§ 5.1.117 - L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/11/2005
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. L’articolo 4 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 2.      1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, e successive modifiche, è inserito seguente articolo:
Art. 3.      1. Dopo l’articolo 4-bis della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
Art. 4.      1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, è così sostituito:
Art. 5.      1. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 6.      1. L’articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 7.      1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 8.      1. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente comma:
Art. 9.      1. Dopo il comma 3 dell’articolo 79-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
Art. 10.      1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, sono così sostituiti:
Art. 11.      1. Il titolo della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito: “Istituzione della commissione medica multizonale per l’accertamento dell’idoneità alla [...]
Art. 12.      1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 13.      1. La lettera j) del comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:
Art. 14.      1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è inserito il seguente comma:
Art. 15.      1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
Art. 16.      1. Dopo l’articolo 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:
Art. 17.      1. Il comma 7 dell’articolo 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 18.      1. Dopo l’articolo 35 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
Art. 19.  [1]
Art. 20.      1. Il comma 1 dell’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 21.      1. Il comma 1 dell’articolo 77 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 22.      1. Dopo il comma 2 dell’articolo 85 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
Art. 23.      1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 20- bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 24.      1. L’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, è così sostituito:
Art. 25.      1. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli 10 e 11:
Art. 26.      1. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è inserito il seguente articolo:
Art. 27.      1. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 28.      1. Il comma 8 dell’articolo 7 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 29.      1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
Art. 30.      1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 31.      1. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 32.      1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 33.      1. L’articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
Art. 34.      1. Sono abrogati:


§ 5.1.117 - L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni

(B.U. 22 novembre 2005, n. 47 - Suppl. n. 2).

 

TITOLO I

MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI

NEL SETTORE DEL LAVORO

 

Capo I

Modifiche della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14,

recante “Istituzione dell’Osservatorio del mercato del lavoro”

 

Art. 1.

     1. L’articolo 4 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

      “Art. 4. (Comunicazione di inizio, di trasformazione cessazione di rapporti di lavoro)

     1. Tutti i datori di lavoro devono comunicare alla Provincia autonoma di Bolzano entro dieci giorni gli inizi, le cessazioni dei rapporti di lavoro, nonché le trasformazioni di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, degli stessi. Le comunicazioni sono inoltrate secondo le modalità previste dalla legislazione statale in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro subordinato.”

 

     Art. 2.

     1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, e successive modifiche, è inserito seguente articolo:

     “Art. 4 bis. (Comunicazione di inizio e cessazione dell’attività di lavoratori autonomi e di familiari collaboratori)

     1. Tutti i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali e i liberi professionisti devono comunicare alla Provincia autonoma di Bolzano l’inizio e la cessazione della loro attività professionale.

     2. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è esteso anche a soci che conferiscono prestazioni lavorative nell’impresa, nonché ai familiari che collaborano nell’impresa. In tali casi l’obbligo di comunicazione grava sul legale rappresentante dell’impresa.

     3. L’obbligo di comunicazione ai sensi dei commi 1 e 2 viene a cadere nel caso in cui già altri enti previsti dalla legge dispongano degli stessi dati, così come per i collaboratori ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.

     4. Chi non adempie all’obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di dieci giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 150,00 euro per ogni persona cui l’inadempienza si riferisce.”

 

     Art. 3.

     1. Dopo l’articolo 4-bis della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

      “Art. 4 ter. (Comunicazione elettronica)

     1. Le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 4-bis sono inoltrate in via elettronica.

     2. Con regolamento di esecuzione sono stabilite la data a decorrere dalla quale nonché le categorie di datori di lavoro per i quali l’utilizzo della comunicazione elettronica di cui al comma 1 è obbligatorio. Con tale regolamento può essere disposta la cessazione dell’obbligo di comunicazione per singole categorie, qualora i relativi dati possano essere acquisiti tramite scambio di dati dalla rete informativa della pubblica amministrazione.”

 

Capo II

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2,

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

per l’anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998

(legge finanziaria)”

 

     Art. 4.

