolastico).

1. In provincia di Bolzano l’amministrazione provinciale può mettere a disposizione per alunni un servizio abitativo in forma di residence, collegi, convitti o istituzioni simili gestiti direttamente oppure tramite terzi.

2. La Provincia può concedere contributi a privati, enti ed associazioni senza fini di lucro, che gestiscono convitti o collegi oppure che promuovono gli interessi e le attività dei collegi. L’ammontare dei contributi può coprire al massimo il 90 per cento delle spese ammissibili ed in ogni caso non superare le perdite di gestione.

3. La Provincia può concedere contributi a privati, enti ed associazioni senza fini di lucro, che offrono o promuovono fuori dagli orari scolastici un servizio qualificato di sorveglianza e di sostegno a favore di bambini e giovani. Potranno essere sostenute di norma quelle iniziative nelle quali le famiglie partecipano ai costi almeno nell’ammontare del 33 per cento. Per motivi socio-pedagogici può essere prevista una partecipazione inferiore alle spese a carico delle famiglie. L’ammontare dei contributi non può superare le perdite di gestione.

4. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”

     3. Dopo l’articolo 16-bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 16-ter. (Promozione di attività per la formazione della famiglia).

1. La promozione delle attività per la formazione della famiglia ha come scopo la creazione e il miglioramento delle condizioni di base per la salvaguardia delle famiglie. Essa comprende il potenziamento delle competenze pedagogiche dei genitori e dei soggetti esercenti la potestà, programmi di formazione per genitori, la ricerca sulla famiglia e attività di sostegno educativo.

2. Per realizzare le finalità indicate al comma 1 la Provincia può concedere ad organismi pubblici e privati di pubblica utilità che operano in Alto Adige e per statuto svolgono attività a favore delle famiglie, contributi per l’esecuzione delle loro attività e per spese d’investimento.

3. Modalità e criteri per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei contributi sono stabiliti con delibera della Giunta provinciale.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può fornire direttamente servizi, svolgere manifestazioni e programmi, mettere a disposizione strutture e attuare altri interventi ritenuti utili.”

     4. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2005 una spesa complessiva di 8.200.000 euro (UPB 04135: 2.000.000 euro; UPB 09140: 5.600.000 euro e UPB 09210: 600.000 euro). La spesa a carico degli esercizi successivi sarà stabilita con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 14. Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”.

     1. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Il concessionario che cessa in tutto o in parte dal servizio ha l’obbligo di trasferire al concessionario subentrante i beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali, individuati dall’ente concedente come funzionali all’effettuazione del servizio, alle seguenti condizioni:

a) l’impresa subentrante corrisponde all’impresa cessante il valore di mercato dei beni, decurtato della parte di finanziamento non ancora ammortizzata, che costituisce finanziamento a favore del subentrante;

b) l’impresa subentrante subentra all’impresa cessante, nei confronti dell’ente concedente, nei contributi, nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti e ai contributi ricevuti.”

     2. Il comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Per i servizi previsti ai commi 1, 3 e 4 dell’articolo 2, la Giunta provinciale può autorizzare l’applicazione di particolari tariffe e modalità di utilizzo dei servizi. In tal caso i contributi ordinari sono concessi solo se le modifiche autorizzate consentono la disponibilità delle informazioni necessarie per la determinazione dei contributi stessi. Nel caso dei servizi di cui al comma 4 dell’articolo 2, la Giunta provinciale, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientale, è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti richiedenti l’istituzione dei servizi stessi.”

     3. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15-bis. (Regime dei beni acquistati).

1. I beni, sia mobili che immobili, strumentali all’effettuazione dei servizi di trasporto pubblico e acquistati a far data dall’1 gennaio 2005 con finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 15, sono di proprietà della Provincia autonoma o di società a esclusivo o prevalente capitale pubblico, fatta salva la facoltà della Provincia di trasferirli ai gestori del servizio di trasporto pubblico. In caso di cessazione dal servizio o di subentro di un nuovo gestore, la Provincia verserà al gestore cessante la parte di finanziamento non ancora ammortizzata.”

 

     Art. 15. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.494.926.786 euro a carico dell’esercizio finanziario 2005, derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), e dagli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 13 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2005.

     2. Alla copertura degli oneri per complessivi 575.725.098 euro a carico degli esercizi finanziari 2006 e 2007, derivanti dagli articoli 1, comma 1 (tabella A), e 2, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dagli articoli 1, comma 2 (tabella B), 7 e 8, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2006-2007 nel bilancio triennale 2005-2007.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A [6]

SPESE AUTORIZZATE PER L’ANNO FINANZIARIO 2005 PER L’APPLICAZIONE DI NORME PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI E COMUNITARIE

(art. 1, comma 1 della legge)

(Omissis)

 

Tabella B [7]

SPESE PER INTERVENTI OD OPERE AD ESECUZIONE PLURIENNALE

(art. 1, comma 2 della legge)

(Omissis)

 


[1] Data così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 18 gennaio 2005, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 33 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[3] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[5] Comma inserito dall’art. 6 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[6] Tabella modificata dall’art. 3 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

[7] Tabella modificata dall’art. 3 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.