§ 5.1.90 - L.P. 19 agosto 1988, n. 37.
Istituzione della commissione medica multizonale per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei motoveicoli e autoveicoli


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/08/1988
Numero:37


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale e per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.1.90 - L.P. 19 agosto 1988, n. 37.

Istituzione della commissione medica multizonale per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei motoveicoli e autoveicoli [1]

(B.U. 30 agosto 1988, n. 39).

 

     Art. 1. [2]

     1. Presso l’Azienda sanitaria di Bolzano è istituita la commissione medica multizonale per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei motoveicoli e autoveicoli. Essa è nominata, con competenza estesa all’intero territorio provinciale, dal direttore generale dell’Azienda sanitaria di Bolzano. È presieduta dal dirigente sanitario - direttore del Servizio di medicina legale dell’Azienda sanitaria di Bolzano o da un medico legale da questo delegato ed è composta da altri due medici che svolgono funzioni di medicina legale, di igiene e sanità pubblica, di medicina del lavoro, di medicina dello sport o da specialisti delle patologie invalidanti maggiormente rappresentate.

     2. Per ciascun componente della commissione vengono nominati uno o più supplenti, per i casi di assenza o impedimento.

     3. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.

     4. Per le decisioni riguardanti i mutilati o minorati fisici di cui all’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione o un medico fisiatra e da un ingegnere appartenente alla qualifica di esperto nelle materie tecniche dell’ufficio motorizzazione o ufficio patenti e abilitazioni di guida della Provincia autonoma di Bolzano.

     5. A richiesta dell’interessato può intervenire, inoltre, un medico di sua fiducia.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale e per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Titolo modificato dall'art. 6 della L.P. 7 novembre 1988, n. 43 e così sostituito dall’art. 11 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[2] Articolo modificato dall'art. 6 della L.P. 7 novembre 1988, n. 43 e dall'art. 7 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9 e così sostituito dall’art. 11 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.