     1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, è così sostituito:

      “1. Al fine di informare l’attività amministrativa della Provincia in materia di lavoro a criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di pubblicità e di favorire al massimo la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, le funzioni attribuite dalla vigente normativa in tale materia a organi collegiali possono essere esercitate dalla commissione provinciale per l’impiego.”

 

TITOLO II

MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 AGOSTO 1997, N. 13,

“LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE”

 

     Art. 5.

     1. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico, il dieci per cento della volumetria può essere destinato nel piano urbanistico comunale ad attività commerciale al dettaglio e/o terziaria di iniziativa privata. Se queste aree sono situate all’interno del centro edificato delimitato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, la percentuale può essere aumentata fino al 20 per cento e, per i comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, fino al 40 per cento.”

 

     Art. 6.

     1. L’articolo 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 25. (Tutela degli insiemi)

     1. Insiemi di elementi Ensemble), in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate, come pure i parchi e giardini con edifici, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d’acqua, sono sottoposti nel piano urbanistico a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale.

     2. La Giunta provinciale fissa i criteri per l’imposizione della tutela degli insiemi e istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive. Nel caso di varianti al piano urbanistico che riguardino gli insiemi sottoposti a tutela, un rappresentante del comitato di esperti è invitato alle riunioni della commissione urbanistica provinciale ai sensi dell’articolo 2, comma 4.

     3. Entro due anni dall’entrata in vigore dei criteri di cui al comma 2, i comuni predispongono un elenco degli immobili da sottoporre alla tutela degli insiemi e provvedono all’adozione della relativa variante al piano urbanistico, ai sensi del dell’articolo 21, comma 1. A partire dall’adozione della delibera vige la salvaguardia di cui all’articolo 74, comma 2.

     4. In caso di particolare urgenza, la giunta comunale può deliberare, su richiesta del comitato degli esperti o anche di propria iniziativa, la messa sotto tutela provvisoria fino all’avvio del procedimento di cui al comma 3. In questo caso la salvaguardia di cui all’articolo 74, comma 2, vige dalla data di adozione della deliberazione per un periodo non superiore a due anni. Tutti gli oggetti, la cui messa sotto tutela era già stata proposta dai comuni, vengono automaticamente posti sotto tutela provvisoria e la salvaguardia di cui all’articolo 74, comma 2, vige per la durata di tre mesi.”

 

     Art. 7.

     1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

      “i) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.”

 

     Art. 8.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente comma:

      “2 bis. Reti antigrandine possono essere installate senza autorizzazione paesaggistica e senza concessione edilizia, previa denuncia di inizio attività. La Giunta provinciale, dopo aver acquisito pareri redatti tenendo conto della tutela del paesaggio e delle esigenze dell’agricoltura, determina i colori delle reti antigrandine ammessi. Chiunque installi reti di colore diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per ettaro ed è altresì tenuto alla rimozione delle reti entro il termine stabilito dall’autorità competente. In caso di mancata rimozione delle reti entro il termine di cui sopra, il comune territorialmente competente procede d’ufficio addebitando le relative spese all’autore dell’infrazione. L’irrogazione delle sanzioni spetta al sindaco del comune territorialmente competente.”

 

     Art. 9.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 79-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

      “4. La decisione se ed in quali casi trovano applicazione le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è riservata al consiglio comunale, il quale decide a maggioranza dei due terzi.”

 

TITOLO III

MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI NEL SETTORE DELLA SANITÀ

 

Capo I

Modifiche della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1,

recante “Disciplina del Servizio sanitario provinciale”

 

     Art. 10.

