§ 6.3.120 - L.P. 19 aprile 1983, n. 11.
Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1983.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:19/04/1983
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1983 la Provincia autonoma di Bolzano corrisponde a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito con [...]
Art. 2.      1. Il versamento delle somme a favore dei comuni, arrotondate per eccesso o per difetto a lire 1.000, avrà luogo in due soluzioni: la prima entro il 30 giugno 1983 e la seconda entro il 31 [...]
Art. 3.      1. Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per l'anno 1983, previste dall'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, la [...]
Art. 4.      1. I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'art. 19 e seguenti del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 15 aprile 1982, n. 15, rimangono in vigore.
Art. 6.      1. L'avanzo di amministrazione 1982 è destinato a spese per investimenti o per esigenze straordinarie.
Art. 7. 
Art. 8.      1. Per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 7 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1983 la spesa complessiva di lire 52.400 milioni.
Art. 9.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 6.3.120 - L.P. 19 aprile 1983, n. 11.

Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1983.

(B.U. 26 aprile 1983, n. 21).

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1983 la Provincia autonoma di Bolzano corrisponde a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito con legge provinciale 15 aprile 1982, n. 15.

 

          Art. 2.

     1. Il versamento delle somme a favore dei comuni, arrotondate per eccesso o per difetto a lire 1.000, avrà luogo in due soluzioni: la prima entro il 30 giugno 1983 e la seconda entro il 31 agosto 1983.

 

          Art. 3.

     1. Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per l'anno 1983, previste dall'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, la Giunta provinciale comunica, entro il 31 marzo 1983, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, il proprio programma al Ministro del Tesoro al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa è in grado di destinare al territorio della provincia di Bolzano nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata.

 

          Art. 4.

     1. I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'art. 19 e seguenti del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2%, al 7,8%, al 10,4% o al 13% dell'ammontare complessivo risultante dai trasferimenti statali, di cui all'art. 2, cifra 1, del decreto-legge citato, e dal contributo provinciale attribuito ai sensi dell'art. 1 della presente legge a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8%, 12%, 16% o al 20%.

     2. Le percentuali di aumento sono incrementate di 1 punto per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

     3. Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio, ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta a consuntivo, nella misura stabilita dal successivo quarto comma dalla Provincia autonoma di Bolzano, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 novembre 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato dalla Giunta provinciale di Bolzano [1].

     4. La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo e secondo comma e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare, ovvero, se inferiore, della differenza tra lo stesso stanziamento e la stima di gettito risultante dai dati forniti dall'anagrafe tributaria e riferibili ai redditi dei fabbricati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982.

     5. La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al quarto e quinto comma dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, ed alla copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per una percentuale di almeno il 30%.

     6. Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta viene comunque corrisposto un importo pari al 40%, al 60%, all'80% o al 100% dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983, a seconda che l'aliquota deliberata sia dell'8%, del 12%, del 16% o del 20%.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 15 aprile 1982, n. 15, rimangono in vigore.

 

          Art. 6.

     1. L'avanzo di amministrazione 1982 è destinato a spese per investimenti o per esigenze straordinarie.

 

          Art. 7. [2]

     1. Allo scopo di ridurre le spese dei comuni e delle comunità comprensoriali per il servizio meccanografico e per servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata vengono concessi al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige contributi da fissarsi annualmente dal Comitato per gli accordi finanziari ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

     2. Il Comitato per gli accordi finanziari può destinare annualmente, con effetto dall’1 gennaio 1999, al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano oppure al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell’Adige finanziamenti dal fondo della finanza locale per l’acquisto o la costruzione di immobili e per altri investimenti.

     3. I contributi concessi in base al comma 1 nonché i finanziamenti di cui al comma 2 vengono erogati in una o più soluzioni su richiesta scritta del beneficiario in base al rispettivo fabbisogno di cassa. Il beneficiario è tenuto a evidenziare nel proprio bilancio l’utilizzo degli stessi.

 

          Art. 8.

     1. Per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 7 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1983 la spesa complessiva di lire 52.400 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al precedente comma si provvede mediante riduzione per lire 52 miliardi del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio) e mediante riduzione per lire 400 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 31260 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

     3. Alla copertura degli oneri eventualmente a carico del bilancio provinciale per l'anno 1984, derivanti dalle disposizioni di cui al terzo e sesto comma dell'art. 4, si provvederà mediante utilizzo di una quota delle disponibilità finanziarie della Provincia derivanti dalle devoluzioni dello Stato in quota variabile, ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per la finanza locale.

 

          Art. 9.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:

In aumento:

 

 

Cap. 91010 - Assegnazione per il pareggio dei bilanci comunali

L.

52.000.000.000

Cap. 91030 - (di nuova istituzione: codici 9.1 - 1.5) Contributo al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige per il servizio meccanografico dei comuni

L.

400.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)

L.

52.000.000.000

Cap. 31260 - Contributo in conto capitale per opere di edilizia scolastica nell'interesse degli enti locali (legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21)

L.

400.000.000

 

          Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 22 novembre 1984, n. 18.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 24 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, modificato dall'art. 8 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.