     1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, sono così sostituiti:

      “3. Il servizio provvede:

     1) ad elaborare i bilanci preventivi e i conti consuntivi pluriennali e annuali;

     2) a verificare sistematicamente l’andamento della spesa, analizzandone e controllandone l’evoluzione per comparti specifici in rapporto ai piani e programmi provinciali dell’azienda sanitaria locale, nonché formulando proposte e fornendo consulenza per il suo contenimento e per la razionalizzazione dell’uso delle risorse;

     3) a predisporre le rendicontazioni trimestrali di cui all’articolo 50, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

     4) ad effettuare i riscontri di cassa, gli impegni di spesa, l’emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione, nonché il controllo contabile delle posizioni retributive;

     5) alla tenuta delle partite dei fornitori e di ogni altra ragione di debito;

     6) agli adempimenti fiscali;

     7) all’amministrazione, sotto l’aspetto economico, previdenziale e giuridico, del personale dipendente o a rapporto convenzionale;

     8) all’amministrazione del provveditorato e dell’economato, che comprende gli atti riguardanti gli acquisti e le forniture, i capitolati generali e speciali d’appalto, la regolare esecuzione dei contratti, le provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori, la gestione dei servizi generali quali cucine, lavanderie, magazzini, il controllo delle merci ricevute, nonché la tenuta dell’inventario dei beni;

     9) alla manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, intesa come l’insieme di opere finalizzate alla conservazione del bene; alla manutenzione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare, intesa come l’insieme di opere finalizzate al miglioramento del bene; alla direzione dell’officina e del personale addetto alla manutenzione;

     10) all’acquisto di:

     a) apparecchiature biomediche;

     b) strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili, ivi compresi i beni iscritti nei pubblici registri;

     c) apparecchiature informatiche, nonché programmi di base ed applicativi (hardware e software).

     4. Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili di cui al comma 3, numero 9), le aziende sanitarie devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Ripartizione provinciale Sanità una richiesta di fabbisogno per l’anno successivo. Entro il 31 gennaio del relativo anno le aziende sanitarie forniscono il programma dettagliato che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e previa approvazione da parte della Giunta provinciale, viene restituito alle aziende sanitarie per consentire alle medesime di inserire la relativa spesa nel proprio bilancio. Con il medesimo provvedimento alle aziende sanitarie vengono anche assegnati i necessari fondi a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio provinciale. Spostamenti all’interno del programma di ristrutturazione e manutenzione approvato dalla Giunta provinciale possono essere effettuati, su richiesta dell’azienda sanitaria, solo dopo l’approvazione da parte della Ripartizione provinciale Sanità. Se la Ripartizione non si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, questa è da intendersi accettata. Inoltre provvedimenti non contenuti nel programma di manutenzione approvato possono essere eseguiti entro il limite del dieci per cento delle somme assegnate per il corrente anno, se sono urgenti e necessari, nonché adeguatamente motivati in una comunicazione alla Ripartizione provinciale Sanità.

     5. Per i beni di cui al comma 3, numero 10), le aziende sanitarie presentano entro il 31 ottobre di ogni anno alla Ripartizione provinciale Sanità una richiesta di fabbisogno per l’anno successivo. I dettagliati programmi annuali sono predisposti in ordine prioritario d’acquisizione e devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano sanitario e predisposti secondo i criteri stabiliti dalla Ripartizione provinciale Sanità. Entro il 31 gennaio del relativo anno le aziende sanitarie forniscono i programmi dettagliati che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e previa approvazione da parte della Giunta provinciale, sono restituiti alle aziende sanitarie. Con il medesimo provvedimento alle aziende sanitarie vengono anche assegnati i necessari fondi a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio provinciale. I criteri di ripartizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Per i beni indicati al comma 3, numero 10), lettera a), il cui valore unitario supera la soglia fissata dalla Giunta provinciale, devono essere predisposti distinti programmi d’acquisto, che potranno anche avere una valenza pluriennale. Spostamenti all’interno dei programmi d’acquisto approvati dalla Giunta provinciale possono essere effettuati, su richiesta dell’azienda sanitaria, solo dopo l’approvazione da parte della Ripartizione provinciale Sanità. Se la Ripartizione non si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, questa è da intendersi accettata. Inoltre provvedimenti non contenuti nei programmi d’acquisto approvati, possono essere eseguiti entro il limite del dieci per cento delle somme assegnate per il corrente anno, se sono urgenti e necessari, nonché adeguatamente motivati in una comunicazione alla Ripartizione provinciale Sanità.”

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

      “6. Per progetti di informatizzazione di particolare rilevanza a livello provinciale o in caso di particolari e motivate esigenze di natura tecnica, all’acquisto del materiale informatico può provvedere direttamente la Provincia.”

 

Capo II

Modifica della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37,

recante “Istituzione della commissione multizonale per l’accertamento

dell’idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli e autoveicoli”

 

     Art. 11.

     1. Il titolo della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito: “Istituzione della commissione medica multizonale per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei motoveicoli e autoveicoli”.

     2. L’articolo 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito:

      “Art. 1.

     1. Presso l’Azienda sanitaria di Bolzano è istituita la commissione medica multizonale per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei motoveicoli e autoveicoli. Essa è nominata, con competenza estesa all’intero territorio provinciale, dal direttore generale dell’Azienda sanitaria di Bolzano. È presieduta dal dirigente sanitario - direttore del Servizio di medicina legale dell’Azienda sanitaria di Bolzano o da un medico legale da questo delegato ed è composta da altri due medici che svolgono funzioni di medicina legale, di igiene e sanità pubblica, di medicina del lavoro, di medicina dello sport o da specialisti delle patologie invalidanti maggiormente rappresentate.

     2. Per ciascun componente della commissione vengono nominati uno o più supplenti, per i casi di assenza o impedimento.

     3. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.

     4. Per le decisioni riguardanti i mutilati o minorati fisici di cui all’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione o un medico fisiatra e da un ingegnere appartenente alla qualifica di esperto nelle materie tecniche dell’ufficio motorizzazione o ufficio patenti e abilitazioni di guida della Provincia autonoma di Bolzano.

     5. A richiesta dell’interessato può intervenire, inoltre, un medico di sua fiducia.”

 

Capo III

Modifiche della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1,

recante “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia

di igiene e sanità pubblica e medicina legale”

 

     Art. 12.

     1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

      “1. Le funzioni di segretario degli organi collegiali di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono svolte da un funzionario provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.”

 

     Art. 13.

     1. La lettera j) del comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

      “j) le strutture sanitarie pubbliche e private;”.

 

     Art. 14.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è inserito il seguente comma:

      “1 bis. Per lo svolgimento di attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo non è richiesta certificazione medica di alcun tipo. Per attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti ed associazioni, anche affiliati al CONI, senza che comunque muti la sua natura, da motoria con carattere di tempo libero e ricreativo, a sportiva.”

 

Capo IV

Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7,

recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”

 

     Art. 15.

     1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

      “Art. 4 bis. (Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica)

     1. Presso la Ripartizione provinciale Sanità è istituita la commissione conciliativa per le questioni di responsabilità medica.

     2. La commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente ritiene che la propria salute sia stata danneggiata da un errore nella diagnosi o nella terapia. La commissione conciliativa è inoltre competente per tutti i casi in cui si sostiene che il danno alla salute è una conseguenza dell’omessa o irregolare informazione.

     3. La commissione conciliativa è organo indipendente. Essa è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni ed è composta da:

     a) un giudice, anche a riposo, con funzioni di presidente, scelto tra una terna di nominativi proposta dal Presidente del Tribunale di Bolzano;

     b) un medico legale iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale, scelto tra una terna di nominativi proposta dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano;

     c) un laureato in giurisprudenza con conoscenze in materia di responsabilità medica, scelto tra una terna di nominativi proposta dall’Ordine degli avvocati di Bolzano.

     4. La Giunta provinciale nomina per ogni componente della commissione, per il caso di assenza o impedimento, un componente supplente, scelto tra una terna di nominativi proposta rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Bolzano, dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano nonché dall’Ordine degli avvocati di Bolzano.

     5. Alla scadenza del mandato, i componenti della commissione possono essere riconfermati, se nuovamente proposti ai sensi del comma 3.

     6. La commissione conciliativa può in casi particolarmente complessi acquisire la perizia di un consulente tecnico esterno, iscritto preferibilmente nell’elenco dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale.

     7. La Provincia, le aziende sanitarie nonché tutte le aziende ed enti dipendenti dalla Provincia devono collaborare, su richiesta, con la commissione conciliativa.

     8. La commissione conciliativa formula all’unanimità e per iscritto la sua proposta di conciliazione e la propone alle parti come contenuto di una transazione stragiudiziale.

     9. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati l’ulteriore organizzazione della commissione conciliativa, il procedimento davanti alla commissione conciliativa nonché l’indennità spettante ai componenti della commissione e ai consulenti tecnici esterni.”

 

     Art. 16.

     1. Dopo l’articolo 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

      “Art. 4 ter. (Costituzione della fondazione “Vital”)

     1. La Provincia autonoma di Bolzano istituisce la fondazione “Vital”, quale persona giuridica di diritto privato.

     2. La fondazione di cui al comma 1 svolge la sua attività sul territorio della provincia di Bolzano e acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro provinciale delle persone giuridiche.

     3. La fondazione di cui al comma 1, supportando, pianificando ed eseguendo progetti innovativi in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, la legislazione nazionale e provinciale in materia di sanità e servizio sociale, il Piano sanitario provinciale, il Piano sociale provinciale nonché in base alle direttive emanate dalla Provincia, persegue lo scopo di promuovere nell’ambito della promozione della salute uno stile di vita sano della popolazione della provincia di Bolzano.

     4. La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono, tra l’altro, disciplinati anche gli organi e il funzionamento della fondazione nonché le modifiche allo statuto.

     5. Il capitale della fondazione è fissato in euro 60.000. I contributi a carico del bilancio provinciale per l’amministrazione e la gestione della fondazione sono stabiliti con legge finanziaria annuale. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a mettere gratuitamente a disposizione della fondazione locali nonché l’attrezzatura e l’arredamento.”

 

     Art. 17.

     1. Il comma 7 dell’articolo 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

      “7. Alla selezione per il conferimento dell’incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all’estero, in tecniche organizzative e manageriali, con superamento di un esame finale. Alla prima selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente infermieristico sono altresì ammessi coloro che possono dimostrare una comprovata esperienza professionale di almeno sei anni nella medesima funzione. Per l’accesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di direttore tecnico-assistenziale è richiesta inoltre un’esperienza professionale di coordinamento almeno biennale.”

 

     Art. 18.

     1. Dopo l’articolo 35 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

      “Art. 35 bis. (Spese per prestazioni sanitarie per fatti illeciti)

     1. Se le prestazioni sanitarie sono conseguenza di fatto illecito, la relativa spesa è a carico di colui che ha commesso il fatto illecito.

     2. Le aziende sanitarie provvedono al recupero delle spese ai sensi dell’articolo 76, comma 3, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.”

 

     Art. 19. [1]

     1. Dopo l’articolo 73-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

      “Art. 73 ter. (Massaggiatore e massofisioterapista)

     1. È istituito il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista.

     2. I contenuti e la durata della formazione del massaggiatore/ massofisioterapista sono disciplinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. I diplomi o attestati di qualifiche professionali analoghe a quelle di massaggiatore/massofisioterapista di cui al comma 2, acquisite a partire dal 1° gennaio 1996 in Italia o all’estero, si considerano, ai fini dell’esercizio professionale nelle strutture sanitarie e limitatamente all’ambito del territorio provinciale, equipollenti a quelli ottenuti ai sensi del comma 2.”

 

     Art. 20.

     1. Il comma 1 dell’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

      “1. L’espletamento del trasporto d’urgenza e del trasporto di malati può essere affidato all’”Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca” e all’organizzazione territorialmente competente della “Croce Rossa Italiana”.”

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     “1 bis. Le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale, stabiliscono le modalità per l’espletamento del trasporto d’urgenza e del trasporto di malati. A tal fine devono essere rispettati i seguenti requisiti:

     a) il servizio, indipendentemente dall’economicità del concreto intervento, è da prestare sull’intero territorio, 24 ore su 24, con personale qualificato, in maniera efficiente e con la stessa qualità sull’intero territorio provinciale;

     b) le organizzazioni affidatarie del trasporto d’urgenza e del trasporto di malati sono obbligate a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad interventi in caso di catastrofi;

     c) la domanda di trasporto d’urgenza e di trasporto di malati deve essere in ogni momento coperta pienamente. Se le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di coprire questa domanda, può essere rilasciata una relativa autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese;

     d) le entrate provenienti dal trasporto di malati devono contribuire a coprire i costi del trasporto d’urgenza.”

 

     Art. 21.

     1. Il comma 1 dell’articolo 77 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

      “1. Ferma restando la rispettiva autonomia gestionale, per l’acquisto, la fornitura e l’approvvigionamento di beni di largo consumo e servizi preventivamente individuati e al fine di trarre benefici economici sui prezzi, nonché per garantire sul piano territoriale uniformità di qualità e di specialità nei beni e servizi forniti, le aziende sanitarie possono associarsi, anche con enti di altre regioni italiane nonché di altri paesi europei, per accentrare la fornitura in un unico rapporto contrattuale.”

 

     Art. 22.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 85 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

      “3. La disposizione di cui all’articolo 4-bis non comporta spese a carico dell’esercizio finanziario 2005. La spesa a carico degli anni successivi sarà stabilita con legge finanziaria annuale.”

 

TITOLO IV

MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 APRILE 1991, N. 13,

RECANTE “RIORDINO DEI SERVIZI SOCIALI IN PROVINCIA DI BOLZANO”

 

     Art. 23.

     1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 20- bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

      “l) all’attività di federazione e di coordinamento fra enti“.

 

TITOLO V

MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ

 

Capo I

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37,

recante “Spesa e contributi per studi e progetti

per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni

e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano

e per favorire l’intermodalità”

 

     Art. 24.

     1. L’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, è così sostituito:

      “Art. 6. (Commissione provinciale d’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada)

     1. Presso la Ripartizione provinciale Mobilità è istituita la commissione provinciale d’esame per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, composta da:

     a) un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica non inferiore all’ottava, che la presiede;

     b) un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore alla settima;

     c) un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;

     d) un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche o discipline economico-aziendali alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;

     e) tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori.

     2. La commissione resta in carica per la durata di cinque anni.”

 

     Art. 25.

     1. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli 10 e 11:

      “Art. 10. (Promozione e sviluppo di infrastrutture e servizi)

     1. La Giunta provinciale, al fine di sviluppare e migliorare infrastrutture e servizi che garantiscano il collegamento e i trasporti verso il territorio nazionale e la riduzione del traffico autostradale, può concedere aiuti e contributi ai soggetti giuridici operanti nei relativi settori del trasporto.

     2. Gli aiuti e i contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo ammissibile dalla normativa europea.

     3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell’avviso dell’esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 11. (Gestione dell’aeroporto civile di Bolzano)

     1. La gestione dell’aeroporto civile di Bolzano è affidata ad una società di capitali, individuata in conformità alle leggi vigenti.

     2. La società di gestione opera nel rispetto delle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia.

     3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione. Con il medesimo regolamento sono anche disciplinati i rapporti tra la società di gestione, la Provincia autonoma di Bolzano, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell’aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze.”

 

Capo II

Modifiche della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16,

recante “disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”

 

     Art. 26.

     1. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è inserito il seguente articolo:

      “Art. 5 bis. (Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

     1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale devono munirsi di valido titolo di viaggio, che deve essere obliterato, conservato per la durata dell’intero percorso e sino alla fermata di discesa ed esibito a richiesta del personale di vigilanza. La violazione di tali obblighi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.

     2. Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui alla presente legge può essere effettuato immediatamente nelle mani dell’agente accertatore all’atto della contestazione o, entro i successivi cinque giorni, nella sede dell’azienda concessionaria del servizio di trasporto.

     3. Se il pagamento non ha avuto luogo ai sensi del comma 2, il dipendente dell’azienda concessionaria incaricato del controllo, che ha accertato e contestato la violazione, inoltra il verbale di accertamento al legale rappresentante dell’azienda di trasporto concessionaria da cui dipende, il quale è competente a emettere l’ordinanza ingiunzione.

     4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alle aziende di trasporto, che li impiegano per attività idonee a migliorare le informazioni relative al servizio e ai punti vendita, secondo un programma approvato dall’assessore provinciale alla mobilità.”

 

     Art. 27.

     1. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

      “6. I concessionari devono obbligarsi per iscritto ad osservare le disposizioni di cui alla presente legge. Gli standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi nonché le relative sanzioni sono definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

 

     Art. 28.

     1. Il comma 8 dell’articolo 7 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

      “8. Il concessionario che cessa in tutto o in parte dal servizio deve trasferire al concessionario subentrante i beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali, individuati dall’ente concedente come funzionali all’effettuazione del servizio, al prezzo costituito dall’eventuale importo non ancora ammortizzato del finanziamento effettuato dal concessionario cessante”.

 

     Art. 29.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

      “4 bis. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico sono adeguate all’inizio di ogni anno solare al tasso di inflazione programmato, aumentato o diminuito della differenza rispetto al tasso di inflazione effettivo, così come rilevato dall’Istituto provinciale di Statistica (ASTAT), fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di applicare opportuni arrotondamenti.”

 

     Art. 30.

     1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

      “2. Nel caso di consorzi di imprese di trasporto riconosciuti ai sensi dell’articolo 11, il contributo è erogato direttamente alle singole imprese consorziate.”

 

     Art. 31.

     1. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

      “2. Il contributo non può eccedere il 70 per cento della spesa sostenuta e, comunque, il 70 per cento di quella massima ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 12. Nel decreto di assegnazione del contributo devono essere precisati il periodo di normale utilizzo del bene e gli specifici obblighi di destinazione.”

 

TITOLO VI

MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 OTTOBRE 1981, N. 28,

RECANTE “ORDINAMENTO DELL’AZIENDA PROVINCIALE FORESTE

E DEMANIO PER L’AMMINISTRAZIONE DELLE PROPRIETÀ

FORESTALI DEMANIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO”

 

     Art. 32.

     1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

      “q) concedere, compatibilmente alle esigenze dell’azienda, su terreni dati in gestione alla stessa, ai fini della costruzione o del mantenimento di opere pubbliche o di pubblico interesse o altre opere soggette ad iscrizione nel catasto edilizio, il diritto di superficie per la durata massima di 29 anni, salvo rinnovo, e stabilire le condizioni per il rilascio della relativa concessione.”

 

TITOLO VII

MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 DICEMBRE 2004, N. 10,

RECANTE “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO

DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2005 E PER IL TRIENNIO 2005-2007

(LEGGE FINANZIARIA 2005)” E RELATIVE VARIAZIONI AL BILANCIO

 

     Art. 33.

     1. L’articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

      “1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l’anno finanziario 2005 come segue:

     a) fondo ordinario:

     - 214.402.076,00 euro (UPB 26100);

     b) fondo investimenti:

     - 81.651.271,99 euro (UPB 26200);

     c) fondo ammortamenti mutui:

     - 73.982.152,00 euro (UPB 26205);

     d) fondo perequativo:

     - 2.788.737,99 euro (UPB 26100).

     2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 6.052.152,00 euro, è autorizzata come limite d’impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri fino all’anno 2024 incluso.”

     2. Per effetto delle modifiche di cui al comma 1, allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2005 di cui all’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 11, vengono apportate le seguenti variazioni:

     - UPB 26100 + 2.371.892,99 euro;

     - UPB 26200 - 3.071.892,99 euro;

     - UPB 26205 + 700.000,00 euro.”

 

TITOLO VIII

ABROGAZIONI

 

     Art. 34.

     1. Sono abrogati:

     a) l’articolo 2 della legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30, e successive modifiche;

     b) l’articolo 14 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2006, n. 449, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.